4.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/113 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1185 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2017
recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 67, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare gli articoli 126 e 151 e l'articolo 223, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
I regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 hanno abrogato e sostituito i regolamenti (CE) n. 73/2009 (3) e (CE) n. 1234/2007 (4), rispettivamente. I regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 e gli atti adottati sulla base di detti regolamenti prevedono un'ampia gamma di obblighi relativi alla notifica di informazioni e documenti alla Commissione. I suddetti regolamenti conferiscono altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire la regolare notifica alla Commissione di informazioni e documenti da parte degli Stati membri, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (5), che è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2017/1183 (6). |
(2) |
È opportuno stabilire il metodo da utilizzare per la notifica delle informazioni e dei documenti necessari per ottemperare agli obblighi di notifica di cui ai regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013, come integrati dal regolamento delegato (UE) 2017/1183, nonché specificare le deroghe previste per tale metodo. |
(3) |
L'autenticità, l'integrità e la leggibilità dei documenti e dei metadati associati devono poter essere garantiti per l'intero periodo di conservazione prescritto affinché la loro validità sia riconosciuta per le esigenze della Commissione. |
(4) |
I documenti devono essere gestiti nel rispetto delle regole di protezione dei dati personali. A tal fine, è opportuno che si applichino le norme generali previste dalla legislazione dell'Unione, in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), dai regolamenti (CE) n. 45/2001 (8) e (CE) n. 1049/2001 (9) del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e che vengano stabilite ulteriori disposizioni per orientare gli Stati membri. |
(5) |
È importante che le informazioni notificate siano pertinenti per il mercato interessato, accurate e complete e gli Stati membri dovrebbero prendere provvedimenti a tal fine, comprese le misure necessarie a garantire che gli operatori economici trasmettano loro le informazioni richieste entro termini adeguati. |
(6) |
A fini di semplificazione e di riduzione dell'onere amministrativo, in caso di mancata notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione considera che sia stata trasmessa una notifica negativa. |
(7) |
Gli Stati membri possono notificare informazioni supplementari pertinenti per il mercato che vadano oltre quanto previsto dal presente regolamento. La Commissione mette a disposizione, tramite il sistema di informazione, il modulo necessario per la trasmissione di tali informazioni. |
(8) |
Ai fini del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli nonché ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 occorrono informazioni sui prezzi dei prodotti e informazioni sulla produzione e sul mercato. È pertanto opportuno stabilire norme relative alla comunicazione di queste informazioni. |
(9) |
Al fine di semplificare e agevolare l'accesso alle norme relative agli obblighi di notifica, è opportuno integrare nel presente regolamento le disposizioni riguardanti le notifiche da parte degli Stati membri alla Commissione dei dati sui mercati agricoli, in particolare i prezzi, la produzione e i dati di bilancio, attualmente contenute nei regolamenti della Commissione (CE) n. 315/2002 (11), (CE) n. 546/2003 (12), (CE) n. 1709/2003 (13), (CE) n. 2336/2003 (14), (CE) n. 2095/2005 (15), (CE) n. 952/2006 (16), (CE) n. 1557/2006 (17), (CE) n. 589/2008 (18), (CE) n. 826/2008 (19), (CE) n. 1249/2008 (20), (CE) n. 436/2009 (21), (UE) n. 1272/2009 (22) e (UE) n. 479/2010 (23) e nei regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 543/2011 (24), (UE) n. 1288/2011 (25), (UE) n. 1333/2011 (26) e (UE) n. 807/2013 (27). Tali obblighi di notifica andrebbero aggiornati alla luce dell'esperienza maturata e ai fini di una gestione più efficace della politica agricola comune. |
(10) |
Al fine di disporre di un quadro completo dei dati sui prezzi comunicati e di seguirne l'evoluzione, è opportuno esigere che ogni serie di prezzi sia definita. |
(11) |
Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro comunicano le informazioni sui prezzi nella loro moneta ufficiale. |
(12) |
L'Unione è tenuta a effettuare alcune notifiche all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC (28), come specificato al paragrafo 4 del documento OMC G/AG/2 del 30 giugno 1995 e nell'allegato alla decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 sulla concorrenza all'esportazione (WT/MIN(15)/45-WT/L/980). Per soddisfare tali requisiti, l'Unione necessita di talune informazioni provenienti dagli Stati membri, in particolare informazioni relative al sostegno interno e alla concorrenza all'esportazione. È pertanto opportuno stabilire disposizioni riguardanti le notifiche che gli Stati membri devono effettuare alla Commissione a tale proposito. |
(13) |
Le disposizioni relative alle notifiche nel settore dello zucchero dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o ottobre 2017 al fine di garantire una transizione armoniosa con la fine del sistema delle quote. |
(14) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 315/2002, (CE) n. 952/2006, (CE) n. 589/2008, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1249/2008, (CE) n. 436/2009, (UE) n. 1272/2009, (UE) n. 479/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011, (UE) n. 1333/2011 e (UE) n. 807/2013. I regolamenti (CE) n. 546/2003, (CE) n. 1709/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 2095/2005 e (CE) n. 1557/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1288/2011 dovrebbero essere abrogati. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
PRINCIPI E REQUISITI DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE
Articolo 1
Sistema di informazione della Commissione e metodo di notifica
1. La notifica delle informazioni e dei documenti richiesti a norma degli obblighi di notifica previsti dai regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 e dagli atti adottati sulla base di detti regolamenti è effettuata per mezzo di un sistema basato sulla tecnologia dell'informazione che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.
