17.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/459 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2017

che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 11, e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 715/2009 stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale per garantire il corretto funzionamento del mercato interno del gas.

(2)

La duplicazione dei sistemi di trasporto del gas nella maggior parte dei casi non è economica né efficiente. La concorrenza nei mercati del gas naturale richiede pertanto un accesso trasparente e non discriminatorio alle infrastrutture da parte di tutti gli utenti della rete. Tuttavia, in gran parte dell'Unione la mancanza di un accesso equo e trasparente alla capacità di trasporto resta un ostacolo rilevante alla realizzazione di una concorrenza effettiva sul mercato all'ingrosso. Inoltre, il fatto che le norme nazionali differiscano da uno Stato membro all'altro ostacola la creazione di un mercato interno del gas che funzioni correttamente.

(3)

L'uso inefficiente e l'accesso limitato ai gasdotti ad alta pressione dell'Unione risultano in condizioni di mercato non ottimali. È necessario attuare un sistema più trasparente, efficiente e non discriminatorio di allocazione della limitata capacità di trasporto per i sistemi di trasporto del gas dell'Unione, in modo che la concorrenza transfrontaliera possa svilupparsi ulteriormente e l'integrazione del mercato possa progredire. Lo sviluppo di tali norme è stato costantemente sostenuto dalle parti interessate.

(4)

La realizzazione di un'effettiva concorrenza tra fornitori che operano all'interno e all'esterno dell'Unione presuppone un uso flessibile degli attuali sistemi di trasporto per trasportare il gas in base ai segnali di prezzo. Solo un sistema efficiente di reti di trasporto interconnesse, che offra pari condizioni di accesso a tutti, permetterà un flusso libero del gas in tutta l'Unione. Ciò a sua volta attrarrà più fornitori, aumentando la liquidità nei centri di scambio e contribuendo all'efficienza dei meccanismi di determinazione dei prezzi e, di conseguenza, a prezzi equi del gas basati sul principio della domanda e dell'offerta.

(5)

Il regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione (2), che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas, mirava a realizzare il livello necessario di armonizzazione in tutta l'Unione. L'applicazione effettiva di detto regolamento, inoltre, si fondava sull'introduzione di sistemi tariffari coerenti con i meccanismi di allocazione della capacità proposti nel regolamento stesso, al fine di garantirne l'attuazione senza effetto negativo sui ricavi e sulle posizioni del flusso di cassa dei gestori dei sistemi di trasporto.

(6)

Il presente regolamento ha una portata più ampia rispetto al regolamento (UE) n. 984/2013, principalmente per quanto riguarda le norme per l'offerta di capacità incrementale, e chiarisce alcune disposizioni relative alla definizione e all'offerta di capacità continua e interrompibile e al miglioramento dell'adeguamento delle condizioni contrattuali dei rispettivi gestori dei sistemi di trasporto per l'offerta di capacità aggregata. È opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative al coordinamento della manutenzione e alla standardizzazione della comunicazione siano interpretate nel contesto del regolamento (UE) n. 2015/703 della Commissione (3).

(7)

Onde consentire agli utenti della rete di trarre vantaggio da meccanismi di allocazione della capacità armonizzati nella massima misura possibile in un mercato integrato, è opportuno che il presente regolamento si applichi alle capacità non esentate in nuove grandi infrastrutture che abbiano beneficiato di una deroga a norma dell'articolo 32 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nella misura in cui l'applicazione del presente regolamento non pregiudichi tale deroga e tenendo conto della natura specifica degli interconnettori quando viene operata l'aggregazione della capacità.

(8)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme dell'Unione e nazionali in materia di concorrenza, in particolare i divieti di accordi restrittivi (articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e di abuso di posizione dominante (articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). È opportuno progettare i meccanismi di allocazione della capacità in modo tale da evitare la preclusione dei mercati a valle di approvvigionamento del gas.

(9)

Al fine di garantire che i gestori dei sistemi di trasporto massimizzino l'offerta di capacità continua, è opportuno istituire una gerarchia di prodotti in cui la capacità interrompibile annua, trimestrale e mensile sia offerta solo se la capacità continua non è disponibile.

(10)

Differenze sostanziali fra le rispettive condizioni applicabili all'offerta di prodotti di capacità aggregata da parte dei gestori dei sistemi di trasporto sui due lati di un punto di interconnessione possono limitare il valore e l'utilità per gli utenti della rete di prenotare capacità aggregata. È dunque opportuno avviare un processo guidato dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito «l'Agenzia») e dalla rete europea di gestori dei sistemi di trasporto del gas (di seguito «ENTSO-G»), al fine di valutare dette condizioni dei gestori dei sistemi di trasporto in tutta l'Unione per i prodotti di capacità aggregata e allinearle, per quanto possibile, con l'obiettivo di creare un modello comune di condizioni.

(11)

Un processo semplificato e armonizzato a livello dell'Unione per l'offerta di capacità incrementale è necessario per rispondere all'eventuale domanda di mercato per tale capacità. Tale processo dovrebbe consistere in regolari valutazioni della domanda, seguite da una fase strutturata di progettazione e allocazione, basata su un'effettiva cooperazione transfrontaliera tra i gestori dei sistemi di trasporto e le autorità nazionali di regolamentazione. Ogni decisione di investimento da adottare in seguito alla valutazione della domanda di mercato della capacità dovrebbe essere sottoposta a un test economico per determinare la sostenibilità economica. Tale test economico, a sua volta, dovrebbe far sì che siano gli utenti della rete che richiedono capacità a sostenere i corrispondenti rischi associati alla loro domanda, per evitare che il rischio di tali investimenti ricada sui clienti vincolati.

(12)

L'allocazione di capacità nell'ambito di progetti di capacità incrementale standard dovrebbe seguire la procedura standard di allocazione mediante asta, onde garantire il massimo livello di trasparenza e non discriminazione. Nel caso di grandi progetti complessi che interessano più Stati membri, i gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero tuttavia essere autorizzati a utilizzare meccanismi alternativi di allocazione. Detti meccanismi dovrebbero prevedere la flessibilità necessaria per consentire l'investimento nel caso in cui vi sia una reale domanda di mercato, ma dovrebbero in ogni caso essere allineati in tutta l'Unione. Qualora un meccanismo alternativo di allocazione sia autorizzato, occorre evitare la preclusione del mercato imponendo una quota più elevata di capacità da riservare per le prenotazioni a breve termine.

(13)

Nell'attuare sistemi complessi di entrata-uscita, in particolare con flussi fisici di gas — destinati ad altri mercati — nell'insieme di tali zone, i gestori dei sistemi di trasporto hanno attuato e le autorità nazionali di regolamentazione hanno approvato approcci contrattuali diversi per prodotti di capacità continua, i cui effetti dovrebbero essere valutati in un contesto europeo.

(14)

È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasporto tengano conto delle buone pratiche e si adoperino per armonizzare i processi di attuazione del presente regolamento. Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), occorre che l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano che i meccanismi di allocazione della capacità presso i punti di interconnessione pertinenti siano attuati nella maniera più efficace in tutta l'Unione.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 51 della direttiva 2009/73/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione della capacità nei sistemi di trasporto del gas per la capacità esistente e incrementale. Il presente regolamento stabilisce in che modo i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti cooperano al fine di facilitare le vendite della capacità, rispettando nel contempo le norme commerciali generali, nonché le norme tecniche relative ai meccanismi di allocazione della capacità.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai punti di interconnessione. Esso può inoltre applicarsi ai punti di entrata-uscita da e verso i paesi terzi, in base alla decisione della competente autorità nazionale di regolamentazione. Il presente regolamento non si applica ai punti di uscita verso i consumatori finali e le reti di distribuzione, ai punti di entrata da terminali di «gas naturale liquefatto» (GNL) e impianti di produzione, nonché ai punti di entrata dagli impianti di stoccaggio e ai punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio.

2.   I meccanismi standardizzati di allocazione della capacità istituiti a norma del presente regolamento comprendono una procedura d'asta per i punti di interconnessione pertinenti all'interno dell'Unione e per i prodotti di capacità standard da offrire e allocare. Se è offerta capacità incrementale, possono essere utilizzati anche meccanismi alternativi di allocazione, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

3.   Il presente regolamento si applica a tutta la capacità tecnica e interrompibile nei punti di interconnessione nonché alla capacità supplementare ai sensi dell'allegato I, punto 2.2.1, del regolamento (CE) n. 715/2009 e alla capacità incrementale. Il presente regolamento non si applica ai punti di interconnessione tra gli Stati membri se uno di questi Stati membri beneficia di una deroga a norma dell'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE.

4.   Nei casi in cui si fa ricorso a un meccanismo alternativo di allocazione della capacità a norma dell'articolo 30, l'articolo 8, paragrafi da 1 a 7, gli articoli da 11 a 18, l'articolo 19, paragrafo 2, e l'articolo 37 non si applicano ai livelli di offerta, salvo decisione contraria delle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione.

5.   Se si applicano metodi di allocazione implicita della capacità, le autorità nazionali di regolamentazione possono decidere di non applicare gli articoli da 8 a 37.

6.   Al fine di impedire la preclusione dei mercati di approvvigionamento a valle le autorità nazionali di regolamentazione possono, dopo aver consultato gli utenti della rete, decidere di adottare opportune misure per limitare anticipatamente le offerte per la capacità da parte di un singolo utente della rete nei punti di interconnessione in uno Stato membro.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 715/2009, all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/460 della Commissione (6) e all'articolo 2 della direttiva 2009/73/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)

«capacità incrementale», un possibile aumento futuro della capacità tecnica mediante procedure basate su criteri di mercato, oppure nuova capacità possibile, realizzata dove attualmente non ne esiste alcuna, che può essere offerta sulla base di investimenti in infrastrutture fisiche o di ottimizzazione della capacità a lungo termine e successivamente allocata, subordinatamente all'esito positivo di un test economico, nei seguenti casi:

a.

in punti di interconnessione esistenti;

b.

mediante la creazione di uno o più punti di interconnessione nuovi;

c.

quale capacità fisica di contro flusso in uno o più punti di interconnessione, non precedentemente offerta;

2)

«punto di interconnessione», un punto fisico o virtuale che collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che collega un sistema di entrata-uscita con un interconnettore nella misura in cui questi punti sono soggetti a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete;

3)

«meccanismo alternativo di allocazione», un meccanismo di allocazione del livello di offerta o della capacità incrementale, definito volta per volta dai gestori dei sistemi di trasporto, e approvato dalle autorità nazionali di regolamentazione, per accogliere le richieste di domanda condizionata;

4)

«prodotto di capacità standard», un determinato quantitativo di capacità di trasporto per un dato periodo di tempo in un determinato punto di interconnessione;

5)

«livello di offerta», la somma della capacità disponibile e del rispettivo livello di capacità incrementale offerta per ciascun prodotto di capacità standard annua in un punto di interconnessione;

6)

«metodo di allocazione implicita», un metodo di allocazione di capacità in cui, eventualmente mediante un'asta, sia la capacità di trasporto, sia un quantitativo corrispondente di gas sono allocati allo stesso tempo;

7)

«procedura di aggiudicazione», il periodo di tempo durante il quale gli utenti della rete possono presentare, modificare e ritirare le offerte;

8)

«gradino di prezzo elevato», un importo fisso o variabile definito per punto di interconnessione e prodotto di capacità standard;

9)

«progetto di capacità incrementale», un progetto per incrementare la quantità di capacità tecnica in un punto di interconnessione esistente o per creare un nuovo punto di interconnessione sulla base dell'allocazione della capacità nella precedente procedura di capacità incrementale;

10)

«test economico», un test finalizzato a valutare la sostenibilità economica dei progetti di capacità incrementale;

11)

«procedura di capacità incrementale», una procedura per valutare la domanda di capacità incrementale del mercato, che comprende una fase non vincolante in cui gli utenti della rete esprimono e quantificano la loro domanda di capacità incrementale e una fase vincolante in cui uno o più gestori dei sistemi di trasporto chiedono agli utenti della rete di assumere impegni vincolanti di acquisizione di capacità;

12)

«capacità aggregata», un prodotto di capacità standard offerto su base continua costituito dalla corrispondente capacità di entrata e uscita in entrambi i lati di ciascun punto di interconnessione;

13)

«accordo di interconnessione», un accordo concluso da gestori dei sistemi di trasporto adiacenti, i cui sistemi sono collegati in un particolare punto di interconnessione e che specifica i termini e le condizioni, le procedure operative e le disposizioni per la consegna e/o il ritiro di gas nel punto di interconnessione, allo scopo di facilitare l'interoperabilità efficiente delle reti di trasporto interconnesse, come stabilito al capo II del regolamento (UE) 2015/703 della Commissione;

14)

«capacità concorrente», capacità per la quale la capacità disponibile in un punto della rete non può essere allocata senza ridurre in tutto o in parte la capacità disponibile in un altro punto della rete;

15)

«calendario delle aste», una tabella con le informazioni relative ad aste specifiche pubblicata dall'ENTSO-G nel gennaio di ogni anno civile per le aste indette durante il periodo compreso fra marzo e febbraio dell'anno civile successivo e costituita da tutte le date pertinenti delle aste, comprese le date di inizio e i prodotti di capacità standard da mettere all'asta cui si applicano;

16)

«giorno gas», il periodo che va dalle 5:00 alle 5:00 UTC del giorno seguente (ora solare) e dalle 4:00 alle 4:00 UTC del giorno seguente (ora legale);

17)

«capacità infragiornaliera», una capacità offerta e allocata dopo la chiusura delle aste di capacità day-ahead per il medesimo giorno.

