7.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/644


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1152 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2017

che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 9, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A decorrere dal 1o settembre 2017 una nuova procedura regolamentare di prova per misurare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli leggeri, la procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (WLTP), introdotta dal regolamento (UE) 2017/1151 (2) della Commissione, sostituirà il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC), attualmente in uso a norma del regolamento (CE) n. 692/2008 (3) della Commissione. La procedura WLTP dovrebbe fornire valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante più rappresentativi delle condizioni reali di guida.

(2)

Al fine di tener conto della differenza nel livello di emissioni di CO2 misurate con la procedura NEDC attuale e con la nuova procedura WLTP, è opportuno introdurre un metodo per correlare fra loro tali valori, onde determinare la conformità dei costruttori agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011.

(3)

Per i veicoli commerciali leggeri, la procedura WLTP sarà introdotta progressivamente in due fasi distinte, di cui la prima riguarderà, a decorrere dal 1o settembre 2017, i nuovi tipi di veicoli della categoria N1, classe I, e la seconda, a decorrere dal 1o settembre 2018, tutti i nuovi veicoli N1 di classe I. La procedura WLTP sarà attuata un anno dopo per la categoria N1, classi II e III, e precisamente per i nuovi tipi di veicoli dal 1o settembre 2018 e per tutti i veicoli nuovi a decorrere dal 1o settembre 2019. Tuttavia, i veicoli di fine serie definiti all’articolo 3, punto 22, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) appartenenti a quest’ultima categoria N1, classi II e III, potranno rimanere sul mercato fino al 28 febbraio 2021 al più tardi, in conformità dell’articolo 27 della medesima direttiva.

(4)

Se da un lato è opportuno continuare a verificare la conformità agli obiettivi di emissione specifici utilizzando valori di emissione di CO2 ottenuti mediante la procedura NEDC durante le fasi distinte dell’applicazione graduale della procedura WLTP, dall’altro lato è auspicabile garantire che il passaggio agli obiettivi basati sulla procedura WLTP avvenga in modo simultaneo per tutti i veicoli leggeri. Di conseguenza, è necessario tener conto dei veicoli di fine serie che rimarranno sul mercato fino al 2021 e attribuire a tali veicoli un valore predefinito di emissioni di CO2 WLTP. Detto valore predefinito dovrebbe essere stabilito in modo da non incidere negativamente sulla capacità del costruttore di rispettare il suo obiettivo per le emissioni specifiche nel 2021.

(5)

Si dovrebbe altresì tenere conto della situazione specifica dei costruttori di veicoli incompleti, quali definiti all’articolo 3, punto 19, della direttiva 2007/46/CE, che sono omologati in più fasi. Ai fini della correlazione, è opportuno attribuire un unico valore correlato di emissione di CO2 NEDC ai veicoli incompleti appartenenti alla stessa famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento definita all’allegato XXI, suballegato 4, punto 5.2, del regolamento (UE) 2017/1151.

(6)

Inoltre, nel caso di veicoli N1 con massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico non inferiore a 3 000 kg, i costruttori dovrebbero essere autorizzati a scegliere fra derivare i coefficienti di resistenza all’avanzamento dalle prove WLTP o usare i valori tabulati di cui alla tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UNECE n. 83 (5).

(7)

Appare opportuno limitare l’onere delle prove per i costruttori e per le autorità di omologazione, ed occorre pertanto prevedere la possibilità di stabilire i valori di riferimento di emissioni di CO2 NEDC mediante simulazioni. Uno specifico strumento di simulazione del veicolo (strumento di correlazione) è stato sviluppato per tale scopo. I dati di input per lo strumento di correlazione non dovrebbero richiedere prove aggiuntive ma essere ricavati dalle prove di omologazione WLTP.

(8)

Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 6, quarto comma, del regolamento (UE) n. 510/2011, il rigore degli obblighi di riduzione delle emissioni di CO2 dopo il passaggio alla procedura WLTP deve rimanere comparabile per costruttori e autoveicoli di utilità diversa da quella definita nel regolamento (UE) n. 510/2011, in riferimento ai livelli di emissione di CO2 determinati conformemente alla procedura NEDC. La procedura di correlazione dovrebbe quindi tener conto delle condizioni di prova NEDC esplicitamente richieste per la concessione di un’omologazione.

(9)

Per tecnologie avanzate dei veicoli o specifiche configurazioni tecnologiche, lo strumento di correlazione potrebbe non essere in grado di fornire valori di CO2 NEDC con sufficiente precisione. In tali casi, il costruttore dovrebbe avere la possibilità di effettuare, invece, una prova fisica sul veicolo. Al fine di garantire condizioni eque di concorrenza, a tali prove dovrebbero applicarsi le stesse condizioni di prova NEDC definite per lo strumento di correlazione.

(10)

Per garantire un rigore comparabile, è necessario apportare alcuni adeguamenti al calcolo del risparmio derivante da innovazioni ecocompatibili di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011. Tuttavia, si ritiene che le condizioni quadro di tale modalità non dipendano direttamente dalla procedura di prova applicata e dovrebbero, di conseguenza, essere mantenute invariate, compreso il massimale fissato per il risparmio da innovazioni ecocompatibili.

(11)

È importante garantire che le tolleranze procedurali e i risultati dello strumento di correlazione siano applicati secondo le intenzioni e non con il fine di ridurre artificialmente i valori di emissione di CO2 usati ai fini della conformità. Pertanto, è opportuno eseguire un numero limitato di prove fisiche casuali per verificare la corretta determinazione dei dati di input e dei valori di riferimento NEDC basati sui risultati dello strumento di correlazione. Qualora si constati, a seguito di una prova casuale, che un costruttore ha dichiarato ai fini dell’omologazione un valore di CO2 NEDC inferiore alla tolleranza ammessa per il risultato della misurazione o si rilevi che sono stati forniti dati di input non corretti, la Commissione dovrebbe poter determinare e applicare un fattore di correzione per aumentare le emissioni specifiche medie del costruttore. Ciò dovrebbe anche disincentivare gli abusi e l’uso eccessivo delle tolleranze di misurazione.

(12)

Il monitoraggio dei valori di emissione di CO2 è disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione (6). È opportuno adeguare le disposizioni di tale regolamento di esecuzione alla nuova procedura di prova. È altresì opportuno allineare le disposizioni sul controllo dei veicoli commerciali leggeri a quelle delle autovetture di cui al regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione (7). Con la procedura WLTP, si calcolerà un valore delle emissioni specifiche di CO2, da riportare sul certificato di conformità di ogni singolo veicolo, ed è opportuno che tali valori siano monitorati in aggiunta ai parametri dei dati già esistenti. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012.

(13)

In considerazione dei necessari notevoli adeguamenti dei sistemi di controllo delle emissioni di CO2 e di immatricolazione dei veicoli, è opportuno permettere agli Stati membri di introdurre gradualmente i nuovi parametri di monitoraggio nel 2017 e richiedere la nuova serie di dati completa solo a partire dal 2018. I dati 2017 da comunicare dovrebbero comprendere almeno i dati richiesti per verificare il rispetto degli obiettivi e per prevenire gli abusi della procedura di correlazione.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

a)

un metodo di correlazione tra le emissioni di CO2 misurate in conformità all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 e quelle determinate in conformità all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008;

b)

una procedura di applicazione del metodo di cui alla lettera a), per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 di ciascun costruttore;

c)

le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 necessarie per adeguare il monitoraggio dei dati delle emissioni di CO2 in modo da tener conto della variazione dei valori di emissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«valori di CO2 NEDC»: le emissioni di CO2 determinate conformemente all’allegato I e riportate sui certificati di conformità;

2)

«valori di CO2 NEDC misurati»: le emissioni di CO2 (fasi e ciclo misto) determinate in conformità all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 mediante prove fisiche sul veicolo;

3)

«valori di CO2 WLTP»: le emissioni di CO2 (ciclo misto) determinate secondo la procedura di prova di cui all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151;

4)

«famiglia di veicoli WLTP»: una famiglia di veicoli definita conformemente al punto 5.0 dell’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151;

5)

«strumento di correlazione»: il modello di simulazione di cui alla sezione 2 dell’allegato I.

Articolo 3

Determinazione delle emissioni specifiche medie di CO2 a fini di conformità agli obiettivi nel periodo 2017-2020

1.   Per gli anni civili dal 2017 al 2020 inclusi, le emissioni specifiche medie di un costruttore sono determinate utilizzando i seguenti valori delle emissioni massiche di CO2 (ciclo misto):

a)

per i veicoli commerciali leggeri N1 omologati conformemente all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, i valori di CO2 NEDC;

b)

per i tipi di veicoli N1, classe I, esistenti che sono stati omologati in conformità all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, i valori di CO2 NEDC misurati fino al 31 agosto 2018 e i valori di CO2 NEDC dal 1o settembre 2018 al 31 dicembre 2020;

c)

per i tipi di veicoli N1, classi II e III, esistenti che sono stati omologati in conformità all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, i valori di CO2 NEDC misurati fino al 31 agosto 2019 e i valori di CO2 NEDC dal 1o settembre 2019 al 31 dicembre 2020;

d)

per i veicoli di fine serie di cui all’articolo 27 della direttiva 2007/46/CE, i valori di CO2 NEDC misurati.

2.   Il costruttore responsabile di oltre 1 000 ma meno di 22 000 veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione in ciascuno degli anni civili dal 2017 al 2020 inclusi può utilizzare i valori di CO2 NEDC o i valori di CO2 NEDC misurati.

Articolo 4

Determinazione delle emissioni specifiche medie sulla base dei valori di CO2 WLTP

1.   Le emissioni di CO2 WLTP (ciclo misto) o, se del caso, le emissioni (ponderate, ciclo misto) specificate alla voce 49.4 del certificato di conformità sono controllate per tutti i veicoli immatricolati nuovi a partire dal 1o gennaio 2018.

