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22.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 76/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/493 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2017
sullo svincolo di cauzioni relative a contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina gestiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione (2) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per carni di pollame originarie dell'Ucraina. |
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(2) |
In seguito alla conferma della presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame presente sul territorio ucraino in data 30 novembre 2016 e in base ai requisiti che devono essere soddisfatti affinché un paese sia considerato indenne da HPAI, stabiliti all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3), il territorio ucraino non ha potuto essere considerato indenne da tale malattia. Le autorità ucraine non sono state pertanto in grado di rilasciare i certificati veterinari necessari per l'esportazione di pollame e di prodotti a base di pollame nell'Unione. |
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(3) |
In base alle informazioni fornite dall'Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/193 della Commissione (4) ha modificato tra l'altro il regolamento (CE) n. 798/2008 al fine di limitare le restrizioni relative all'introduzione nell'Unione di partite di pollame e prodotti a base di pollame alle sole zone dell'Ucraina colpite da HPAI. Le autorità ucraine sono state pertanto in grado di rilasciare certificati veterinari per l'esportazione nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame dalle zone non colpite da HPAI dal 7 febbraio 2017. |
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(4) |
Di conseguenza, gli operatori che avevano ottenuto diritti e titoli di importazione in relazione alle carni di pollame di cui al contingente tariffario di importazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2016 non sono stati in grado di rifornirsi di tali prodotti dal 30 novembre 2016 al 31 dicembre 2016. Inoltre, gli operatori che avevano ottenuto diritti di importazione per il sottoperiodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 marzo 2017 avrebbero difficoltà a rifornirsi di tali prodotti, visti l'impossibilità di importare fino a dopo il 7 febbraio 2017 e il fatto che permangono restrizioni per talune zone dell'Ucraina. |
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(5) |
È pertanto necessario disporre, a determinate condizioni, lo svincolo delle cauzioni costituite per i diritti di importazione e per i titoli di importazione non utilizzati entro il 31 dicembre 2016 nonché per i diritti di importazione non utilizzati entro il 31 dicembre 2017. |
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(6) |
Poiché tale misura può riguardare cauzioni costituite alla fine del 2015 o all'inizio del 2016, gli operatori dovrebbero poter chiederne lo svincolo appena possibile. Il presente regolamento deve pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Svincolo delle cauzioni relative al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016
1. Su richiesta degli operatori interessati, le cauzioni relative a diritti di importazione e a titoli di importazione costituite rispettivamente a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, sono svincolate a condizione che tali diritti o titoli siano stati utilizzati solo in parte o non siano stati utilizzati affatto al 31 dicembre 2016.
2. Le cauzioni di cui al paragrafo 1 sono svincolate proporzionalmente ai diritti e ai titoli di importazione non utilizzati al 31 dicembre 2016.
Articolo 2
Svincolo delle cauzioni relative al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017
1. Su richiesta degli operatori interessati, le cauzioni relative a diritti di importazione concessi per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017, costituite a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, sono svincolate a condizione che tali diritti siano stati utilizzati solo in parte o non siano stati utilizzati affatto al 31 dicembre 2017.
2. Le cauzioni di cui al paragrafo 1 sono svincolate proporzionalmente ai diritti di importazione non utilizzati al 31 dicembre 2017.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 63).
(3) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/193 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all'Ucraina negli elenchi di paesi terzi dai quali è autorizzata l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 31 del 4.2.2017, pag. 13).