18)

«asta aperta di prezzo ascendente», un'asta in cui un utente della rete organizza i quantitativi richiesti in scaglioni definiti di prezzo che sono annunciati sequenzialmente;

19)

«asta a prezzo uniforme», un'asta in cui l'utente della rete in un'unica procedura di aggiudicazione offre i prezzi così come il quantitativo e in cui tutti gli utenti della rete che sono riusciti ad ottenere capacità pagano il prezzo dell'offerta inferiore vincitrice;

20)

«prezzo di riserva», il prezzo minimo ammissibile all'asta;

21)

«gradino di prezzo basso», un importo fisso o variabile definito per punto di interconnessione e prodotto di capacità standard che è inferiore al gradino di prezzo elevato;

22)

«prima sottoquotazione», una situazione in cui la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è inferiore alla capacità offerta alla fine della seconda procedura di aggiudicazione o a una successiva procedura di aggiudicazione;

23)

«punto di interconnessione virtuale», due o più punti di interconnessione che collegano gli stessi due sistemi adiacenti di entrata-uscita integrati tra loro al fine di fornire un unico servizio di capacità;

24)

«fattore f», la quota del valore attuale dell'aumento stimato dei ricavi consentiti o previsti del gestore del sistema di trasporto associato alla capacità incrementale inclusa nel rispettivo livello di offerta di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), che deve essere coperta dal valore attuale degli impegni vincolanti degli utenti della rete di acquisire capacità calcolata conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a);

25)

«over-nomination», il diritto degli utenti della rete che soddisfano i requisiti minimi per la presentazione di nomination di richiedere capacità interrompibile in qualsiasi momento del giorno, presentando una nomination che aumenta il totale delle loro nomination ad un livello superiore rispetto alla loro capacità contrattuale.

CAPO II

PRINCIPI DI COOPERAZIONE

Articolo 4

Coordinamento della manutenzione

Qualora la manutenzione di un gasdotto o di una parte di una rete di trasporto abbia un impatto sul quantitativo di capacità di trasporto che può essere disponibile nei punti di interconnessione, il/i gestore/i del sistema di trasporto coopera/no pienamente con il/i gestore/i del sistema di trasporto adiacente/i per i rispettivi piani di manutenzione al fine di ridurre al minimo l'impatto sui flussi di gas e sulla capacità potenziali in un punto di interconnessione.

Articolo 5

Standardizzazione della comunicazione

1.   I gestori dei sistemi di trasporto provvedono a coordinare l'attuazione di procedure di comunicazione standard, sistemi di informazione coordinati e comunicazioni elettroniche online compatibili, quali formati e protocolli condivisi per lo scambio dei dati, e ad accordarsi sui principi in base ai quali effettuare il trattamento dei dati.

2.   Le procedure di comunicazione standard comprendono, in particolare, le procedure relative all'accesso degli utenti della rete al sistema di aste dei gestori dei sistemi di trasporto o alla piattaforma di prenotazione pertinente e il riesame delle informazioni fornite in relazione all'asta. Il calendario e il contenuto dei dati da scambiare sono conformi alle disposizioni di cui al capo III.

3.   Le procedure di comunicazione standard adottate dai gestori dei sistemi di trasporto includono un piano di attuazione e la durata dell'applicazione, in linea con lo sviluppo di piattaforme di prenotazione a norma dell'articolo 37. I gestori dei sistemi di trasporto garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 6

Massimizzazione e calcolo della capacità

1.   La capacità tecnica massima è messa a disposizione degli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema, della sicurezza e del funzionamento efficiente della rete.

a)

Per massimizzare l'offerta di capacità aggregata tramite l'ottimizzazione della capacità tecnica, i gestori dei sistemi di trasporto adottano le seguenti misure nei punti di interconnessione, dando la precedenza ai punti di interconnessione in cui è presente una congestione contrattuale, conformemente all'allegato I, punto 2.2.3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009: i gestori dei sistemi di trasporto stabiliscono e applicano un metodo comune, che definisce le azioni specifiche previste dai rispettivi gestori dei sistemi di trasporto per raggiungere la necessaria ottimizzazione:

1)

il metodo comune include un'analisi approfondita della capacità tecnica, comprese eventuali discrepanze, su entrambi i lati di un punto di interconnessione, nonché le azioni specifiche e il calendario dettagliato — incluse possibili implicazioni e procedure di approvazione di carattere regolamentare necessarie per recuperare i costi e adeguare il regime normativo — per ottimizzare l'offerta di servizi di capacità aggregata. Tali azioni specifiche non nocciono all'offerta di capacità presso altri punti pertinenti dei sistemi interessati e altri punti delle reti di distribuzione importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento ai clienti finali, quali gli impianti di stoccaggio, i terminali GNL e i clienti protetti come definiti nel regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

2)

Il metodo di calcolo e le norme per mettere a disposizione la capacità, adottati dai gestori dei sistemi di trasporto, tengono conto di specifiche situazioni in cui capacità concorrenti fra sistemi comportano punti di interconnessione e punti di uscita verso impianti di stoccaggio.

3)

Detta analisi approfondita prende in considerazione le ipotesi considerate nel piano decennale dell'Unione di sviluppo della rete ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009, i piani di investimento nazionali, i pertinenti obblighi ai sensi del diritto nazionale applicabile e i pertinenti obblighi contrattuali;

4)

i gestori dei sistemi di trasporto interessati applicano un approccio dinamico per il nuovo calcolo della capacità tecnica, ove opportuno in concomitanza con il calcolo dinamico applicato per la capacità supplementare sulla base dell'allegato I, punto 2.2.2.2 del regolamento (CE) n. 715/2009, individuando congiuntamente la frequenza appropriata per il nuovo calcolo per punto di interconnessione, e tenuto conto delle relative specificità;

5)

nel metodo comune i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti consultano altri gestori di sistemi di trasporto specificamente interessati dal punto di interconnessione in questione;

6)

nell'effettuare il nuovo calcolo della capacità tecnica, i gestori dei sistemi di trasporto tengono conto delle informazioni che gli utenti della rete possono fornire per quanto riguarda i flussi futuri previsti;

b)

i gestori dei sistemi di trasporto valutano congiuntamente almeno i parametri indicati di seguito e, se del caso, un loro adeguamento:

1)

gli impegni sulla pressione;

2)

tutti i pertinenti scenari della domanda e dell'offerta, inclusi i dettagli sulle condizioni climatiche di riferimento e le configurazioni della rete associate a scenari estremi;

3)

il potere calorifico.

2.   Se l'ottimizzazione delle capacità tecniche genera costi per i gestori dei sistemi di trasporto, in particolare costi che abbiano un impatto diseguale sui gestori dei sistemi di trasporto su entrambi i lati di un punto di interconnessione, i gestori dei sistemi di trasporto sono autorizzati a recuperare tali costi generati secondo principi di efficienza mediante il quadro normativo stabilito dalle autorità di regolamentazione competenti conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009 e all'articolo 42 della direttiva 2009/73/CE. Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009.

3.   Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione consultano gli utenti della rete sul metodo di calcolo applicato e sull'approccio comune.

4.   Le variazioni del quantitativo di capacità aggregata offerta ai punti di interconnessione a seguito della procedura di cui al paragrafo 1 sono inserite nella relazione dell'Agenzia pubblicata conformemente all'allegato I, punto 2.2.1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009.

Articolo 7

Scambio di informazioni tra gestori dei sistemi di trasporto adiacenti

1.   I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti si scambiano su base regolare informazioni su nomination, re-nomination, abbinamento e conferma nei punti di interconnessione pertinenti.

2.   I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti si scambiano informazioni circa la manutenzione delle loro singole reti di trasporto al fine di contribuire al processo decisionale per quanto riguarda l'uso tecnico dei punti di interconnessione. Le procedure per lo scambio di dati fra i gestori dei sistemi di trasporto sono integrate nei loro rispettivi accordi di interconnessione.

CAPO III

ALLOCAZIONE DI PRODOTTI DI CAPACITÀ CONTINUA

Articolo 8

Metodo di allocazione

1.   La capacità ai punti di interconnessione è allocata mediante aste, salvo nel caso in cui sia applicato il metodo alternativo di allocazione a norma dell'articolo 30.

2.   Per tutti i punti di interconnessione si applica la stessa tipologia di asta. Le procedure d'asta pertinenti iniziano contemporaneamente per tutti i punti di interconnessione interessati. Ciascuna procedura d'asta, relativa a un unico prodotto di capacità standard, alloca la capacità indipendentemente da ogni altra procedura d'asta, salvo se sia offerta capacità incrementale o se, previo accordo dei gestori dei sistemi di trasporto direttamente interessati e previa approvazione delle competenti autorità nazionali di regolamentazione, sia allocata capacità concorrente. L'autorità nazionale di regolamentazione di qualsiasi Stato membro adiacente interessato può comunicare una posizione che la competente autorità nazionale di regolamentazione prende in considerazione. Qualora sia offerta capacità incrementale, l'allocazione indipendente non si applica alle procedure d'asta simultanee per i rispettivi livelli di offerta, i quali sono dipendenti gli uni dagli altri, perché è possibile allocare un solo livello di offerta.

3.   I prodotti di capacità standard seguono un ordine logico in base al quale i prodotti che coprono la capacità annua sono offerti per primi, seguiti dal prodotto con capacità di durata immediatamente inferiore per l'uso durante lo stesso periodo. Il calendario delle aste di cui agli articoli dall'11 al 15 è compatibile con tale principio.

4.   Le norme sui prodotti di capacità standard di cui all'articolo 9 e sulle aste di cui agli articoli da 11 a 15 si applicano sia alla capacità aggregata, sia a quella disaggregata in un punto di interconnessione.

5.   Per una determinata asta, la disponibilità dei prodotti di capacità standard pertinenti è comunicata a norma degli articoli da 11 a 15 e secondo il calendario delle aste.

6.   Un quantitativo pari ad almeno il 20 % della capacità tecnica esistente in ogni punto di interconnessione è riservato e offerto in conformità al paragrafo 7. Se la capacità disponibile è inferiore alla percentuale della capacità tecnica da riservare, tutta la capacità disponibile è riservata. Tale capacità è offerta a norma del paragrafo 7, lettera b), mentre l'eventuale capacità residua riservata è offerta a norma del paragrafo 7, lettera a).