2.   Per i veicoli di fine serie che non sono stati omologati conformemente al regolamento (UE) 2017/1151 ma sono immatricolati nel 2020 o nel 2021, sono attribuiti i seguenti valori di CO2 WLTP a ciascun veicolo immatricolato ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2011:

a)

per i veicoli N1 completi, il valore delle emissioni specifiche medie di CO2 WLTP determinato per il costruttore nel rispettivo anno civile;

b)

per i veicoli N1 completati, le emissioni specifiche medie di CO2 WLTP dei veicoli nuovi completati che sono stati immatricolati nel rispettivo anno civile, se il costruttore è responsabile per i veicoli base utilizzati per tali veicoli completati.

3.   A partire dal 1o gennaio 2019 le emissioni specifiche medie calcolate utilizzando valori di CO2 WLTP sono determinate per ciascun costruttore. A decorrere dal 1o gennaio 2021, tali emissioni specifiche medie sono utilizzate per determinare la conformità del costruttore al suo obiettivo di emissioni specifiche.

Articolo 5

Applicazione dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 – innovazioni ecocompatibili

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2021, solo i risparmi di CO2 derivanti da innovazioni ecocompatibili, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011, che non sono coperti dalla procedura di prova di cui all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore.

2.   Il risparmio totale di CO2 realizzato dal costruttore mediante innovazioni ecocompatibili (EI) negli anni civili 2021, 2022 e 2023 è rettificato come segue:

a)   nel 2021:

Formula
;

b)   nel 2022:

Formula
;

c)   nel 2023:

Formula
.

Dove:

Formula

sono i risparmi derivanti da innovazioni ecocompatibili nell’anno di riferimento da prendere in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie;

Formula

sono i risparmi derivanti da innovazioni ecocompatibili nell’anno di riferimento determinati in relazione alla procedura WLTP e riportati nel certificato di conformità.

A decorrere dall’anno civile 2024 i risparmi derivanti da innovazioni ecocompatibili sono presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie senza rettifiche.

Articolo 6

Determinazione e correzione dei valori di CO2 NEDC per il calcolo delle emissioni specifiche medie

1.   A decorrere dall’anno civile 2017 e fino al 2020 compresi le emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore si calcolano utilizzando i valori di CO2 NEDC determinati, nel caso di veicoli incompleti, in conformità all’allegato I, punto 3.2, lettera b), oppure, nel caso di veicoli completi o, se del caso, di veicoli completati, secondo la procedura di cui all’allegato I, sezione 4, salvo ove sia di applicazione l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) o c), o l’articolo 3, paragrafo 2.

2.   Se per una famiglia di veicoli WLTP il fattore di deviazione De, determinato conformemente al punto 3.2.8 dell’allegato I, supera il valore di 0,04, oppure in presenza di un fattore di verifica «1» come stabilito al medesimo punto, le emissioni specifiche medie di CO2 NEDC del costruttore responsabile per tale famiglia di veicoli sono moltiplicate per il seguente fattore di correzione:

Formula

dove:

Dei

è il valore determinato conformemente al punto 3.2.8 dell’allegato I;

ri

è il numero di immatricolazioni annuali di veicoli appartenenti alla rispettiva famiglia di veicoli WLTP i interessata;

δз,i

è pari a 0 se Dei manca e pari a 1 negli altri casi;

N

è il numero di famiglie di veicoli WLTP sotto la responsabilità di un costruttore.

Articolo 7

Modifiche del regolamento (UE) n. 293/2012

Il regolamento (UE) n. 293/2012 è così modificato:

1)

all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 10:

«10.   Per quanto riguarda i veicoli di fine serie immatricolati nel 2020 o nel 2021, i valori di CO2 WLTP da attribuire a tali veicoli ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie sono quelli determinati in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione (*1).

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 del 2 giugno 2017 che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 664).»;"

2)

L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Preparazione dei dati da parte degli Stati membri

Quando completano i dati di monitoraggio dettagliati, gli Stati membri includono:

a)

per ogni veicolo dotato di tecnologie innovative, le emissioni specifiche di CO2 senza tenere conto della riduzione delle emissioni ottenuta grazie a tecnologie innovative approvate ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 510/2011;

b)

per ogni veicolo, il fattore di deviazione e il fattore di verifica determinati conformemente all’allegato I, punto 3.2.8, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione.

Fatti salvi i dati dettagliati di cui all’allegato II, parte A, del regolamento (UE) n. 510/2011, gli Stati membri, per quanto riguarda i dati monitorati fino al 31 dicembre 2017, in aggiunta ai parametri già obbligatori ai sensi di detta parte A, comunicano solo il fattore di deviazione e il fattore di verifica di cui alla lettera b) del presente articolo. Dal 1o gennaio 2018 tutti i dati dettagliati di cui all’allegato II, parte A, del regolamento (UE) n. 510/2011 sono oggetto di monitoraggio e comunicazione nei formati definiti nell’allegato II, parte C, del regolamento (UE) n. 510/2011.»;

3)

l’articolo 7 è soppresso;

4)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, l’ultimo comma è soppresso;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

5)

l’articolo 10 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 10 ter

Preparazione dei dati provvisori

1.   L’insieme di dati provvisori da comunicare al costruttore in conformità all’articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 510/2011 comprende la documentazione che, sulla base del nome del costruttore e del numero di identificazione del veicolo, può essere attribuita a tale costruttore.

Il registro centralizzato di cui all’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 510/2011 non comprende dati relativi ai numeri di identificazione dei veicoli.

2.   Il trattamento dei numeri di identificazione dei veicoli non comprende il trattamento di eventuali dati personali che possano essere collegati a tali numeri o di qualsiasi altro dato che permetta di collegare i numeri di identificazione del veicoli ai dati personali.»;

6)

l’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti 4 e 5 dell’articolo 8 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione. del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

(4)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento n. 83 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore (GU L 172 del 3.7.2015, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione di nuovi veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 98 del 4.4.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 15).


ALLEGATO I

1.   INTRODUZIONE

Il presente allegato descrive il metodo per determinare il valore di CO2 NEDC di un veicolo di categoria N1.

2.   DETERMINAZIONE DEL VALORE DI CO2 NEDC PER LA FAMIGLIA DI INTERPOLAZIONE WLTP

2.1.   Strumento di correlazione

L’autorità di omologazione provvede affinché i valori di CO2 NEDC destinati ad essere utilizzati come riferimento ai fini della sezione 3 siano determinati mediante simulazioni conformemente alle disposizioni del presente allegato.

La Commissione fornisce a tal fine uno strumento di simulazione (di seguito «strumento di correlazione») sotto forma di software scaricabile ed eseguibile. Fornisce inoltre orientamenti sulla capacità dello strumento di correlazione di effettuare simulazioni su veicoli dotati di tecnologie avanzate, e, se del caso, raccomanda il ricorso a misurazioni fisiche piuttosto che a simulazioni.

2.1.1.   Accesso allo strumento di correlazione

Lo strumento di correlazione viene installato su un computer dell’autorità di omologazione o, se del caso, del servizio tecnico, seguendo le istruzioni fornite sul sito web seguente:

[http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/documentation_en.htm]

L’autorità di omologazione provvede affinché lo strumento di correlazione sia gestito conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del manuale di istruzioni (1).

Su richiesta, la Commissione fornisce assistenza alle autorità di omologazione e ai servizi tecnici che utilizzano lo strumento di correlazione ai fini del presente regolamento. Le richieste di assistenza devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica (2):

co2mpas@jrc.ec.europa.eu

Lo strumento di correlazione è accessibile anche ad altri utilizzatori, che tuttavia potranno usufruire dell’assistenza unicamente entro i limiti delle risorse disponibili.

2.1.2.   Designazione degli utenti dello strumento di correlazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi punti di contatto responsabili delle applicazioni dello strumento di correlazione presso l’autorità di omologazione e, se del caso, presso i servizi tecnici. È designato un unico punto di contatto per ciascuna autorità o servizio. Le informazioni trasmesse alla Commissione comprendono il nome dell’organizzazione, il nominativo della persona responsabile, l’indirizzo postale, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono). Devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica (3):

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

Le chiavi di firma elettroniche ai fini dell’esecuzione dello strumento di correlazione sono fornite soltanto su richiesta del punto di contatto (4). La Commissione pubblica linee guida sulla procedura da seguire per tali richieste.

2.1.3.   Aggiornamento annuale dello strumento di correlazione

Il funzionamento dello strumento di correlazione è periodicamente riesaminato tenendo conto delle informazioni fornite, in particolare, dalle persone di contatto di cui al punto 2.1.2. Se opportuno, la Commissione prepara una nuova versione dello strumento, da pubblicare con cadenza annuale ogni 1o settembre. La nuova versione non inficia la validità dei risultati forniti dalle versioni precedenti.

La nuova versione può essere applicata alla procedura di cui alla sezione 3, a decorrere dalla data di pubblicazione. Con l’accordo dell’autorità di omologazione o del servizio tecnico, la versione precedente dello strumento di correlazione può tuttavia rimanere in uso per un periodo massimo di due mesi dopo la pubblicazione della nuova versione.

La versione utilizzata e il sistema operativo del computer su cui lo strumento di correlazione è stato eseguito dall’autorità di omologazione o dal servizio tecnico sono indicati nel rapporto dei risultati dello strumento di correlazione.

Se l’applicabilità della nuova versione richiede l’adeguamento di disposizioni del presente regolamento, la nuova versione non può essere pubblicata prima che sia stato opportunamente modificato il regolamento.

2.1.4.   Adeguamenti ad hoc dello strumento di correlazione

In deroga al punto 2.1.3, in caso di gravi disfunzioni dello strumento di correlazione ai fini della procedura di cui al punto 3, dopo il rilevamento del malfunzionamento viene preparata e pubblicata una nuova versione dello strumento, il più rapidamente possibile. La nuova versione è applicabile a decorrere dalla data della sua pubblicazione e non pregiudica la validità dei risultati ottenuti dalle versioni precedenti.

Se l’applicabilità della nuova versione richiede l’adeguamento di disposizioni del presente regolamento, la nuova versione non può essere pubblicata prima che sia stato opportunamente modificato il regolamento.

