30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1159 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto delle attuali misure antidumping sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e che prevede, in alcuni casi, la possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 14,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione(UE) n. 1105/2010 (2) («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese («Cina»).

(2)

A seguito di un riesame in previsione della scadenza («il riesame in previsione della scadenza») a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure iniziali sono state prorogate per cinque anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione (3) («il regolamento di riesame in previsione della scadenza»).

(3)

Le misure istituite hanno assunto la forma di un dazio ad valorem con un'aliquota residua fissata al 9,8 %, mentre alle società alle quali sono stati imposti dazi antidumping è applicata un'aliquota del dazio individuale che varia dal 5,1 % al 9,8 %. Dall'inchiesta iniziale è emerso che due società non hanno fatto ricorso a pratiche di dumping.

2.   Apertura di un riesame intermedio

(4)

Il 4 ottobre 2016 un importatore sloveno, A&E Europe («il richiedente»), ha presentato una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Il richiedente ha chiesto l'esclusione di alcuni tipi di filati per cucire, in particolare i filati per cucire greggi, dal campo di applicazione delle misure in vigore sostenendo che le loro caratteristiche fisiche e tecniche sono diverse.

(5)

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame intermedio parziale, la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso («l'avviso di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), l'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese.

(6)

Il presente riesame si è limitato a verificare la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta al fine di chiarire se alcuni tipi di filati per cucire, in particolare i filati per cucire greggi, rientrino nel campo di applicazione delle misure iniziali così come prorogate.

(7)

La domanda del richiedente era espressamente sostenuta da uno dei produttori dell'Unione di filati di poliestere ad alta tenacità (DuraFiber), che rappresentava il 49 % della produzione dell'Unione di tale prodotto nell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

(8)

I rappresentanti del richiedente sono stati invitati a sostenere le proprie argomentazioni dinanzi alla Commissione. La riunione si è tenuta il 29 settembre 2016.

3.   Parti interessate dal riesame

(9)

La Commissione ha informato dell'apertura del riesame i quattro produttori dell'Unione noti di filati di poliestere ad alta tenacità, la loro associazione e i rappresentanti del paese esportatore.

(10)

La Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti elencate sopra e alle altre parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Ha inoltre dato alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(11)

Nel corso del procedimento non si sono manifestati né alcuno dei produttori esportatori cinesi né la loro associazione.

(12)

Nel corso dell'inchiesta nessuna delle parti ha richiesto un'audizione.

(13)

L'unico importatore di filati per cucire greggi e utilizzatore di filati di poliestere ad alta tenacità che si è manifestato come parte interessata ai fini della presente inchiesta è stato Amann Group. Questa società si è manifestata di propria iniziativa e ha appoggiato la domanda del richiedente di escludere i filati per cucire greggi dalla definizione del prodotto oggetto delle misure in vigore. La parte ha inoltre contestato le affermazioni dell'associazione di produttori dell'Unione di filati di poliestere ad alta tenacità presentate di seguito nei considerando da (15) a (20).

(14)

Nessuno dei produttori dell'Unione del prodotto in esame si è manifestato nel corso del riesame.

(15)

L'Associazione europea fibre artificiali e sintetiche (CIRFS) ha presentato osservazioni opponendosi a qualsiasi modifica dell'attuale definizione del prodotto. In primo luogo, la CIRFS ha sostenuto che la richiesta non dovrebbe dare luogo a un riesame della definizione del prodotto e che il suo oggetto rientrerebbe piuttosto nell'ambito di competenza delle autorità doganali nazionali nel loro ruolo di applicazione del regolamento di base.

