7.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/3


REGOLAMENTO (UE) 2017/658 DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849, che abroga e sostituisce la decisione 2013/183/PESC.

(2)

La decisione (PESC) 2017/666 del Consiglio (3) estende ulteriormente il divieto sugli investimenti dell'UE in Corea del Nord e/o con la Corea del Nord all'industria connessa alle armi convenzionali e ai settori metallurgico e aerospaziale, e vieta la fornitura di determinati servizi a entità e cittadini nella Corea del Nord.

(3)

Il regolamento (CE) n. 329/2007 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1)

all'articolo 1 è aggiunto il punto seguente:

«16.   “servizi inerenti”: servizi resi per conto terzi da unità la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni trasportabili, nonché servizi tipicamente collegati alla produzione di detti beni.»;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 quater

1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, qualsiasi servizio inerente ai settori minerario e manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione, di cui all'allegato VIII, parte A, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord o per l'uso in tale paese; e

b)

fornire, direttamente o indirettamente, servizi informatici e servizi collegati, di cui all'allegato VIII, parte B, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord o per l'uso in tale paese.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti internet elencati nell'allegato II, possono autorizzare la fornitura di servizi inerenti al settore minerario e la fornitura di servizi inerenti ai settori manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione nella misura in cui tali servizi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo, rispondendo direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati, nella misura in cui tali servizi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità nella Corea del Nord conformemente al diritto internazionale.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica alla prestazione di servizi informatici o di servizi collegati da parte di enti pubblici o di persone giuridiche, entità od organismi che ricevono finanziamenti pubblici per prestare questi servizi a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.

5.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 4 e in deroga al paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti internet elencati nell'allegato II, possono autorizzare la fornitura di servizi informatici e di servizi collegati, nella misura in cui siano destinati a essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.

6.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alla prestazione di servizi fino al 9 luglio 2017, dovuti in forza di contratto o accordi conclusi o di obblighi sorti prima dell'8 aprile 2017.»;

3)

all'articolo 5 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   È vietato:

a)

costituire un'impresa comune con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), o acquisire o ampliare qualsiasi partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale o l'acquisto di azioni o di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona giuridica, entità od organismo coinvolti in programmi o attività della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o in attività nelle industrie estrattiva, di raffinazione, chimica, metallurgica, aerospaziale o delle armi convenzionali;

b)

concedere finanziamenti o assistenza finanziaria a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1, lettere da d) a f), o concedere finanziamenti o assistenza finanziaria allo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;

c)

prestare servizi di investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.»;

4)

all'articolo 13, paragrafo 1, è inserito il punto seguente:

«h)

modificare l'allegato VIII al fine di perfezionare o adeguare l'elenco dei beni che vi figura, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri nonché delle definizioni o degli orientamenti eventualmente emanati dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite, o al fine di aggiungere i numeri di riferimento ripresi dal sistema di classificazione centrale dei prodotti per i beni e i servizi adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite.».

Articolo 2

L'allegato del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 329/2007 come allegato VIII.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH


(1)   GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

(2)  Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2017/666 del Consiglio del 6 aprile 2017 che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (cfr. pag: 42 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

«ALLEGATO VIII

Elenco dei servizi di cui all'articolo 3 quater

NOTE:

1.

I codici della classificazione centrale dei prodotti (CPC) sono definiti dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, No. 77, Provisional Central Product Classification, 1991.

2.

Sono oggetto del divieto soltanto le parti dei codici CPC descritte di seguito.

Parte A:

Servizi inerenti ai settori minerario e manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione:

Descrizione dei servizi

Di cui al codice CPC

Perforazione trafori e gallerie, rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari, a eccezione dell'estrazione di petrolio e gas.

CPC 5115

Servizi di consulenza geologica, geofisica, geochimica e altri servizi di consulenza scientifica per quanto riguarda la localizzazione di giacimenti di minerale, petrolio, gas e di falde freatiche mediante lo studio delle proprietà della terra e delle formazioni e strutture rocciose. Sono inclusi i servizi di analisi dei risultati di prospezioni sotterranee, lo studio di campioni di roccia e del nucleo terrestre e i servizi di assistenza e consulenza nello sviluppo e nell'estrazione di risorse minerarie.

CPC 86751

Servizi di raccolta di informazioni su formazioni rocciose sotterranee attraverso metodi diversi, tra cui metodi sismografici, gravimetrici, magnetometrici e altri metodi di prospezione sotterranea.

CPC 86752

Servizi di raccolta di informazioni circa la forma, la posizione e/o i limiti di una porzione di superficie terrestre, con vari metodi, tra cui il rilevamento tacheometrico, fotogrammetrico e idrografico, per fini cartografici.

CPC 86753

Servizi annessi all'estrazione di petrolio e gas svolte per conto terzi, quali: perforazione e riperforazione direzionale; l'avvio della perforazione; la costruzione, riparazione e smantellamento di torri di trivellazione; la cementazione dei rivestimenti di pozzi petroliferi e di gas; il pompaggio di pozzi e l'occlusione e l'abbandono di pozzi.

CPC 8830

Fabbricazione di coke — utilizzo di forni a coke segnatamente per la produzione di coke o semicoke da antracite e lignite, di carbone di storta e di prodotti residuali, quali catrami di carbon fossile o pece;

agglomerazione di coke;

fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati — produzione di combustibili liquidi o gassosi (etano, butano o propano), kerosene, oli o grassi lubrificanti o altri prodotti ottenuti da petrolio greggio o minerali bituminosi o loro prodotti di frazionamento;

fabbricazione o estrazione di prodotti quali vaselina, paraffina, altre cere di petrolio e prodotti residuali quali coke di petrolio e bitume di petrolio;

fabbricazione di combustibile nucleare — estrazione di uranio metallo a partire da pechblenda o da altri minerali uraniferi;

fabbricazione di leghe, di dispersioni o di miscele di uranio naturale o di suoi composti;

fabbricazione di uranio arricchito e di suoi composti; di plutonio e di suoi composti, o di leghe, dispersioni o miscele di tali composti;

fabbricazione di uranio impoverito in U 235 e di suoi composti, di torio e di suoi composti, o di leghe, dispersioni o miscele di tali composti;

fabbricazione di altri elementi radioattivi, isotopi o composti e

fabbricazione di elementi combustibili non irradiati per reattori nucleari.

CPC 8845

Fabbricazione di prodotti chimici di base, eccetto concimi e composti azotati;

fabbricazione di concimi e di composti azotati;

fabbricazione di materie plastiche in forme primarie e di gomma sintetica;

fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura;

fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici;

fabbricazione di prodotti botanici;

fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e prodotti per toletta e

fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali.

CPC 8846

Fabbricazione di metalli per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8851

Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature, per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8852

Fabbricazione di macchinari e attrezzature per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8853

Fabbricazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8854

Fabbricazione di macchine ed apparecchiature elettriche per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8855

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8858

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8859

Servizi di riparazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature, per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8861

Servizi di riparazione di macchinari e attrezzature per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8862

Servizi di riparazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8863

Servizi di riparazione di macchine e apparecchiature elettriche per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8864

Servizi di riparazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8867

Servizi di riparazione di altri mezzi di trasporto per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8868

Parte B:

Servizi informatici e servizi collegati (CPC: 84)

Descrizione dei servizi

Di cui al Codice CPC

Servizi di consulenza per l'installazione dell'hardware

Servizi di implementazione del software

Servizi di elaborazione dati

Servizi di banche dati

Servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori

Servizi di preparazione dati

Servizi di formazione del personale dei clienti

CPC 84»