7.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/679


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1153 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2017

che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 9, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 7, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 1o settembre 2017 una nuova procedura regolamentare di prova per misurare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli leggeri, ossia la procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure - WLTP), di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (2), sostituirà il nuovo ciclo di guida europeo (New European Test Cycle - NEDC), attualmente in uso a norma del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (3). I valori delle emissioni di CO2 e di consumo di carburante ottenuti con la procedura WLTP dovrebbero rispecchiare meglio le condizioni di guida reali.

(2)

Per tener conto della differenza dei livelli di emissioni di CO2 determinati con la procedura vigente NEDC e con la nuova procedura WLTP, è opportuno introdurre un metodo di correlazione tra i rispettivi valori al fine di verificare che i costruttori rispettino gli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2 stabiliti dal regolamento (CE) n. 443/2009.

(3)

La procedura WLTP sarà introdotta gradualmente, a decorrere dal 1o settembre 2017 per i nuovi tipi di veicoli e dal 1o settembre 2018 per tutti i veicoli. Dal 1o settembre 2019, quando saranno stati progressivamente eliminati anche i veicoli di fine serie, tutti i veicoli nuovi immessi sul mercato dell’Unione saranno sottoposti a prova secondo la procedura WLTP. Durante il periodo intermedio è opportuno continuare a verificare il rispetto degli obiettivi per le emissioni specifiche utilizzando valori per le emissioni di CO2 basati sulla procedura NEDC.

(4)

Tuttavia, occorre limitare l’onere delle prove sia per i costruttori che per le autorità di omologazione ed è pertanto auspicabile prevedere la possibilità di stabilire mediante simulazioni i valori di riferimento delle emissioni di CO2 per la procedura NEDC. A tal fine è stato messo a punto uno specifico strumento di simulazione del veicolo («strumento di correlazione»). I dati di input per lo strumento di correlazione non dovrebbero richiedere prove supplementari bensì essere ricavati dalle prove di omologazione per tipo secondo la procedura WLTP.

(5)

Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009, i requisiti relativi alla riduzione delle emissioni di CO2 applicabili ai costruttori e ai diversi tipi di autoveicoli dovranno, dopo il passaggio alla procedura WLTP, mantenere un rigore comparabile a quello definito nel regolamento (CE) n. 443/2009 con riferimento ai livelli di emissione di CO2 determinati in base alla procedura NEDC. La procedura di correlazione dovrebbe quindi tener conto delle condizioni di prova NEDC esplicitamente richieste per la concessione dell’omologazione.

(6)

Per alcune tecnologie avanzate dei veicoli o specifiche configurazioni tecniche lo strumento di correlazione potrebbe non essere in grado di fornire valori di CO2 NEDC sufficientemente precisi. In tali casi, il costruttore dovrebbe avere la possibilità di effettuare, invece, una prova fisica sul veicolo. Al fine di garantire condizioni eque di concorrenza, a tali prove dovrebbero applicarsi le medesime condizioni di prova NEDC che sono state definite per lo strumento di correlazione.

(7)

Il regolamento (CE) n. 443/2009 prevede una serie di modalità applicabili per agevolare il conseguimento degli obiettivi di emissioni specifiche. Per garantire un rigore comparabile, è necessario apportare alcuni adeguamenti al calcolo dei supercrediti di cui all’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 443/2009 e ai risparmi di CO2 derivanti da innovazioni ecocompatibili di cui all’articolo 12 di tale regolamento. Tuttavia, si ritiene che le condizioni quadro di tali modalità non dipendano direttamente dalla procedura di prova applicata e dovrebbero, di conseguenza, essere mantenute invariate, compresi i massimali fissati rispettivamente per i supercrediti e per i risparmi di CO2 da innovazioni ecocompatibili.

(8)

È importante garantire che le tolleranze procedurali e i risultati dello strumento di correlazione siano applicati secondo le intenzioni e non con il fine di ridurre artificialmente i valori di emissione di CO2 usati per verificare la conformità agli obiettivi. È opportuno pertanto eseguire un numero limitato di prove fisiche casuali sui veicoli per verificare che i dati di input e i valori di riferimento NEDC ottenuti con lo strumento di correlazione siano determinati correttamente. Qualora si constati, a seguito di una prova casuale, che un costruttore ha dichiarato ai fini dell’omologazione un valore di CO2 NEDC inferiore alla tolleranza ammessa per il risultato della misurazione o si rilevi che sono stati forniti dati di input non corretti, la Commissione dovrebbe poter determinare e applicare un fattore di correzione al fine di aumentare le emissioni specifiche medie del costruttore. Una siffatta disposizione dovrebbe anche disincentivare gli abusi e l’uso eccessivo delle tolleranze di misurazione.

(9)

Atteso che le modalità di monitoraggio dei valori delle emissioni di CO2 sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione (4), anche le relative disposizioni devono essere adattate alla nuova procedura di prova. Nell’ambito della procedura WLTP, un valore di emissioni specifiche di CO2, sarà calcolato e riportato nel certificato di conformità di ogni singolo veicolo. Al fine di controllare e verificare efficacemente tali valori, è necessario utilizzare i numeri di identificazione dei veicoli come base del monitoraggio.

(10)

In considerazione dei necessari notevoli adeguamenti dei sistemi di immatricolazione dei veicoli e di controllo delle emissioni di CO2, è opportuno permettere agli Stati membri di introdurre progressivamente i nuovi parametri di monitoraggio nel 2017 e di esigere la nuova serie di dati completi solo a decorrere dal 2018. I dati da comunicare per il 2017 dovrebbero includere almeno i dati richiesti per verificare il rispetto degli obiettivi e per prevenire abusi della procedura di correlazione.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

a)

un metodo di correlazione tra le emissioni di CO2 misurate in conformità all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 e quelle determinate in conformità all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008;

b)

una procedura di applicazione del metodo di cui alla lettera a) per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 di ciascun costruttore;

c)

le modifiche da apportare al regolamento (UE) n. 1014/2010 per adeguare il monitoraggio dei dati delle emissioni di CO2 in modo da tener conto della variazione dei valori di emissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

:

«valori di CO2 NEDC»

:

le emissioni di CO2 determinate conformemente all’allegato I e riportate nei certificati di conformità;

2)

:

«valori di CO2 NEDC misurati»

:

le emissioni di CO2 (fasi e ciclo misto) determinate in conformità all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 mediante prove fisiche sul veicolo;

3)

:

«valori di CO2 WLTP»

:

le emissioni di CO2 (ciclo misto) determinate secondo la procedura di prova di cui all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/;

4)

:

«famiglia di interpolazione WLTP»

:

la famiglia di interpolazione secondo la definizione di cui all’allegato XXI, punto 5.6, del regolamento (UE) 2017/;

5)

:

«strumento di correlazione»

:

il modello di simulazione di cui all’allegato I, sezione 2.

Articolo 3

Determinazione delle emissioni specifiche medie di CO2 a fini di verifica della conformità agli obiettivi nel periodo 2017-2020

1.   Per gli anni civili dal 2017 al 2020 inclusi, le emissioni specifiche medie di un costruttore sono determinate utilizzando i seguenti valori di emissioni massiche di CO2 (ciclo misto):

a)

per i tipi di autovetture di categoria M1 che sono stati omologati in conformità all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, i valori di CO2 NEDC;

b)

per i tipi esistenti di autovetture di categoria M1 che sono stati omologati in conformità all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, i valori di CO2 NEDC misurati per l’anno civile 2017 fino al 31 agosto 2018, e i valori di CO2 NEDC a decorrere dal 1o settembre 2018 fino al 31 dicembre 2020;

c)

per i veicoli di fine serie di cui all’articolo 27 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), i valori di CO2 NEDC misurati.

2.   I costruttori responsabili di oltre 1 000 ma meno di 10 000 nuove autovetture immatricolate nell’Unione in ciascuno degli anni civili dal 2017 al 2020 inclusi possono utilizzare i valori di CO2 NEDC o i valori di CO2 NEDC misurati.

Articolo 4

Determinazione delle emissioni specifiche medie sulla base dei valori di CO2 WLTP

1.   Le emissioni di CO2 WLTP (ciclo misto) o, se del caso, le emissioni (ponderate, ciclo misto) specificate alla voce 49.4 del certificato di conformità sono controllate per tutti i veicoli nuovi immatricolati a decorrere dal 1o gennaio 2018.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2018 le emissioni specifiche medie sono determinate, per ciascun costruttore, sulla base dei valori di CO2 WLTP.

A decorrere dal 1o gennaio 2021, tali emissioni specifiche medie sono utilizzate per determinare se il costruttore si conforma al suo obiettivo di emissioni specifiche.

Articolo 5

Applicazione dell’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 443/2009 - supercrediti

Fino al 31 dicembre 2022, se il valore di CO2 NEDC misurato di un’autovettura nuova è inferiore a 50 g di CO2/km, il costruttore, ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 443/2009, registra tale valore nel certificato di conformità dell’autovettura.

Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021,

a)

le emissioni specifiche di tali veicoli sono calcolate in conformità all’articolo 5 bis del citato regolamento, utilizzando i valori di CO2 WLTP di tali veicoli;

b)

si tiene conto del massimale di 7,5 g di CO2/km stabilito all’articolo 5 bis di tale regolamento, come segue:

Formula Formula

in cui:

Capn,r

è la percentuale del massimale rimanente nel 2020 secondo la procedura NEDC;

SCn2020

è la riduzione relativa ai supercrediti nel 2020 secondo la procedura NEDC;

SCw2020

è la riduzione relativa ai supercrediti nel 2020 secondo la procedura WLTP;

Capw

è il massimale rimanente della riduzione relativa ai supercrediti di cui tener conto ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie nel 2021 e nel 2022.

Articolo 6

Applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 - innovazioni ecocompatibili

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2021, solo i risparmi di CO2 derivanti da innovazioni ecocompatibili, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, che non rientrano nella procedura di prova di cui all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore.

2.   Il risparmio totale di CO2 realizzato dal costruttore mediante innovazioni ecocompatibili (EI) negli anni civili successivi è rettificato come segue:

a)   nel 2021::

Formula

b)   nel 2022::

Formula

c)   nel 2023::

Formula

in cui:

Formula

sono i risparmi derivanti da innovazioni ecocompatibili nell’anno di riferimento da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie;

Formula

sono i risparmi derivanti da innovazioni ecocompatibili nell’anno di riferimento determinati nell’ambito della procedura WLTP e riportati nel certificato di conformità.

A decorrere dall’anno civile 2024 i risparmi derivanti da innovazioni ecocompatibili sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie senza rettifiche.

Articolo 7

Determinazione e correzione dei valori di CO2 NEDC per il calcolo delle emissioni specifiche medie

1.   A decorrere dall’anno civile 2017 e fino al 2020 inclusi le emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore si calcolano utilizzando i valori di CO2 NEDC determinati secondo la procedura di cui all’allegato I, sezione 4, salvo ove sia di applicazione l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) o c), o l’articolo 3, paragrafo 2.

2.   Se per una famiglia di interpolazione WLTP il fattore di deviazione De, determinato conformemente all’allegato I, punto 3.2.8, supera il valore di 0,04, oppure in presenza di un fattore di verifica «1» come stabilito al medesimo punto, le emissioni specifiche medie di CO2 NEDC del costruttore responsabile per tale famiglia di interpolazione sono moltiplicate per il seguente fattore di correzione:

Formula

in cui:

Dei

è il valore determinato conformemente all’allegato I, punto 3.2.8;

ri

è il numero di immatricolazioni annuali di veicoli appartenenti alla rispettiva famiglia di interpolazione WLTP i interessata;

δз,i

è pari a 0 se Dei manca e pari a 1 negli altri casi;

N

è il numero di famiglie di interpolazione WLTP sotto la responsabilità di un costruttore.

Articolo 8

Modifiche del regolamento (UE) n. 1014/2010

Il regolamento (UE) n. 1014/2010 è così modificato:

1)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

per ogni veicolo, il fattore di deviazione (De) e il fattore di verifica determinati conformemente all’allegato I, punto 3.2.8, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (*1).

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175,del 7.7.2017, pag. 679).»;"

b)

è inserito il seguente paragrafo 3:

«Fatti salvi i parametri dettagliati di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 443/2009, gli Stati membri comunicano, per quanto riguarda i dati monitorati fino al 31 dicembre 2017, in aggiunta ai parametri già richiesti, soltanto il fattore di deviazione “De” e il fattore di verifica. Dal 1o gennaio 2018 tutti i dati dettagliati di monitoraggio specificati nell’allegato II formano oggetto di monitoraggio e di comunicazione.»;

2)

l’articolo 6 è soppresso;

3)

è inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Preparazione delle serie di dati provvisori

1.   La serie di dati provvisori da comunicare al costruttore in conformità all’articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009 comprende i dati registrati che, sulla base del nome del costruttore e, dal 1o gennaio 2018, del numero di identificazione del veicolo, possono essere attribuiti a tale costruttore.

Il registro centralizzato di cui all’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 443/2009 non comprende dati relativi ai numeri di identificazione dei veicoli.

2.   Il trattamento dei numeri di identificazione dei veicoli non comprende il trattamento di eventuali dati personali che possano essere collegati a tali numeri o di qualsiasi altro dato che permetta di collegare i numeri di identificazione dei veicoli ai dati personali.»;

(4)

l’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 15).

(5)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


ALLEGATO I

1.   INTRODUZIONE

Il presente allegato descrive il metodo per determinare il valore di CO2 NEDC di un veicolo di categoria M1.

2.   DETERMINAZIONE DEL VALORE Di CO2 NEDC PER LA FAMIGLIA DI INTERPOLAZIONE WLTP

2.1.   Strumento di correlazione

L’autorità di omologazione provvede affinché i valori di CO2 NEDC destinati ad essere utilizzati come riferimento ai fini della sezione 3 siano determinati mediante simulazioni conformemente alle disposizioni del presente allegato.

La Commissione fornisce a tal fine uno strumento di simulazione (di seguito «strumento di correlazione») sotto forma di software scaricabili ed eseguibili. Fornisce inoltre orientamenti sulla capacità dello strumento di correlazione di effettuare simulazioni su veicoli dotati di tecnologie avanzate, e, se del caso, raccomanda il ricorso a misurazioni fisiche piuttosto che a simulazioni.

2.1.1.   Accesso allo strumento di correlazione

Lo strumento di correlazione viene installato su un computer dell’autorità di omologazione o, se del caso, del servizio tecnico, seguendo le istruzioni fornite nel sito web seguente:

[http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/documentation_en.htm]

L’autorità di omologazione provvede affinché lo strumento di correlazione sia gestito conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del manuale di istruzioni (1).

Su richiesta, la Commissione fornisce assistenza alle autorità di omologazione e ai servizi tecnici che utilizzano lo strumento di correlazione ai fini del presente regolamento. Le richieste di assistenza devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:

co2mpas@jrc.ec.europa.eu (2)

Lo strumento di correlazione è accessibile ad altri utilizzatori, che tuttavia potranno usufruire dell’assistenza unicamente entro i limiti delle risorse disponibili.

2.1.2.   Firma elettronica e sigillatura dei risultati dello strumento di correlazione

Su richiesta rivolta alla Commissione, una chiave di firma elettronica sarà messa a disposizione delle autorità di omologazione e, se del caso, dei servizi tecnici ai fini della firma elettronica e della sigillatura del file originale prodotto dallo strumento di correlazione di cui al punto 3.1. La richiesta, che deve riportare il nome e le coordinate (indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono) del responsabile dell’esecuzione della correlazione, deve essere inviata al seguente indirizzo:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

2.1.3.   Aggiornamento annuale dello strumento di correlazione

Il funzionamento dello strumento di correlazione è oggetto di un controllo costante, tenendo conto delle informazioni fornite, in particolare dalle persone di contatto di cui al punto 2.1.2. Se del caso, la Commissione elabora una nuova versione dello strumento che viene resa pubblica il 1o settembre di ogni anno. La nuova versione non compromette la validità dei risultati ottenuti con le versioni precedenti.

La nuova versione è utilizzabile ai fini della procedura di cui al punto 3 del presente allegato dalla data della sua pubblicazione. Con l’accordo dell’autorità di omologazione o del servizio tecnico, successivamente alla pubblicazione della nuova versione, la versione precedente dello strumento di correlazione può essere utilizzata per un periodo massimo di due mesi.

La versione utilizzata nonché il sistema operativo del computer sul quale l’autorità di omologazione o il servizio tecnico hanno utilizzato lo strumento di correlazione devono essere precisati nel rapporto dei risultati firmato elettronicamente.

Se l’applicabilità della nuova versione richiede l’adeguamento di disposizioni del presente regolamento, la nuova versione non può essere pubblicata prima che sia stato opportunamente modificato il regolamento.

2.1.4.   Adeguamenti ad hoc dello strumento di correlazione

In deroga al punto 2.1.3, in caso di gravi disfunzioni dello strumento di correlazione ai fini della procedura di cui al punto 3, dopo il rilevamento del malfunzionamento viene preparata e pubblicata una nuova versione dello strumento il più rapidamente possibile. La nuova versione è applicabile a decorrere dalla data della sua pubblicazione e non pregiudica la validità dei risultati ottenuti dalle versioni precedenti.

Se l’applicabilità della nuova versione richiede l’adeguamento di disposizioni del presente regolamento, la nuova versione non può essere pubblicata prima che sia stato opportunamente modificato il regolamento.

