31.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/145


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/573 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2016

che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti volti a garantire che i servizi di co-ubicazione e le strutture delle commissioni siano equi e non discriminatori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 12, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

È importante adottare norme tecniche di regolamentazione dettagliate al fine di individuare con chiarezza le condizioni in cui la co-ubicazione e le strutture delle commissioni applicate dalle sedi di negoziazione possono essere considerate eque e non discriminatorie.

(2)

La direttiva 2014/65/UE estende i requisiti in materia di co-ubicazione e strutture delle commissioni ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione. È quindi importante garantire che anche queste sedi rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(3)

Al fine di garantire condizioni armonizzate, dovrebbero applicarsi requisiti comuni a tutti i tipi di servizi di co-ubicazione e alle sedi di negoziazione che organizzano i propri centri dati o che utilizzano centri dati la cui proprietà o gestione sia detenuta da terzi.

(4)

Le sedi di negoziazione dovrebbero essere in grado di determinare la loro politica commerciale in materia di co-ubicazione e di stabilire a quali tipi di partecipanti al mercato desiderano concedere l'accesso a detti servizi, a condizione che la loro politica commerciale sia fondata su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Le sedi di negoziazione non dovrebbero essere tenute ad estendere le loro capacità di co-ubicazione al di là delle disponibilità in termini di spazio, di alimentazione, di raffreddamento e simili e dovrebbero avere la facoltà di decidere se ampliare o meno il proprio spazio di co-ubicazione.

(5)

Affinché i servizi di co-ubicazione e le strutture delle commissioni siano equi e non discriminatori è necessario un adeguato livello di trasparenza, che garantisca il rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 2014/65/UE. Le sedi di negoziazione dovrebbero pertanto utilizzare criteri oggettivi nel determinare rimborsi, incentivi e disincentivi.

(6)

Dovrebbero essere vietate strutture delle commissioni che contribuiscano a creare i presupposti per condizioni di negoziazione anormali incoraggiando scambi ad alta intensità e che possano causare una sollecitazione eccessiva delle infrastrutture di mercato. Dovrebbero pertanto essere consentiti sconti sul volume purché, analogamente ai meccanismi di differenziazione dei prezzi, siano basati sul volume totale delle negoziazioni, sul numero complessivo delle negoziazioni o sull'insieme delle commissioni di negoziazione generate da un membro, in modo tale che solo gli scambi marginali effettuati successivamente al raggiungimento della soglia siano effettuati a prezzo ridotto.

(7)

A fini di coerenza e per garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

(8)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(9)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Servizi di co-ubicazione equi e non discriminatori

1.   Le sedi di negoziazione che forniscono servizi di co-ubicazione garantiscono, entro i limiti di disponibilità in termini di spazio, di alimentazione, di raffreddamento e simili, che tali servizi siano forniti in modo equo e non discriminatorio, come previsto ai paragrafi 2, 3 e 4 per quanto concerne:

a)

centri dati di cui detengono la proprietà e la gestione;

b)

centri di dati di loro proprietà gestiti da un terzo da esse scelto;

c)

centri dati la cui proprietà e gestione sono detenute da un terzo con il quale la sede di negoziazione ha un accordo di esternalizzazione per l'organizzazione dell'infrastruttura di esecuzione della sede di negoziazione e dell'accesso di prossimità ad essa;

d)

servizi di hosting di prossimità la cui proprietà e gestione sono detenute da un terzo che ha concluso un accordo contrattuale con una sede di negoziazione.

2.   Le sedi di negoziazione forniscono a tutti gli utenti che hanno sottoscritto i medesimi servizi di co-ubicazione l'accesso alla loro rete alle stesse condizioni, anche per quanto riguarda lo spazio, l'alimentazione, il raffreddamento, la lunghezza dei cavi, l'accesso ai dati, la connettività al mercato, la tecnologia, l'assistenza tecnica e i tipi di messaggio.

3.   Le sedi di negoziazione adottano tutte le misure ragionevoli per monitorare tutti i collegamenti e le misurazioni della latenza al fine di garantire un trattamento non discriminatorio di tutti gli utenti dei servizi di co-ubicazione che abbiano lo stesso tipo di latenza di accesso.

4.   Le sedi di negoziazione mettono a disposizione singoli servizi di co-ubicazione, senza alcun obbligo di acquisto di pacchetti di servizi.

Articolo 2

Trasparenza nella fornitura dei servizi di co-ubicazione

Le sedi di negoziazione pubblicano le seguenti informazioni sui loro servizi di co-ubicazione nei rispettivi siti Internet:

a)

un elenco dei servizi forniti, che includa informazioni sullo spazio, l'alimentazione, il raffreddamento, la lunghezza dei cavi, l'accesso ai dati, la connettività al mercato, la tecnologia, l'assistenza tecnica, i tipi di messaggio, le telecomunicazioni e i prodotti e i servizi collegati;

b)

la struttura delle commissioni per ciascun servizio, come previsto all'articolo 3, paragrafo 2;

c)

le condizioni di accesso al servizio, compresi i requisiti in ambito informatico e le modalità operative;

d)

i diversi tipi di latenza di accesso disponibili;

e)

la procedura di assegnazione dello spazio di co-ubicazione;

f)

i requisiti per i fornitori terzi di servizi di co-ubicazione, se del caso.

Articolo 3

Commissioni eque e non discriminatorie

1.   Le sedi di negoziazione applicano le stesse commissioni e forniscono le stesse condizioni a tutti gli utenti dello stesso tipo di servizi sulla base di criteri oggettivi. Le sedi di negoziazione stabiliscono strutture delle commissioni diverse per lo stesso tipo di servizi unicamente laddove tali strutture siano basate su criteri non discriminatori, misurabili e oggettivi in materia di:

a)

volume totale degli scambi, numero di negoziazioni o insieme delle commissioni di negoziazione;

b)

servizi o pacchetti di servizi forniti dalla sede di negoziazione;

c)

ambito o settore d'uso richiesto;

d)

fornitura di liquidità ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE o in qualità di market maker quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 7), della direttiva 2014/65/UE.

2.   Le sedi di negoziazione garantiscono che la struttura delle loro commissioni sia sufficientemente dettagliata da consentire agli utenti di prevedere le commissioni dovute in base ad almeno i seguenti elementi:

a)

servizi a pagamento, comprese le attività che prevedono una commissione;

b)

la commissione dovuta per ciascun servizio, indicando se tale commissione sia fissa o variabile;

c)

rimborsi, incentivi o disincentivi.

3.   Le sedi di negoziazione mettono a disposizione servizi singoli, non contenuti in pacchetti che comprendano altri servizi.

Articolo 4

Trasparenza delle strutture delle commissioni

Le sedi di negoziazione pubblicano i criteri oggettivi per la determinazione delle proprie commissioni, strutture delle commissioni e altre condizioni di cui all'articolo 3, nonché le commissioni di esecuzione, le commissioni accessorie, i rimborsi, gli incentivi e i disincentivi in un unico documento esaustivo e accessibile al pubblico sul loro sito web.

Articolo 5

Strutture delle commissioni vietate

Le sedi di negoziazione non offrono ai loro membri, partecipanti o clienti una struttura delle commissioni in base alla quale, una volta superata una determinata soglia, tutte le loro negoziazioni, comprese quelle che sono state eseguite prima di aver raggiunto tale soglia, beneficiano per un determinato periodo di una commissione inferiore.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).