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1.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/930 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2017
che concerne l'autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2016
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
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(2) |
In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda per un nuovo impiego di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae e per una modifica dei termini dell'attuale autorizzazione per i suini concessa dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 della Commissione (2). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 nonché dei dati pertinenti a sostegno della richiesta di modifica. |
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(3) |
Detta domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole, da classificare nella categoria «additivi tecnologici» nonché la modifica dei termini dell'attuale autorizzazione per i suini al fine di estendere l'impiego a tutte le micotossine tricoteceni. |
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(4) |
Nel suo parere del 7 dicembre 2016 (3), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. L'Autorità ha riconosciuto che il preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae ha la capacità di ridurre il deossinivalenolo (DON) nei mangimi contaminati. Essa ha concluso che il preparato ha la capacità di ridurre il gruppo 12,13-epossido in vari tricoteceni rappresentativi e in altre micotossine dello stesso tipo strutturale, indipendentemente dalla specie o categoria di animali ai quali si somministrano i mangimi contaminati. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(5) |
È opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 al fine di consentire l'impiego dell'additivo con altri tricoteceni. |
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(6) |
La valutazione del preparato del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Il preparato specificato nell'allegato I, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «sostanze che riducono la contaminazione da micotossine del mangime», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 della Commissione, del 23 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae come additivo per mangimi per i suini (GU L 282 del 24.10.2013, pag. 36).
(3) EFSA Journal 2017;15(1):4676.
ALLEGATO I
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Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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UFC/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: sostanze che riducono la contaminazione da micotossine dei mangimi: tricoteceni. |
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1m01 |
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Ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae |
Composizione dell'additivo Preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae, contenente almeno 5 × 109 UFC/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di: ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae Metodo di analisi (1) Enumerazione del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae: metodo di semina per inclusione su piastra (pour plate) in agar VM integrato con oxyrase. Identificazione del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE). |
Tutte le specie avicole |
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1,7 × 108 |
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21 giugno 2027 |
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
ALLEGATO II
«ALLEGATO
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Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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UFC/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: sostanze che riducono la contaminazione da micotossine dei mangimi: tricoteceni. |
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1m01 |
— |
Ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae |
Composizione dell'additivo Preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae, contenente almeno 5 × 109 UFC/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di: ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae Metodo di analisi (1) Enumerazione del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae: metodo di semina per inclusione su piastra (pour plate) in agar VM integrato con oxyrase. Identificazione del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE). |
Suini |
— |
1,7 × 108 |
— |
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13 novembre 2023 |
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports