31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/229 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/583 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2016
che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 8, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 21, paragrafo 5, e l'articolo 22, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Un livello elevato di trasparenza è essenziale per assicurare che gli investitori siano adeguatamente informati sul livello reale delle operazioni effettive e potenziali in obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati, a prescindere dal fatto che le operazioni siano eseguite in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione, internalizzatori sistematici o al di fuori di tali sistemi. Questo livello elevato di trasparenza dovrebbe anche creare condizioni di parità tra le sedi di negoziazione, in modo che il processo di formazione del prezzo di determinati strumenti finanziari non sia pregiudicato dalla frammentazione della liquidità e gli investitori non ne siano penalizzati. |
(2) |
Allo stesso tempo è essenziale riconoscere che vi possono essere circostanze in cui dovrebbero essere previste esenzioni dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione o differimenti degli obblighi di trasparenza post-negoziazione, in modo da evitare che l'obbligo di comunicare le operazioni, e quindi di rendere pubbliche le posizioni di rischio, abbia la conseguenza involontaria di pregiudicare la liquidità. È pertanto opportuno precisare le circostanze in cui possono essere concesse deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e differimenti della trasparenza post-negoziazione. |
(3) |
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, poiché specificano gli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione che si applicano alla negoziazione di strumenti non rappresentativi di capitale. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale ai portatori di interesse, in particolare alle persone soggette agli obblighi in questione, è necessario riunire le norme tecniche di regolamentazione in un unico regolamento. |
(4) |
Quando concedono deroghe agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione o autorizzano il differimento degli obblighi di trasparenza post-negoziazione, le autorità competenti dovrebbero trattare su un piano di parità e in modo non discriminatorio tutti i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione. |
(5) |
È opportuno chiarire un certo numero di termini tecnici, le cui definizioni sono necessarie per assicurare l'applicazione uniforme nell'Unione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e, quindi, per contribuire alla creazione di un codice unico di norme per i mercati finanziari dell'Unione. Si tratta di definizioni puramente funzionali alla determinazione degli obblighi di trasparenza per gli strumenti non rappresentativi di capitale e che dovrebbero essere strettamente limitate alla comprensione del presente regolamento. |
(6) |
In ragione della loro struttura giuridica gli exchange traded commodities (ETC) e gli exchange-traded notes (ETN) dovrebbero essere considerati strumenti di debito. Tuttavia, dal momento che sono commercializzati in modo analogo agli ETF, dovrebbe applicarsi un regime di trasparenza analogo a quello degli ETF. |
(7) |
Ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014, per gli strumenti per i quali non esiste un mercato liquido, è opportuno considerare alcuni strumenti ammissibili a beneficiare della deroga alla trasparenza pre-negoziazione. Questa previsione dovrebbe applicarsi anche ai derivati soggetti all'obbligo di compensazione che non sono soggetti all'obbligo di negoziazione, nonché alle obbligazioni, ai derivati, agli strumenti finanziari strutturati, alle quote di emissioni che non sono liquidi. |
(8) |
Le sedi di negoziazione che gestiscono un sistema di negoziazione basato sulla richiesta di quotazione dovrebbero rendere pubblici i prezzi irrevocabili di acquisto e di vendita o le indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione e lo spessore di tali prezzi al più tardi quando il richiedente è in grado di eseguire l'operazione secondo le regole del sistema. Ciò al fine di assicurare che i membri o i partecipanti che forniscono per primi le loro quotazioni al richiedente non siano messi in condizioni di svantaggio. |
(9) |
La maggior parte delle obbligazioni garantite liquide sono obbligazioni ipotecarie emesse per la concessione di prestiti ai privati per il finanziamento dell'acquisto dell'abitazione e il cui valore medio è direttamente correlato al valore del prestito. Nel mercato delle obbligazioni garantite, i fornitori di liquidità fanno da tramite tra gli investitori professionali che negoziano grandi volumi e i proprietari di abitazione che negoziano piccoli volumi. Per evitare perturbazioni di questa funzione e le potenziali conseguenze negative per i proprietari di abitazione, la dimensione specifica dello strumento al di sopra della quale i fornitori di liquidità possono beneficiare di una deroga alla trasparenza pre-negoziazione dovrebbe essere fissata ad una dimensione delle negoziazioni al di sotto della quale si trova il 40 per cento delle operazioni, in quanto si ritiene che tale volume rifletta il costo medio di un'abitazione. |
(10) |
Le informazioni che devono essere messe a disposizione quanto più possibile in tempo reale dovrebbero essere rese disponibili immediatamente, per quanto tecnicamente possibile, presumendo che il gestore del mercato, il dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA) o l'impresa di investimento in questione assicuri un ragionevole livello di spesa per i sistemi e di relativa efficienza. Le informazioni dovrebbero essere pubblicate in prossimità del termine massimo prescritto solo in casi eccezionali in cui i sistemi disponibili non consentono la pubblicazione in tempi più brevi. |
(11) |
Le imprese di investimento dovrebbero rendere pubbliche le informazioni sulle operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazione tramite un APA. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le modalità secondo le quali le imprese di investimento dovrebbero segnalare le operazioni all'APA e dovrebbe applicarsi congiuntamente al regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione (2). |
(12) |
Il regolamento (UE) n. 600/2014 prevede la possibilità di specificare l'applicazione dell'obbligo di informazione post-negoziazione in merito alle operazioni effettuate tra due imprese di investimento, tra cui gli internalizzatori sistematici, su obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati determinate da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato, quali il trasferimento degli strumenti finanziari a fini di garanzia reale. Tali operazioni non contribuiscono al processo di formazione del prezzo, rischiano di creare confusione per gli investitori od ostacolano l'esecuzione alle condizioni migliori, e pertanto il presente regolamento specifica le operazioni determinate da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato che non dovrebbero essere rese pubbliche. |
(13) |
Le imprese di investimento effettuano spesso, per conto proprio o per conto dei clienti, operazioni su derivati e altri strumenti finanziari o altre attività finanziarie che sono composte da una serie di operazioni interconnesse e subordinate. Queste operazioni a pacchetto consentono alle imprese di investimento e ai clienti di gestire meglio i rischi connessi con il prezzo di ciascuna componente dell'operazione a pacchetto, in modo da riflettere il profilo di rischio complessivo del pacchetto, anziché il prezzo prevalente sul mercato di ciascuna componente. Le operazioni a pacchetto possono assumere varie forme, quali lo scambio con sottostante fisico, strategie di negoziazione eseguite nelle sedi di negoziazione e operazioni a pacchetto su misura, ed è importante tenere conto di tali specificità al momento di calibrare il regime di trasparenza applicabile. Ai fini del presente regolamento è pertanto opportuno definire le condizioni di applicazione dei differimenti della trasparenza post-negoziazione alle operazioni a pacchetto. Queste disposizioni non dovrebbero essere applicabili alle operazioni di copertura degli strumenti finanziari eseguite nel normale esercizio dell'attività. |
(14) |
Lo scambio con sottostante fisico, che è prassi integrante dei mercati finanziari, consente ai partecipanti al mercato di organizzare ed eseguire le operazioni su derivati negoziati in borsa direttamente collegati ad un'operazione nel mercato fisico sottostante. Si tratta di una prassi ampiamente utilizzata e che coinvolge una pluralità di soggetti: agricoltori, produttori, fabbricanti e trasformatori di merci. Di norma un'operazione che prevede lo scambio con sottostante fisico ha luogo quando il venditore di un'attività fisica intende liquidare la sua corrispondente posizione di copertura in un contratto derivato con l'acquirente dell'attività fisica, quando anche quest'ultimo si trova a possedere una corrispondente copertura nello stesso contratto derivato. È in tal modo agevolata l'efficace liquidazione delle posizioni di copertura che non sono più necessarie. |
(15) |
Per le operazioni eseguite al di fuori delle regole di una sede di negoziazione è essenziale specificare l'impresa di investimento tenuta a rendere pubblica l'operazione nei casi in cui entrambe le parti dell'operazione siano imprese di investimento stabilite nell'Unione, per evitare che la pubblicazione dell'operazione sia effettuata due volte. Pertanto, la responsabilità di rendere pubblica l'operazione dovrebbe sempre ricadere sull'impresa di investimento venditrice, a meno che una sola delle controparti sia un internalizzatore sistematico oltre a essere l'impresa acquirente. |
(16) |
Quando per un dato strumento finanziario una sola delle controparti è un internalizzatore sistematico, oltre a esserne l'impresa acquirente, detta controparte dovrebbe essere responsabile di rendere pubblica l'operazione, dato che è questo che i suoi clienti si aspettano che faccia e che è nella posizione migliore per compilare la relativa voce nel modello di segnalazione, indicando il suo status di internalizzatore sistematico. Per assicurare che l'operazione venga resa pubblica una sola volta, l'internalizzatore sistematico dovrebbe informare l'altra parte del fatto che ha reso pubblica l'operazione. |
(17) |
È importante mantenere le norme attualmente in vigore per la pubblicazione delle operazioni incrociate (back-to-back), in modo da evitare che un'operazione unica venga pubblicata come se si trattasse di operazioni multiple e al fine di assicurare certezza giuridica su quale impresa di investimento debba essere responsabile della pubblicazione dell'operazione. Pertanto, due operazioni di segno opposto, concluse nello stesso momento e allo stesso prezzo con l'interposizione di una sola parte dovrebbero essere considerate come un'operazione unica. |
(18) |
Il regolamento (UE) n. 600/2014 consente alle autorità competenti di imporre la pubblicazione di informazioni supplementari in sede di pubblicazione delle informazioni che beneficiano di un differimento o di consentire il differimento per un periodo prorogato. Per favorire l'applicazione uniforme delle disposizioni in materia nell'Unione, è necessario, definire le condizioni e i criteri in base ai quali le autorità competenti possono autorizzare ulteriori differimenti. |
(19) |
Per molti strumenti non rappresentativi di capitale, in particolare derivati, la negoziazione è episodica, variabile e soggetta a modifiche periodiche degli schemi di negoziazione. Non sarebbe pertanto idoneo prescrivere la determinazione statica degli strumenti finanziari che non hanno un mercato liquido e la determinazione statica delle varie soglie per la calibrazione dei requisiti di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione, senza che sia prevista la possibilità di adattare la situazione della liquidità e le soglie in funzione dei cambiamenti degli schemi di negoziazione. È pertanto opportuno stabilire la metodologia e i parametri necessari per effettuare su base periodica la valutazione della liquidità e il calcolo delle soglie per l'applicazione delle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e del differimento post-negoziazione. |
(20) |
Per assicurare l'applicazione uniforme delle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e dei differimenti post-negoziazione, è necessario prevedere norme uniformi per quanto riguarda il contenuto e la frequenza dei dati che le autorità competenti possono richiedere alle sedi di negoziazione, agli APA e ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) a fini di trasparenza. È inoltre necessario specificare la metodologia di calcolo delle rispettive soglie e prevedere norme uniformi in materia di pubblicazione delle informazioni in tutta l'Unione. Le norme relative alla metodologia specifica e ai dati necessari per effettuare i calcoli per specificare il regime di trasparenza applicabile agli strumenti non rappresentativi di capitale dovrebbero essere applicate congiuntamente al regolamento delegato (UE) 2017/577 della Commissione (3), che stabilisce gli elementi comuni per quanto concerne il contenuto e la frequenza delle richieste di dati rivolte alle sedi di negoziazione, agli APA e ai CTP a fini di trasparenza e altri calcoli in termini più generali. |
(21) |
Per le obbligazioni diverse da ETC e ETN, le operazioni inferiori a 100 000 EUR dovrebbero essere escluse dal calcolo delle soglie per la trasparenza pre- e post-negoziazione, dato che tali operazioni sono considerate aventi dimensioni al dettaglio. Queste operazioni aventi dimensioni al dettaglio dovrebbero in ogni caso beneficiare del nuovo regime di trasparenza, e le soglie che consentono di concedere una deroga o un differimento in materia di trasparenza dovrebbero essere fissate al di sopra di detto livello. |
(22) |
L'obiettivo dell'esenzione dagli obblighi di trasparenza di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 è assicurare che l'efficacia delle operazioni effettuate dall'Eurosistema nello svolgimento dei compiti primari sanciti dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea («lo statuto») e da disposizioni nazionali equivalenti per i membri del sistema europeo di banche centrali (SEBC) degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, che dipende dalla tempestività e dalla riservatezza delle operazioni, non sia compromessa dalla divulgazione delle informazioni su tali operazioni. È fondamentale che le banche centrali possano verificare se, quando e in che modo le informazioni sulle loro azioni sono pubblicate, in modo da massimizzare l'impatto desiderato e limitare conseguenze involontarie sul mercato. Pertanto, è opportuno assicurare la certezza del diritto per i membri del SEBC e le relative controparti per quanto riguarda la portata dell'esenzione dagli obblighi di trasparenza. |
(23) |
Uno dei principali compiti del SEBC, ai sensi del trattato e dello statuto e ai sensi di disposizioni nazionali equivalenti per i membri del SEBC degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, è l'esecuzione della politica dei cambi, che impone di detenere e gestire riserve in valuta estera per garantire che, ogniqualvolta sia necessario, vi sia una quantità sufficiente di risorse liquide disponibili per le operazioni di politica dei cambi. L'applicazione degli obblighi di trasparenza alle operazioni di gestione delle riserve in valuta estera potrebbe inviare segnali indesiderati al mercato, il che potrebbe interferire con la politica dei cambi dell'Eurosistema e dei membri del SEBC degli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Considerazioni analoghe possono applicarsi caso per caso anche alle operazioni di gestione delle riserve in valuta estera in esecuzione della politica monetaria e di stabilità finanziaria. |
(24) |
L'esenzione dagli obblighi di trasparenza per le operazioni in cui la controparte è membro del SEBC non dovrebbe applicarsi alle operazioni eseguite dai membri del SEBC nello svolgimento delle attività di investimento. È il caso delle operazioni eseguite per scopi amministrativi e per il personale del membro del SEBC, comprese operazioni effettuate in qualità di amministratore di uno schema pensionistico conformemente all'articolo 24 dello statuto. |
(25) |
La sospensione temporanea degli obblighi di trasparenza dovrebbe essere imposta solo in situazioni eccezionali che rappresentano una significativa diminuzione della liquidità per tutta una classe di strumenti finanziari sulla base di elementi oggettivi e misurabili. È necessario distinguere tra classi inizialmente considerate aventi un mercato liquido e classi inizialmente considerate non aventi un mercato liquido, dato che è più probabile che un'ulteriore significativa diminuzione in termini relativi si verifichi per le classi già considerate illiquide. Pertanto, la sospensione degli obblighi di trasparenza per gli strumenti considerati non aventi un mercato liquido dovrebbe essere imposta soltanto se si è verificata una diminuzione in rapporto ad una soglia relativa più elevata. |
(26) |
Il regime di trasparenza pre- e post-negoziazione istituito dal regolamento (UE) n. 600/2014 dovrebbe essere adeguatamente calibrato rispetto al mercato e applicato in modo uniforme in tutta l'Unione. È pertanto essenziale stabilire i calcoli che devono essere effettuati, prevedendo tra l'altro i periodi e i metodi di calcolo. A tal fine, per evitare effetti distorsivi del mercato, i periodi per il calcolo specificati nel presente regolamento dovrebbero assicurare che le pertinenti soglie del regime siano aggiornate a intervalli appropriati in modo da riflettere le condizioni di mercato. È inoltre opportuno prevedere la pubblicazione centralizzata dei risultati dei calcoli, in modo da metterli a disposizione di tutti i partecipanti ai mercati finanziari e delle autorità competenti nell'Unione in un unico luogo e in una forma che ne consenta una facile consultazione. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero comunicare i calcoli all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), la quale dovrebbe pubblicarli sul suo sito web. |
(27) |
Al fine di assicurare l'ordinata attuazione dei nuovi requisiti in materia di trasparenza, è opportuno prevedere l'introduzione graduale delle disposizioni in materia di trasparenza. La soglia di liquidità «numero medio giornaliero di operazioni», utilizzata per determinare le obbligazioni per le quali esiste un mercato liquido, dovrebbe essere adattata in modo graduale. |
(28) |
Entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA dovrebbero, su base annuale, trasmettere alla Commissione una valutazione delle soglie di liquidità per la determinazione degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, e, se del caso, presentare una nuova versione della norma tecnica di regolamentazione al fine di adeguare la soglia di liquidità. |
(29) |
Allo stesso modo, dovrebbero essere gradualmente adattati i percentili delle operazioni utilizzati per determinare la dimensione specifica dello strumento che consente la deroga agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione per gli strumenti non rappresentativi di capitale. |
(30) |
A tal fine, l'ESMA dovrebbe, su base annuale, trasmettere alla Commissione la valutazione delle soglie per la deroga e, se del caso, presentare una nuova norma tecnica di regolamentazione per adeguare le soglie per la deroga applicabili agli strumenti non rappresentativi di capitale. |
(31) |
Ai fini dei calcoli di trasparenza, sono necessari dati di riferimento per determinare la sottoclasse di attività a cui appartiene ciascuno strumento finanziario. Pertanto, è necessario imporre alle sedi di negoziazioni l'obbligo di fornire dati di riferimento in aggiunta a quelli richiesti dal regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione (4). |
(32) |
Per quanto riguarda i derivati su tassi di cambio, per determinare gli strumenti finanziari che non hanno un mercato liquido si è ritenuta necessaria la valutazione qualitativa, data la mancanza di dati necessari per un'analisi quantitativa completa dell'intero mercato. Di conseguenza, finché non saranno disponibili dati di migliore qualità i derivati su tassi di cambio non dovrebbero essere considerati aventi un mercato liquido ai fini del presente regolamento. |
(33) |
Al fine di permettere l'avvio effettivo delle nuove norme sulla trasparenza, i partecipanti al mercato dovrebbero fornire, con sufficiente anticipo rispetto alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, i dati per il calcolo e per la pubblicazione degli strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido e delle dimensioni degli ordini di dimensione elevata o superiori alla dimensione specifica dello strumento. |
(34) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che il presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. Tuttavia, al fine di garantire che il nuovo regime normativo in materia di trasparenza possa funzionare efficacemente, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi dalla data della sua entrata in vigore. |
(35) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione. |
(36) |
L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DEFINIZIONI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «operazione a pacchetto»: operazione corrispondente ad una delle seguenti definizioni:
a) |
operazione in un contratto derivato o altro strumento finanziario vincolato all'esecuzione simultanea di una operazione in una quantità equivalente dell'attività fisica sottostante [scambio con sottostante fisico; exchange for physical (EFP)]; |
b) |
operazione che comporta l'esecuzione di due o più componenti dell'operazione in strumenti finanziari e che soddisfa le condizioni seguenti:
|
2) «sistema basato sulla richiesta di quotazione (request for quote)»: sistema di negoziazione che soddisfa le seguenti condizioni:
a) |
un membro o un partecipante forniscono una o più quotazioni in risposta ad una richiesta di quotazione presentata da uno o più altri membri o partecipanti; |
b) |
la quotazione è eseguibile esclusivamente dal membro o partecipante richiedente; |
c) |
il membro o partecipante richiedente può concludere l'operazione, accettando la quotazione o le quotazioni fornite in risposta alla sua richiesta; |
3) «sistema di negoziazione a voce»: sistema di negoziazione in cui le operazioni tra i membri sono concluse mediante negoziazione a voce.
