1.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/59


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1170 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2017

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Un apparecchio compatto funzionante a batteria da posizionare sulla punta del dito (cosiddetto «pulsossimetro») che combina un processore elettronico, due diodi a emissione luminosa (LED), un fotodiodo e uno schermo al LED (con varie modalità di visualizzazione) in una sola unità. È dotato inoltre di un indicatore di carica delle batterie, della funzione di allarme in caso di pulsazioni o di livello di ossigeno nel sangue/saturazione dell'ossigeno alti o bassi e di una sonda a clip da applicare al dito.

Esso è utilizzato per monitorare in maniera non invasiva la saturazione dell'ossigeno in una persona e per misurare le pulsazioni attraverso radiazioni ottiche. Una volta applicato al dito di una persona, i LED fanno passare luce con due diverse lunghezze d'onda attraverso il dito in direzione di un fotodiodo. L'apparecchio misura il diverso livello di assorbanza di ciascuna lunghezza d'onda, determinando/calcolando successivamente la saturazione dell'ossigeno e il battito cardiaco.

Esso può essere utilizzato nelle pratiche mediche professionali e a fini di ricerca, sportivi e commerciali (ad esempio camere a ossigeno, alpinismo estremo in atmosfera povera di ossigeno, immersioni in acque profonde) oppure da piloti, vigili del fuoco, astronauti, ecc.

Cfr. immagine (*1)

9018 19 10

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9018 , 9018 19 e 9018 19 10 .

L'apparecchio rientra nel campo di applicazione della voce 9018 che comprende una gamma molto ampia di strumenti e apparecchi che, nella vasta maggioranza dei casi, sono utilizzati esclusivamente nella pratica professionale per prevenire o trattare malattie o effettuare operazioni. Gli strumenti e gli apparecchi in essa classificati possono essere muniti di dispositivi ottici e possono utilizzare anche elettricità (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9018 ). Sebbene questo tipo di apparecchio possa essere utilizzato da non professionisti, è del tipo utilizzato per scopi medici in quanto fornisce informazioni riguardanti le «funzioni vitali dell'organismo» che potrebbero richiedere un'ulteriore analisi da parte di professionisti.

La classificazione nella voce 9027 come strumento e apparecchio per analisi fisiche o chimiche che utilizza radiazioni ottiche è pertanto esclusa.

Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 9018 19 10 fra gli strumenti ed apparecchi per la medicina, apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici.

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(*1)  L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.