31.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/174


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/577 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2016

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul meccanismo del massimale del volume e sulla presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 9, e l'articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 600/2014 impone che le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) eseguano un numero significativo di calcoli al fine di calibrare l'applicabilità del regime di trasparenza pre- e post-negoziazione e l'obbligo di negoziazione per gli strumenti derivati, nonché per determinare se un'impresa di investimento è un internalizzatore sistematico.

(2)

Al fine di effettuare i calcoli necessari, sia le autorità competenti che l'ESMA devono essere in grado di ottenere dati affidabili e di elevata qualità per ogni classe di attività a cui si applica il regolamento (UE) n. 600/2014. È pertanto necessario migliorare sia l'accessibilità che la qualità dei dati a disposizione delle autorità competenti e dell'ESMA conformemente alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (UE) n. 600/2014, in modo che la classificazione degli strumenti finanziari, compreso il calcolo delle soglie ai fini della trasparenza pre- e post-negoziazione e, se necessario, le ricalibrature di tali soglie, possa avvenire in modo più consapevole dopo un certo periodo di applicazione del regime.

(3)

È opportuno prevedere disposizioni che specificano, in termini generali, gli elementi comuni per quanto riguarda il contenuto e il formato dei dati che debbono essere presentati dalle sedi di negoziazione, dai dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e dai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) a fini di trasparenza e per altri calcoli. Tali disposizioni dovrebbero integrare quelle dei regolamenti delegati della Commissione (UE) 2017/587 (3), (UE) 2017/583 (4), (UE) 2017/567 (5), (UE) 2017/565 (6) e (UE) 2016/2020 (7) che stabiliscono la metodologia e i dati necessari per eseguire i calcoli pertinenti e specificano il contenuto e la portata dei dati necessari per effettuare i calcoli a fini di trasparenza. Pertanto il contenuto, il formato e la qualità dei dati trasmessi riguardo alle sedi di negoziazione, agli APA e ai CTP dovrebbero essere coerenti con la metodologia applicabile a tali calcoli di cui ai pertinenti atti di esecuzione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014.

(4)

Fatta eccezione per le potenziali richieste di dati ad hoc e i calcoli da effettuare ai fini del meccanismo del massimale del volume, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP dovrebbero presentare segnalazioni su base giornaliera. Considerata l'ampia gamma di strumenti finanziari coperti e la grande quantità di dati da trattare, la segnalazione giornaliera permette alle autorità competenti di processare più accuratamente file di dimensioni ragionevoli e garantisce efficienza e tempestività nella gestione dei dati presentati, nel controllo della loro qualità e nel loro trattamento. La raccolta di dati su base giornaliera semplifica inoltre l'obbligo di fornitura di dati a carico delle sedi di negoziazione, degli APA e dei CTP sollevandoli dall'onere di calcolare il numero di giorni di negoziazione nei casi in cui è applicabile il criterio quantitativo della liquidità, e di aggregare i dati relativi al medesimo strumento finanziario per le diverse categorie di scadenze temporali nei casi in cui deve essere considerata la durata residua. La centralizzazione di tale calcolo assicura inoltre un uso coerente dei criteri per tutti gli strumenti finanziari e le sedi di negoziazione.

(5)

Le sedi di negoziazione dovrebbero conservare dati che siano completi e consentano alle autorità competenti e all'ESMA di effettuare calcoli accurati. Fermo restando che le informazioni richieste sono normalmente fornite nelle segnalazioni post-negoziazione, in alcuni casi le informazioni necessarie per i calcoli non sono contenute nelle suddette segnalazioni. Ciò vale, ad esempio, per le informazioni relative alle operazioni eseguite sulla base di ordini che hanno beneficiato della deroga basata sulla dimensione elevata, che non dovrebbero essere incluse nelle segnalazioni poiché ciò potrebbe esporre tali operazioni ad effetti avversi sul mercato. Tuttavia, poiché tali informazioni potrebbero servire alle autorità competenti per eseguire calcoli accurati, esse dovrebbero essere adeguatamente conservate dalle sedi di negoziazione, dagli APA e dai CTP e comunicate, se necessario, alle autorità competenti e all'ESMA. Le sedi di negoziazione dovrebbero provvedere a diffondere adeguatamente le informazioni da trasmettere alle autorità competenti e all'ESMA. Le operazioni eseguite sulla base di ordini di dimensione elevata dovrebbero essere identificate in modo appropriato nella loro segnalazione ai CTP.