2.2.   Identificazione dei risultati di prova WLTP destinati a essere utilizzati come dati di input per il modello di simulazione

I dati di input per le simulazioni dello strumento di correlazione sono scelti tra i risultati di prova WLTP pertinenti per il veicolo H e, se del caso, per il veicolo L, definiti in conformità all’allegato XXI, suballegato 4, punto 4.2.1.2, del regolamento (UE) 2017/1151. Se più di una prova WLTP di omologazione del veicolo H o L è effettuata in conformità alla tabella A6/2 dell’allegato XXI di tale regolamento, per determinare i dati di input sono utilizzati i risultati di prova seguenti:

a)

qualora siano effettuate due prove di omologazione, si utilizzano i risultati della prova in cui le emissioni di CO2 (ciclo misto) sono più elevate;

b)

qualora siano effettuate tre prove di omologazione, si utilizzano i risultati della prova in cui le emissioni di CO2 (ciclo misto) si situano nella mediana.

2.3.   Determinazione dei dati di input e condizioni per il funzionamento dello strumento di correlazione

Nelle simulazioni dello strumento di correlazione si tiene conto delle condizioni di prova di cui all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, comprese le precisazioni di cui ai punti da 2.3.1 a 2.3.8 del presente allegato.

Le misurazioni fisiche sul veicolo di cui alla sezione 3 sono effettuate conformemente alle condizioni di cui al suddetto regolamento, tenendo conto delle precisazioni fornite nel presente allegato e, se del caso, dei dati di input di cui al punto 2.4.

2.3.1.   Determinazione dell’inerzia del veicolo nella procedura NEDC

2.3.1.1.   Massa di riferimento NEDC del veicolo H e, se del caso, del veicolo L e del veicolo rappresentativo di una famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento nel caso di veicoli completati

La massa di riferimento NEDC dei veicoli H e L della famiglia di interpolazione WLTP e del veicolo R della famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento WLTP è determinata come segue:

Formula

Formula

Formula

dove:

MRO è la massa in ordine di marcia definita all’articolo 3, lettera g), del regolamento (UE) n. 510/2011 della Commissione per i veicoli H, L e R, rispettivamente.

La massa di riferimento da usare come input per le simulazioni e, se del caso, per una prova fisica sul veicolo, è il valore di inerzia di cui alla tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83, che equivale alla massa di riferimento RM, determinata conformemente al presente punto, ed è detta TMn,L, TMn,H e TMn,R.

2.3.1.2.   Massa di riferimento NEDC del veicolo rappresentativo di una famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento nel caso di veicoli incompleti da sottoporre all’omologazione in più fasi

Nel caso di veicoli N1 incompleti, la massa di riferimento NEDC (RMn,MSV) del veicolo rappresentativo nella famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento è determinata come segue:

Formula

dove:

la MRO è definita al punto 2.3.1.1, e

la DAM è definita all’allegato XII, sezione 5, del regolamento (CE) n. 692/2008.

La massa di riferimento da usare come input per le simulazioni e, se del caso, per una prova fisica sul veicolo, è il valore di inerzia di cui alla tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83, che equivale alla massa di riferimento RM, determinata conformemente al presente punto, ed è detta TMn,R.

2.3.2.   Determinazione dell’effetto di precondizionamento

Nel preparare il banco dinamometrico per l’esecuzione di una prova di omologazione, il veicolo è precondizionato in modo da ottenere condizioni simili a quelle utilizzate per la prova di decelerazione a ruota libera (detta «prova coast-down »). La procedura di precondizionamento utilizzata nella prova WLTP è diversa da quella utilizzata ai fini della prova NEDC: per la stessa resistenza all’avanzamento si considera che il veicolo è soggetto a forze di maggiore intensità nella prova WLTP. La differenza è fissata a 6 newton e questo valore deve essere utilizzato per il calcolo delle resistenze all’avanzamento NEDC conformemente al punto 2.3.8.

2.3.3.   Condizioni ambientali di cui al punto 3.1.1 del regolamento UN/ECE n. 83

Ai fini dello strumento di correlazione, la temperatura della camera di prova deve essere regolata a 25 °C.

Anche nel caso di una misurazione fisica su un veicolo conformemente alla sezione 3, la temperatura della camera di prova è regolata a 25 °C. Tuttavia, su richiesta del costruttore, per la misurazione fisica la temperatura della camera di prova può essere fissata a un valore compreso tra 20 e 25 °C.

2.3.4.   Determinazione dello stato di carica iniziale della batteria

Il livello di carica iniziale della batteria deve essere almeno 99 % ai fini della prova con lo strumento di correlazione. Lo stesso vale nel caso di una prova su veicolo.

2.3.5.   Determinazione della differenza di pressione degli pneumatici

Conformemente all’allegato I, appendice 3, punto 6.6.3, del regolamento (UE) 2017/1151, per la determinazione della resistenza all’avanzamento durante il coast-down si utilizza la pressione degli pneumatici più bassa raccomandata per la massa di prova del veicolo, sebbene ciò non sia precisato nella NEDC. Ai fini della determinazione della pressione degli pneumatici di cui tener conto ai fini del calcolo della resistenza all’avanzamento nell’ambito della procedura NEDC conformemente al punto 2.3.8, la pressione degli pneumatici deve corrispondere, tenendo conto della diversa pressione degli pneumatici per asse del veicolo, alla media tra i due assi della media tra la pressione minima e la pressione massima consentite per gli pneumatici selezionati per ogni asse per la massa di riferimento NEDC del veicolo. Il calcolo è effettuato per il veicolo H e, se del caso, per i veicoli L e R, con le seguenti formule:

per il veicolo H:

Formula

per il veicolo L:

Formula

per il veicolo R:

Formula

dove:

Pmax,

è la media delle pressioni massime degli pneumatici selezionati per i due assi;

Pmin,

è la media delle pressioni minime degli pneumatici selezionati per i due assi.

L’effetto che ne risulta in termini di resistenza applicata al veicolo è calcolato utilizzando le seguenti formule per i veicoli H, L e R:

per il veicolo H:

Formula

per il veicolo L:

Formula

per il veicolo R:

Formula

2.3.6.   Determinazione della profondità del battistrada (TTD)

Ai sensi dell’allegato XXI, suballegato 4, punto 4.2.2.2, del regolamento (UE) 2017/1151, ai fini della prova WLTP la profondità del battistrada minima è dell’80 %, mentre ai sensi del regolamento UN/ECE n. 83, allegato 4a, appendice 7, punto 4.2, la profondità minima consentita del battistrada ai fini della prova NEDC è pari al 50 % del valore nominale. Ciò si traduce in una differenza media di 2 mm di profondità del battistrada tra le due procedure. L’effetto corrispondente in termini di resistenza applicata al veicolo è determinato ai fini del calcolo della resistenza all’avanzamento NEDC di cui al punto 2.3.8 con le seguenti formule per i veicoli H, L e R:

per il veicolo H:

Formula

per il veicolo L:

Formula

per il veicolo R:

Formula

dove:

RMn,H, RMn,L o RMn,R sono le masse di riferimento dei veicoli H, L e R determinate conformemente al punto 2.3.1.1.

2.3.7.   Determinazione dell’inerzia delle parti rotanti

Ai fini dello strumento di correlazione:

per la prova di simulazione WLTP si considerano quattro ruote in rotazione, mentre ai fini delle prove NEDC si considerano solo due ruote in rotazione. Occorre tenere conto dell’effetto che ne deriva sulle forze applicate conformemente alla formula di cui al punto 2.3.8.1.1, lettera a), punto 3).

Le forze di accelerazione e decelerazione nello strumento di correlazione sono calcolate per la simulazione NEDC tenendo conto dell’inerzia di solo due ruote in rotazione.

Ai fini di una prova fisica:

durante la regolazione del coast-down nell’ambito della prova WLTP, i tempi di coast-down sono trasferiti alle forze e viceversa, tenendo conto della massa di prova applicabile più l’effetto della massa di rotazione (3 % della somma della MRO e 25 kg). Per la regolazione del coast-down nell’ambito della prova NEDC, i tempi di coast-down sono trasferiti alle forze e viceversa, tralasciando l’effetto della massa di rotazione (si considera solo l’inerzia del veicolo NEDC calcolata al punto 2.3.1).

2.3.8.   Determinazione della resistenza all’avanzamento nella procedura NEDC

2.3.8.1.   Nel caso in cui le resistenze all’avanzamento WLTP sono stabilite conformemente all’allegato XXI, suballegato 4, punti 4 e 6, del regolamento (UE) 2017/1151 per i veicoli N1 completi

I coefficienti della resistenza all’avanzamento nella procedura NEDC per i veicoli N1 completi sono calcolati con le formule di cui al punto 2.3.8.1.1 (per il veicolo H) e al punto 2.3.8.1.2 (per il veicolo L) del presente allegato.

Salvo diversa indicazione, le formule si applicano sia nel caso di simulazioni sia nel caso di prove fisiche sui veicoli.

2.3.8.1.1.   Determinazione dei coefficienti della resistenza all’avanzamento nella procedura NEDC per il veicolo H

a)

Il coefficiente della resistenza all’avanzamento F0,n espresso in newton (N) per il veicolo H è determinato come segue.

1)

Effetto di un’inerzia diversa:

Formula

I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.1, ad eccezione dei seguenti:

F 0w,H designa il coefficiente di resistenza all’avanzamento per F0 determinato per la prova WLTP del veicolo H; TMw,H designa la massa di prova utilizzata per la prova WLTP del veicolo H.

2)

Effetto di una pressione degli pneumatici diversa:

Formula

I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.5.

3)

Effetto dell’inerzia delle parti rotanti:

Formula

Nel caso di una prova fisica su veicolo, si applica la formula seguente:

Formula

4)

Effetto di profondità del battistrada diverse:

Formula

I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.6.

5)

Effetto del precondizionamento:

Formula

Nel caso di una prova fisica su veicolo, la correzione per l’effetto di precondizionamento non è applicata.

b)

Il coefficiente di resistenza all’avanzamento F1n per il veicolo H è determinato come segue.

