23.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1111 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2017

che stabilisce norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l'invio di informazioni sulle sanzioni e sulle misure in conformità alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno prevedere le procedure e i moduli comuni che devono essere utilizzati dalle autorità competenti per inviare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) le informazioni riguardanti le sanzioni e le misure di cui all'articolo 71 della direttiva 2014/65/UE.

(2)

Affinché la comunicazione tra le autorità competenti e l'ESMA sia più agevole e siano evitati inutili ritardi od omissioni nell'invio delle informazioni, ciascuna autorità competente dovrebbe designare un punto di contatto incaricato specificamente delle comunicazioni sulle sanzioni e sulle misure.

(3)

Affinché sia garantito che tutte le informazioni richieste concernenti le sanzioni e le misure imposte dalle autorità competenti siano correttamente identificate e registrate dall'ESMA, le autorità competenti dovrebbero fornire informazioni dettagliate e armonizzate utilizzando a tal fine moduli specifici.

(4)

Al fine di includere informazioni significative nella relazione annuale sulle sanzioni e sulle misure che l'ESMA è tenuta a pubblicare a norma dell'articolo 71 della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti dovrebbero trasmettere le informazioni utilizzando specifici moduli che indichino chiaramente le disposizioni della direttiva 2014/65/UE, quali attuate nel diritto nazionale, che sono state violate.

(5)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(7)

L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati all'introduzione di moduli e procedure comuni per le autorità competenti interessate in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche di attuazione, tenendo conto che i destinatari sarebbero soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.

(8)

L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Punti di contatto

1.   Ciascuna autorità competente designa un punto di contatto unico per la trasmissione delle comunicazioni riguardanti qualsiasi questione relativa all'invio delle informazioni a norma degli articoli da 2 a 6.

Le autorità competenti comunicano all'ESMA i punti di contatto designati a norma del primo comma.

2.   L'ESMA designa un punto di contatto per il ricevimento delle comunicazioni di cui al paragrafo 1.

3.   L'ESMA pubblica il punto di contatto di cui al paragrafo 2 sul proprio sito Internet.

Articolo 2

Procedure e moduli per l'invio delle informazioni

1.   Le autorità competenti inviano all'ESMA le informazioni di cui all'articolo 71, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 71, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, utilizzando le interfacce fornite dal sistema informatico creato dall'ESMA per gestire il ricevimento, l'archiviazione, la pubblicazione e lo scambio di tali informazioni.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono inviate all'ESMA in un file di trasmissione mediante la compilazione del modulo di cui all'allegato I.

Articolo 3

Annullamento e aggiornamento dei file di trasmissione

1.   Qualora desideri annullare un file di trasmissione già inviato all'ESMA in conformità all'articolo 2, l'autorità competente lo cancella e invia un nuovo file.

2.   Qualora desideri aggiornare un file di trasmissione già inviato all'ESMA in conformità all'articolo 2, l'autorità competente lo reinvia con le informazioni aggiornate.

Articolo 4

Tempistica

1.   Le autorità competenti comunicano all'ESMA le sanzioni amministrative imposte ma non pubblicate, compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito, inviando il file di trasmissione al più tardi entro 10 giorni lavorativi dall'adozione della decisione di non pubblicare la sanzione.

2.   Le autorità competenti inviano all'ESMA tutte le informazioni, ivi compresa la sentenza definitiva, in relazione a ogni eventuale sanzione penale inviando il file di trasmissione al più tardi entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni.

Articolo 5

Invio annuale delle informazioni aggregate sulle sanzioni e sulle misure

Le autorità competenti inviano all'ESMA le informazioni di cui all'articolo 71, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2014/65/UE compilando il modulo di cui all'allegato II. Tale modulo contiene le informazioni concernenti tutte le sanzioni e le misure di cui all'articolo 71 della direttiva 2014/65/UE imposte dall'autorità competente nel corso dell'anno civile precedente.

Il modulo di cui al primo comma è compilato in forma elettronica e inviato all'ESMA per posta elettronica al più tardi entro il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 6

Invio annuale di dati anonimi e aggregati sulle indagini e sanzioni penali

Qualora, conformemente all'articolo 70 della direttiva 2014/65/UE, gli Stati membri abbiano previsto sanzioni penali per le violazioni di cui a tale articolo, le autorità competenti forniscono all'ESMA i dati di cui all'articolo 71, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE compilando il modulo di cui all'allegato III. Tale modulo contiene i dati relativi a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali applicate dall'autorità competente per le violazioni di cui all'articolo 71, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE nel corso dell'anno civile precedente.

Il modulo di cui al primo comma è compilato in forma elettronica e inviato all'ESMA per posta elettronica al più tardi entro il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO I

Modulo per l'invio di informazioni a norma dell'articolo 71, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 71, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE

Informazioni di cui all'articolo 71, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 71, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE:

Campo

Descrizione

Tipo

Identificativo della sanzione

Codice identificativo attribuito dall'autorità competente ai fini della comunicazione della sanzione o della misura

Facoltativo

Quadro giuridico

Numero dell'atto legislativo dell'Unione a norma del quale è stata imposta la sanzione o la misura

Obbligatorio

Stato membro

Acronimo dello Stato membro dell'autorità competente che comunica la sanzione o la misura

Obbligatorio

Identificativo dell'entità

Codice identificativo utilizzato per identificare in maniera univoca un'entità cui è stata imposta una sanzione o una misura

Obbligatorio (solo per le sanzioni o le misure imposte alle imprese di investimento)

Natura della sanzione

Indicare se la sanzione comunicata è una sanzione penale o una sanzione amministrativa

Obbligatorio (solo per le sanzioni)

Identificativo dell'autorità

Identificativo dell'autorità che comunica la sanzione o la misura

Obbligatorio

Quadro giuridico dell'entità

Numero dell'atto legislativo dell'Unione che si applica all'entità cui è stata imposta la sanzione o la misura

Obbligatorio

Nome completo dell'entità

Nome completo dell'entità cui è stata imposta la sanzione o la misura

Obbligatorio (solo per le persone giuridiche)

Nome completo della persona

Nome completo delle persone fisiche cui è stata imposta la sanzione o la misura

Obbligatorio (solo per le persone fisiche)

Autorità competente sanzionante

Acronimo dell'autorità competente che ha imposto la sanzione o la misura

Obbligatorio

Contenuto della sanzione/misura

Testo della sanzione o della misura e di qualsiasi informazione utile relativa alla sanzione o alla misura (compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito e sentenze definitive in relazione alla sanzione penale imposta) — nella lingua principale

Obbligatorio

Contenuto della sanzione/misura

Testo della sanzione o della misura e di qualsiasi informazione utile relativa alla sanzione o alla misura (compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito e sentenze definitive in relazione alla sanzione penale imposta) — in un'altra lingua

Facoltativo

Data

Data alla quale l'autorità competente ha imposto la sanzione o la misura

Obbligatorio

Data di scadenza

Data alla quale cessano gli effetti della sanzione o della misura

Facoltativo

Pubblico

Indicare se la sanzione o la misura è stata pubblicata dall'autorità competente

Obbligatorio


ALLEGATO II

Modulo per l'invio di informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e misure imposte dalle autorità competenti

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ALLEGATO III

Modulo per l'invio di dati anonimi e aggregati relativi a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali applicate

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