26.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/717 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2017

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce le condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale, comprese le norme relative all’emissione di certificati zootecnici per tali prodotti. L’articolo 30, paragrafo 4, di detto regolamento stabilisce che qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore, o il relativo materiale germinale, siano oggetto di scambi commerciali, e qualora tali animali riproduttori o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati ad essere iscritti o registrati in un altro libro genealogico o registro suini ibridi, detti animali riproduttori o il relativo materiale germinale sono accompagnati da un certificato zootecnico.

(2)

L’articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce inoltre che qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un organismo di allevamento riportato nell’elenco di cui all’articolo 34 del medesimo regolamento, o il relativo materiale germinale, siano introdotti nell’Unione, e qualora tali animali riproduttori o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati ad essere iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore, detti animali riproduttori o il relativo materiale germinale sono accompagnati da un certificato zootecnico.

(3)

Il certificato zootecnico di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1012 è rilasciato unicamente dall’ente selezionatore, dall’ente ibridatore o dall’autorità competente di spedizione degli animali riproduttori o del loro materiale germinale, qualora tali partite siano commercializzate all’interno dell’Unione, o dall’organismo di allevamento o dal servizio ufficiale del paese terzo di spedizione, qualora tali partite siano introdotte nell’Unione.

(4)

L’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce inoltre che l’autorità competente può consentire che il materiale germinale sia accompagnato da un certificato zootecnico emesso, sulla base delle informazioni ricevute dall’ente selezionatore o dall’ente ibridatore, da un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni, riconosciuto a fini di scambi commerciali all’interno dell’Unione di tale materiale germinale conformemente alla normativa dell’Unione in materia di sanità animale.

(5)

L’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1012 precisa che i certificati zootecnici contengono le informazioni di cui alle parti e ai capi pertinenti dell’allegato V del medesimo regolamento e sono conformi ai modelli corrispondenti di certificati zootecnici previsti negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione.

(6)

È pertanto necessario stabilire modelli per i certificati zootecnici che devono accompagnare le partite di animali riproduttori e del loro materiale germinale quando tali partite sono commercializzate all’interno dell’Unione o sono introdotte nell’Unione.

(7)

L’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce che se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono pubblicamente accessibili su un sito web, è possibile inserire nel certificato zootecnico un riferimento al sito web che riporta tali risultati anziché indicare tali risultati nel certificato zootecnico. Tale possibilità dovrebbe trovare riscontro nei modelli di certificati zootecnici stabiliti dal presente regolamento.

(8)

L’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce che nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, le informazioni di cui all’allegato V, parte 2, capo I, del medesimo regolamento figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi e che la Commissione adotta atti delegati riguardo al contenuto e al formato di detti documenti di identificazione. Non è pertanto necessario che il presente regolamento stabilisca un modello di certificato zootecnico per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura della specie equina.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 1o novembre 2018 in conformità alla data di applicazione di cui al regolamento (UE) 2016/1012.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme relative ai certificati zootecnici per gli scambi commerciali e l’ingresso nell’Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale di cui al capo VII del regolamento (UE) 2016/1012.

Articolo 2

Certificati zootecnici per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale e di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale

1.   Per quanto concerne gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale, le informazioni di cui all’allegato V, parti 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1012 da includere nei certificati zootecnici che accompagnano le partite di tali prodotti sono presentate conformemente ai modelli di cui alle seguenti sezioni dell’allegato I del presente regolamento:

a)

la sezione A per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina;

b)

la sezione B per lo sperma di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;

c)

la sezione C per gli ovociti di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;

d)

la sezione D per gli embrioni di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina.

2.   Per quanto concerne gli scambi commerciali di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, le informazioni di cui all’allegato V, parti 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012 da includere nei certificati zootecnici che accompagnano le partite di tali prodotti sono presentate conformemente ai modelli di cui alle seguenti sezioni dell’allegato II del presente regolamento:

a)

la sezione A per i suini ibridi riproduttori;

b)

la sezione B per lo sperma di suini ibridi riproduttori;

c)

la sezione C per gli ovociti di suini ibridi riproduttori;

d)

la sezione D per gli embrioni di suini ibridi riproduttori.

Articolo 3

Certificati zootecnici per l’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale e di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale

1.   Per quanto concerne l’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale, le informazioni di cui all’allegato V, parti 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1012 da includere nei certificati zootecnici che accompagnano le partite di tali prodotti sono presentate conformemente ai modelli di cui alle seguenti sezioni dell’allegato III del presente regolamento:

a)

la sezione A per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;

b)

la sezione B per lo sperma di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;

c)

la sezione C per gli ovociti di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;

d)

la sezione D per gli embrioni di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina.

2.   Per quanto concerne l’ingresso nell’Unione di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, le informazioni di cui all’allegato V, parti 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012 da includere nei certificati zootecnici che accompagnano le partite di tali prodotti sono presentate conformemente ai modelli di cui alle seguenti sezioni dell’allegato IV del presente regolamento:

a)

la sezione A per i suini ibridi riproduttori;

b)

la sezione B per lo sperma di suini ibridi riproduttori;

c)

la sezione C per gli ovociti di suini ibridi riproduttori;

d)

la sezione D per gli embrioni di suini ibridi riproduttori.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66.


ALLEGATO I

MODELLI DI CERTIFICATI ZOOTECNICI PER GLI SCAMBI COMMERCIALI DI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA E DEL LORO MATERIALE GERMINALE

SEZIONE A

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina

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SEZIONE B

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di sperma di animali riproduttori di razza pura

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SEZIONE C

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di ovociti di animali riproduttori di razza pura

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SEZIONE D

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di embrioni di animali riproduttori di razza pura

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ALLEGATO II

MODELLI DI CERTIFICATI ZOOTECNICI PER GLI SCAMBI COMMERCIALI DI SUINI IBRIDI RIPRODUTTORI E DEL LORO MATERIALE GERMINALE

SEZIONE A

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di suini ibridi riproduttori

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SEZIONE B

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di sperma di suini ibridi riproduttori

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SEZIONE C

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di ovociti di suini ibridi riproduttori

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SEZIONE D

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di embrioni di suini ibridi riproduttori

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ALLEGATO III

MODELLI DI CERTIFICATI ZOOTECNICI PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA E DEL LORO MATERIALE GERMINALE

SEZIONE A

Certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina

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SEZIONE B

Certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di sperma di animali riproduttori di razza pura

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SEZIONE C

Certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di ovociti di animali riproduttori di razza pura

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SEZIONE D

Certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di embrioni di animali riproduttori di razza pura

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ALLEGATO IV

MODELLI DI CERTIFICATI ZOOTECNICI PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI SUINI IBRIDI RIPRODUTTORI E DEL LORO MATERIALE GERMINALE

SEZIONE A

Certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di suini ibridi riproduttori

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SEZIONE B

Certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di sperma di suini ibridi riproduttori

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SEZIONE C

Certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di ovociti di suini ibridi riproduttori

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SEZIONE D

Certificato zootecnico per l’ingresso nell’Unione di embrioni di suini ibridi riproduttori

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