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8.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/7 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1230 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2017
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a precisare ulteriormente i criteri oggettivi aggiuntivi per l'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di liquidità per le linee di credito o di liquidità transfrontaliere non utilizzate all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 422, paragrafo 10, e l'articolo 425, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di liquidità per le linee di credito o di liquidità transfrontaliere non utilizzate all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale (IPS), a norma degli articoli 29 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (2), è limitata ai casi in cui sono presenti le garanzie necessarie e soggetta alla previa approvazione delle autorità competenti. Tali garanzie sono previste all'articolo 29, paragrafo 2, e all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in termini di criteri oggettivi aggiuntivi che devono essere rispettati nel contesto delle operazioni in questione. Le garanzie dovrebbero essere ulteriormente precisate al fine di definire chiaramente le condizioni per la conformità. |
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(2) |
È opportuno garantire che l'applicazione di tali tassi preferenziali non metta in pericolo la solidità, sul piano della liquidità, del fornitore di liquidità e consenta di alleviare efficacemente la conformità con il coefficiente di copertura della liquidità del ricevente. Un basso profilo di rischio di liquidità dovrebbe essere dimostrato dagli enti creditizi mediante l'uso di riferimenti oggettivi delle relative posizioni di liquidità, ovvero la conformità al coefficiente di copertura della liquidità e altre eventuali misure o requisiti di vigilanza in materia di liquidità a norma del titolo VII, capo 2, sezioni III e IV, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nonché la valutazione delle autorità competenti, sulla base del più recente processo di revisione e valutazione prudenziale, che stabilisce che la posizione di liquidità dell'ente presenta un basso livello di rischio. |
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(3) |
L'efficacia del supporto di liquidità all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale su base transfrontaliera dovrebbe essere garantita da un quadro contrattuale solido comprovato da un parere giuridico approvato dall'organo di amministrazione degli enti creditizi. Una durata residua minima della linea dovrebbe garantire che l'impegno non sia puntuale per una specifica operazione ma duraturo nell'arco di un periodo minimo di tempo. |
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(4) |
È opportuno garantire che il fornitore possa fornire al ricevente il necessario supporto di liquidità in modo tempestivo, anche in periodi di stress. A tal fine il fornitore di liquidità dovrebbe controllare la posizione di liquidità del ricevente, ed eventuali piani di finanziamento d'emergenza del fornitore di liquidità e del ricevente dovrebbero affrontare le conseguenze dell'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso. |
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(5) |
Le condizioni per il rispetto dei criteri oggettivi aggiuntivi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, e all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dovrebbero essere volte a fornire una base sufficiente per prevedere flussi di liquidità transfrontalieri più elevati del normale all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale in condizioni di stress, senza ostacolare l'efficienza e l'efficacia di un modello in cui la liquidità di norma è gestita a livello centrale. In alcuni casi specifici di inosservanza di tali condizioni, vale a dire quando il fornitore di liquidità o il ricevente non soddisfano o prevedono di non soddisfare il requisito di copertura della liquidità o eventuali misure o requisiti di vigilanza in materia di liquidità, o quando la durata residua della linea di credito o di liquidità scende al di sotto del limite minimo previsto, o in caso di preavviso di annullamento della linea, le pertinenti autorità competenti dovrebbero procedere ad una nuova verifica della possibilità di continuare ad applicare tassi preferenziali di deflusso o di afflusso di liquidità per evitare le conseguenze indesiderate che una sospensione automatica del trattamento preferenziale potrebbe causare in termini di effetti prociclici e di contagio. |
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(6) |
L'ulteriore precisazione di tali criteri oggettivi aggiuntivi non dovrebbe modificare la responsabilità degli enti creditizi, in qualità di fornitori di liquidità o di riceventi, per quanto concerne la prudente gestione del proprio rischio di liquidità. |
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(7) |
L'ulteriore precisazione di tali criteri oggettivi aggiuntivi dovrebbe anche essere intesa a fornire alle autorità competenti strumenti sufficienti per determinare l'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso. |
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(8) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. |
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(9) |
L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali in conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e ha chiesto il parere del gruppo di parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento specifica ulteriormente i criteri oggettivi aggiuntivi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, e all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 ai fini dell'applicazione della deroga ivi prevista.
Articolo 2
Basso profilo di rischio di liquidità del fornitore di liquidità e del ricevente
1. Il basso profilo di rischio di liquidità di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 soddisfa le seguenti condizioni:
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a) |
il fornitore di liquidità e il ricevente hanno rispettato il livello richiesto del coefficiente di copertura della liquidità quale definito agli articoli 4 e 38 del regolamento delegato (UE) 2015/61 ed eventuali misure o requisiti di vigilanza in materia di liquidità a norma del titolo VII, capo 2, sezioni III e IV, della direttiva 2013/36/UE su base continuativa e per almeno dodici mesi prima del rilascio dell'autorizzazione ad applicare il tasso preferenziale di deflusso o di afflusso per le linee di credito o di liquidità non utilizzate a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, e dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61; |
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b) |
le posizioni di liquidità del fornitore di liquidità e del ricevente presentano un basso livello di rischio secondo il più recente processo di revisione e valutazione prudenziale condotto a norma del titolo VII, capo 2, sezione III, della direttiva 2013/36/UE. |
Per stabilire se sia soddisfatta la condizione di cui alla lettera a) del presente paragrafo, il livello richiesto del coefficiente di copertura della liquidità è calcolato sulla base del tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di liquidità applicato durante il periodo di dodici mesi di cui alla suddetta lettera.
