1.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/50 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1167 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Un reggiseno a maglia (61 % nylon, 20 % elastan, 12 % cotone e 7 % viscosa) con spalline larghe imbottite e regolabili, in posizione centrale rispetto al seno, con coppe modellate ed elasticizzato nella parte posteriore della base. Presenta un motivo ricamato sulle spalline e sulle coppe e un arco decorativo al centro della parte frontale. L'articolo si chiude mediante una chiusura «a gancio e occhiello». Le coppe del reggiseno sono foderate, con aperture laterali per l'inserimento di un'imbottitura per la valorizzazione del seno (a scopo estetico) o di protesi dopo una mastectomia. Cfr. le illustrazioni (*1) |
6212 10 90 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6212 , 6212 10 e 6212 10 90 . L'articolo presenta le caratteristiche oggettive (forma e fattura) di un reggiseno della voce 6212 , che comprende tutti i tipi di reggiseno (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6212 , secondo paragrafo, 1)]. Sebbene l'articolo possa essere indossato anche da donne sottoposte a mastectomia, la classificazione nella voce 9021 come oggetto o apparecchio di ortopedia oppure parte o accessorio di oggetto o apparecchio di protesi è esclusa, in quanto, al momento dell'importazione, le caratteristiche oggettive del prodotto sono quelle di un reggiseno della voce 6212 e non danno indicazioni dell'uso finale (a scopi estetici o medici). Le aperture laterali non rendono il reggiseno un prodotto della voce 9021 , in quanto servono all'inserimento di protesi a seguito di mastectomia e di imbottiture per la valorizzazione del seno (a scopo estetico). Analogamente le spalline larghe in posizione centrale rispetto al seno sono una caratteristica comune dei reggiseni con coppe più grandi della voce 6212 . L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 6212 10 90 come reggiseno. |
(*1) Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.