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30.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1158 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2017
che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
È opportuno fissare le procedure e i formulari comuni che devono essere utilizzati dalle autorità competenti per trasmettere informazioni all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per quanto riguarda le indagini, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 596/2014. |
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(2) |
Affinché la comunicazione tra le autorità competenti e l'ESMA sia più agevole e siano evitati inutili ritardi od omissioni nella trasmissione delle informazioni, ogni autorità competente dovrebbe designare un punto di contatto incaricato specificamente della trasmissione delle informazioni richieste. |
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(3) |
Affinché sia garantito che tutte le informazioni richieste concernenti le sanzioni e le misure imposte dalle autorità competenti siano correttamente identificate e registrate dall'ESMA, le autorità competenti dovrebbero fornire informazioni dettagliate e armonizzate utilizzando a tal fine formulari specifici. |
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(4) |
Le informazioni sulle indagini da fornire all'ESMA dovrebbero essere coerenti e comparabili in modo da rispecchiare le effettive attività investigative svolte in un dato anno a norma del regolamento sugli abusi di mercato. Le informazioni dovrebbero pertanto includere soltanto le indagini su cui le autorità competenti hanno lavorato durante il periodo di riferimento. |
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(5) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione. |
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(6) |
L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati all'introduzione di formulari e procedure comuni per le autorità competenti interessate, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche di attuazione, tenendo conto che i destinatari sarebbero soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato. |
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(7) |
L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizione
Ai fini del presente regolamento si intende per «mezzo elettronico» un'attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), l'archiviazione e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.
Articolo 2
Punti di contatto
1. Ogni autorità competente designa un punto di contatto unico per l'invio delle informazioni di cui all'articolo 3 e per le comunicazioni sulle questioni relative alla trasmissione di tali informazioni.
2. Le autorità competenti comunicano all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) i punti di contatto designati a norma del paragrafo 1.
3. L'ESMA designa un punto di contatto per il ricevimento delle informazioni di cui agli articoli 3 e 4 e per le comunicazioni sulle questioni concernenti il ricevimento di tali informazioni.
4. L'ESMA pubblica il punto di contatto di cui al paragrafo 2 sul proprio sito Internet.
Articolo 3
Notifica annuale delle informazioni aggregate
1. Le autorità competenti forniscono all'ESMA le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, completando come opportuno il formulario figurante nell'allegato I del presente regolamento.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite all'ESMA entro il 31 marzo di ogni anno e riguardano tutte le indagini effettuate e tutte le sanzioni e misure imposte durante l'anno civile precedente.
3. Le autorità competenti forniscono all'ESMA le informazioni di cui al paragrafo 1 con mezzi elettronici di trasmissione sicuri.
4. Ai fini del paragrafo 1 l'ESMA specifica e individua i mezzi elettronici sicuri da utilizzare. Tali mezzi assicurano che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.
Articolo 4
Procedure e formulari per le notifiche
1. Le autorità competenti notificano all'ESMA le sanzioni e le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014 mediante le interfacce offerte dal sistema informatico, e dalla relativa banca dati, creato dall'ESMA per gestire il ricevimento, l'archiviazione e la pubblicazione delle informazioni su dette sanzioni e misure.
2. Le sanzioni e le misure di cui al paragrafo 1 sono notificate all'ESMA mediante un file di notifica nel formato definito nell'allegato II.
Articolo 5
Annullamento e aggiornamento delle notifiche
1. Qualora un'autorità competente desideri annullare un file di notifica già inviato all'ESMA in conformità all'articolo 4, detta autorità cancella il file esistente e invia un nuovo file di notifica.
2. Qualora un'autorità competente desideri aggiornare un file di notifica già inviato all'ESMA in conformità all'articolo 4, detta autorità ritrasmette il file con le informazioni aggiornate.
Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
ALLEGATO I
Formulario per la notifica annuale delle informazioni aggregate e anonime concernenti tutte le misure e le sanzioni imposte e le indagini condotte
ALLEGATO II
Formato per la notifica delle sanzioni amministrative o penali o di altre misure amministrative comunicate al pubblico
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Campo |
Descrizione |
Tipo |
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Quadro giuridico |
Acronimo dell'atto legislativo dell'Unione a norma del quale sono state imposte le sanzioni amministrative o penali o le altre misure amministrative |
Obbligatorio |
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Identificativo della sanzione |
Codice identificativo attribuito dall'autorità competente ai fini della notifica delle sanzioni amministrative o penali o delle altre misure amministrative |
Facoltativo |
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Stato membro |
Acronimo dello Stato membro dell'autorità competente che notifica la sanzione o la misura |
Obbligatorio |
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Identificativo dell'entità |
Identificativo utilizzato per identificare in maniera univoca un'entità giuridica cui è stata imposta la sanzione amministrativa o penale o altra misura amministrativa, nel caso in cui l'entità sia un'entità autorizzata ai sensi del quadro giuridico della direttiva MiFID (1), OICVM (2) o GEFIA (3) |
Facoltativo (solo per le persone giuridiche) |
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Identificativo dell'autorità |
Identificativo dell'autorità che notifica la sanzione o la misura |
Obbligatorio |
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Quadro giuridico dell'entità |
Acronimo dell'atto legislativo dell'Unione che si applica all'entità cui è stata imposta la sanzione amministrativa o penale o altra misura amministrativa |
Facoltativo (solo per le persone giuridiche) |
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Natura della sanzione |
Indicare se la sanzione notificata è una sanzione penale, una sanzione amministrativa o una misura amministrativa |
Obbligatorio (solo per le sanzioni) |
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Nome completo dell'entità |
Nome completo dell'entità cui è stata imposta la sanzione, nel caso in cui l'entità non sia autorizzata ai sensi del quadro giuridico della direttiva MiFID, OICVM o GEFIA |
Facoltativo (solo per le persone giuridiche) |
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Nome completo della persona |
Nome completo della persona cui è stata imposta la sanzione amministrativa o penale o altra misura amministrativa |
Facoltativo (solo per le persone fisiche) |
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Autorità competente nazionale che ha imposto la sanzione |
Acronimo dell'autorità competente che ha imposto le sanzioni amministrative o penali o altre misure amministrative |
Obbligatorio |
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Testo libero |
Testo delle sanzioni amministrative o penali o delle altre misure amministrative in una lingua nazionale o in inglese |
Obbligatorio |
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Testo libero |
Testo della sanzione o misura amministrativa in inglese |
Facoltativo |
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Data |
Data alla quale è stata imposta la sanzione amministrativa o penale o altra misura amministrativa |
Obbligatorio |
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Data di scadenza |
Data alla quale cessano gli effetti della sanzione o misura amministrativa |
Facoltativo |
(1) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(2) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(3) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).