(6)

Poiché un'unica fonte non sempre detiene una serie completa di dati per una classe di attività o persino un determinato strumento, i dati dovrebbero essere raccolti da una varietà di fonti. Pertanto, al fine di consentire alle autorità competenti e all'ESMA di acquisire e consolidare dati di elevata qualità provenienti da varie fonti, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP dovrebbero utilizzare, laddove disponibili, specifiche prestabilite in termini di contenuto e formato per rendere la raccolta di dati più agevole e più efficiente sotto il profilo dei costi.

(7)

Data la sensibilità dei calcoli necessari e viste le potenziali conseguenze commerciali per le sedi di negoziazione, per gli emittenti e gli altri partecipanti al mercato in caso di pubblicazione di informazioni inesatte che potrebbero portare, nel caso del meccanismo del massimale del volume, alla sospensione del beneficio delle deroghe in una determinata sede o in tutta l'Unione per un determinato strumento finanziario, è fondamentale chiarire il formato dei dati da presentare alle autorità competenti e all'ESMA al fine di istituire canali di comunicazione efficaci con le sedi di negoziazione e i CTP e garantire una tempestiva e corretta pubblicazione dei dati richiesti.

(8)

Il regolamento (UE) n. 600/2014 dispone che l'ESMA pubblichi, per gli strumenti finanziari ai quali si applica il meccanismo del massimale del volume, le misurazioni del volume totale delle negoziazioni svolte nei 12 mesi precedenti e delle percentuali delle negoziazioni che hanno beneficiato sia della deroga basata sul prezzo di riferimento che di quella basata su operazioni negoziate nell'Unione e in ciascuna sede di negoziazione nei 12 mesi precedenti. In caso di strumenti finanziari negoziati in più di una valuta, è necessario convertire i volumi delle negoziazioni eseguite in varie valute in una valuta comune così da consentire il calcolo di tali volumi ed effettuare i necessari calcoli. Dovrebbero essere pertanto previsti la metodologia e i tassi di cambio da utilizzare, ove necessario, per convertire i volumi delle negoziazioni.

(9)

Ai fini del meccanismo del massimale del volume, le sedi di negoziazione dovrebbero essere tenute a segnalare i volumi delle negoziazioni eseguite in virtù della deroga basata sul prezzo di riferimento e, per gli strumenti liquidi, della deroga basata su operazioni negoziate. Dato che le deroghe si applicano agli ordini e non alle operazioni, è importante chiarire che i volumi da segnalare dovrebbero includere tutte le operazioni contrassegnate con «RFPT» o «NLIQ» ai fini della pubblicazione delle operazioni post-negoziazione e come specificato nel regolamento delegato (UE) 2017/587. Se un'operazione è stata eseguita sulla base di due ordini che beneficiano della deroga basata sulla dimensione elevata, tale operazione non dovrebbe essere conteggiata nel calcolo dei volumi delle negoziazioni eseguite in virtù della deroga basata sul prezzo di riferimento e della deroga basata su operazioni negoziate.

