15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1276 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2017

che approva l'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. Detto elenco comprende l'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio.

(2)

L'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 2 «disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi», nel tipo di prodotto 3 «biocidi per l'igiene veterinaria» e nel tipo di prodotto 4 «disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale», come descritti nell'allegato V di tale direttiva, che corrispondono, rispettivamente, ai tipi di prodotto 2, 3 e 4 descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Finlandia, designata autorità di valutazione competente, ha presentato le relazioni di valutazione corredate di raccomandazioni il 16 gennaio 2013.

(4)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 13 dicembre 2016 il comitato sui biocidi ha formulato i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

Secondo tali pareri, i biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 basati sull'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare l'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(7)

È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio

Denominazione IUPAC:

Peroxyethanoic acid

N. CE: 201-186-8

N. CAS: 79-21-0

Precursori:

 

Denominazione IUPAC: N,N′-ethane-1,2-diylbis(N-acetylacetamide)

N. CE: 234-123-8

N. CAS: 10543-57-4

 

Denominazione IUPAC: Sodium percarbonate

N. CE: 239-707-6

N. CAS: 15630-89-4

La specifica relativa all'acido peracetico ottenuto in situ è basata sui precursori tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio.

Il grado minimo di purezza della tetraacetiletilendiammina è del 99,0 % e il grado minimo di purezza del percarbonato di sodio è dell'85,1 %.

1o gennaio 2019

31 dicembre 2028

2

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione concernente il principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori industriali e professionali;

b)

alle acque di superficie in relazione ai prodotti impiegati per la disinfezione della biancheria nelle lavatrici delle abitazioni private.

3

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione concernente il principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.

4

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione concernente il principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.