6.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/30 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/624 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2017
che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui per le sostanze bifenazato, daminozide e tolilfluanide in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza bifenazato sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze daminozide e tolilfluanide sono stati fissati nell'allegato V del medesimo regolamento. |
(2) |
Per quanto riguarda la sostanza bifenazato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (2). Le raccomandazioni dell'Autorità in merito al riesame degli LMR vigenti sono state attuate con il regolamento (UE) n. 79/2014 della Commissione (3). |
(3) |
Per quanto riguarda la sostanza daminozide l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Le raccomandazioni dell'Autorità in merito al riesame degli LMR vigenti sono state attuate con il regolamento (UE) n. 87/2014 della Commissione (5). |
(4) |
Per quanto riguarda la sostanza tolilfluanide l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (6). Le raccomandazioni dell'Autorità in merito al riesame degli LMR vigenti sono state attuate con il regolamento (UE) 2015/552 della Commissione (7). |
(5) |
Riguardo ai prodotti per i quali non sono state comunicate autorizzazioni o tolleranze all'importazione a livello di Unione e non erano disponibili LMR del Codex, l'Autorità ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, gli LMR per la sostanza bifenazato sono stati fissati nel regolamento (UE) n. 79/2014 allo specifico limite di determinazione e gli LMR per le sostanze daminozide e tolilfluanide sono stati fissati rispettivamente dal regolamento (UE) n. 87/2014 e dal regolamento (UE) 2015/552 all'LMR di base, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(6) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea in merito alla necessità di adeguare alcuni dei suddetti limiti di determinazione. In caso di definizioni di residui complessi costituiti da diversi componenti, ciascuno di tali componenti deve essere analizzato con un limite di determinazione che sia tecnicamente fattibile e il più basso possibile. Qualora un LMR sia stabilito al limite di determinazione, tale limite di determinazione è costituito dalla somma dei limiti di determinazione per tutti i componenti della definizione dei residui. Per quanto riguarda le sostanze bifenazato, daminozide e tolilfluanide, la definizione dei residui è costituita da molteplici componenti; i suddetti laboratori hanno concluso che, tenendo conto della necessità di analizzare tutti i componenti di una definizione del residuo a un livello tecnicamente fattibile, gli LMR fissati al limite di determinazione (somma dei limiti di determinazione dei componenti) dovrebbero essere aumentati. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenazate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011;9(12):2484 [48 pagg.].
(3) Regolamento (UE) n. 79/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, clorprofam, esfenvalerato, fludioxonil e tiobencarb in o su determinati prodotti (GU L 27 del 30.1.2014, pag. 9).
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for daminozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(4):2650 [16 pagg.].
(5) Regolamento (UE) n. 87/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, butralin, clorotoluron, daminozide, isoproturon, picoxystrobin, pirimetanil e trinexapac in o su determinati prodotti (GU L 35 del 5.2.2014, pag. 1).
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tolylfluanid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(7):3300 [37 pagg.].
(7) Regolamento (UE) 2015/552 della Commissione, del 7 aprile 2015, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1,3-dicloropropene, bifenox, dimetenamid-p, proesadione, tolilfluanide e trifluralin in o su determinati prodotti (GU L 92 dell'8.4.2015, pag. 20).
ALLEGATO
Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell'allegato II la colonna relativa alla sostanza bifenazato è sostituita dalla seguente: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
Nell'allegato V le colonne relative alle sostanze daminozide e tolilfluanide sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III. |
(F) |
= |
Liposolubile |
Bifenazato (somma di bifenazato e di bifenazato-diazene, espressa in bifenazato) (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative all'idrolisi. In sede di riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 30 gennaio 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale data, della mancanza delle stesse
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
= |
Liposolubile |
Bifenazato (somma di bifenazato e di bifenazato-diazene, espressa in bifenazato) (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative all'idrolisi. In sede di riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 30 gennaio 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale data, della mancanza delle stesse
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(*2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F)= Liposolubile
Daminozide (somma di daminozide e 1,1-dimetilidrazina (UDHM) espressa in daminozide)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Tolilfluanide (somma di tolilfluanide e dimetilamminosolfotoluidide, espressa in tolilfluanide) (F) (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: Tolilfluanide — codice 1000000 eccetto 1040000: dimetilamminosolfotoluidide. |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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