(16)

Va tuttavia osservato che le misure antidumping si applicano a prodotti specifici, e che pertanto un'adeguata definizione del prodotto è un elemento fondamentale per la loro corretta applicazione. A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base può essere svolto un riesame relativo alla necessità di mantenere in vigore le misure; in particolare, il prodotto oggetto dell'inchiesta può essere valutato nuovamente al fine di chiarire se determinati tipi di prodotto rientrino nella definizione del campo di applicazione di una misura antidumping. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(17)

In secondo luogo, la CIRFS ha sostenuto che la lettera di sostegno di cui al considerando 7 è giunta da DuraFiber, che è soltanto uno dei quattro produttori che hanno chiesto il riesame in previsione della scadenza Gli altri tre produttori sarebbero dunque contrari alla domanda di riesame. Dal momento che gli altri fornitori non hanno fornito prove o lettere specifiche a tale riguardo, tuttavia, l'argomentazione è stata respinta.

(18)

In terzo luogo, il CIRFS ha sostenuto che anche altri utenti e/o importatori potrebbero prendere esempio dalla richiesta di riesame intermedio parziale e richiedere l'esclusione di altri tipi di filati ad alta tenacità con determinate caratteristiche specifiche e particolari. Secondo la CIRFS, vi sono infinite possibilità in tal senso e al codice NC non dovrebbe essere premesso il prefisso «ex» al fine di evitarne la frammentazione. A questo proposito, occorre sottolineare che il presente riesame si limita a chiarire se alcuni tipi di filati per cucire (filati per cucire greggi) rientrino nella definizione del prodotto. Una parte interessata ha il diritto di chiedere che venga chiarito se determinati prodotti rientrino o meno nel campo di applicazione delle misure antidumping. La Commissione valuterà i pro e i contro di ogni richiesta su base individuale e aprirà un procedimento ove giustificato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(19)

In quarto luogo, la CIRFS ha sostenuto anche che nelle dogane dei vari Stati membri il livello di competenza in materia di fibre e prodotti tessili non sarebbe lo stesso, il che mette in dubbio la corretta attuazione delle misure antidumping e l'individuazione di eventuali pratiche di elusione. A questo proposito, è opportuno sottolineare che tutti i funzionari doganali in tutti gli Stati membri sono vincolati dalla stessa disciplina doganale dell'Unione. Una parte che sospetti l'esistenza di possibili pratiche di elusione può chiedere alla Commissione di avviare un'inchiesta sull'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base. Dato che la CIRFS non ha formulato una richiesta di questo tipo e non ha comprovato le sue affermazioni, l'argomentazione è stata respinta.

(20)

In quinto e ultimo luogo, la CIRFS ha sostenuto che la richiesta è stata fatta in una fase molto tardiva e la lettera di sostegno è stata redatta alcuni giorni dopo l'apertura del riesame in previsione della scadenza. A tale riguardo occorre sottolineare che il regolamento di base non stabilisce un termine temporale per richiedere un riesame che chiarisca la definizione del prodotto. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

1.   Prodotto in esame

(21)

Il prodotto in esame, quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di riesame in previsione della scadenza, è costituito da filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificati con il codice NC 5402 20 00.

(22)

La sezione XI, nota 5, della nomenclatura combinata definisce i «filati per cucire» come segue:

«… per “filati per cucire” si intendono i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) che rispondono contemporaneamente alle seguenti condizioni:

a)

essere avvolti su supporti (per esempio: bobine, tubetti) e di peso, supporto compreso, non superiore a 1 000 g;

b)

essere apprettati ai fini del loro uso come filati per cucire;

c)

avere torsione finale “Z”.»

2.   Prodotto oggetto del riesame

(23)

Nella sua richiesta di riesame, il richiedente ha affermato che i «filati per cucire greggi» («il prodotto oggetto del riesame»), ossia filati per cucire non tinti e/o non finiti, nello stato successivo alla piegatura finale, non dovrebbero rientrare nel campo d'applicazione delle misure.

(24)

Il richiedente ha argomentato che le autorità doganali slovene non potevano accettare di dichiarare il prodotto oggetto del riesame come filati per cucire, in quanto il peso dei prodotti importati superava il limite di 1 000 g supporto compreso e, pertanto, essi non rispondevano al suddetto criterio a) definito nella sezione XI, nota 5, della nomenclatura combinata. Il prodotto oggetto dell'inchiesta è in effetti importato con un peso inferiore o uguale a 2 000 g supporto compreso.

