12.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1251 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2017

recante duecentosettantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 6 luglio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere un'entità all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente,

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

All'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

«Jamaat-ul-Ahrar (JuA) (alias: (a) Jamaat-e-Ahrar; (b) Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar; (c) Ahrar-ul-Hind. Indirizzo: (a) Lalpura, Provincia di Nangarhar, Afghanistan (dal giugno 2015); (b) Mohmand Agency, Pakistan (ad agosto 2014). Altre informazioni: opera dalla Provincia di Nangarhar, Afghanistan e dalla regione di confine tra Pakistan e Afghanistan. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 6.7.2017.»