7.   L'eventuale capacità riservata a norma del paragrafo 6 è offerta in conformità alle seguenti disposizioni:

a)

un quantitativo pari ad almeno il 10 % della capacità tecnica esistente in ogni punto di interconnessione è offerto non prima dell'asta annuale per la capacità annua di cui all'articolo 11, conformemente al calendario delle aste del quinto anno gas precedente l'inizio del pertinente anno gas;

b)

un quantitativo ulteriore pari ad almeno il 10 % della capacità tecnica esistente in ogni punto di interconnessione è offerto non prima dell'asta annuale di capacità trimestrale di cui all'articolo 12, conformemente al calendario delle aste dell'anno gas precedente l'inizio del pertinente anno gas.

8.   Nel caso di capacità incrementale, un quantitativo pari ad almeno il 10 % della capacità tecnica incrementale nel punto di interconnessione interessato è riservato e offerto non prima dell'asta annuale di capacità trimestrale di cui all'articolo 12, conformemente al calendario delle aste durante l'anno gas precedente l'inizio del pertinente anno gas.

9.   L'esatta percentuale di capacità da riservare a norma dei paragrafi 6 e 8 è soggetta ad una consultazione delle parti interessate, al coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto e all'approvazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in ogni punto di interconnessione. Le autorità nazionali di regolamentazione, in particolare, valutano l'opportunità di riservare una percentuale più elevata di capacità di durata più breve per evitare la preclusione dei mercati di approvvigionamento a valle.

10.   La capacità creata mediante procedure non basate su criteri di mercato e per cui la decisione finale di investimento è stata presa senza previo impegno da parte degli utenti della rete è offerta e allocata sotto forma di prodotti di capacità standard disponibili in conformità al presente regolamento.

Articolo 9

Prodotti di capacità standard

1.   I gestori dei sistemi di trasporto offrono prodotti di capacità standard su base annuale, trimestrale, mensile, giornaliera e infragiornaliera.

2.   I prodotti di capacità standard annua sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta, in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete per tutti i giorni gas in uno specifico anno gas (a decorrere dal 1o ottobre).

3.   I prodotti di capacità standard trimestrali sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta, in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete per tutti i giorni gas in uno specifico trimestre (a decorrere rispettivamente dal 1o ottobre, dal 1o gennaio, dal 1o aprile e dal 1o luglio).

4.   I prodotti di capacità standard mensile sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta, in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete per tutti i giorni gas in uno specifico mese civile (a decorrere dal primo giorno di ogni mese).

5.   I prodotti di capacità standard giornaliera sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete per un unico giorno gas.

6.   I prodotti di capacità standard infragiornaliera sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta, in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete a decorrere da un momento iniziale in un giorno gas particolare fino al termine del medesimo giorno gas.

Articolo 10

Unità di capacità applicata

La capacità offerta è espressa in unità di energia per unità di tempo. Sono utilizzate le seguenti unità: kWh/h o kWh/g. Nel caso di kWh/g si considera un flusso costante nel corso del giorno gas.

Articolo 11

Aste annuali di capacità annua

1.   Le aste di capacità annua sono organizzate una volta l'anno.

2.   La capacità per ogni prodotto di capacità standard annua è offerta nell'asta annuale di capacità annua utilizzando un algoritmo d'asta aperta di prezzo ascendente, a norma dell'articolo 17.

3.   La procedura d'asta offre capacità almeno per i prossimi 5 anni gas e per un periodo non superiore ai prossimi 15 anni gas per la capacità esistente. In caso di offerta di capacità incrementale, i livelli di offerta possono essere offerti nelle aste di capacità annua per un massimo di 15 anni dopo l'inizio dell'uso in esercizio.

4.   A decorrere dal 2018 le aste annuali di capacità annua iniziano il primo lunedì di luglio di ogni anno, se non altrimenti specificato nel calendario delle aste.

5.   Durante tale asta gli utenti della rete possono partecipare a una o più aste parallele in relazione a ciascun punto di interconnessione per richiedere prodotti di capacità standard.

6.   La capacità che può essere offerta durante l'asta annuale di capacità annua è pari a:

 

A – B – C + D + E – F

 

dove:

A è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;

B per le aste annuali che offrono una capacità annua per i prossimi cinque anni, è il quantitativo di capacità tecnica (A) riservato conformemente all'articolo 8, paragrafo 7; per le aste annuali che offrono una capacità annua oltre i prossimi cinque anni, è il quantitativo di capacità tecnica (A) riservata conformemente all'articolo 8, paragrafo 7;

C è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, riofferta conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;

D è l'eventuale capacità supplementare, per l'anno in questione.

E è l'eventuale capacità incrementale per l'anno in questione compresa in un rispettivo livello di offerta;

F è l'eventuale quantitativo di capacità incrementale (E) riservato conformemente all'articolo 8, paragrafi 8 e 9.

7.   La capacità da offrire può essere sia aggregata, sia disaggregata, a norma dell'articolo 19. Ciò si applica anche a tutte le altre aste come disposto agli articoli da 12 a 15.

8.   Almeno un mese prima dell'inizio dell'asta i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete sul quantitativo di capacità continua da offrire per ciascun anno per l'imminente asta annuale di capacità annua.

9.   Le procedure di aggiudicazione delle aste si svolgono tra le 08:00 UTC e le 17:00 UTC (ora solare) o tra le 07:00 UTC e le 16:00 UTC (ora legale) per tutti i giorni gas pertinenti. Le procedure di aggiudicazione sono aperte e chiuse nello stesso giorno gas, come specificato all'articolo 17, paragrafo 2.

10.   I risultati di allocazione dell'asta sono resi disponibili non appena ragionevolmente possibile e al più tardi il giorno lavorativo successivo alla chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti gli utenti della rete partecipanti all'asta in questione.

Nel caso della capacità incrementale, gli impegni vincolanti degli utenti della rete di acquisire capacità, anche in considerazione della soddisfazione o meno delle condizioni per ripetere l'asta ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, sono resi disponibili al più tardi il giorno lavorativo successivo alla chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti gli utenti della rete partecipanti all'asta in questione. I risultati del test economico sono resi disponibili al più tardi due giorni lavorativi dopo la chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti i singoli utenti della rete partecipanti all'asta in questione.

11.   Le informazioni aggregate sui risultati dell'asta sono pubblicate sul mercato.

Articolo 12

Aste annuali di capacità trimestrale

1.   Ogni anno gas sono organizzate quattro aste annuali di capacità trimestrale.

2.   La capacità per ogni prodotto di capacità standard trimestrale è offerta nelle aste annuali di capacità trimestrale utilizzando un algoritmo d'asta aperta di prezzo ascendente a norma dell'articolo 17.

3.   La capacità per i trimestri dell'anno gas successivo è offerta mediante aste parallele per ciascun trimestre e in relazione a ciascun punto di interconnessione, come segue:

a)

per i trimestri dal primo (ottobre-dicembre) al quarto (luglio-settembre) nella prima asta annuale di capacità trimestrale;

b)

per i trimestri dal secondo (gennaio-marzo) al quarto (luglio-settembre) nella seconda asta annuale di capacità trimestrale;

c)

per i trimestri dal terzo (aprile-giugno) al quarto (luglio-settembre) nella terza asta annuale di capacità trimestrale;

d)

per l'ultimo trimestre (luglio-settembre) nella quarta asta annuale di capacità trimestrale.

In occasione di ciascun'asta annuale di capacità trimestrale gli utenti della rete possono partecipare a tutte le aste parallele.

4.   Ogni anno gas, le aste annuali di capacità trimestrale hanno inizio nei giorni seguenti, se non altrimenti specificato nel calendario delle aste:

a)

le prime aste annuali di capacità trimestrale iniziano il primo lunedì del mese di agosto;

b)

le seconde aste annuali di capacità trimestrale iniziano il primo lunedì del mese di novembre;

c)

le terze aste annuali di capacità trimestrale iniziano il primo lunedì del mese di febbraio;

d)

la quarta asta annuale di capacità trimestrale inizia il primo lunedì del mese di maggio.

5.   La capacità che può essere offerta in tutte le aste annuali di capacità trimestrale è pari a:

 

A – C + D

 

dove:

A è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;

C è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, riofferta conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;

D è l'eventuale capacità supplementare, per il trimestre in questione.

6.   Due settimane prima dell'inizio delle aste i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete del quantitativo di capacità da offrire per ciascun trimestre per l'imminente asta annuale di capacità trimestrale.

7.   Le procedure di aggiudicazione delle aste si svolgono tra le 08:00 UTC e le 17:00 UTC (ora solare) o tra le 07:00 UTC e le 16:00 UTC (ora legale) per tutti i giorni gas pertinenti. Le procedure di aggiudicazione sono aperte e chiuse nello stesso giorno gas, come specificato all'articolo 17, paragrafo 2.

8.   I risultati di allocazione dell'asta sono resi disponibili non appena ragionevolmente possibile e al più tardi il giorno lavorativo successivo alla chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti gli utenti della rete partecipanti all'asta in questione.

9.   Le informazioni aggregate sui risultati dell'asta sono pubblicate sul mercato.

Articolo 13

Aste rolling di capacità mensile

1.   Le aste rolling di capacità mensile sono organizzate una volta al mese.

2.   La capacità per ogni prodotto di capacità standard mensile è offerta nell'asta annuale di capacità mensile utilizzando un algoritmo d'asta aperta di prezzo ascendente a norma dell'articolo 17. Ogni mese, il prodotto di capacità standard mensile è messo all'asta per il mese civile successivo.

3.   Durante l'asta rolling di capacità mensile gli utenti della rete possono richiedere un unico prodotto di capacità standard mensile.

4.   Le aste rolling di capacità mensile hanno inizio il terzo lunedì di ogni mese per il prodotto di capacità standard mensile seguente, se non altrimenti specificato nel calendario delle aste.

5.   La capacità che può essere offerta nell'asta rolling di capacità mensile è ogni mese pari a:

 

A – C + D

 

dove:

A è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;

C è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, riofferta conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;

D è l'eventuale capacità supplementare, per il mese in questione.

6.   Una settimana prima dell'inizio dell'asta, i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete del quantitativo di capacità tecnica da offrire per l'imminente asta rolling di capacità mensile.

7.   Le procedure di aggiudicazione delle aste si svolgono tra le 08:00 UTC e le 17:00 UTC (ora solare) o tra le 07:00 UTC e le 16:00 UTC (ora legale) per tutti i giorni gas pertinenti. Le procedure di aggiudicazione sono aperte e chiuse nello stesso giorno gas, come specificato all'articolo 17, paragrafo 2.

8.   I risultati di allocazione dell'asta sono resi disponibili non appena ragionevolmente possibile e al più tardi il giorno lavorativo successivo alla chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti gli utenti della rete partecipanti all'asta in questione.

9.   Le informazioni aggregate sui risultati dell'asta sono pubblicate sul mercato.

Articolo 14

Aste rolling di capacità day-ahead

1.   Le aste rolling di capacità day-ahead sono organizzate una volta al giorno.

2.   Ogni giorno, un prodotto di capacità standard è messo all'asta mediante l'asta rolling di capacità day-ahead per il giorno gas successivo.

3.   La capacità per ogni prodotto di capacità standard giornaliera è offerta nell'asta rolling di capacità day-ahead utilizzando un algoritmo d'asta di prezzo uniforme a norma dell'articolo 18. Ogni giorno, il prodotto di capacità standard giornaliera per il giorno gas successivo è messo all'asta.

4.   Durante l'asta rolling di capacità day-ahead gli utenti della rete possono richiedere un unico prodotto di capacità standard giornaliera.

5.   La procedura di aggiudicazione è aperta ogni giorno dalle 15:30 UTC (ora solare) o dalle 14:30 UTC (ora legale).

6.   Un'offerta di capacità per il prodotto di capacità standard giornaliera nell'asta rolling di capacità day-ahead è effettuata come segue: presentazione, revoca o modifica dalle 15:30 UTC alle 16:00 UTC (ora solare) o dalle 14:30 UTC alle 15:00 UTC (ora legale).

7.   La capacità da offrire nell'asta rolling di capacità day-ahead è ogni giorno pari a:

 

A – C + D

 

dove:

A è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;

C è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, riofferta conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;

D è l'eventuale capacità supplementare, per il giorno in questione.

8.   Nel momento in cui inizia la procedura di aggiudicazione i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete del quantitativo di capacità tecnica da allocare per l'imminente asta rolling di capacità day-ahead.