CAPO II
TRASPARENZA PRE-NEGOZIAZIONE PER I MERCATI REGOLAMENTATI, I SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE E I SISTEMI ORGANIZZATI DI NEGOZIAZIONE
Articolo 2
Obblighi di trasparenza pre-negoziazione
[Articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014]
I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblica la gamma dei prezzi di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, in funzione del tipo di sistema di negoziazione che gestiscono e nell'osservanza dei requisiti di informazione di cui all'allegato I.
Articolo 3
Ordini di dimensione elevata
[Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]
Un ordine è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato se al momento dell'immissione o ad ogni successiva modifica è pari o superiore alla dimensione minima di un ordine determinata secondo la metodologia di cui all'articolo 13.
Articolo 4
Tipo e dimensione minima degli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini
[Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Il tipo di ordine conservato in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione per il quale si può derogare agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione è un ordine che:
a) |
è destinato a essere pubblicato nel book di negoziazione gestito dalla sede di negoziazione ed è subordinato a condizioni obiettive predefinite dal protocollo del sistema; |
b) |
non interagisce con altri interessi di negoziazione prima della pubblicazione nel book di negoziazione gestito dalla sede di negoziazione; |
c) |
dopo la pubblicazione nel book di negoziazione interagisce con altri ordini in conformità alle regole applicabili agli ordini dello stesso tipo al momento della pubblicazione. |
2. Gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione per i quali si può derogare agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione hanno, al momento dell'immissione e ad ogni successiva modifica, le seguenti dimensioni:
a) |
nel caso di ordini iceberg, dimensione pari o superiore a 10 000 EUR; |
b) |
per tutti gli altri ordini, dimensione pari o superiore al quantitativo minimo scambiabile fissato in anticipo dalle regole e dai protocolli del gestore del sistema. |
3. L'ordine iceberg di cui al paragrafo 2, lettera a), è un ordine con limite consistente in un ordine pubblicato per una parte del quantitativo e in un ordine non pubblicato per il restante quantitativo, in cui il quantitativo non pubblicato può essere eseguito solo dopo l'immissione nel book di negoziazione in quanto nuovo ordine pubblicato.
Articolo 5
Dimensione specifica dello strumento finanziario
[Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Un'indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione è superiore alla dimensione specifica dello strumento finanziario se al momento dell'immissione o ad ogni successiva modifica è pari o superiore alla dimensione minima di un'indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione secondo la metodologia di cui all'articolo 13.
2. I prezzi indicativi pre-negoziazione delle indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione superiori alla dimensione specifica dello strumento finanziario determinata conformemente al paragrafo 1 e inferiori alla dimensione elevata determinata conformemente all'articolo 3 sono considerati prossimi al prezzo degli interessi di negoziazione quando la sede di negoziazione rende pubblico uno degli elementi seguenti:
a) |
il miglior prezzo disponibile; |
b) |
la media semplice dei prezzi; |
c) |
il prezzo medio ponderato in base a volume, prezzo, ora o il numero di indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione. |
3. Quando immettono e aggiornano i prezzi indicativi pre-negoziazione i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubbliche la metodologia di calcolo dei prezzi pre-negoziazione e l'ora della pubblicazione.
Articolo 6
Classi di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido
[Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014]
Uno strumento finanziario o una classe di strumenti finanziari sono considerati non aventi un mercato liquido se così determinato conformemente all'articolo 13.
CAPO III
TRASPARENZA POST-NEGOZIAZIONE PER LE SEDI DI NEGOZIAZIONE E LE IMPRESE DI INVESTIMENTO CHE EFFETTUANO LA NEGOZIAZIONE AL DI FUORI DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE
Articolo 7
Obblighi di trasparenza post-negoziazione
[Articolo 10, paragrafo 1, e articolo 21, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Le imprese di investimento che effettuano negoziazioni al di fuori delle regole di una sede di negoziazione e i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici per ogni operazione i dettagli di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II e utilizzano tutti gli indicatori applicabili di cui alla tabella 3 dell'allegato II.
2. In caso di annullamento della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione pubblicano una nuova comunicazione dell'operazione che contiene tutti i dettagli contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell'allegato II.
3. In caso di modifica della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione e i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubbliche le seguenti informazioni:
a) |
una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell'allegato II; |
b) |
una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale con le necessarie correzioni dei dati e l'indicatore di modifica di cui alla tabella 3 dell'allegato II. |
4. Le informazioni post-negoziazione sono rese disponibili in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, e in ogni caso:
a) |
nei primi tre anni di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, entro 15 minuti dall'esecuzione dell'operazione, |
b) |
in seguito, entro 5 minuti dall'esecuzione dell'operazione. |
5. Se l'operazione tra due imprese di investimento è conclusa al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, sia in caso di operazione eseguita per conto proprio che di operazione eseguita per conto dei clienti, solo l'impresa di investimento che vende lo strumento finanziario in questione rende pubblica l'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato.
6. In deroga al paragrafo 5, se solo un'impresa di investimento che è parte dell'operazione è un internalizzatore sistematico per lo strumento finanziario in questione e agisce come impresa acquirente, solo detta impresa rende pubblica l'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato e ne informa il venditore.
7. Le imprese di investimento prendono tutte le misure ragionevoli per assicurare che l'operazione sia resa pubblica come un'operazione unica. A tal fine, due operazioni di segno opposto, concluse nello stesso momento e allo stesso prezzo con l'interposizione di una sola parte sono considerate come un'operazione unica.
8. Per le operazioni a pacchetto sono messe a disposizione informazioni su ciascuna componente in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, tenuto conto della necessità di assegnare i prezzi a determinati strumenti finanziari, includendo l'indicatore dell'operazione a pacchetto o l'indicatore dell'operazione con scambio del sottostante fisico di cui alla tabella 3 dell'allegato II. Se l'operazione a pacchetto è ammissibile alla pubblicazione differita ai sensi dell'articolo 8, sono messe a disposizione informazioni su tutte le componenti dopo la scadenza del periodo di differimento per l'operazione.
Articolo 8
Pubblicazione differita delle operazioni
[Articolo 11, paragrafi 1 e 3, e articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Quando l'autorità competente autorizza la pubblicazione differita delle informazioni sulle operazioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblica ogni operazione al più tardi entro le 19:00 ora locale del secondo giorno lavorativo successivo alla data dell'operazione, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) |
l'operazione è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato ai sensi dell'articolo 9; |
b) |
l'operazione riguarda uno strumento finanziario o una classe di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido come determinato conformemente alla metodologia di cui all'articolo 13; |
c) |
l'operazione viene eseguita tra un'impresa di investimento che negozia per conto proprio secondo modalità diverse dalla negoziazione matched principal, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e un'altra controparte ed è superiore alla dimensione specifica dello strumento ai sensi dell'articolo 10; |
d) |
l'operazione è un'operazione a pacchetto che soddisfa uno dei seguenti criteri:
|
2. Dopo la scadenza del termine di differimento di cui al paragrafo 1 sono pubblicati tutti i dettagli dell'operazione, a meno che sia accordato un periodo di differimento prorogato o indefinito conformemente all'articolo 11.
3. Quando un'operazione tra due imprese di investimento, per conto proprio o per conto dei clienti, è eseguita al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, l'autorità competente a determinare il regime di differimento applicabile è l'autorità competente dell'impresa di investimento responsabile della pubblicazione dell'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 5, 6 e 7.
Articolo 9
Operazioni di dimensione elevata
[Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]
Un'operazione è considerata di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato se è pari o superiore alla dimensione minima di un'operazione calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 13.
Articolo 10
(Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014)
Dimensione specifica dello strumento finanziario
Un'operazione è considerata superiore alla dimensione specifica dello strumento finanziario se è pari o superiore alla dimensione minima di un'operazione calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 13.
Articolo 11
Requisiti di trasparenza in relazione alla pubblicazione differita a discrezione delle autorità competenti
[Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Quando le autorità competenti esercitano i loro poteri in relazione all'autorizzazione alla pubblicazione differita ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, si applicano le seguenti disposizioni:
a) |
nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti impongono la pubblicazione di una delle seguenti informazioni durante l'intero periodo di differimento di cui all'articolo 8:
|
b) |
nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti autorizzano l'omissione della pubblicazione del volume della singola operazione per un periodo prorogato di quattro settimane; |
c) |
per gli strumenti non rappresentativi di capitale che non sono debito sovrano e nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti autorizzano, per un periodo di differimento prorogato di quattro settimane, la pubblicazione in forma aggregata di varie operazioni eseguite nel corso di una settimana di calendario il martedì successivo entro le 09:00 ora locale; |
d) |
per gli strumenti di debito sovrano e nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti autorizzano, per un periodo di tempo indefinito, la pubblicazione in forma aggregata di varie operazioni eseguite nel corso di una settimana di calendario il martedì successivo entro le 09:00 ora locale. |
2. Alla scadenza del periodo di differimento prorogato di cui al paragrafo 1, lettera b), si applicano le seguenti disposizioni:
a) |
per tutti gli strumenti che non sono debito sovrano, la pubblicazione di tutti i dettagli di ogni singola operazione nel giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale; |
b) |
per gli strumenti di debito sovrano, nei casi in cui le autorità competenti decidano di non applicare le opzioni previste dall'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 600/2014, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, dello stesso regolamento, la pubblicazione di tutti i dettagli di ogni singola operazione nel giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale; |
c) |
per gli strumenti di debito sovrano, nei casi in cui le autorità competenti applichino le opzioni previste dall'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 600/2014, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, dello stesso regolamento, la pubblicazione in forma aggregata di varie operazioni eseguite nella stessa settimana di calendario il martedì successivo alla scadenza del periodo di differimento prorogato di quattro settimane a contare dall'ultimo giorno della settimana di calendario entro le 09:00 ora locale. |
3. Per tutti gli strumenti che non sono debito sovrano, tutti i dettagli delle singole operazioni sono pubblicati quattro settimane dopo la pubblicazione dei dettagli aggregati conformemente al paragrafo 1, lettera c), entro le 09:00 ora locale.
4. I dati giornalieri o settimanali aggregati di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono le seguenti informazioni per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati per ogni giorno o settimana di calendario del periodo considerato:
a) |
il prezzo medio ponderato; |
b) |
il volume complessivo negoziato di cui alla tabella 4 dell'allegato II; |
c) |
il numero complessivo di operazioni. |
5. Le operazioni sono aggregate per codice ISIN. In mancanza del codice ISIN, le operazioni sono aggregate al livello della classe degli strumenti finanziari ai quali si applica il test di liquidità di cui all'articolo 13.
6. Se il giorno della settimana previsto per la pubblicazione di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), e ai paragrafi 2 e 3 non è un giorno lavorativo, la pubblicazione viene eseguita il giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale.
Articolo 12
Applicazione della trasparenza post-negoziazione a talune operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazioni
[Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]
L'obbligo di rendere pubblici il volume e il prezzo delle operazioni e il momento in cui le operazioni sono state concluse ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applica a nessuna delle seguenti operazioni:
a) |
le operazioni elencate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (7); |
b) |
le operazioni eseguite da una società di gestione, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), o da un gestore di fondi di investimento alternativi, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), che trasferiscono la proprietà effettiva degli strumenti finanziari da un organismo di investimento collettivo ad un altro, quando nessuna delle parti dell'operazione è un'impresa di investimento; |
c) |
le «operazioni give-up» o le «operazioni give-in», che sono operazioni in cui l'impresa di investimento passa l'operazione del cliente ad un'altra impresa di investimento o in cui l'impresa di investimento riceve l'operazione del cliente da un'altra impresa di investimento ai fini del trattamento post-negoziazione; |
d) |
il trasferimento di strumenti finanziari a fini di garanzia reale in operazioni bilaterali o nel contesto dei requisiti di margine o di garanzia di una controparte centrale (CCP) o come parte del processo di gestione degli inadempimenti della CCP. |
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI TRASPARENZA PRE- E POST-NEGOZIAZIONE
Articolo 13
Metodologia di calcolo a fini di trasparenza
[Articolo 9, paragrafi 1 e 2, articolo 11, paragrafo 1, e articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Per determinare gli strumenti finanziari o le classi di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido ai fini dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applicano le seguenti metodologie a tutte le classi di attività:
a) |
Determinazione statica della liquidità per:
|
b) |
Valutazione periodica basata su criteri di liquidità quantitativi e, se applicabili, qualitativi per:
|
c) |
Valutazione periodica basata su criteri di liquidità qualitativi per:
|
d) |
Valutazione periodica basata su una metodologia a due test per gli strumenti finanziari strutturati (SFP) di cui alla tabella 3.1. dell'allegato III. |
2. Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 5 e gli ordini di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'allegato 3, si applicano le seguenti metodologie:
a) |
il valore della soglia per:
|
b) |
il valore più elevato tra la dimensione dell'operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni come ulteriormente specificato all'articolo 17, paragrafo 3, e la soglia minima per:
|
3. Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e le operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), si applicano le seguenti metodologie:
a) |
il valore della soglia per:
|
b) |
la dimensione delle negoziazioni al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni per ogni tipo di obbligazioni, tranne ETC e ETN, di cui alla tabella 2.3 dell'allegato III; |
c) |
la dimensione delle negoziazioni più grande al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni, la dimensione delle operazioni al di sotto della quale si trova la percentuale del volume corrispondente al percentile del volume e la soglia minima per ogni sottoclasse che si considera avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei CFD di cui alle tabelle 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 e 11.2 dell'allegato III; |
d) |
il valore più elevato tra la dimensione dell'operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni e la soglia minima per:
|
4. Ai fini del paragrafo 3, lettera c), quando la dimensione dell'operazione corrispondente al percentile del volume per la determinazione dell'operazione che è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato è superiore al 97,5 percentile delle operazioni, non si tiene conto del volume delle operazioni, e la dimensione specifica dello strumento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione dell'operazione di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono determinate come il valore più elevato tra la dimensione dell'operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni e la soglia minima.
