10.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/48


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/392 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2016

che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi per i depositari centrali di titoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 13, l'articolo 17, paragrafo 9, l'articolo 22, paragrafo 10, l'articolo 25, paragrafo 12, l'articolo 55, paragrafo 7, l'articolo 18, paragrafo 4, l'articolo 26, paragrafo 8, l'articolo 29, paragrafo 3, l'articolo 37, paragrafo 4, l'articolo 45, paragrafo 7,l'articolo 46, paragrafo 6, l'articolo 33, paragrafo 5,l'articolo 48, paragrafo 10, l'articolo 49, paragrafo 5, l'articolo 52, paragrafo 3, e l'articolo 53, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate, poiché riguardano tutte i requisiti di vigilanza applicabili ai depositari centrali di titoli (CSD). Per garantire la coerenza fra tali disposizioni, che devono entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali requisiti di avere una visione globale e una facilità di accesso a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti in materia di vigilanza previste dal regolamento (UE) n. 909/2014.

(2)

Data la natura globale dei mercati finanziari, e tenuto conto degli impegni assunti dall'Unione in questo settore, si dovrebbe tener debito conto dei principi per le infrastrutture dei mercati finanziari emanati nell'aprile 2012 dal Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento e dall'International Organization of Securities Commissions (Principi CPSS-IOSCO).

(3)

Al fine di garantire l'applicazione coerente delle norme per il miglioramento del regolamento titoli nell'Unione è opportuno definire chiaramente taluni termini tecnici.

(4)

È importante garantire che i CSD siano adeguatamente autorizzati e vigilati. Pertanto è auspicabile redigere un elenco delle autorità competenti che emettono le principali valute dell'Unione in cui si effettua il regolamento al fine della loro partecipazione al processo di autorizzazione e vigilanza dei CSD. Tale elenco dovrebbe basarsi sulla quota delle valute emesse da dette autorità rispetto al valore totale delle istruzioni di regolamento contro pagamento regolate su base annuale da parte di un CSD, nonché sulla quota di istruzioni di regolamento contro pagamento regolate da un CSD in una valuta dell'Unione rispetto al valore totale delle istruzioni di regolamento contro pagamento regolate in tale valuta da tutti i CSD dell'Unione.

(5)

Al fine di consentire alle autorità competenti di effettuare una valutazione approfondita, il CSD richiedente dovrebbero fornire informazioni sulla struttura dei suoi controlli interni e sull'indipendenza dei suoi organi direttivi, al fine di consentire all'autorità competente di valutare se la struttura di governo societario garantisca l'indipendenza del CSD e se tale struttura, le sue linee gerarchiche e i meccanismi adottati per gestire eventuali conflitti di interesse siano adeguati.

(6)

Il CSD richiedente l'autorizzazione dovrebbe fornire tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente di valutare la buona reputazione, l'esperienza e le competenze della sua alta dirigenza e dei membri del suo organo di amministrazione.

(7)

Sono inoltre necessarie informazioni sulle succursali e sulle imprese figlie del CSD per consentire all'autorità competente di comprendere chiaramente la sua struttura organizzativa e di valutare ogni potenziale rischio posto al CSD dall'attività di tali succursali e imprese figlie.

(8)

Il CSD che chiede l'autorizzazione dovrebbe fornire all'autorità competente le informazioni atte a dimostrare di disporre delle risorse finanziarie necessarie e di adeguate disposizioni in materia di continuità operativa per svolgere le proprie funzioni in maniera continuativa.

(9)

È importante che l'autorità competente, per avere un quadro completo dei servizi del CSD che richiede l'autorizzazione, riceva informazioni non solo sulle attività di base ma anche sui servizi accessori che questo intende offrire.

(10)

Il CSD richiedente l'autorizzazione dovrebbe fornire all'autorità competente le descrizioni dei suoi sistemi tecnologici e della loro gestione, anche in caso di esternalizzazione, affinché tale autorità possa valutarne la continuità e il regolare funzionamento.

(11)

Data la loro importanza, le informazioni sulle commissioni applicate ai servizi di base forniti dai CSD dovrebbero essere parte della richiesta di autorizzazione, in modo da consentire alle autorità competenti di verificare se tali commissioni siano proporzionate, non discriminatorie e non abbinate ai costi di altri servizi.