Effetto dell’inerzia delle parti rotanti:

Formula

Nel caso di una prova fisica su veicolo, si applica la formula seguente:

Formula

c)

Il coefficiente di resistenza all’avanzamento F2n per il veicolo H è determinato come segue.

Effetto dell’inerzia delle parti rotanti:

Formula

Nel caso di una prova fisica su veicolo, si applica la formula seguente:

Formula

dove il fattore

Formula
designa il coefficiente di resistenza all’avanzamento F2 determinato per la prova WLTP del veicolo H, da cui è stato eliminato l’effetto di tutte le apparecchiature aerodinamiche opzionali.

2.3.8.1.2.   Determinazione dei coefficienti della resistenza all’avanzamento nella procedura NEDC per il veicolo L

a)

Il coefficiente di resistenza all’avanzamento F0,n per il veicolo L è determinato come segue.

1)

Effetto di un’inerzia diversa:

Formula

I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.1, ad eccezione di F 0w,L che designa il coefficiente di resistenza all’avanzamento F0 determinato per la prova WLTP del veicolo L e TMw,L, che designa la massa di prova utilizzata per la prova WLTP del veicolo L.

2)

Effetto di una pressione degli pneumatici diversa:

Formula

I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.5.

3)

Effetto dell’inerzia delle parti rotanti:

Formula

Nel caso di una prova fisica su veicolo, si applica la formula seguente:

Formula

4)

Effetto di profondità del battistrada diversa:

Formula

I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.6.

5)

Effetto del precondizionamento:

Formula

Nel caso di una prova fisica su veicolo, la correzione per l’effetto di precondizionamento non è applicata.

b)

Il coefficiente di resistenza all’avanzamento F1n per il veicolo L è determinato come segue.

Effetto dell’inerzia delle parti rotanti:

Formula

Nel caso di una prova fisica su veicolo, si applica la formula seguente:

Formula

I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.7, ad eccezione di F1w,L, che designa il coefficiente di resistenza all’avanzamento F1 stabilito per la prova WLTP del veicolo L.

c)

Il coefficiente di resistenza all’avanzamento F2n per il veicolo L è determinato come segue.

Effetto dell’inerzia delle parti rotanti:

Formula

Nel caso di una prova fisica su veicolo, si applica la formula seguente:

Formula

I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.7, ad eccezione di

Formula
che designa il coefficiente di resistenza all’avanzamento F2 stabilito per la prova WLTP del veicolo L da cui è stato eliminato l’effetto di tutte le apparecchiature aerodinamiche opzionali.

2.3.8.2.   Determinazione delle resistenze all’avanzamento NEDC se queste, ai fini della prova WLTP, sono state stabilite a norma dell’allegato XXI, suballegato 4, punto 5.1, del regolamento (UE) 2017/1151 per veicoli N1 completi e incompleti

2.3.8.2.1.   Famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento conformemente all’allegato XXI, suballegato 4, punto 5.1, del regolamento (UE) 2017/1151 – veicoli N1 completi

Laddove la resistenza all’avanzamento di un veicolo completo sia stata calcolata in conformità all’allegato XXI, suballegato 4, punto 5.1, del regolamento (UE) 2017/1151, le resistenze all’avanzamento nella procedura NEDC da utilizzare come dati di input per le simulazioni dello strumento di correlazione sono determinate come segue.

a)

Valori NEDC di resistenza all’avanzamento tabulati conformemente alla tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83

Veicolo H:

Formula

Formula

Formula

Veicolo L:

Formula

Formula

Formula

dove:

F 0n,i , F 1n,i , F 2n,i , con i = H, L

sono i coefficienti della resistenza all’avanzamento nella procedura NEDC per il veicolo H o L;

T 0n,i , T 2n,i con i = H, L

sono i coefficienti del banco dinamometrico nella procedura NEDC per il veicolo H o L, determinati conformemente alla tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83;

AW,H/L, BW,H/L, CW,H/L

sono i coefficienti del banco dinamometrico per il veicolo utilizzati ai fini della preparazione del banco dinamometrico conformemente all’allegato XXI, suballegato 4, punti 7 e 8, del regolamento (UE) 2017/1151.

L’eventuale prova fisica su un veicolo si esegue con i coefficienti del banco dinamometrico nella procedura NEDC per i veicoli L e H determinati conformemente alla tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83.

b)

Resistenze all’avanzamento nella procedura NEDC ottenute dal veicolo rappresentativo

Nel caso di veicoli con una massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico non inferiore a 3 000 kg, le resistenze all’avanzamento nella procedura NEDC possono, su richiesta del costruttore e in alternativa alla lettera a), essere determinate conformemente a quanto segue.

1)

Determinazione dei coefficienti di resistenza all’avanzamento del veicolo rappresentativo della famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento

i)

Effetto di un’inerzia diversa:

Formula

I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.1, ad eccezione dei seguenti:

F0w,R designa il coefficiente di resistenza all’avanzamento per F0 determinato per la prova WLTP del veicolo R; TMw,R designa la massa di prova nella procedura WLTP utilizzata per il veicolo rappresentativo R.

ii)

Effetto di una pressione degli pneumatici diversa:

Formula

I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.5.

iii)

Effetto dell’inerzia delle parti rotanti:

Formula

Nel caso di una prova fisica su veicolo, si applica la formula seguente:

Formula

iv)

Effetto di profondità del battistrada diversa:

Formula

I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.6.

v)

Effetto del precondizionamento:

Formula

Nel caso di una prova fisica su veicolo, la correzione per l’effetto di precondizionamento non è applicata.

vi)

Il coefficiente di resistenza all’avanzamento F1n per il veicolo R è determinato come segue.

Effetto dell’inerzia delle parti rotanti:

Formula

Nel caso di una prova fisica su veicolo, si applica la formula seguente:

Formula

vii)

Il coefficiente di resistenza all’avanzamento F2n per il veicolo R è determinato come segue.

Effetto dell’inerzia delle parti rotanti:

Formula

Nel caso di una prova fisica su veicolo, si applica la formula seguente:

Formula

dove il fattore

Formula
designa il coefficiente di resistenza all’avanzamento F2 determinato per la prova WLTP del veicolo R, da cui è stato eliminato l’effetto di tutte le apparecchiature aerodinamiche opzionali.

2)

Determinazione dei coefficienti della resistenza all’avanzamento nella procedura NEDC per il veicolo H

Per il calcolo delle resistenze all’avanzamento del veicolo H nella procedura NEDC si utilizzano le formule seguenti.

i)

F0n,H per il veicolo H è determinato come segue:

Formula

dove:

F0n,R

designa il coefficiente di resistenza all’avanzamento costante per il veicolo R in N;

RMn,H

designa la massa di riferimento del veicolo H;

RMn,R

designa la massa di riferimento del veicolo R;

RRH

designa la resistenza al rotolamento dello pneumatico del veicolo H in kg/t;

RRR

designa la resistenza al rotolamento dello pneumatico del veicolo R in kg/t;

ii)

F2n,H per il veicolo H è determinato come segue:

Formula

dove:

F2n,R

designa il coefficiente di resistenza all’avanzamento di secondo ordine per il veicolo R in N/(km/h)2;

Af,H

designa la zona anteriore del veicolo H in m2;

Af,R

designa la zona anteriore del veicolo R in m2.

F1n,H per il veicolo H è fissato a 0.

3)

Determinazione del coefficiente di resistenza all’avanzamento nella procedura NEDC per il veicolo L

Per il calcolo delle resistenze all’avanzamento del veicolo L nella procedura NEDC si utilizzano le formule seguenti.

i)

F0n,L per il veicolo L è determinato come segue:

Formula

dove:

F0n,R

designa il coefficiente di resistenza all’avanzamento costante per il veicolo R in N;

RMn,L

designa la massa di riferimento del veicolo L;

RMn,R

designa la massa di riferimento del veicolo R;

RRL

designa la resistenza al rotolamento dello pneumatico del veicolo L in kg/t;

RRR

designa la resistenza al rotolamento dello pneumatico del veicolo R in kg/t;

ii)

F2n,L per il veicolo L è determinato come segue:

Formula

dove:

F2n,R

designa il coefficiente di resistenza all’avanzamento di secondo ordine per il veicolo R in N/(km/h)2;

Af,L

designa la zona anteriore del veicolo L in m2;

Af,R

designa la zona anteriore del veicolo R in m2.

iii)

The F1n,L per il veicolo L è fissato a 0.

2.3.8.2.2.   Determinazione della resistenza all’avanzamento per veicoli N1 incompleti conformemente all’allegato XII, punto 5.2, del regolamento (UE) 2017/1151

Nel caso di un veicolo N1 incompleto laddove le resistenze all’avanzamento del veicolo rappresentativo siano state calcolate in conformità all’allegato XXI, suballegato 4, punto 5.1, del regolamento (UE) 2017/1151, le resistenze all’avanzamento nella procedura NEDC da utilizzare come dati di input per le simulazioni dello strumento di correlazione sono determinate come segue:

Formula

Formula

Formula

dove:

F 0n,R , F 1n,R , F 2n,R

sono i coefficienti della resistenza all’avanzamento nella procedura NEDC per il veicolo rappresentativo;

T 0n,R , T 2n,R

sono i coefficienti del banco dinamometrico nella procedura NEDC per il veicolo rappresentativo, determinati conformemente alla tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83;

AW,R, BW,R, CW,R

sono i coefficienti del banco dinamometrico per il veicolo utilizzati per la preparazione del banco dinamometrico conformemente all’allegato XXI, suballegato 4, punti 7 e 8, del regolamento (UE) 2017/1151.

L’eventuale prova fisica su un veicolo si esegue con i coefficienti del banco dinamometrico nella procedura NEDC per il veicolo R determinati conformemente alla tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83.

2.3.8.3.   Resistenze all’avanzamento preimpostate conformemente all’allegato XXI, suballegato 4, punto 5.2, del regolamento (UE) 2017/1151

Laddove le resistenze all’avanzamento preimpostate siano state calcolate in conformità all’allegato XXI, suballegato 4, punto 5.2, del regolamento (UE) 2017/1151, le resistenze all’avanzamento nella procedura NEDC sono calcolate conformemente al punto 2.3.8.2.1, lettera a), del presente allegato.

