11.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1242 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere a) e b), e l'articolo 78, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali. Nel caso di specie con un ciclo produttivo breve e frequente avvicendamento degli animali, il numero di animali per cui viene presentata una domanda di pagamento per animale nell'ambito della misura di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) può variare significativamente nel corso dell'anno di domanda. Questo può determinare una differenza notevole tra il numero di animali dichiarati nella domanda di pagamento per animale e il numero di animali che potranno beneficiare di un miglioramento delle condizioni di benessere. Di conseguenza, il numero di capi di bestiame dichiarato nella domanda di pagamento risulta puramente indicativo. Per quanto riguarda tali specie con un ciclo produttivo breve, gli Stati membri dovrebbero quindi essere autorizzati a istituire un sistema che consenta al beneficiario di presentare una domanda di aiuto per tutti gli animali ammissibili al sostegno a una data o durante un periodo fissati dallo Stato membro. In mancanza di una banca dati informatizzata, dovrebbe essere possibile stabilire il numero effettivo di animali sulla base dei certificati di macellazione o di altri documenti giustificativi presentati alle autorità competenti dopo la presentazione della richiesta di pagamento per animale.

(2)

L'applicazione di criteri di selezione non è obbligatoria per tutte le misure o per tutti i tipi di operazioni. Pertanto, i controlli amministrativi relativi alle domande di sostegno dovrebbero includere soltanto la verifica di tale elemento, ove necessario.

(3)

La verifica della ragionevolezza dei costi è effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di aiuto e sulla base di un sistema di valutazione. Tuttavia, dovrebbero applicarsi norme specifiche qualora il rischio di costi eccessivi sia basso o la composizione dei costi non possa essere definita prima dell'esecuzione dell'operazione.

(4)

A norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'importo del sostegno può essere stabilito sulla base di tabelle standard di costi unitari, di somme forfettarie o di finanziamenti a tasso forfettario. In tali casi, i controlli amministrativi non dovrebbero includere la verifica dell'importo delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati dal beneficiario.

(5)

È opportuno adeguare le norme sui controlli che si applicano agli strumenti finanziari al fine di garantirne la coerenza con le norme in materia di gestione e di controllo stabilite dal regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (5) e di tenere conto delle specificità del sostegno concesso sotto forma di uno strumento finanziario.

(6)

I controlli in loco non dovrebbero vertere sulle spese da pagare, bensì sulle spese dichiarate all'organismo pagatore. Poiché non è possibile determinare le spese da pagare se non dopo che sono stati completati tutti i controlli, il fatto di effettuare controlli su tali spese renderebbe aleatorio il raggiungimento della percentuale di controllo. Inoltre, le spese oggetto dei controlli in loco non dovrebbero includere le spese effettuate dall'organismo pagatore a titolo di anticipi, dal momento che tali spese non corrispondono alle spese sostenute dal beneficiario. Inoltre, le spese connesse agli strumenti finanziari dovrebbero essere conteggiate ai fini del raggiungimento della percentuale minima di controllo solo nella misura in cui siano effettivamente controllate dall'autorità competente. Al fine di garantire il rispetto della percentuale minima di controlli per ciascun anno civile, è opportuno eseguire i controlli entro la data prevista per la presentazione dei dati di controllo e delle statistiche di controllo di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

(7)

Per evitare una duplicazione inutile dei controlli, i controlli in loco dovrebbero riguardare soltanto gli elementi che non hanno ancora formato oggetto di controlli amministrativi.

(8)

Conformemente agli articoli 48 e 51 del regolamento (UE) n. 809/2014, i controlli sono intesi a verificare il rispetto, tra l'altro, dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi. Inoltre, in conformità dell'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del medesimo regolamento di esecuzione, il campione di operazioni da sottoporre a controllo deve tener conto dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni. Di conseguenza, le disposizioni connesse a misure specifiche riguardanti l'oggetto o l'intensità dei controlli di cui agli articoli da 54 a 59 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sono superflue.