(12)

Al fine di garantire la tutela dei diritti degli investitori e una gestione adeguata dei conflitti tra leggi, i CSD, nel valutare le misure da adottare per consentire ai loro utenti di conformarsi alla nazionale di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, dovrebbero tenere conto sia degli emittenti che dei partecipanti, se del caso, in conformità della normativa nazionale.

(13)

Per garantire un accesso equo e non discriminatorio ai servizi di notariato, di gestione accentrata e di regolamento titoli nel mercato finanziario, ai CSD hanno accesso gli emittenti, gli altri CSD e altre infrastrutture di mercato, in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014. Il CSD richiedente l'autorizzazione dovrebbe pertanto fornire all'autorità competente informazioni sulle sue politiche e procedure di accesso.

(14)

Per svolgere in modo efficace i propri compiti in materia di autorizzazione, l'autorità competente dovrebbe ricevere tutte le informazioni dai CSD che richiedono l'autorizzazione e dai terzi collegati, compresi i terzi a cui i tali CSD hanno esternalizzato funzioni e attività operative.

(15)

Per garantire la trasparenza generale delle regole di governo societario del CSD che richiede l'autorizzazione, all'autorità competente dovrebbero essere forniti documenti che attestino che esso ha adottato le disposizioni necessarie per l'istituzione in maniera non discriminatoria di un comitato degli utenti indipendente per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato.

(16)

Per garantire il buon funzionamento dei servizi di base delle infrastrutture nel mercato finanziario, il CSD che chiede l'autorizzazione dovrebbe fornire all'autorità competente tutte le informazioni necessarie per dimostrare di disporre di politiche e procedure adeguate per garantire l'affidabilità dei sistemi di registrazione e l'efficacia dei meccanismi inerenti ai propri servizi, comprese in particolare le misure per la prevenzione e la gestione dei mancati regolamenti e le norme concernenti l'integrità dell'emissione, la protezione dei titoli dei partecipanti e di quelli dei loro clienti, il carattere definitivo del regolamento, l'inadempimento dei partecipanti e il trasferimento delle attività dei partecipanti e dei clienti in caso di revoca dell'autorizzazione.

(17)

La domanda di autorizzazione del CSD richiedente l'autorizzazione dovrebbe contemplare anche i modelli di gestione dei rischi associati ai servizi da esso forniti, per consentire all'autorità competente di valutare l'affidabilità e l'integrità delle procedure adottate e aiutare i partecipanti al mercato a fare una scelta informata.

(18)

Al fine di verificare la sicurezza degli accordi di collegamento del CSD che richiede l'autorizzazione, di valutare le norme applicate ai sistemi collegati e di valutare i rischi derivanti da tali collegamenti, l'autorità competente dovrebbe ricevere da detto CSD tutte le informazioni utili per l'analisi, unitamente alla valutazione degli accordi di collegamento effettuata dal CSD stesso.

(19)

Al momento di concedere l'autorizzazione per la partecipazione di un CSD al capitale di un altra entità, l'autorità competente del CSD dovrebbe prendere in considerazione i criteri in grado di garantire che tale partecipazione non aumenti in modo significativo il profilo di rischio del CSD stesso. Per garantire la sicurezza e la continuità dei loro servizi, i CSD non dovrebbero farsi carico di passività finanziarie illimitate per la partecipazione al capitale di persone giuridiche diverse da quelle che forniscono i servizi previsti dal regolamento (UE) n. 909/2014. I CSD dovrebbero capitalizzare appieno i rischi derivanti da qualsiasi partecipazione al capitale di un altra entità.

(20)

Per non dipendere da altri azionisti delle entità in cui detengono una partecipazione, anche per quanto riguarda le politiche di gestione del rischio, i CSD dovrebbero avere il pieno controllo di tali entità. Questo requisito dovrebbe anche agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza da parte delle autorità competenti e delle autorità rilevanti facilitando l'accesso alle necessarie informazioni.

(21)

La partecipazione dei CSD dovrebbe basarsi su una chiara logica strategica che vada oltre il semplice scopo di lucro e che tenga conto degli interessi degli emittenti di titoli emessi presso di loro, dei loro partecipanti e dei loro clienti.

