18.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1329 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2017
recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio relativo alle condizioni per beneficiare di un contingente tariffario dell'Unione consolidato al GATT per preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove attribuito agli Stati Uniti d'America
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito a un accordo fra l'Unione e gli Stati Uniti d'America concluso a norma della decisione 2013/125/UE del Consiglio (2), il regolamento di esecuzione (UE) n. 624/2013 (3) ha modificato l'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 con effetti a decorrere dal 1o luglio 2013 al fine di aprire un nuovo contingente tariffario di 1 550 tonnellate consolidato al GATT per importare nell'Unione preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove nel codice NC 2106 90 98 originarie degli Stati Uniti d'America. |
(2) |
Poiché i contingenti tariffari specifici per paese sono attribuiti in base all'origine delle merci, si è ritenuto opportuno introdurre nell'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 l'obbligo di presentare un certificato di origine, a norma della vigente legislazione in materia di norme d'origine non preferenziale, qualora si effettui una dichiarazione di immissione in libera pratica per preparazioni alimentari destinate a beneficiare del nuovo contingente tariffario. |
(3) |
Mediante lettera datata 26 aprile 2016 gli Stati Uniti d'America hanno tuttavia chiesto la soppressione di tale obbligo. Detta lettera spiega che i prodotti che beneficiano del contingente tariffario sono esportati da tutti gli Stati Uniti e, sebbene l'emissione dei certificati di origine sia decentralizzata, le risorse necessarie a ottemperare a tale sistema di certificazione cartacea rendono detta mansione proibitivamente onerosa. |
(4) |
Per quanto attiene al rischio di importare prodotti non originari degli Stati Uniti nell'ambito del contingente in caso di soppressione dell'obbligo, l'articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 (4) consente già alle autorità doganali di richiedere ai dichiaranti di provare l'origine delle merci ai sensi di una prova dell'origine diversa dalla presentazione di un certificato di origine a norma degli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5). L'applicazione corretta di tali norme può quindi essere garantita anche se si sopprime l'obbligo di presentare un certificato di origine onde ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli esportatori. |
(5) |
Di conseguenza, tenuto conto di tali circostanze eccezionali, è opportuno consentire agli importatori di detti prodotti di beneficiare del contingente tariffario senza dover presentare un certificato di origine. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 32/2000 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000, nella riga relativa al numero d'ordine 09.0096, nella colonna recante la dicitura «Dazio contingentale (in %)», è soppressa la nota a piè di pagina recante il testo «L'utilizzo del contingente tariffario è subordinato alla presentazione, in conformità agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93, di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti degli Stati Uniti d'America».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1.
(2) Decisione 2013/125/UE del Consiglio, del 25 febbraio 2013, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 4).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 624/2013 della Commissione, del 27 giugno 2013, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda un nuovo contingente tariffario dell'Unione consolidato al GATT per preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove attribuito agli Stati Uniti d'America (GU L 177 del 28.6.2013, pag. 21).
(4) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).