C.   CONCLUSIONI DEL RIESAME

(25)

Per valutare se i filati per cucire greggi rientrassero nel campo di applicazione delle misure iniziali, la Commissione ha verificato se tali filati e i filati di poliestere ad alta tenacità presentino le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi finali. Sono state inoltre valutate l'intercambiabilità e la concorrenza tra i filati per cucire greggi e i filati di poliestere ad alta tenacità. Sono state raccolte e verificate anche tutte le informazioni relative al campo di applicazione delle misure antidumping attualmente in vigore.

(26)

I filati di poliestere ad alta tenacità sono il materiale di base per la produzione di filati per cucire: questi ultimi sono pertanto un prodotto a valle del prodotto oggetto delle misure. Di conseguenza, i macchinari per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame (i filati per cucire greggi) sono completamente diversi da quelli per la fabbricazione del prodotto in esame (filati di poliestere ad alta tenacità). Ciò ha trovato conferma nel corso di una visita di verifica a un produttore europeo, Amman Group, e durante le visite di verifica presso i produttori dell'Unione del prodotto in esame nel contesto della recente inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore.

(27)

Inoltre, l'inchiesta ha rivelato che i filati per cucire greggi, essendo costituiti da filati di poliestere ad alta tenacità che hanno subito una torsione «Z» in modo da formare filati per cucire, non sono più adatti agli impieghi per i quali i filati di poliestere ad alta tenacità sono normalmente destinati.

(28)

In effetti, il prodotto in esame possiede i requisiti per essere considerato in sostanza alla stregua dei filati per cucire, un prodotto escluso dal campo di applicazione delle misure iniziali, sebbene non abbia due requisiti di cui alla nota pertinente della sezione della nomenclatura combinata per i «filati per cucire»: 1) il suo peso è superiore a 1 000 grammi all'importazione se presentato su un supporto (un fusello perforato in plastica sul quale il prodotto è avvolto non troppo strettamente per essere poi tinto e apprettato); e 2) non è apprettato ai fini dell'uso come filati per cucire.

(29)

Tuttavia, a differenza di questi due requisiti, la torsione «Z» è un fattore determinante per le applicazioni del prodotto. La fabbricazione dei filati per cucire greggi richiede che due o più filati di poliestere ad alta tenacità siano sottoposti a un processo di torsione «Z» che modifichi in maniera irreversibile le caratteristiche fisiche dei filati ad alta tenacità in una misura che rende il prodotto inidoneo a essere utilizzato al posto dei filati ad alta tenacità. Infatti, la torsione stessa trasforma sostanzialmente i filati ad alta tenacità in un tipo di filati per cucire greggi (semilavorati) pronti per la successiva colorazione e/o lubrificazione. Una volta che i filati per cucire greggi sono stati realizzati, il processo è irreversibile. Non vi è quindi intercambiabilità tra i filati ad alta tenacità (il prodotto in esame) e i filati per cucire greggi (il prodotto oggetto del riesame).

(30)

Di conseguenza, le conclusioni di cui sopra dimostrano che i filati per cucire greggi e i filati di poliestere ad alta tenacità sono due prodotti diversi.

(31)

La Commissione ricorda inoltre che la presente inchiesta di riesame era limitata a chiarire la definizione del prodotto e che essa ha constatato che i filati per cucire greggi non avrebbero dovuto essere inclusi nella definizione dell'ambito di applicazione delle misure iniziali.

D.   CONCLUSIONI SULLA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

(32)

L'inchiesta di riesame ha dimostrato che il prodotto in esame nell'inchiesta iniziale, i filati di poliestere ad alta tenacità, e il prodotto oggetto del riesame, i filati per cucire greggi, sono due prodotti diversi.