9.   I risultati di allocazione dell'asta sono pubblicati non oltre 30 minuti dopo la chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti i singoli utenti della rete partecipanti all'asta in questione.

10.   Le informazioni aggregate sui risultati dell'asta sono pubblicate sul mercato.

Articolo 15

Aste di capacità infragiornaliera

1.   A seconda della disponibilità di capacità, un'asta di capacità infragiornaliera si tiene ogni ora durante un giorno gas utilizzando un algoritmo d'asta di prezzo uniforme a norma dell'articolo 18.

2.   La prima procedura di aggiudicazione si apre direttamente all'inizio dell'ora successiva alla pubblicazione dei risultati dell'ultima asta day-ahead (anche per la capacità interrompibile se offerta), in conformità all'articolo 14. La prima procedura di aggiudicazione chiude alle 01:30 UTC (ora solare) o alle 00:30 UTC (ora legale). L'allocazione delle offerte vincitrici è valida dalle ore 05:00 UTC (ora solare) o dalle ore 04:00 UTC (ora legale) del giorno gas pertinente.

3.   L'ultima procedura di aggiudicazione chiude alle ore 00:30 UTC (ora solare) o alle ore 23:30 UTC (ora legale) del giorno gas pertinente.

4.   Gli utenti della rete hanno il diritto di presentare, ritirare o modificare le offerte dall'apertura di ciascuna procedura di aggiudicazione fino alla chiusura della stessa.

5.   Ogni ora del giorno gas pertinente, la capacità effettiva a decorrere dall'ora + 4 è messa all'asta come capacità infragiornaliera.

6.   Ogni procedura di aggiudicazione si apre all'inizio di ogni ora nel giorno gas pertinente.

7.   La durata di ciascuna procedura di aggiudicazione è di 30 minuti a decorrere dalla sua apertura.

8.   La capacità che può essere offerta nell'asta di capacità infragiornaliera è ogni ora pari a:

 

A – C + D

 

dove:

A è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;

C è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, riofferta conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;

D è l'eventuale capacità supplementare.

9.   I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano il quantitativo disponibile della capacità continua infragiornaliera in offerta, dopo la chiusura dell'ultima asta infragiornaliera e in conformità all'articolo 32, paragrafo 9.

10.   I gestori dei sistemi di trasporto danno agli utenti della rete che partecipano all'asta day-ahead la possibilità di trasferire automaticamente le offerte di acquisto valide non accettate alla successiva asta infragiornaliera.

11.   La capacità è allocata entro 30 minuti dalla chiusura della procedura di aggiudicazione a condizione che le offerte di acquisto siano accettate e il gestore del sistema di trasporto stia completando la procedura di allocazione.

12.   I risultati dell'asta sono resi disponibili simultaneamente ai singoli utenti della rete.

13.   Le informazioni aggregate sui risultati dell'asta sono pubblicate almeno alla fine di ogni giorno.

Articolo 16

Algoritmi per le aste

1.   Se durante un'asta sono offerti più prodotti di capacità standard, il rispettivo algoritmo di allocazione è applicato distintamente per ciascun prodotto di capacità standard quando questo è allocato. Per l'applicazione dell'algoritmo di vendita all'asta, le offerte di acquisto per i diversi prodotti di capacità standard sono considerate in modo indipendente l'una dall'altra.

2.   Per le aste annuali di capacità annua, le aste annuali di capacità trimestrale e le aste rolling di capacità mensile, si applica un algoritmo d'asta aperta di prezzo ascendente, con più procedure di aggiudicazione, a norma dell'articolo 17.

3.   Per le aste rolling di capacità day-ahead e infragiornaliera, si applica un algoritmo d'asta di prezzo uniforme con una sola procedura di aggiudicazione conformemente all'articolo 18.

Articolo 17

Algoritmo d'asta aperta di prezzo ascendente

1.   Le aste aperte di prezzo ascendente consentono agli utenti della rete di presentare offerte di acquisto di volumi in una scala di prezzi crescenti annunciati in procedure di aggiudicazione consecutive, partendo dal prezzo di riserva P0.

2.   La prima procedura di aggiudicazione, con un prezzo pari al prezzo di riserva P0, ha una durata di tre ore. Le successive procedure di aggiudicazione hanno una durata di un'ora. Vi è una pausa di un'ora tra le procedure di aggiudicazione.

3.   L'offerta precisa:

a)

l'identità dell'utente della rete da cui proviene la richiesta;

b)

il punto di interconnessione interessato e la direzione del flusso;

c)

il prodotto di capacità standard per il quale si richiede la capacità;

d)

per gradino di prezzo, il quantitativo di capacità per i rispettivi prodotti di capacità standard richiesti;

e)

in caso di offerta di capacità incrementale, il livello dell'offerta.

4.   Un'offerta di acquisto è considerata valida se è presentata da un utente della rete ed è conforme a tutte le disposizioni del presente articolo.

5.   Per partecipare a un'asta gli utenti della rete devono obbligatoriamente presentare un'offerta di acquisto di volumi nella prima procedura di aggiudicazione.

6.   I gestori dei sistemi di trasporto forniscono agli utenti della rete l'opzione di presentare automaticamente le offerte per qualsiasi gradino di prezzo.

7.   Una volta chiusa la procedura di aggiudicazione pertinente, non è accettata la modifica, il ritiro o la variazione delle offerte valide. Tutte le offerte valide diventano un impegno vincolante per l'utente della rete a prenotare il quantitativo di capacità richiesto secondo il prezzo annunciato, a condizione che il prezzo di aggiudicazione dell'asta sia quello annunciato durante la pertinente procedura di aggiudicazione.

8.   Il volume dell'offerta in ogni procedura di aggiudicazione per utente della rete è pari o inferiore alla capacità offerta in una determinata asta. Il volume dell'offerta per utente della rete ad un determinato prezzo è pari o inferiore al volume dell'offerta presentata dall'utente della rete in questione durante la precedente procedura, ad eccezione dei casi in cui si applica il paragrafo 16.

9.   Le offerte possono essere liberamente registrate, modificate o ritirate durante una procedura di aggiudicazione, a condizione che siano conformi al paragrafo 8. Le offerte valide rimangono tali fino alla loro modifica o al loro ritiro.

10.   Per ciascun punto di interconnessione e per ciascun prodotto di capacità standard sono definiti e pubblicati prima dell'asta un gradino di prezzo elevato e un gradino di prezzo basso. Il gradino di prezzo basso è definito in modo che un aumento di un numero intero di gradini di prezzi bassi sia pari all'aumento di un singolo gradino di prezzi elevati.

11.   La determinazione del gradino di prezzo elevato ha la funzione di ridurre al minimo, per quanto ragionevolmente possibile, la durata della procedura d'asta. La determinazione del gradino di prezzo basso ha la funzione di ridurre al minimo, per quanto ragionevolmente possibile, la capacità invenduta se l'asta chiude ad un prezzo superiore al prezzo di riserva.

12.   Se la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è inferiore o uguale alla capacità offerta al termine della prima procedura di aggiudicazione, l'asta è conclusa.

13.   Se la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è superiore alla capacità offerta al termine della prima procedura di aggiudicazione o di una successiva procedura di aggiudicazione, si apre un'ulteriore procedura di aggiudicazione con un prezzo pari al prezzo della procedura di aggiudicazione precedente, maggiorato del gradino di prezzo elevato.

14.   Se la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è pari alla capacità offerta al termine della seconda procedura di aggiudicazione o di una successiva procedura di aggiudicazione, l'asta è conclusa.

15.   Se si verifica una prima sottoquotazione, si ha una riduzione del prezzo e si apre un'ulteriore procedura di aggiudicazione. La nuova procedura di aggiudicazione ha un prezzo pari al prezzo applicabile alla procedura precedente alla prima sottoquotazione, maggiorato del gradino di prezzo basso. Sono poi aperte ulteriori procedure di aggiudicazione con aumenti del gradino di prezzo basso fino a che la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete sia inferiore o uguale alla capacità offerta, momento in cui l'asta è conclusa.

16.   Il volume dell'offerta per utente della rete in tutte le procedure di aggiudicazione in cui sono applicati i gradini di prezzo basso è uguale o inferiore al volume dell'offerta presentata dall'utente della rete in questione nella procedura di aggiudicazione che ha preceduto la prima sottoquotazione. Il volume dell'offerta per utente della rete per uno specifico gradino di prezzo basso è pari o inferiore al volume dell'offerta presentata dall'utente della rete in questione durante la precedente procedura di aggiudicazione per gradini di prezzo basso. Il volume dell'offerta per utente della rete in tutte le procedure di aggiudicazione in cui sono applicati i gradini di prezzo basso è pari o superiore al volume dell'offerta presentata dall'utente della rete in questione nella procedura di aggiudicazione in cui si è verificata la prima sottoquotazione.

17.   Se la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è superiore alla capacità offerta nella procedura di aggiudicazione con un prezzo pari a quello che ha determinato la prima sottoquotazione, diminuito di un gradino di prezzo basso, l'asta è conclusa. Il prezzo di aggiudicazione è il prezzo che ha determinato la prima sottoquotazione, e le offerte selezionate sono quelle presentate durante la procedura di aggiudicazione originaria in cui si è verificata la prima sottoquotazione.

18.   Dopo ciascuna procedura di aggiudicazione, la domanda di tutti gli utenti della rete in una determinata asta è pubblicata nel più breve lasso di tempo ragionevolmente possibile e in forma aggregata.

19.   Il prezzo annunciato per l'ultima procedura di aggiudicazione in cui l'asta chiude è considerato come il prezzo di aggiudicazione dell'asta specifica, ad eccezione dei casi in cui si applica il paragrafo 17.

20.   La capacità è allocata a tutti gli utenti della rete che hanno presentato offerte di acquisto di volumi valide al prezzo di aggiudicazione, in base alle loro offerte di acquisto di volumi al prezzo di aggiudicazione. Se è offerta capacità incrementale, l'allocazione della capacità incrementale è subordinata all'esito del test economico conformemente all'articolo 22. Gli utenti della rete vincitori sono tenuti a pagare il prezzo di aggiudicazione dell'asta specifica, che può essere un prezzo fisso o variabile, secondo gli approcci di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/460, oltre ad eventuali corrispettivi ulteriori applicabili nel momento in cui la capacità loro allocata può essere utilizzata.

21.   A seguito di ogni asta chiusa, è pubblicato il risultato finale dell'asta, compresi l'aggregazione della capacità allocata e il prezzo di aggiudicazione. Gli utenti della rete vincitori sono informati in merito al quantitativo di capacità loro allocato; le informazioni individuali sono comunicate soltanto alle parti interessate. Se è allocata capacità incrementale, il presente paragrafo si applica soltanto ai risultati dell'asta del livello di offerta che offre il maggior quantitativo di capacità con esito positivo del test economico ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3.

22.   Se un'asta aperta di prezzo ascendente non si è conclusa prima dell'inizio previsto (in base al calendario delle aste) per l'asta di capacità successiva per il medesimo periodo, la prima asta chiude e la capacità non è allocata. La capacità è offerta nell'asta successiva corrispondente.

Articolo 18

Algoritmo per aste a prezzo uniforme

1.   In un'asta a prezzo uniforme vi è un unica procedura di aggiudicazione nella quale l'utente della rete presenta un'offerta in termini sia di prezzo sia di quantitativi.

2.   Durante la procedura di aggiudicazione di una determinata asta, gli utenti della rete possono presentare fino a dieci offerte. Ogni offerta è trattata in maniera indipendente dalle altre offerte. Dopo la chiusura della procedura di aggiudicazione, le offerte restanti non possono essere né modificate né ritirate.

3.   L'offerta precisa:

a)

l'identità dell'utente della rete da cui proviene la richiesta;

b)

il punto di interconnessione interessato e la direzione del flusso;

c)

il prodotto di capacità standard per il quale si richiede la capacità;

d)

il quantitativo di capacità per il rispettivo prodotto di capacità standard richiesto, che è pari o inferiore alla capacità offerta in una determinata asta;

e)

il quantitativo minimo di capacità per il rispettivo prodotto di capacità standard che l'utente della rete desidera gli sia allocato in base all'algoritmo pertinente nel caso in cui non gli sia allocato il quantitativo richiesto, conformemente alla lettera d);

f)

i prezzi dell'offerta, che non sono inferiori al prezzo di riserva applicabile al prodotto di capacità standard pertinente, che l'utente della rete è disposto a pagare per la capacità richiesta. Le offerte con un prezzo di offerta inferiore al prezzo di riserva non sono accettate.