Le informazioni e i documenti sono elaborati e notificati conformemente:
a) |
alle procedure stabilite per il sistema di informazione; |
b) |
ai diritti di accesso concessi dall'organismo di contatto unico di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1183; e |
c) |
ai moduli messi a disposizione degli utenti nel sistema di informazione. |
2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono mettere a disposizione della Commissione le informazioni richieste tramite posta, fax, posta elettronica o consegna a mano:
a) |
se la Commissione non ha messo a disposizione i mezzi informatici necessari per un obbligo di notifica specifico; |
b) |
in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali che rendono impossibile per lo Stato membro utilizzare il sistema di informazione di cui al paragrafo 1. |
Articolo 2
Integrità e leggibilità nel tempo
Il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione è concepito per proteggere l'integrità dei documenti notificati e conservati. In particolare, esso:
a) |
consente l'identificazione inequivocabile di ogni utilizzatore e prevede misure di controllo efficaci dei diritti di accesso atte ad impedire gli accessi, le cancellazioni, le alterazioni o gli spostamenti illegali, malintenzionati o non autorizzati di documenti, file o metadati; |
b) |
è dotato di dispositivi di protezione fisica contro le intrusioni e gli incidenti ambientali e di protezione software contro possibili attacchi informatici; |
c) |
impedisce qualsiasi modifica non autorizzata e contiene meccanismi di verifica dell'integrità dei documenti che consentono di stabilire se questi hanno subito modifiche nel tempo; |
d) |
conserva in memoria una pista di controllo per ogni fase essenziale della procedura; |
e) |
salvaguarda i dati immagazzinati in un ambiente sicuro, sia in termini fisici che di software, conformemente alle disposizioni di cui alla lettera b); |
f) |
offre procedure affidabili di conversione di formati e di migrazione al fine di garantire la leggibilità e l'accessibilità dei documenti per l'intero periodo di immagazzinamento previsto; |
g) |
dispone di una documentazione funzionale e tecnica sufficientemente dettagliata e aggiornata sul funzionamento e le caratteristiche del sistema; tale documentazione è accessibile in qualsiasi momento per gli enti organizzativi responsabili delle specifiche funzionali e/o tecniche. |
Articolo 3
Autenticità dei documenti
L'autenticità di un documento notificato o conservato mediante un sistema di informazione a norma delle disposizioni del presente regolamento è riconosciuta se la persona che ha inviato il documento è adeguatamente identificata e se il documento è stato elaborato e notificato a norma del presente regolamento.
Articolo 4
Protezione dei dati di carattere personale
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatti salvi la direttiva 95/46/CE, il regolamento (CE) n. 45/2001, il regolamento (CE) n. 1049/2001, la direttiva 2002/58/CE e le disposizioni adottate in applicazione di tali atti.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per tutelare la riservatezza dei dati ricevuti dagli operatori economici.
3. Se le informazioni notificate alla Commissione provengono da meno di 3 operatori, o se le informazioni provenienti da un singolo operatore rappresentano più del 70 % del volume di informazioni notificate, lo Stato membro interessato lo segnala alla Commissione al momento di comunicare le informazioni.
4. La Commissione non pubblica informazioni in un modo che possa condurre all'identificazione di un singolo operatore. Laddove esista un rischio di questo tipo, la Commissione pubblica tali informazioni solo in forma aggregata.
Articolo 5
Notifica di inadempimento
Salvo se altrimenti disposto negli atti di cui all'articolo 1, in caso di mancata notifica alla Commissione, da parte di uno Stato membro, delle informazioni o dei documenti richiesti entro il termine ultimo di presentazione («notifica negativa»), si considera che lo Stato membro abbia notificato alla Commissione:
a) |
nel caso di informazioni quantitative, un valore pari a zero; |
b) |
nel caso di informazioni qualitative, la situazione «nulla da segnalare». |
CAPO II
NOTIFICHE SUI PREZZI, SULLA PRODUZIONE E SULLE INFORMAZIONI DI MERCATO E NOTIFICHE RICHIESTE DA ACCORDI INTERNAZIONALI
SEZIONE 1
Notifiche sui prezzi, sulla produzione e sulle informazioni di mercato
Articolo 6
Notifiche sui prezzi, sulla produzione e sulla situazione di mercato
La notifica di informazioni sui prezzi richiesta in base all'obbligo di notifica di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/1183 è effettuata conformemente alle disposizioni di cui agli allegati I e II.
La notifica di informazioni sulla produzione e sui mercati richiesta in base all'obbligo di notifica di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/1183 è effettuata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato III.