(33)

Inoltre, i filati per cucire greggi non sono mai stati destinati a essere compresi nell'ambito dell'inchiesta antidumping sui filati di poliestere ad alta tenacità e non facevano parte dell'analisi su cui in origine si basavano le conclusioni in merito al dumping e al pregiudizio.

(34)

La modifica della definizione del prodotto nel regolamento iniziale proposta dal richiedente, vale a dire quella di sostituire l'esclusione generale dei filati per cucire nella definizione del prodotto con quella dei filati per cucire greggi, unitamente all'introduzione di un peso massimo di 2 kg dei fuselli, non può essere tuttavia accettata. Tale modifica amplierebbe artificialmente il campo di applicazione delle misure iniziali, dal momento che assoggetterebbe ai dazi tutti i filati per cucire diversi da quelli greggi. Inoltre, un altro importatore che si è manifestato nel procedimento di riesame ha proposto una soglia per il peso ancor più elevata, cioè fino a 2,5 kg, perché importa fuselli di tale peso.

(35)

È pertanto opportuno modificare la formulazione della definizione del prodotto contenuta nelle misure antidumping in vigore in modo da fare chiarezza sull'esclusione sia dei filati per cucire sia dei filati per cucire greggi, essendo questi ultimi un prodotto intermedio del processo di produzione dei filati per cucire. Inoltre, al fine di evitare reclami futuri rispetto al limite di peso per i filati per cucire greggi, è opportuno espungere tale limite dalla definizione del prodotto in esame.

(36)

Sulla base di quanto precede, la definizione del prodotto in esame dovrebbe essere la seguente:

Il prodotto in esame consiste in filati di poliestere ad alta tenacità, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex [esclusi i filati per cucire e i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) con torsione «Z», destinati alla fabbricazione di filati per cucire, pronti per la tintura e per essere sottoposti a trattamento di finitura, avvolti non troppo strettamente su un tubo in plastica perforato], attualmente classificati con il codice NC ex 5402 20 00 (codice TARIC 5402200010) e originari della Repubblica popolare cinese.

(37)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha comunicato osservazioni e suggerimenti in merito alla proposta di modifica della definizione del prodotto. Il richiedente ha fatto presente la propria preoccupazione in merito alle possibili difficoltà pratiche di attuazione delle misure da parte delle autorità doganali nazionali e al fattore di differenziazione più adeguato per escludere i filati per cucire greggi dalla definizione del prodotto.

(38)

L'inchiesta è giunta alla conclusione che l'espressione «pronti per la tintura e per essere sottoposti a trattamento di finitura» descriva adeguatamente le caratteristiche fisiche dei «filati per cucire e i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) con torsione «Z» » , precisando che i filati per cucire e i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) hanno solo torsione «Z» ma non sono tinti né sono stati sottoposti a un trattamento di finitura. L'espressione «avvolti non troppo strettamente» descrive una delle due caratteristiche del tipo di imballaggio. L'altra caratteristica del tipo di imballaggio è definita con l'espressione «un tubo in plastica perforato» .

(39)

Per quanto riguarda le preoccupazioni del richiedente riguardo agli eventuali problemi riguardanti l'applicazione pratica da parte delle autorità doganali della definizione del prodotto modificata, va in primo luogo ricordato che la definizione del prodotto è chiaramente stabilita da un atto dell'Unione, ossia un regolamento di applicazione della Commissione. L'espressione «avvolti non troppo strettamente» è inserita nella definizione del prodotto al fine di rendere più facile distinguere i fuselli intorno ai quali i filati di poliestere ad alta tenacità sono avvolti non strettamente da quelli intorno ai quali tali filati sono più stretti, caratteristica soggetta a misure. In secondo luogo, sebbene possano esservi vari gradi di tensione di avvolgimento, la differenza fra la tensione di avvolgimento minore dei filati per cucire greggi e quella maggiore dei filati di poliestere ad alta tenacità è così evidente che non esiste alcun rischio che le autorità doganali siano tratte in errore.