4.   Il gestore del sistema di trasporto procede ad una classificazione di tutte le offerte relative a un determinato prodotto di capacità standard in base al prezzo dell'offerta, ponendo in cima alla classifica il prodotto con il prezzo più elevato.

5.   Tutte le offerte rimanenti al momento della chiusura della procedura di aggiudicazione sono considerate vincolanti per gli utenti della rete cui è allocato almeno il quantitativo minimo di capacità richiesta conformemente al paragrafo 3, lettera e).

6.   Conformemente alla classificazione delle offerte a norma del paragrafo 4 e fatto salvo il disposto dei paragrafi da 7 a 10, la capacità è allocata alle offerte in funzione della classificazione del loro prezzo. Tutte le offerte per le quali la capacità è allocata sono considerate accettate. Dopo l'allocazione della capacità, la capacità rimanente non allocata è ridotta del quantitativo corrispondente.

7.   A norma del paragrafo 6, e fatte salve le disposizioni del paragrafo 9, qualora il quantitativo dell'offerta di capacità per un utente della rete superi la rimanente capacità non allocata (dopo che la capacità è stata allocata agli utenti della rete che hanno presentato le offerte più elevate), a tale utente è allocata una capacità pari alla capacità rimanente non allocata.

8.   A norma del paragrafo 7 e fatto salvo il paragrafo 9, se due o più offerte presentano lo stesso prezzo di offerta, e il quantitativo di capacità restante richiesta nell'ambito di tali offerte supera il rimanente quantitativo non allocato, quest'ultimo quantitativo è allocato proporzionalmente ai quantitativi richiesti per ciascuna delle offerte.

9.   Nel caso in cui il quantitativo da allocare per un'offerta a norma dei paragrafi 6, 7 o 8 sia inferiore al quantitativo minimo di capacità conformemente al paragrafo 3, lettera e), l'offerta è considerata respinta e si effettua una nuova allocazione tra le offerte di prezzo uguale a norma del paragrafo 8, oppure si effettua un'allocazione nel quadro della successiva offerta di prezzo, a norma del paragrafo 6.

10.   Qualora il rimanente quantitativo da allocare per qualsiasi offerta a norma dei paragrafi 6, 7, 8 o 9 sia pari a zero, nessuna ulteriore capacità è allocata alle restanti offerte. Tali offerte sono considerate respinte.

11.   Il prezzo di aggiudicazione è definito come il prezzo dell'offerta selezionata più bassa se la domanda supera l'offerta al prezzo di riserva. In tutti gli altri casi, il prezzo di aggiudicazione è pari al prezzo di riserva. Gli utenti della rete vincitori sono tenuti a pagare il prezzo di aggiudicazione dell'asta specifica, che può essere un prezzo fisso o variabile, secondo gli approcci di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/460, oltre ad eventuali spese ulteriori applicabili nel momento in cui la capacità loro allocata può essere utilizzata.

CAPO IV

AGGREGAZIONE DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI INTERCONNESSIONE

Articolo 19

Prodotti di capacità aggregata

I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti offrono congiuntamente prodotti di capacità aggregata, in base ai seguenti principi:

1.

su entrambi i lati di un punto di interconnessione tutta la capacità continua è offerta come capacità aggregata nella misura in cui vi è capacità continua o incrementale disponibile su entrambi i lati del punto di interconnessione;

2.

i gestori dei sistemi di trasporto offrono capacità per il prodotto di capacità standard pertinente su una piattaforma di prenotazione, in conformità dell'articolo 37, e conformemente alla procedura di allocazione applicabile, come indicato nel capo III;

3.

la capacità aggregata che può essere offerta dai gestori dei sistemi di trasporto interessati in un punto di interconnessione è fissata tramite un'unica procedura di aggiudicazione;

4.

gli utenti della rete rispettano le condizioni applicabili del/dei contratto/i di trasporto dei gestori dei sistemi di trasporto interessati, a partire dal momento in cui la capacità di trasporto è contrattualizzata;

5.

qualora vi sia più capacità continua disponibile in un lato di un punto di interconnessione rispetto all'altro lato per uno qualsiasi dei periodi in esame, il gestore del sistema di trasporto con più capacità continua disponibile può offrire tale capacità extra agli utenti della rete come prodotto disaggregato secondo il calendario delle aste e le regole seguenti:

a)

se vi è un contratto esistente di trasporto disaggregato nell'altro lato del punto di interconnessione, la capacità può essere offerta su base disaggregata e non può superare il quantitativo e la durata del contratto di trasporto esistente dall'altro lato;

b)

qualora non rientri nell'ambito di cui al paragrafo 5, lettera a), tale capacità extra può essere offerta per un periodo massimo di un anno;

6.

qualsiasi capacità disaggregata allocata in conformità del paragrafo 5 può essere utilizzata e nominata come tale. Può anche essere oggetto di scambio sul mercato secondario;

7.

i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti istituiscono una procedura di nomination congiunta per la capacità aggregata fornendo agli utenti della rete i mezzi per nominare i flussi della loro capacità aggregata mediante un'unica nomination;

8.

gli obblighi di offrire capacità aggregata si applicano anche, nella misura in cui sono pertinenti, ai mercati di capacità secondari. Fatto salvo il paragrafo 1, la capacità originariamente allocata come capacità aggregata può essere rivenduta sul mercato secondario unicamente come capacità aggregata;

9.

quando due o più punti di interconnessione collegano gli stessi due sistemi di entrata-uscita adiacenti, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti interessati offrono la capacità disponibile nei punti di interconnessione in un unico punto di interconnessione virtuale. Nel caso in cui più di due gestori dei sistemi di trasporto siano coinvolti, perché la capacità in uno o entrambi i sistemi di entrata-uscita è commercializzata da più di un gestore del sistema di trasporto, il punto di interconnessione virtuale comprende, nella misura del possibile, tutti i gestori dei sistemi di trasporto. In tutti i casi il punto di interconnessione virtuale è stabilito soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la capacità tecnica complessiva nei punti di interconnessione virtuale è pari o superiore alla somma della capacità tecnica di ciascuno dei punti di interconnessione che contribuiscono ai punti di interconnessione virtuali;

b)

essi facilitano il funzionamento economico ed efficiente del sistema, incluse, tra l'altro, le norme di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 715/2009.

I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti avviano l'analisi necessaria e istituiscono punti di interconnessione virtuali funzionali entro il 1o novembre 2018.

Articolo 20

Allineamento delle principali condizioni contrattuali per i prodotti di capacità aggregata

1.   Entro il 6 gennaio 2018, l'ENTSO-G, previa consultazione delle parti interessate, redige un catalogo delle principali condizioni del/dei contratto/i di trasporto dei gestori dei sistemi di trasporto per i prodotti di capacità aggregata. L'ENTSO-G analizza i contratti di trasporto esistenti, individuando e classificando le differenze in relazione alle principali condizioni e i motivi di tali divergenze, e pubblica i risultati in una relazione.

2.   Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, l'ENTSO-G, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della relazione e previa consultazione delle parti interessate, elabora e pubblica un modello delle principali condizioni contrattuali, che copre le disposizioni contrattuali non interessate da divergenze sostanziali fra principi di diritto nazionale o giurisprudenziali, per l'offerta di prodotti di capacità aggregata.

3.   L'Agenzia, tenuti in debita considerazione i pareri delle autorità nazionali di regolamentazione, formula un parere sul modello delle principali condizioni entro un ulteriore periodo di tre mesi. Tenendo conto del parere dell'Agenzia, l'ENTSO-G pubblica sul proprio sito web il modello finale delle principali condizioni al più tardi tre mesi dopo aver ricevuto il parere dell'Agenzia.

4.   Dopo la pubblicazione del modello finale delle principali condizioni, i gestori dei sistemi di trasporto, previa approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione, possono applicare le condizioni stabilite nel modello ai nuovi contratti relativi a prodotti di capacità aggregata.

Articolo 21

Aggregazione nel caso di contratti di trasporto esistenti

1.   Gli utenti della rete che sono parti dei contratti di trasporto di capacità disaggregata nei rispettivi punti di interconnessione mirano a raggiungere un accordo sull'aggregazione della capacità mediante accordi contrattuali (di seguito «accordo di aggregazione»), conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 19. Tali utenti della rete e gestori dei sistemi di trasporto riferiscono alle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione riguardo a tutti gli accordi di aggregazione raggiunti da tutte le parti nell'ambito dei contratti di trasporto esistenti.

2.   I gestori dei sistemi di trasporto che sono parti dei contratti di trasporto esistenti possono partecipare alle discussioni riguardanti l'accordo di aggregazione in qualsiasi momento, su invito degli utenti della rete che sono parti dei contratti di trasporto esistenti.

3.   A decorrere dal 1o gennaio 2018 i gestori dei sistemi di trasporto offrono un servizio gratuito di conversione della capacità agli utenti della rete titolari di capacità disaggregata sfasata su un lato di un punto di interconnessione. Tale servizio di conversione della capacità si applica a prodotti di capacità annua, trimestrale o mensile per capacità aggregata continua in tale punto di interconnessione che un utente della rete ha dovuto acquisire perché la capacità disaggregata offerta da un gestore del sistema di trasporto adiacente dall'altro lato del punto di interconnessione era insufficiente. Tale servizio è offerto su base non discriminatoria e impedisce l'applicazione agli utenti della rete di oneri aggiuntivi relativamente a capacità di cui sono già titolari. In particolare, i pagamenti per la parte di capacità aggregata contrattualizzata già detenuta da utenti della rete come capacità disaggregata sfasata sono limitati a un eventuale premio d'asta. Detto servizio si basa sul modello di conversione in corso di sviluppo da parte dell'ENTSO-G che dovrebbe essere ultimato entro il 1o ottobre 2017, previa consultazione delle parti interessate e dell'Agenzia. L'attuazione può essere agevolata dalla piattaforma o dalle piattaforme di prenotazione della capacità di cui all'articolo 37. L'uso di questo servizio è oggetto di comunicazione annuale alle rispettive autorità nazionali di regolamentazione.

4.   Nel caso in cui un accordo di aggregazione sia concordato tra gli utenti della rete, i gestori dei sistemi di trasporto interessati al punto di interconnessione sono informati dalle parti di tale accordo di aggregazione previsto senza ritardi indebiti e si procede al trasferimento della capacità in questione. In ogni caso l'accordo di aggregazione è attuato nel rispetto delle condizioni generali dei relativi contratti di trasporto esistenti. Una volta che l'accordo di aggregazione è stato attuato, la capacità pertinente è considerata come capacità aggregata.

5.   In ogni caso la durata degli accordi di aggregazione in materia di capacità aggregata nell'ambito della modifica dei contratti esistenti non supera la durata dei contratti di trasporto originari.

6.   Tutta la capacità è aggregata nel più breve tempo possibile. I contratti di trasporto esistenti per la capacità disaggregata non possono essere rinnovati, prorogati o riportati dopo la loro data di scadenza. La relativa capacità diventa capacità disponibile a decorrere dalla data di scadenza dei contratti di trasporto.

CAPO V

Procedura di capacità incrementale

Articolo 22

Test economico

1.   Il test economico di cui al presente articolo è applicato dal gestore (o dai gestori) del sistema di trasporto o dall'autorità nazionale di regolamentazione, secondo quanto disposto da quest'ultima, per ciascun livello di offerta di un progetto di capacità incrementale, dopo che utenti della rete hanno assunto, nei confronti dei gestori dei sistemi di trasporto interessati, impegni vincolanti di acquisire capacità. Il test si compone dei seguenti parametri:

a)

il valore attuale degli impegni vincolanti di utenti della rete di acquisire capacità, calcolato come la somma attualizzata dei seguenti parametri:

i)

la somma dei rispettivi prezzi di riferimento stimati, di un eventuale premio d'asta e di un eventuale premio minimo obbligatorio, moltiplicata per il quantitativo di capacità incrementale acquisita;

ii)

la somma di un eventuale premio d'asta e di un eventuale premio minimo obbligatorio, moltiplicata per il quantitativo di capacità disponibile acquisita in combinazione con la capacità incrementale;

b)

il valore attuale dell'aumento stimato dei ricavi consentiti o previsti del gestore del sistema di trasporto associato alla capacità incrementale inclusa nel rispettivo livello di offerta, quale approvato dalla competente autorità nazionale di regolamentazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2;

c)

il fattore f.