Articolo 7
Integrità delle informazioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni notificate siano pertinenti per i mercati interessati, accurate e complete. Gli Stati membri provvedono affinché i dati quantitativi notificati costituiscano una serie statistica coerente. Qualora uno Stato membro abbia motivo di ritenere che le informazioni notificate possano non essere pertinenti, accurate o complete, esso è tenuto a segnalarlo alla Commissione al momento della notifica delle informazioni.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni nuova informazione rilevante atta a modificare in modo sostanziale le informazioni già notificate.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che gli operatori economici interessati forniscano loro le informazioni richieste entro termini adeguati. Gli operatori economici forniscono agli Stati membri le informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi di informazione di cui al presente regolamento.
Articolo 8
Informazioni supplementari
Gli Stati membri possono notificare alla Commissione informazioni supplementari rispetto a quelle di cui agli allegati I, II e III mediante il sistema d'informazione di cui all'articolo 1, qualora tali informazioni siano ritenute pertinenti da parte dello Stato membro interessato. Le suddette notifiche sono trasmesse tramite un modulo messo a disposizione dalla Commissione nel sistema.
Articolo 9
Definizione dei prezzi
1. Per ciascuna notifica di prezzi di cui alla presente sezione, gli Stati membri notificano la fonte e la metodologia utilizzata per determinare i prezzi forniti. Tali notifiche comprendono informazioni sui mercati rappresentativi determinati dagli Stati membri e sui relativi coefficienti di ponderazione.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni fornite conformemente al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia il diritto di pubblicare i dati che essi le notificano, fatto salvo il disposto dell'articolo 4.
Articolo 10
Comunicazione dei prezzi in moneta ufficiale
Salvo disposizioni specifiche contrarie degli allegati I, II e III, gli Stati membri notificano le informazioni sui prezzi nella loro moneta ufficiale, al netto dell'IVA.
Articolo 11
Monitoraggio settimanale dei prezzi
Salvo disposizioni specifiche contrarie dell'allegato I, gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni settimanali sui prezzi di cui al suddetto allegato entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, relativamente alla settimana precedente.
Articolo 12
Informazioni non settimanali sui prezzi e monitoraggio della produzione
Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i termini prescritti:
a) |
le informazioni non settimanali sui prezzi di cui all'allegato II del presente regolamento; e |
b) |
le informazioni relative alla produzione e ai mercati di cui all'allegato III del presente regolamento. |
SEZIONE 2
Notifiche richieste da accordi internazionali
Articolo 13
Dati dell'OMC sul sostegno interno
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 31 ottobre di ogni anno i dati sulle spese di bilancio nazionali, incluse le mancate entrate, relative alle misure di sostegno interno a favore dei produttori agricoli per il precedente esercizio finanziario dell'Unione. La notifica include i dati sulle misure cofinanziate dal bilancio dell'Unione e riguarda sia la componente unionale che quella nazionale del finanziamento. La notifica non riguarda misure finanziate interamente dal bilancio dell'Unione.
2. I dati richiesti a norma del paragrafo 1 sono quelli stabiliti nel documento G/AG/2 dell'OMC sul sostegno interno e sono notificati nel formato previsto nel suddetto documento.
Articolo 14
Dati dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 28 febbraio di ogni anno per l'anno civile precedente i dati relativi alle seguenti misure di concorrenza all'esportazione da essi applicate:
a) |
sostegno al finanziamento delle esportazioni (crediti all'esportazione, garanzie sui crediti all'esportazione o programmi di assicurazione); |
b) |
aiuti alimentari internazionali; |
c) |
imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli. |
2. I dati richiesti a norma del paragrafo 1 sono quelli stabiliti nell'allegato della decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 sulla concorrenza all'esportazione e sono notificati nel formato previsto nel suddetto allegato.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Modifiche di determinati regolamenti e disposizioni transitorie
1. L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 315/2002 è soppresso.
2. Gli articoli 12, 13, 14, 14 bis, 15 bis, 20, 21 e 22 del regolamento (CE) n. 952/2006 sono soppressi a decorrere dal 1o ottobre 2017. Tali disposizioni continuano ad applicarsi con riguardo alle notifiche residue relative al regime delle quote nel settore dello zucchero.
3. L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 589/2008 è soppresso.
4. Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 826/2008, il testo del punto A è soppresso.
5. L'articolo 16, paragrafo 8, l'articolo 17, l'articolo 25, paragrafo 3, l'articolo 27, paragrafi 1 e 2, l'articolo 34, paragrafo 2, e l'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1249/2008 sono soppressi.
6. L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 436/2009 è soppresso, ad eccezione del paragrafo 1, lettera b), punto iii), e del paragrafo 2, che continueranno ad applicarsi fino al 31 luglio 2017.
7. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1272/2009 sono soppressi.
8. Gli articoli 1 bis, 2 e 3 del regolamento (UE) n. 479/2010 sono soppressi.
9. L'articolo 98 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è soppresso.
10. L'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 è soppresso.
11. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4 e l'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2013 sono soppressi.
