4.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/74


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1182 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2017

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, lettere da a) a d), l'articolo 223, paragrafo 1, e l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2). La parte II, titolo I, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene norme in materia di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, incluse la classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi delle medesime, e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e stabilire prezzi di mercato comparabili per le carcasse e gli animali vivi nell'ambito del nuovo quadro giuridico è opportuno adottare una serie di norme mediante tale tipo di atti. Le nuove norme dovrebbero sostituire le modalità di applicazione stabilite nei regolamenti (CE) n. 315/2002 (3), (CE) n. 1249/2008 (4) e (UE) n. 807/2013 (5).

(2)

L'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di cui all'allegato IV, parte A, dello stesso si applichino ai bovini di età non inferiore agli otto mesi. Per garantire un'uniformità di applicazione è opportuno autorizzare gli Stati membri a rendere obbligatoria l'applicazione della tabella unionale per le carcasse di bovini a partire da una determinata età, fissata in base al sistema di identificazione e registrazione istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tale sistema di identificazione e di registrazione dovrebbe essere utilizzato anche ai fini della suddivisione delle carcasse nelle categorie di cui all'allegato IV, parte A, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Al fine di ridurre l'onere amministrativo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di concedere agli stabilimenti di piccole dimensioni deroghe all'obbligo generale di classificare le carcasse. Sulla base dell'esperienza acquisita mediante l'applicazione della tabella unionale di classificazione è opportuno prevedere questo tipo di deroghe per i macelli che abbattono, come media settimanale annua, meno di 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi o meno di 500 suini. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire limiti inferiori a seconda della situazione nazionale, in particolare al fine di garantire la rappresentatività dei prezzi comunicati.

(4)

Poiché alcuni macelli ingrassano, nei propri stabilimenti, sia bovini di età non inferiore agli otto mesi che suini, non vi è un prezzo di mercato da rilevare per le carcasse di tali animali. In questi casi, pertanto, non occorre applicare le tabelle unionali obbligatorie di classificazione. È quindi opportuno consentire agli Stati membri in cui esiste tale prassi di derogare alle norme in materia di classificazione obbligatoria per quanto riguarda le suddette carcasse. Tale deroga dovrebbe essere consentita anche per le carcasse di suini di razze autoctone aventi una particolare composizione corporea anatomica o che richiedano particolari modalità di commercializzazione tali da rendere impossibile una classificazione omogenea e standardizzata delle carcasse.

(5)

Per quanto concerne gli ovini, al fine di tener conto delle specificità degli stabilimenti e della stagionalità della macellazione è opportuno consentire agli Stati membri che applicano la classificazione delle carcasse di tali animali ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 di esentare dalla classificazione alcuni macelli sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

(6)

Per garantire, a livello di Unione, una classificazione uniforme delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di ovini occorre precisare meglio le definizioni delle classi di conformazione e di stato di ingrassamento, di peso della carcassa e di colore della carne di cui all'allegato IV, parte A, punto III, e parte C, punto III, del regolamento (CE) n. 1308/2013. Per le carcasse di agnelli di peso inferiore ai 13 kg possono essere tuttavia utilizzati altri criteri.

(7)

L'allegato IV, parte A, punto III, del regolamento (CE) n. 1308/2013 prevede una classe di conformazione S per le carcasse di bovini con sviluppo muscolare con doppia groppa. Poiché questa classe di conformazione eccezionale è commercializzata solo in determinati Stati membri è opportuno prevedere per gli Stati membri la possibilità di non utilizzare la classe di conformazione S.

(8)

Tenuto conto del costante aumento della percentuale di carne magra delle carcasse di suino, la maggior parte di queste è classificata utilizzando unicamente due classi. È pertanto necessario autorizzare gli Stati membri a suddividere ulteriormente in sottoclassi le classi di carcasse di suino di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, così da assicurarne la differenziazione.

(9)

Tenuto conto delle esigenze di mercato relative alla determinazione del valore commerciale delle carcasse di suino, dovrebbero inoltre essere autorizzati criteri di valutazione complementari a quelli relativi al peso e al tenore stimato di carne magra.

(10)

Al fine di garantire prezzi di mercato comparabili, l'allegato IV, parte A, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede un tipo di presentazione standard della carcassa. Per tener conto di alcune esigenze del mercato in materia di presentazione della carcassa occorre prevedere la possibilità per gli Stati membri di applicare una presentazione diversa da quella di cui all'allegato IV, parte A, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 mediante l'applicazione di coefficienti correttori, ai fini della definizione dei prezzi di mercato.

(11)

Per tener conto delle prassi consistenti nell'asportazione del grasso esterno tradizionalmente seguite da alcuni Stati membri è opportuno consentire a questi ultimi di continuare ad avvalersene purché si soddisfino determinate condizioni.

(12)

Al fine di garantire la corretta applicazione delle tabelle unionali di classificazione e migliorare la trasparenza del mercato è opportuno specificare le condizioni e i metodi pratici di classificazione, pesatura e marchiatura delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi, nonché di suini e ovini.

(13)

In caso di guasto tecnico al metodo di classificazione automatizzata si dovrebbero prevedere alcune deroghe, in particolare per quanto riguarda il termine stabilito per la classificazione e la pesatura delle carcasse.

(14)

La marchiatura delle carcasse dovrebbe essere effettuata al momento della classificazione. Gli Stati membri possono decidere di non bollare le carcasse nel caso in cui la procedura di registrazione ufficiale preveda un collegamento tra le carcasse e i risultati della classificazione, in particolare quando le carcasse vengono porzionate in tagli subito dopo la classificazione, il che ne rende superflua la marchiatura.

(15)

Per garantire l'accuratezza e l'affidabilità della classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi, suini e ovini, la classificazione dovrebbe essere eseguita da addetti qualificati dotati di licenza o autorizzazione apposita, oppure utilizzando un metodo di classificazione autorizzato.

(16)

Al fine di autorizzare metodi di classificazione che permettano una valutazione diretta della conformazione e dello stato di ingrassamento delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di ovini, nonché della percentuale di carne magra delle carcasse di suini, è possibile introdurre sistemi di classificazione basati su metodi statisticamente comprovati. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata al rispetto di condizioni e requisiti specifici.

(17)

Si dovrebbe prevedere la possibilità di modificare, successivamente al rilascio di una licenza, le specifiche tecniche dei metodi di classificazione automatizzata delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di ovini, in modo da migliorarne la precisione.

(18)

Il valore di una carcassa di suino è determinato, in particolare, dalla sua percentuale di carne magra rispetto al peso. La percentuale di carne magra è calcolata mediante un metodo di classificazione che dovrebbe consistere in una tecnica manuale, automatizzata o semiautomatizzata e in una formula matematica. La formula matematica dovrebbe basarsi sulla misurazione di determinate parti anatomiche della carcassa mediante metodi autorizzati e statisticamente comprovati. Per far sì che l'applicazione dei metodi statisticamente comprovati risulti oggettiva è necessario informare gli esperti degli Stati membri tramite i protocolli concernenti il test di autorizzazione e consultare tali esperti in merito ai risultati del test. Poiché possono essere utilizzati metodi diversi per determinare la percentuale di carne magra di una carcassa di suino è necessario fare in modo che la scelta del metodo non incida sulla stima di tale percentuale.

(19)

Al fine di monitorare i prezzi di mercato comparabili delle carcasse e degli animali vivi è necessario prevedere che la rilevazione dei prezzi faccia riferimento a una fase di commercializzazione chiaramente definita. Occorre determinare a quali tipi di animali si riferisce la comunicazione dei prezzi.