L’eventuale prova fisica su un veicolo si esegue con i coefficienti del banco dinamometrico nella procedura NEDC per il veicolo H o L determinati conformemente alla tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83.

2.4.   Matrice dei dati di input

Il costruttore stabilisce i dati di input per ciascun veicolo H e L conformemente al punto 2.2 e trasmette l’intera matrice di cui alla tabella 1 all’autorità di omologazione o, se del caso, al servizio tecnico designato per l’esecuzione della prova, ad eccezione delle voci 31, 32 e 33 (resistenze all’avanzamento NEDC), che devono essere calcolate dall’autorità di omologazione o dal servizio tecnico mediante le formule di cui al punto 2.3.8.

L’autorità di omologazione o il servizio tecnico verificano in maniera indipendente e confermano l’esattezza dei dati forniti dal costruttore. In caso di dubbio, l’autorità di omologazione o il servizio tecnico determinano i dati di input pertinenti in maniera indipendente dalle informazioni fornite dal costruttore o, se del caso, agiscono in conformità ai punti 3.2.7 e 3.2.8.

Tabella 1

Matrice dei dati di input per lo strumento di correlazione

N.

Parametri di input per lo strumento di correlazione

Unità

Fonte

Osservazioni

1

Tipo di carburante

Allegato I, appendice 3, punto 3.2.2.1, del regolamento (UE) 2017/1151

Diesel/benzina/GPL/GN o biometano/etanolo (E85)/biodiesel

2

Potere calorifico inferiore del carburante

kJ/kg

Dichiarazione del costruttore e/o del servizio tecnico

 

3

Tenore di carbonio del carburante

%

Dichiarazione del costruttore e/o del servizio tecnico

Percentuale di carbonio nel carburante in peso. Ad esempio 85,5 %

4

Tipo di motore

 

Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.1, del regolamento (UE) 2017/1151

Accensione comandata o accensione spontanea

5

Cilindrata

cc

Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.3, del regolamento (UE) 2017/1151

 

6

Corsa del pistone

mm

Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.2.2, del regolamento (UE) 2017/1151

 

7

Potenza nominale del motore

kW…min–1

Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.8, del regolamento (UE) 2017/1151

 

8

Regime del motore alla potenza nominale del motore

min–1

Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.8, del regolamento (UE) 2017/1151

Regime del motore alla potenza netta massima

9

Regime minimo accelerato (*1)

min–1

Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.6.1, del regolamento (UE) 2017/1151

 

10

Coppia massima netta (*1)

Nm a… min–1

Allegato I, appendice 3, punto 3.2.1.10, del regolamento (UE) 2017/1151

 

11

Regime cartografia del motore T1

giri/min

Allegato XXI, suballegato 2, del regolamento (UE) 2017/1151

Serie

12

Coppia cartografia del motore T1

Nm

Allegato XXI, suballegato 2, del regolamento (UE) 2017/1151

Serie

13

Potenza cartografia del motore T1

kW

Allegato XXI, suballegato 2, del regolamento (UE) 2017/1151

Serie

14

Regime minimo del motore

giri/min

Allegato XXI, suballegato 2, del regolamento (UE) 2017/1151

Regime minimo a caldo

15

Consumo di carburante a regime minimo

g/s

Dichiarazione del costruttore

Consumo di carburante a regime minimo a caldo

16

Rapporti finali di trasmissione

Allegato I, appendice 3, punto 4.6, del regolamento (UE) 2017/1151

Rapporto finale di trasmissione

17

Codice dello pneumatico (*2)

Allegato I, appendice 3, punto 6, del regolamento (UE) 2017/1151

Codice (ad esempio P195/55R1685H) degli pneumatici usati nella prova WLTP

18

Tipo di cambio

Allegato I, appendice 3, punto 4.5, del regolamento (UE) 2017/1151

Automatico/Manuale/CVT

19

Convertitore di coppia

Dichiarazione del costruttore

0 = No, 1 = Sì. Il veicolo utilizza un convertitore di coppia?

20

Dispositivi per il risparmio di carburante per la trasmissione automatica

Dichiarazione del costruttore

0 = No, 1 = Sì

La fissazione di questo valore a 1 consentirà allo strumento di correlazione di utilizzare una marcia superiore nella guida a velocità costante, nel caso di condizioni transitorie

21

Modalità di trazione

Allegato XXI, suballegato 5, punto 2.3.1, del regolamento (UE) 2017/1151

Due ruote motrici, quattro ruote motrici.

22

Tempo di attivazione start/stop (avvio/arresto)

s

Dichiarazione del costruttore

Tempo di attivazione start/stop trascorso dall’inizio della prova

23

Tensione nominale dell’alternatore

V

Allegato I, appendice 3, punto 3.4.4.5, del regolamento (UE) 2017/1151

 

24

Capacità della batteria

Ah

Allegato I, appendice 3, punto 3.4.4.5, del regolamento (UE) 2017/1151

 

25

Temperatura ambientale iniziale WLTP

°C

 

Valore preimpostato = 23 °C

Prova di misurazione WLTP

26

Potenza massima dell’alternatore

kW

Dichiarazione del costruttore

 

27

Efficienza dell’alternatore

Dichiarazione del costruttore

Valore preimpostato = 0,67

28

Rapporti del cambio

Allegato I, appendice 3, punto 4.6, del regolamento (UE) 2017/1151

Serie: rapporto 1, rapporto 2 ecc.

29

Rapporto della velocità del veicolo con il regime motore (*2)

(km/h)/giri/min

Dichiarazione del costruttore

Serie: [rapporto di trasmissione omocinetica 1, rapporto di trasmissione omocinetica 2,...]; Variante dei rapporti di cambio

30

Inerzia del veicolo nella prova NEDC

kg

Tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83 Da compilarsi a cura dell’autorità di omologazione o del servizio tecnico:

Da calcolare conformemente al punto 2.3.1 del presente allegato

31

F0 NEDC

N

Punto 2.3.8 del presente allegato Da compilarsi a cura dell’autorità di omologazione o del servizio tecnico

Coefficiente di resistenza all’avanzamento F0

32

F1 NEDC

N/(km/h)

Idem

Coefficiente di resistenza all’avanzamento F1

33

F2 NEDC

N/(km/h)^2

Idem

Coefficiente di resistenza all’avanzamento F2

34

Regolazione dell’inerzia WLTP

kg

Allegato XXI, suballegato 4, punto 2.5.3, del regolamento (UE) 2017/1151

Inerzia banco dinamometrico applicata durante la prova WLTP

35

F0 WLTP

N

Punto 2.4.8 dell’appendice del documento di informazione di cui all’allegato I, appendice 3, del regolamento (UE) 2017/1151

Coefficiente di resistenza all’avanzamento F0

36

F1 WLTP

N/(km/h)

Idem

Coefficiente di resistenza all’avanzamento F1

37

F2 WLTP

N/(km/h)^2

Idem

Coefficiente di resistenza all’avanzamento F2

38

Valore CO2 WLTP (fase 1)

gCO2/km

Punto 2.1.1 del verbale di prova di cui all’allegato I, appendice 8 bis, del regolamento (UE) 2017/1151

Fase bassa, valori del sacchetto non corretti per la RCB, misurazioni nell’ambito della prova WLTP non arrotondate

39

Valore CO2 WLTP (fase 2)

gCO2/km

Idem

Fase media, valori del sacchetto non corretti per la RCB, misurazioni nell’ambito della prova WLTP non arrotondate

40

Valore CO2 WLTP (fase 3)

gCO2/km

Idem

Fase alta, valori del sacchetto non corretti per la RCB, misurazioni nell’ambito della prova WLTP non arrotondate

41

Valore CO2 WLTP (fase 4)

gCO2/km

Idem

Fase altissima, valori del sacchetto non corretti per la RCB, misurazioni nell’ambito della prova WLTP non arrotondate

Prova di misurazione WLTP

42

Turbo- o sovralimentatore

Dichiarazione del costruttore

0 = No| 1 = Sì - Il motore è dotato di un tipo di sistema di sovralimentazione?

43

Start/stop

Dichiarazione del costruttore

0 = No| 1 = Sì - Il veicolo è dotato di un sistema start/stop?

44

Recupero dell’energia del freno

Dichiarazione del costruttore

0 = No| 1 = Sì - Il veicolo è dotato di tecnologie per il recupero dell’energia?

45

Sistema di attuazione variabile delle valvole (VVA)

Dichiarazione del costruttore

0 = No| 1 = Sì - Il motore è dotato di un sistema VVA?

46

Gestione termica

Dichiarazione del costruttore

0 = No| 1 = Sì - Il veicolo dispone di tecnologie in grado di gestire attivamente la temperatura a livello di cambio?

47

Iniezione diretta/iniezione indiretta

Dichiarazione del costruttore

0 = Iniezione indiretta 1 = Iniezione diretta

48

Combustione magra

Dichiarazione del costruttore

0 = No| 1 = Sì - Il motore utilizza la combustione magra?

49

Disattivazione dei cilindri

Dichiarazione del costruttore

0 = No| 1 = Sì - Il motore utilizza un sistema di disattivazione dei cilindri?

50

Ricircolo dei gas di scarico

Dichiarazione del costruttore

0 = No| 1 = Sì - Il veicolo è dotato di un sistema esterno di ricircolo del gas?

51

Filtro antiparticolato

Dichiarazione del costruttore

0 = No| 1 = Sì - Il veicolo è dotato un filtro antiparticolato?

52

Riduzione catalitica selettiva

Dichiarazione del costruttore

0 = No| 1 = Sì - Il veicolo è dotato di un sistema di riduzione catalitica selettiva?

53

Trappola per NOx con funzionamento in magro (NSC - NOx storage catalyst)

Dichiarazione del costruttore

0 = No| 1 = Sì - Il veicolo è dotato di un sistema NSC?