Articolo 16
Abrogazione
Sono abrogati i seguenti regolamenti:
— |
il regolamento (CE) n. 546/2003; |
— |
il regolamento (CE) n. 1709/2003; |
— |
il regolamento (CE) n. 2336/2003; |
— |
il regolamento (CE) n. 2095/2005; |
— |
il regolamento (CE) n. 1557/2006; |
— |
il regolamento di esecuzione (UE) n. 1288/2011. |
Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 1 dell'allegato II e il punto 2 dell'allegato III si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(3) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).
(4) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).
(6) Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (cfr. pag. 100 della presente Gazzetta ufficiale).
(7) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(8) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(10) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(11) Regolamento (CE) n. 315/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, relativo al rilevamento dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 47).
(12) Regolamento (CE) n. 546/2003 della Commissione, del 27 marzo 2003, riguardante talune comunicazioni dei dati relativi all'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75 e (CEE) n. 2783/75 nei settori delle uova e del pollame (GU L 81 del 28.3.2003, pag. 12).
(13) Regolamento (CE) n. 1709/2003 della Commissione, del 26 settembre 2003, relativo alle dichiarazioni di raccolto e di scorte di riso (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 92).
(14) Regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 19).
(15) Regolamento (CE) n. 2095/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio per quanto concerne la comunicazione dei dati nel settore del tabacco (GU L 335 del 21.12.2005, pag. 6).
(16) Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39).
(17) Regolamento (CE) n. 1557/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei contratti e le comunicazioni dei dati nel settore del luppolo (GU L 288 del 19.10.2006, pag. 18).
(18) Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6).
(19) Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3).
(20) Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).
(21) Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).
(22) Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).
(23) Regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione, del 1o giugno 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 135 del 2.6.2010, pag. 26).
(24) Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).
(25) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1288/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, riguardante la comunicazione dei prezzi all'ingrosso delle banane nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (GU L 328 del 10.12.2011, pag. 42).
(26) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, che stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 23).
(27) Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2013 della Commissione, del 26 agosto 2013, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi dell'Unione (GU L 228 del 27.8.2013, pag. 5).
(28) Negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) — allegato 1 — allegato 1 A — Accordo sull'agricoltura (OMC-GATT 1994) OMC — «GATT 1994» (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22).
ALLEGATO I
Requisiti relativi alle notifiche settimanali dei prezzi di cui all'articolo 11
1. Cereali
Contenuto della notifica: i prezzi di mercato rappresentativi per ciascuno dei cereali e per ciascuna delle qualità di cereali considerati rilevanti per il mercato dell'Unione, espressi per tonnellata di prodotto.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.
Altro: i prezzi fanno riferimento, in particolare, alle caratteristiche qualitative, al luogo di quotazione e alla fase di commercializzazione di ciascun prodotto.
2. Riso
Contenuto della notifica: i prezzi di mercato rappresentativi per ciascuna delle varietà di riso considerate rilevanti per il mercato dell'Unione, espressi per tonnellata di prodotto.
Stati membri interessati: gli Stati membri produttori di riso.
Altro: i prezzi fanno riferimento, in particolare, alla fase di trasformazione, al luogo di quotazione e alla fase di commercializzazione di ciascun prodotto.
3. Olio di oliva
Contenuto della notifica: i prezzi medi constatati sui principali mercati rappresentativi e i prezzi medi nazionali per le categorie di olio di oliva elencate nell'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, espressi per 100 kg di prodotto.
Stati membri interessati: gli Stati membri che producono oltre 20 000 t di olio d'oliva nel periodo dal 1o ottobre al 30 settembre.
Altro: i prezzi devono corrispondere all'olio d'oliva sfuso franco frantoio per l'olio d'oliva vergine e franco fabbrica per le altre categorie. I mercati rappresentativi coprono almeno il 70 % della produzione nazionale del prodotto in questione.
4. Prodotti ortofrutticoli
Contenuto della notifica: un unico prezzo medio ponderato per i tipi e le varietà di ortofrutticoli elencati nell'allegato XV, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, conformi alla norma di commercializzazione generale di cui all'allegato I, parte A, di detto regolamento, o per i prodotti della categoria I soggetti a una norma di commercializzazione specifica, espresso per 100 kg di peso netto del prodotto.
Stati membri interessati: gli Stati membri specificati nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, quando sono disponibili i dati.
Altro: i prezzi si intendono franco centro di imballaggio, per i prodotti sottoposti a cernita, imballati e, se del caso, su pallet.
5. Banane
Contenuto della notifica: i prezzi all'ingrosso delle banane gialle di cui al codice NC 0803 90 10, espresso per 100 kg di prodotto.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri che commercializzano oltre 50 000 tonnellate di banane gialle per anno civile.
Altro: i prezzi sono comunicati per gruppo di paesi di origine.
6. Carni
Contenuto della notifica: i prezzi delle carcasse di bovini, suini e ovini e di taluni bovini, vitelli e suinetti vivi per quanto riguarda la classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato in conformità delle norme dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.
Altro: qualora l'autorità competente dello Stato membro interessato ritenga non vi sia un numero sufficiente di carcasse o animali vivi da notificare, lo Stato membro interessato può decidere, per il periodo in questione, di sospendere la registrazione dei prezzi di tali carcasse o animali vivi e informa la Commissione dei motivi della propria decisione.
