11.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 178/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1241 DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2017
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) |
Una persona non dovrebbe più essere mantenuta nell'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità od organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 («elenco»). |
(3) |
Un'entità dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle entità di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(4) |
È opportuno altresì aggiornare le informazioni relative a una persona figurante nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
ALLEGATO
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
1. |
Nella sezione A («Persone») sono depennate la seguente persona e la voce relativa:
|
2. |
Nella sezione A («Persone») la voce relativa alla persona elencata di seguito è sostituita dalla seguente:
|
3. |
Nella sezione B («Entità») è inserita la voce relativa alla seguente entità:
|