(20)

I prezzi di mercato dei diversi tipi di animali dovrebbero essere comunicati alla Commissione in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 della Commissione (7) e dovrebbero fungere da base per la determinazione dei prezzi medi ponderati a livello di Unione.

(21)

Se, ai fini del presente regolamento, uno Stato membro ha definito delle regioni, i prezzi regionali stabiliti dovrebbero essere presi in considerazione in sede di calcolo del prezzo nazionale. Nel caso in cui vengano effettuati eventuali pagamenti supplementari ai fornitori degli animali, gli stabilimenti o le persone fisiche tenuti a comunicare i prezzi dovrebbero avere l'obbligo di informare l'autorità competente in merito a tali pagamenti al fine di correggere il prezzo medio nazionale.

(22)

Per garantire il monitoraggio del mercato e confrontare l'evoluzione dei prezzi con alcuni prezzi di riferimento stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 occorre calcolare i prezzi medi dell'Unione per talune carcasse e per taluni animali vivi sulla base di determinate informazioni trasmesse annualmente dagli Stati membri.

(23)

Per attuare un monitoraggio sulla comunicazione dei prezzi delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e suini e ai fini del calcolo dei coefficienti di ponderazione per categoria, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a trasmettere periodicamente alla Commissione determinate informazioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (8), ad eccezione delle notifiche necessarie per l'organizzazione delle ispezioni in loco o che servono da base per disporre di un quadro completo del mercato delle carni.

(24)

A fini di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 315/2002, (CE) n. 1249/2008 e (UE) n. 807/2013.

(25)

Tenuto conto della necessità di consentire agli Stati membri di adeguarsi al nuovo quadro giuridico è opportuno che il presente regolamento si applichi 12 mesi dopo la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

TABELLE UNIONALI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE

Articolo 1

Identificazione dell'età e delle categorie di bovini

L'età dei bovini ai fini della determinazione delle categorie di cui all'allegato IV, parte A, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è verificata in base alle informazioni disponibili nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito in ogni Stato membro in conformità del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Articolo 2

Deroghe alla classificazione obbligatoria delle carcasse

1.   Gli Stati membri possono decidere che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e suini stabilite dall'allegato IV, parte A, punto V, e parte B, punto II, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono obbligatorie per i macelli che abbattono:

a)

meno di 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi come media settimanale annua;

b)

meno di 500 suini come media settimanale annua.

Gli Stati membri possono stabilire un limite inferiore, in particolare per garantire la rappresentatività della rilevazione dei prezzi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184.

2.   Gli Stati membri possono decidere che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e suini non sono obbligatorie:

a)

per le carcasse di bovini e suini di proprietà del macello, se non vi sono transazioni commerciali per l'acquisto di tali animali;

b)

per le carcasse di suini di razze autoctone chiaramente definite o che richiedano particolari modalità di commercializzazione, se la loro composizione corporea anatomica rende impossibile una classificazione omogenea e standardizzata delle carcasse.

3.   Gli Stati membri che applicano la classificazione delle carcasse di ovini ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono decidere, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di ovini non sono obbligatorie per determinati macelli.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro decisione di applicare una delle deroghe di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 3

Disposizioni complementari relative alle classi di conformazione, allo stato di ingrassamento e al peso della carcassa di bovini e ovini

1.   Gli allegati I e II del presente regolamento stabiliscono disposizioni complementari relative alle definizioni delle classi di conformazione e allo stato di ingrassamento per le carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di ovini di cui all'allegato IV, parte A, punto III, e parte C, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   L'allegato III del presente regolamento stabilisce disposizioni complementari relative alla classificazione degli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore ai 13 kg.

Articolo 4

Classe di conformazione S

Gli Stati membri possono decidere di non applicare la classe di conformazione S per le carcasse di bovini di cui all'allegato IV, parte A, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tenuto conto delle caratteristiche peculiari del loro patrimonio bovino.

Articolo 5

Classificazione delle carcasse di suino

Gli Stati membri possono suddividere ulteriormente in sottoclassi le classi di carcasse di suino di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Ai fini della determinazione del valore commerciale delle carcasse di suino, gli Stati membri possono autorizzare ulteriori criteri di valutazione, oltre a quelli relativi al peso e alla percentuale stimata di carne magra di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 6

Disposizioni complementari relative alla presentazione delle carcasse ai fini della determinazione di prezzi di mercato comparabili

1.   Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV, parte A, punto IV, parte B, punto III, e parte C, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nessun tessuto adiposo, muscolare o altro può essere asportato dalla carcassa prima della pesatura, della classificazione e della marchiatura, ad eccezione dei casi in cui vengono applicate prescrizioni veterinarie.

2.   Le carcasse di bovini di età inferiore agli otto mesi sono presentate conformemente all'allegato IV, parte A, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e senza:

a)

diaframma;

b)

muscoli del diaframma.

3.   Le carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi sono presentate senza:

a)

rognoni;

b)

grasso di rognoni;

c)

grasso di bacino;

d)

diaframma;

e)

muscoli del diaframma;

f)

coda;

g)

midollo spinale;

h)

grasso scrotale;

i)

corona della fesa (controgirello);

j)

vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa).

4.   Ai fini dell'applicazione dell'allegato IV, parte A, punto V, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare l'asportazione del grasso esterno prima della pesatura, della classificazione e della marchiatura della carcassa, purché ciò consenta una valutazione più oggettiva della conformazione e non incida sullo stato di ingrassamento. Gli Stati membri provvedono affinché tale prassi sia disciplinata dalla legislazione nazionale e comporti esclusivamente l'asportazione parziale del grasso esterno:

a)

a livello dell'anca, del lombo e della zona medio-costale;

b)

a livello della punta di petto e sul contorno della regione anogenitale;

c)

a livello della fesa.

Articolo 7

Classificazione e pesatura

1.   La classificazione di cui all'allegato IV, parte A, punti II e III, parte B, punto II, e parte C, punti II e III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è effettuata nel macello al momento della determinazione del peso della carcassa a caldo.

2.   La Commissione può autorizzare la classificazione prima della pesatura ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento se richiesto da taluni metodi di classificazione utilizzati nel territorio di uno Stato membro.

3.   Le carcasse sono pesate il più rapidamente possibile, dopo la macellazione, e comunque non oltre:

a)

60 minuti dopo la giugulazione dell'animale, per quanto riguarda i bovini e gli ovini;

b)

45 minuti dopo la giugulazione dell'animale, per quanto riguarda i suini.

4.   Nel caso dei suini, se in un determinato macello risulta di norma impossibile rispettare il periodo di 45 minuti tra la giugulazione e la pesatura delle carcasse, l'autorità competente dello Stato membro interessato può consentire che la detrazione del 2 % di cui all'articolo 14, paragrafo 3:

a)

sia ridotta di 0,1 punti percentuali per ogni ulteriore quarto d'ora o frazione di ora trascorsi, se il periodo che intercorre tra la pesatura e la giugulazione supera i 45 minuti;

b)

possa essere aumentata di determinati punti percentuali stabiliti dallo Stato membro interessato, se il periodo che intercorre tra la pesatura e la giugulazione è inferiore ai 45 minuti. In tal caso la detrazione è giustificata sulla base di dati scientifici.

