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21.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/5 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1091 DELLA COMMISSIONE
del 10 aprile 2017
che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze che possono essere aggiunte agli alimenti a base di cereali e agli altri alimenti per la prima infanzia e agli alimenti a fini medici speciali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (1), in particolare l'articolo 16,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 stabilisce un elenco dell'Unione di sostanze che possono essere aggiunte a una o più delle categorie di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1. In conformità all'articolo 22 di tale regolamento, l'elenco dell'Unione si applica a decorrere dalla data di applicazione degli atti delegati pertinenti, adottati a norma dell'articolo 11 di detto regolamento. L'elenco dell'Unione può essere modificato in conformità alle prescrizioni stabilite all'articolo 16 di tale regolamento. |
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(2) |
Nel suo parere del 6 gennaio 2006 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che l'impiego di bisglicinato ferroso, come fonte di ferro, negli alimenti destinati alla popolazione in generale, negli integratori alimentari e negli alimenti destinati a un'alimentazione particolare, compresi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, non presenta rischi per la sicurezza. |
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(3) |
Il bisglicinato ferroso non è stato incluso nell'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 per l'impiego, come fonte di ferro, negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti, in attesa del riesame delle norme applicabili a tali prodotti. Dato che tale riesame richiede ulteriori valutazioni scientifiche che sono in corso e non saranno concluse a breve termine, è opportuno, in considerazione delle buone prassi amministrative, non ritardare ulteriormente l'aggiornamento dell'elenco dell'Unione per quanto riguarda l'aggiunta del bisglicinato ferroso, come fonte di ferro, negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti. |
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(4) |
In seguito a una domanda, la Commissione ha chiesto all'Autorità di fornire un parere sulla sicurezza e sulla biodisponibilità degli oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca ®), come fonte di calcio, aggiunti per scopi nutrizionali agli alimenti, agli integratori alimentari e agli alimenti a fini medici speciali. Nel suo parere del 26 aprile 2016 (3) l'Autorità ha concluso che l'impiego di tale sostanza nelle categorie di prodotti alimentari menzionate non presenta rischi per la sicurezza, purché siano rispettate determinate condizioni specificate nel suo parere. L'Autorità ritiene che tale sostanza darebbe un contributo rilevante all'assunzione giornaliera media complessiva di calcio. |
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(5) |
L'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(6) |
Le parti interessate sono state consultate ed è stato tenuto conto delle osservazioni formulate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.
(2) Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti (AFC) dell'EFSA, Opinion related to Ferrous bisglycinate as a source of iron for use in the manufacturing of foods and in food supplements (Parere relativo al bisglicinato ferroso come fonte di ferro, destinato all'impiego nella fabbricazione di alimenti e negli integratori alimentari), EFSA Journal (2006) 299, 1-17.
(3) Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti (ANS) dell'EFSA, 2016, Scientific Opinion on Calcium phosphoryl oligosaccharides (POs-Ca®) as a source of calcium added for nutritional purposes to food, food supplements and foods for special medical purposes (Parere scientifico sugli oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca®) come fonte di calcio, aggiunto per scopi nutrizionali a alimenti, integratori alimentari e alimenti a fini medici speciali), EFSA Journal 2016;14(6):4488.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 è così modificato:
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a) |
in corrispondenza della sostanza «Calcio», dopo la voce «L-pidolato di calcio» è inserita la voce seguente:
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b) |
in corrispondenza della sostanza «Ferro», la voce «bisglicinato ferroso» è sostituita dalla voce seguente:
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