2.2.   Identificazione dei risultati di prova WLTP destinati ad essere utilizzati come dati di input per il modello di simulazione

I dati di input per le simulazioni dello strumento di correlazione sono scelti tra i risultati di prova WLTP pertinenti per il veicolo H e, se del caso, per il veicolo L, definiti in conformità dell’allegato XXI, suballegato 4, punto 4.2.1, del regolamento (UE) 2017/1151 Se più di una prova WLTP di omologazione del veicolo H o L è effettuata in conformità alla tabella A6/2 dell’allegato XXI di tale regolamento, per determinare i dati di input sono utilizzati i risultati di prova seguenti:

a)

qualora siano effettuate due prove di omologazione, si utilizzano i risultati della prova in cui le emissioni di CO2 sono più elevate;

b)

qualora siano effettuate tre prove di omologazione, si utilizzano i risultati della prova in cui le emissioni di CO2 si situano nella mediana.

2.3.   Determinazione dei dati di input e condizioni per il funzionamento dello strumento di correlazione

Nelle simulazioni dello strumento di correlazione si tiene conto delle condizioni di prova di cui all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, comprese le precisazioni di cui ai punti da 2.3.1 a 2.3.7 del presente allegato.

Le misurazioni fisiche sul veicolo di cui al punto 3 sono effettuate conformemente alle condizioni di cui al suddetto regolamento, tenendo conto delle precisazioni fornite nel presente allegato e, se del caso, dei dati di input di cui al punto 2.4.

2.3.1.   Determinazione dell’inerzia del veicolo nella procedura NEDC

La massa di riferimento NEDC dei veicoli H e L è determinata come segue:

Formula

Formula

dove:

MRO è la massa in ordine di marcia definita all’articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 443/2009 per i veicoli H e L, rispettivamente.

La massa di riferimento da usare come input per le simulazioni è il valore di inerzia di cui alla tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83, che equivale alla massa di riferimento RM, determinata conformemente al presente punto e detta TMn,L e TMn,H.

2.3.2.   Determinazione dell’effetto di precondizionamento

Nel preparare il banco dinamometrico per l’esecuzione di una prova di omologazione, il veicolo è precondizionato in modo da ottenere condizioni simili a quelle utilizzate per la prova di decelerazione a ruota libera (detta «prova coast-down»). La procedura di precondizionamento utilizzata nella prova WLTP è diversa da quella utilizzata ai fini della prova NEDC: per la stessa resistenza all’avanzamento si considera che il veicolo è soggetto a forze di maggiore intensità nella prova WLTP. La differenza è fissata a 6 newton e questo valore deve essere utilizzato per il calcolo delle resistenze all’avanzamento NEDC conformemente al punto 2.3.8.

2.3.3.   Condizioni ambientali di cui al punto 3.1.1 del regolamento UN/ECE n. 83

Ai fini dello strumento di correlazione, la temperatura della camera di prova deve essere regolata a 25 °C.

Anche nel caso di una misurazione fisica su un veicolo conformemente al punto 3, la temperatura della camera di prova è regolata a 25 °C. Tuttavia, su richiesta del costruttore, per la misurazione fisica la temperatura della camera di prova può essere fissata a un valore compreso tra 20 e 25 °C.

2.3.4.   Determinazione dello stato di carica iniziale della batteria

Il livello di carica iniziale della batteria deve essere almeno 99 per cento ai fini della prova con lo strumento di correlazione. Lo stesso vale nel caso di una prova su veicolo.

2.3.5.   Determinazione della differenza di pressione degli pneumatici

Secondo la procedura WLTP, è opportuno utilizzare la pressione degli pneumatici più bassa, mentre ciò non è precisato nella procedura NEDC. Ai fini della determinazione della pressione degli pneumatici di cui tener conto ai fini del calcolo della resistenza all’avanzamento su strada nell’ambito della procedura NEDC conformemente al punto 2.3.8, la pressione degli pneumatici deve corrispondere, tenendo conto della diversa pressione degli pneumatici per asse del veicolo, alla media tra i due assi della media tra la pressione minima e la pressione massima consentite per gli pneumatici selezionati per ogni asse per la massa di riferimento NEDC del veicolo. Il calcolo deve essere effettuato per entrambi i veicoli H e L secondo la formula seguente:

per il veicolo H

:

Formula

per il veicolo L

:

Formula

dove:

Pmax,

è la media delle pressioni massime degli pneumatici selezionati per i due assi;

Pmin,

è la media delle pressioni minime degli pneumatici selezionati per i due assi.

L’effetto che ne risulta in termini di resistenza applicata al veicolo è calcolato utilizzando le seguenti formule, rispettivamente, per i veicoli H e L:

Formula

Formula

2.3.6.   Determinazione della profondità del battistrada (TTD)

Ai sensi dell’allegato XXI, suballegato 4, punto 4.2.2.2, del regolamento (UE) 2017/1151, ai fini della prova WLTP occorre considerare una profondità del battistrada minima dell’80 %, mentre ai sensi del regolamento UN/ECE n. 83, allegato 4a, appendice 7, punto 4.2, la profondità minima consentita del battistrada ai fini della prova NEDC è da considerarsi pari al 50 % del valore nominale. Ciò si traduce in una differenza media di 2 mm di profondità del battistrada tra le due procedure. L’effetto corrispondente in termini di resistenza applicata al veicolo è determinato ai fini del calcolo della resistenza all’avanzamento NEDC di cui al punto 2.3.8 con le seguenti formule, rispettivamente, per i veicoli H e L:

Formula

Formula

dove:

RMn,H e RMn,L sono le masse di riferimento del veicolo H e del veicolo L determinate conformemente al punto 2.3.1.

2.3.7.   Determinazione dell’inerzia delle parti rotanti

Ai fini dello strumento di correlazione:

per la prova di simulazione WLTP si devono considerare quattro ruote in rotazione, mentre ai fini delle prove NEDC si considerano solo due ruote in rotazione. Occorre tenere conto dell’effetto che ne deriva sulle forze applicate conformemente alla formula di cui al punto 2.3.8.1.1, lettera a), punto 3).

Le forze di accelerazione e decelerazione nello strumento di correlazione sono calcolate per la simulazione NEDC tenendo conto dell’inerzia di solo due ruote in rotazione.

Ai fini di una prova fisica:

Durante la regolazione del coast-down nell’ambito della prova WLTP, i tempi di coast-down sono trasferiti alle forze e viceversa tenendo conto della massa di prova applicabile più l’effetto della massa di rotazione (3 % della somma della MRO e 25 kg). Per la regolazione del coast-down nell’ambito della prova NEDC, i tempi di coast-down sono trasferiti alle forze e viceversa, tralasciando l’effetto della massa di rotazione (si considera solo l’inerzia del veicolo NEDC calcolata al punto 2.3.1).

2.3.8.   Determinazione della resistenza all’avanzamento su strada nella procedura NEDC

2.3.8.1.   Nel caso in cui le resistenze all’avanzamento sono stabilite conformemente all’allegato XXI, suballegato 4, punti da 1 a 4 e punto 6 del regolamento (UE) 2017/1151

2.3.8.1.1.   Determinazione dei coefficienti della resistenza all’avanzamento su strada nella procedura NEDC per il veicolo H

a)

Il coefficiente della resistenza all’avanzamento su strada F0,n espresso in newton (N) per il veicolo H è determinato come segue.

1)

Effetto di un’inerzia diversa:

Formula

I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.1, ad eccezione dei seguenti:

F 0w,H designa il coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada per F0 determinato per la prova WLTP del veicolo H; TMw,H designa la massa di prova utilizzata per la prova WLTP del veicolo H.

2)

Effetto di una pressione degli pneumatici diversa:

Formula

I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.5.

3)

Effetto dell’inerzia delle parti rotanti:

Formula

Nel caso di una prova fisica su veicolo, si applica la formula seguente:

Formula

4)

Effetto di profondità del battistrada diverse:

Formula

I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.6.

5)

Effetto del precondizionamento:

Formula

Nel caso di una prova fisica su veicolo, la correzione per l’effetto di precondizionamento non è applicata

b)

Il coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F1n per il veicolo H è determinato come segue.

Effetto dell’inerzia delle parti rotanti

Formula

Nel caso di una prova fisica su veicolo, si applica la formula seguente:

Formula

c)

Il coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F2n per il veicolo H è determinato come segue.

Effetto dell’inerzia delle parti rotanti

Formula

Nel caso di una prova fisica su veicolo, si applica la formula seguente:

Formula

dove il fattore Formula designa il coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F2 determinato per la prova WLTP del veicolo H, da cui è stato eliminato l’effetto di tutte le apparecchiature aerodinamiche opzionali.

2.3.8.1.2.   Determinazione dei coefficienti della resistenza all’avanzamento su strada nella procedura NEDC per il veicolo L

a)

Il coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F0,n per il veicolo L è determinato come segue.