54

Tempo WLTP

s

Misurazione della prova WLTP (determinata conformemente al punto 2.2 del presente allegato)

Serie: dati del sistema OBD e del banco dinamometrico, 1 Hz

55

Velocità WLTP (teorica)

km/h

Definito all’allegato XXI, suballegato 1, del regolamento (UE) 2017/1151

Serie: 1 Hz, risoluzione 0,1 km/h. Altrimenti, si applica il profilo di velocità di cui all’allegato XXI, suballegato 1, punto 6, del regolamento (UE) 2017/1151 e in particolare le tabelle da A1/7 a A1/9, A1/11 e A/12

56

Velocità WLTP (effettiva)

km/h

Misurazione della prova WLTP (determinata conformemente al punto 2.2 del presente allegato)

Serie: dati del sistema OBD e del banco dinamometrico, 1 Hz, risoluzione 0,1 km/h

57

Rapporto di trasmissione WLTP (teorico)

Definito all’allegato XXI, suballegato 2, del regolamento (UE) 2017/1151

Serie: 1 Hz. Se non fornito, si applica il calcolo effettuato con lo strumento di correlazione

58

Regime del motore WLTP

giri/min

Misurazione della prova WLTP (determinata conformemente al punto 2.2 del presente allegato)

Serie: 1 Hz, risoluzione OBD 10 giri/min

59

Temperatura del liquido di raffreddamento del motore WLTP

°C

Idem

Serie: dati del sistema OBD, 1 Hz, risoluzione 1 °C

60

Corrente dell’alternatore WLTP

A

Come definito, per l’alimentazione elettrica a bassa tensione, all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 2 del regolamento (UE) 2017/1151

Serie: 1 Hz, risoluzione 0,1 A, dispositivo di misurazione esterna sincronizzato con il banco dinamometrico

61

Corrente di batteria bassa tensione WLTP

A

Come definito all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151

Serie: 1 Hz, risoluzione 0,1 A, dispositivo di misurazione esterna sincronizzato con il banco dinamometrico

62

Carico calcolato WLTP

Come definito all’allegato 11 del regolamento UN/ECE n. 83

Serie: dati OBD, 1 Hz minimo (frequenze più elevate possibili, risoluzione 1 %) misurazione della prova WLTP

63

Emissioni di CO2 NEDC (ciclo misto) dichiarate

gCO2/km

Ai fini del punto 3.2 del presente allegato

Valore dichiarato per la prova NEDC. Nel caso di veicoli muniti di sistema a rigenerazione periodica, il valore è rettificato.

64

Velocità NEDC (teorica)

km/h

Come definito all’allegato 4, punto 6, del regolamento UN/ECE n. 83

Serie: 1 Hz, risoluzione 0,1 km/h. Se non è fornito, si applica il profilo di velocità di cui all’allegato 4, punto 6, del regolamento UN/ECE n. 83

65

Rapporto di trasmissione NEDC (teorico)

Come definito all’allegato 4, punto 6, del regolamento UN/ECE n. 83

Serie: 1 Hz. Se non è fornito, si applica il profilo di velocità di cui all’allegato 4, punto 6, del regolamento UN/ECE n. 83

66

Numero di identificazione della famiglia di veicoli

 

Allegato XXI, punto 5.0, del regolamento (UE) 2017/1151

 

67

Fattore di rigenerazione Ki

Allegato XXI, suballegato 6, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/1151

Per i veicoli non dotati di sistema a rigenerazione periodica, tale valore è pari a 1. Per i veicoli dotati di sistema a rigenerazione periodica, tale valore, se non è fornito, è pari a 1,05.

3.   DETERMINAZIONE DEI VALORI NEDC DELLE EMISSIONI DI CO2 E DEL CONSUMO DI CARBURANTE DEI VEICOLI H E L

3.1.   Determinazione dei valori di CO2 NEDC di riferimento, dei valori specifici per fase e dei valori di consumo di carburante per il veicolo H e il veicolo L

L’autorità di omologazione provvede affinché il valore di CO2 NEDC di riferimento per il veicolo H e, se del caso, L di una famiglia di interpolazione WLTP nonché i valori specifici per fase e il consumo di carburante siano determinati conformemente ai punti 3.1.2 e 3.1.3.

Se la differenza tra i veicoli H e L sta unicamente in una variazione dei dispositivi opzionali (i coefficienti per MRO, forma della carrozzeria e resistenza all’avanzamento non variano), il valore di riferimento di CO2 NEDC è determinato solo per il veicolo H.

3.1.1.   Dati di input e risultati dello strumento di correlazione

3.1.1.1.   Rapporto originale dei risultati ottenuti dallo strumento di correlazione

L’autorità di omologazione o il servizio tecnico designato provvedono affinché il file dei dati di input per lo strumento di correlazione sia completo. In seguito a un ciclo di prova ultimato sullo strumento di correlazione, è emesso un rapporto originale dei risultati ottenuti da tale strumento, cui viene attribuito un codice hash. Il rapporto contiene le seguenti parti:

a)

i dati di input come specificato al punto 2.4;

b)

i dati di output risultanti dall’esecuzione della simulazione;

c)

il file riepilogativo, comprendente:

i)

il numero di identificazione della famiglia di veicoli;

ii)

il delta tra il valore di CO2 dichiarato dal costruttore e il valore risultante dallo strumento di correlazione (CO2 in ciclo misto);

iii)

dati tecnici non riservati (p.es. tipo di carburante, cilindrata, tipo di cambio, turbo).

3.1.1.2.   File di correlazione completo

Se il rapporto originale dei risultati ottenuti dallo strumento di correlazione ha ricevuto un codice hash ed è stato emesso conformemente al punto 3.1.1.1, l’autorità di omologazione o, se del caso, il servizio tecnico designato si avvale dei pertinenti comandi dello strumento di correlazione per inviare il file riepilogativo a un server di orodatazione, che rinvia al mittente una risposta orodatata (mettendo in copia i servizi competenti della Commissione), contenente un numero intero generato a caso compreso tra 1 e 99.

Si crea un file di correlazione completo comprendente la risposta orodatata e il rapporto originale dei risultati ottenuti dallo strumento di correlazione di cui al punto 3.1.1.1. Al file di correlazione completo è attribuito un codice hash. Il file è tenuto dall’autorità di omologazione quale verbale di prova conformemente all’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE.

3.1.2.   Valore di CO2 NEDC di riferimento per il veicolo H

Lo strumento di correlazione deve essere utilizzato per eseguire le prove di simulazione del veicolo H utilizzando la pertinente matrice dei dati di input di cui punto 2.4.

Il valore di CO2 NEDC di riferimento del veicolo H è determinato come segue:

Formula

dove:

CO 2,H

designa il valore di CO2 NEDC di riferimento per il veicolo H;

NEDC CO2,C,H

designa il risultato di CO2 NEDC dello strumento di correlazione (ciclo misto) (senza correzione Ki) simulato per il veicolo H;

Ki , H

designa il valore determinato conformemente all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 1 del regolamento (UE) 2017/1151 per il veicolo H.

Oltre al valore di CO2 NEDC di riferimento, lo strumento di correlazione fornisce anche i valori specifici per fase per il veicolo H.

3.1.3.   Valore di CO2 NEDC di riferimento per il veicolo L

Se del caso, la prova NEDC simulata sul veicolo L si effettua utilizzando lo strumento di correlazione e i pertinenti dati di input registrati nella matrice di cui al punto 2.4.

Il valore di CO2 NEDC di riferimento del veicolo L è determinato come segue:

Formula

dove:

CO 2,L

designa il valore di CO2 NEDC di riferimento per il veicolo L;

NEDC CO2,C,L

designa il risultato di CO2 NEDC dello strumento di correlazione (ciclo misto) (senza correzione Ki) simulato per il veicolo L;

Ki,L

designa il valore determinato conformemente all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 1 del regolamento (UE) 2017/1151 per il veicolo L.

Oltre al valore di CO2 NEDC di riferimento, lo strumento di correlazione fornisce anche i valori specifici per fase per il veicolo L.

3.1.4.   Valore di CO2 NEDC di riferimento per veicoli N1 incompleti

Nel caso di veicoli N1 incompleti, la prova NEDC simulata sul veicolo rappresentativo (veicolo RMSV) si effettua utilizzando lo strumento di correlazione e i pertinenti dati di input registrati nella matrice di cui al punto 2.4.

Il valore di CO2 NEDC di riferimento del veicolo RMSV è determinato come segue:

Formula

dove:

CO 2,RMSV

designa il valore di CO2 NEDC di riferimento per il veicolo RMSV;

NEDC CO2,RMSV

designa il risultato di CO2 NEDC dello strumento di correlazione (ciclo misto) simulato per il veicolo RMSV;

K i,RMSV

designa il valore determinato conformemente all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 1 del regolamento (UE) 2017/1151 per il veicolo RMSV.

3.2.   Interpretazione dei valori di CO2 NEDC di riferimento per i veicoli H, L o RMSV

Per ciascuna famiglia di interpolazione WLTP e, se del caso, per ciascuna famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento il costruttore dichiara all’autorità di omologazione il valore combinato delle emissioni massiche di CO2 NEDC per il veicolo H e, se del caso, per il veicolo L o RMSV. L’autorità di omologazione assicura che i valori di CO2 NEDC di riferimento per il veicolo H e, se del caso, per il veicolo L o RMSV, siano determinati conformemente ai punti 3.1.2, 3.1.3 o 3.1.4 e che i valori di riferimento per ciascun veicolo siano interpretati conformemente ai punti da 3.2.1 a 3.2.5. Il valore di CO2 NEDC determinato conformemente a detti punti è utilizzato come segue:

a)

nel caso di veicoli H e L, per i calcoli di cui alla sezione 4;

b)

nel caso di veicolo RMSV, il valore è riportato sul certificato di omologazione e sul certificato di conformità dei veicoli incompleti appartenenti alla rispettiva famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento.

3.2.1.   Il valore di CO2 per i veicoli H, L o RMSV è il valore dichiarato dal costruttore se il valore di NEDC CO2 di riferimento non supera tale valore di più del 4 %. Il valore di riferimento può essere inferiore a quello dichiarato e in tal caso non è soggetto a limiti.

