5.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/778 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2017

recante duecentosessantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 28 aprile 2017 e il 1o maggio 2017, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare tre persone fisiche dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» sono soppresse:

 

«Fritz Martin Gelowicz (alias Robert Konars, (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley). Indirizzo: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: (a) 1.9.1979, (b) 10.4.1979. Luogo di nascita: (a) Monaco, Germania; (b) Liegi, Belgio. Nazionalità: tedesca. N. passaporto: 7020069907 (passaporto tedesco rilasciato a Ulm, Germania, scaduto l'11 maggio 2010). Numero di identificazione nazionale: 7020783883 (carta d'identità federale tedesca rilasciata a Ulm, Germania, scaduta il 10.6.2008). Altre informazioni: (a) associato all'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica; (b) associato a Daniel Martin Schneider e Adem Yilmaz; (c) in carcere in Germania dal giugno 2010. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 27.10.2008.»;

 

«Ata Abdoulaziz Rashid (alias (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data di nascita: 1.12.1973. Luogo di nascita: Sulaimaniya, Iraq. Cittadinanza: irachena. Indirizzo: Germania Numero di identificazione nazionale: tessera di razionamento n. 6110922. Altre informazioni: nome della madre: Khadija Majid Mohammed. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i: 6.12.2005.»;

 

«Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Indirizzo: Baviera, Germania. Data di nascita: 4.7.1965. Luogo di nascita: Kirkuk, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0141062 (revocato con decorrenza settembre 2012). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.»