1)

Effetto di un’inerzia diversa:

Formula

I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.1, ad eccezione di F 0w,L che designa il coefficiente di carico su strada F0 determinato per la prova WLTP del veicolo L e TMw,L, che designa la massa di prova utilizzata per la prova WLTP del veicolo L.

2)

Effetto di una pressione degli pneumatici diversa:

Formula

I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.5.

3)

Effetto dell’inerzia delle parti rotanti:

Formula

Nel caso di una prova fisica su veicolo, si applica la formula seguente:

Formula

4)

Effetto di profondità del battistrada diverse:

Formula

I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.6.

5)

Effetto del precondizionamento:

Formula

Nel caso di una prova fisica su veicolo, la correzione per l’effetto di precondizionamento non è applicata.

b)

Il coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F1n per il veicolo L è determinato come segue.

Effetto dell’inerzia delle parti rotanti

Formula

Nel caso di una prova fisica su veicolo, si applica la formula seguente:

Formula

dove il fattore F1w,L designa il coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada per F1 determinato per la prova WLTP del veicolo L;

c)

Il coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F2n per il veicolo L è determinato come segue.

Effetto dell’inerzia delle parti rotanti

Formula

Nel caso di una prova fisica su veicolo, si applica la formula seguente:

Formula

dove il fattore F 2w,L designa il coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F2 determinato per la prova WLTP del veicolo L, da cui è stato eliminato l’effetto di tutte le apparecchiature aerodinamiche opzionali.

2.3.8.2.   Determinazione delle resistenze all’avanzamento se queste, ai fini della prova WLTP, sono state stabilite a norma dell’allegato XXI, suballegato 4, punto 5, del regolamento (UE) 2017/1151

a)

Laddove la resistenza all’avanzamento sia stata calcolata in conformità all’allegato XXI, suballegato 4, punto 5.1, del regolamento (UE) 2017/1151, le resistenze all’avanzamento NEDC sono calcolate come segue.

Veicolo H:

Formula Formula Formula

Veicolo L:

Formula Formula Formula

dove:

F 0n,i , F 1n,i , F 2n,i , with i = H,L,

sono i coefficienti della resistenza all’avanzamento nella procedura NEDC per il veicolo H o L;

T 0n,i , T 2n,i , with i = H,L

sono i coefficienti del banco dinamometrico nella procedura NEDC per il veicolo H o L, determinati conformemente alla tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83;

AW,M , BW,M , CW,M

sono i coefficienti del banco dinamometrico per il veicolo utilizzati ai fini della preparazione del banco dinamometrico conformemente all’allegato XXI, suballegato 4, punti 7 e 8, del regolamento (UE) 2017/1151.

b)

Laddove le resistenze all’avanzamento su strada preimpostate siano state calcolate in conformità all’allegato XXI, suballegato 4, punto 5.2, del regolamento (UE) 2017/1151, le resistenze all’avanzamento su strada nella procedura NEDC sono calcolate come segue.

Veicolo H:

Formula Formula Formula

Veicolo L:

Formula Formula Formula

dove:

F 0n,i , F 1n,i , F 2n,i , with i = H,L,

sono i coefficienti della resistenza all’avanzamento nella procedura NEDC per il veicolo H o L;

T 0n,i , T 2n,i , with i = H,L

sono i coefficienti del banco dinamometrico nella procedura NEDC per il veicolo H o L, determinati conformemente alla tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83;

AW,i , BW,i , CW,i , with i = H,L

sono i coefficienti del banco dinamometrico per il veicolo H o L, determinati ai fini della preparazione del banco dinamometrico conformemente all’allegato XXI, suballegato 4, punti 7 e 8, del regolamento (UE) 2017/1151.

2.4.   Matrice dei dati di input

Il costruttore stabilisce i dati di input per ciascun veicolo H e L conformemente al punto 2.2 e trasmette l’intera matrice di cui alla tabella 1 all’autorità di omologazione o, se del caso, al servizio tecnico designato per l’esecuzione della prova, ad eccezione delle voci 31, 32 e 33 (resistenze all’avanzamento su strada NEDC), che devono essere calcolate dall’autorità di omologazione o dal servizio tecnico mediante le formule di cui al punto 2.3.8.

L’autorità di omologazione o il servizio tecnico verificano in maniera indipendente e confermano l’esattezza dei dati forniti dal costruttore. In caso di dubbio, l’autorità di omologazione o il servizio tecnico determinano i dati di input pertinenti in maniera indipendentemente dalle informazioni fornite dal costruttore o, se del caso, agiscono in conformità al punto 3.2.7 e 3.2.8.

Tabella 1

Matrice dei dati di input per lo strumento di correlazione

N.

Parametri di input per lo strumento di correlazione

Unità

Fonte

Osservazioni

1

Tipo di carburante

Allegato I, appendice 3, punto 3.2.2.1, del regolamento (UE) 2017/1151

Diesel/benzina/GPL/GN o biometano/etanolo (E85)/biodiesel

2

Potere calorifico inferiore del carburante

kJ/kg

Dichiarazione del costruttore e/o del servizio tecnico

 

3

Tenore di carbonio del carburante

%

Idem

Percentuale di carbonio nel carburante in peso. Ad es. 85,5 %

4

Tipo di motore

 

Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.1, del regolamento (UE) 2017/1151

Accensione comandata o accensione spontanea

5

Cilindrata

cc

Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.3, del regolamento (UE) 2017/1151

 

6

Corsa del pistone

mm

Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.2.2, del regolamento (UE) 2017/1151

 

7

Potenza nominale del motore

kW…min–1

Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.8, del regolamento (UE) 2017/1151

 

8

Regime del motore alla potenza nominale del motore

min–1

Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.8, del regolamento (UE) 2017/1151

Regime del motore alla potenza netta massima

9

Regime minimo accelerato (*1)

min–1

Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.6.1, del regolamento (UE) 2017/1151

 

10

Coppia massima netta (*1)

Nm a… min–1

Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.10, del regolamento (UE) 2017/1151

 

11

Regime cartografia del motore T1

giri/min

Allegato XXI, suballegato 2, del regolamento (UE) 2017/1151

Serie

12

Coppia cartografia del motore T1

Nm

Allegato XXI, suballegato 2, del regolamento (UE) 2017/1151

Serie

13

Potenza cartografia del motore T1

kW

Allegato XXI, suballegato 2, del regolamento (UE) 2017/1151

Serie

14

Regime minimo del motore

giri/min

Allegato XXI, suballegato 2, del regolamento (UE) 2017/1151

Regime minimo a caldo

15

Consumo di carburante a regime minimo

g/s

Dichiarazione del costruttore

Consumo di carburante a regime minimo a caldo

16

Rapporti finali di trasmissione

Allegato I, appendice 3, punto 4.6, del regolamento (UE) 2017/1151

Rapporto finale di trasmissione

17

Codice dello pneumatico (*2)

Allegato I, appendice 3, punto 6, del regolamento (UE) 2017/1151

Codice (ad esempio P195/55R1685H) degli pneumatici usati nella prova WLTP

18

Tipo di cambio

Allegato I, appendice 3, punto 4.5, del regolamento (UE) 2017/1151

Automatico/Manuale/CVT

19

Convertitore di coppia

Dichiarazione del costruttore

0 = No, 1 = Sì. Il veicolo utilizza un convertitore di coppia?

20

Dispositivi per il risparmio di carburante per la trasmissione automatica

Dichiarazione del costruttore

0 = No, 1 = Sì

La fissazione di questo valore a 1 consentirà allo strumento di correlazione di utilizzare una marcia superiore nella guida a velocità costante, nel caso di condizioni transitorie

21

Modalità di trazione

Allegato XXI, suballegato 5, punto 2.3.1, del regolamento (UE) 2017/1151

Due ruote motrici, quattro ruote motrici.

22

Tempo di attivazione start/stop (avvio/arresto)

s

Dichiarazione del costruttore

Tempo di attivazione start/stop trascorso dall’inizio della prova

23

Tensione nominale dell’alternatore

V

Allegato I, appendice 3, punto 3.4.4.5, del regolamento (UE) 2017/1151

 

24

Capacità della batteria

Ah

Allegato I, appendice 3, punto 3.4.4.5, del regolamento (UE) 2017/1151

 

25

Temperatura ambientale iniziale WLTP

°C

 

Valore preimpostato = 23 °C

Prova di misurazione WLTP

26

Potenza massima dell’alternatore

kW

Dichiarazione del costruttore

 

27

Efficienza dell’alternatore

Dichiarazione del costruttore

Valore preimpostato = 0,67

28

Rapporti del cambio

Allegato I, appendice 3, punto 4.6, del regolamento (UE) 2017/1151

Serie: rapporto 1, rapporto 2 ecc.