5.   Qualora i metodi automatizzati di cui all'articolo 10 non consentano di classificare le carcasse di bovini o di ovini, la classificazione di tali carcasse ha luogo il giorno della macellazione o, se il periodo richiesto tra la giugulazione e la pesatura scade il giorno dopo la macellazione, è effettuata il più rapidamente possibile in quello stesso giorno.

Articolo 8

Marchiatura delle carcasse

1.   La marchiatura delle carcasse è effettuata al momento della classificazione.

2.   La marchiatura è effettuata per mezzo di un timbro o di un'etichetta che indichino almeno:

a)

per i bovini e gli ovini, la categoria, la classe di conformazione e lo stato di ingrassamento di cui all'allegato IV, parte A, punti II e III, e parte C, punti II e III, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

per i suini, la classe della carcassa oppure la percentuale che esprime il tenore stimato di carne magra di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.   Il marchio è apposto sulla superficie di almeno:

a)

ogni quarto di carcassa, per i bovini;

b)

ogni carcassa o mezzena, per gli ovini;

c)

ogni mezzena, per i suini.

Il marchio è apposto sulla superficie esterna della carcassa. L'etichetta può essere apposta sulla superficie esterna o interna della carcassa.

4.   Il marchio è chiaramente leggibile ed è stampigliato utilizzando un inchiostro indelebile, non tossico e termoresistente.

5.   L'etichetta è chiaramente leggibile, inviolabile e saldamente attaccata alla carcassa.

6.   Gli Stati membri possono stabilire che le carcasse non siano bollate nei casi seguenti:

a)

quando si procede a una registrazione ufficiale in cui, per ogni carcassa, figurino almeno:

i)

l'identificazione individuale della stessa con qualsiasi mezzo inalterabile,

ii)

il suo peso a caldo e

iii)

il risultato della classificazione;

b)

quando tutte le carcasse, nell'ambito di un processo continuo, sono porzionate all'interno di un laboratorio di sezionamento riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e annesso al macello.

7.   Gli Stati membri possono stabilire disposizioni nazionali concernenti requisiti supplementari in materia di marchiatura.

Articolo 9

Metodi di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini

Gli Stati membri provvedono affinché la classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini sia effettuata:

a)

da addetti qualificati che abbiano ottenuto una licenza per la classificazione a vista delle carcasse. La licenza può essere sostituita da un'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro, purché corrispondente al riconoscimento di una qualifica; o

b)

mediante metodi di classificazione autorizzati che possono prevedere l'uso di tecniche automatizzate, semiautomatizzate o manuali, come stabilito dagli articoli 10 e 11. Gli Stati membri provvedono affinché le tecniche di classificazione siano applicate da personale qualificato.

Articolo 10

Autorizzazione riguardante i metodi automatizzati per la classificazione delle carcasse di bovini e ovini

1.   Gli Stati membri possono rilasciare una licenza che autorizza l'uso di metodi di classificazione automatizzata, per bovini e ovini, consistenti in una tecnica automatizzata (mediante apparecchiatura apposita) e in un'equazione (formula matematica) da applicare sul loro territorio o parte di esso.

2.   L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e dei requisiti minimi per l'attuazione di un apposito test previsti dall'allegato IV, parte A.

3.   Almeno due mesi prima dell'inizio del test di autorizzazione, gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui all'allegato IV, parte B, alla Commissione affinché essa possa partecipare al test.

4.   Gli Stati membri designano un organismo indipendente che esamina i risultati del test di autorizzazione. Entro due mesi dalla conclusione del test gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato IV, parte C.

5.   Qualora sia concessa una licenza che, per bovini e ovini, autorizza metodi di classificazione automatizzata in base a un test di autorizzazione per il quale sono state utilizzate più presentazioni della carcassa, le differenze tra dette presentazioni non devono generare differenze nei risultati della classificazione.

6.   Gli Stati membri possono autorizzare metodi di classificazione automatizzata, per bovini e ovini, senza organizzare alcun test apposito, a condizione che gli stessi metodi siano già stati autorizzati in un altro Stato membro sulla base di un apposito test, laddove il campione delle carcasse sia sufficientemente rappresentativo del patrimonio di bovini o di ovini presente negli Stati membri interessati.

7.   Eventuali modifiche alle specifiche tecniche di un metodo autorizzato di classificazione automatizzata per bovini od ovini sono approvate dalle autorità competenti, purché si dimostri che esse garantiscono un livello di precisione tale da soddisfare almeno i requisiti minimi previsti per un test di autorizzazione.

Gli Stati membri informano la Commissione di ogni modifica da essi approvata in tal senso.

Articolo 11

Autorizzazione riguardante i metodi di classificazione delle carcasse di suini

1.   Un metodo di classificazione ai sensi dell'allegato IV, parte B, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consiste in una tecnica di classificazione automatizzata, semiautomatizzata o manuale (mediante apparecchiatura apposita) e in un'equazione (formula matematica) utilizzati per la stima della percentuale di carne magra di una carcassa di suino.

2.   L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e dei requisiti minimi per l'attuazione di un apposito test previsti dall'allegato V, parte A, del presente regolamento.

3.   Tramite il protocollo descritto nell'allegato V, parte B, del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi di classificazione che chiedono di poter applicare nel loro territorio per quanto concerne i suini.

Il protocollo consta di due parti e include i dati di cui all'allegato V, parte B, del presente regolamento.

La prima parte del protocollo è presentata alla Commissione prima dell'inizio del test di autorizzazione. Entro due mesi dalla conclusione del test gli Stati membri trasmettono alla Commissione la seconda parte del protocollo.

4.   Dopo averlo ricevuto, la Commissione mette il protocollo a disposizione degli altri Stati membri. Questi ultimi possono presentare osservazioni di carattere tecnico entro tre settimane dal ricevimento del protocollo. Lo Stato membro che ha presentato il protocollo può modificarlo e presentarne uno nuovo entro otto settimane dalla trasmissione del primo.

5.   L'applicazione dei metodi di classificazione deve corrispondere nei minimi particolari alla descrizione figurante nella decisione della Commissione che li autorizza.

6.   La Commissione può autorizzare un metodo di classificazione senza organizzare alcun test apposito, a condizione che lo stesso metodo sia già stato autorizzato in un altro Stato membro sulla base di un apposito test, laddove il campione delle carcasse sia sufficientemente rappresentativo del patrimonio suinicolo presente negli Stati membri interessati.

Articolo 12

Disposizioni complementari relative alla classificazione mediante tecniche automatizzate

1.   I macelli che effettuano la classificazione utilizzando le tecniche automatizzate di cui agli articoli 10, paragrafo 1, e 11, paragrafo 1:

a)

identificano, per quanto riguarda i bovini, la categoria della carcassa utilizzando il sistema di identificazione e di registrazione apposito istituito ai sensi dell'articolo 1;

b)

redigono rapporti di controllo giornalieri sul funzionamento dei metodi di classificazione automatizzata, in cui, all'occorrenza, figurano anche le carenze riscontrate e i provvedimenti adottati.

2.   La classificazione mediante tecniche automatizzate è valida solo se:

a)

la presentazione della carcassa è identica alla presentazione utilizzata durante il test di autorizzazione; o

b)

si dimostra, in modo convincente per le autorità competenti dello Stato membro interessato, che l'uso di una presentazione diversa della carcassa non incide sul risultato della classificazione mediante i metodi automatizzati.