(22)

Per evidenziare e quantificare con precisione i rischi derivanti dalla partecipazione al capitale di un'altra persona giuridica, i CSD dovrebbero fornire analisi dei rischi indipendenti approvate da un revisore interno o esterno in merito alle passività e ai rischi di tipo finanziario derivanti da tale partecipazione.

(23)

Sulla scorta dell'esperienza della crisi finanziaria, le autorità dovrebbero concentrarsi sulla vigilanza continua anziché su quella a posteriori. È pertanto necessario garantire che, per ciascun riesame e ciascuna valutazione di cui al regolamento (UE) n. 909/2014, l'autorità competente possa accedere alle informazioni in maniera sufficiente e continuativa. Al fine di determinare la portata delle informazioni da fornire per ciascun riesame e ciascuna valutazione, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero rispettare i requisiti per l'autorizzazione che i CSD sono tenuti a rispettare a norma del regolamento (UE) n. 909/2014. Ciò comprende modifiche sostanziali agli elementi già presentati durante il processo di autorizzazione, informazioni relative a eventi periodici e dati statistici.

(24)

Per promuovere un efficace scambio bilaterale e multilaterale di informazioni tra le autorità competenti, è opportuno che i risultati del riesame e della valutazione delle attività dei CSD da parte di un'autorità siano condivisi con altre autorità competenti laddove queste informazioni possano facilitarne i compiti, fatti salvi i requisiti di riservatezza e di protezione dei dati e in aggiunta ad eventuali accordi di cooperazione previsti dal regolamento (UE) n. 909/2014. È auspicabile che sia organizzato un ulteriore scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità rilevanti o quelle preposte ai mercati degli strumenti finanziari per consentire la condivisione dei risultati del processo di riesame e di valutazione da parte dell'autorità competente.

(25)

Tenuto conto dell'eventuale onere derivante dalla raccolta e dall'elaborazione di una grande quantità di informazioni sul funzionamento dei CSD, e al fine di evitare duplicazioni, nell'ambito del riesame e della valutazione dovrebbero essere forniti solo i pertinenti documenti modificati. Tali documenti dovrebbero essere presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di individuare tutte le pertinenti modifiche apportate ad accordi, strategie, processi e meccanismi attuati dai CSD successivamente all'autorizzazione o al completamento dell'ultimo riesame e dell'ultima valutazione.

(26)

Un'altra categoria di informazioni utili all'autorità competente per il riesame e la valutazione sono quelle relative ad eventi che per loro natura si verificano periodicamente e che sono collegati al funzionamento dei CSD e alla fornitura dei loro servizi.

(27)

Per effettuare una valutazione completa dei rischi dei CSD l'autorità competente dovrà richiedere dati statistici in merito alla portata delle loro attività per valutare i rischi connessi alle sue operazioni e al buon funzionamento dei mercati mobiliari. Inoltre i dati statistici consentono all'autorità competente di monitorare le dimensioni e l'importanza delle operazioni su titoli e dei regolamenti titoli nei mercati finanziari e di valutare l'impatto attuale e potenziale di un determinato CSD sul mercato mobiliare in genere.

(28)

L'autorità competente dovrebbe avere la facoltà di chiedere informazioni aggiuntive sui rischi e le attività di un CSD al fine di monitorare e valutare i rischi ai quali esso è o potrebbe essere esposto e che potrebbero incidere sul regolare funzionamento dei mercati mobiliari. L'autorità competente dovrebbe quindi essere in grado di definire e chiedere di propria iniziativa, o a seguito della richiesta di un'altra autorità, le informazioni aggiuntive che ritenga necessarie per riesaminare e valutare le attività di un CSD.

(29)

È importante garantire che i CSD di paesi terzi che intendano prestare i servizi di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 non turbino il funzionamento ordinato dei mercati dell'Unione.

(30)

Spetta all'autorità competente del paese terzo valutare continuamente che i CSD di tale paese rispettino pienamente i requisiti prudenziali nazionali. Le informazioni che il CSD richiedente l'autorizzazione è tenuto a fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbero servire non già a ripetere la valutazione svolta dall'autorità competente del paese terzo, bensì a garantire che il richiedente sia effettivamente sottoposto a vigilanza e se del caso a misure di esecuzione della normativa in tale paese terzo, al fine di garantire un grado elevato di protezione degli investitori.

