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15.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1276 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2017
che approva l'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. Detto elenco comprende l'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio. |
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(2) |
L'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 2 «disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi», nel tipo di prodotto 3 «biocidi per l'igiene veterinaria» e nel tipo di prodotto 4 «disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale», come descritti nell'allegato V di tale direttiva, che corrispondono, rispettivamente, ai tipi di prodotto 2, 3 e 4 descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(3) |
La Finlandia, designata autorità di valutazione competente, ha presentato le relazioni di valutazione corredate di raccomandazioni il 16 gennaio 2013. |
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(4) |
In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 13 dicembre 2016 il comitato sui biocidi ha formulato i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
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(5) |
Secondo tali pareri, i biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 basati sull'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. |
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(6) |
È pertanto opportuno approvare l'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. |
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(7) |
È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
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Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
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Acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio |
Denominazione IUPAC: Peroxyethanoic acid N. CE: 201-186-8 N. CAS: 79-21-0 Precursori:
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La specifica relativa all'acido peracetico ottenuto in situ è basata sui precursori tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio. Il grado minimo di purezza della tetraacetiletilendiammina è del 99,0 % e il grado minimo di purezza del percarbonato di sodio è dell'85,1 %. |
1o gennaio 2019 |
31 dicembre 2028 |
2 |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
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3 |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
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4 |
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
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(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.