(10)

Ai fini del meccanismo del massimale del volume, le sedi di negoziazione e i CTP dovrebbero garantire che la sede di negoziazione in cui è stata eseguita l'operazione sia identificata con la precisione necessaria per consentire all'ESMA di svolgere tutti i calcoli di cui al regolamento (UE) n. 600/2014. In particolare, l'identificativo della sede di negoziazione dovrebbe identificare una sola sede di negoziazione e non più sedi aventi lo stesso gestore. Gli identificativi delle sedi di negoziazione dovrebbero consentire all'ESMA di distinguere in modo univoco tutte le sedi di negoziazione per le quali il gestore del mercato ha ricevuto un'autorizzazione specifica a norma della direttiva 2014/65/UE.

(11)

Ai fini del meccanismo del massimale del volume è necessario richiedere che le sedi di negoziazione presentino una prima segnalazione il giorno dell'entrata in applicazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 con i volumi delle negoziazioni che hanno beneficiato della deroga basata sul prezzo di riferimento e, per gli strumenti finanziari liquidi, della deroga basata su operazioni negoziate per l'anno civile precedente. Per garantire un'applicazione proporzionata di tale obbligo, le sedi di negoziazione dovrebbero fondare la propria segnalazione a tal fine sui volumi aggiustati delle negoziazioni eseguite in virtù delle deroghe equivalenti vigenti ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione (9).

(12)

Al fine di fornire dati accurati alle autorità competenti e all'ESMA, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP dovrebbero assicurare che le stesse operazioni non figurino più volte nelle loro segnalazioni.

(13)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate in quanto precisano il contenuto, il formato e la frequenza delle richieste di dati, il metodo da utilizzare per elaborare tali dati e altre specifiche relative alla pubblicazione delle informazioni a fini di trasparenza a norma del regolamento (UE) n. 600/2014. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che entreranno in vigore contemporaneamente, e per consentire alle parti interessate, in particolare alle persone soggette agli obblighi, di averne una visione globale, è auspicabile riunire le disposizioni in un unico regolamento.

(14)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data.

(15)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(16)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce i dettagli riguardanti le richieste di dati inviate dalle autorità competenti e i dettagli riguardanti la risposta a tali richieste da parte delle sedi di negoziazione, degli APA e dei CTP, ai fini del calcolo e dell'adeguamento dei regimi di trasparenza pre- e post-negoziazione e dell'obbligo di negoziazione, in particolare per determinare quanto segue:

a)

se gli strumenti rappresentativi di capitale (equity), gli strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale (equity-like) e gli strumenti non rappresentativi di capitale dispongono di un mercato liquido;

b)

le soglie per le deroghe relative alla trasparenza pre-negoziazione per gli strumenti rappresentativi di capitale, gli strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale e gli strumenti non rappresentativi di capitale;

c)

le soglie per i differimenti relativi alla trasparenza post-negoziazione per gli strumenti rappresentativi di capitale, gli strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale e gli strumenti non rappresentativi di capitale;

d)

quando la liquidità di una categoria di strumenti finanziari scende al di sotto di una determinata soglia;

e)

se un'impresa di investimento è un internalizzatore sistematico;

f)

le normali dimensioni del mercato applicabili agli internalizzatori sistematici che negoziano in strumenti rappresentativi di capitale e strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale, e la dimensione specifica dello strumento applicabile per gli internalizzatori sistematici che negoziano strumenti non rappresentativi di capitale;

g)

per gli strumenti rappresentativi di capitale e gli strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale, il volume totale delle negoziazioni nei 12 mesi precedenti e le percentuali delle negoziazioni in virtù sia della deroga basata sul prezzo di riferimento che di quella basata su operazioni negoziate nell'Unione e in ciascuna sede di negoziazione nei 12 mesi precedenti;

h)

se gli strumenti derivati sono sufficientemente liquidi per l'applicazione dell'obbligo di negoziazione per gli strumenti derivati.

Articolo 2

Contenuto delle richieste di dati e informazioni da segnalare

1.   Per consentire l'esecuzione di calcoli che hanno luogo a date o frequenze predefinite, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP forniscono alle loro autorità competenti tutti i dati richiesti per i calcoli di cui ai seguenti regolamenti:

a)

regolamento delegato (UE) 2017/587;

b)

regolamento delegato (UE) 2017/583;

c)

regolamento delegato (UE) 2017/567;

d)

regolamento delegato (UE) 2017/565.

