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9.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 146/129 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/970 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU), sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
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(2) |
Il 2 giugno 2017 il CSNU ha adottato la risoluzione 2356 (2017) che aggiunge 14 persone fisiche e quattro entità all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. Il 1o giugno 2017 il comitato per le sanzioni ha modificato anche quattro voci esistenti. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV. |
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(4) |
Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
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1. |
all'elenco «A. Persone fisiche» sono aggiunte le voci seguenti:
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2. |
all'elenco «B. Persone giuridiche, entità e organismi» sono aggiunte le voci seguenti:
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3. |
nell'elenco «A. Persone fisiche», la voce
è sostituita da:
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4. |
nell'elenco «A. Persone fisiche», la voce
è sostituita da:
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5. |
nell'elenco «A. Persone fisiche», la voce
è sostituita da:
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6. |
nell'elenco «A. Persone fisiche», la voce
è sostituita da:
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