5. Ai sensi dei regolamenti delegati (UE) 2017/590 e (UE) 2017/577 della Commissione, le autorità competenti raccolgono su base giornaliera dalle sedi di negoziazioni, dagli APA e dai CTP i dati necessari per effettuare i calcoli per determinare:
a) |
gli strumenti finanziari e le classi di strumenti finanziari che non hanno un mercato liquido di cui al paragrafo 1; |
b) |
la dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato e la dimensione specifica dello strumento di cui ai paragrafi 2 e 3. |
6. Le autorità competenti che effettuano i calcoli per una classe di strumenti finanziari mettono in atto accordi di cooperazione tra di loro al fine di assicurare l'aggregazione nell'Unione dei dati necessari per i calcoli.
7. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e d), del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 3, lettere b), c) e d), le autorità competenti tengono conto delle operazioni eseguite nell'Unione tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente.
8. La dimensione dell'operazione ai fini del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 3, lettere b), c) e d), è determinata in base alla misura del volume di cui alla tabella 4 dell'allegato II. Quando la dimensione dell'operazione definita ai fini dei paragrafi 2 e 3 è espressa in valore monetario e lo strumento finanziario non è denominato in euro, la dimensione dell'operazione è convertita nella valuta nella quale è denominato lo strumento finanziario applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro della Banca centrale europea al 31 dicembre dell'anno precedente.
9. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono convertire la dimensione dell'operazione determinata conformemente ai paragrafi 2 e 3 nel corrispondente numero di lotti predefinito dalla sede di negoziazione per la rispettiva sottoclasse o sottoclasse di attività. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono mantenere la dimensione dell'operazione fino all'applicazione dei risultati dei successivi calcoli eseguiti in conformità al paragrafo 17.
10. Dai calcoli di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), e al paragrafo 3, lettera b), sono escluse le operazioni aventi dimensioni pari o inferiori a 100 000 EUR.
11. Ai fini delle determinazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, non si applicano la lettera b) del paragrafo 2 e le lettere b), c), e d) del paragrafo 3 quando il numero di operazioni prese in considerazione per i calcoli è inferiore a 1 000, nel qual caso si applicano le seguenti soglie:
a) |
100 000 EUR per tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN; |
b) |
i valori della soglia di cui al paragrafo 2, lettera a), e al paragrafo 3, lettera a), per tutti gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente paragrafo. |
12. Tranne se riferiti alle quote di emissione o ai relativi derivati, i calcoli di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3, lettere b), c) e d), sono arrotondati ai successivi:
a) |
100 000 quando il valore della soglia è inferiore a 1 milione; |
b) |
500 000 quando il valore della soglia è pari o superiore a 1 milione ma inferiore a 10 milioni; |
c) |
5 milioni quando il valore della soglia è pari o superiore a 10 milioni ma inferiore a 100 milioni; |
d) |
25 milioni quando il valore della soglia è pari o superiore a 100 milioni. |
13. Ai fini del paragrafo 1, i criteri di liquidità quantitativi specificati nell'allegato III per ogni classe di attività sono determinati conformemente alla sezione 1 dell'allegato III.
14. Per i derivati su strumenti rappresentativi di capitale ammessi alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione, che non appartengono ad una sottoclasse per la quale sono state pubblicate la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e che appartengono ad una delle sottoclassi di attività specificate al paragrafo 1, lettera a), punto ii), la dimensione specifica dello strumento finanziario e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato sono quelle applicabili alla fascia più piccola dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) della sottoclasse di attività a cui il derivato su strumenti rappresentativi di capitale appartiene.
15. Gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione che non appartengono ad una sottoclasse per la quale sono state pubblicate la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono considerati non aventi un mercato liquido fino all'applicazione dei risultati dei calcoli eseguiti conformemente al paragrafo 17. La dimensione specifica applicabile dello strumento finanziario di cui all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono quelle delle sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido appartenenti alla stessa sottoclasse di attività.
16. Dopo la fine del giorno di negoziazione, ma prima della fine del giorno, le sedi di negoziazione trasmettono alle autorità competenti le informazioni di cui all'allegato IV per effettuare i calcoli di cui al paragrafo 5, quando lo strumento finanziario è ammesso alla negoziazione o è negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione o se le informazioni già presentate sono cambiate.
17. Le autorità competenti assicurano la pubblicazione dei risultati dei calcoli di cui al paragrafo 5 per ogni strumento finanziario e per ogni classe di strumenti finanziari entro il 30 aprile dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito entro il 30 aprile di ogni anno. A seguito della pubblicazione i risultati dei calcoli si applicano a decorrere dal 1o giugno di ogni anno.
18. Ai fini dei calcoli di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e in deroga ai paragrafi 7, 15 e 17, le autorità competenti, per quanto riguarda le obbligazioni, tranne ETC e ETN, assicurano la pubblicazione dei calcoli di cui al paragrafo 5, lettera a), su base trimestrale, il primo giorno del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre dopo la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito il primo giorno del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno. I calcoli includono le operazioni eseguite nell'Unione nel corso del trimestre civile precedente e si applicano per il periodo di 3 mesi che inizia il sedicesimo giorno di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno.
19. Le obbligazioni, tranne ETC e ETN, che sono ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione durante i primi due mesi del trimestre sono considerate aventi un mercato liquido come specificato nella tabella 2.2 dell'allegato III fino all'applicazione dei risultati del calcolo del trimestre civile.
20. Le obbligazioni, tranne ETC e ETN, che sono ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione durante l'ultimo mese del trimestre sono considerate aventi un mercato liquido come specificato nella tabella 2.2 dell'allegato III fino all'applicazione dei risultati del calcolo del successivo trimestre civile.
Articolo 14
Operazioni alle quali si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014
[Articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014]
Un'operazione è considerata eseguita da un membro del sistema europeo di banche centrali (SEBC) in esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria quando l'operazione soddisfa uno dei seguenti requisiti:
a) |
l'operazione è eseguita a fini di politica monetaria, ivi comprese le operazioni eseguite ai sensi degli articoli 18 e 20 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato sull'Unione europea o le operazioni effettuate ai sensi di disposizioni nazionali equivalenti per i membri del SEBC degli Stati membri la cui moneta non è l'euro; |
b) |
l'operazione è un'operazione sui cambi, ivi comprese le operazioni eseguite per detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri o il servizio di gestione delle riserve fornito da un membro del SEBC alle banche centrali di altri paesi a cui è stata estesa l'esenzione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 600/2014; |
c) |
l'operazione è eseguita a fini della politica di stabilità finanziaria. |
Articolo 15
Operazioni alle quali non si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014
[Articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 600/2014]
L'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applica ai seguenti tipi di operazioni eseguite da un membro del SEBC per la realizzazione di un investimento non connesso all'esecuzione di uno dei compiti di cui all'articolo 14:
a) |
operazioni eseguite per la gestione dei fondi propri; |
b) |
operazioni eseguite per scopi amministrativi o a favore del personale del membro del SEBC, comprese operazioni effettuate in qualità di amministratore di uno schema pensionistico per il personale; |
c) |
operazioni eseguite per il portafoglio di investimenti in forza di obblighi fissati dalla legislazione nazionale. |
Articolo 16
Sospensione temporanea degli obblighi di trasparenza
[Articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Per gli strumenti finanziari per i quali esiste un mercato liquido secondo la metodologia di cui all'articolo 13, l'autorità competente può sospendere temporaneamente gli obblighi di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 600/2014 quando, per una classe di obbligazioni, di strumenti finanziari strutturati, di quote di emissione o di derivati, il volume totale di cui alla tabella 4 dell'allegato II calcolato per i precedenti 30 giorni di calendario rappresenta meno del 40 % del volume mensile medio calcolato per i 12 mesi interi di calendario precedenti i 30 giorni di calendario.
2. Per gli strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido secondo la metodologia di cui all'articolo 13, l'autorità competente può sospendere temporaneamente gli obblighi di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 600/2014 quando, per una classe di obbligazioni, di strumenti finanziari strutturati, di quote di emissione o di derivati, il volume totale di cui alla tabella 4 dell'allegato II calcolato per i precedenti 30 giorni di calendario rappresenta meno del 20 % del volume mensile medio calcolato per i 12 mesi interi di calendario precedenti i 30 giorni di calendario.
3. Nell'effettuare i calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti tengono conto delle operazioni eseguite in tutte le sedi nell'Unione per le classi di obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione o derivati interessati. I calcoli sono effettuati al livello della classe degli strumenti finanziari ai quali si applica il test di liquidità di cui all'articolo 13.
4. Prima di decidere se sospendere gli obblighi di trasparenza le autorità competenti assicurano che la diminuzione significativa della liquidità in tutte le sedi non sia il risultato di effetti stagionali della pertinente classe di strumenti finanziari sulla liquidità.
Articolo 17
Disposizioni relative alla valutazione della liquidità per le obbligazioni e alla determinazione delle soglie in relazione alla pre-negoziazione per la dimensione specifica dello strumento sulla base dei percentili delle operazioni
1. Per determinare le obbligazioni per le quali non esiste un mercato liquido ai fini dell'articolo 6 e secondo la metodologia specificata all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), si applica l'approccio del criterio di liquidità «numero medio giornaliero delle operazioni», utilizzando il «numero medio giornaliero delle operazioni» corrispondente alla fase S1 (15 operazioni giornaliere).
2. Le obbligazioni societarie e le obbligazioni garantite ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione sono considerate aventi un mercato liquido fino all'applicazione dei risultati della prima determinazione trimestrale della liquidità ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 18, quando:
a) |
la dimensione dell'emissione supera 1 000 000 000 di EUR nelle fasi S1 e S2, come stabilito conformemente al paragrafo 6; |
b) |
la dimensione dell'emissione supera 500 000 000 di EUR nelle fasi S3 e S4, come stabilito conformemente al paragrafo 6. |
3. Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario ai fini dell'articolo 5 e secondo la metodologia specificata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), si applica l'approccio del percentile delle operazioni, utilizzando il percentile delle operazioni corrispondente alla fase S1 (30o percentile).
4. Entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito entro il 30 luglio di ogni anno, l'ESMA trasmette alla Commissione una valutazione del funzionamento delle soglie per il criterio di liquidità «numero medio giornaliero delle operazioni» per le obbligazioni e dei percentili delle operazioni per la determinazione della dimensione specifica dello strumento finanziario di cui al paragrafo 8. L'obbligo di trasmettere la valutazione del funzionamento delle soglie per il criterio di liquidità per le obbligazioni cessa una volta raggiunta la fase S4 della sequenza di cui al paragrafo 6. L'obbligo di trasmettere la valutazione dei percentili delle operazioni cessa una volta raggiunta la fase S4 della sequenza di cui al paragrafo 8.
5. La valutazione di cui al paragrafo 4 prende in considerazione:
a) |
l'evoluzione dei volumi di negoziazione degli strumenti non rappresentativi di capitale soggetti agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014; |
b) |
l'impatto sui fornitori di liquidità delle soglie percentili utilizzate per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario; e |
c) |
ogni altro fattore pertinente. |
6. Alla luce della valutazione effettuata ai sensi dei paragrafi 4 e 5, L'ESMA trasmette alla Commissione una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia del criterio di liquidità «numero medio giornaliero delle operazioni» per le obbligazioni secondo la sequenza indicata di seguito:
a) |
S2 (10 operazioni giornaliere) entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014; |
b) |
S3 (7 operazioni giornaliere) entro il 30 luglio dell'anno successivo; e |
c) |
S4 (2 operazioni giornaliere) entro il 30 luglio dell'anno successivo. |
7. Se l'ESMA non presenta una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia alla fase successiva, secondo la sequenza di cui al paragrafo 6, la valutazione dell'ESMA effettuata conformemente ai paragrafi 4 e 5 spiega perché l'adeguamento della soglia alla fase successiva pertinente non è giustificato. In tal caso, il passaggio alla fase successiva è rinviato di un anno.
8. Alla luce della valutazione effettuata ai sensi dei paragrafi 4 e 5, l'ESMA trasmette alla Commissione una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia dei percentili delle operazioni secondo la sequenza indicata di seguito:
a) |
S2 (40o percentile) entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014; |
b) |
S3 (50o percentile) entro il 30 luglio dell'anno successivo; e |
c) |
S4 (60o percentile) entro il 30 luglio dell'anno successivo. |
9. Se l'ESMA non presenta una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia alla fase successiva, secondo la sequenza di cui al paragrafo 8, la valutazione dell'ESMA effettuata conformemente ai paragrafi 4 e 5 spiega perché l'adeguamento della soglia alla fase successiva pertinente non è giustificato. In tal caso, il passaggio alla fase successiva è rinviato di un anno.
Articolo 18
Disposizioni transitorie
1. Al più tardi sei mesi prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 le autorità competenti provvedono a raccogliere i dati necessari, a calcolare e a pubblicare i dettagli di cui all'articolo 13, paragrafo 5.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a) |
i calcoli sono basati su un periodo di riferimento di sei mesi avente inizio 18 mesi prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014; |
b) |
i risultati dei calcoli contenuti nelle prima pubblicazione sono utilizzati fintanto che si applicano i risultati dei primi calcoli regolari di cui all'articolo 13, paragrafo 17. |
3. In deroga al paragrafo 1, per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, le autorità competenti si adoperano al meglio per assicurare la pubblicazione dei risultati dei calcoli a fini di trasparenza di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto i), entro il primo giorno del mese che precede la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, sulla base del periodo di riferimento di tre mesi avente inizio il primo giorno del quinto mese precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014.
4. Le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, comprese le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, utilizzano le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 3 fintanto che si applicano i risultati del primo calcolo regolare di cui all'articolo 13, paragrafo 18.
5. Le obbligazioni, tranne ETC e ETN, che sono ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione nel periodo di tre mesi precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 sono considerate non aventi un mercato liquido come previsto alla tabella 2.2 dell'allegato III fintanto che si applicano i risultati del primo calcolo regolare di cui all'articolo 13, paragrafo 18.
Articolo 19
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018. L'articolo 18 si applica tuttavia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (Cfr. pagina 126 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento delegato (UE) 2017/577 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul meccanismo del massimale del volume e sulla presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli (Cfr. pagina 174 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti (Cfr. pagina 368 della presente Gazzetta ufficiale).
(5) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(6) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(7) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (Cfr. pagina 449 della presente Gazzetta ufficiale).
