|
12.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1251 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2017
recante duecentosettantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
|
(2) |
Il 6 luglio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere un'entità all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
|
(3) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente,
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
All'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:
«Jamaat-ul-Ahrar (JuA) (alias: (a) Jamaat-e-Ahrar; (b) Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar; (c) Ahrar-ul-Hind. Indirizzo: (a) Lalpura, Provincia di Nangarhar, Afghanistan (dal giugno 2015); (b) Mohmand Agency, Pakistan (ad agosto 2014). Altre informazioni: opera dalla Provincia di Nangarhar, Afghanistan e dalla regione di confine tra Pakistan e Afghanistan. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 6.7.2017.»