2.   Le autorità competenti possono chiedere, se necessario, informazioni supplementari alle sedi di negoziazione, agli APA e ai CTP ai fini del monitoraggio e dell'aggiustamento delle soglie e dei parametri di cui all'articolo 1, lettere da a) a f) e h).

3.   Le autorità competenti possono chiedere, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale, tutti i dati che l'ESMA è tenuta a prendere in considerazione a norma del regolamento delegato (UE) 2016/2020, compresi i dati seguenti:

a)

la frequenza media delle negoziazioni;

b)

la dimensione media e la distribuzione delle negoziazioni;

c)

il numero e la tipologia dei partecipanti al mercato;

d)

la misura media dei differenziali.

Articolo 3

Frequenza delle richieste di dati e tempi di risposta per le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP

1.   Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP presentano quotidianamente i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2.   In caso di richiesta ad hoc, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP presentano i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, entro quattro settimane dalla data di ricevimento della richiesta, a meno che circostanze eccezionali impongano una risposta entro un periodo di tempo più breve secondo quanto specificato nella richiesta stessa.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le sedi di negoziazione e i CTP presentano dati da utilizzare per il meccanismo del massimale del volume come previsto all'articolo 6, paragrafi da 6 a 9.

Articolo 4

Formato delle richieste di dati

Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP presentano i dati di cui all'articolo 2 in un formato comune XML e, ove possibile, in conformità con altre specifiche in termini di contenuto e formato definite per facilitare un processo efficiente e automatizzato per la trasmissione dei dati nonché il loro consolidamento con dati simili provenienti da altre fonti.

Articolo 5

Tipo di dati da conservare e periodo minimo di conservazione da parte delle sedi di negoziazione, degli APA e dei CTP

1.   Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP conservano tutti i dati necessari per calcolare, controllare o adattare le soglie e i parametri di cui all'articolo 2, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano state rese pubbliche o meno.

2.   Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP conservano i dati di cui al paragrafo 1 per almeno tre anni.

Articolo 6

Obblighi di segnalazione per le sedi di negoziazione e i CTP ai fini del meccanismo del massimale del volume

1.   Per ciascuno strumento finanziario soggetto ai requisiti di trasparenza di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione presentano i seguenti dati all'autorità competente:

a)

il volume totale delle negoziazioni dello strumento finanziario eseguite in tale sede di negoziazione;

b)

i volumi totali delle negoziazioni dello strumento finanziario eseguite in tale sede di negoziazione che beneficiano rispettivamente delle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 600/2014 (volumi totali comunicati separatamente per ciascuna deroga).

2.   Per ciascuno strumento finanziario soggetto ai requisiti di trasparenza di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 600/2014 e ove richiesto dall'autorità competente, i CTP presentano i seguenti dati all'autorità competente:

a)

i volumi totali delle negoziazioni dello strumento finanziario eseguite in tutte le sedi di negoziazione dell'Unione (volumi totali comunicati separatamente per ciascuna sede di negoziazione);

b)

i volumi totali delle negoziazioni eseguite in tutte le sedi di negoziazione dell'Unione che beneficiano rispettivamente delle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 600/2014 (volumi totali comunicati separatamente per ciascuna deroga e per ciascuna sede di negoziazione).

3.   Le sedi di negoziazione e i CTP comunicano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 all'autorità competente utilizzando i formati di cui all'allegato. Essi assicurano, in particolare, che gli identificativi della sede di negoziazione forniti siano sufficientemente precisi da permettere all'autorità competente e all'ESMA di identificare i volumi delle negoziazioni eseguite in virtù della deroga basata sul prezzo di riferimento e, per gli strumenti finanziari liquidi, in virtù della deroga basata su operazioni negoziate in ciascuna sede di negoziazione e consentire il calcolo del rapporto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014.