7. Latte e prodotti lattiero-caseari
Contenuto della notifica: i prezzi del siero di latte in polvere, del latte scremato in polvere, del latte intero in polvere, del burro e dei formaggi di base, espressi per 100 kg di prodotto.
Stati membri interessati: gli Stati membri la cui produzione nazionale rappresenta almeno il 2 % della produzione dell'Unione o, nel caso dei formaggi di base, quando il tipo di formaggio rappresenta almeno il 4 % del totale della produzione nazionale di formaggio.
Altro: i prezzi sono notificati per i prodotti acquistati presso il fabbricante, al netto di ogni altro costo (trasporto, carico e scarico, movimentazione, magazzinaggio, pallettizzazione, assicurazione ecc.) sulla base di contratti conclusi per consegne entro tre mesi.
8. Uova
Contenuto della notifica: il prezzo all'ingrosso per le uova della categoria A da allevamento in gabbie (media delle categorie L e M), espresso per 100 kg di prodotto.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.
Altro: i prezzi sono comunicati per i prodotti nei centri di imballaggio. Se la produzione in gabbie non è più rappresentativa, lo Stato membro interessato notifica il prezzo all'ingrosso delle uova della categoria A, prodotte da galline ovaiole allevate in sistemi di allevamento a terra, espresso per 100 kg.
9. Carni di volatili
Contenuto della notifica: il prezzo medio all'ingrosso dei polli interi di categoria A («polli 65 %»), espresso per 100 kg di prodotto.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.
Altro: i prezzi sono comunicati per i prodotti negli impianti di macellazione o registrati su mercati rappresentativi. Se un'altra presentazione di pollo o tagli specifici di carne di pollo sono importanti in termini di struttura del mercato, lo Stato membro interessato può notificare, in aggiunta al prezzo medio all'ingrosso dei polli interi di categoria A («polli 65 %»), il prezzo di vendita all'ingrosso di una presentazione diversa di pollo o di tagli di qualità di categoria A, specificando il tipo di presentazione o di tagli a cui il prezzo si riferisce, espresso per 100 kg.
ALLEGATO II
Requisiti relativi alle notifiche non settimanali dei prezzi di cui all'articolo 12, lettera a)
1. Zucchero
Contenuto della notifica:
a) |
le medie ponderate dei seguenti prezzi dello zucchero, espressi per tonnellata di zucchero, nonché i quantitativi totali corrispondenti e le deviazioni standard ponderate:
|
b) |
il prezzo medio ponderato della barbabietola da zucchero nel corso della campagna precedente, espresso per tonnellata di barbabietole, nonché i quantitativi totali corrispondenti. |
Stati membri interessati:
a) |
per i prezzi dello zucchero, tutti gli Stati membri in cui vengono prodotte più di 10 000 tonnellate di zucchero ottenuto da barbabietole da zucchero o da zucchero greggio; |
b) |
per i prezzi della barbabietola da zucchero, tutti gli Stati membri in cui essa viene prodotta. |
Periodo di notifica:
a) |
per i prezzi dello zucchero, entro la fine di ogni mese; |
b) |
per i prezzi della barbabietola da zucchero, entro il 30 giugno di ogni anno. |
Altro:
i prezzi sono stabiliti conformemente al metodo pubblicato dalla Commissione e fanno riferimento:
a) |
ai prezzi dello zucchero bianco alla rinfusa franco fabbrica per lo zucchero della qualità tipo definita all'allegato III, punto B II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, raccolto presso le imprese produttrici di zucchero e le raffinerie; |
b) |
al prezzo della barbabietola da zucchero per barbabietole da zucchero della qualità tipo definita all'allegato III, punto B I, del regolamento (UE) n. 1308/2013, pagato dalle imprese produttrici di zucchero ai produttori. Le barbabietole sono attribuite alla stessa campagna di commercializzazione dello zucchero da esse estratto. |
2. Fibre di lino
Contenuto della notifica: i prezzi medi franco fabbrica per il mese precedente, constatati sui principali mercati rappresentativi per le fibre lunghe di lino, espressi per tonnellata di prodotto.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri in cui le fibre lunghe di lino sono prodotte a partire da una superficie coltivata superiore ai 1 000 ettari di lino tessile.
Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.
3. Vino
Contenuto della notifica: per quanto riguarda i vini di cui all'allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013:
a) |
una tabella riepilogativa dei prezzi per il mese precedente, espressi per ettolitro di vino con riferimento ai volumi interessati; o |
b) |
entro il 31 luglio 2017, le fonti di informazione pubblicamente disponibili considerate attendibili per la constatazione dei prezzi. |
Stati membri interessati: gli Stati membri la cui produzione vinicola, nei cinque anni precedenti, ha superato in media il 5 % della produzione vinicola totale dell'Unione.
Periodo di notifica: entro il 15 di ogni mese, per il mese precedente.
Altro: i prezzi si riferiscono al prodotto non confezionato, franco produttore. Per le informazioni di cui ai punti a) e b), gli Stati membri interessati effettuano una selezione degli otto mercati più rappresentativi da monitorare, comprendente almeno due mercati per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.