(8) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(9) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
Descrizione del tipo di sistemi e relative informazioni da rendere pubbliche ai sensi dell'articolo 2
Informazioni da rendere pubbliche ai sensi dell'articolo 2
Tipo di sistema |
Descrizione del sistema |
Informazioni da rendere pubbliche |
Sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione |
Un sistema che mediante un book di negoziazione e un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano abbina, su base continua, gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto corrispondenti sulla base del miglior prezzo disponibile. |
Per ogni strumento finanziario, il numero aggregato di ordini e il volume da essi rappresentato, ad ogni livello di prezzo, almeno per i cinque migliori livelli dei prezzi di acquisto e di vendita. |
Sistema di negoziazione basato su quotazioni (quote driven) |
Un sistema nel quale le operazioni sono concluse sulla base di quotazioni irrevocabili rese continuamente accessibili ai partecipanti, che impone ai market maker di mantenere quotazioni per quantitativi che tengano conto sia delle esigenze dei membri e partecipanti di negoziare quantitativi commerciali, sia dei rischi ai quali il market maker si espone. |
Per ogni strumento finanziario, il migliore prezzo di acquisto e di vendita di ogni market maker dello strumento, nonché i volumi a cui i prezzi si riferiscono. Le quotazioni pubblicate rappresentano impegni irrevocabili ad acquistare e vendere gli strumenti finanziari e indicano il prezzo e il volume degli strumenti finanziari ai quali i market maker registrati sono disposti ad acquistare o a vendere. Tuttavia, in condizioni di mercato eccezionali, possono essere consentite, per un periodo limitato, quotazioni indicative o quotazioni di solo acquisto o di sola vendita. |
Sistema di negoziazione ad asta periodica |
Un sistema che abbina gli ordini sulla base di un'asta periodica e di un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano. |
Per ogni strumento finanziario, il prezzo al quale il sistema di negoziazione ad asta soddisferebbe meglio il suo algoritmo di negoziazione e il volume che sarebbe potenzialmente eseguibile a quel prezzo dai partecipanti al sistema. |
Sistema di negoziazione basato su richieste di quotazione (request-for-quote) |
Un sistema di negoziazione in cui vengono fornite una o più quotazioni in risposta ad una richiesta di quotazione presentata da uno o più membri o partecipanti. La quotazione è eseguibile esclusivamente dal membro o partecipante al mercato richiedente. Il membro o partecipante richiedente può concludere l'operazione, accettando la quotazione o le quotazioni fornite in risposta alla sua richiesta. |
Le quotazioni e i relativi volumi forniti dai membri o partecipanti che, se accettate, porterebbero alla conclusione di un'operazione in base alle regole del sistema. Tutte le quotazioni presentate in risposta alla richiesta di quotazione possono essere pubblicate nel momento in cui diventano eseguibili ma non oltre. |
Sistema di negoziazione a voce (voice trading) |
Un sistema di negoziazione in cui le operazioni tra i membri sono concluse mediante negoziazione a voce. |
Le domande e le offerte e i relativi volumi forniti dai membri o partecipanti che, se accettate, porterebbero alla conclusione di un'operazione in base alle regole del sistema. |
Sistema di negoziazione diverso dai 5 sistemi precedenti |
Un sistema ibrido che rientra in due o più delle cinque definizioni precedenti o un sistema in cui il processo di formazione del prezzo è di natura diversa da quello applicabile ai sistemi di cui sopra. |
Informazioni adeguate sul livello degli ordini o delle quotazioni e degli interessi di negoziazione; se le caratteristiche del meccanismo di formazione del prezzo lo consentono, in particolare, i cinque migliori prezzi di acquisto e di vendita e/o quotazioni di acquisto e di vendita di ciascun market maker dello strumento. |
ALLEGATO II
Dettagli da rendere pubblici sulle operazioni
Tabella 1
Tabella dei simboli della tabella 2
SIMBOLO |
TIPO DI DATI |
DEFINIZIONE |
||||||||||||||||
{ALPHANUM-n} |
Fino a n caratteri alfanumerici |
Testo libero. |
||||||||||||||||
{CURRENCYCODE_3} |
3 caratteri alfanumerici |
Codice della valuta a 3 lettere in base ai codici valuta secondo ISO 4217 |
||||||||||||||||
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601 |
Data e ora nel formato seguente: AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ. dove:
Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC). |
||||||||||||||||
{DECIMAL-n/m} |
Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali |
Campo numerico per valori sia positivi sia negativi:
Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati. |
||||||||||||||||
{ISIN} |
12 caratteri alfanumerici |
Codice ISIN secondo ISO 6166 |
||||||||||||||||
{MIC} |
4 caratteri alfanumerici |
Identificativo del mercato secondo ISO 10383 |
Tabella 2
Elenco dei dettagli ai fini della trasparenza post-negoziazione
Dettagli |
Strumenti finanziari |
Descrizione/dettagli da pubblicare |
Tipo di sede di esecuzione/pubblicazione |
Formato da inserire come indicato nella tabella 1 |
Data e ora di negoziazione |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Data e ora di esecuzione dell'operazione. Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione (1). Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, la data e l'ora sono il momento in cui le parti convengono il contenuto dei campi seguenti: quantitativo, prezzo, valute (nei campi 31, 34 e 40 della tabella 2 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione), codice identificativo dello strumento, classificazione dello strumento e codice dello strumento sottostante, se del caso. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione l'ora indicata deve essere approssimata almeno al secondo più prossimo. Per le operazioni derivanti da un ordine trasmesso a terzi dall'impresa che lo esegue per conto di un cliente, laddove le condizioni della trasmissione stabilite all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione non sono state soddisfatte, indicare la data e l'ora dell'operazione invece dell'ora della trasmissione dell'ordine. |
Mercato regolamentato (RM), sistema multilaterale di negoziazione (MTF), sistema organizzato di negoziazione (OTF), dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA), fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) |
{DATE_TIME_FORMAT} |
Tipo di codice identificativo dello strumento |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Tipo di codice usato per identificare lo strumento finanziario |
RM, MTF, OTF APA CTP |
«ISIN» = codice ISIN, se disponibile «OTHR»= altro identificativo |
Codice identificativo dello strumento |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Codice usato per identificare lo strumento finanziario |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{ISIN} Quando il codice identificativo dello strumento non è un codice ISIN, un identificativo che indica lo strumento derivato sulla base dei campi da 3 a 5, 7, 8, e da 12 a 42 di cui all'allegato IV e dei campi 13 e da 24 a 48 di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 e sulla base della ripartizione degli strumenti derivati di cui all'allegato III. |
Prezzo |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Prezzo negoziato dell'operazione, esclusi, laddove applicabili, commissioni e interessi maturati. Nel caso di contratti di opzione, è il premio del derivato per sottostante o punto dell'indice. Nel caso di scommesse sul differenziale (spread bet) è il prezzo di riferimento dello strumento sottostante. Per i credit default swap (CDS) è la cedola in punti base. Quando il prezzo è indicato in termini monetari, deve essere riportato nell'unità monetaria principale. Se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo, indicare «PNDG». Lasciare in bianco se il prezzo non è applicabile. Le informazioni inserite in questo campo sono in linea con il valore indicato nel campo Quantitativo. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento «PNDG» se il prezzo non è disponibile {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base |
Sede di esecuzione |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Identificativo della sede in cui l'operazione è stata eseguita. Per le operazioni eseguite nelle sedi di negoziazione utilizzare il MIC del segmento conforme all'ISO 10383. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo. Utilizzare il codice MIC «XOFF» per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario non è eseguita in una sede di negoziazione o presso un internalizzatore sistematico o su una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione. Utilizzare il codice «SINT» per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario è eseguita presso un internalizzatore sistematico. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{MIC} — sedi di negoziazione «SINT» — internalizzatore sistematico |
Misura del prezzo |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Indicazione del modo in cui è espresso il prezzo: in valore monetario, in percentuale o in rendimento |
RM, MTF, OTF APA CTP |
«MONE» — Valore monetario «PERC» — Percentuale «YIEL» — Rendimento «BAPO» — Punti base |
Valuta del prezzo |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Valuta nella quale è espresso il prezzo (applicabile se il prezzo è espresso in valore monetario) |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{CURRENCYCODE_3} |
Misura del quantitativo in unità di misura |
Per i derivati su merci, i derivati su quote di emissione e le quote di emissione, tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. |
Indicazione dell'unità di misura nella quale è espresso il «quantitativo in unità di misura» |
RM, MTF, OTF APA CTP |
«TOCD» — Tonnellate di CO2 equivalente oppure {ALPHANUM-25} altro |
Quantitativo in unità di misura |
Per i derivati su merci, i derivati su quote di emissione e le quote di emissione, tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. |
L'importo equivalente di merci o quote di emissione negoziate espresso in unità di misura |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{DECIMAL-18/17} |
Quantitativo |
Per tutti gli strumenti finanziari tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. |
Il numero di unità dello strumento finanziario, o il numero di contratti derivati dell'operazione. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{DECIMAL-18/17} |
Importo nozionale |
Per tutti gli strumenti finanziari tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. |
Importo nominale o importo nozionale Per le scommesse sul differenziale (spread bet), l'importo nozionale è il valore monetario puntato per variazione di punto dello strumento finanziario sottostante. Per i credit default swap, è l'importo nozionale per il quale la protezione è acquisita o ceduta. Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con il valore indicato nel campo Prezzo |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{DECIMAL-18/5} |
Valuta nozionale |
Per tutti gli strumenti finanziari, tranne nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b) del presente regolamento. |
Valuta in cui è denominato il nozionale |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{CURRENCYCODE_3} |
Tipo |
Solo per le quote di emissione e i derivati su quote di emissione |
Questo campo si applica solo alle quote di emissione e ai derivati su quote di emissione. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
«EUAE» — EUA «CERE» — CER «ERUE» — ERU «EUAA» — EUAA «OTHR» — Altro (solo per i derivati) |
Data e ora di pubblicazione |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Data e ora in cui l'operazione è stata pubblicata da una sede di negoziazione o da un APA. Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione l'ora indicata deve essere approssimata almeno al secondo più prossimo. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{DATE_TIME_FORMAT} |
Sede di pubblicazione |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Codice utilizzato per identificare la sede di negoziazione e l'APA che pubblica l'operazione. |
CTP |
Sede di negoziazione: {MIC} APA: {MIC} se disponibile. Altrimenti codice di 4 caratteri riportato nell'elenco dei fornitori di servizi di comunicazione dati pubblicato sul sito web dell'ESMA. |
Codice identificativo dell'operazione |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Codice alfanumerico assegnato dalle sedi di negoziazione (ai sensi dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/580 (2) della Commissione e dagli APA e utilizzato successivamente ogni volta che si fa riferimento alla specifica operazione. Il codice identificativo dell'operazione è unico, uniforme e costante per il MIC di segmento secondo ISO 10383 e per il giorno di negoziazione. Se la sede di negoziazione non utilizza il MIC di segmento, il codice identificativo dell'operazione è unico, uniforme e costante per il MIC operativo per giorno di negoziazione. Se l'APA non utilizza i MIC, dovrebbe essere un codice univoco, uniforme e costante a 4 caratteri utilizzato per identificare l'APA per giorno di negoziazione. Gli elementi del codice identificativo dell'operazione non rivelano l'identità delle controparti dell'operazione cui è attribuito il codice |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{ALPHANUMERICAL-52} |
Operazione da compensare |
Per i derivati |
Codice che indica se l'operazione sarà compensata. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
«true» — operazione da compensare «false» — operazione da non compensare |
Tabella 3
Elenco degli indicatori ai fini della trasparenza post-negoziazione
|
Indicatore |
Nome dell'indicatore |
Tipo di sede di esecuzione/pubblicazione |
Descrizione |
|
«BENC» |
Indicatore delle operazioni con parametro di riferimento |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Tutti i tipi di operazioni al prezzo medio ponderato per il volume e tutte le altre operazioni in cui il prezzo viene calcolato su molteplici momenti sulla base di un dato valore di riferimento. |
|
«ACTX» |
Indicatore delle operazioni di tipo agency cross |
APA CTP |
Operazioni nelle quali l'impresa di investimento abbina gli ordini di due clienti in cui l'acquisto e la vendita sono eseguiti come un'unica operazione e che riguardano il medesimo volume e lo stesso prezzo. |
|
«NPFT» |
Indicatore delle operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo |
RM, MTF, OTF CTP |
Tutti i tipi di operazioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento e che non contribuiscono alla formazione del prezzo. |
|
«LRGS» |
Indicatore delle operazioni con modalità post-negoziazione per dimensione elevata (LIS) |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazioni eseguite nel quadro del differimento post-negoziazione per dimensione elevata. |
|
«ILQD» |
Indicatore delle operazioni in strumenti illiquidi |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazione eseguite nel quadro del differimento, per strumenti per i quali non esiste un mercato liquido. |
|
«SIZE» |
Indicatore delle operazioni con modalità post-negoziazione per dimensione specifica allo strumento (SSTI) |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazioni cui si applica il differimento post-negoziazione per dimensione specifica dello strumento. |
|
«TPAC» |
Indicatore di operazione a pacchetto |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazioni a pacchetto che non sono scambiate con sottostante fisico ai sensi dell'articolo 1. |
|
«XFPH» |
Indicatore di operazione con scambio di sottostante fisico |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Scambio con sottostante fisico ai sensi dell'articolo 1. |
|
«CANC» |
Indicatore di annullamento |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Quando un'operazione precedentemente pubblicata viene annullata. |
|
«AMND» |
Indicatore di modifica |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Quando un'operazione precedentemente pubblicata viene modificata. |
INDICATORI SUPPLEMENTARI DI DIFFERIMENTO |
||||
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i). |
«LMTF» |
Indicatore di dettagli limitati |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Prima comunicazione con pubblicazione di dettagli limitati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i). |
«FULF» |
Indicatore di informazioni complete |
Operazione per la quale in precedenza è stato pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i). |
||
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto ii). |
«DATF» |
Indicatore di operazioni aggregate giornalmente |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Pubblicazione di operazioni aggregate giornalmente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto ii). |
«FULA» |
Indicatore di informazioni complete |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Singola operazione per la quale in precedenza sono stati pubblicati dettagli aggregati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto ii). |
|
Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) |
«VOLO» |
Indicatore di omissione del volume |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazione per la quale in precedenza è stato pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b). |
«FULV» |
Indicatore di informazioni complete |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazione per la quale in precedenza è stato pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b). |
|
Articolo 11, paragrafo 1, lettera c) |
«FWAF» |
Indicatore di aggregazione su quattro settimane |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Pubblicazione di operazioni aggregate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c). |
«FULJ» |
Indicatore di informazioni complete |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Singole operazioni che hanno beneficiato in precedenza della pubblicazione aggregata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c). |
|
Articolo 11, paragrafo 1, lettera d) |
«IDAF» |
Indicatore di aggregazione per un periodo di tempo indefinito |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazioni per le quali è stata autorizzata la pubblicazione di varie operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo indefinito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d). |
Uso consecutivo dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), per gli strumenti di debito sovrano |
«VOLW» |
Indicatore di omissione del volume |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazione per la quale sono pubblicati dettagli limitati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e per la quale verrà autorizzata in modo consecutivo la pubblicazione di varie operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo indefinito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c). |
«COAF» |
Indicatore dell'aggregazione consecutiva (omissione del volume ai fini della post-negoziazione per gli strumenti di debito sovrano) |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazione per la quale sono stati precedentemente pubblicati dettagli limitati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e per la quale è stata autorizzata in modo consecutivo la pubblicazione di varie operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo indefinito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c). |
Tabella 4
Misura del volume
Tipo di strumento |
Volume |
Tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, e strumenti finanziari strutturati |
Valore nominale complessivo degli strumenti di debito negoziati |
Tipi di obbligazioni ETC e ETN |
Numero di unità negoziate (3) |
Derivati cartolarizzati |
Numero di unità negoziate (3) |
Derivati su tassi di interesse |
Importo nozionale dei contratti negoziati |
Derivati su tassi di cambio |
Importo nozionale dei contratti negoziati |
Derivati su strumenti rappresentativi di capitale |
Importo nozionale dei contratti negoziati |
Derivati su merci |
Importo nozionale dei contratti negoziati |
Derivati su crediti |
Importo nozionale dei contratti negoziati |
Contratti differenziali |
Importo nozionale dei contratti negoziati |
Derivati C10 |
Importo nozionale dei contratti negoziati |
Derivati su quote di emissione |
Tonnellate di CO2 equivalente |
Quote di emissione |
Tonnellate di CO2 equivalente |
(1) Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (Cfr. pagina 148 della presente Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (Cfr. pagina 193 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Prezzo unitario.