2.   L'esito dell'applicazione del test economico è:

a)

positivo, se il valore del parametro di cui al paragrafo 1, lettera a), è almeno pari alla quota del parametro di cui al paragrafo 1, lettera b), definita dal fattore f;

b)

negativo, se il valore del parametro di cui al paragrafo 1, lettera a), è inferiore alla quota del parametro di cui al paragrafo 1, lettera b), definita dal fattore f;

3.   Un progetto di capacità incrementale viene avviato se il test economico ha esito positivo su entrambi i lati di un punto di interconnessione per almeno un livello di offerta comprendente capacità incrementale. Qualora il test economico abbia un esito positivo per più di un livello di offerta, si utilizza il livello di offerta con il maggior quantitativo di capacità per il quale si è avuto un esito positivo per procedere con la realizzazione del progetto di capacità incrementale verso la messa in servizio. Qualora nessun livello di offerta abbia esito positivo, la relativa procedura di capacità incrementale è chiusa.

Articolo 23

Fattore f

1.   Nell'applicazione del test economico di cui all'articolo 22, l'autorità nazionale di regolamentazione fissa il livello del fattore f per un determinato livello di offerta, tenendo conto dei seguenti elementi:

a)

il quantitativo della capacità tecnica riservata conformemente all'articolo 8, paragrafi 8 e 9;

b)

le esternalità positive del progetto di capacità incrementale sul mercato, sulla rete di trasporto o su entrambi;

c)

la durata degli impegni vincolanti di utenti della rete di acquisire capacità rispetto alla vita utile del bene;

d)

la misura in cui si prevede che la domanda di capacità definita nel progetto di capacità incrementale possa mantenersi dopo la fine dell'orizzonte temporale utilizzato nel test economico.

2.   Se il test economico ha esito positivo, i costi di investimento connessi alla capacità incrementale sono rispecchiati in un aumento dei ricavi consentiti o previsti in conformità alle norme nazionali vigenti.

Articolo 24

Combinazione in un test economico unico

1.   Al fine di agevolare l'offerta di prodotti di capacità aggregata, i singoli parametri per il test economico dei gestori dei sistemi di trasporto interessati per un determinato livello di offerta sono combinati in un test economico unico.

2.   Il test economico unico si compone dei seguenti parametri:

a)

il valore attuale degli impegni vincolanti degli utenti della rete di acquisire capacità aggregata, che è pari alla somma dei valori di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), dei gestori dei sistemi di trasporto interessati;

b)

la somma dei singoli valori attuali dell'aumento stimato dei ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto interessati che è attribuibile alla capacità incrementale di un rispettivo livello di offerta;

c)

il fattore f, che definisce la quota del parametro di cui alla lettera b) che deve essere coperta dal parametro di cui alla lettera a) e consente a tutti i gestori dei sistemi di trasporto interessati, singolarmente, di coprire le loro rispettive quote definite in anticipo.

3.   L'esito dell'applicazione del test economico unico è positivo allorché tutti i test economici sottostanti hanno esito positivo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), tenendo conto di una possibile ridistribuzione dei ricavi conformemente ai paragrafi 4 e 5. Negli altri casi, l'esito dell'applicazione del test economico unico è negativo.

4.   Qualora una ridistribuzione dei ricavi possa potenzialmente portare a una diminuzione del livello degli impegni vincolanti degli utenti della rete di acquisire la capacità necessaria per l'ottenimento di un esito positivo del test economico unico, i gestori dei sistemi di trasporto possono presentare alla competente autorità nazionale di regolamentazione, per approvazione coordinata, i meccanismi di ridistribuzione dei ricavi derivanti dalla capacità incrementale.

5.   Una ridistribuzione dei ricavi può essere effettuata:

a)

nell'ambito del processo di integrazione dei singoli parametri dei test economici in un test economico unico;

b)

qualora il test economico unico abbia esito negativo e, allo stesso tempo, il livello degli impegni vincolanti degli utenti della rete di acquisire capacità sia superiore al minimo necessario per coprire il valore attuale singolo dell'aumento dei ricavi consentiti o previsti per almeno uno dei gestori dei sistemi di trasporto interessati.

Articolo 25

Obblighi di pubblicazione relativi al test economico

1.   Per ogni dato progetto di capacità incrementale, il o i gestori dei sistemi di trasporto trasmettono alla o alle competenti autorità nazionali di regolamentazione, per approvazione, le seguenti informazioni per ciascun livello di offerta:

a)

i prezzi di riferimento stimati per l'orizzonte temporale dell'offerta iniziale di capacità incrementale utilizzati per il calcolo del parametro di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), in caso di applicazione, rispettivamente, di test economici distinti o di un test economico unico;

b)

i parametri di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere da b) a c), e all'articolo 24, paragrafo 2, lettere da b) a c), in caso di applicazione, rispettivamente, di test economici distinti o di un test economico unico;

c)

se del caso, l'intervallo in cui si situa il livello del premio minimo obbligatorio di cui all'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/460 per ciascun livello di offerta e punto di interconnessione applicato nella prima asta ed eventualmente in aste successive in cui è offerta capacità incrementale come stabilito all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/460.

2.   In seguito all'approvazione da parte della o delle competenti autorità nazionali di regolamentazione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate dal o dai gestori dei sistemi di trasporto interessati in conformità all'articolo 28, paragrafo 3.

Articolo 26

Valutazione della domanda di mercato

1.   Immediatamente dopo l'inizio dell'asta annuale di capacità annua almeno in ciascun anno dispari, i gestori dei sistemi di trasporto collaborano nei processi di valutazione della domanda di mercato relativa alla capacità incrementale e di conduzione di studi tecnici per progetti di capacità incrementale per i rispettivi punti di interconnessione congiunti. La prima valutazione della domanda è effettuata nel 2017 in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Al più tardi 8 settimane dopo l'inizio dell'asta annuale di capacità annua almeno in ciascun anno dispari, i gestori dei sistemi di trasporto interessati su ogni lato del confine di un sistema di entrata-uscita elaborano relazioni comuni di valutazione della domanda di mercato, ciascuna delle quali riguarda tutti i punti di interconnessione di almeno un confine di sistema di entrata-uscita. La relazione di valutazione del mercato valuta la domanda potenziale di capacità incrementale di tutti gli utenti della rete a norma del paragrafo 8 e indica l'eventuale avvio di un progetto di capacità incrementale.

3.   La relazione di valutazione della domanda di mercato è pubblicata in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro e nella misura del possibile in inglese sui siti web dei gestori dei sistemi di trasporto interessati al più tardi 16 settimane dopo l'inizio dell'asta annuale di capacità annua almeno in ciascun anno dispari.

4.   L'ENTSO-G coordina e coadiuva il completamento delle relazioni di valutazione della domanda, anche fornendo un modello standard e pubblicando le relazioni sul proprio sito web.

5.   Qualora utenti della rete esprimano domanda di capacità incrementale al più tardi 8 settimane dopo l'inizio dell'asta annuale di capacità annua negli anni pari, i gestori dei sistemi di trasporto interessati possono decidere di comune accordo di effettuare una valutazione della domanda di mercato anche in un anno pari, a condizione che:

a)

la procedura di cui agli articoli da 26 a 30 possa essere conclusa prima dell'inizio del successivo ciclo di valutazione della domanda di cui al paragrafo 1 e

b)

sia rispettato il calendario delle aste.

6.   I gestori dei sistemi di trasporto prendono in considerazione, nella valutazione della domanda di mercato in corso, le indicazioni non vincolanti di domanda presentate al più tardi 8 settimane dopo l'inizio dell'asta annuale di capacità annua.

7.   I gestori dei sistemi di trasporto possono prendere in considerazione le indicazioni non vincolanti di domanda trasmesse dopo il termine di cui al paragrafo 6 nella valutazione della domanda di mercato in corso, oppure nella successiva valutazione della domanda di mercato.

8.   Le indicazioni non vincolanti di domanda di cui ai paragrafi 6 e 7 contengono almeno le seguenti informazioni:

a)

i due o più sistemi di entrata-uscita adiacenti fra i quali è espressa la domanda di capacità incrementale — su uno o entrambi i lati di un punto di interconnessione — e la direzione richiesta;

b)

l'anno o gli anni gas per cui è espressa una domanda di capacità incrementale;

c)

il quantitativo di capacità richiesto tra i rispettivi sistemi di entrata-uscita;

d)

informazioni su indicazioni non vincolanti di domanda che sono state o saranno trasmesse ad altri gestori dei sistemi di trasporto, ove tali indicazioni siano collegate fra loro, come ad esempio la domanda di capacità in diversi punti di interconnessione collegati.

9.   Gli utenti della rete indicano se la loro domanda è soggetta a condizioni relativamente al paragrafo 8, lettere da a) a d).

10.   I gestori dei sistemi di trasporto rispondono a indicazioni non vincolanti di domanda entro 16 settimane dall'inizio delle aste annuali di capacità annua o entro 8 settimane dal ricevimento delle indicazioni di domanda conformemente al paragrafo 7. La risposta contiene almeno i seguenti elementi:

a)

se la domanda indicata possa o meno essere presa in considerazione dal gestore del sistema di trasporto nella procedura in corso; oppure

b)

se, nel caso di indicazioni di domanda in conformità al paragrafo 7, queste siano o meno sufficienti per prendere in considerazione l'avvio di una procedura di capacità incrementale ai sensi del paragrafo 5; oppure

c)

in quale relazione di valutazione della domanda di mercato di cui al paragrafo 3 la domanda indicata sarà valutata, a condizione che, motivatamente, la domanda indicata non possa essere presa in considerazione ai sensi delle lettere a) o b).

11.   I gestori dei sistemi di trasporto possono esigere il pagamento di corrispettivi per le attività risultanti dalla trasmissione di indicazioni non vincolanti di domanda. Tali corrispettivi rispecchiano i costi amministrativi relativi alla trasmissione delle indicazioni di domanda e sono soggetti all'approvazione della competente autorità nazionale di regolamentazione e pubblicati sul sito web del gestore del sistema di trasporto. Essi sono rimborsati al rispettivo utente della rete in caso di esito positivo del test economico per almeno un livello di offerta che comprende capacità incrementale al rispettivo punto di interconnessione.

12.   La relazione di valutazione della domanda di mercato tiene conto dei seguenti criteri:

a)

se il piano decennale di sviluppo della rete a livello di Unione individui o meno una carenza di capacità fisica per cui una regione specifica soffre di approvvigionamento insufficiente in un ragionevole scenario di picco e ove l'offerta di capacità incrementale nel punto di interconnessione in questione potrebbe rimediare a tale carenza; oppure se un piano nazionale di sviluppo della rete individui o meno un bisogno concreto e costante di trasporto fisico;

b)

se nell'asta annuale di capacità annua per l'anno in cui potrebbe essere offerta per la prima volta capacità incrementale e nei tre anni successivi non è disponibile alcun prodotto di capacità standard annua che collega due sistemi di entrata-uscita adiacenti, perché tutta la capacità è già stata acquisita;

c)

se utenti della rete hanno trasmesso indicazioni non vincolanti di domanda per richiedere capacità incrementale per diversi anni consecutivi e sono stati esauriti tutti gli altri mezzi economicamente efficienti per massimizzare la disponibilità della capacità esistente.