4. Latte e prodotti lattiero-caseari
a) Latte
Contenuto della notifica: il prezzo del latte crudo e il prezzo stimato per le consegne effettuate durante il mese in corso, espressi per 100 kg di prodotto, a tenore reale di materie grasse e proteine.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.
Periodo di notifica: entro la fine di ogni mese, per il mese precedente.
Altro: il prezzo è quello pagato dai primi acquirenti stabiliti nel territorio dello Stato membro.
b) Prodotti lattiero-caseari
Contenuto della notifica: i prezzi per i formaggi, diversi dai formaggi di base di cui all'allegato I, punto 7, espressi per 100 kg di prodotto.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri per i tipi di formaggi pertinenti per il mercato nazionale.
Periodo di notifica: entro il 15 di ogni mese per il mese precedente.
Altro: i prezzi si riferiscono ai formaggi acquistati presso il fabbricante, al netto di ogni altro costo (trasporto, carico e scarico, movimentazione, magazzinaggio, pallettizzazione, assicurazione ecc.) sulla base di contratti conclusi per consegne entro tre mesi.
ALLEGATO III
Requisiti relativi alle notifiche di informazioni sulla produzione e i mercati di cui all'articolo 12, lettera b)
1. Riso
Contenuto della notifica: per ciascuno dei tipi di riso di cui all'allegato II, parte I, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013:
a) |
superficie coltivata, resa agronomica, produzione di risone nell'anno del raccolto e resa alla lavorazione; |
b) |
scorte di riso (espresso in equivalente lavorato) detenute dai produttori e dalle riserie al 31 agosto di ogni anno, suddivise per riso prodotto nell'Unione europea e riso importato. |
Periodo di notifica: entro il 15 gennaio di ogni anno per l'anno precedente.
Stati membri interessati
a) |
per la produzione di risone, tutti gli Stati membri produttori di riso; |
b) |
per le scorte di riso, tutti gli Stati membri produttori di riso e gli Stati membri con riserie. |
2. Zucchero
A. Superfici coltivate a barbabietola
Contenuto della notifica: superfici coltivate a barbabietola da zucchero per la campagna di commercializzazione in corso e una stima per la campagna di commercializzazione successiva.
Periodo di notifica: entro il 31 maggio di ogni anno.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri con una superficie coltivata di oltre 1 000 ettari di barbabietole da zucchero nell'anno in questione.
Altro: i dati devono essere espressi in ettari e ripartiti per superfici destinate alla produzione di zucchero e superfici destinate alla produzione di bioetanolo.
B. Produzione di zucchero e di bioetanolo
Contenuto della notifica: la produzione di zucchero e la produzione di bioetanolo di ciascuna impresa per la campagna di commercializzazione precedente e una stima della produzione di zucchero di ciascuna impresa per la campagna di commercializzazione in corso.
Periodo di notifica: entro il 30 novembre di ogni anno con riguardo alla produzione della campagna di commercializzazione precedente ed entro il 31 marzo di ogni anno (il 30 giugno per i dipartimenti francesi di Guadalupa e Martinica) con riguardo alla produzione della campagna di commercializzazione attuale.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri in cui vengono prodotte più di 10 000 tonnellate di zucchero.
Altro
a) |
per «produzione di zucchero» si intende la quantità totale, espressa in tonnellate di zucchero bianco come segue, di:
|
b) |
la produzione di zucchero non comprende lo zucchero bianco ottenuto a partire da uno dei prodotti di cui alla lettera a) o ottenuti in regime di perfezionamento attivo; |
c) |
lo zucchero estratto dalle barbabietole seminate nel corso di una data campagna di commercializzazione è imputato alla campagna di commercializzazione successiva. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di attribuire lo zucchero estratto dalle barbabietole seminate nell'autunno di una data campagna di commercializzazione alla stessa campagna, notificando alla Commissione la loro decisione al massimo entro il 1o ottobre 2017; |
d) |
le cifre per lo zucchero sono ripartite per mese, e, per quanto riguarda la campagna di commercializzazione in corso, devono corrispondere a dati provvisori fino al mese di febbraio e a stime per i restanti mesi della campagna di commercializzazione; |
e) |
la produzione di bioetanolo comprende unicamente il bioetanolo ottenuto a partire da uno dei prodotti di cui alla lettera a) ed è espressa in ettolitri. |
C. Produzione di isoglucosio
Contenuto della notifica
a) |
i quantitativi di produzione propria di isoglucosio spediti da ciascun produttore nel corso della campagna di commercializzazione precedente; |
b) |
i quantitativi di produzione propria di isoglucosio spediti da ciascun produttore nel corso del mese precedente. |
Periodo di notifica: entro il 30 novembre di ogni anno con riferimento alla campagna precedente ed entro il 25 di ogni mese con riferimento al mese precedente.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri in cui è prodotto isoglucosio.
Altro: per «produzione di isoglucosio» si intende la quantità di prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, avente tenore, in peso, allo stato secco, di almeno il 41 % di fruttosio, espresso in tonnellate di materia secca, a prescindere dall'effettivo tenore in fruttosio oltre la soglia del 41 %. Le cifre della produzione annuale devono essere ripartite per mese.
