31.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/189


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/579 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2016

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati per gli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti derivati aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Data l'ampia varietà di contratti derivati fuori borsa (over-the-counter, OTC), è opportuno adottare un approccio basato su criteri al fine di determinare se si può considerare che un contratto derivato OTC abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, e specificare i casi in cui sia necessario od opportuno evitare l'elusione delle norme e degli obblighi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

L'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 stabilisce che le condizioni di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso regolamento sono considerate soddisfatte se almeno una delle controparti è stabilita in un paese per il quale la Commissione ha adottato un atto di esecuzione che dichiara l'equivalenza a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Le presenti norme tecniche di regolamentazione dovrebbero pertanto applicarsi anche ai contratti in cui entrambe le controparti sono stabilite in un paese terzo le cui disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di controllo del rispetto della normativa non sono ancora state dichiarate equivalenti ai requisiti fissati nel summenzionato regolamento.

(3)

Tuttavia, talune informazioni sui contratti conclusi da entità di paesi terzi sarebbero comunque disponibili solo alle competenti autorità dei paesi terzi. Pertanto le autorità competenti dell'Unione dovrebbero cooperare strettamente con le competenti autorità dei paesi terzi per garantire che le pertinenti disposizioni siano applicate e rispettate.

(4)

Dato il legame intrinseco tra il presente regolamento e il regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione (3), i termini tecnici necessari per la comprensione complessiva delle norme tecniche dovrebbero avere lo stesso significato.

(5)

I contratti derivati OTC conclusi da entità stabilite in paesi terzi coperti da una garanzia fornita da entità stabilite nell'Unione creano un rischio finanziario per il garante stabilito nell'Unione. Dato che il rischio dipenderebbe dalla portata della garanzia concessa dalle controparti finanziarie per coprire i contratti derivati OTC e date le interconnessioni tra le controparti finanziarie rispetto alle controparti non finanziarie, si dovrebbe considerare che solo i contratti derivati OTC conclusi da entità stabilite in paesi terzi coperti da una garanzia che supera determinate soglie quantitative e che è fornita da controparti finanziarie stabilite nell'Unione abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione.

(6)

Le controparti finanziarie stabilite in paesi terzi possono stipulare contratti derivati OTC tramite le loro succursali nell'Unione. Dato l'impatto dell'attività di tali succursali sul mercato dell'Unione, si dovrebbe considerare che i contratti derivati OTC conclusi tra di esse abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione.

(7)

È opportuno considerare che i contratti derivati OTC conclusi da specifiche controparti allo scopo principale di evitare l'applicazione dell'obbligo di negoziazione applicabile alle entità che sarebbero state le controparti naturali del contratto eludano le norme e gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) n. 600/2014 in quanto ostacolano il conseguimento di uno degli obiettivi di tale regolamento.

(8)

Si dovrebbe considerare che i contratti derivati OTC facenti parte di un accordo le cui caratteristiche non sono legate a motivazioni o finalità di carattere commerciale e aventi come scopo principale di eludere l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, incluse le disposizioni concernenti le condizioni di esenzione, eludano le norme e gli obblighi previsti dallo stesso regolamento.

(9)

Le situazioni in cui i singoli elementi dell'accordo sono in contrasto con la sostanza giuridica dell'accordo nel suo insieme, in cui l'accordo è eseguito in un modo che sarebbe anormale in caso di comportamento commerciale ragionevole, in cui l'accordo o la serie di accordi includono elementi che hanno l'effetto di controbilanciare o vanificare la reciproca sostanza economica oppure in cui le operazioni sono di natura circolare dovrebbero essere considerate indici di un accordo di puro artificio o di una serie di accordi di puro artificio.

(10)

Dato che le entità di paesi terzi interessate dalle presenti norme tecniche di regolamentazione hanno bisogno di tempo al fine di conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 600/2014 se i loro contratti derivati OTC soddisfano le condizioni previste in tali norme per essere considerati dotati di un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione, è opportuno ritardare di sei mesi l'applicazione della disposizione che contiene tali condizioni.

(11)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data.