(9)

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, al fine di garantire la parità di trattamento tra le operazioni selezionate e le operazioni non selezionate per i controlli in loco, le spese controllate dovrebbero, in entrambi i casi, corrispondere alle spese dichiarate.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

(11)

Le modifiche introdotte dal presente regolamento dovrebbero applicarsi alle domande di sostegno o alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2018. Tuttavia, tenendo conto delle difficoltà incontrate nell'anno di domanda 2015 dagli Stati membri che devono adeguare i loro sistemi al termine per la presentazione della richiesta di pagamento per animale di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nonché al sistema di riduzioni, esclusioni e sanzioni previsto dal regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (6), la disposizione che consente di stabilire il numero effettivo di animali di specie a ciclo produttivo breve sulla base dei certificati di macellazione o di altri documenti giustificativi presentati alle autorità competenti dopo la presentazione della richiesta di pagamento per animale dovrebbe applicarsi alle domande di pagamento per animale presentate in riferimento agli anni di domanda a partire dal 1o gennaio 2016.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 21 è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   Per le specie con ciclo produttivo breve che beneficiano di un sostegno ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri possono, in mancanza di uno schedario computerizzato, introdurre procedure che prevedano l'utilizzazione dei dati contenuti nei certificati di macellazione o in altri documenti giustificativi ai fini della domanda di pagamento per animale. Tali dati offrono le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione della misura di sostegno in questione a livello dei singoli animali.

Le procedure di cui al primo comma possono consistere in un sistema che consenta al beneficiario di chiedere il sostegno per tutti gli animali che, a una data o durante un periodo fissati dallo Stato membro, siano ammissibili al sostegno sulla base dei dati contenuti nei certificati di macellazione o in altri documenti giustificativi.

In tal caso, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che, in conformità alle disposizioni applicabili alla misura di sostegno in questione, la data o il periodo di cui al secondo comma siano chiaramente definiti e noti al beneficiario.»;

2)

l'articolo 48 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il rispetto dei criteri di selezione, laddove applicabili;»;

ii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

per i costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione. Per le operazioni con un tasso di aiuto fino al 30 % o per le operazioni sostenute a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la verifica della ragionevolezza dei costi può essere effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento. Per le operazioni con costi ammissibili fino a 5 000 EUR, la ragionevolezza dei costi può essere stabilita da un progetto di bilancio approvato ex ante dall'autorità di gestione.»;

b)

al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata accolta la domanda di sostegno;

b)

dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, tranne se si applicano una delle forme o dei metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) o d), del regolamento (UE) n. 1303/2013.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, i paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano al contributo allo strumento finanziario, né al sostegno fornito al beneficiario finale. Tuttavia, si applicano gli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (*1).

(*1)  Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).»;"

3)

l'articolo 50 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«La spesa oggetto dei controlli in loco è pari ad almeno il 5 % della spesa di cui all'articolo 46 cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dichiarata ogni anno civile all'organismo pagatore e che non riguarda operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi.»;

ii)

è aggiunto il seguente terzo comma:

«Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, soltanto i pagamenti ai destinatari finali soggetti a controllo in loco sono conteggiati nella spesa oggetto dei controlli in loco di cui al primo comma.»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Solo i controlli svolti entro la data prevista per la presentazione dei dati di controllo e delle statistiche di controllo conformemente all'articolo 9 sono conteggiati ai fini del conseguimento del livello minimo di cui al paragrafo 1.»;

4)

l'articolo 51 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I controlli in loco verificano che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non hanno formato oggetto di controlli amministrativi. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano al contributo allo strumento finanziario, né al sostegno fornito al beneficiario finale. Tuttavia, si applicano gli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.».

5)

gli articoli da 54 a 59 sono soppressi;

6)

all'articolo 60 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   In deroga all'articolo 48, paragrafo 2, lettera e), per le operazioni attuate da un gruppo di azione locale e relative a un gruppo di progetti inerenti a un tema comune, la verifica della ragionevolezza dei costi può essere effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento relative a tale gruppo di progetti.»;

7)

l'articolo 61 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la seconda frase è soppressa;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'autorità competente assicura, attraverso controlli amministrativi e, se necessario, visite in loco presso le istituzioni finanziarie intermedie e i beneficiari, che i pagamenti a tali istituzioni siano conformi al diritto dell'Unione e all'accordo stipulato tra l'autorità competente e le istituzioni finanziarie intermedie stesse.»;

8)

all'articolo 63, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle domande di sostegno o alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Tuttavia, all'articolo 1, il punto 1 si applica alle domande di pagamento per animale presentate in riferimento agli anni di domanda a partire dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

(3)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(4)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).

(6)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).