13.   Nella relazione di valutazione della domanda di mercato figurano almeno i seguenti elementi:

a)

una conclusione sull'opportunità o meno di avviare un progetto di capacità incrementale;

b)

le indicazioni non vincolanti di domanda aggregata ricevute al più tardi 8 settimane dopo l'inizio dell'asta annuale di capacità annua dell'anno di pubblicazione della rispettiva relazione di valutazione della domanda;

c)

le indicazioni non vincolanti di domanda aggregata trasmesse dopo il termine di cui al paragrafo 6 durante la precedente procedura di capacità incrementale qualora tali indicazioni non siano state prese in considerazione nella precedente valutazione della domanda;

d)

le indicazioni non vincolanti di domanda aggregata trasmesse a norma del paragrafo 7 che i gestori dei sistemi di trasporto abbiano deciso di prendere in considerazione nella valutazione della domanda di mercato in corso;

e)

una valutazione del quantitativo, della direzione e della durata previsti della domanda di capacità incrementale ai punti di interconnessione con ciascun sistema di entrata-uscita adiacente o con interconnettori;

f)

una conclusione sull'opportunità di svolgere studi tecnici su progetti di capacità incrementale, specificando per quali punti di interconnessione e per quale livello di domanda previsto;

g)

un calendario provvisorio per il progetto di capacità incrementale, gli studi tecnici e la consultazione di cui all'articolo 27, paragrafo 3;

h)

una conclusione su quali eventuali corrispettivi saranno introdotti conformemente al paragrafo 10;

i)

i tipi e, se disponibili, l'entità globale delle indicazioni di domanda condizionata ai sensi del paragrafo 9;

j)

le modalità con cui i gestori dei sistemi di trasporto intendono applicare l'articolo 11, paragrafo 3, per quanto riguarda la limitazione del numero di anni offerti nelle aste annuali di capacità annua durante la procedura incrementale.

14.   I gestori dei sistemi di trasporto e le competenti autorità nazionali di regolamentazione pubblicano i rispettivi punti di contatto per i progetti di capacità incrementale avviati alla pubblicazione della relazione di valutazione della domanda di mercato e aggiornano regolarmente tale informazione per tutta la durata del progetto.

Articolo 27

Fase di progettazione

1.   La fase di progettazione inizia il giorno successivo alla data di pubblicazione della relazione di valutazione della domanda di mercato, se detta relazione individua una domanda di progetti di capacità incrementale.

2.   I gestori dei sistemi di trasporto attivi nel rispettivo punto di interconnessione svolgono studi tecnici per progetti di capacità incrementale, onde definire il progetto di capacità incrementale e livelli di offerta coordinati sulla base della fattibilità tecnica e delle relazioni di valutazione della domanda di mercato.

3.   Al più tardi 12 settimane dopo l'inizio della fase di progettazione, i gestori dei sistemi di trasporto interessati svolgono una consultazione pubblica congiunta sul progetto di proposta di progetto almeno in una lingua ufficiale dello Stato membro e nella misura del possibile in inglese, per un minimo di 1 mese e un massimo di 2 mesi. Detti operatori adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare un coordinamento transfrontaliero.

La consultazione copre almeno i seguenti elementi:

a)

una descrizione del progetto di capacità incrementale, compresa una stima dei costi;

b)

i livelli di offerta dei prodotti di capacità aggregata nel punto di interconnessione;

c)

se del caso, sulla base delle indicazioni di domanda condizionata ricevute, il meccanismo alternativo di allocazione proposto dai gestori dei sistemi di trasporto, con la relativa motivazione;

d)

un calendario provvisorio del progetto di capacità incrementale;

e)

le regole e le condizioni generali che un utente della rete deve accettare per partecipare alla fase vincolante di allocazione della capacità della procedura di capacità incrementale e avere accesso alla capacità, comprese eventuali garanzie da fornire, e le modalità contrattuali di risposta all'eventualità di ritardi nella fornitura di capacità o di perturbazioni al progetto;

f)

qualora si segua un approccio di prezzo fisso per il progetto di capacità incrementale, gli elementi IND e RP di cui all'articolo 24, lettera b), del regolamento (UE) 2017/460;

g)

il livello di impegni degli utenti, espressi con una stima del fattore f applicato a norma dell'articolo 23, proposto e successivamente approvato dalle autorità nazionali di regolamentazione interessate dopo aver consultato i gestori dei sistemi di trasporto;

h)

le eventuali ulteriori indicazioni di domanda ricevute in conformità all'articolo 26, paragrafo 7;

i)

se la capacità incrementale potrebbe o meno comportare una diminuzione significativa e prolungata dell'utilizzazione di altre infrastrutture del gas non ammortizzate nei medesimi sistemi di entrata-uscita o in sistemi di entrata-uscita adiacenti, oppure lungo la medesima rotta di trasporto del gas.

4.   Nel processo di progettazione di livelli di offerta coordinati, i gestori dei sistemi di trasporto cooperano strettamente con le autorità nazionali di regolamentazione interessate e assicurano un coordinamento transfrontaliero per consentire offerte di capacità incrementale in forma di prodotti aggregati. La proposta di progetto e la progettazione di livelli di offerta coordinati tengono conto dei risultati della consultazione di cui al paragrafo 3.

Articolo 28

Approvazione e pubblicazione

1.   In seguito alla consultazione e alla finalizzazione della fase di progettazione di un progetto di capacità incrementale a norma dell'articolo 27, i gestori dei sistemi di trasporto interessati trasmettono la proposta di progetto di capacità incrementale alle competenti autorità nazionali di regolamentazione per approvazioni coordinate. La proposta di progetto è anche pubblicata dai gestori dei sistemi di trasporto interessati in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro e nella misura del possibile in inglese e comprende almeno le seguenti informazioni:

a)

tutti i livelli di offerta, in modo da rispecchiare l'ampiezza della domanda di capacità incrementale prevista nei punti di interconnessione interessati in conseguenza dei processi di cui all'articolo 26 e all'articolo 27, paragrafo 3;

b)

le regole e le condizioni generali che un utente della rete deve accettare per partecipare alla fase vincolante di allocazione della capacità della procedura di capacità incrementale e avere accesso alla capacità, comprese eventuali garanzie da fornire, e le modalità contrattuali di risposta all' eventualità di ritardi nella fornitura di capacità o di perturbazioni al progetto;

c)

il calendario del progetto di capacità incrementale, comprese eventuali modifiche apportate dopo la consultazione di cui all'articolo 27, paragrafo 3, e le misure adottate per prevenire i ritardi e ridurne al minimo l'impatto;

d)

i parametri di cui all'articolo 22, paragrafo 1;

e)

se può o meno essere richiesto un orizzonte temporale prorogato per motivi eccezionali per l'acquisizione di capacità per un periodo supplementare di un massimo di 5 anni oltre l'allocazione di un massimo di 15 anni dopo l'inizio dell'uso in esercizio, in conformità all'articolo 30;

f)

se del caso, il meccanismo alternativo di allocazione proposto con la sua motivazione a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, nonché le condizioni approvate dal gestore del sistema di trasporto per la fase vincolante a norma dell'articolo 30, paragrafo 3;

g)

qualora si segua un approccio di prezzo fisso per il progetto di capacità incrementale, gli elementi di cui all'articolo 24, lettera b), del regolamento (UE) 2017/460.

2.   Entro sei mesi dal ricevimento della proposta di progetto completa da parte dell'ultima delle autorità di regolamentazione competenti, queste ultime autorità nazionali di regolamentazione pubblicano decisioni coordinate sulla proposta di progetto di cui al paragrafo 1 in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro e nella misura del possibile in inglese. Dette decisioni sono motivate. Le autorità nazionali di regolamentazione si comunicano reciprocamente l'avvenuto ricevimento della proposta di progetto e la relativa completezza, al fine di determinare l'inizio del periodo di sei mesi.

Nel preparare la propria decisione, ciascuna autorità nazionale di regolamentazione prende in considerazione il parere delle altre autorità nazionali di regolamentazione interessate. In ogni caso, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto delle eventuali conseguenze negative per la concorrenza o per l'efficace funzionamento del mercato interno del gas associate ai progetti di capacità incrementale interessati.

Se un'autorità nazionale di regolamentazione si oppone alla proposta di progetto presentata, essa ne informa le altre autorità nazionali di regolamentazione interessate nel più breve tempo possibile. In una situazione siffatta, tutte le autorità nazionali di regolamentazione interessate prendono tutti i provvedimenti opportuni per collaborare in vista di raggiungere un accordo comune.

Se le competenti autorità nazionali di regolamentazione non sono in grado di raggiungere un accordo sul meccanismo alternativo di allocazione proposto entro la fine del periodo di sei mesi di cui al primo comma, l'Agenzia decide in merito al meccanismo alternativo di allocazione da attuare, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009.

3.   All'atto della pubblicazione delle decisioni delle competenti autorità nazionali di regolamentazione a norma del paragrafo 2 e non oltre due mesi prima dell'offerta di capacità incrementale all'asta annuale di capacità annua, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano congiuntamente un avviso in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro e nella misura del possibile in inglese contenente le seguenti informazioni minime:

a)

le informazioni di cui al paragrafo 1 quali approvate dalle autorità nazionali di regolamentazione;

b)

un modello del contratto o dei contratti relativi alla capacità offerta.

Articolo 29

Messa all'asta della capacità incrementale

1.   Subordinatamente al completamento delle fasi di cui all'articolo 27, i gestori dei sistemi di trasporto interessati offrono la capacità incrementale insieme con la rispettiva capacità disponibile nell'asta annuale di capacità annua in forma di prodotti aggregati standard in aste aperte di prezzo ascendente a norma dell'articolo 17 come procedura standard e in conformità all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, e all'articolo 19.

2.   Le aste per i rispettivi livelli di offerta sono condotte in parallelo e in modo indipendente l'una dall'altra in conformità all'articolo 17 e fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2. Sono messi all'asta solo livelli di offerta coordinati.

3.   Al fine di ridurre al minimo i potenziali premi d'asta e di ottenere un esito positivo del test economico per il livello di offerta più elevato possibile, una nuova asta può essere avviata un'unica volta, esclusivamente se:

a)

i gestori dei sistemi di trasporto avevano stabilito almeno due livelli di offerta prima dell'inizio delle aste di cui al paragrafo 2;

b)

almeno un livello di offerta è stato respinto e il relativo test economico ha avuto esito negativo;

c)

il livello di offerta immediatamente inferiore al minor livello di offerta respinto ha avuto un test economico di esito positivo ed è stato liquidato con un premio d'asta per almeno un prodotto di capacità standard annua.

Se tali condizioni sono soddisfatte, la nuova asta può essere avviata per il minor livello di offerta respinto di cui alla lettera b).

4.   Se la nuova asta non si traduce in un esito positivo del test economico, i risultati di allocazione dell'asta originaria di cui alla lettera c) prevalgono in conformità all'articolo 17, paragrafi 20 e 21.

Articolo 30

Principi relativi ai meccanismi alternativi di allocazione

1.   Un meccanismo alternativo di allocazione copre un massimo di 15 anni dopo l'inizio dell'uso in esercizio. Se il test economico ha avuto esito negativo sulla base di prenotazioni a 15 anni, le autorità nazionali di regolamentazione possono, in via eccezionale, prorogare l'orizzonte temporale di un massimo di 5 anni supplementari.

2.   Può essere impiegato un meccanismo alternativo di allocazione della capacità, previa approvazione delle autorità nazionali di regolamentazione, se è ragionevole desumere dalla valutazione della domanda del mercato a norma dell'articolo 26 o dalla consultazione definita all'articolo 27, paragrafo 3, che l'asta aperta di prezzo ascendente non è idonea e che il progetto di capacità incrementale soddisfa entrambe le seguenti condizioni:

a)

il progetto comporta la partecipazione di più di due sistemi di entrata-uscita e le offerte sono richieste in diversi punti di interconnessione durante la procedura di allocazione;

b)

sono richieste offerte con durata superiore a un anno.

3.   In un meccanismo alternativo di allocazione gli utenti della rete possono presentare offerte vincolanti condizionate per acquisire capacità subordinatamente al rispetto di una o più delle seguenti condizioni specificate dagli operatori del sistema di trasporto nella proposta di progetto approvata a norma dell'articolo 28, paragrafo 1:

a)

impegni in collegamento con impegni in altri punti di interconnessione o ad esclusione di questi ultimi;

b)

impegni per una serie di diversi prodotti di capacità standard annua in un punto di interconnessione;

c)

impegni subordinati all'allocazione di un quantitativo di capacità specifico o minimo.