29

Rapporto della velocità del veicolo con il regime motore (*2)

(km/h)/giri/min

Dichiarazione del costruttore

Serie: [rapporto di trasmissione omocinetica 1, rapporto di trasmissione omocinetica 2,...]; Variante dei rapporti di cambio

30

Inerzia del veicolo nella prova NEDC

kg

Allegato I, appendice 3, punto 2.6, del regolamento (UE) 2017/1151

Da calcolare conformemente al punto 2.3.1 del presente allegato

31

F0 NEDC

N

Punto 2.3.8 del presente allegato, Da compilarsi a cura dell’autorità di omologazione o del servizio tecnico:

Coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F0

32

F1 NEDC

N/(km/h)

Idem

Coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F1

33

F2 NEDC

N/(km/h)2

Idem

Coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F2

34

Massa di prova WLTP

kg

Punto 2.4.6 dell’appendice del documento di informazione di cui all’allegato I, appendice 3, del regolamento (UE) 2017/1151

nessuna correzione per gli elementi rotanti

35

F0 WLTP

N

Punto 2.4.8 dell’appendice del documento di informazione di cui all’allegato I, appendice 3, del regolamento (UE) 2017/1151

Coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F0

36

F1 WLTP

N/(km/h)

Idem

Coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F1

37

F2 WLTP

N/(km/h)2

Idem

Coefficiente di resistenza all’avanzamento su strada F2

38

Valore CO2 WLTP (fase 1)

gCO2/km

Punto 2.1.1 del verbale di prova di cui all’allegato I, appendice 8 bis, del regolamento (UE) 2017/1151

Fase bassa, valori del sacchetto non corretti per la RCB, misurazioni nell’ambito della prova WLTP non arrotondate

39

Valore CO2 WLTP (fase 2)

gCO2/km

Idem

Fase media, valori del sacchetto non corretti per la RCB, misurazioni nell’ambito della prova WLTP non arrotondate

40

Valore CO2 WLTP (fase 3)

gCO2/km

Idem

Fase alta, valori del sacchetto non corretti per la RCB, misurazioni nell’ambito della prova WLTP non arrotondate

41

Valore CO2 WLTP (fase 4)

gCO2/km

Idem

Fase altissima, valori del sacchetto non corretti per la RCB, misurazioni nell’ambito della prova WLTP non arrotondate

Prova di misurazione WLTP

42

Turbo- o sovralimentatore

Dichiarazione del costruttore

0 = No| 1 = Sì — Il motore è dotato di un tipo di sistema di sovralimentazione?

43

Start/stop

Dichiarazione del costruttore

0 = No| 1 = Sì — Il veicolo è dotato di un sistema start/stop?

44

Recupero dell’energia del freno

Dichiarazione del costruttore

0 = No| 1 = Sì — Il veicolo è dotato di tecnologie per il recupero dell’energia?

45

Sistema di attuazione variabile delle valvole (VVA)

Dichiarazione del costruttore

0 = No| 1 = Sì — Il motore è dotato di un sistema VVA?

46

Gestione termica

Dichiarazione del costruttore

0 = No| 1 = Sì — Il veicolo dispone di tecnologie in grado di gestire attivamente la temperatura a livello di cambio?

47

Iniezione diretta/iniezione indiretta

Dichiarazione del costruttore

0 = Iniezione indiretta 1 = Iniezione diretta

48

Combustione magra

Dichiarazione del costruttore

0 = No| 1 = Sì — Il motore utilizza la combustione magra?

49

Disattivazione dei cilindri

Dichiarazione del costruttore

0 = No| 1 = Sì — Il motore utilizza un sistema di disattivazione dei cilindri?

50

Ricircolo dei gas di scarico

Dichiarazione del costruttore

0 = No| 1 = Sì — Il veicolo è dotato di un sistema esterno di ricircolo del gas?

51

Filtro antiparticolato

Dichiarazione del costruttore

0 = No| 1 = Sì — Il veicolo è dotato un filtro antiparticolato?

52

Riduzione catalitica selettiva

Dichiarazione del costruttore

0 = No| 1 = Sì — Il veicolo è dotato di un sistema di riduzione catalitica selettiva?

53

Trappola per NOx con funzionamento in magro (NSC - NOx storage catalyst)

Dichiarazione del costruttore

0 = No| 1 = Sì — Il veicolo è dotato di un sistema NSC?

54

Tempo WLTP

s

Misurazione della prova WLTP (determinata conformemente al punto 2.2 del presente allegato)

Serie: dati del sistema OBD e del banco dinamometrico, 1 Hz

55

Velocità WLTP (teorica)

km/h

Come definita all’allegato XXI, suballegato 1, del regolamento (UE) 2017/1151

Serie: 1 Hz, risoluzione 0,1 km/h. Altrimenti, si applica il profilo di velocità di cui all’allegato XXI, suballegato 1, punto 6, del regolamento (UE) 2017/1151 e in particolare le tabelle da A1/7 a A1/9, A1/11 e A/12

56

Velocità WLTP (effettiva)

km/h

Misurazione della prova WLTP (determinata conformemente al punto 2.2 del presente allegato)

Serie: dati del sistema OBD e del banco dinamometrico, 1 Hz, risoluzione 0,1 km/h

57

Rapporto di trasmissione WLTP (teorico)

Definito all’allegato XXI, suballegato 2, del regolamento (UE) 2017/1151

Serie: 1 Hz. Se non fornito, si applica il calcolo effettuato con lo strumento di correlazione

58

Regime del motore WLTP

giri/min

Misurazione della prova WLTP (determinata conformemente al punto 2.2 del presente allegato)

Serie: 1 Hz, risoluzione OBD 10 giri/min

59

Temperatura del liquido di raffreddamento del motore WLTP

°C

Idem

Serie: dati del sistema OBD, 1 Hz, risoluzione 0,5 °C

60

Corrente dell’alternatore WLTP

A

Come definito, per l’alimentazione elettrica a bassa tensione, all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 2 del regolamento (UE) […/…] [WLTP]1151

Serie: 1 Hz, risoluzione 0,1 A, dispositivo di misurazione esterna sincronizzato con il banco dinamometrico

61

Corrente di batteria bassa tensione WLTP

A

Quale definito all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151

Serie: 1 Hz, risoluzione 0,1 A, dispositivo di misurazione esterna sincronizzato con il banco dinamometrico

62

Carico calcolato WLTP

Come definito all’allegato 11 del regolamento UN/ECE n. 83

Serie: dati OBD, 1 Hz minimo (frequenze più elevate possibili, risoluzione 1 %) misurazione della prova WLTP

63

Tempo di precondizionamento WLTP

s

Misurazione della prova di precondizionamento, allegato XXI, suballegato 6, punto 1.2.6, del regolamento (UE) 2017/1151

Serie: dati del sistema OBD e del banco dinamometrico, 1 Hz

64

Velocità di precondizionamento WLTP

km/h

Idem

Serie: dati del sistema OBD e del banco dinamometrico, 1 Hz, risoluzione 0,1 km/h

65

Corrente dell’alternatore precondizionamento WLTP

A

Da misurare conformemente alla metodologia stabilita per la corrente di batteria a bassa tensione, di cui all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, punto 2.1, del regolamento (UE) 2017/1151

Serie: 1 Hz, risoluzione 0,1 A, dispositivo di misurazione esterna sincronizzato con il banco dinamometrico

66

Corrente di batteria bassa tensione precondizionamento WLTP

A

Quale definito all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151

Serie: 1 Hz, risoluzione 0,1 A, dispositivo di misurazione esterna sincronizzato con il banco dinamometrico

3.   DETERMINAZIONE DEI VALORI NEDC DELLE EMISSIONI DI CO2 E DEL CONSUMO DI CARBURANTE DEI VEICOLI H E L

3.1.   Determinazione dei valori di CO2 NEDC di riferimento, dei valori specifici per fase e dei valori di consumo di carburante per il veicolo H e il veicolo L

L’autorità di omologazione provvede affinché il valore di CO2 NEDC di riferimento per il veicolo H e, se del caso, L di una famiglia di interpolazione WLTP nonché i valori specifici per fase e il consumo di carburante siano determinati conformemente ai punti 3.1.2 e 3.1.3.

Nel caso in cui le resistenze all’avanzamento NEDC calcolate conformemente al punto 2.3.8 per i veicoli H e L siano identiche, il valore di riferimento di CO2 è determinato solo per il veicolo H.

3.1.1.   Dati di input e risultati dello strumento di correlazione

L’autorità di omologazione o il servizio tecnico designato provvedono affinché il file dei dati di input per lo strumento di correlazione sia completo. In seguito al completamento di un ciclo di prova con lo strumento di correlazione, la persona designata conformemente al punto 2.1.1 è tenuta a firmare elettronicamente

a)

il rapporto originale dei risultati ottenuti dallo strumento di correlazione;

b)

il file del testo ricapitolativo.

