9.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/400 DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio (2) attua alcune misure previste dalla decisione 2013/798/PESC.

(2)

La decisione 2013/798/PESC prevede l'imposizione di un embargo sulle armi nei confronti della Repubblica centrafricana e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di certe persone che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana.

(3)

Il 27 gennaio 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2339 (2017), che modifica i criteri di designazione per il congelamento dei beni. Il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/412 (3), che modifica la decisione 2013/798/PESC per attuare l'UNSCR 2339 (2017).

(4)

Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.

(5)

Il regolamento (UE) n. 224/2014 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 224/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 3, la lettera c) è sostituita da quanto segue:

«c)

relativi alla fornitura di attrezzature non letali e alla prestazione di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana, destinate unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza («SSR») della Repubblica centrafricana, in coordinamento con la MINUSCA, a condizione che siano state preventivamente notificate al comitato delle sanzioni.»;

2)

all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito da quanto segue:

«3.   Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato delle sanzioni che:

a)

intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana, compresi gli atti che minacciano o ostacolano il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza;

b)

violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali nella Repubblica centrafricana, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella Repubblica centrafricana;

c)

sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto umanitario internazionale, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi gli attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali, i sequestri e i trasferimenti forzati;

d)

sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti che comportano violenza sessuale e di genere nella Repubblica centrafricana;

e)

reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella Repubblica centrafricana, in violazione del diritto internazionale applicabile;

f)

forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla Repubblica centrafricana;

g)

impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla Repubblica centrafricana, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella Repubblica centrafricana;

h)

sono coinvolti nel pianificare, dirigere, fiancheggiare o condurre attacchi contro missioni delle Nazioni Unite o forze di sicurezza internazionali, comprese la MINUSCA, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono;

i)

sono a capo di un'entità designata dal comitato delle sanzioni o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona, di un'entità o di un organismo designati dal comitato delle sanzioni o di un'entità posseduta o controllata da una persona, un'entità o un organismo designati.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH


(1)   GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.

(2)  Regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2017/412 del Consiglio, del 7 marzo 2017, che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (cfr. pag 102 della presente Gazzetta ufficiale).