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9.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 146/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/965 DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 2017
che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 27 gennaio 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 (2) che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»). |
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(2) |
Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere una di tali entità nell'elenco. |
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(3) |
È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza l'elenco, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2017
Per il Consiglio
Il presidente
U. REINSALU
(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 (GU L 23 del 28.1.2017, pag. 3).
ALLEGATO
L'entità elencata in appresso è cancellata dall'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001:
II. GRUPPI ED ENTITÀ
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11. |
«Hofstadgroep». |