ALLEGATO III
Valutazione della liquidità, soglie LIS (dimensione elevata) e SSTI (dimensione specifica dello strumento) per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale
1. Istruzioni relative al presente allegato
1. |
Per «classe di attività» si intendono le seguenti classi di strumenti finanziari: obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, derivati cartolarizzati, derivati su tassi di interesse, derivati su strumenti rappresentativi di capitale, derivati su merci, derivati su tassi di cambio, derivati su crediti, derivati C10, contratti differenziali (CFD), quote di emissione e derivati su quote di emissione. |
2. |
Per «sottoclasse di attività» si intende una classe di attività segmentata ad un livello di maggiore granularità sulla base del tipo di contratto e/o del tipo di sottostante. |
3. |
Per «sottoclasse» si intende una sottoclasse di attività segmentata ad un livello di maggiore granularità sulla base dei criteri di segmentazione qualitativi di cui alle tabelle da 2.1 a 13.3 del presente allegato. |
4. |
Per «volume medio giornaliero degli scambi (ADT)» si intende il volume totale degli scambi per un dato strumento finanziario, determinato secondo la misura del volume di cui alla tabella 4 dell'allegato II ed eseguito nel periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 7, diviso per il numero di giorni di negoziazione nel periodo o, se del caso, nella parte dell'anno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione. |
5. |
Per «importo nozionale giornaliero medio (ADNA)» si intende l'importo nozionale totale per un determinato strumento finanziario, determinato secondo la misura del volume di cui alla tabella 4 dell'allegato II ed eseguito nel periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 18, per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, e all'articolo 13, paragrafo 7, per tutti gli altri strumenti finanziari, diviso per il numero di giorni di negoziazione nel periodo o, se del caso, nella parte dell'anno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione. |
6. |
Per «percentuale dei giorni di negoziazione nel periodo considerato» si intende il numero di giorni nel periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 18, per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, e di cui all'articolo 13, paragrafo 7, per i prodotti finanziari strutturati, in cui è stata eseguita almeno un'operazione sullo strumento finanziario, diviso per il numero di giorni di negoziazione nel periodo o, se del caso, nella parte dell'anno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione. |
7. |
Per «numero medio giornaliero delle operazioni» si intende il numero totale di operazioni per un determinato strumento finanziario, nel periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 18, per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, e all'articolo 13, paragrafo 7, per tutti gli altri strumenti finanziari, diviso per il numero di giorni di negoziazione nel periodo o, se del caso, nella parte dell'anno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione. |
8. |
Per «future» si intende un contratto per l'acquisto o la vendita di una merce o di uno strumento finanziario ad una data futura convenuta, ad un prezzo concordato dall'acquirente e dal venditore alla stipula del contratto. I contratti future contengono clausole standard che dettano i quantitativi minimi e la qualità che possono essere acquistati o venduti, l'importo più piccolo per il quale il prezzo può variare, le modalità di consegna, la scadenza e altre caratteristiche del contratto. |
9. |
Per «opzione» si intende un contratto che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (call) o di vendere (put) uno specifico strumento finanziario o una specifica merce a un prezzo prefissato (prezzo strike o di esercizio), fino ad una certa data futura o alla data di esercizio dell'opzione. |
10. |
Per «swap» si intende un contratto in cui le due parti convengono di scambiare i flussi monetari di uno strumento finanziario con quelli di un altro strumento finanziario ad una certa data futura. |
11. |
Per «swap di portafogli» si intende un contratto tramite il quale gli utenti finali possono negoziare swap multipli. |
12. |
Per «forward» o «forward agreement» si intende un contratto privato tra due parti per l'acquisto o la vendita di una merce o di uno strumento finanziario ad una data futura convenuta, ad un prezzo concordato dall'acquirente e dal venditore alla stipula del contratto. |
13. |
Per «swaption» si intende un contratto che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di stipulare uno swap ad una data futura o fino a tale data futura o alla data di esercizio dell'opzione. |
14. |
Per «future su swap» si intende un contratto che impone al titolare l'obbligo di stipulare uno swap ad una certa data futura o fino a una certa data futura. |
15. |
Per «forward su swap» si intende un contratto che impone al titolare l'obbligo di stipulare uno swap ad una certa data futura o fino a una certa data futura. |
2. Obbligazioni
Tabella 2.1
Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) — Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) |
|||||
Ogni singolo strumento finanziario è considerato non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi su base cumulativa. |
|||||
Importo nozionale giornaliero medio [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
Percentuale di giorni di negoziazione nel periodo considerato [criterio di liquidità quantitativo 3] |
|||
100 000 EUR |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
80 % |
15 |
10 |
7 |
2 |
Tabella 2.2
Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) — Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) |
|||||||||||||||
Ogni singola obbligazione è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 18, se è caratterizzata da una specifica combinazione di tipo di obbligazione e di dimensioni dell'emissione secondo quanto specificato in ogni riga della tabella. |
|||||||||||||||
Tipo di obbligazione |
|
Dimensioni dell'emissione |
|||||||||||||
Obbligazioni sovrane |
obbligazioni emesse da un emittente sovrano che sia uno dei seguenti:
|
inferiore a EUR |
1 000 000 000 |
||||||||||||
Altre obbligazioni pubbliche |
obbligazioni emesse da uno dei seguenti emittenti pubblici:
|
inferiore a EUR |
500 000 000 |
||||||||||||
Obbligazioni convertibili |
uno strumento consistente in un'obbligazione o uno strumento di debito cartolarizzato con un derivato incorporato, quale un'opzione per l'acquisto dello strumento rappresentativo di capitale sottostante |
inferiore a EUR |
500 000 000 |
||||||||||||
Obbligazioni garantite |
obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/UE |
durante le fasi S1 e S2 |
durante le fasi S3 e S4 |
||||||||||||
inferiore a EUR |
1 000 000 000 |
inferiore a EUR |
500 000 000 |
||||||||||||
Obbligazioni societarie |
un'obbligazione emessa da una Società europea istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001del Consiglio (1) o da un tipo di società previsto dall'articolo 1 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o equivalente nei paesi terzi |
durante le fasi S1 e S2 |
durante le fasi S3 e S4 |
||||||||||||
inferiore a EUR |
1 000 000 000 |
inferiore a EUR |
500 000 000 |
||||||||||||
Tipo di obbligazione |
Ai fini della determinazione degli strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 18, si applica la seguente metodologia |
||||||||||||||
Altre obbligazioni |
Le obbligazioni che non rientrano in nessuno dei tipi di obbligazioni summenzionati sono considerate non aventi un mercato liquido |
Tabella 2.3
Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) — Soglie per la pre- e post-negoziazione LIS e SSTI
Classe di attività — Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) |
||||||||||
Tipo di obbligazione |
Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie per tipo di obbligazione |
Percentile da applicare per il calcolo delle soglie pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni tipo di obbligazione |
||||||||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|||||||
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Operazione — Percentile |
|||||
Obbligazioni sovrane |
operazioni eseguite su obbligazioni sovrane dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
300 000 EUR |
70 |
300 000 EUR |
80 |
90 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||
Altre obbligazioni pubbliche |
operazioni eseguite su altre obbligazioni pubbliche dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
300 000 EUR |
70 |
300 000 EUR |
80 |
90 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||
Obbligazioni convertibili |
operazioni eseguite su obbligazioni convertibili dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
200 000 EUR |
70 |
200 000 EUR |
80 |
90 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||
Obbligazioni garantite |
operazioni eseguite su obbligazioni garantite dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
300 000 EUR |
70 |
300 000 EUR |
80 |
90 |
30 |
40 |
40 |
40 |
|||||||
Obbligazioni societarie |
operazioni eseguite su obbligazioni societarie dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
200 000 EUR |
70 |
200 000 EUR |
80 |
90 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||
Altre obbligazioni |
operazioni eseguite su altre obbligazioni dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
200 000 EUR |
70 |
200 000 EUR |
80 |
90 |
30 |
40 |
50 |
60 |
Tabella 2.4
Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN) — Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN) |
||
Tipo di obbligazione |
Ogni singolo strumento finanziario è considerato non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. |
|
Volume medio giornaliero degli scambi (ADT) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
|
Exchange Traded Commodities (ETC) strumento di debito emesso a fronte di un investimento diretto dell'emittente in merci o in contratti derivati su merci. Il prezzo dell'ETC è direttamente e indirettamente connesso all'andamento del sottostante. L'ETC riproduce passivamente l'andamento della merce o degli indici di merci a cui si riferisce. |
500 000 EUR |
10 |
Exchange Traded Notes (ETN) strumento di debito emesso a fronte di un investimento diretto dell'emittente nel sottostante o in contratti derivati sottostanti. Il prezzo dell'ETN è direttamente e indirettamente connesso all'andamento del sottostante. L'ETN riproduce passivamente l'andamento del sottostante a cui si riferisce. |
500 000 EUR |
10 |
Tabella 2.5
Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN) — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS
Classe di attività — Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN) |
||||
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni singolo strumento considerato avente un mercato liquido |
||||
Tipo di obbligazione |
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
ETC |
1 000 000 di EUR |
1 000 000 di EUR |
50 000 000 di EUR |
50 000 000 di EUR |
ETN |
1 000 000 di EUR |
1 000 000 di EUR |
50 000 000 di EUR |
50 000 000 di EUR |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni singolo strumento considerato non avente un mercato liquido |
||||
Tipo di obbligazione |
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
ETC |
900 000 EUR |
900 000 EUR |
45 000 000 di EUR |
45 000 000 di EUR |
ETN |
900 000 EUR |
900 000 EUR |
45 000 000 di EUR |
45 000 000 di EUR |
3. Strumenti finanziari strutturati (SFP)
Tabella 3.1
SFP — Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Strumenti finanziari strutturati (SFP) |
||
Test 1 — valutazione della classe di attività SFP |
||
Valutazione della classe di attività SFP ai fini della determinazione degli strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
||
Operazioni da prendere in considerazione per il calcolo dei valori relativi ai criteri di liquidità quantitativi ai fini della valutazione della classe di attività degli SFP |
La classe di attività degli SFP è valutata applicando le seguenti soglie del criterio di liquidità quantitativo |
|
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
|
Operazioni eseguite su tutti gli SFP |
300 000 000 di EUR |
500 |
Test 2 — SFP non aventi un mercato liquido |
||
Se i valori relativi ai criteri di liquidità quantitativi sono entrambi superiori alle soglie di liquidità quantitative stabilite per la valutazione della classe di attività SFP, il test 1 è superato e deve essere effettuato il test 2. Ogni singolo strumento finanziario è considerato non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. |
||
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
Percentuale di giorni di negoziazione nel periodo considerato [criterio di liquidità quantitativo 3] |
100 000 EUR |
2 |
80 % |
Tabella 3.2
SFP — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS se il test 1 non è stato superato
Classe di attività — Strumenti finanziari strutturati (SFP) |
|||
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per tutti gli SFP se il test 1 non è stato superato |
|||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
100 000 EUR |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
Tabella 3.3
SFP — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS se il test 1 è stato superato
Classe di attività — Strumenti finanziari strutturati (SFP) |
|||||||||||
Operazioni da considerare ai fini del calcolo delle soglie |
Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per gli SFP considerati aventi un mercato liquido se il test 1 è stato superato |
||||||||||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
||||||||
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
||||
Operazioni eseguite in tutti gli SFP considerati aventi un mercato liquido |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
100 000 EUR |
70 |
250 000 EUR |
80 |
500 000 EUR |
90 |
1 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per gli SFP considerati non aventi un mercato liquido se il test 1 è stato superato |
|||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
100 000 EUR |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
4. Derivati cartolarizzati
Tabella 4.1
Derivati cartolarizzati — Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati cartolarizzati
valore mobiliare definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE diverso dagli strumenti finanziari strutturati, che dovrebbe includere almeno:
a) |
warrant garantiti classici, ossia strumenti che conferiscono al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare, alla data di scadenza o entro la data di scadenza, un importo specifico di attività sottostanti ad un prezzo strike predeterminato o, se è stato previsto il regolamento in contanti, dietro pagamento della differenza positiva tra il prezzo corrente di mercato (il prezzo strike) e il prezzo strike (prezzo corrente di mercato); |
b) |
certificati con leva (leverage certificate), ossia certificati che replicano l'andamento dell'attività sottostante con effetto leva; |
c) |
warrant garantiti esotici, ossia warrant la cui componente principale è una combinazione di opzioni; |
d) |
diritti negoziabili; |
e) |
certificati di investimento, ossia certificati che replicano l'andamento dell'attività sottostante senza effetto leva; |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia
tutti i derivati cartolarizzati sono considerati aventi un mercato liquido
Tabella 4.2
Derivati cartolarizzati — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS
Classe di attività — Derivati cartolarizzati |
|||
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS |
|||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
5. Derivati su tassi di interesse
Tabella 5.1
Derivati su tassi di interesse — Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su tassi di interesse |
||||||||||||||||||||||||||||||||
contratti, come definiti nell'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE, il cui sottostante è un tasso di interesse, un'obbligazione, un prestito, un paniere, un portafoglio o un indice, ivi compresi un tasso di interesse, un'obbligazione, un prestito o ogni altro prodotto che rappresenta l'andamento di un tasso di interesse, un'obbligazione, un prestito. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo |
||||||||||||||||||||||||||||||
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
Criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo |
||||||||||||||||||||||||||||||
Future/forward su obbligazioni |
la sottoclasse dei future/forward su obbligazioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
5 000 000 di EUR |
10 |
se una delle sottoclassi è considerata avente un mercato liquido rispetto ad un determinato scaglione di scadenza e la sottoclasse definita dal successivo scaglione di vita residua è considerata non avente un mercato liquido, il primo contratto back month è considerato avente un mercato liquido due settimane prima della scadenza del contratto front month. |
||||||||||||||||||||||||||||
Opzioni su obbligazioni |
la sottoclasse delle opzioni su obbligazioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
5 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Future su tassi di interesse e FRA |
la sottoclasse dei future su tassi di interesse è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
500 000 000 di EUR |
10 |
se una delle sottoclassi è considerata avente un mercato liquido rispetto ad un determinato scaglione di scadenza e la sottoclasse definita dal successivo scaglione di vita residua è considerata non avente un mercato liquido, il primo contratto back month è considerato avente un mercato liquido due settimane prima della scadenza del contratto front month. |
||||||||||||||||||||||||||||
Opzioni su tassi di interesse |
la sottoclasse delle opzioni su tassi di interessi è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
500 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Swaption |
la sottoclasse delle swaption è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
500 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Criterio di segmentazione 5: scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Swap multivaluta o swap valutari fisso a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a variabile uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di una gamba sono determinati da un tasso di interesse fisso mentre quelli dell'altra gamba sono determinati da un tasso di interesse variabile |
la sottoclasse multivaluta fisso a variabile è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
50 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Swap multivaluta o swap valutari variabile a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari variabile a variabile uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di entrambe le gambe sono determinati da tassi di interessi flessibili |
la sottoclasse multivaluta variabile a variabile è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
50 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Swap multivaluta o swap valutari fisso a fisso e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a fisso uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di entrambe le gambe sono determinati da tassi di interessi fissi |
la sottoclasse multivaluta fisso a fisso è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
50 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Swap multivaluta o swap valutari su OIS (overnight index swap) e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su OIS uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di almeno una gamba sono determinati dal tasso dell'OIS (overnight index swap) |
la sottoclasse multivaluta su OIS è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
50 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Swap multivaluta o swap valutari su inflazione e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su inflazione uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di almeno una gamba sono determinati da un tasso di inflazione |
la sottoclasse multivaluta su inflazione è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
50 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Swap monovaluta fisso a variabile e future/forward su swap monovaluta fisso a variabile uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di una gamba sono determinati da un tasso di interesse fisso mentre quelli dell'altra gamba sono determinati da un tasso di interesse variabile |
la sottoclasse monovaluta fisso a variabile è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
50 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Swap monovaluta variabile a variabile e future/forward su swap monovaluta variabile a variabile uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di entrambe le gambe sono determinati da tassi di interessi flessibili |
la sottoclasse monovaluta variabile a variabile è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
50 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Swap monovaluta fisso a fisso e future/forward su swap monovaluta fisso a fisso uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di entrambe le gambe sono determinati da tassi di interessi fissi |
la sottoclasse monovaluta fisso a fisso è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
50 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Swap monovaluta su OIS e future/forward su swap monovaluta su OIS uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di almeno una gamba sono determinati dal tasso dell'OIS (overnight index swap) |
la sottoclasse monovaluta su OIS è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
50 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Swap monovaluta su inflazione e future/forward su swap monovaluta su inflazione uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di almeno una gamba sono determinati da un tasso di inflazione |
la sottoclasse monovaluta su inflazione è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
50 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Classe di attività — Derivati su tassi di interesse |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Altri derivati su tassi di interesse |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
derivato su tassi di interesse che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra |
gli altri derivati su tassi di interesse sono considerati non aventi un mercato liquido |
Tabella 5.2
Derivati su tassi di interesse — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per sottoclassi considerate aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su tassi di interesse |
||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni sottoclasse considerata avente un mercato liquido |
|||||||||||||
Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie |
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
||||||||||
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
|||||
Future/forward su obbligazioni |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
20 000 000 di EUR |
90 |
70 |
25 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Opzioni su obbligazioni |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
20 000 000 di EUR |
90 |
70 |
25 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Future su tassi di interesse e FRA |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
5 000 000 di EUR |
70 |
10 000 000 di EUR |
80 |
60 |
20 000 000 di EUR |
90 |
70 |
25 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Opzioni su tassi di interesse |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
5 000 000 di EUR |
70 |
10 000 000 di EUR |
80 |
60 |
20 000 000 di EUR |
90 |
70 |
25 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swaption |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap multivaluta o swap valutari fisso a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a variabile |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap multivaluta o swap valutari variabile a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari variabile a variabile |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap multivaluta o swap valutari fisso a fisso e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a fisso |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap multivaluta o swap valutari su OIS (overnight index swap) e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su OIS |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap multivaluta o swap valutari su inflazione e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su inflazione |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap monovaluta fisso a variabile e future/forward su swap monovaluta fisso a variabile |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap monovaluta variabile a variabile e future/forward su swap monovaluta variabile a variabile |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap monovaluta fisso a fisso e future/forward su swap monovaluta fisso a fisso |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap monovaluta su OIS e future/forward su swap monovaluta su OIS |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap monovaluta su inflazione e future/forward su swap monovaluta su inflazione |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
Tabella 5.3
Derivati su tassi di interesse — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su tassi di interesse |
||||
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni sottoclasse considerata non avente un mercato liquido |
|||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
Future/forward su obbligazioni |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
Opzioni su obbligazioni |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
Future su tassi di interesse e FRA |
5 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
Opzioni su tassi di interesse |
5 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
