11.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1241 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2017

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2)

Una persona non dovrebbe più essere mantenuta nell'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità od organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 («elenco»).

(3)

Un'entità dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle entità di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

(4)

È opportuno altresì aggiornare le informazioni relative a una persona figurante nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1.

Nella sezione A («Persone») sono depennate la seguente persona e la voce relativa:

«202.

Ahmad Barqawi (alias Ahmed Barqawi)».

2.

Nella sezione A («Persone») la voce relativa alla persona elencata di seguito è sostituita dalla seguente:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«203.

George Haswani

(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Indirizzo: Provincia di Damasco, Yabroud, Al Jalaa St, Siria.

Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori dell'engineering, delle costruzioni e del petrolio e del gas. Ha interessi e/o esercita un'influenza significativa in varie società ed entità in Siria, in particolare la HESCO Engineering and Construction Company, una grande impresa siriana di costruzioni ed engineering.

7.3.2015»

3.

Nella sezione B («Entità») è inserita la voce relativa alla seguente entità:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«71

Abdulkarim Group

(alias Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damasco

Siria

Abdulkarim Group è un conglomerato siriano riconosciuto a livello internazionale e associato a Wael Abdulkarim, il quale è elencato come persona d'affari di spicco operante in Siria.

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