9.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/98


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/410 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2017

che modifica i regolamenti (CE) n. 184/2007 e (UE) n. 104/2010 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione del potassio diformiato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

BASF SE ha presentato una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui propone di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione di cui ai regolamenti della Commissione (CE) n. 184/2007 (2) e (UE) n. 104/2010 (3).

(2)

Il ricorrente sostiene che ADDCON ha acquisito da BASF i diritti di commercializzazione dell'additivo per mangimi potassio diformiato con effetto a decorrere dal 15 novembre 2016. Il richiedente ha presentato opportuni dati a sostegno della sua richiesta.

(3)

La proposta di modifica del titolare dell'autorizzazione ha carattere puramente amministrativo e non comporta una nuova valutazione degli additivi in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(4)

Per consentire ad ADDCON di sfruttare i diritti di commercializzazione è necessario modificare le condizioni delle rispettive autorizzazioni.

(5)

I regolamenti (CE) n. 184/2007 e (UE) n. 104/2010 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(6)

Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 184/2007

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 184/2007, seconda colonna, il nome del titolare dell'autorizzazione «BASF SE» è sostituito da «ADDCON».

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 104/2010

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 104/2010, seconda colonna, il nome del titolare dell'autorizzazione «BASF SE» è sostituito da «ADDCON».

Articolo 3

Misure transitorie

Le scorte esistenti dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi composti contenenti l'additivo conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 184/2007 della Commissione, del 20 febbraio 2007, concernente l'autorizzazione del potassio diformiato (Formi LHS) come additivo per mangimi (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 104/2010 della Commissione, del 5 febbraio 2010, concernente l'autorizzazione di potassio diformiato come additivo per mangimi destinato alle scrofe (titolare dell'autorizzazione BASF SE) e recante modifica al regolamento (CE) n. 1200/2005 (GU L 35 del 6.2.2010, pag. 4).