CAPO II

COMUNICAZIONE DEI PREZZI DI MERCATO PER LE CARCASSE E GLI ANIMALI VIVI

Articolo 13

Disposizioni generali concernenti la comunicazione dei prezzi di mercato

Ai fini della determinazione del prezzo di mercato di talune categorie di animali, i prezzi di mercato sono comunicati ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 per:

a)

le carcasse di:

i)

bovini di età non inferiore agli otto mesi,

ii)

suini,

iii)

bovini di età inferiore agli otto mesi,

iv)

ovini di età inferiore ai dodici mesi;

b)

i seguenti animali vivi:

i)

vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane,

ii)

bovini magri,

iii)

suinetti di peso vivo di circa 25 kg.

Articolo 14

Comunicazione dei prezzi di mercato per le carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di suini

1.   Il prezzo di mercato comunicato è quello indicato franco macello, che esprime il valore della carcassa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, in base alla documentazione rilasciata al fornitore:

a)

dal macello, o

b)

dalla persona fisica o giuridica che ha inviato i capi alla macellazione presso tale stabilimento.

2.   Il prezzo di cui al paragrafo 1 è espresso per 100 kg di carcassa, presentata in conformità dell'articolo 6, pesata al gancio, nel macello.

3.   Il peso della carcassa da prendere in considerazione per la comunicazione del prezzo di mercato è il peso della carcassa a freddo corrispondente al peso a caldo come stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, diminuito del 2 %.

4.   I prezzi delle carcasse classificate comunicati dal macello o dalla persona fisica o giuridica che ha inviato i capi alla macellazione sono i prezzi medi per classe o i prezzi delle carcasse per ciascuna classe. In tal caso, se sono comunicati i prezzi delle carcasse per ciascuna classe, l'autorità competente calcola il prezzo medio per classe.

Articolo 15

Comunicazione dei prezzi di mercato per le carcasse di bovini di età inferiore agli otto mesi e di ovini di età inferiore ai dodici mesi

1.   Per quanto riguarda le carcasse di bovini di età inferiore agli otto mesi e di ovini di età inferiore ai dodici mesi, il prezzo di mercato comunicato corrisponde alla media dei prezzi pagati franco macello ed esprime il valore della carcassa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ponderato mediante applicazione di un coefficiente. Il coefficiente tiene conto:

a)

della proporzione relativa:

i)

delle diverse qualità di carcasse di bovini di età inferiore agli otto mesi, secondo la definizione fornita dallo Stato membro, o

ii)

delle diverse categorie di peso delle carcasse di ovini di età inferiore ai dodici mesi, secondo la definizione fornita dallo Stato membro; e

b)

dell'importanza relativa di ciascun mercato.

2.   Il prezzo di mercato di cui al paragrafo 1 è espresso per 100 kg di carcassa, presentata in conformità dell'articolo 6, pesata al gancio, nel macello.

3.   Per i bovini di età inferiore agli otto mesi il peso della carcassa da prendere in considerazione per la comunicazione del prezzo di mercato è il peso della carcassa a freddo corrispondente al peso a caldo come stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, diminuito del 2 %.

4.   Per gli ovini di età inferiore ai dodici mesi il peso della carcassa da prendere in considerazione per la comunicazione del prezzo di mercato è il peso della carcassa a freddo corrispondente al peso a caldo, corretto al fine di tener conto del calo ponderale dovuto al raffreddamento.

Articolo 16

Comunicazione dei prezzi di mercato per gli animali vivi

1.   Ai fini della comunicazione dei prezzi di mercato, gli animali vivi di cui all'articolo 13, lettera b), sono classificati in tipi diversi, come segue:

a)

per quanto riguarda i vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane:

i)

«vitelli maschi di allevamento da latte», per i vitelli maschi provenienti da un allevamento di razza da latte,

ii)

«vitelli maschi di allevamento da carne», per i vitelli maschi provenienti da un allevamento di razza da carne o di razza a duplice scopo, ovvero ottenuti tramite incrocio con una razza da carne;

b)

per quanto riguarda i bovini magri:

i)

«giovani bovini magri», per i bovini maschi e femmine di età pari o superiore ai sei mesi ma inferiore ai dodici mesi, acquistati dopo lo svezzamento per l'ingrasso,

ii)

«bovini maschi magri di un anno», per i bovini maschi di età pari o superiore ai dodici mesi ma inferiore ai ventiquattro mesi, acquistati per l'ingrasso,

iii)

«bovini femmine magri di un anno», per i bovini femmine di età pari o superiore ai dodici mesi ma inferiore ai ventiquattro mesi, acquistati per l'ingrasso;

c)

per quanto riguarda i suini: «suinetti», per i suini di peso medio vivo di circa 25 kg, acquistati per l'ingrasso.

2.   Il prezzo di mercato comunicato corrisponde alla media dei prezzi pagati nello Stato membro nella stessa fase del commercio all'ingrosso, per il tipo di animale di cui al paragrafo 1, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ponderata mediante l'applicazione di coefficienti. I coefficienti tengono conto della proporzione relativa delle diverse qualità degli animali di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e dell'importanza relativa di ciascun mercato.

Articolo 17

Disposizioni complementari relative alla comunicazione dei prezzi di mercato per le carcasse e gli animali vivi

1.   Se uno Stato membro ha definito le regioni di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184, l'autorità competente dello Stato membro in questione determina i prezzi medi regionali per ciascuna delle classi e per ogni qualità delle carcasse, nonché per ciascun tipo e per ogni qualità degli animali vivi di cui, rispettivamente, agli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento.

2.   Nel caso in cui il macello o la persona fisica o giuridica tenuta a comunicare i prezzi effettuino pagamenti supplementari ai fornitori delle carcasse o degli animali vivi, gli Stati membri possono prendere in considerazione l'importo di tali pagamenti e il periodo a cui si riferiscono. Se uno Stato membro decide di prendere in considerazione i pagamenti supplementari corrisposti ai fornitori delle carcasse o degli animali vivi, il macello o la persona fisica o giuridica tenuta a comunicare i prezzi notifica all'autorità competente l'importo di qualunque pagamento supplementare ogni volta che esso è effettuato.

CAPO III

CALCOLO DEL PREZZO MEDIO DELL'UNIONE

SEZIONE I

Prezzo medio dell'Unione per le carcasse

Articolo 18

Prezzo medio dell'Unione per i bovini

1.   Per una determinata categoria di cui all'allegato IV, parte A, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013:

a)

il prezzo medio dell'Unione per ciascuna delle classi di conformazione e di stato d'ingrassamento di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 corrisponde alla media ponderata dei prezzi di mercato nazionali rilevati per la classe in questione. La ponderazione si basa sulla percentuale delle macellazioni effettuate per detta classe in ciascuno Stato membro rispetto al totale delle macellazioni relative alla stessa classe effettuate all'interno dell'Unione;

b)

il prezzo medio dell'Unione per ciascuna classe di conformazione corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi dell'Unione per le classi di stato d'ingrassamento che compongono la classe di conformazione. La ponderazione si basa sulla percentuale delle macellazioni effettuate per ogni classe di stato d'ingrassamento rispetto al totale delle macellazioni relative alla stessa classe di conformazione effettuate all'interno dell'Unione;

c)

il prezzo medio dell'Unione corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi dell'Unione di cui alla lettera a). La ponderazione si basa sulla percentuale delle macellazioni effettuate per ciascuna classe di cui alla lettera a) rispetto al totale delle macellazioni relative a detta categoria effettuate all'interno dell'Unione.