Swaption |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Swap multivaluta o swap valutari fisso a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a variabile |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Swap multivaluta o swap valutari variabile a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari variabile a variabile |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Swap multivaluta o swap valutari fisso a fisso e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a fisso |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Swap multivaluta o swap valutari su OIS (overnight index swap) e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su OIS |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Swap multivaluta o swap valutari su inflazione e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su inflazione |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Swap monovaluta fisso a variabile e future/forward su swap monovaluta fisso a variabile |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Swap monovaluta variabile a variabile e future/forward su swap monovaluta variabile a variabile |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Swap monovaluta fisso a fisso e future/forward su swap monovaluta fisso a fisso |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Swap monovaluta su OIS e future/forward su swap monovaluta su OIS |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Swap monovaluta su inflazione e future/forward su swap monovaluta su inflazione |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Altri derivati su tassi di interesse |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
6. Derivati su strumenti rappresentativi di capitale
Tabella 6.1
Derivati su strumenti rappresentativi di capitale — Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale |
|||||||||||||||||||||||||||||
i contratti di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE relativi a:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
||||||||||||||||||||||||||||
Opzioni su indici azionari opzione il cui sottostante è un indice composto di azioni |
tutte le opzioni su indici azionari sono considerate aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
Future/forward su indici azionari future/forward il cui sottostante è un indice composto di azioni |
tutti i future/forward su indici sono considerati aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
Opzioni su azioni opzione il cui sottostante è un'azione o un paniere di azioni risultanti da un evento societario |
tutte le opzioni su azioni sono considerate aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
Future/forward su azioni future/forward il cui sottostante è un'azione o un paniere di azioni risultanti da un evento societario |
tutti i future/forward su azioni sono considerati aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
Opzioni su dividendi di azioni opzione sul dividendo di una specifica azione |
tutte le opzioni su dividendi di azioni sono considerate aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
Future/forward su dividendi di azioni future/forward sul dividendo di una specifica azione |
tutti i future/forward su dividendi di azioni sono considerati aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
Opzioni su indici di dividendi un'opzione su un indice composto di dividendi di più di un'azione |
tutte le opzioni su indici di dividendi sono considerate aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
Future/forward su indici di dividendi future/forward su un indice composto di dividendi di più di un'azione |
tutti i future/forward su indici di dividendi sono considerati aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
Opzioni su indici di volatilità opzione il cui sottostante è un indice di volatilità definito come un indice relativo alla volatilità di uno specifico indice sottostante di strumenti rappresentativi di capitale |
tutte le opzioni su indici di volatilità sono considerate aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
Future/forward su indici di volatilità future/forward il cui sottostante è un indice di volatilità definito come un indice relativo alla volatilità di uno specifico indice sottostante di strumenti rappresentativi di capitale |
tutti i future/forward su indici di volatilità sono considerati aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
Opzioni su ETF opzione il cui sottostante è un ETF |
tutte le opzioni su ETF sono considerate aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
Future/forward su ETF future/forward il cui sottostante è un ETF |
tutti i future/forward su ETF sono considerati aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale |
|||||||||||||||||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità. |
|||||||||||||||||||||||||||
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
||||||||||||||||||||||||||||
Swap |
la sottoclasse degli swap è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
50 000 000 di EUR |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
Price return basic performance parameter |
Parameter return variance/volatility |
Parameter return dividend |
|||||||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno |
|||||||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi |
Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi |
Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
|||||||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi |
Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
|||||||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
… |
|||||||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|||||||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
… |
|
|||||||||||||||||||||||||||
… |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Swap di portafogli |
la sottoclasse degli swap di portafogli è definita da una specifica combinazione di:
|
50 000 000 di EUR |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale |
|||||||||||||||||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
||||||||||||||||||||||||||||
Altri derivati su strumenti rappresentativi di capitale |
|
||||||||||||||||||||||||||||
derivato su strumenti rappresentativi di capitale che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra |
gli altri derivati su strumenti rappresentativi di capitale sono considerati non aventi un mercato liquido |
Tabella 6.2
Derivati su strumenti rappresentativi di capitale — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per sottoclassi aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale |
|||||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie |
Valori della soglia per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS determinati per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido sulla base della fascia dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) alla quale la sottoclasse appartiene |
||||||||||||||
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) |
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|||||||||||||
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
||||||||||||||
Opzioni su indici azionari |
la sottoclasse delle opzioni sui indici azionari è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: indice azionario sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 100mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
||||||||||
100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
30 000 000 di EUR |
|||||||||||||
200mio di EUR ≤ ADNA < 600mio di EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
50 000 000 di EUR |
55 000 000 di EUR |
|||||||||||||
ADNA ≥ 600mio di EUR |
15 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
150 000 000 di EUR |
160 000 000 di EUR |
|||||||||||||
Future/forward su indici azionari |
la sottoclasse dei future/forward su indici azionari è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: indice azionario sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 100mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
||||||||||
100mio di EUR ≤ ADNA < 1mrd di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
1mrd di EUR ≤ ADNA < 3mrd di EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
50 000 000 di EUR |
55 000 000 di EUR |
|||||||||||||
3mrd di EUR ≤ ADNA < 5mrd di EUR |
15 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
150 000 000 di EUR |
160 000 000 di EUR |
|||||||||||||
ADNA ≥ 5mrd di EUR |
25 000 000 di EUR |
30 000 000 di EUR |
250 000 000 di EUR |
260 000 000 di EUR |
|||||||||||||
Opzioni su azioni |
la sottoclasse delle opzioni su azioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: azione sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 5mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 250 000 EUR |
||||||||||
5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR |
250 000 EUR |
300 000 EUR |
1 250 000 EUR |
1 500 000 EUR |
|||||||||||||
10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
|||||||||||||
ADNA ≥ 20mio di EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
Future/forward su azioni |
la sottoclasse dei future/forward su azioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: azione sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 5mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 250 000 EUR |
||||||||||
5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR |
250 000 EUR |
300 000 EUR |
1 250 000 EUR |
1 500 000 EUR |
|||||||||||||
10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
|||||||||||||
ADNA ≥ 20mio di EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
Opzioni su dividendi di azioni |
la sottoclasse delle opzioni sui dividendi di azioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: azione sottostante avente diritto a dividendi: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 5mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
400 000 EUR |
450 000 EUR |
||||||||||
5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR |
25 000 EUR |
30 000 EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
|||||||||||||
10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR |
50 000 EUR |
100 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
|||||||||||||
ADNA ≥ 20mio di EUR |
100 000 EUR |
150 000 EUR |
2 000 000 di EUR |
2 500 000 EUR |
|||||||||||||
Future/forward su dividendi di azioni |
la sottoclasse dei future/forward su dividendi di azioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: azione sottostante avente diritto a dividendi: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 5mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
400 000 EUR |
450 000 EUR |
||||||||||
5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR |
25 000 EUR |
30 000 EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
|||||||||||||
10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR |
50 000 EUR |
100 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
|||||||||||||
ADNA ≥ 20mio di EUR |
100 000 EUR |
150 000 EUR |
2 000 000 di EUR |
2 500 000 EUR |
|||||||||||||
Opzioni su indici di dividendi |
la sottoclasse delle opzioni su indici di dividendi è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: indice di dividendi sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 100mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
||||||||||
100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
30 000 000 di EUR |
|||||||||||||
200mio di EUR ≤ ADNA < 600mio di EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
50 000 000 di EUR |
55 000 000 di EUR |
|||||||||||||
ADNA ≥ 600mio di EUR |
15 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
150 000 000 di EUR |
160 000 000 di EUR |
|||||||||||||
Future/forward su indici di dividendi |
la sottoclasse dei future/forward su indici di dividendi è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: indice di dividendi sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 100mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
||||||||||
100mio di EUR ≤ ADNA < 1mrd di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
1mrd di EUR ≤ ADNA < 3mrd di EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
50 000 000 di EUR |
55 000 000 di EUR |
|||||||||||||
3mrd di EUR ≤ ADNA < 5mrd di EUR |
15 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
150 000 000 di EUR |
160 000 000 di EUR |
|||||||||||||
ADNA ≥ 5mrd di EUR |
25 000 000 di EUR |
30 000 000 di EUR |
250 000 000 di EUR |
260 000 000 di EUR |
|||||||||||||
Opzioni su indici di volatilità |
la sottoclasse delle opzioni sui indici di volatilità è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: indice di volatilità sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 100mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
||||||||||
100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
30 000 000 di EUR |
|||||||||||||
200mio di EUR ≤ ADNA < 600mio di EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
50 000 000 di EUR |
55 000 000 di EUR |
|||||||||||||
ADNA ≥ 600mio di EUR |
15 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
150 000 000 di EUR |
160 000 000 di EUR |
|||||||||||||
Future/forward su indici di volatilità |
la sottoclasse dei future/forward su indici di volatilità è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: indice di volatilità sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 100mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
||||||||||
100mio di EUR ≤ ADNA < 1mrd di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
1mrd di EUR ≤ ADNA < 3mrd di EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
50 000 000 di EUR |
55 000 000 di EUR |
|||||||||||||
3mrd di EUR ≤ ADNA < 5mrd di EUR |
15 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
150 000 000 di EUR |
160 000 000 di EUR |
|||||||||||||
ADNA ≥ 5mrd di EUR |
25 000 000 di EUR |
30 000 000 di EUR |
250 000 000 di EUR |
260 000 000 di EUR |
|||||||||||||
Opzioni su ETF |
la sottoclasse delle opzioni su ETF è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: ETF sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 5mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 250 000 EUR |
||||||||||
5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR |
250 000 EUR |
300 000 EUR |
1 250 000 EUR |
1 500 000 EUR |
|||||||||||||
10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
|||||||||||||
ADNA ≥ 20mio di EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
Future/forward su ETF |
la sottoclasse dei future/forward su ETF è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: ETF sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 5mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 250 000 EUR |
||||||||||
5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR |
250 000 EUR |
300 000 EUR |
1 250 000 EUR |
1 500 000 EUR |
|||||||||||||
10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
|||||||||||||
ADNA ≥ 20mio di EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
Swap |
la sottoclasse degli swap è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
50mio di EUR ≤ ADNA < 100mio di EUR |
250 000 EUR |
300 000 EUR |
1 250 000 EUR |
1 500 000 EUR |
||||||||||
100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
|||||||||||||
ADNA ≥ 200mio di EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
Price return basic performance parameter |
Parameter return variance/volatility |
Parameter return dividend |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi |
Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi |
Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi |
Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
… |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
… |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Swap di portafogli |
la sottoclasse degli swap di portafogli è definita da una specifica combinazione di:
|
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
50mio di EUR ≤ ADNA < 100mio di EUR |
250 000 EUR |
300 000 EUR |
1 250 000 EUR |
1 500 000 EUR |
||||||||||
100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
|||||||||||||
ADNA ≥ 200mio di EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
… |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|
|
|
|
Tabella 6.3
Derivati su strumenti rappresentativi di capitale — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale |
||||
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido |
|||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
Swap |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
100 000 EUR |
150 000 EUR |
Swap di portafogli |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
100 000 EUR |
150 000 EUR |
Altri derivati su strumenti rappresentativi di capitale |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
100 000 EUR |
150 000 EUR |
7. Derivati su merci
Tabella 7.1
Derivati su merci — Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su merci |
|||||||||||||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità. |
|||||||||||||||||||||||
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
||||||||||||||||||||||||
Future/forward su metalli |
la sottoclasse dei future/forward su metalli è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
10 000 000 di EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
Metalli preziosi |
Metalli non preziosi |
|
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno |
|
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
|
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
|
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
… |
|
|||||||||||||||||||||||
… |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Opzioni su metalli |
la sottoclasse delle opzioni su metalli è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
10 000 000 di EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
Metalli preziosi |
Metalli non preziosi |
|
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno |
|
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
|
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
|
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
… |
|
|||||||||||||||||||||||
… |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Swap su metalli |
la sottoclasse degli swap su metalli è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
10 000 000 di EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
Metalli preziosi |
Metalli non preziosi |
|
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno |
|
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
|
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
|
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
… |
|
|||||||||||||||||||||||
… |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Future/forward su prodotti energetici |
la sottoclasse dei future/forward su prodotti energetici è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
10 000 000 di EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
Petrolio, distillati del petrolio, light ends del petrolio |
Carbone |
Gas naturale/energia elettrica/interenergia |
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 4 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese |
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 2: 4 mesi < vita residua ≤ 8 mesi |
Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 1 anno |
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 3: 8 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
… |
… |
|||||||||||||||||||||||
… |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Opzioni su prodotti energetici |
la sottoclasse delle opzioni su prodotti energetici è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
10 000 000 di EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
Petrolio, distillati del petrolio, light ends del petrolio |
Carbone |
Gas naturale/energia elettrica/interenergia |
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 4 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese |
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 2: 4 mesi < vita residua ≤ 8 mesi |
Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 1 anno |
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 3: 8 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
… |
… |
|||||||||||||||||||||||
… |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Swap su prodotti energetici |
la sottoclasse degli swap su prodotti energetici è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
10 000 000 di EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
Petrolio, distillati del petrolio, light ends del petrolio |
Carbone |
Gas naturale/energia elettrica/interenergia |
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 4 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese |
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 2: 4 mesi < vita residua ≤ 8 mesi |
Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 1 anno |
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 3: 8 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
… |
… |
|||||||||||||||||||||||
… |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|||||||||||||||||||||||
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Future/forward su merci agricole |
la sottoclasse dei future/forward su merci agricole è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
10 000 000 di EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
Opzioni su merci agricole |
la sottoclasse delle opzioni su merci agricole è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
10 000 000 di EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
Swap su merci agricole |
la sottoclasse degli swap su merci agricole è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
10 000 000 di EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
||||||||||||||||||||||||
Altri derivati su merci |
|
||||||||||||||||||||||||
derivato su merci che non appartiene a nessuna del sottoclassi di attività indicate sopra |
gli altri derivati su merci sono considerati non aventi un mercato liquido |
Tabella 7.2
Derivati su merci — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su merci |
||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido |
|||||||||||||
Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie |
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
||||||||||
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
|||||
Future/forward su metalli |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Opzioni su metalli |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap su metalli |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Future/forward su prodotti energetici |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Opzioni su prodotti energetici |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap su prodotti energetici |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Future/forward su merci agricole |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Opzioni su merci agricole |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap su merci agricole |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
Tabella 7.3
Derivati su merci — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su merci |
||||
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido |
|||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
Future/forward su metalli |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
Opzioni su metalli |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
Swap su metalli |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
Future/forward su prodotti energetici |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
Opzioni su prodotti energetici |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
Swap su prodotti energetici |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
Future/forward su merci agricole |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
Opzioni su merci agricole |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
Swap su merci agricole |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
Altri derivati su merci |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
8. Derivati su tassi di cambio
Tabella 8.1
Derivati su tassi di cambio — Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su tassi di cambio |
|||||||||||||||||||||
strumento finanziario connesso alle valute di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2015/65/UE |
|||||||||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità. |
|||||||||||||||||||
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
||||||||||||||||||||
Forward non consegnabile (NDF) forward che, secondo le clausole, è regolato in contanti tra le parti, e in cui l'importo del regolamento è determinato dalla differenza tra i tassi di cambio di due valute tra la data dell'operazione e la data di valutazione. Alla data di regolamento, una parte deve pagare all'altra parte la differenza netta tra i) il tasso di cambio fissato alla data di negoziazione; e ii) il tasso di cambio alla data di valutazione, sulla base dell'importo nozionale, e tale importo netto deve essere pagato nella valuta di regolamento fissata nel contratto. |
la sottoclasse dei forward su tassi di cambio non consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
I forward non consegnabili (NDF) sono considerati non aventi un mercato liquido |
|||||||||||||||||||
Forward consegnabile (DF) forward che comporta soltanto lo scambio di due diverse valute ad una data di regolamento futura stabilita nel contratto ad un tasso fisso concordato alla stipula del contratto che copre lo scambio. |
la sottoclasse dei forward su tassi di cambio consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
I forward consegnabili (DF) sono considerati non aventi un mercato liquido |
|||||||||||||||||||
Opzione su tassi di cambio non consegnabile (NDO) opzione che, secondo le clausole, è regolata in contanti tra le parti, e in cui l'importo di regolamento è determinato dalla differenza tra i tassi di cambio di due valute tra la data dell'operazione e la data di valutazione. Alla data di regolamento, una parte deve pagare all'altra parte la differenza netta tra i) il tasso di cambio fissato alla data di negoziazione; e ii) il tasso di cambio alla data di valutazione, sulla base dell'importo nozionale, e tale importo netto deve essere pagato nella valuta di regolamento fissata nel contratto. |
