9.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/965 DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2017

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 gennaio 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 (2) che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).

(2)

Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere una di tali entità nell'elenco.

(3)

È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza l'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

U. REINSALU


(1)   GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 (GU L 23 del 28.1.2017, pag. 3).


ALLEGATO

L'entità elencata in appresso è cancellata dall'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001:

II.   GRUPPI ED ENTITÀ

11.

«Hofstadgroep».