(40)

Infine il richiedente, pur suggerendo che inserire nella definizione del prodotto un fattore di differenziazione relativo alle limitazioni di peso potrebbe agevolare l'applicazione della definizione del prodotto da parte delle autorità doganali, non ha dimostrato per quale motivo sarebbe opportuno limitare la soglia a 2,5 kg senza correre il rischio di discriminare i produttori che importano prodotti simili con un peso maggiore. Per le ragioni sopra esposte le proposte supplementari presentate dal richiedente sono state respinte e la relativa definizione specificata al considerando (36) è stata ritenuta appropriata.

E.   APPLICAZIONE RETROATTIVA

(41)

Dato che la presente inchiesta di riesame era circoscritta a un chiarimento della definizione del prodotto e considerato che i filati per cucire greggi non avrebbero dovuto essere oggetto delle misure iniziali, si ritiene opportuno applicare retroattivamente le conclusioni del presente riesame a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento iniziale, quindi anche a tutte le importazioni sottoposte ai dazi provvisori tra il 1o giugno 2010 e il 2 dicembre 2010, per evitare ogni conseguente pregiudizio agli importatori del prodotto oggetto del riesame.

(42)

Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state esplicitamente invitate a presentare osservazioni in merito a un eventuale effetto retroattivo delle conclusioni. Il richiedente e un importatore di filati per cucire greggi si sono espressi a favore dell'applicazione retroattiva e nessuna delle parti interessate ha manifestato la propria opposizione all'applicazione retroattiva dei risultati del riesame.

(43)

Di conseguenza le autorità doganali nazionali possono, in conformità alla legislazione doganale applicabile, procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi provvisori riscossi in via definitiva e dei dazi antidumping definitivi versati sulle importazioni di filati per cucire greggi nell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 478/2010 della Commissione (5) e il regolamento originale sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese, come prorogato per il riesame in previsione della scadenza. Qualora il termine di tre anni di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) sia scaduto alla data di pubblicazione del presente regolamento o prima di tale data, o qualora scada entro sei mesi da tale data, detto termine è prorogato per un periodo di sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (UE) n. 952/2013.

(44)

Il presente riesame non incide sulla data in cui il regolamento (UE) 2017/325 scadrà conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

F.   DIVULGAZIONE

(45)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno portato alle conclusioni suesposte e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. È stato inoltre fissato un termine entro il quale possono presentare osservazioni dopo la divulgazione delle informazioni.

(46)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex [esclusi i filati per cucire e i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) con torsione «Z», destinati alla fabbricazione di filati per cucire, pronti per la tintura e per essere sottoposti a trattamento di finitura, avvolti non troppo strettamente su un tubo in plastica perforato], attualmente classificati con il codice NC ex 5402 20 00 (codice TARIC 5402200010) e originari della Repubblica popolare cinese.»

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex [esclusi i filati per cucire e i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) con torsione “Z”, destinati alla fabbricazione di filati per cucire, pronti per la tintura e per essere sottoposti a trattamento di finitura, avvolti non troppo strettamente su un tubo in plastica perforato], attualmente classificati con il codice NC ex 5402 20 00 (codice TARIC 5402200010) e originari della Repubblica popolare cinese.»

Articolo 3

Per i prodotti non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 478/2010 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 quale prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 e modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi versati o contabilizzati a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 478/2010 e dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 quale prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 prima della modifica introdotta dal presente regolamento sono oggetto di rimborso o di sgravio da parte delle autorità doganali nazionali in conformità alla legislazione doganale applicabile.

Qualora il termine di tre anni di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013, sia scaduto alla data di pubblicazione del presente regolamento o prima di tale data, o qualora scada entro sei mesi da tale data, tale termine è prorogato per un periodo di sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 2 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L 315 dell'1.12.2010, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione, del 24 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 25.2.2017, pag. 6).

(4)   GU C 384 del 18.10.2016, pag. 15.

(5)  Regolamento (UE) n. 478/2010 della Commissione, del 1o giugno 2010, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese (GU L 135 del 2.6.2010, pag. 3).

(6)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).