D. Scorte di zucchero e di isoglucosio
Contenuto della notifica
a) |
i quantitativi di produzione di zucchero in giacenza alla fine di ogni mese presso le imprese produttrici di zucchero e le raffinerie; |
b) |
i quantitativi di produzione di isoglucosio in giacenza presso i produttori di isoglucosio alla fine della campagna di commercializzazione precedente. |
Periodo di notifica: entro la fine di ogni mese per il mese precedente in causa per quanto riguarda lo zucchero ed entro il 30 novembre per quanto riguarda l'isoglucosio.
Stati membri interessati:
a) |
per lo zucchero, tutti gli Stati membri in cui si trovano imprese produttrici di zucchero o raffinerie e in cui la produzione di zucchero è superiore a 10 000 tonnellate; |
b) |
per l'isoglucosio, tutti gli Stati membri in cui è prodotto isoglucosio. |
Altro: le cifre si riferiscono ai prodotti giacenti in libera pratica sul territorio dell'Unione e alla produzione di zucchero e di isoglucosio di cui ai punti B e C.
Con riguardo allo zucchero:
— |
le cifre si riferiscono ai quantitativi di proprietà dell'impresa o del raffinatore o oggetto di una garanzia; |
— |
per i quantitativi in giacenza alla fine dei mesi di luglio, agosto e settembre, le cifre specificano i quantitativi provenienti dalla produzione di zucchero a titolo della campagna di commercializzazione successiva; |
— |
in caso di magazzinaggio in Stati membri diversi da quello che effettua la notifica alla Commissione, lo Stato membro notificante informa lo Stato membro interessato in merito ai quantitativi immagazzinati sul proprio territorio e alla loro posizione entro la fine del mese successivo a quello della notifica alla Commissione. |
Con riguardo all'isoglucosio, le cifre si riferiscono ai quantitativi di proprietà del produttore.
3. Piante tessili
Contenuto della notifica
a) |
la superficie a lino tessile per la campagna di commercializzazione in corso e una stima per la campagna di commercializzazione successiva, espresse in ettari; |
b) |
la produzione di fibre di lino lunghe per la campagna di commercializzazione precedente e una stima per la campagna di commercializzazione in corso, espresse in tonnellate; |
c) |
la superficie piantata a cotone per la campagna agricola precedente e una stima per la campagna agricola in corso, espresse in ettari; |
d) |
la produzione di cotone non sgranato per la campagna agricola precedente e una stima per la campagna in corso, espresse in tonnellate; |
e) |
il prezzo medio del cotone non sgranato pagato ai produttori di cotone per la campagna precedente, espresso per tonnellata di prodotto. |
Periodo di notifica
a) |
per la superficie a lino tessile, entro il 31 luglio di ogni anno; |
b) |
per la produzione di fibre lunghe di lino, entro il 31 ottobre di ogni anno; |
c), d) ed e): |
per il cotone, entro il 15 ottobre di ogni anno. |
Stati membri interessati
a) e b): |
per il lino, tutti gli Stati membri in cui le fibre lunghe di lino sono prodotte a partire da una superficie coltivata superiore ai 1 000 ettari di lino tessile; |
c), d) ed e): |
per il cotone, tutti gli Stati membri in cui sono seminati almeno 1 000 ettari di cotone. |
4. Luppolo
Contenuto della notifica: le seguenti informazioni sulla produzione, espresse in dati complessivi e, con riguardo alle informazioni di cui alle lettere da b) a d), ripartite per varietà di luppolo amaro e aromatico:
a) |
numero di produttori di luppolo; |
b) |
superficie coltivata a luppolo, espressa in ettari; |
c) |
quantitativo in tonnellate e prezzo medio franco azienda, espresso in kg di luppolo venduto nell'ambito di un contratto a termine e senza un contratto di questo tipo; |
d) |
produzione di acido alfa (in tonnellate) e tenore medio di acido alfa (in percentuale). |
Periodo di notifica: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello del raccolto del luppolo.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri con una superficie coltivata di oltre 200 ettari di luppolo nell'anno precedente.
5. Olio di oliva
Contenuto della notifica
a) |
i dati sulla produzione finale, sul consumo interno totale (anche da parte dell'industria di trasformazione) e sulle scorte finali per il precedente periodo annuale dal 1o ottobre al 30 settembre; |
b) |
una stima della produzione mensile e stime della produzione totale, del consumo interno (anche da parte dell'industria di trasformazione) e delle scorte finali per il periodo annuale dal 1o ottobre al 30 settembre in corso. |
Periodo di notifica
a) |
per il precedente periodo annuale, entro il 31 ottobre di ogni anno; |
b) |
per il periodo annuale in corso, entro il 31 ottobre e entro il 15o giorno di ogni mese da novembre a giugno. |
Stati membri interessati: gli Stati membri produttori di olio di oliva.