(31)

Per consentire all'ESMA di svolgere una valutazione completa della richiesta di riconoscimento occorre che le informazioni fornite dal richiedente siano integrate con le informazioni necessarie per valutare l'efficacia della vigilanza continua svolta dall'autorità competente del paese terzo nonché dei poteri di esecuzione della normativa di tale autorità e delle misure di esecuzione da essa intraprese. È opportuno che tali informazioni siano fornite nell'ambito di un accordo di cooperazione stabilito in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014. Tale accordo di cooperazione dovrebbe garantire che l'ESMA sia informata tempestivamente di ogni azione di vigilanza o di esecuzione della normativa adottata nei confronti del CSD del paese terzo richiedente il riconoscimento, di qualsiasi modifica delle condizioni alle quali è stata concessa l'autorizzazione a detto CSD e di qualsiasi aggiornamento delle informazioni inizialmente fornite dal CSD nell'ambito della procedura di riconoscimento.

(32)

Al fine di garantire la tutela dei diritti degli investitori e una gestione adeguata dei conflitti tra leggi, i CSD di un paese terzo, nel valutare le misure da adottare per consentire ai loro utenti di conformarsi alla normativa nazionale di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, dovrebbero tenere conto sia degli emittenti che dei partecipanti, se del caso, in conformità della normativa nazionale di cui all'articolo 49, paragrafo 1, di detto regolamento.

(33)

Per definire un quadro solido per la gestione dei rischi, i CSD dovrebbero adottare una visione integrata e globale di tutti i rischi pertinenti. Il quadro dovrebbe comprendere i rischi a cui qualsiasi altra entità espone i CSD e i rischi che essi comportano per i terzi, compresi i loro utenti e, nella misura del possibile, i loro clienti, oltre che per i CSD collegati, le controparti centrali, le sedi di negoziazione, i sistemi di pagamento, le banche di regolamento, i fornitori di liquidità e gli investitori.

(34)

Per garantire che i CSD siano dotati del livello di risorse umane necessario per soddisfare tutti i loro obblighi e far sì che le autorità competenti dispongano dei necessari contatti all'interno dei CSD su cui esercitano la vigilanza, il personale chiave dei CSD dovrebbero essere responsabile sia del CSD stesso che delle proprie prestazioni individuali, in particolare a livello di alta dirigenza e dell'organo di amministrazione.

(35)

Al fine di garantire un adeguato controllo delle attività svolte dai CSD, dovrebbero essere predisposti ed eseguiti regolarmente audit indipendenti sulle operazioni da essi effettuate, processi di gestione del rischio e meccanismi di controllo interno e di conformità. L'indipendenza degli audit non dovrebbe necessariamente comportare l'intervento di un revisore esterno, a condizione che i CSD dimostrino all'autorità competente che l'indipendenza del revisore interno è adeguatamente garantita. I CSD dovrebbero inoltre istituire un comitato di audit per garantire l'indipendenza della funzione di audit interno.

(36)

I CSD dovrebbero istituire un comitato dei rischi al fine di garantire che il loro organo di amministrazione disponga di consulenza al più alto livello tecnico sulla loro tolleranza globale al rischio attuale e futura e sulla relativa strategia. Per garantirne l'indipendenza della direzione esecutiva dei CSD e un elevato grado di competenza, il comitato dei rischi dovrebbe essere composto da una maggioranza di membri senza incarichi esecutivi ed essere presieduto da una persona con un'adeguata esperienza in materia di gestione del rischio.

(37)

Nel valutare i potenziali conflitti di interesse, i CSD dovrebbero esaminare non solo i membri del loro organo di amministrazione, la loro alta dirigenza e il loro personale, ma anche qualsiasi persona, fisica o giuridica, direttamente o indirettamente collegata a loro o alle suddette persone.