2. Nel caso in cui il fornitore di liquidità o il ricevente sia stato autorizzato dalle pertinenti autorità competenti a derogare alla condizione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 e non soddisfi o preveda di non soddisfare il livello richiesto del coefficiente di copertura della liquidità di cui agli articoli 4 e 38 del suddetto regolamento delegato, o eventuali misure o requisiti di vigilanza in materia di liquidità a norma del titolo VII, capo 2, sezioni III e IV, della direttiva 2013/36/UE, ne fornisce immediatamente notifica alle pertinenti autorità competenti e acclude una descrizione degli effetti di tale inosservanza del coefficiente di copertura della liquidità o di eventuali misure o requisiti di vigilanza in materia di liquidità sul corrispondente tasso preferenziale di deflusso o di afflusso applicato alla sua controparte.
3. Nel caso in cui il fornitore di liquidità o il ricevente sia stato autorizzato dalle pertinenti autorità competenti a derogare alla condizione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 e non soddisfi o preveda di non soddisfare il livello richiesto del coefficiente di copertura della liquidità di cui al suddetto regolamento delegato, la notifica di cui al paragrafo 2 è inclusa nella notifica immediata e nel piano di ripristino di cui all'articolo 414 del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le pertinenti autorità competenti stabiliscono se continuino ad applicarsi i tassi preferenziali di deflusso o di afflusso in conformità della procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 3
Accordi e impegni giuridicamente vincolanti tra i soggetti del gruppo in materia di linea di credito o di liquidità non utilizzata
1. Gli accordi e impegni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 soddisfano le seguenti condizioni:
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a) |
la linea di credito o di liquidità è una linea irrevocabile che è legalmente e praticamente disponibile in qualsiasi momento, per la sua intera durata, anche in periodi di stress, su base transfrontaliera. Essa riguarda specificamente l'applicazione del tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di cui agli articoli 29 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 ed è disponibile su richiesta. A tal fine gli enti creditizi hanno effettuato un'analisi giuridica sufficientemente approfondita sostenuta da un parere giuridico scritto e motivato, approvato dai rispettivi organi di amministrazione, che conferma la validità giuridica e l'applicabilità dell'accordo o impegno in materia di linea di credito o di liquidità in tutte le giurisdizioni pertinenti; |
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b) |
la valuta di denominazione della linea irrevocabile di credito o di liquidità è coerente con la ripartizione per valuta dei deflussi netti di liquidità del ricevente che non sono collegati alla linea stessa; |
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c) |
l'importo e il costo della linea irrevocabile di credito o di liquidità sono chiaramente specificati nel pertinente contratto; |
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d) |
gli accordi e gli impegni non contengono alcuna clausola che consenta al fornitore di liquidità:
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e) |
la linea di credito o di liquidità ha in ogni momento una durata residua di oltre sei mesi. Se non ha una data di scadenza, la linea di credito o di liquidità prevede per l'annullamento un preavviso minimo di sei mesi. |
2. L'analisi giuridica di cui al paragrafo 1, lettera a), è aggiornata regolarmente per tener conto di eventuali modifiche nella legislazione di tutte le pertinenti giurisdizioni. Le autorità competenti sono informate dell'esito di tali analisi giuridiche.
3. L'importo della linea di credito o di liquidità di cui al paragrafo 1, lettera c), non è rivisto senza il previo consenso delle pertinenti autorità competenti.
4. Se la durata residua di cui al paragrafo 1, lettera e), scende al di sotto di sei mesi o in caso di preavviso di annullamento della linea di credito o di liquidità, gli enti creditizi informano immediatamente le pertinenti autorità competenti. Le autorità stabiliscono se continuino ad applicarsi i tassi preferenziali di deflusso o di afflusso in conformità della procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 4
Considerazione del profilo di rischio di liquidità del ricevente nell'ambito della gestione del rischio di liquidità del fornitore
Il profilo di rischio di liquidità del ricevente è preso in considerazione nella gestione del rischio di liquidità del fornitore di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
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a) |
il fornitore di liquidità controlla e sorveglia la posizione di liquidità del ricevente su base giornaliera. In caso di banca corrispondente, il controllo e la sorveglianza della posizione di liquidità del ricevente può limitarsi ai saldi dei conti vostro del ricevente; |
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b) |
gli effetti del tasso preferenziale di deflusso o di afflusso sono pienamente presi in considerazione e integrati nei piani di finanziamento d'emergenza del fornitore di liquidità e del ricevente, che tengono conto dei potenziali impedimenti al trasferimento di tale liquidità e valutano il tempo necessario per la realizzazione del trasferimento stesso. A tal fine il fornitore di liquidità dimostra alle pertinenti autorità competenti che si può ragionevolmente ritenere che egli possa continuare a fornire la linea di liquidità al ricevente anche in periodi di stress, senza un impatto negativo rilevante sulla propria posizione di liquidità. Il piano di finanziamento d'emergenza del fornitore di liquidità non fa ricorso alla liquidità necessaria per onorare la linea irrevocabile di credito o di liquidità del ricevente; |
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c) |
il piano di finanziamento d'emergenza del fornitore di liquidità tiene conto del tasso preferenziale di deflusso o di afflusso al fine di garantirgli la capacità di fornire la liquidità necessaria, laddove richiesto. |
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 321 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).
(3) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(4) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).