9.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/95


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/409 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2017

che approva la sostanza di base perossido di idrogeno a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 9 dicembre 2015 la Commissione ha ricevuto dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una domanda di approvazione del perossido di idrogeno quale sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.

(2)

La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l'Autorità»), la quale, il 13 settembre 2016, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione (2). Il 6 dicembre 2016 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame (3) e un progetto del presente regolamento e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 24 gennaio 2017.

(3)

La documentazione presentata dal richiedente indica che il perossido di idrogeno è approvato per l'uso come principio attivo nei biocidi per l'igiene umana a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1730 della Commissione (4). Pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua, e pertanto deve essere considerato una sostanza di base.

(4)

Dagli esami effettuati è emerso che il perossido di idrogeno può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il perossido di idrogeno come sostanza di base.

(5)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni per l'approvazione, specificate nell'allegato I del presente regolamento.

(6)

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di una sostanza di base

La sostanza perossido di idrogeno, quale specificata nell'allegato I, è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2016; Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for hydrogen peroxide for use in plant protection as fungicide and bactericide in seed treatment and for disinfecting cutting tools (Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base perossido di idrogeno per l'uso in prodotti fitosanitari come fungicida e battericida nel trattamento delle sementi e per la disinfezione degli utensili taglienti). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2016:EN-1091. 39 pagg.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1730 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il perossido di idrogeno come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 27).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

Perossido di idrogeno

N. CAS 7722-84-1

Perossido di idrogeno

Soluzione in acqua (< 5 %)

Il perossido di idrogeno usato per preparare la soluzione deve avere una purezza conforme alle specifiche FAO JECFA.

29 marzo 2017

Il perossido di idrogeno deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul perossido di idrogeno (SANTE/11900/2016), in particolare le relative appendici I e II.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.


ALLEGATO II

All'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

«15

Perossido di idrogeno

N. CAS 7722-84-1

Perossido di idrogeno

Soluzione in acqua (< 5 %)

Il perossido di idrogeno usato per preparare la soluzione deve avere una purezza conforme alle specifiche FAO JECFA.

29 marzo 2017

Il perossido di idrogeno deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul perossido di idrogeno (SANTE/11900/2016), in particolare le relative appendici I e II.»


(*1)  Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.