(38)

I CSD dovrebbero avere un responsabile della gestione dei rischi, un responsabile del controllo della conformità e un responsabile delle tecnologie, nonché una funzione di gestione del rischio, una funzione tecnologia, una funzione di conformità e controllo interno e una funzione di audit interno. I CSD dovrebbero in ogni caso essere in grado di organizzare la struttura interna di tali funzioni in base alle proprie esigenze. Le funzioni di responsabile della gestione dei rischi, responsabile del controllo della conformità e responsabile delle tecnologie dovrebbero essere affidate a persone diverse poiché generalmente tali mansioni sono svolte da persone con profili professionali e accademici diversi. A tale riguardo, le disposizioni di cui al presente regolamento seguono da vicino il sistema stabilito dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per altre infrastrutture di mercato.

(39)

I registri tenuti dai CSD dovrebbero essere strutturati e consentire alle autorità competenti incaricate della vigilanza dei CSD di accedere con semplicità ai dati in essi conservati. I CSD dovrebbero garantire che i registri che conservano, compresa la contabilità completa dei titoli che ha in custodia, siano precisi e aggiornati, costituendo così una fonte di dati affidabile per la vigilanza.

(40)

Per facilitare la segnalazione e la registrazione di un insieme coerente di informazioni nell'ambito di diversi requisiti, i registri tenuti dai CSD dovrebbero coprire ogni servizio da essi prestato conformemente al regolamento (UE) n. 909/2014, e comprendere almeno tutte le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito delle norme in materia di regolamento previste in detto regolamento.

(41)

La tutela dei diritti degli emittenti e degli investitori è essenziale per il corretto funzionamento del mercato mobiliare. I CSD dovrebbero pertanto applicare norme, procedure e controlli adeguati per evitare la creazione o la cancellazione non autorizzata di titoli. Dovrebbero altresì procedere almeno quotidianamente alla riconciliazione dei conti titoli che detengono.

(42)

I CSD dovrebbero applicare pratiche contabili solide e svolgere verifiche in merito all'accuratezza dei loro registri dei titoli e all'adeguatezza delle loro misure atte a garantire l'integrità delle emissioni di titoli.

(43)

Per garantire l'integrità dell'emissione, le misure di riconciliazione di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 dovrebbero applicarsi a tutti i CSD, a prescindere dal fatto che, in relazione all'emissione di titoli, forniscano o meno il servizio di notariato o di gestione accentrata di cui a tale regolamento.

(44)

Per quanto riguarda le altre entità coinvolti nel processo di riconciliazione, è opportuno distinguere diversi scenari in funzione del loro ruolo. Le misure di riconciliazione dovrebbero rispecchiarne flettere i ruoli specifici. Nel modello delle autorità di registrazione, l'autorità di registrazione conserva i registri dei titoli, che sono registrati anche in un CSD. Nel modello dell'agente di trasferimento, il gestore del fondo o agente di trasferimento è responsabile di un conto che gestisce una parte di un'emissione di titoli registrati in un CSD. Nel modello del depositario comune, i CSD utilizzano il depositario comune creando un collegamento interoperabile, e questo depositario dovrebbe essere responsabile dell'integrità generale delle emissioni di titoli registrate inizialmente o gestite a livello centrale dai CSD che hanno creato detto collegamento.

(45)

Al fine di limitare i rischi operativi, che comprendono i rischi derivanti da carenze nei sistemi di informazione, procedure interne, prestazioni del personale o perturbazioni causate da eventi esterni che comportano la riduzione, il deterioramento o l'interruzione dei servizi forniti da un CSD, i CSD dovrebbero identificare tutti i rischi e monitorarne l'evoluzione, a prescindere dalla loro origine, che può essere legata, ad esempio, ai loro utenti, a fornitori di servizi ai CSD e ad altre infrastrutture di mercato, ivi compresi altri CSD. I rischi operativi dovrebbero essere gestiti sulla base di un quadro solido e ben documentato, con una ripartizione chiara di ruoli e responsabilità. Tale quadro dovrebbe comprendere obiettivi operativi, tracciabilità e meccanismi di valutazione e dovrebbe essere integrato nel sistema di gestione del rischio del CSD. In tale contesto, la responsabilità per il quadro di gestione dei rischi operativi dovrebbe essere in capo al responsabile della gestione dei rischi. I CSD dovrebbero gestire internamente il proprio rischio. Laddove i controlli interni siano insufficienti o non sia possibile eliminare determinati rischi, i CSD dovrebbero essere in grado di coprire tali rischi a livello finanziario mediante un'assicurazione.