4.   Ai fini del calcolo dei volumi di cui ai paragrafi 1 e 2:

a)

il volume di una singola operazione è determinato moltiplicando il prezzo dello strumento finanziario per il numero delle unità negoziate;

b)

il volume totale delle negoziazioni di ciascuno strumento finanziario di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), è determinato sommando il volume di tutte le singole operazioni relative a tale strumento finanziario computate una sola volta;

c)

i volumi delle negoziazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b) sono determinati sommando il volume delle singole operazioni, computate una sola volta, relative a tale strumento finanziario recanti il contrassegno (flag) «prezzo di riferimento» e «operazioni negoziate in strumenti finanziari liquidi» di cui alla tabella 4 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/587.

5.   Le sedi di negoziazione e i CTP sommano solo le operazioni eseguite nella stessa valuta e segnalano separatamente ogni volume aggregato nella valuta utilizzata per le operazioni.

6.   Le sedi di negoziazione presentano all'autorità competente i dati di cui ai paragrafi da 1 a 5 il primo e il sedicesimo giorno di ogni mese civile entro le ore 13:00 CET. Se il primo o il sedicesimo giorno del mese civile non è un giorno lavorativo per la sede di negoziazione, essa segnala i dati all'autorità competente entro le ore 13:00 CET del giorno lavorativo seguente.

7.   Le sedi di negoziazione presentano all'autorità competente i volumi totali delle negoziazioni determinati conformemente ai paragrafi da 1 a 5 per i seguenti periodi di tempo:

a)

per le segnalazioni da presentare il sedicesimo giorno di ogni mese civile, il periodo di esecuzione è compreso tra il primo giorno e il quindicesimo giorno dello stesso mese civile;

b)

per le segnalazioni da presentare il primo giorno di ogni mese civile, il periodo di esecuzione è compreso tra il sedicesimo giorno e l'ultimo giorno del mese civile precedente.

8.   In deroga ai paragrafi 6 e 7, le sedi di negoziazione presentano la prima segnalazione per strumento finanziario il giorno dell'entrata in applicazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 entro le ore 13:00 CET e includono i volumi delle negoziazioni di cui al paragrafo 1 per l'anno civile precedente. A tal fine le sedi di negoziazione segnalano separatamente, per ogni mese civile, quanto segue:

a)

i volumi delle negoziazioni nel periodo compreso tra il primo giorno e il quindicesimo giorno di ogni mese civile;

b)

i volumi delle negoziazioni nel periodo compreso tra il sedicesimo giorno e l'ultimo giorno di ogni mese civile.

9.   Le sedi di negoziazione e i CTP rispondono a ogni richiesta ad hoc da parte delle autorità competenti sul volume delle negoziazioni che sia finalizzata al calcolo da eseguire per monitorare l'uso della deroga basata sul prezzo di riferimento o della deroga basata su operazioni negoziate il giorno lavorativo successivo alla richiesta entro l'ora di chiusura degli uffici.

Articolo 7

Obblighi di segnalazione da parte delle autorità competenti all'ESMA ai fini del meccanismo del massimale del volume e dell'obbligo di negoziazione per gli strumenti derivati

1.   Le autorità competenti forniscono all'ESMA i dati ricevuti da una sede di negoziazione o da un CTP conformemente all'articolo 6 entro le ore 13:00 CET il giorno lavorativo successivo al loro ricevimento.

2.   Le autorità competenti forniscono all'ESMA i dati ricevuti da una sede di negoziazione, un APA o un CTP senza indugio e in ogni caso non oltre tre giorni lavorativi dalla ricezione dei dati pertinenti, perché essa possa determinare se i derivati sono sufficientemente liquidi a norma dell'articolo 1, lettera h).