3.2.2.   Se il valore di CO2 NEDC di riferimento supera il valore dichiarato dal costruttore di più del 4 %, ai fini di cui alle lettere a) e b) può essere utilizzato il valore di riferimento, oppure il costruttore può chiedere l’esecuzione di una misurazione fisica sotto la responsabilità dell’autorità di omologazione conformemente alla procedura di cui all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, tenendo conto delle precisazioni di cui alla sezione 2 del presente allegato.

3.2.3.   Se la misurazione fisica di cui al punto 3.2.2, amplificata dal fattore Ki, non supera il valore dichiarato dal costruttore di più del 4 %, ai fini di cui alle lettere a) e b) si utilizza il valore dichiarato.

3.2.4.   Se la misurazione fisica, amplificata dal fattore Ki, supera il valore dichiarato dal costruttore di più del 4 %, si esegue un’altra misurazione fisica dello stesso veicolo, i cui risultati sono amplificati dal fattore Ki. Se la media di dette due misurazioni non supera il valore dichiarato dal costruttore di più del 4 %, ai fini di cui alle lettere a) e b) si utilizza il valore dichiarato.

3.2.5.   Se la media delle due misurazioni di cui al punto 3.2.4 supera il valore dichiarato dal costruttore di più del 4 %, si esegue una terza misurazione, i cui risultati sono amplificati dal fattore Ki. Ai fini di cui alle lettere a) e b) si utilizza la media delle tre misurazioni.

3.2.6.   Se il numero generato a caso di cui al punto 3.1.1.2 è compreso tra 90 e 99, il veicolo è selezionato per una misurazione fisica conformemente alla procedura di cui all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, tenuto conto delle precisazioni di cui alla sezione 2 del presente allegato. I risultati della prova sono documentati conformemente all’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE.

Se il valore di CO2 NEDC per i veicoli H e L o per il veicolo RMSV è determinato conformemente al punto 3.2.1, la configurazione di veicolo selezionata per la misurazione fisica è la seguente:

a)

veicolo L se il numero casuale è compreso tra 90 e 94;

b)

veicolo H se il numero casuale è compreso tra 95 e 99;

c)

veicolo RMSV se il numero casuale è compreso tra 90 e 99.

Se il valore di CO2 NEDC è determinato conformemente al punto 3.2.1 per uno solo dei veicoli H e L nella famiglia di interpolazione, è tale veicolo ad essere selezionato per una misurazione fisica se il numero casuale è compreso tra 90 e 99.

Se i valori di CO2 NEDC non sono determinati conformemente al punto 3.2.1 e i veicoli H, L o RMSV sono invece sottoposti a prova fisica, il numero casuale non è preso in considerazione.

3.2.7.   In deroga al punto 3.2.6, l’autorità di omologazione, se del caso, sulla base della proposta di un servizio tecnico, nei casi in cui il valore di CO2 NEDC è determinato conformemente al punto 3.2.1, richiede che un veicolo sia sottoposto ad una misurazione fisica se, in base a sue competenze tecniche indipendenti, abbia fondati motivi per ritenere che il valore di CO2 NEDC dichiarato sia troppo basso rispetto a un valore di CO2 NEDC misurato. I risultati della prova sono documentati conformemente all’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE.

3.2.8.   Nei casi in cui è effettuata una prova fisica ai sensi del punto 3.2.6 o del punto 3.2.7, l’autorità di omologazione per ogni famiglia di interpolazione WLTP, o, se del caso, per ciascuna famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento, registra la relativa deviazione (De) tra il valore misurato e il valore dichiarato dal costruttore, determinata nel modo seguente:

Formula

dove:

RTr

designa il risultato della prova casuale, amplificato dal fattore Ki;

DV

è il valore dichiarato dal costruttore.

Il fattore De è calcolato fino al terzo decimale e riportato sul certificato di omologazione e sul certificato di conformità.

Se a giudizio dell’autorità di omologazione i risultati delle prove non consentono di confermare i dati forniti dal costruttore e, in particolare, i dati di cui ai punti 20, 22 e 44 della tabella 1 del punto 2.4, il fattore di verifica è fissato a 1 e riportato sul certificato di omologazione e sul certificato di conformità. Se i dati forniti sono confermati o l’errore nei dati di input non è a favore del costruttore, il fattore di verifica è fissato a 0.

3.3.   Calcolo dei valori di CO2 NEDC specifici per fase e dei valori di consumo di carburante dei veicoli H, L e RMSV

L’autorità di omologazione o, se del caso, il servizio tecnico determina i valori NEDC specifici per fase e i valori di consumo di carburante dei veicoli H, L e RMSV conformemente ai punti da 3.3.1 a 3.3.3.

3.3.1.   Calcolo dei valori di CO2 NEDC specifici per fase del veicolo H

I valori NEDC specifici per fase del veicolo H sono calcolati come segue:

Formula

dove:

p

designa la fase «UDC» o «EUDC»;

NEDC CO2,p,H,c

designa il risultato della prova di CO2 NEDC dello strumento di correlazione simulato per la fase p di cui al punto 3.1.2, oppure il risultato di una misurazione fisica di cui al punto 3.2.2 per il veicolo H;

NEDC CO2,p,H

designa il valore NEDC specifico per fase per il veicolo H nella pertinente fase p, in gCO2/km;

CO2,AF,H

designa l’indice di adeguamento per il veicolo H calcolato mediante il rapporto tra il valore di CO2 NEDC determinato conformemente al punto 3.2 e il risultato della prova NEDC dello strumento di correlazione simulato di cui al punto 3.1.2.

3.3.2.   Calcolo dei valori di CO2 NEDC specifici per fase del veicolo L

I valori NEDC specifici per fase del veicolo L sono calcolati come segue:

Formula

dove:

p

designa la fase «UDC» o «EUDC»;

NEDC CO2,p,L,c

designa il risultato della prova di CO2 NEDC dello strumento di correlazione simulato per la fase p determinato conformemente al punto 3.1.3, oppure il risultato di una misurazione fisica di cui al punto 3.2.2 per il veicolo L;

NEDC CO2,p,L

designa il valore NEDC specifico per fase per il veicolo L nella pertinente fase p, in gCO2/km;

CO2,AF,L

designa l’indice di adeguamento per il veicolo L calcolato mediante il rapporto tra il valore di CO2 NEDC determinato conformemente al punto 3.2 e il risultato della prova NEDC dello strumento di correlazione simulato di cui al punto 3.1.3.

3.3.3.   Calcolo dei valori di CO2 NEDC specifici per fase del veicolo RMSV

I valori NEDC specifici per fase del veicolo RMSV sono calcolati come segue:

Formula

dove:

p

designa la fase «UDC» o «EUDC»;

NEDC CO2,p,R,c

designa il risultato della prova di CO2 NEDC dello strumento di correlazione simulato per la fase p determinato conformemente al punto 3.1.3, oppure il risultato di una misurazione fisica di cui al punto 3.2.2 per il veicolo RMSV;

NEDC CO2,p,R

designa il valore NEDC specifico per fase per il veicolo RMSV nella pertinente fase p, in gCO2/km;

CO2,AF,R

designa l’indice di adeguamento per il veicolo RMSV calcolato mediante il rapporto tra il valore di CO2 NEDC determinato conformemente al punto 3.2 e il risultato della prova NEDC dello strumento di correlazione simulato di cui al punto 3.1.3.

3.3.4.   Calcolo del consumo di carburante NEDC dei veicoli H, L e RMSV

3.3.4.1.   Calcolo del consumo di carburante NEDC (ciclo misto)

Il consumo di carburante NEDC (ciclo misto) per il veicolo H e, se del caso, il veicolo L o RMSV, è calcolato utilizzando le emissioni di CO2 NEDC (ciclo misto) determinate conformemente al punto 3.2 e in base ai requisiti e alle formule di cui all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008. Le emissioni di altri inquinanti pertinenti per il calcolo del consumo di carburante (idrocarburi, monossido di carbonio) sono considerate pari a 0 (zero) g/km.

3.3.4.2.   Calcolo del consumo di carburante NEDC specifico per fase

Il consumo di carburante NEDC specifico per fase per il veicolo H e, se del caso, per il veicolo L o RMSV, è calcolato utilizzando le emissioni di CO2 NEDC specifiche per fase determinate conformemente al punto 3.3 e in base ai requisiti e alle formule di cui all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008. Le emissioni di altri inquinanti pertinenti per il calcolo del consumo di carburante (idrocarburi, monossido di carbonio) sono considerate pari a 0 (zero) g/km.

4.   CALCOLO DEI VALORI DI CO2 NEDC E DI CONSUMO DI CARBURANTE DA ATTRIBUIRE A SINGOLI VEICOLI N1 COMPLETI

Il costruttore calcola i valori di CO2 NEDC (specifici per fase e in ciclo misto) e i valori di consumo di carburante da attribuire ai singoli veicoli commerciali leggeri conformemente ai punti da 4.1 a 4.3 e li riporta sui certificati di conformità.

Si applicano le disposizioni in materia di arrotondamento di cui all’allegato XXI, suballegato 7, punto 1.3 del regolamento (UE) 2017/1151.

4.1.   Determinazione dei valori di CO2 NEDC e di consumo di carburante nel caso di una famiglia di interpolazione WLTP basata sul veicolo H

Se le emissioni di CO2 della famiglia di interpolazione WLTP sono determinate con riferimento al solo veicolo H conformemente all’allegato XXI, suballegato 6, punto 1.2.3.1 del regolamento (UE) 2017/1151, oppure nel caso di un veicolo incompleto, il valore di CO2 NEDC da riportare sui certificati di conformità dei veicoli appartenenti a tale famiglia o del veicolo base corrisponde alle emissioni di CO2 NEDC determinate conformemente al punto 3.2 del presente allegato e riportate sul certificato di omologazione del veicolo H. Il consumo di carburante NEDC corrisponde a valori determinati conformemente al punto 3.3.4 del presente allegato e riportati sul certificato di omologazione del veicolo H.