Il rapporto dei risultati dello strumento di correlazione di cui alla lettera a) comprende i dati di input utilizzati, i risultati della correlazione, il valore dichiarato dal costruttore e, se del caso, il risultato delle prove fisiche sul veicolo. Il file del testo riepilogativo di cui alla lettera b) comprende il valore dichiarato dal costruttore e il valore delle emissioni di CO2 ottenuto dallo strumento di correlazione, quali il codice per la famiglia di interpolazione interessata.

3.1.2.   Valore di CO2 NEDC di riferimento per il veicolo H

Lo strumento di correlazione deve essere utilizzato per eseguire le prove di simulazione seguenti utilizzando il pertinente file dei dati di input di cui punto 3.1.1.:

a)

una prova WLTP del veicolo H;

b)

una prova NEDC del veicolo H.

Il valore di CO2 NEDC di riferimento del veicolo H è determinato come segue:

Formula

dove:

CO2,H

designa il valore di CO2 NEDC di riferimento per il veicolo H;

WLTPACGcorr,H

designa la media dei valori di CO2 WLTP del veicolo H risultanti dalle prove di cui al punto 2.2, corretti per il bilancio di carica del REESS (RCB) conformemente alla procedura di cui all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151. La correzione per l’RCB è applicata in caso di RCB negativo (corrispondente allo scaricamento del REESS) e positivo (corrispondente al REESS in caricamento) e anche nei casi in cui la correzione criterio c) di cui alla tabella A6.App 2/2 di detta appendice sia inferiore alla tolleranza applicabile secondo la tabella stessa;

RCBcorr,H

designa la correzione CO2 per l’RCB della prova WLTP per il veicolo H selezionato conformemente al punto 2.2 al fine di definire i dati di input, in gCO2/km, calcolata con la procedura di cui all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 2 del regolamento (UE) 2017/1151 con l’RCB negativo (corrispondente allo scaricamento del REESS) e positivo (corrispondente al REESS in caricamento);

DEc,H

designa la differenza tra il risultato di prova WLTP di cui alla lettera a) e il risultato di prova NEDC di cui alla lettera b) per il veicolo H;

Ki, H

designa il valore determinato conformemente all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 1 del regolamento (UE) 2017/1151 per il veicolo H.

3.1.3.   Valore di CO2 NEDC di riferimento per il veicolo L

Se del caso, le simulazioni seguenti sono effettuate utilizzando lo strumento di correlazione e i pertinenti dati di input registrati nella matrice di cui al punto 2.4:

a)

una prova WLTP del veicolo L;

b)

una prova NEDC del veicolo L.

Il valore di CO2 NEDC di riferimento del veicolo L è determinato come segue:

Formula

dove:

CO 2,L

designa il valore di CO2 NEDC di riferimento per il veicolo L;

WLTPACGcorr,L

designa la media dei valori di CO2 WLTP risultanti dalle prove sul veicolo L di cui al punto 2.2, corretti per il bilancio di carica del REESS (RCB) conformemente alla procedura di cui all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151. La correzione per l’RCB è applicata in caso di RCB negativo (corrispondente allo scaricamento del REESS) e positivo (corrispondente al REESS in caricamento) e anche nei casi in cui la correzione criterio c) di cui alla tabella A6.App 2/2 di detta appendice sia inferiore alla tolleranza applicabile secondo la tabella stessa;

RCBcorr,L

designa la correzione CO2 per l’RCB della prova WLTP per il veicolo L selezionato conformemente al punto 2.2 al fine di definire i dati di input, in gCO2/km, calcolata con la procedura di cui all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 2 del regolamento (UE) 2017/1151 con l’RCB negativo (corrispondente allo scaricamento del REESS) e positivo (corrispondente al REESS in caricamento);

DEc,L

designa la differenza tra il risultato di prova WLTP di cui alla lettera a) e il risultato di prova NEDC di cui alla lettera b) per il veicolo L;

Ki,L

designa il valore determinato conformemente all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 1 del regolamento (UE) 2017/1151 per il veicolo L.

3.2.   Interpretazione dei valori di CO2 NEDC di riferimento per i veicoli H e L

Per ciascuna famiglia di interpolazione WLTP, il costruttore dichiara all’autorità di omologazione il valore combinato delle emissioni massiche di CO2 NEDC per il veicolo H e, se del caso, per il veicolo L. L’autorità di omologazione assicura che i valori di CO2 NEDC di riferimento per il veicolo H e, se del caso, per il veicolo L siano determinati conformemente ai punti 3.1.2 e 3.1.3 e che i valori di riferimento per ciascun veicolo siano interpretati conformemente ai punti da 3.2.1 a 3.2.5.

3.2.1.   Il valore di CO2 NEDC del veicolo di prova H o L da utilizzare per i calcoli di cui al punto 4 è il valore dichiarato dal costruttore, se il valore di CO2 NEDC di riferimento non supera tale valore dichiarato di più del 4 per cento. Il valore di riferimento può essere inferiore a quello dichiarato ed in tal caso non è soggetto a limiti.

3.2.2.   Se il valore di CO2 NEDC di riferimento supera il valore dichiarato dal costruttore di più del 4 per cento, ai fini dei calcoli di cui al punto 4 può essere utilizzato il valore di riferimento per il veicolo di prova H o L, oppure il costruttore può chiedere l’esecuzione di una misurazione fisica sotto la responsabilità dell’autorità di omologazione conformemente alla procedura di cui all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, tenendo conto delle precisazioni di cui al punto 2 del presente allegato.

3.2.3.   Se la misurazione fisica di cui al punto 3.2.2, amplificata dal fattore Ki, non supera il valore dichiarato dal costruttore di più del 4 per cento, ai fini del calcolo di cui al punto 4 si utilizza il valore dichiarato.

3.2.4.   Se la misurazione fisica, amplificata dal fattore Ki, supera il valore dichiarato dal costruttore di più del 4 per cento, si esegue un’altra misurazione fisica dello stesso veicolo, i cui risultati sono amplificati dal fattore Ki. Se la media di dette due misurazioni non supera il valore dichiarato di più del 4 per cento, ai fini del calcolo di cui al punto 4 si utilizza il valore dichiarato.

3.2.5.   Se la media delle due misurazioni di cui al punto 3.2.4 supera il valore dichiarato dal costruttore di più del 4 per cento, si esegue una terza misurazione, i cui risultati sono amplificati dal fattore Ki. Ai fini dei calcoli di cui al punto 4 si utilizza la media delle tre misurazioni.

3.2.6.   Se il valore di CO2 NEDC per il veicolo H o L è determinato in conformità al punto 3.2.1, l’autorità di omologazione o il servizio tecnico designato utilizza gli appositi comandi dello strumento di correlazione per inviare il file del testo ricapitolativo firmato a un server di orodatazione e al seguente indirizzo di posta elettronica:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu.

È inviata una risposta orodatata comprendente un numero intero generato a caso nell’intervallo tra 1 e 100, calcolato dallo strumento di correlazione. Se il numero è compreso tra 91 e 100, il veicolo è selezionato per una misurazione fisica conformemente alla procedura di cui all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, tenuto conto delle precisazioni di cui al punto 2 del presente allegato. I risultati della prova sono documentati conformemente all’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE.

Nel caso in cui il valore di CO2 NEDC per entrambi i veicoli H e L sia determinato conformemente al punto 3.2.1., la configurazione di veicolo selezionata per la misurazione fisica è quella del veicolo L se il numero casuale è compreso fra 91 a 95 e quella del veicolo H se il numero casuale è compreso tra 96 e 100.

3.2.7.   In deroga al punto 3.2.6, l’autorità di omologazione, se del caso, sulla base della proposta di un servizio tecnico, nei casi in cui il valore di CO2 NEDC è determinato conformemente al punto 3.2.1, richiede che un veicolo sia sottoposto ad una misurazione fisica se, in base a sue competenze tecniche indipendenti, abbia fondati motivi per ritenere che il valore di CO2 NEDC dichiarato sia troppo basso rispetto a un valore di CO2 NEDC misurato. I risultati della prova sono documentati conformemente all’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE.

3.2.8.   Nei casi in cui è effettuata una prova fisica ai sensi del punto 3.2.6 o del punto 3.2.7, l’autorità di omologazione per ogni famiglia di interpolazione WLTP registra la relativa deviazione (De) tra il valore misurato e il valore dichiarato dal costruttore, determinata nel modo seguente:

Formula

dove:

RTr

RTr designa il risultato della prova casuale, amplificato dal fattore Ki;

DV

è il valore dichiarato dal costruttore.

Il fattore De è riportato sul certificato di omologazione e sul certificato di conformità.

Se a giudizio dell’autorità di omologazione i risultati delle prove non consentono di confermare i dati forniti dal costruttore e, in particolare, i dati di cui ai punti 20, 22 e 44 della tabella 1 del punto 2.4, il fattore di verifica è fissato a 1 e riportato sul certificato di omologazione e sul certificato di conformità. Se i dati forniti sono confermati o l’errore nei dati di input non è a favore del costruttore, il fattore di verifica è fissato a 0.

