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9.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 63/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/400 DEL CONSIGLIO
del 7 marzo 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio (2) attua alcune misure previste dalla decisione 2013/798/PESC. |
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(2) |
La decisione 2013/798/PESC prevede l'imposizione di un embargo sulle armi nei confronti della Repubblica centrafricana e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di certe persone che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana. |
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(3) |
Il 27 gennaio 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2339 (2017), che modifica i criteri di designazione per il congelamento dei beni. Il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/412 (3), che modifica la decisione 2013/798/PESC per attuare l'UNSCR 2339 (2017). |
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(4) |
Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri. |
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(5) |
Il regolamento (UE) n. 224/2014 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 224/2014 è così modificato:
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1) |
all'articolo 3, la lettera c) è sostituita da quanto segue:
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2) |
all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito da quanto segue: «3. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato delle sanzioni che:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2017
Per il Consiglio
Il presidente
L. GRECH
(1) GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.
(2) Regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2017/412 del Consiglio, del 7 marzo 2017, che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (cfr. pag 102 della presente Gazzetta ufficiale).