2.   Il prezzo medio dell'Unione per tutte le categorie nel loro insieme corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi di cui al paragrafo 1, lettera c). La ponderazione si basa sulla percentuale di ciascuna categoria rispetto al totale delle macellazioni di bovini di età non inferiore agli otto mesi all'interno dell'Unione.

Articolo 19

Prezzo medio dell'Unione per i suini

Il prezzo medio dell'Unione per ciascuna delle classi di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 corrisponde alla media ponderata dei prezzi di mercato nazionali rilevati per la classe in questione. La ponderazione si basa sulla percentuale delle macellazioni effettuate per detta classe in ciascuno Stato membro rispetto al totale delle macellazioni relative alla stessa classe effettuate all'interno dell'Unione.

Articolo 20

Prezzo medio dell'Unione per i bovini di età inferiore agli otto mesi

Il prezzo medio dell'Unione per i bovini macellati a un'età inferiore agli otto mesi corrisponde alla media dei prezzi rilevati per tali bovini ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184. Tale media è ponderata mediante l'applicazione di coefficienti fissati sulla base della produzione netta di tali bovini nell'Unione.

Articolo 21

Prezzo medio dell'Unione per gli ovini di età inferiore ai dodici mesi

Il prezzo medio dell'Unione per gli ovini di età inferiore ai dodici mesi corrisponde alla media dei prezzi rilevati per le diverse categorie di peso ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184. Tale media è ponderata mediante l'applicazione di coefficienti fissati sulla base della produzione netta di tali agnelli nell'Unione.

SEZIONE II

Prezzo medio dell'Unione per gli animali vivi

Articolo 22

Prezzo medio dell'Unione per i vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane

1.   Il prezzo medio dell'Unione, espresso per capo, per i vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane corrisponde alla media dei prezzi rilevati per i vitelli maschi di allevamento da latte e per i vitelli maschi di allevamento da carne, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184.

2.   La media dei prezzi rilevati è ponderata mediante l'applicazione di coefficienti fissati sulla base del numero di vacche rilevato nell'Unione, a norma del regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), nel modo seguente:

a)

per quanto riguarda i vitelli maschi di allevamento da latte, il numero di vacche da latte;

b)

per quanto riguarda i vitelli maschi di allevamento da carne, il numero di vacche.

Articolo 23

Prezzo medio dell'Unione per i bovini magri

1.   Il prezzo medio dell'Unione per i bovini magri, per chilogrammo di peso vivo, corrisponde alla media dei prezzi rilevati per i giovani bovini magri e per i bovini magri di un anno, maschi e femmine, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184.

2.   La media dei prezzi rilevati è ponderata mediante l'applicazione di coefficienti fissati sulla base del numero di bovini rilevato nell'Unione, a norma del regolamento (CE) n. 1165/2008, nel modo seguente:

a)

per quanto riguarda i giovani bovini magri, il numero di bovini di età non superiore a un anno e non destinati alla macellazione;

b)

per quanto riguarda i bovini magri maschi di un anno, il numero di bovini maschi di età superiore a un anno ma inferiore ai due anni;

c)

per quanto riguarda i bovini magri femmine di un anno, il numero di bovini femmine di età superiore a un anno ma inferiore ai due anni e che non hanno ancora figliato.

Articolo 24

Prezzo medio dell'Unione per i suinetti

Il prezzo medio dell'Unione per i suinetti di peso vivo di circa 25 kg corrisponde alla media dei prezzi rilevati per i suinetti ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184. La media è ponderata mediante l'applicazione di coefficienti fissati sulla base del numero di suinetti rilevato nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1165/2008.

CAPO IV

NOTIFICHE

Articolo 25

Notifiche degli Stati membri alla Commissione

1.   Le notifiche di cui al presente articolo sono effettuate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

2.   Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale dei bovini di età non inferiore agli otto mesi, dei suini e degli ovini macellati nell'anno civile precedente, suddivisi come segue:

a)

nel caso dei bovini, il numero totale per ciascuna categoria, classe di conformazione e classe di stato d'ingrassamento;

b)

nel caso dei suini, il numero totale per ciascuna classe di carcassa;

c)

nel caso degli ovini, il numero totale per ciascuna categoria di peso.

3.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, su richiesta, gli elenchi relativi:

a)

ai macelli che rilevano i prezzi, a norma dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184, indicando la quantità dei bovini di età non inferiore agli otto mesi abbattuti in ciascun macello nell'anno civile precedente, espressa in numero di capi;

b)

alle persone fisiche o giuridiche che rilevano i prezzi, a norma dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184, indicando la quantità dei bovini di età non inferiore agli otto mesi da esse inviati alla macellazione nell'anno civile precedente.

4.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano, se disponibili, le seguenti informazioni relative ai prodotti di cui all'allegato I, parti XV, XVII e XVIII, del regolamento (CE) n. 1308/2013:

a)

i prezzi di mercato praticati negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi;

b)

i prezzi praticati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi.

5.   Entro il 1o giugno di ogni anno gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione le qualità delle carcasse e degli animali vivi e i coefficienti di ponderazione di cui agli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento, nonché i coefficienti correttori e i mercati rappresentativi di cui agli articoli 5, 10, 11 e 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184.

6.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri notificano le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Abrogazioni

I regolamenti (CE) n. 315/2002, (CE) n. 1249/2008 e (UE) n. 807/2013 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati (CE) n. 315/2002, (CE) n. 1249/2008 e (UE) n. 807/2013 si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 27

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'11 luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 315/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, relativo al rilevamento dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 47).

(4)  Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2013 della Commissione, del 26 agosto 2013, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi dell'Unione (GU L 228 del 27.8.2013, pag. 5).

(6)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (cfr. pag. 103 della presente Gazzetta ufficiale).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica ed abroga alcuni regolamenti della Commissione (cfr. pag. 113 della presente Gazzetta ufficiale).

(9)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(10)  Regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO I

Disposizioni complementari relative alle classi di conformazione e di stato di ingrassamento delle carcasse di bovini di cui all'articolo 3, paragrafo 1

1.   CONFORMAZIONE

Sviluppo dei profili della carcassa e, in particolare, delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)

Classe di conformazione

Disposizioni complementari

S

Superiore

Coscia: arrotondamento molto pronunciato, doppia muscolatura, strie muscolari ben evidenziate

Fesa (scannello) che avanza molto ampiamente sulla sinfisi (symphisis pelvis)

Schiena: molto larga e molto spessa, sino all'altezza della spalla

Scamone molto arrotondato

Spalla: arrotondamento molto pronunciato

 

E

Eccellente

Coscia: molto arrotondata

Fesa (scannello) che avanza ampiamente sulla sinfisi (symphisis pelvis)

Schiena: larga e molto spessa, sino all'altezza della spalla

Scamone molto arrotondato

Spalla: molto arrotondata

 

U

Ottima

Coscia: arrotondata

Fesa (scannello) che avanza sulla sinfisi (symphisis pelvis)

Schiena: larga e spessa, sino all'altezza della spalla

Scamone arrotondato

Spalla: arrotondata

 

R

Buona

Coscia: ben sviluppata

Fesa (scannello) e scamone leggermente arrotondati

Schiena: ancora spessa ma meno larga all'altezza della spalla

 

Spalla: abbastanza ben sviluppata

 

O

Abbastanza buona

Coscia: da mediamente sviluppata a insufficientemente sviluppata

 