3.3.   Calcolo dei valori di CO2 NEDC specifici per fase e dei valori di consumo di carburante dei veicoli H e L

L’autorità di omologazione o, se del caso, il servizio tecnico determina i valori NEDC specifici per fase e i valori di consumo di carburante dei veicoli H e L conformemente ai punti da 3.3.1 a 3.3.4.

3.3.1.   Calcolo dei valori di CO2 NEDC specifici per fase del veicolo H

Formula

dove:

NEDC FCH,c

p designa la fase «UDC» o «EUDC»;

NEDC CO2,p,H,c

designa il risultato della prova CO2 NEDC per la fase p cui si fa riferimento alla lettera b) del punto 3.1.2;

NEDC CO2,p,H

designa il valore NEDC specifico per fase per il veicolo H nella pertinente fase p, in gCO2/km;

CO2,AF,H

designa l’indice di adeguamento per il veicolo H calcolato mediante il rapporto tra il valore di CO2 NEDC determinato conformemente al punto 3.2 e il risultato della prova NEDC cui si fa riferimento alla lettera b) del punto 3.1.2.

3.3.2.   Calcolo dei valori di CO2 NEDC specifici per fase del veicolo L

I valori di CO2 NEDC specifici per fase sono calcolati come segue:

Formula

dove:

p

designa la fase «UDC» o «EUDC»;

NEDC CO2,p,L,c

designa il risultato della prova CO2 NEDC per la fase p determinato conformemente alla lettera b) del punto 3.1.3;

NEDC CO2,p,L

designa il valore NEDC specifico per fase per il veicolo L nella pertinente fase p, in gCO2/km;

CO2,AF,L

designa l’indice di adeguamento per il veicolo L calcolato mediante il rapporto tra il valore di CO2 NEDC determinato conformemente al punto 3.2 e il risultato della prova NEDC cui si fa riferimento alla lettera b) del punto 3.1.3.

3.3.3.   Calcolo del consumo di carburante NEDC del veicolo H

3.3.3.1.   Calcolo del consumo di carburante NEDC (ciclo misto)

Il consumo di carburante NEDC (ciclo misto) del veicolo H è calcolato come segue:

Formula

dove:

NEDC FCH,c

designa il risultato della prova NEDC (ciclo misto) di consumo di carburante determinato conformemente all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, utilizzando le emissioni di CO2 determinate conformemente alla lettera b) del punto 3.1.2 o un risultato di misurazione fisica di cui al punto 3.2.2; le emissioni di altri inquinanti pertinenti per il calcolo del consumo di carburante (idrocarburi, monossido di carbonio) sono considerate pari a 0 (zero) g/km;

NEDC FCH

designa il consumo di carburante NEDC (ciclo misto) del veicolo H, in l/100 km;

CO2,AF,H

designa l’indice di adeguamento per il veicolo H calcolato mediante il rapporto tra il valore di CO2 NEDC determinato conformemente al punto 3.2 e il risultato della prova NEDC cui si fa riferimento alla lettera b) del punto 3.1.2.

3.3.3.2.   Calcolo del consumo di carburante NEDC specifico per fase del veicolo H

Il consumo di carburante NEDC specifico per fase del veicolo H è calcolato come segue:

Formula

dove:

p

designa la fase «UDC» o «EUDC»;

NEDC FCp,H,c

designa il consumo di carburante NEDC per la fase p, determinato conformemente all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, utilizzando le emissioni di CO2 determinate conformemente alla lettera b) del punto 3.1.2 o un risultato di misurazione fisica di cui al punto 3.2.2; le emissioni di altri inquinanti pertinenti per il calcolo del consumo di carburante (idrocarburi, monossido di carbonio) sono considerate pari a 0 (zero) g/km;

NEDC FCp,H

designa il consumo di carburante NEDC specifico per fase per il veicolo H nella pertinente fase p, in l/100 km;

CO2,AF,H

designa l’indice di adeguamento per il veicolo H calcolato mediante il rapporto tra il valore di CO2 NEDC determinato conformemente al punto 3.2 e il risultato della prova NEDC cui si fa riferimento alla lettera b) del punto 3.1.2.

3.3.4.   Calcolo del consumo di carburante NEDC del veicolo L

3.3.4.1.   Calcolo del consumo di carburante NEDC (ciclo misto) del veicolo L

Il consumo di carburante NEDC (ciclo misto) del veicolo L è calcolato come segue:

Formula

dove:

NEDC FCL,c

designa il risultato della prova NEDC (ciclo misto) di consumo di carburante determinato conformemente all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, utilizzando le emissioni di CO2 determinate conformemente alla lettera b) del punto 3.1.3 o un risultato di misurazione fisica di cui al punto 3.2.2; le emissioni di altri inquinanti pertinenti per il calcolo del consumo di carburante (idrocarburi, monossido di carbonio) sono considerate pari a 0 (zero) g/km;

NEDC FCL

designa il consumo di carburante NEDC (ciclo misto) del veicolo L, in l/100 km;

CO2,AF,L

designa l’indice di adeguamento per il veicolo L calcolato mediante il rapporto tra il valore di CO2 NEDC determinato conformemente al punto 3.2 e il risultato della prova NEDC cui si fa riferimento alla lettera b) del punto 3.1.3.

3.3.4.2.   Calcolo del consumo di carburante NEDC specifico per fase del veicolo L

Il consumo di carburante NEDC specifico per fase del veicolo L è calcolato come segue:

Formula

dove:

p

designa la fase «UDC» o «EUDC»;

NEDC FCp,L,c

designa il risultato della prova di consumo di carburante NEDC per la fase p, determinato conformemente all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, utilizzando le emissioni di CO2 determinate conformemente alla lettera b) del punto 3.1.2 o un risultato di misurazione fisica di cui al punto 3.2.2; le emissioni di altri inquinanti pertinenti per il calcolo del consumo di carburante (idrocarburi, monossido di carbonio) sono considerate pari a 0 (zero) g/km;

NEDC FCp,L

designa il consumo di carburante NEDC specifico per fase per il veicolo L nella pertinente fase p, in l/100 km;

CO2,AF,L

designa l’indice di adeguamento per il veicolo L calcolato mediante il rapporto tra il valore di CO2 NEDC determinato conformemente al punto 3.2 e il risultato della prova NEDC cui si fa riferimento alla lettera b) del punto 3.1.3.

4.   CALCOLO DEI VALORI DI CO2 NEDC E DI CONSUMO DI CARBURANTE DA ATTRIBUIRE A SINGOLI VEICOLI M1

Il costruttore calcola i valori di CO2 NEDC (per fase specifica e in ciclo misto) e i valori di consumo di carburante da attribuire alle singole autovetture conformemente ai punti 4.1 e 4.2 e li riporta sui certificati di conformità.

Si applicano le disposizioni in materia di arrotondamento di cui all’allegato XXI, suballegato 7, punto 1.3 del regolamento (UE) 2017/1151.

4.1.   Determinazione dei valori di CO2 NEDC nel caso di una famiglia di interpolazione WLTP basata sul veicolo H

Se le emissioni di CO2 della famiglia di interpolazione WLTP sono determinati con riferimento al solo veicolo H conformemente all’allegato XXI, suballegato 6, punto 1.2.3.1 del regolamento (UE) 2017/1151, il valore di CO2 NEDC riportato sui certificati di conformità dei veicoli appartenenti a tale famiglia corrisponde alle emissioni di CO2 NEDC determinate conformemente al punto 3.2 del presente allegato e riportate sul certificato di omologazione del veicolo H in questione.

4.2.   Determinazione del valore di CO2 NEDC nel caso di una famiglia di interpolazione WLTP basata sul veicolo H e sul veicolo L

4.2.1.   Calcolo della resistenza all’avanzamento di un singolo veicolo

4.2.1.1.   Massa del veicolo

La massa di riferimento NEDC del singolo veicolo (RMn,ind) è determinata come segue:

Formula

Dove MRO ind designa la massa in ordine di marcia definita nell’articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 443/2009 per il singolo veicolo.

La massa da utilizzare per il calcolo dei valori di CO2 NEDC del singolo veicolo è il valore di inerzia di cui alla tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83, che equivale alla massa di riferimento determinata conformemente al presente punto e detta TMn,ind.

4.2.1.2.   Resistenza al rotolamento del singolo veicolo

Ai fini dell’interpolazione del valore di CO2 NEDC del singolo veicolo, si utilizzano i valori di resistenza al rotolamento dello pneumatico definiti conformemente all’allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.2.2 del regolamento (UE) 2017/1151.