Articolo 8

Obblighi di segnalazione per l'ESMA ai fini del meccanismo del massimale del volume

1.   L'ESMA pubblica le misurazioni del volume totale delle negoziazioni per ciascuno strumento finanziario nei 12 mesi precedenti e delle percentuali delle negoziazioni in virtù sia della deroga basata su operazioni negoziate che di quella basata sul prezzo di riferimento nell'Unione e in ciascuna sede di negoziazione nei 12 mesi precedenti, a norma dell'articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, entro le ore 22:00 CET del quinto giorno lavorativo successivo alla fine dei periodi di segnalazione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del presente regolamento.

2.   La pubblicazione di cui al paragrafo 1 è gratuita e in un formato leggibile meccanicamente e dall'uomo ai sensi dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2017/571 (11), e dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2017/567.

3.   Qualora uno strumento finanziario sia negoziato in più di una valuta nell'Unione, l'ESMA converte tutti i volumi in euro utilizzando i tassi di cambio medi calcolati sulla base dei tassi di cambio di riferimento pubblicati quotidianamente dalla Banca centrale europea sul suo sito Internet nei 12 mesi precedenti. I volumi convertiti sono utilizzati per il calcolo e la pubblicazione del volume totale delle negoziazioni e delle percentuali delle negoziazioni in virtù sia della deroga basata sul prezzo di riferimento che di quella basata su operazioni negoziate nell'Unione e in ogni sede di negoziazione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (cfr. pag. 387 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (cfr. pag. 229 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (cfr. pag. 90 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Direttiva delegata (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2016/2020 della Commissione, del 26 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui criteri per determinare se gli strumenti derivati soggetti all'obbligo di compensazione debbano essere soggetti all'obbligo di negoziazione (GU L 313 del 19.11.2016, pag. 2).

(8)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(11)  Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (cfr, pag. 126 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

Tabella 1

Tabella dei simboli della tabella 2

SIMBOLO

TIPO DI DATI

DEFINIZIONE

{ALPHANUM-n}

Fino a n caratteri alfanumerici

Campo per testo libero.

{DECIMAL-n/m}

Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali

Campo numerico per valori sia positivi che negativi.

il simbolo del decimale è «.» (punto);

il numero può essere preceduto dal segno «-» (meno) per indicare un valore negativo.

Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati.

{CURRENCYCODE_3}

3 caratteri alfanumerici

Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici delle valute dell'ISO 4217.

{DATEFORMAT}

Formato della data secondo l'ISO 8601

Le date sono indicate con il formato seguente:

AAAA-MM-GG.

{ISIN}

12 caratteri alfanumerici

Codice ISIN secondo l'ISO 6166.

{MIC}

4 caratteri alfanumerici

Identificativo del mercato secondo l'ISO 10383.


Tabella 2

Formati della segnalazione ai fini del meccanismo del massimale del volume

Nome del campo di dati

Formato

Periodo di segnalazione

{DATEFORMAT}/{DATEFORMAT}

la prima data corrisponde all'inizio del periodo di segnalazione e la seconda alla fine del periodo di segnalazione.

Identificativo dell'entità segnalante

Se l'entità segnalante è una sede di negoziazione: {MIC}

(MIC del segmento o, ove appropriato, MIC operativo)

oppure

{ALPHANUM-50}

se l'entità segnalante è un CTP

Identificativo della sede di negoziazione

{MIC}

(MIC del segmento, ove disponibile, altrimenti MIC operativo)

Identificativo dello strumento

{ISIN}

Valuta delle operazioni

{CURRENCYCODE_3}

Volume totale delle negoziazioni (per valuta)

{DECIMAL-18/5}

Volume totale delle negoziazioni col beneficio della deroga basata sul prezzo di riferimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del MiFIR (per valuta)

{DECIMAL-18/5}

Volume totale delle negoziazioni col beneficio della deroga basata su operazioni negoziate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), del MiFIR (per valuta)

{DECIMAL-18/5}