27.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/28 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1135 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2017
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato e ometoato in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per il dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
In data 22 aprile 2016 la Francia ha informato la Commissione di una misura nazionale urgente adottata conformemente all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), volta a sospendere le importazioni e l'immissione sul mercato francese di ciliege fresche provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea o da paesi terzi in cui l'uso di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetoato è ammesso per il trattamento dei ciliegi. Conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, di detto regolamento, in data 28 aprile 2016 durante una riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, si è convenuto di rendere prioritario il riesame degli LMR al fine di stabilirne di nuovi sulla base di un esame scientifico condotto dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità». Pertanto, conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione ha chiesto all'Autorità di effettuare tale esame prioritario degli LMR vigenti per il dimetoato e l'ometoato. L'Autorità ha presentato il proprio parere motivato il 28 novembre 2016 (3). |
(3) |
L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo della «somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato» in due definizioni del residuo distinte per «dimetoato» e per «ometoato» e ha concluso che gli LMR per i meloni e le barbabietole da zucchero possono destare preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori. L'Autorità ha pertanto raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per tali prodotti. Essa ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per la cicoria/Witloof e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tale prodotto gli LMR dovrebbero pertanto essere fissati allo specifico limite di determinazione. L'Autorità ha concluso che riguardo agli LMR per il cavolo cinese non era disponibile alcuna informazione su buone pratiche agricole sicure per i consumatori e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tale prodotto gli LMR dovrebbero pertanto essere fissati allo specifico limite di determinazione. Essa ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni riguardo agli LMR per pompelmi, arance dolci, limoni, limette/lime, mandarini, ciliege, olive da tavola, bietole, carote, sedani, barbaforte/rafano/cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, ravanelli, salsefrica, rutabaga, rape, aglio, cipolle, scalogni, cipolline, pomodori, melanzane, zucche, cocomeri/angurie, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, lattughe, asparagi, piselli, olive da olio, chicchi d'orzo, chicchi di avena, chicchi di segale, chicchi di frumento, barbabietole da zucchero e radici di cicoria, e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(4) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(5) |
Sulla base del parere motivato dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(6) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con l'LMR vigente, i limiti per il dimetoato e l'ometoato di 0,01 mg/kg per i meloni dovrebbero essere applicati a tutti i prodotti a partire dalla data di applicazione del presente regolamento. |
(9) |
Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda la sostanza attiva dimetoato in e su tutti i prodotti, ad esclusione dei meloni, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 17 gennaio 2018.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 17 gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(3) Reasoned opinion on the prioritised review of the existing maximum residue levels for dimethoate and omethoate according to Article 43 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sull'esame prioritario dei livelli massimi di residui vigenti per il dimetoato e l'ometoato conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2016; 14(11):4647, 50 pagg.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell'allegato II, la colonna relativa al dimetoato è sostituita dalla seguente: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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2) |
nell'allegato II, è aggiunta la seguente colonna relativa all'ometoato: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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3) |
nell'allegato III, parte B, la colonna relativa al dimetoato è soppressa. |
(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
Dimetoato
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati di monitoraggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Dimetoato
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati di monitoraggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(*2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
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Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
Ometoato
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Ometoato
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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