Schiena: di spessore da medio a insufficiente

Scamone rettilineo

Spalla: da mediamente sviluppata a quasi piatta

 

P

Mediocre

Coscia: poco sviluppata

 

Schiena: stretta con ossa visibili

 

Spalla: piatta con ossa visibili

 

2.   STATO DI INGRASSAMENTO

Massa di grasso all'esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica

Classe di stato di ingrassamento

Disposizioni complementari

1

Molto scarso

Nessuna traccia di grasso all'interno della cassa toracica

2

Scarso

All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono nettamente visibili

3

Medio

All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono ancora visibili

4

Abbondante

Le venature di grasso della coscia sono prominenti. All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali possono essere infiltrati di grasso

5

Molto abbondante

La coscia è quasi interamente ricoperta di uno strato di grasso, di modo che le venature di grasso non sono più chiaramente visibili. All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono infiltrati di grasso


ALLEGATO II

Disposizioni complementari relative alle classi di conformazione e di stato di ingrassamento delle carcasse di ovini di cui all'articolo 3, paragrafo 1

1.   CONFORMAZIONE

Sviluppo dei profili della carcassa e, in particolare, delle sue parti essenziali (quarto posteriore, schiena, spalla)

Classe di conformazione

Disposizioni complementari

S

Superiore

Quarto posteriore: doppia muscolatura. Profili estremamente convessi

Schiena: estremamente convessa, estremamente larga ed estremamente spessa

Spalla: estremamente convessa ed estremamente spessa

E

Eccellente

Quarto posteriore: molto spesso. Profili molto convessi

Schiena: molto convessa, molto larga e molto spessa, sino all'altezza della spalla

Spalla: molto convessa e molto spessa

U

Ottima

Quarto posteriore: spesso. Profili convessi

Schiena: larga e spessa, sino all'altezza della spalla

Spalla: spessa e convessa

R

Buona

Quarto posteriore: profili prevalentemente rettilinei

Schiena: spessa, ma meno larga all'altezza della spalla

Spalla: ben sviluppata, ma meno spessa

O

Abbastanza buona

Quarto posteriore: profili che tendono a essere leggermente concavi

Schiena: larghezza e spessore scarsi

Spalla: tendenzialmente stretta. Spessore scarso

P

Mediocre

Quarto posteriore: profili da concavi a molto concavi

Schiena: stretta e concava con le ossa visibili

Spalla: stretta, piatta e ossa visibili

2.   STATO DI INGRASSAMENTO

Spessore di grasso nelle parti interne ed esterne della carcassa

Classe di stato di ingrassamento

Disposizioni complementari (1)

1.

Molto scarso

Esterno

Tracce di grasso o grasso non visibile

Interno

Addominale

Tracce di grasso o grasso non visibile sui rognoni

Toracico

Tracce di grasso intercostale o grasso intercostale non visibile

2.

Scarso

Esterno

Un sottile strato di grasso copre parte della carcassa, ma può essere meno evidente sugli arti

Interno

Addominale

Tracce di grasso o un sottile strato di grasso copre parte dei rognoni

Toracico

Muscolo chiaramente visibile tra le costole

3.

Medio

Esterno

Un sottile strato di grasso copre la maggior parte della carcassa o tutta la carcassa. Zone di grasso leggermente ispessito alla base della coda

Interno

Addominale

Un sottile strato di grasso avvolge parte o tutti i rognoni

Toracico

Muscolo ancora visibile tra le costole

4.

Abbondante

Esterno

Uno spesso strato di grasso copre la maggior parte della carcassa o tutta la carcassa, ma può essere più sottile sugli arti e più spesso sulle spalle

Interno

Addominale

Il grasso avvolge interamente i rognoni

Toracico

Il muscolo intercostale può presentare infiltrazioni di grasso. Si possono vedere depositi di grasso sulle costole

5.

Molto abbondante

Esterno

Copertura adiposa molto spessa

Masse di grasso talora visibili

Interno

Addominale

Uno spesso strato di grasso avvolge interamente i rognoni

Toracico

Il muscolo intercostale presenta infiltrazioni di grasso. Depositi di grasso visibili sulle costole.


(1)  Le disposizioni complementari per la cavità addominale non si applicano ai fini dell'allegato III.


ALLEGATO III

Tabella di classificazione delle carcasse di agnelli di meno di 13 kg di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Categoria

A

B

C

Peso

≤ 7 kg

7,1-10 kg

10,1-13 kg

Qualità

I

II

I

II

I

II

Colore della carne (*1)

rosa chiaro

altro colore o altra copertura adiposa

rosa chiaro o rosa

altro colore o altra copertura adiposa

rosa chiaro o rosa

altro colore o altra copertura adiposa

Classe di stato di ingrassamento (*2)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)


(*1)  Determinato sui fianchi dell'addome (rectus abdominis), con riferimento a una scala colorimetrica normalizzata.

(*2)  Quale definita dall'allegato IV, parte C, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013.


ALLEGATO IV

Autorizzazione riguardante i metodi di classificazione automatizzata delle carcasse di bovini e ovini di cui all'articolo 10

PARTE A

Condizioni e requisiti minimi per l'autorizzazione

1.

Lo Stato membro interessato organizza un test di autorizzazione per una giuria formata da almeno cinque periti, esperti nella classificazione delle carcasse di bovini od ovini. Due membri della giuria provengono dallo Stato membro che effettua il test. Gli altri membri provengono ciascuno da un altro Stato membro. La giuria consta di un numero dispari di periti. I servizi della Commissione e i periti degli altri Stati membri possono assistere al test di autorizzazione in qualità di osservatori.

I membri della giuria lavorano in modo indipendente e anonimo.

Lo Stato membro interessato nomina un coordinatore del test, il quale:

a)

non fa parte della giuria;

b)

possiede conoscenze tecniche soddisfacenti ed è pienamente indipendente;

c)

controlla che i membri della giuria operino in modo indipendente e anonimo;

d)

raccoglie i risultati della classificazione dei membri della giuria e quelli ottenuti utilizzando i metodi di classificazione automatizzata;

e)

assicura che, per l'intera durata del test di autorizzazione, nessun membro della giuria e nessun'altra parte interessata abbiano accesso ai risultati ottenuti con i metodi di classificazione automatizzata;

f)

convalida la classificazione di ogni carcassa e, per motivi oggettivi che deve precisare, può decidere di escludere talune carcasse dal campione da utilizzare per il test.

2.

Per il test di autorizzazione:

a)

ogni classe di conformazione e di stato di ingrassamento è suddivisa in tre sottoclassi;

b)

è richiesto un campione di almeno 600 carcasse convalidate;

c)

la percentuale massima di errore non deve superare il 5 % delle carcasse ritenute idonee ad essere classificate mediante i metodi di classificazione automatizzata.

3.

Per ogni carcassa convalidata, la mediana dei risultati dei membri della giuria è considerata quale classe corretta della carcassa.

Per valutare l'efficacia del metodo di classificazione automatizzata, i risultati ottenuti per ogni carcassa convalidata mediante la sua applicazione si confrontano con la mediana dei risultati della giuria. La precisione della classificazione ottenuta con i metodi automatizzati è stabilita utilizzando un sistema di punti così assegnati:

 

Conformazione

Stato di ingrassamento

Nessun errore

10

10

Errore di 1 unità (1 sottoclasse superiore o inferiore)

6

9

Errore di 2 unità (2 sottoclassi superiori o inferiori)

– 9

0

Errore di 3 unità (3 sottoclassi superiori o inferiori)

– 27

– 13

Errore di oltre 3 unità (oltre 3 sottoclassi superiori o inferiori)

– 48

– 30

Per essere autorizzati, i metodi di classificazione automatizzata dovrebbero ottenere almeno il 60 % del numero massimo di punti, sia per la conformazione che per lo stato di ingrassamento.

