13.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/20


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1260 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2017

che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (1), in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 stabilisce, nei suoi allegati, i moduli da utilizzare per facilitarne l'applicazione.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1896/2006 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) con effetto dal 14 luglio 2017. A decorrere da tale data, in caso di opposizione a un'ingiunzione di pagamento europea, il ricorrente può chiedere che il procedimento prosegua conformemente alle norme del procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). L'appendice 2 e le relative istruzioni di cui all'allegato I dovrebbero tenere conto di tale possibilità. A fini di chiarezza è opportuno sostituire completamente l'allegato I.

(3)

Poiché le modifiche del regolamento (CE) n. 1896/2006 si applicheranno a decorrere dal 14 luglio 2017, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il 14 luglio 2017.

(4)

A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento (CE) n. 1896/2006 e del regolamento (UE) n. 2015/2421 e sono pertanto vincolati dal presente regolamento.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È pertanto necessario sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

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