6. Banane
Contenuto della notifica
a) |
i prezzi di vendita medi sui mercati locali delle banane verdi commercializzate nella regione di produzione, espressi per 100 kg di prodotto, e i relativi quantitativi; |
b) |
i prezzi di vendita medi delle banane verdi commercializzate fuori dalla regione di produzione, espressi per 100 kg di prodotto, e i relativi quantitativi. |
Periodo di notifica:
— |
entro il 15 giugno di ogni anno, per il precedente periodo dal 1o gennaio al 30 aprile; |
— |
entro il 15 ottobre di ogni anno, per il precedente periodo dal 1o maggio al 31 agosto; |
— |
entro il 15 febbraio di ogni anno, per il precedente periodo dal 1o settembre al 31 dicembre. |
Stati membri interessati: gli Stati membri con una regione di produzione, ossia:
a) |
Isole Canarie; |
b) |
Guadalupa; |
c) |
Martinica: |
d) |
Madera e le Azzorre; |
e) |
Creta e Laconia; |
f) |
Cipro. |
Altro: i prezzi per le banane verdi commercializzate nell'Unione al di fuori della rispettiva regione di produzione si intendono al primo porto di scarico (merci non scaricate).
7. Tabacco
Contenuto della notifica: per ciascun gruppo di varietà di tabacco greggio:
i) |
numero di coltivatori; |
ii) |
superficie in ettari; |
iii) |
quantitativo consegnato in tonnellate; |
iv) |
prezzo medio pagato ai coltivatori, al netto di tasse e imposte, espresso per kg di prodotto. |
Periodo di notifica: entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello del raccolto.
Stati membri interessati: gli Stati membri con una superficie coltivata di oltre 3 000 ettari di tabacco nel raccolto precedente.
Altro: i gruppi di varietà di tabacco greggio sono i seguenti:
Gruppo I |
: |
Flue cured: tabacchi essiccati in forni, con circolazione d'aria, temperatura e grado igrometrico sotto controllo, in particolare del tipo Virginia; |
Gruppo II |
: |
Light air-cured: tabacchi essiccati all'aria, al coperto, senza lasciarli fermentare, in particolare dei tipi Burley e Maryland; |
Gruppo III |
: |
Dark air-cured: tabacchi essiccati all'aria, al coperto, lasciati a fermentare naturalmente prima di essere commercializzati, in particolare dei tipi Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta e Pulawski; |
Gruppo IV |
: |
Fire-cured: tabacchi essiccati al fuoco, in particolare dei tipi Kentucky e Salento; |
Gruppo V |
: |
Sun cured: tabacchi essiccati al sole, detti anche «varietà orientali», in particolare dei tipi Basmas, Katerini e Kaba-Koulak. |
8. Prodotti del settore vitivinicolo
Contenuto della notifica
a) |
stime di produzione dei prodotti vitivinicoli (compresi i mosti di uve vinificati e non vinificati) sul territorio dello Stato membro durante la campagna vinicola in corso; |
b) |
il risultato definitivo delle dichiarazioni di produzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 436/2009, nonché una stima della produzione non coperta da tali dichiarazioni; |
c) |
un riepilogo delle dichiarazioni di giacenza di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 436/2009, detenute al 31 luglio della campagna vinicola precedente; |
d) |
il bilancio definitivo della campagna vinicola precedente, comprese informazioni complete relative alle disponibilità (disponibilità di scorte, produzione, importazioni), agli impieghi (consumo umano e industriale, trasformazione, esportazioni e perdite) e alle scorte finali. |
Periodo di notifica
a) |
stime di produzione, entro il 30 settembre di ogni anno; |
b) |
risultato definitivo delle dichiarazioni di produzione, entro il 15 marzo di ogni anno; |
c) |
sintesi delle dichiarazioni di giacenza, entro il 31 ottobre di ogni anno; |
d) |
bilancio finale, entro il 15 gennaio di ogni anno. |
Stati membri interessati: gli Stati membri che mantengono aggiornato un catasto viticolo in conformità all'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
9. Latte e prodotti lattiero-caseari
Contenuto della notifica: il quantitativo totale di latte vaccino crudo, espresso in chilogrammi al tenore di grassi effettivo.
Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.
Altro : i quantitativi si riferiscono al latte consegnato il mese precedente ai primi acquirenti stabiliti nel territorio dello Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che tutti i primi acquirenti stabiliti nel loro territorio dichiarino all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte vaccino crudo loro consegnato ogni mese, in modo tempestivo e preciso, in modo da soddisfare tale requisito.
10. Uova
Contenuto della notifica: il numero di siti di produzione di uova, con la suddivisione per metodi di produzione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008, inclusa la capacità massima dello stabilimento in numero di galline ovaiole presenti contemporaneamente.
Periodo di notifica: entro il 1o aprile di ogni anno.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.
11. Alcole etilico
Contenuto della notifica: per l'alcole di origine agricola, espressi in ettolitri di alcole puro:
a) |
la produzione per fermentazione e distillazione, ripartita in funzione della materia prima agricola da cui è ottenuto l'alcole; |
b) |
i volumi trasferiti dai produttori o dagli importatori di alcole per la trasformazione o il confezionamento, ripartiti per categoria di uso (prodotti alimentari e bevande, combustibili, settore industriale/altri). |
Periodo di notifica: entro il 1o marzo di ogni anno per l'anno civile precedente.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.