la sottoclasse delle opzioni su tassi di cambio non consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
Le opzioni su tassi di cambio non consegnabili (NDO) sono considerate non aventi un mercato liquido |
|||||||||||||||||||
Opzione su tassi di cambio consegnabile (DO) opzione che comporta soltanto lo scambio di due diverse valute ad una data di regolamento futura stabilita nel contratto ad un tasso fisso concordato alla stipula del contratto che copre lo scambio. |
la sottoclasse delle opzioni su tassi di cambio consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
Le opzioni su tassi di cambio consegnabili (DO) sono considerate non aventi un mercato liquido |
|||||||||||||||||||
Swap su tassi di cambio non consegnabile (NDS) swap che, secondo le clausole, è regolato in contanti tra le parti, e in cui l'importo di regolamento è determinato dalla differenza tra i tassi di cambio di due valute tra la data dell'operazione e la data di valutazione. Alla data di regolamento, una parte deve pagare all'altra parte la differenza netta tra i) il tasso di cambio fissato alla data di negoziazione; e ii) il tasso di cambio alla data di valutazione, sulla base dell'importo nozionale, e tale importo netto deve essere pagato nella valuta di regolamento fissata nel contratto. |
la sottoclasse degli swap su tassi di cambio non consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
Gli swap su tassi di cambio non consegnabili (NDS) sono considerati non aventi un mercato liquido |
|||||||||||||||||||
Swap su tassi di cambio consegnabile (DS) swap consegnabile che comporta soltanto lo scambio di due diverse valute ad una data di regolamento futura stabilita nel contratto ad un tasso fisso concordato alla stipula del contratto che copre lo scambio. |
la sottoclasse degli swap su tassi di cambio consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
Gli swap su tassi di cambio consegnabili (DS) sono considerati non aventi un mercato liquido |
|||||||||||||||||||
Future su tassi di cambio |
la sottoclasse dei future su tassi di cambio è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
I future su tassi di cambio sono considerati non aventi un mercato liquido |
|||||||||||||||||||
Classe di attività — Derivati su tassi di cambio |
|||||||||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
||||||||||||||||||||
Altri derivati su tassi di cambio |
|
||||||||||||||||||||
derivato su tassi di cambio che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra |
gli altri derivati su tassi di cambio sono considerati non aventi un mercato liquido |
Tabella 8.2
Derivati su tassi di cambio — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su tassi di cambio |
||||
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido |
|||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
Forward non consegnabile (NDF) |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
Forward consegnabile (DF) |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
Opzione su tassi di cambio non consegnabile (NDO) |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
Opzioni su tassi di cambio consegnabile (DO) |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
Swap su tassi di cambio non consegnabile (NDS) |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
Swap su tassi di cambio consegnabile (DS) |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
Future su tassi di cambio |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
Altri derivati su tassi di cambio |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
9. Derivati su crediti
Tabella 9.1
Derivati su crediti — Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su crediti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
Status on the run dell'indice [Criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice di credit default swap (CDS) swap nel quale lo scambio di flussi monetari è legato al merito di credito di vari emittenti di strumenti finanziari che compongono un indice e al verificarsi di eventi di credito |
la sottoclasse degli indici di credit default swap è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
200 000 000 EUR |
10 |
L'indice sottostante è considerato avente un mercato liquido
per «indice on the run» si intende la versione (serie) rivista più recente dell'indice creata alla data in cui la composizione dell'indice è in vigore e che termina un giorno prima della data in cui entra in vigore la composizione della nuova versione (serie). per «status off the run 1x» si intende la versione (serie) dell'indice che è immediatamente precedente alla versione (serie) «on the run» corrente in un certo momento. Una versione (serie) cessa di essere «on the run» e acquista lo status di «off the run 1x» quando viene creata la versione più recente (serie) dell'indice. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit default swap (CDS) su singolo nome swap nel quale lo scambio di flussi monetari è legato al merito di credito di un unico emittenti di strumenti finanziari e al verificarsi di eventi di credito |
la sottoclasse dei credit default swap su singolo nome è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
10 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di attività — Derivati su crediti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non soddisfa il seguente criterio di liquidità qualitativo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opzioni su un indice di CDS opzione il cui sottostante è un indice di CDS |
la sottoclasse delle opzioni su indici di CDS è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
un'opzione su un indice di CDS il cui indice di CDS sottostante è una sottoclasse considerata avente un mercato liquido e il cui scaglione di vita residua è 0-6 mesi è considerata avente un mercato liquido un'opzione su un indice di CDS il cui indice di CDS sottostante è una sottoclasse considerata avente un mercato liquido e il cui scaglione di vita residua non è 0-6 mesi non è considerata avente un mercato liquido un'opzione su un indice di CDS il cui indice di CDS sottostante è una sottoclasse considerata non avente un mercato liquido è considerata non avente un mercato liquido per qualsiasi scaglione di vita residua |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opzioni su CDS su singolo nome opzione il cui sottostante è un CDS su singolo nome |
la sottoclasse delle opzioni su CDS su singolo nome è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
un'opzione su CDS su singolo nome il cui CDS su singolo nome sottostante è una sottoclasse considerata avente un mercato liquido e il cui scaglione di vita residua è 0-6 mesi è considerata avente un mercato liquido un'opzione su CDS su singolo nome il cui CDS su singolo nome sottostante è una sottoclasse considerata avente un mercato liquido e il cui scaglione di vita residua non è 0-6 mesi non è considerata avente un mercato liquido un'opzione su CDS su singolo nome il cui CDS su singolo nome sottostante è una sottoclasse considerata non avente un mercato liquido è considerata non avente un mercato liquido per qualsiasi scaglione di vita residua |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di attività — Derivati su crediti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri derivati su crediti |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
derivato su crediti che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra |
gli altri derivati su crediti sono considerati non aventi un mercato liquido |
Tabella 9.2
Derivati su crediti — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su crediti |
||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido |
|||||||||||||
Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie |
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
||||||||||
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
|||||
Indice di credit default swap (CDS) |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
2 500 000 EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
7 500 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Credit default swap (CDS) su singolo nome |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
2 500 000 EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
7 500 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Credit default swap (CDS) paniere su misura |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
2 500 000 EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
7 500 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Opzioni su un indice di CDS |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
2 500 000 EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
7 500 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Opzioni su CDS su singolo nome |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
2 500 000 EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
7 500 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
Tabella 9.3
Derivati su crediti — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su crediti |
||||
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido |
|||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
Indice di credit default swap (CDS) |
2 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
7 500 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Credit default swap (CDS) su singolo nome |
2 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
7 500 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Credit default swap (CDS) paniere su misura |
2 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
7 500 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Opzioni su un indice di CDS |
2 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
7 500 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Opzioni su CDS su singolo nome |
2 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
7 500 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Altri derivati su crediti |
2 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
7 500 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
10. Derivati C10
Tabella 10.1
Derivati C10 — Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati C10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivati su carico strumento finanziario connesso alle tariffe di trasporto di cui all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2015/65/UE |
la sottoclasse dei derivati su carico è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
10 000 000 di EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di attività — Derivati C10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri derivati C10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
strumento finanziario di cui all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE che non è un «derivato su carico»; una delle seguenti sottoclassi di attività dei derivati su tassi di interesse: «swap multivaluta o swap valutari su inflazione», «future/forward su swap multivaluta o swap valutari su inflazione», «swap monovaluta su inflazione», «future/forward su swap monovaluta su inflazione» e le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su strumenti rappresentativi di capitale: «opzione su indici di volatilità», «future/forward su indici di volatilità», swap con parameter return variance, swap con parameter return volatility, swap di portafogli con parameter return variance, swap di portafogli con parameter return volatility |
gli altri derivati C10 sono considerati non aventi un mercato liquido |
Tabella 10.2
Derivati C10 — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati C10 |
||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido |
|||||||||||||
Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie |
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
||||||||||
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
|||||
Derivati su carico |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
25 000 EUR |
70 |
50 000 EUR |
80 |
60 |
75 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
Tabella 10.3
Derivati C10 — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati C10 |
||||
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido |
|||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
Derivati su carico |
25 000 EUR |
50 000 EUR |
75 000 EUR |
100 000 EUR |
Altri derivati C10 |
25 000 EUR |
50 000 EUR |
75 000 EUR |
100 000 EUR |
11. Contratti differenziali (CFD)
Tabella 11.1
CFD — Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Contratti differenziali (CFD) |
||||
contratto derivato che conferisce al titolare un'esposizione, che può essere lunga o corta, alla differenza tra il prezzo dell'attività sottostante alla stipula del contratto e il prezzo alla scadenza del contratto |
||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità o, se del caso, se non soddisfa il criterio di liquidità qualitativo definito di seguito |
||
Criterio di liquidità qualitativo |
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
||
CFD su valute |
la sottoclasse dei CFD su valute è definita dalla coppia di valute sottostanti definita come la combinazione delle due valute sottostanti il CFD/contratto di scommessa sul differenziale |
|
50 000 000 di EUR |
100 |
CFD su merci |
la sottoclasse dei CFD su merci è definita dalla merce sottostante al CFD/contratto di scommessa sul differenziale |
|
50 000 000 di EUR |
100 |
CFD su strumenti rappresentativi di capitale |
la sottoclasse dei CFD su strumenti rappresentativi di capitale è definita dallo strumento rappresentativo di capitale sottostante al CFD/contratto di scommessa sul differenziale |
la sottoclasse dei CFD su strumenti rappresentativi di capitale è considerata avente un mercato liquido se il sottostante è uno strumento rappresentativo di capitale per il quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1), punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 |
|
|
CFD su obbligazioni |
la sottoclasse dei CFD su obbligazioni è definita dall'obbligazione sottostante o dal future su obbligazioni sottostante del CFD/contratto di scommessa sul differenziale |
la sottoclasse dei CFD su obbligazioni è considerata avente un mercato liquido se il sottostante è un'obbligazione o un future su obbligazioni per cui esiste un mercato liquido secondo la definizione di cui all'articolo 6, e all'articolo 8, paragrafo1, lettera b). |
|
|
CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale |
la sottoclasse dei CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale è definita dal future/forward su strumenti rappresentativi di capitale sottostante al CFD/contratto di scommessa sul differenziale |
la sottoclasse dei CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale è considerata avente un mercato liquido se il sottostante è un future/forward su obbligazioni per il quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b). |
|
|
CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale |
la sottoclasse dei CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale è definita dall'opzione su strumenti rappresentativi di capitale sottostante al CFD/contratto di scommessa sul differenziale |
la sottoclasse dei CFD su opzioni su strumenti rappresentativi di capitale è considerata avente un mercato liquido se il sottostante è un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale per la quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b). |
|
|
Classe di attività — Contratti differenziali (CFD) |
||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
|||
Altri CFD |
|
|||
CFD/scommessa sul differenziale che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra |
gli altri CFD/scommesse sul differenziale sono considerati non aventi un mercato liquido |
Tabella 11.2
CFD — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido
Classe di attività — Contratti differenziali (CFD) |
||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido |
|||||||||||||
Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie |
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
||||||||||
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
|||||
CFD su valute |
operazioni eseguite su CFD su valute considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
50 000 EUR |
70 |
60 000 EUR |
80 |
60 |
90 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
CFD su merci |
operazioni eseguite su CFD su merci considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
50 000 EUR |
70 |
60 000 EUR |
80 |
60 |
90 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
CFD su strumenti rappresentativi di capitale |
operazioni eseguite su CFD su strumenti rappresentativi di capitale considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
50 000 EUR |
70 |
60 000 EUR |
80 |
60 |
90 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
CFD su obbligazioni |
operazioni eseguite su CFD su obbligazioni considerate aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
50 000 EUR |
70 |
60 000 EUR |
80 |
60 |
90 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale |
operazioni eseguite su CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
50 000 EUR |
70 |
60 000 EUR |
80 |
60 |
90 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale |
operazioni eseguite su CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
50 000 EUR |
70 |
60 000 EUR |
80 |
60 |
90 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
Tabella 11.3
CFD — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Contratti differenziali (CFD) |
||||
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido |
|||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
CFD su valute |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
CFD su merci |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
CFD su strumenti rappresentativi di capitale |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
CFD su obbligazioni |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
Altri CFD/scommesse sul differenziale |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
12. Quote di emissione
Tabella 12.1
Quote di emissione — Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Quote di emissione |
||
Sottoclasse di attività |
Ogni sottoclasse di attività è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi |
|
Importo giornaliero medio (ADA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
|
Quote di emissione dell'Unione europea (EUA) le unità riconosciute ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (Sistema di scambio di quote di emissione) che rappresentano diritti a emettere l'equivalente di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente (tCO2e) |
150 000 tonnellate di CO2 equivalente |
5 |
Quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) le unità riconosciute ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE (Sistema di scambio di quote di emissione) che rappresentano diritti a emettere l'equivalente di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente (tCO2e) dal trasporto aereo |
150 000 tonnellate di CO2 equivalente |
5 |
Riduzioni certificate delle emissioni (CER) unità riconosciute ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE (Sistema di scambio di quote di emissione) che rappresentano una riduzione delle emissioni equivalente ad una tonnellata di biossido di carbonio equivalente (tCO2e) |
150 000 tonnellate di CO2 equivalente |
5 |
Unità di riduzione delle emissioni (ERU) unità riconosciute ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE (Sistema di scambio di quote di emissione) che rappresentano una riduzione delle emissioni equivalente ad una tonnellata di biossido di carbonio equivalente (tCO2e) |
150 000 tonnellate di CO2 equivalente |
5 |
Tabella 12.2
Quote di emissione — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate aventi un mercato liquido
Classe di attività — Quote di emissione |
||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Operazioni da considerare ai fini del calcolo delle soglie |
Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate aventi un mercato liquido |
||||||||||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|||||||||
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
|||||
Quote di emissione dell'Unione europea (EUA) |
operazioni eseguite su tutte le quote di emissione dell'Unione europea (EUA) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
70 |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
80 |
90 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 |
100 000 tonnellate di CO2 equivalente |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) |
operazioni eseguite su tutte le quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto areo (EUAA) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
70 |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
80 |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Riduzioni certificate delle emissioni (CER) |
operazioni eseguite su tutte le riduzioni certificate delle emissioni (CER) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
70 |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
80 |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Unità di riduzione delle emissioni (ERU) |
operazioni eseguite su tutte le unità di riduzione delle emissioni (ERU) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
70 |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
80 |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
30 |
40 |
50 |
60 |
Tabella 12.3
Quote di emissione — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Quote di emissione |
||||
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido |
|||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
Quote di emissione dell'Unione europea (EUA) |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 000 tonnellate di CO2 equivalente |
100 000 tonnellate di CO2 equivalente |
Quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
Riduzioni certificate delle emissioni (CER) |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
Unità di riduzione delle emissioni (ERU) |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
13. Derivati su quote di emissione
Tabella 13.1
Derivati su quote di emissione — Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su quote di emissione |
||
Sottoclasse di attività |
Ogni sottoclasse di attività è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi |
|
Importo giornaliero medio (ADA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
|
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA) strumento finanziario relativo a quote di emissione del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA) di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE |
150 000 tonnellate di CO2 equivalente |
5 |
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) strumento finanziario relativo a quote di emissione del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE |
150 000 tonnellate di CO2 equivalente |
5 |
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER) strumento finanziario relativo a quote di emissione del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER) di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE |
150 000 tonnellate di CO2 equivalente |
5 |
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU) strumento finanziario relativo a quote di emissione del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU) di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE |
150 000 tonnellate di CO2 equivalente |
5 |
Classe di attività — Derivati su quote di emissione |
||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
|
Altri derivati su quote di emissione |
|
|
derivato su quote di emissione il cui sottostante non sono quote di emissione dell'Unione europea (EUA), quote di emissione dell'Unione europea assegnata al trasporto aereo (EUAA), riduzioni certificate delle emissioni (CER) e unità di riduzione delle emissioni (ERU) |
gli altri derivati su quote di emissione sono considerati non aventi un mercato liquido |
Tabella 13.2
Derivati su quote di emissione — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su quote di emissione |
||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Operazioni da considerare ai fini del calcolo delle soglie |
Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate aventi un mercato liquido |
||||||||||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|||||||||
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
|||||
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA) |
operazioni eseguite su tutti i derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
70 |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
80 |
90 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 |
100 000 tonnellate di CO2 equivalente |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) |
operazioni eseguite su tutti i derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
70 |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
80 |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER) |
operazioni eseguite su tutti i derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
70 |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
80 |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU) |
operazioni eseguite su tutti i derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
70 |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
80 |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
30 |
40 |
50 |
60 |
Tabella 13.3
Derivati su quote di emissione — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su quote di emissione |
||||
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate non aventi un mercato liquido |
|||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA) |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 000 tonnellate di CO2 equivalente |
100 000 tonnellate di CO2 equivalente |
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER) |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU) |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
Altri derivati su quote di emissione |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
(1) Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).