4.   Il meccanismo alternativo di allocazione è soggetto all'approvazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione interessate conformemente all'articolo 28, paragrafo 2. Il meccanismo è trasparente e non discriminatorio, ma può consentire l'assegnazione di un ordine di priorità delle durate di prenotazione o delle offerte per quantitativi di capacità maggiori per un prodotto di capacità standard annua.

5.   Se si stabilisce un ordine prioritario per la durata delle prenotazioni o per offerte per quantitativi di capacità maggiori, le autorità nazionali di regolamentazione decidono in merito alla riserva di un quantitativo non inferiore al 10 % e non superiore al 20 % della capacità tecnica in ciascun punto di interconnessione nell'applicare l'articolo 8, paragrafo 8. La capacità così riservata è offerta in conformità all'articolo 8, paragrafo 7.

Articolo 31

Disposizioni transitorie

In caso di progetti di capacità incrementale avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli da 26 a 30 sono di applicazione, salvo se detti progetti hanno ottenuto le pertinenti autorizzazioni per l'allocazione della capacità da parte delle rispettive autorità nazionali di regolamentazione entro il 1o agosto 2017.

CAPO VI

CAPACITÀ INTERROMPIBILE

Articolo 32

Allocazione di servizi interrompibili

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2018 i gestori dei sistemi di trasporto possono offrire prodotti di capacità standard per la capacità interrompibile di durata superiore a un giorno soltanto se il corrispondente prodotto di capacità standard mensile, trimestrale o annua per la capacità continua è stato venduto con un premio d'asta, è stato esaurito o non è stato offerto.

2.   I gestori dei sistemi di trasporto offrono un prodotto di capacità giornaliera per la capacità interrompibile in entrambe le direzioni nei punti di interconnessione in cui il rispettivo prodotto di capacità standard per la capacità continua è stato interamente venduto su base day-ahead o non è stato offerto. Nei punti di interconnessione unidirezionale in cui la capacità continua è offerta solo in una direzione, i gestori dei sistemi di trasporto offrono almeno un prodotto giornaliero di capacità interrompibile nella direzione inversa.

3.   L'eventuale capacità interrompibile offerta non può costituire un limite al quantitativo di capacità continua offerta. I gestori dei sistemi di trasporto non riservano capacità che può essere offerta come capacità continua al fine di offrirla come capacità interrompibile.

4.   Nella misura in cui sono offerti prodotti di capacità interrompibile diversi dai prodotti giornalieri, gli stessi prodotti di capacità standard per la capacità continua si applicano anche per la capacità interrompibile in termini di durata dei prodotti.

5.   Nella misura in cui è offerta, la capacità interrompibile è allocata mediante una procedura d'asta, ad eccezione della capacità interrompibile infragiornaliera.

6.   La capacità interrompibile infragiornaliera è allocata tramite la procedura di over-nomination.

7.   La capacità interrompibile infragiornaliera è allocata unicamente quando la capacità continua, sia tecnica, sia supplementare, è stata esaurita.

8.   Laddove si indicano aste per un qualsiasi prodotto interrompibile di durata maggiore a quella infragiornaliera, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano, se dispongono dell'informazione, i quantitativi di capacità interrompibile offerti prima dell'inizio della procedura d'asta.

9.   Se offerta, la capacità interrompibile è allocata mediante un'asta separata dopo che la capacità continua di pari durata è stata allocata, ma prima dell'inizio dell'asta di capacità continua con una durata più breve, con l'eccezione della capacità interrompibile infragiornaliera.

10.   Se realizzate, le aste di capacità interrompibile sono condotte secondo gli stessi principi e tempi di attuazione applicabili alla capacità continua. Le date d'asta specifiche per le aste di capacità interrompibile sono dettagliate nel calendario delle aste, ad eccezione della capacità interrompibile infragiornaliera. Per le aste annuali di capacità annua, le aste annuali di capacità trimestrale e tutte le aste rolling di capacità mensile, i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete del quantitativo di capacità interrompibile da offrire una settimana prima dell'inizio dell'asta. Qualora un'asta di capacità continua non si sia conclusa alla data di inizio prevista per le aste di capacità interrompibile, queste ultime aprono al più tardi il giorno lavorativo successivo alla chiusura delle rispettive aste di capacità continua. In simili casi, qualsiasi modifica dei quantitativi offerti è comunicata almeno 12 ore prima dell'inizio della rispettiva asta di capacità interrompibile.

Articolo 33

Tempi di interruzione minimi

1.   La capacità interrompibile ha tempi minimi di interruzione, che sono decisi congiuntamente dai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti.

2.   Il lasso di tempo minimo di interruzione predefinito per una determinata ora gas corrisponde a quarantacinque minuti a decorrere dall'inizio del ciclo di re-nomination per l'ora gas in questione. Se due gestori dei sistemi di trasporto desiderano abbreviare i tempi di interruzione, qualsiasi accordo connesso concluso tra i gestori dei sistemi di trasporto è soggetto all'approvazione della competente autorità nazionale di regolamentazione.

Articolo 34

Coordinamento della procedura di interruzione

Il gestore del sistema di trasporto che avvia l'interruzione ne informa il gestore del sistema di trasporto adiacente. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti lo notificano ai loro rispettivi utenti della rete interessati non appena possibile, ma tenendo debitamente conto dell'affidabilità delle informazioni.

Articolo 35

Sequenza definita delle interruzioni

1.   L'ordine in cui sono effettuate le interruzioni, se il totale delle nomination supera il quantitativo di gas che può confluire in un certo punto di interconnessione, è determinato in base alla marcatura temporale contrattuale dei rispettivi contratti di trasporto su base interrompibile. In caso di interruzione, i contratti di trasporto che entrano in vigore precedentemente prevalgono sui contratti di trasporto che entrano in vigore successivamente.

2.   Se, dopo aver applicato la procedura di cui al paragrafo 1, due o più nomination sono classificate nella stessa posizione nell'ordine di interruzione e il gestore del sistema di trasporto non interrompe tutte le nomination, si applica una riduzione proporzionale di tali nomination specifiche.

3.   Per conciliare le differenze tra i vari servizi di capacità interrompibile all'interno dell'Unione, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti applicano e coordinano le procedure congiunte di cui al presente articolo, attuandole punto di interconnessione per punto di interconnessione.

Articolo 36

Motivi delle interruzioni

I gestori dei sistemi di trasporto stabiliscono i motivi delle interruzioni direttamente nei loro contratti di trasporto per la capacità interrompibile o nelle condizioni generali che disciplinano tali contratti. I motivi per le interruzioni possono includere, tra l'altro, qualità del gas, pressione, temperatura, modelli di flusso, uso di contratti per la capacità continua, manutenzione, limiti a monte o a valle, obblighi di servizio pubblico e di gestione della capacità derivanti da procedure di gestione della congestione.

CAPO VII

PIATTAFORME DI PRENOTAZIONE DELLA CAPACITÀ

Articolo 37

Piattaforme di prenotazione della capacità

1.   I gestori dei sistemi di trasporto applicano il presente regolamento mediante l'offerta di capacità tramite un'unica piattaforma di prenotazione basata sul web e comune o tramite un numero limitato di esse. I gestori dei sistemi di trasporto possono far funzionare tali piattaforme autonomamente o mediante una parte concordata che, se necessario, agisce per conto dei gestori nei confronti degli utenti della rete.

2.   Alle piattaforme di prenotazione comuni si applicano le seguenti norme:

a)

sono di applicazione le norme e le procedure di offerta e allocazione della capacità totale in conformità del capo III;

b)

l'istituzione di una procedura per offrire capacità aggregata continua conformemente al capo IV è prioritaria;

c)

sono fornite agli utenti della rete le funzionalità per offrire ed ottenere capacità secondaria;

d)

al fine di utilizzare i servizi delle piattaforme di prenotazione, gli utenti della rete hanno accesso e si conformano a tutti i requisiti giuridici e contrattuali pertinenti che consentono loro di prenotare e utilizzare la capacità nella rete pertinente dei gestori dei sistemi di trasporto detentori di un contratto di trasporto;

e)

la capacità in un singolo punto di interconnessione o in un punto di interconnessione virtuale è offerta su un'unica piattaforma di prenotazione, ma un gestore del sistema di trasporto può offrire capacità in diversi punti di interconnessione o punti di interconnessione virtuali, oppure mediante diverse piattaforme di prenotazione.

3.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i gestori dei sistemi di trasporto raggiungono un accordo contrattuale di utilizzo di una piattaforma di prenotazione unica per offrire capacità sui due lati dei rispettivi punti di interconnessione o punti di interconnessione virtuali. Qualora i gestori dei sistemi di trasporto non raggiungano un accordo entro tale termine, essi deferiscono immediatamente la questione alle rispettive autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione selezionano quindi, congiuntamente ed entro un ulteriore periodo di sei mesi dalla data del deferimento, la piattaforma di prenotazione unica per un periodo non superiore a tre anni. Se le autorità nazionali di regolamentazione non sono in grado di selezionare congiuntamente una piattaforma di prenotazione unica entro sei mesi dalla data del deferimento, si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009. L'Agenzia decide in merito alla piattaforma di prenotazione da utilizzare, per un periodo non superiore a tre anni, allo specifico punto di interconnessione o punto di interconnessione virtuale.

4.   Qualora la selezione della piattaforma di prenotazione in un punto di interconnessione o in un punto di interconnessione virtuale sia stata effettuata dalle autorità nazionali di regolamentazione o dall'Agenzia, i gestori dei sistemi di trasporto raggiungono un accordo contrattuale sull'utilizzo di una piattaforma di prenotazione entro la fine del periodo di cui all'ultima frase del paragrafo 3, per il quale le autorità nazionali di regolamentazione o l'Agenzia hanno effettuato la selezione. Se non viene raggiunto un accordo contrattuale, è riavviata la procedura di cui al paragrafo 3.

5.   L'istituzione di una piattaforma di prenotazione unica comune o di un numero limitato di esse facilita e semplifica la prenotazione di capacità nei punti di interconnessione in tutta l'Unione a beneficio degli utenti della rete. Se del caso, l'ENTSO-G e l'Agenzia contribuiscono a facilitare questo processo.

6.   Per gli aumenti della capacità tecnica, i risultati dell'allocazione sono pubblicati sulla piattaforma di prenotazione utilizzata per la messa all'asta di capacità esistente e di nuova capacità realizzata dove attualmente non ne esiste alcuna, su una piattaforma di prenotazione comune concordata dai pertinenti gestori dei sistemi di trasporto.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Controllo dell'attuazione

1.   Al fine di assistere l'Agenzia nei suoi compiti di controllo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009, l'ENTSO-G controlla e analizza il modo in cui i gestori dei sistemi di trasporto attuano il presente regolamento in conformità all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 715/2009. In particolare, l'ENTSO-G assicura la completezza e la correttezza di tutte le informazioni pertinenti trasmesse dai gestori dei sistemi di trasporto. L'ENTSO-G trasmette dette informazioni all'Agenzia entro il 31 marzo 2019.

2.   I gestori dei sistemi di trasporto trasmettono all'ENTSO-G tutte le informazioni da questo richieste per ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2018.

3.   L'ENTSO-G e l'Agenzia garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

4.   Entro il 6 aprile 2019, l'Agenzia, nell'ambito dei suoi compiti di controllo, riferisce sulle condizionalità stabilite nei contratti relativi a prodotti di capacità standard per la capacità continua, tenendo conto dei loro effetti sull'uso efficiente della rete e sull'integrazione dei mercati del gas dell'Unione. Nella sua valutazione l'Agenzia è coadiuvata dalle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione e dai gestori dei sistemi di trasporto.

Articolo 39

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 984/2013 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 40

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

(2)  Regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 273 del 15.10.2013, pag. 5).

(3)  Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati (GU L 113 dell'1.5.2015, pag. 13).

(4)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(5)  Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (cfr. pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1).