La classificazione mediante i metodi automatizzati, inoltre, deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti limiti:

 

Conformazione

Stato di ingrassamento

Errore sistematico

± 0,30

± 0,60

Coefficiente angolare della linea di regressione

1 ± 0,15

1 ± 0,30

Se durante il test di autorizzazione si utilizza più di una presentazione della carcassa, le differenze tra dette presentazioni non devono generare differenze nei risultati della classificazione.

PARTE B

Informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione sull'organizzazione di un test di autorizzazione

a)

Le date in cui sarà effettuato il test di autorizzazione;

b)

una descrizione dettagliata delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi classificate nello Stato membro o in parte di esso;

c)

i metodi statistici utilizzati per selezionare il campione di carcasse rappresentativo in termini di categoria, classe di conformazione e classe di stato di ingrassamento dei bovini di età non inferiore agli otto mesi e degli ovini macellati nello Stato membro interessato o in parte di esso;

d)

il nome e l'indirizzo del macello o dei macelli nei quali deve effettuarsi il test di autorizzazione, una spiegazione dell'organizzazione e del funzionamento della linea o delle linee di macellazione, compresa la velocità oraria;

e)

la presentazione o le presentazioni della carcassa da utilizzare nel corso del test di autorizzazione;

f)

una descrizione del metodo di classificazione automatizzata e delle sue caratteristiche tecniche, in particolare il sistema di sicurezza dell'apparecchio contro manomissioni di ogni tipo;

g)

i periti nominati dallo Stato membro interessato che prenderanno parte al test di autorizzazione come membri della giuria;

h)

il coordinatore del test di autorizzazione, con la dimostrazione delle sue conoscenze tecniche soddisfacenti e della sua totale indipendenza;

i)

il nome e l'indirizzo dell'organismo indipendente designato dallo Stato membro che esamina i risultati del test di autorizzazione.

PARTE C

Informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione sui risultati di un test di autorizzazione

a)

Una sintesi dei risultati della classificazione firmata dai membri della giuria e dal coordinatore nel corso del test di autorizzazione;

b)

un rapporto redatto dal coordinatore sull'organizzazione del test di autorizzazione, tenendo conto delle condizioni e dei requisiti minimi elencati nella parte A;

c)

un esame quantitativo dei risultati del test di autorizzazione, da attuarsi tramite un metodo approvato dalla Commissione, che indichi i risultati della classificazione ottenuti da ciascun perito classificatore e quelli ottenuti utilizzando i metodi di classificazione automatizzata. I dati utilizzati per l'esame devono essere forniti in un formato elettronico approvato dalla Commissione;

d)

la precisione dei metodi di classificazione automatizzata, stabilita conformemente alle disposizioni di cui alla parte A, punto 3.


ALLEGATO V

Autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasse di suino di cui all'articolo 11

PARTE A

1.   CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE

Il test di autorizzazione comprende quanto segue:

a)

La selezione di un campione rappresentativo delle carcasse di suino da sottoporre a una prova di sezionamento.

Il campione rappresentativo tiene conto del patrimonio suinicolo considerato e comprende almeno 120 carcasse.

b)

La rilevazione di misurazioni (variabili predittive) sul campione rappresentativo delle carcasse di suino.

Le misurazioni utilizzate per la stima della percentuale di carne magra sono rilevate in uno o più macelli utilizzando la tecnica (o le tecniche) di classificazione da autorizzare.

c)

Una prova di sezionamento per la stima della percentuale di riferimento relativa alla carne magra delle carcasse di suino secondo le modalità descritte nella parte A, punto 2.

La prova comporta il sezionamento del campione delle carcasse di suino in carne, grasso e ossa. Il tenore di carne magra di una carcassa di suino corrisponde al rapporto tra il peso totale dei muscoli rossi striati, purché separabili con un coltello, e il peso della carcassa. Il peso totale dei muscoli rossi striati si ottiene:

i)

mediante sezionamento totale della carcassa, come descritto nella parte A, punto 2.2, o

ii)

mediante sezionamento parziale della carcassa, come descritto nella parte A, punto 2.3, o

iii)

con una combinazione di un sezionamento totale o parziale e di un metodo rapido nazionale basato su metodi statistici riconosciuti.

Il sezionamento totale di cui al punto i) può essere sostituito anche da una stima della percentuale di carne magra tramite un apparecchio per tomografia computerizzata, a condizione che si ottengano risultati di sezionamento comparati soddisfacenti.

Nel caso in cui si ricorra alla combinazione con un metodo rapido nazionale, come indicato al punto iii), il numero delle carcasse destinate al sezionamento totale o parziale può essere ridotto a 50 se lo Stato membro può dimostrare che la precisione è almeno pari a quella ottenuta applicando metodi statistici standard su 120 carcasse.

d)

Il calcolo di un'equazione (formula matematica) per il metodo di classificazione da autorizzare.

Dalle variabili predittive misurate sulle carcasse si ricava l'equazione necessaria per stimare la percentuale di carne magra del campione rappresentativo di tali carcasse.

La percentuale di carne magra di ogni carcassa oggetto della prova di sezionamento è calcolata mediante tale formula.

e)

Le analisi statistiche standard per la valutazione del risultato della prova di sezionamento.

La percentuale di carne magra calcolata mediante il metodo di classificazione considerato è confrontata con la percentuale di riferimento relativa alla carne magra ricavata dalla prova di sezionamento.

f)

L'introduzione o la modifica di un'equazione relativa al metodo di classificazione, da utilizzare per la previsione della percentuale di carne magra di una carcassa di suino.

Dopo l'autorizzazione dei metodi di classificazione da parte della Commissione l'equazione è inclusa nella tecnica di classificazione.

Sono autorizzati solo i metodi di classificazione per i quali lo scarto quadratico medio di previsione (RMSEP), calcolato mediante una tecnica di validazione incrociata integrale oppure mediante una prova di convalida effettuata su un campione rappresentativo di almeno 60 carcasse, è inferiore a 2,5. Inoltre, tutti i valori aberranti sono inclusi nel calcolo dell'RMSEP.

Se durante un test di autorizzazione si utilizza più di una presentazione della carcassa, le differenze tra dette presentazioni non devono generare differenze nei risultati della classificazione.

2.   PROCEDURA RELATIVA ALLA PROVA DI SEZIONAMENTO DA EFFETTUARE AI FINI DELLA PREVISIONE DELLA PERCENTUALE DI RIFERIMENTO RELATIVA ALLA CARNE MAGRA DI UNA CARCASSA DI SUINO

2.1.

La previsione della percentuale di riferimento relativa alla carne magra si basa sul sezionamento totale della mezzena sinistra secondo il metodo di riferimento di cui alla parte 1, lettera c).

2.2.

Se si esegue un sezionamento totale, la percentuale di riferimento relativa alla carne magra (YST) si calcola come segue:

Formula

Il peso della parte magra si calcola sottraendo il peso totale delle parti non magre dal peso totale della carcassa prima del sezionamento. Le zampe e la testa, ad eccezione delle guance, non sono sezionate.

2.3.