(2) Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).
(3) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
ALLEGATO IV
Dati di riferimento da fornire per i calcoli a fini di trasparenza
Tabella 1
Tabella dei simboli della tabella 2
SIMBOLO |
TIPO DI DATI |
DEFINIZIONE |
||||
{ALPHANUM-n} |
Fino a n caratteri alfanumerici |
Testo libero. |
||||
{DECIMAL-n/m} |
Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali |
Campo numerico per valori sia positivi sia negativi:
Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati. |
||||
{COUNTRYCODE_2} |
2 caratteri alfanumerici |
Codice del paese a 2 lettere in base ai codici paese alpha-2 secondo ISO 3166-1. |
||||
{CURRENCYCODE_3} |
3 caratteri alfanumerici |
Codice della valuta a 3 lettere in base ai codici valuta secondo ISO 4217 |
||||
{DATEFORMAT} |
Formato della data secondo ISO 8601 |
Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG. |
||||
{ISIN} |
12 caratteri alfanumerici |
Codice ISIN secondo ISO 6166 |
||||
{LEI} |
20 caratteri alfanumerici |
Identificativo del soggetto giuridico (legal entity identifier) secondo ISO 17442. |
||||
{MIC} |
4 caratteri alfanumerici |
Identificativo del mercato secondo ISO 10383 |
||||
{INDEX} |
4 caratteri alfabetici |
«EONA» — EONIA «EONS» — Swap su EONIA «EURI» — EURIBOR «EUUS» — EURODOLLAR «EUCH» — EuroSwiss «GCFR» — GCF REPO «ISDA» — ISDAFIX «LIBI» — LIBID «LIBO» — LIBOR «MAAA» — Muni AAA «PFAN» — Pfandbriefe «TIBO» — TIBOR «STBO» — STIBOR «BBSW» — BBSW «JIBA» — JIBAR «BUBO» — BUBOR «CDOR» — CDOR «CIBO» — CIBOR «MOSP» — MOSPRIM «NIBO» — NIBOR «PRBO» — PRIBOR «TLBO» — TELBOR «WIBO» — WIBOR «TREA» — Treasury «SWAP» — SWAP «FUSW» — Swap su future |
Tabella 2
Dettagli dei dati di riferimento da fornire per i calcoli a fini di trasparenza
# |
CAMPO |
DETTAGLI DA COMUNICARE |
FORMATO DELLA COMUNICAZIONE |
||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Codice identificativo dello strumento |
Codice usato per identificare lo strumento finanziario |
{ISIN} |
||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Nome completo dello strumento |
Nome completo dello strumento finanziario |
{ALPHANUM-350} |
||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Identificativo MiFIR |
Identificativo degli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale
|
Strumenti finanziari non rappresentativi di capitale:
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Classe di attività del sottostante |
Da compilare quando l'identificativo MiFIR è «derivato cartolarizzato» o «derivato». |
«INTR» — Tassi di interesse «EQUI» — Strumento rappresentativo di capitale «COMM» — Merce «CRDT» — Credito «CURR» — Valuta «EMAL» — Quote di emissione |
||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Tipo di contratto |
Da compilare quando l'identificativo MiFIR è «derivato». |
«OPTN» — Opzioni «FUTR» — Future «FRAS» — Forward Rate Agreement (FRA) «FORW» — Forward «SWAP» — Swap «SWAP» — Swap di portafogli «SWPT» — Swaption «FONS» — Future su swap «FWOS» — Forward su swap «FFAS» — Forward Freight Agreements (FFA) «SPDB» — Scommessa sul differenziale (spread betting) «CFDS» — CFD «OTHR» — Altro |
||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Giorno della comunicazione |
Il giorno per il quale sono forniti i dati di riferimento |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Sede di negoziazione |
MIC del segmento per la sede di negoziazione, se disponibile, altrimenti MIC operativo. |
{MIC} |
||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Scadenza |
Scadenza dello strumento finanziario. Campo applicabile per le classi di attività di obbligazioni, derivati su tassi di interesse, derivati su strumenti rappresentativi di capitale, derivati su merci, derivati su tassi di cambio, derivati su crediti, derivati C10 e derivati su quote di emissione. |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||
Campi relativi alle obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Tipo di obbligazione |
Tipo di obbligazione di cui all'allegato III, sezione 2, tabella 2.2. Da compilare unicamente se l'identificativo MiFIR è «obbligazioni». |
«EUSB» — Obbligazioni sovrane «OEPB» — Altre obbligazioni pubbliche «CVTB» — Obbligazioni convertibili «CVDB» — Obbligazioni garantite «CRPB» — Obbligazioni societarie «OTHR» — Altro |
||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Data di emissione |
Data alla quale l'obbligazione è emessa e comincia a produrre interessi. |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||
Campi relativi alle quote di emissione |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Compilare i campi di questa sezione solo per le quote di emissione di cui all'allegato III, sezione 12, tabella 12.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Sottotipo delle quote di emissione |
Quote di emissione |
«CERE» — CER «ERUE» — ERU «EUAE»- EUA «'EUAA» — EUAA |
||||||||||||||||||||||||||||
Campi relativi ai derivati |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Derivati su merci e derivati C10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Specifica delle dimensioni relative al sottotipo carico |
Da compilare quando la categoria di prodotti, di cui al campo 35 della tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 è «carico». |
{ALPHANUM-25} |
||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Rotta specifica o media per nave a tempo |
Da compilare quando la categoria di prodotti, di cui al campo 35 della tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 è «carico». |
{ALPHANUM-25} |
||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Luogo di consegna/regolamento in contanti |
Da compilare quando la categoria di prodotti, di cui al campo 35 della tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 è «energia». |
{ALPHANUM-25} |
||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Valuta nozionale |
Valuta in cui è denominato il nozionale. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||||||
Derivati su tassi di interesse |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Compilare i campi di questa sezione solo per i derivati su tassi di interesse di cui all'allegato III, sezione 5, tabella 5.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Tipo di sottostante |
Per i tipi di contratti diversi da swap, swaption, future su swap, forward su swap, riportare una delle seguenti indicazioni Per i tipi di contratti swap, swaption, future su swap, forward su swap, in relazione allo swap sottostante, riportare una delle seguenti indicazioni |
«BOND» — Obbligazioni «BNDF» — Future su obbligazioni «INTR» — Tassi di interesse «IFUT» — Future su tassi di interesse — FRA «FFMC» — SWAP MULTIVALUTA VARIABILE A VARIABILE «XFMC» — SWAP MULTIVALUTA FISSO A VARIABILE «XXMC» — SWAP MULTIVALUTA FISSO A FISSO «OSMC» — SWAP MULTIVALUTA SU OIS «IFMC» — SWAP MULTIVALUTA SU INFLAZIONE «FFSC» — SWAP MONOVALUTA VARIABILE A VARIABILE «XFSC» — SWAP MONOVALUTA FISSO A VARIABILE «XXSC» — SWAP MONOVALUTA FISSO A FISSO «OSSC» — SWAP MONOVALUTA SU OIS «IFSC» — SWAP MONOVALUTA SU INFLAZIONE |
||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Emittente dell'obbligazione sottostante |
Indicare il codice LEI (identificativo del soggetto giuridico) dell'emittente dell'obbligazione sottostante diretta o ultima se il tipo di sottostante è obbligazione o future su obbligazioni. |
{LEI} |
||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Data di scadenza dell'obbligazione sottostante |
Indicare la data di scadenza dell'obbligazione sottostante Questo campo si applica agli strumenti di debito con scadenza definita. |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Data di emissione dell'obbligazione sottostante |
Indicare la data di emissione dell'obbligazione sottostante |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Valuta nozionale della swaption |
Da compilare per le swaption. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Scadenza dello swap sottostante |
Da compilare unicamente per le swaption, i future su swap e i forward su swap. |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Codice ISIN dell'indice dell'inflazione |
In caso di swaption su uno dei seguenti tipi di swap sottostante: swap monovaluta su inflazione, future/forward su swap monovaluta su inflazione, swap, multivaluta su inflazione, future/forward su swap multivaluta su inflazione; se l'indice dell'inflazione ha un codice ISIN, il campo deve essere compilato con il codice ISIN dell'indice. |
{ISIN} |
||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Nome dell'indice dell'inflazione |
Indicare il nome standardizzato dell'indice per le swaption su uno dei tipi seguenti di swap sottostante: swap monovaluta su inflazione, future/forward su swap monovaluta su inflazione, swap, multivaluta su inflazione, future/forward su swap multivaluta su inflazione. |
{ALPHANUM-25} |
||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Tasso di riferimento |
Nome del tasso di riferimento. |
{INDEX} o ALPHANUM-25 — se il tasso di riferimento non è compreso nell'elenco {INDEX} |
||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Durata del contratto su tassi di interesse |
Il campo indica la durata del contratto La durata è espressa in giorni, settimane, mesi o anni. |
{INTEGER-3}+«DAYS» — giorni {INTEGER-3}+«WEEK» — settimane {INTEGER-3}+«MNTH» — mesi {INTEGER-3}+«YEAR» — anni |
||||||||||||||||||||||||||||
Derivati su tassi di cambio |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Compilare i campi di questa sezione solo per i derivati su tassi di cambio di cui all'allegato III, sezione 8, tabella 8.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Sottotipo di contratto |
Da compilare per differenziare forward, opzioni e swap consegnabili e non consegnabili come indicato nell'allegato III, sezione 8, tabella 8.1. |
«DLVB» — consegnabile «NDLV» — non consegnabile |
||||||||||||||||||||||||||||
Derivati su strumenti rappresentativi di capitale |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Compilare i campi solo per i derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui all'allegato III, sezione 6, tabella 6.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Tipo di sottostante |
Da compilare se l'identificativo MiFIR è «derivato», la classe di attività del sottostante è «strumento rappresentativo di capitale» e la sottoclasse di attività non è né «swap» né «swap di portafogli». |
«STIX» — Indice azionario «SHRS» — Azioni «DIVI» — Indice di dividendi «DVSE» — Dividendi di azioni «BSKT» — Paniere di azioni risultante da un evento societario «ETFS» — ETF «VOLI» — Indice di volatilità «OTHR» — Altro (inclusi certificati di deposito, certificati e altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale) |
||||||||||||||||||||||||||||
Da compilare se l'identificativo MiFIR è «derivato», la classe di attività del sottostante è «strumento rappresentativo di capitale», la sottoclasse di attività è «swap» o «swap di portafogli» e il criterio di segmentazione 2 di cui all'allegato III, sezione 6, tabella 6.1, è «singolo nome». |
«SHRS» — Azioni «DVSE» — Dividendi di azioni «ETFS» — ETF «OTHR» — Altro (inclusi certificati di deposito, certificati e altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Da compilare se l'identificativo MiFIR è «derivato», la classe di attività del sottostante è «strumento rappresentativo di capitale», la sottoclasse di attività è «swap» o «swap di portafogli» e il criterio di segmentazione 2 di cui all'allegato III, sezione 6, tabella 6.1, è «indice». |
«STIX» — Indice azionario «DIVI» — Indice di dividendi «VOLI» — Indice di volatilità «OTHR» — Altro |
||||||||||||||||||||||||||||||
Da compilare se l'identificativo MiFIR è «derivato», la classe di attività del sottostante è «strumento rappresentativo di capitale», la sottoclasse di attività è «swap» o «swap di portafogli» e il criterio di segmentazione 2 di cui all'allegato III, sezione 6, tabella 6.1, è «paniere». |
«BSKT» — Paniere |
||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Parametro |
Da compilare se l'identificativo MiFIR è «derivato», la classe di attività del sottostante è «strumento rappresentativo di capitale» e la sottoclasse di attività e una delle seguenti: swap, swap di portafogli. |
«PRBP» — Price return basic performance parameter «PRDV» — Parameter return dividend «PRVA» — Parameter return variance «PRVO» — Parameter return volatility |
||||||||||||||||||||||||||||
Contratti differenziali (CFD) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Da compilare solo se il tipo di contratto è «contratto differenziale» o «scommessa sul differenziale (spread betting)». |
|||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Tipo di sottostante |
Da compilare se l'identificativo MiFIR è «derivato» e il tipo di contratto è «contratto differenziale» o «scommessa sul differenziale». |
«CURR» — Valuta «EQUI» — Strumento rappresentativo di capitale «BOND» — Obbligazioni «FTEQ» — Future su strumenti rappresentativi di capitale «OPEQ» — Opzione su strumenti rappresentativi di capitale «COMM» — Merce «EMAL» — Quote di emissione «OTHR» -Altro |
||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Valuta nozionale 1 |
Valuta 1 della coppia di valute sottostanti. Campo da compilare se il tipo di sottostante è «valuta». |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Valuta nozionale 2 |
Valuta 2 della coppia di valute sottostanti. Campo da compilare se il tipo di sottostante è «valuta». |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||||||
Derivati su crediti |
|||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Codice ISIN del sottostante credit default swap |
Per i derivati su credit default swap indicare il codice ISIN dello swap sottostante. |
{ISIN} |
||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Codice dell'indice sottostante |
Per i derivati su indici di CDS indicare il codice ISIN dell'indice. |
{ISIN} |
||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Nome dell'indice sottostante |
Per i derivati su indici di CDS indicare il nome standardizzato dell'indice. |
{ALPHANUM-25} |
||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Serie |
Il numero delle serie della composizione dell'indice, se applicabile. Per gli indici di CDS o per i derivati su indici di CDS indicare le serie dell'indice di CDS. |
{DECIMAL-18/17} |
||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Versione |
Una nuova versione della serie viene emessa se una delle componenti è in default e l'indice deve essere riponderato per tener conto del nuovo numero complessivo di componenti dell'indice. Per gli indici di CDS o per i derivati su indici di CDS indicare la versione dell'indice di CDS. |
{DECIMAL-18/17} |
||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Mesi di revisione (roll) |
Tutti i mesi in cui è prevista la revisione, come stabilito dal fornitore dell'indice per il dato anno. Campo da ripetere per ogni mese di revisione. Da compilare per gli indici di CDS o per i derivati su indici di CDS. |
«01», «02», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «09», «10», «11», «12» |
||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Prossima data di revisione (roll) |
Per gli indici di CDS o per i derivati su indici di CDS indicare la prossima data di revisione dell'indice prevista dal fornitore dell'indice. |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Emittente di tipo sovrano o pubblico |
Da compilare se l'entità di riferimento del CDS su singolo nome o del derivato su CDS su singolo nome è un emittente sovrano di cui all'allegato III, sezione 9, tabella 9.1. |
«TRUE» — l'entità di riferimento è un emittente di tipo sovrano o pubblico «FALSE» — l'entità di riferimento non è un emittente di tipo sovrano o pubblico |
||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Obbligazione di riferimento |
Per i derivati su credit default swap su singolo nome indicare il codice ISIN dell'obbligazione di riferimento. |
{ISIN} |
||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Entità di riferimento |
Indicare l'entità di riferimento del CDS su singolo nome o del derivato su CDS su singolo nome. |
{COUNTRYCODE_2} o Codice del paese a 2 caratteri secondo ISO 3166-2 seguito da un trattino «-» e da un massimo di 3 caratteri alfanumerici per il codice di suddivisione del paese o {LEI} |
||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Valuta nozionale |
Valuta in cui è denominato il nozionale. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||||||
Derivati su quote di emissione |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Compilare i campi di questa sezione solo per i derivati su quote di emissione di cui all'allegato III, sezione 13, tabella 13.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
Sottotipo di derivato su quote di emissione |
Da compilare solo se la variante#3 «Identificativo MiFIR» è «DERV»- Derivati e la variante #4 «Classe di attività del sottostante» è «EMAL»- Quote di emissione. |
«CERE» — CER «ERUE» — ERU «EUAE»- EUA «EUAA» — EUAA «OTHR» — Altro |