(12)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(13)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

«garanzia»: obbligo giuridico esplicitamente documentato di un garante di coprire i pagamenti degli importi dovuti, o che potrebbero divenire esigibili, in applicazione dei contratti derivati OTC coperti dalla garanzia e conclusi dall'entità garantita a favore del beneficiario se vi è inadempimento, come definito nella garanzia, o quando l'entità garantita non ha effettuato alcun pagamento.

Articolo 2

Contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione

1.   Si considera che un contratto derivato OTC abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione quando almeno un'entità di un paese terzo beneficia di una garanzia fornita da una controparte finanziaria stabilita nell'Unione che copre la totalità o una parte della passività derivante da tale contratto derivato OTC, nella misura in cui la garanzia soddisfi entrambe le condizioni seguenti:

(a)

deve coprire l'intera passività di un'entità di un paese terzo derivante da uno o più contratti derivati OTC per un ammontare nozionale aggregato di almeno 8 miliardi di EUR, ovvero l'importo equivalente nella pertinente valuta estera, o deve coprire solo una parte della passività di un'entità di un paese terzo derivante da uno o più contratti derivati OTC per un ammontare nozionale aggregato di almeno 8 miliardi di EUR, ovvero l'importo equivalente nella pertinente valuta estera, diviso per la percentuale della passività coperta;

(b)

deve essere pari ad almeno il 5 per cento della somma delle esposizioni correnti, quali definite all'articolo 272, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), per i contratti derivati OTC della controparte finanziaria stabilita nell'Unione che emette la garanzia.

2.   Quando la garanzia è emessa per un importo massimo che risulta inferiore alla soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), i contratti coperti da tale garanzia non si considerano aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione, a meno che l'importo della garanzia venga aumentato, nel qual caso l'effetto diretto, rilevante e prevedibile dei contratti all'interno dell'Unione è rivalutato dal garante il giorno dell'aumento con riferimento alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

3.   Se la passività risultante da uno o più contratti derivati OTC è inferiore alla soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), tali contratti sono privi di effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione, anche se l'importo massimo della garanzia relativa a tale passività è pari o superiore alla soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), e anche quando la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è soddisfatta.

4.   In caso di incremento della passività risultante dai contratti derivati OTC o di diminuzione dell'esposizione corrente, il garante rivaluta se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. Tale valutazione è fatta rispettivamente il giorno dell'aumento della passività per la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), e mensilmente per la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b).

5.   I contratti derivati OTC per un ammontare nozionale aggregato di almeno 8 miliardi di EUR, ovvero l'importo equivalente nella pertinente valuta estera, conclusi prima dell'emissione o dell'aumento di una garanzia, e successivamente coperti da una garanzia che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, sono considerati dotati di un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione.

6.   Si considera che un contratto derivato OTC abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione quando le due entità stabilite in un paese terzo concludono il contratto derivato OTC tramite proprie succursali nell'Unione e sarebbero considerate controparti finanziarie se fossero stabilite nell'Unione.

Articolo 3

Casi in cui è necessario od opportuno evitare l'elusione delle norme o degli obblighi del regolamento (UE) n. 600/2014

1.   Si considera che un contratto derivato OTC sia stato concepito per eludere l'applicazione di disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 se il modo in cui tale contratto è stato concluso è considerato, nel suo complesso e tenuto conto di tutte le circostanze, avente lo scopo principale di evitare l'applicazione di disposizioni di tale regolamento.

2.   Ai fini del paragrafo 1, si considera che un contratto abbia lo scopo principale di evitare l'applicazione di disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 se lo scopo principale di un accordo o di una serie di accordi relativi al contratto derivato OTC è vanificare l'oggetto, lo spirito e la finalità di qualsiasi disposizione del regolamento (UE) n. 600/2014 che altrimenti si applicherebbe, compresi i casi in cui esso è parte di un accordo di puro artificio o di una serie di accordi di puro artificio.

3.   Un accordo che intrinsecamente manca di motivazioni commerciali, sostanza commerciale o giustificazione economica pertinente ed è costituito da un contratto, una transazione, un regime, un'azione, un'operazione, un accordo, una sovvenzione, un'intesa, una promessa, un impegno o un evento è considerato una costruzione di puro artificio. La costruzione può comprendere più di una misura (step) o di una parte.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).