27.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1390 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2017
recante duecentosettantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 20 luglio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere sei persone e quattro entità all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
(3) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2017
Per la Commissione
A nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
1. |
le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:
|
2. |
le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:
|
3. |
La voce seguente è depennata dall'elenco «Persone fisiche»: «Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 7.6.1954. Luogo di nascita: Tighennif, Algeria. Cittadinanza: algerina. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano DRMTMN54H07Z301T; (b) Estradato dall'Italia in Algeria il 22.8.2008; (c) suocero di Djamel Lounici. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.» |