4.2.   Determinazione del valore di CO2 NEDC e del consumo di carburante nel caso di una famiglia di interpolazione WLTP basata sul veicolo H e sul veicolo L

4.2.1.   Calcolo della resistenza all’avanzamento di un singolo veicolo

4.2.1.1.   Massa del veicolo

La massa di riferimento NEDC del singolo veicolo (RMn,ind) è determinata come segue:

Formula

Dove MRO ind designa la massa in ordine di marcia definita nell’articolo 3, lettera g), del regolamento (UE) n. 510/2011 per il singolo veicolo.

La massa da utilizzare per il calcolo dei valori di CO2 NEDC del singolo veicolo è il valore di inerzia di cui alla tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83, che equivale alla massa di riferimento determinata conformemente al presente punto e detta TMn,ind.

4.2.1.2.   Resistenza al rotolamento del singolo veicolo

Ai fini dell’interpolazione del valore di CO2 NEDC del singolo veicolo, si utilizzano i valori di resistenza al rotolamento dello pneumatico definiti conformemente all’allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.2.2 del regolamento (UE) 2017/1151.

4.2.1.3.   Resistenza aerodinamica di un singolo veicolo

La resistenza aerodinamica del singolo veicolo è calcolata prendendo in considerazione la differenza tra la resistenza aerodinamica di un singolo veicolo e quella del veicolo L, derivante da una differenza nella forma della carrozzeria (m2):

Formula

dove:

Cd

è il coefficiente di resistenza aerodinamica;

Af

è la zona anteriore del veicolo, in m2.

L’autorità di omologazione o, se del caso, il servizio tecnico verifica se l’impianto di galleria del vento di cui all’allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.2.3 del regolamento (UE) 2017/1151 abbia la capacità di determinare con accuratezza Δ(C_d×A_f) per forme della carrozzeria diverse fra loro dei veicoli L e H. Se l’impianto di galleria del vento non ha questa capacità, al singolo veicolo si applica la

Formula
del veicolo H.

Se i veicoli L e H hanno la stessa forma della carrozzeria, il valore di

Formula
per il metodo di interpolazione è fissato a zero.

4.2.1.4.   Calcolo della resistenza all’avanzamento per un singolo veicolo di una famiglia di interpolazione WLTP

I coefficienti di resistenza all’avanzamento F0,n, F1,n e F2,n dei veicoli di prova H e L determinati conformemente al punto 2.3.8 sono detti F0n,H, F1n,H e F2n,H e F0n,L, F1n,L e F2n,L rispettivamente.

I coefficienti di resistenza all’avanzamento f0n,ind, f1n,ind e f2n,ind per un singolo veicolo sono calcolati con una delle seguenti formule:

Formula 1

Formula

Dove:

Formula

Oppure, se

Formula
si applica la formula 2.

Formula 2

Formula

Formula

Formula

Dove:

Formula

Oppure, se

Formula
= 0 si applica la formula 3.

Formula 3

Formula

4.2.1.5.   Calcolo del fabbisogno di energia del ciclo

Il fabbisogno di energia del ciclo del pertinente NEDC Ek,n e il fabbisogno di energia per tutte le pertinenti fasi di ciclo Ek,p,n di singoli veicoli nella famiglia di interpolazione WLTP sono calcolati con la procedura di cui all’allegato XXI, suballegato 7, sezione 5, del regolamento (UE) 2017/1151, per la seguente serie k di coefficienti di resistenza all’avanzamento e masse:

k = 1

:

Formula

(veicolo di prova L)

k = 2

:

Formula

(veicolo di prova H)

k = 3

:

Formula

(singolo veicolo della famiglia di interpolazione WLTP)

Se sono applicati i coefficienti del banco dinamometrico di cui alla tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83, si applicano le formule seguenti:

Formula

Formula

Formula

4.2.1.6.   Resistenza all’avanzamento NEDC derivata dal veicolo rappresentativo di una famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento

Se la resistenza all’avanzamento NEDC del veicolo rappresentativo è stata calcolata a partire da un veicolo rappresentativo WLTP conformemente al punto 2.3.8.2.1, lettera b), la resistenza all’avanzamento NEDC di un singolo veicolo è calcolata con le formule seguenti:

a)

f0n,ind per il singolo veicolo è determinato come segue:

Formula

dove:

F0n,R

designa il coefficiente di resistenza all’avanzamento costante per il veicolo R in N;

RMn,ind

designa la massa di riferimento del singolo veicolo;

RMn,R

designa la massa di riferimento del veicolo R;

RRind

designa la resistenza al rotolamento dello pneumatico del singolo veicolo in kg/t;

RRR

designa la resistenza al rotolamento dello pneumatico del veicolo R in kg/t.

b)

f2n,ind per il singolo veicolo è determinato come segue:

Formula

dove:

F2n,R

designa il coefficiente di resistenza all’avanzamento di secondo ordine per il veicolo R in N/(km/h)2;

Af,ind

designa la zona anteriore del singolo veicolo, in m2;

Af,R

designa la zona anteriore del veicolo R in m2.

c)

f1n,ind per il singolo veicolo è fissato a 0.

4.2.1.7.   Calcolo del valore di CO2 NEDC di un singolo veicolo mediante il metodo di interpolazione della CO2

Per ogni fase di ciclo p del NEDC applicabile a singoli veicoli nella famiglia di interpolazione WLTP, il contributo di un singolo veicolo alle emissioni massiche totali di CO2 è calcolato come segue:

Formula

Le emissioni massiche di CO2, in g/km, attribuite a un singolo veicolo della famiglia di interpolazione WLTP

Formula
sono calcolate come segue:

Formula

I termini E1,p,n, E2,p,n, E3,p,n e E1,n, E2,n, E3,n sono definiti al punto 4.2.1.5.

4.2.1.8.   Calcolo del valore del consumo di carburante NEDC di un singolo veicolo mediante il metodo di interpolazione

Per ogni fase di ciclo p del NEDC applicabile a singoli veicoli nella famiglia di interpolazione WLTP, il consumo di carburante, in l/100 km, è calcolato come segue:

Formula

Il consumo di carburante, in l/100 km, del ciclo completo di un singolo veicolo della famiglia di interpolazione WLTP è calcolato come segue:

Formula

I termini E1,p,n, E2,p,n, E3,p,n e E1,n, E2,n, E3,n sono definiti al punto 4.2.1.5.

4.3.   Valore di CO2 NEDC e consumo di carburante nel caso di singoli veicoli N1 incompleti

Ai veicoli incompleti appartenenti alla famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento del veicolo rappresentativo si attribuiscono il valore di CO2 NEDC e il valore del consumo di carburante determinati conformemente al punto 3.2 e i valori specifici per fasi conformemente al punto 3.3 per il veicolo rappresentativo RMSV.

5.   REGISTRAZIONE DEI DATI

L’autorità di omologazione o il servizio tecnico designato assicura la registrazione delle seguenti informazioni:

a)

il file di correlazione completo di cui al punto 3.1.1, quale verbale di prova conformemente all’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE;

b)

i valori di CO2 NEDC risultanti dalle misurazioni fisiche di cui al punto 3.2 del presente allegato, sul certificato di omologazione di cui all’appendice dell’addendum del certificato di omologazione di cui all’allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151;

c)

il fattore di deviazione (De) e il fattore di verifica determinati conformemente al punto 3.2.8 del presente allegato (se disponibili), sul certificato di omologazione come specificato nell’appendice dell’addendum del certificato di omologazione di cui all’allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151 e alla voce 49.1 del certificato di conformità di cui all’allegato IX della direttiva 2007/46/CE;

d)

i valori di CO2 NEDC specifici per fase e i valori di consumo di carburante specifici per fase e in ciclo misto determinati conformemente al punto 3.3 del presente allegato, sul certificato di omologazione di cui all’appendice dell’addendum del certificato di omologazione di cui all’allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151;

e)

i valori di CO2 NEDC (tutte le fasi e ciclo misto) e di consumo di carburante (tutte le fasi e ciclo misto) determinati conformemente al punto 4.2 del presente allegato, alla voce 49.1 del certificato di conformità di cui all’allegato IX della direttiva 2007/46/CE.


(1)  https://co2mpas.io/

(2)  Dal 1o agosto 2017 JRC-CO2MPAS@ec.europa.eu Eventuali aggiornamenti dell’indirizzo di posta elettronica saranno pubblicati sul sito web.

(3)  Eventuali aggiornamenti dell’indirizzo di posta elettronica saranno pubblicati sul sito web.

(4)  A cura del Centro comune di ricerca della Commissione europea.

(*1)  richiede il regime minimo normale, il regime minimo accelerato e la coppia massima netta oppure il regime, la coppia e la potenza della cartografia del motore T1 (per i cambi di marcia).

(*2)  richiede la dimensione degli pneumatici o il rapporto di trasmissione (per i cambi di marcia).


ALLEGATO II

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 è così modificato:

1)

la riga della voce «Emissioni specifiche di CO2 (g/km)» è sostituita dal testo seguente:

«Emissioni specifiche di CO2 NEDC (g/km)

Punto 49.1

Allegato VIII, sezione 3»

2)

la seguente riga è soppressa:

«Tecnologia innovativa o gruppo di tecnologie innovative e riduzione delle emissioni di CO2 da esse determinate

Punto 49.3

Allegato VIII, sezione 4»

3)

sono aggiunte le sette righe seguenti:

«Emissioni specifiche di CO2 WLTP (g/km)

Punto 49.4

n. p.

Risparmi totali di emissioni di CO2 dovuti alla o alle innovazioni ecocompatibili con procedura NEDC

Punto 49.3.2.1

Allegato VIII, sezione 4

Risparmi totali di emissioni di CO2 dovuti alle innovazioni ecocompatibili con procedura WLTP

Punto 49.3.2.2

 

Massa di prova WLTP

Punto 47.1.1

n. p.

Fattore di deviazione De

Punto 49.1

Appendice dell’addendum del certificato di omologazione di cui all’allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151

Fattore di verifica («1» o «0»)

Punto 49.1

Appendice dell’addendum del certificato di omologazione di cui all’allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151

Numero di identificazione della famiglia di veicoli

 

Allegato XXI, punto 5.0, del regolamento (UE) 2017/1151»