4.2.1.3.   Resistenza aerodinamica di un singolo veicolo

La resistenza aerodinamica del singolo veicolo è calcolata prendendo in considerazione la differenza tra la resistenza aerodinamica di un singolo veicolo e quella del veicolo L, derivante da una differenza nella forma della carrozzeria (m2):

Formula

dove:

Cd

è il coefficiente di resistenza aerodinamica;

Af

è la zona anteriore del veicolo, in m2.

L’autorità di omologazione o, se del caso, il servizio tecnico verifica se l’impianto di galleria del vento di cui all’allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.2.3 del regolamento (UE) 2017/1151 abbia la capacità di determinare con accuratezza Δ(Cd ×Af) per forme della carrozzeria diverse fra loro dei veicoli L e H. Se l’impianto di galleria del vento non ha questa capacità, al singolo veicolo si applica la Formuladel veicolo H.

Se i veicoli L e H hanno la stessa forma della carrozzeria, il valore di Formulaper il metodo di interpolazione è fissato a zero.

4.2.1.4.   Calcolo della resistenza all’avanzamento per un singolo veicolo di una famiglia di interpolazione WLTP

I coefficienti di resistenza all’avanzamento F0,n, F1,n e F2,n dei veicoli di prova H e L determinati conformemente al punto 2.3.8 sono detti F0n,H, F1n,H e F2n,H e F0n,L, F1n,L e F2n,L, rispettivamente.

I coefficienti di resistenza all’avanzamento f0n,ind, f1n,ind e f2n,ind di un singolo veicolo sono calcolati con le seguenti formule:

Formula 1

Formula

Oppure, se Formulasi applica la formula 2.

Formula 2

Formula

Formula

Formula

Oppure, se Formula = 0 si applica la formula 3.

Formula 3

Formula

dove:

Formula

Formula

4.2.1.5.   Calcolo del fabbisogno di energia del ciclo

Il fabbisogno di energia del ciclo del pertinente Ek,n NEDC e il fabbisogno di energia per tutte le pertinenti fasi di ciclo Ek,p,n di singoli veicoli nella famiglia di interpolazione WLTP sono calcolati con la procedura di cui all’allegato XXI, suballegato 7, punto5, del regolamento (UE) 2017/1151, per la seguente serie k di coefficienti di resistenza all’avanzamento e masse:

k = 1

:

Formula

(veicolo di prova L)

k = 2

:

Formula

(veicolo di prova H)

k = 3

:

Formula

(singolo veicolo della famiglia di interpolazione WLTP)

Se sono applicati i coefficienti del banco dinamometrico di cui alla tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83, si applicano le formule seguenti:

Formula

Formula

Formula

4.2.1.6.   Calcolo del valore di CO2 NEDC di un singolo veicolo mediante il metodo di interpolazione della CO2

Per ogni fase di ciclo p del NEDC applicabile a singoli veicoli nella famiglia di interpolazione WLTP, il contributo di un singolo veicolo alle emissioni massiche totali di CO2 è calcolato come segue:

Formula

Le emissioni massiche di CO2, in g/km, attribuite a un singolo veicolo della famiglia di interpolazione WLTP Formula sono calcolate come segue:

Formula

I termini E1,p,n, E2,p,n, E3,p,n, e E1,n, E2,n, E3,n, rispettivamente, sono definiti al punto 4.2.1.5.

4.2.1.7.   Calcolo del valore del consumo di carburante NEDC di un singolo veicolo mediante il metodo di interpolazione

Per ogni fase di ciclo p del NEDC applicabile a singoli veicoli nella famiglia di interpolazione WLTP, il consumo di carburante, in l/100 km, è calcolato come segue:

Formula

Il consumo di carburante, in l/100 km, del ciclo completo di un singolo veicolo della famiglia di interpolazione WLTP è calcolato come segue:

Formula

I termini E1,p,n, E2,p,n, E3,p,n, e E1,n, E2,n, E3,n, rispettivamente, sono definiti al punto 4.2.1.5.

5.   REGISTRAZIONE DEI DATI

L’autorità di omologazione o il servizio tecnico designato assicura la registrazione delle seguenti informazioni:

a)

il rapporto dei risultati dello strumento di correlazione di cui al punto 3.1.1, compresi il valore di CO2 NEDC di riferimento di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3, il valore dichiarato dal costruttore, sotto forma di rapporto di prova conformemente all’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE;

b)

i valori di CO2 NEDC risultanti dalle misurazioni fisiche di cui al punto 3.2 del presente allegato, sul certificato di omologazione di cui all’appendice dell’addendum del certificato di omologazione di cui all’allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151;

c)

il fattore di deviazione (De) e il fattore di verifica determinati conformemente al punto 3.2.8 del presente allegato (se disponibili), sul certificato di omologazione come specificato nell’appendice dell’addendum del certificato di omologazione di cui all’allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151 e alla voce 49.1 del certificato di conformità di cui all’allegato IX della direttiva 2007/46/CE;

d)

i valori NEDC specifici per fase e i valori di consumo di carburante specifici per fase e in ciclo misto determinati conformemente al punto 3.3,, sul certificato di omologazione come specificato nell’appendice dell’addendum del certificato di omologazione di cui all’allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151;

e)

i valori di CO2 NEDC (tutte le fasi e ciclo misto) e di consumo di carburante (tutte le fasi e ciclo misto) determinati conformemente al punto 4.2 del presente allegato, alla voce 49.1 del certificato di conformità di cui all’allegato IX della direttiva 2007/46/CE.


(1)  https://co2mpas.io/

(2)  A partire dal 1o agosto 2017 all’indirizzo: jrc-co2mpas@ec.europa.eu

(*1)  richiede il regime minimo normale, il regime minimo accelerato e la coppia massima netta oppure il regime, la coppia e la potenza della cartografia del motore T1 (per i cambi di marcia)

(*2)  richiede la dimensione degli pneumatici o il rapporto di trasmissione (per i cambi di marcia)


ALLEGATO II

«ALLEGATO I

Fonti dei dati

Parametro

Certificato di conformità (direttiva 2007/46/CE, allegato IX, parte 1, modello B)

Documentazione relativa all’omologazione (direttiva 2007/46/CE)

Costruttore

Punto 0.5

Allegato III, parte I, punto 0.5

Numero di omologazione e relativa estensione

Punto 0.10

Certificato di omologazione di cui all’allegato VI

Tipo

Punto 0.2

Allegato III, parte I, punto 0.2 (se del caso)

Variante

Punto 0.2

Allegato VIII, punto 3 (se del caso)

Versione

Punto 0.2

Allegato VIII, punto 3 (se del caso)

Marca

Punto 0.1

Allegato III, parte I, punto 0.1

Nome commerciale

Punto 0.2.1

Allegato III, parte I, punto 0.2.1

Categoria del veicolo omologato

Punto 0.4

Allegato III, parte I, punto 0.4

Categoria del veicolo immatricolato

n. p.

n. p.

Massa in ordine di marcia (kg)

Punto 13

Allegato III, parte I, punto 2.6 (1)

Impronta – Passo (mm)

Punto 4

Allegato III, parte I, punto 2.1 (2)

Impronta – Carreggiata (mm)

Punto 30

Allegato III, parte I, punti 2.3.1 e 2.3.2 (3)

Emissioni specifiche di CO2 NEDC (g/km) (4)

Punto 49.1

Allegato VIII, punto 3

Emissioni specifiche di CO2 WLTO (g/km) (4)

Punto 49.4

n. p.

Tipo di carburante

Punto 26

Allegato III, parte I, punto 3.2.2.1

Modalità carburante

Punto 26.1

Allegato III, parte I, punto 3.2.2.4

Cilindrata (cm3)

Punto 25

Allegato III, parte I, punto 3.2.1.3

Consumo di energia elettrica (Wh/km)

Punto 49.2

Allegato VIII, punto 3

Codice della o delle innovazioni ecocompatibili

Punto 49.3.1

Allegato VIII, punto 4

Risparmi totali di emissioni di CO2 dovuti alla o alle innovazioni ecocompatibili con procedura NEDC

Punto 49.3.2.1

Allegato VIII, punto 4

Risparmi totali di emissioni di CO2 dovuti alle innovazioni ecocompatibili con procedura WLTP

Punto 49.3.2.2

 

Numero di identificazione del veicolo

Punto 0.10

Allegato III, parte I, punto 9.17

Massa di prova [WLTP]

Punto 47.1.1

n. p.

Fattore di deviazione De

Punto 49.1

Appendice dell’addendum del certificato di omologazione di cui all’allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151

Fattore di verifica («1» o «0»)

Punto 49.1

Appendice dell’addendum del certificato di omologazione di cui all’allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151


(1)  A norma dell’articolo 3, paragrafo 8, del presente regolamento.

(2)  A norma dell’articolo 3, paragrafo 8, del presente regolamento.

(3)  A norma dell’articolo 3, paragrafi 7 e 8, del presente regolamento.

(4)  A norma degli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152.»