Se si esegue un sezionamento parziale, la previsione della percentuale di riferimento relativa alla carne magra (YSP) si basa sul sezionamento dei quattro tagli principali (spalla, lombata, prosciutto e pancetta) più il peso del filetto. La percentuale di carne magra ottenuta tramite sezionamento parziale è calcolata come segue:

Formula

Il peso della carne magra dei quattro tagli principali (spalla, lombata, prosciutto e pancetta) è calcolato sottraendo il peso totale delle loro parti non magre dal peso totale dei quattro tagli prima del sezionamento.

L'errore sistematico tra sezionamento totale e parziale è corretto ricorrendo ad un sottocampione sottoposto a sezionamento totale.

2.4.

La percentuale di carne magra può essere calcolata con un procedimento analitico basato sulla scansione della mezzena sinistra con tomografia computerizzata. Se questa procedura di scansione con tomografia computerizzata non è calibrata in funzione del sezionamento totale delle carcasse, l'eventuale errore sistematico riguardante tale tipo di sezionamento è corretto ricorrendo ad un sottocampione sottoposto a sezionamento totale secondo il metodo di riferimento. È necessario scansionare unicamente la parte della mezzena sinistra contenente carne magra come previsto per il metodo di sezionamento totale, il che significa che le zampe e la testa, ad eccezione delle guance, non vanno scansionate.

2.5.

La correzione dell'errore sistematico necessaria per il sezionamento parziale o per la procedura di scansione con tomografia computerizzata si basa su un sottocampione rappresentativo comprendente tutte le combinazioni del campione per quanto riguarda i fattori di stratificazione — quali la razza, il sesso o lo stato d'ingrassamento — utilizzati per selezionare l'intero campione. Ai fini della correzione dell'errore sistematico si selezionano almeno 10 carcasse.

Non è necessario procedere ad alcun ulteriore sezionamento totale se la popolazione di suini da macello da sottoporre a campionamento ha le stesse caratteristiche di quella per la quale si è precedentemente proceduto alla correzione di un errore sistematico relativo al sezionamento parziale o a una procedura di scansione con tomografia computerizzata.

Non è necessario procedere ad alcun ulteriore sezionamento totale nel caso in cui una procedura di scansione con tomografia computerizzata, opportunamente descritta, sia ricollegabile mediante opportune misurazioni ad un sezionamento totale o ad un'altra procedura di scansione in cui l'errore sistematico sia stato corretto.

PARTE B

Informazioni da fornire alla Commissione e agli altri Stati membri da parte dello Stato membro interessato, tramite protocolli relativi al test di autorizzazione

1.

La parte 1 del protocollo contiene una descrizione dettagliata della prova di sezionamento e indica in particolare:

a)

il periodo di prova e il calendario previsto per l'intero iter di autorizzazione;

b)

il numero e l'ubicazione dei macelli;

c)

la descrizione dei suini oggetto del metodo di valutazione;

d)

il metodo di sezionamento prescelto (totale o parziale);

e)

una descrizione della procedura, in caso di utilizzo del tomografo computerizzato di cui alla parte A, punto1, del presente allegato;

f)

una descrizione dei metodi statistici utilizzati in funzione del metodo di campionamento prescelto;

g)

la descrizione del metodo rapido nazionale, qualora vi si faccia ricorso;

h)

l'esatta presentazione delle carcasse da utilizzare.

2.

La parte 2 del protocollo contiene una descrizione dettagliata dei risultati della prova di sezionamento e indica in particolare:

a)

una descrizione dei metodi statistici utilizzati in funzione del metodo di campionamento prescelto;

b)

l'equazione che sarà applicata o che è stata modificata;

c)

una descrizione numerica e un grafico dei risultati;

d)

una descrizione dell'apparecchio o degli apparecchi cui si è fatto ricorso;

e)

il limite di peso dei suini per i quali può essere utilizzato il nuovo metodo e ogni altra limitazione all'uso pratico di tale metodo;

f)

i dati utilizzati per l'esame devono essere forniti in formato elettronico.


ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

1.   Regolamento (CE) n. 1249/2008

Regolamento (CE) n. 1249/2008

Presente regolamento

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 1

 

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1

 

Articolo 4

Articolo 4

 

Articolo 5

Articolo 2, paragrafo 1

 

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

 

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma

Articolo 7, paragrafo 3, lettera a)

 

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 5

 

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

 

Articolo 6, paragrafo 3, secondo e terzo comma

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)

 

Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 4

 

Articolo 6, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 4

 

Articolo 6, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 8, paragrafo 5

 

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 8, paragrafo 6, lettera b)

 

Articolo 7

 

Articolo 1

Articolo 8

Articolo 9

 

Articolo 9

Articolo 10

 

Articolo 10

Articolo 12

 

Articolo 11, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma

 

Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma

 

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i)

Articolo 11, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 25, paragrafo 5

 

Articolo 11, paragrafo 3

 

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 4

 

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 12

 

Articolo 4

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 3

 

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

 

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 4

 

Articolo 13, paragrafo 5, primo comma

 

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 5, secondo comma

 

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 1

 

Articolo 7

Articolo 14, paragrafo 2

 

Articolo 6

Articolo 15

 

Articolo 8

Articolo 16, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 14

Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 4

 

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 2

 

Articolo 16, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 1

 

Articolo 16, paragrafo 5

 

Articolo 13, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 16, paragrafo 7, lettera a)

 

Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 18

Articolo 18

 

Articolo 19

Articolo 25, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 20, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 20, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

 

Articolo 21, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1

 

Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 2

 

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 5, secondo comma

 

Articolo 21, paragrafo 3, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 2, lettera b),

 

Articolo 21, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 4

 

Articolo 21, paragrafo 3, quarto comma

Articolo 8, paragrafo 3, lettera c)

 

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 6, lettera a)

 

Articolo 21, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 1

 

Articolo 22, paragrafo 2, primo comma

Articolo 7, paragrafo 3, lettera b)

 

Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 3

 

Articolo 22, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 7, paragrafo 4, lettera a)

 

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 3

 

Articolo 23, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 5

 

Articolo 24, paragrafo 2, primo comma

 

Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 2, lettera b),

Articolo 24, paragrafo 2, secondo comma

 

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii)

Articolo 24, paragrafo 4

 

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 2

 

Articolo 9

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

 

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafi 2 e 3

 

Articolo 26, paragrafo 3

Articoli 19 e 25

 

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 3

 

Articolo 28

Articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 29

Articolo 3, paragrafo 1

 

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3, lettera a)

 

Articolo 30, paragrafo 3, primo comma

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera b)

 

Articolo 30, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 4

 

Articolo 30, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 5

 

Articolo 31

Articolo 9

 

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 4

 

Articolo 35

Articolo 21

 

Articolo 38

 

Articoli 16, 17 e 18

2.   Regolamento (CE) n. 315/2002

Regolamento (CE) n. 315/2002

Presente regolamento

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184

Articolo 2

Articolo 15, paragrafo 1, lettera b)

 

3.   Regolamento (UE) n. 807/2013

Regolamento (UE) n. 807/2013

Presente regolamento

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 22

 

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma

 

Articolo 22

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 2

 

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 23

 

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma

 

Articolo 12

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 2

 

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 20

 

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma

 

Articolo 10

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 1

 

Articolo 3, paragrafo 3, lettere da a) a d)

Articolo 6, paragrafo 2

 

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma

 

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 3

 

Articolo 4, paragrafo 1

 

Articolo 13, paragrafo 1