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20.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 188/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1351 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2017
che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 luglio 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi. |
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(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 luglio 2017 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). |
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(3) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 luglio 2017 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006. |
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(4) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 luglio 2017 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2017 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo. |
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(5) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018, figurano nella parte A dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre ottobre al 31 dicembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di diritti di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018, figurano nella parte B dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO
PARTE A
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Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2017 (%) |
Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018 (in kg) |
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1 |
09.4211 |
0,274457 |
— |
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2 |
09.4212 |
74,158919 |
— |
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4 A |
09.4214 |
0,337724 |
— |
|
09.4251 |
0,823047 |
— |
|
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09.4252 |
1,363030 |
— |
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6 A |
09.4216 |
0,271003 |
— |
|
09.4260 |
0,291179 |
— |
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7 |
09.4217 |
— |
33 648 800 |
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8 |
09.4218 |
— |
6 957 600 |
PARTE B
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Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2017 (%) |
Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018 (in kg) |
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5 A |
09.4215 |
0,466201 |
— |
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09.4254 |
0,484732 |
— |
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09.4255 |
1,757474 |
— |
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09.4256 |
— |
3 650 002 |