(46)

I CSD non dovrebbero effettuare investimenti che possano incidere sul loro profilo di rischio. I CSD dovrebbero concludere contratti derivati solo qualora siano necessari per coprire un rischio che non possa essere ridotto altrimenti. La copertura dovrebbe essere soggetta a determinate condizioni rigorose che garantiscano che i derivati non siano utilizzati a fini diversi dalla copertura dei rischi e che non siano utilizzati per realizzare profitti.

(47)

Le attività dei CSD dovrebbero essere gestite in modo sicuro, essere facilmente accessibili e liquidabili rapidamente. I CSD dovrebbero pertanto assicurare che le loro politiche e procedure in materia di accesso rapido alle loro attività si basino almeno sulla natura, le dimensioni, la qualità, la scadenza e l'ubicazione delle attività. I CSD dovrebbero inoltre garantire che l'accesso rapido alle loro attività non sia pregiudicato dall'esternalizzazione a terzi delle funzioni di custodia o di investimento.

(48)

I CSD, per gestire il loro fabbisogno di liquidità, dovrebbero poter accedere immediatamente alle loro attività liquide e poter accedere a tutti i titoli che detengono a loro nome nella medesima giornata lavorativa qualora venga decisa la liquidazione dell'attivo.

(49)

Per garantire un maggiore livello di protezione delle attività di un CSD dall'inadempimento dell'intermediario, un CSD che accede a un altro CSD mediante un collegamento tra CSD dovrebbero mantenere tali attività in un conto segregato presso il CSD collegato. Questo livello di segregazione dovrebbe garantire la separazione delle attività di un CSD da quelle di altre entità e la loro adeguata protezione. Tuttavia è necessario consentire che siano stabiliti collegamenti con CSD di paesi terzi anche nel caso in cui non siano disponibili conti individuali segregati presso il CSD del paese terzo, a condizione che le attività del CSD richiedente siano comunque adeguatamente protette e che le autorità competenti siano informate dei rischi derivanti dalla mancata disponibilità di conti individuali segregati e che vi sia un'adeguata mitigazione di tali rischi.

(50)

Al fine di garantire che i CSD investano le loro risorse finanziarie in strumenti altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimo e che questi investimenti possano essere liquidati rapidamente, con un effetto minimo sul prezzo, è opportuno che essi diversifichino il proprio portafoglio e stabiliscano opportuni limiti di concentrazione per quanto riguarda gli emittenti degli strumenti in cui investono le loro risorse.

(51)

Per garantire la sicurezza e l'efficacia dell'accordo di collegamento con un altro CSD, è opportuno che i CSD individuino, monitorare e gestiscano tutte le potenziali fonti di rischio derivanti da tale accordo. Un collegamento tra CSD dovrebbero avere una solida base giuridica in tutte le giurisdizioni interessate che ne sostenga la progettazione e offra un'adeguata protezione ai CSD partecipanti ad esso. Ogni CSD dovrebbe misurare, monitorare e gestire i rischi di credito e di liquidità derivanti dai CSD cui è collegato.

(52)

Un CSD richiedente che ricorre a un collegamento indiretto tra CSD o a un intermediario per gestire un collegamento con un CSD cui è presentata la domanda dovrebbe misurare, monitorare e gestire i rischi supplementari, compresi i rischi di custodia, di credito, legali e operativi, derivanti dal ricorso all'intermediario per garantire la sicurezza e l'efficienza dell'accordo di collegamento.

(53)

Per garantire l'integrità dell'emissione, laddove i titoli siano gestiti da vari CSD attraverso collegamenti tra CSD, i CSD dovrebbero applicare specifiche misure di riconciliazione e coordinare le loro azioni.

(54)

I CSD dovrebbero fornire un accesso equo e aperto ai loro servizi, tenendo in debito conto i rischi per la stabilità finanziaria e l'ordinato funzionamento dei mercati. Essi dovrebbero controllare i rischi derivanti dai loro partecipanti e da altri utenti mediante la definizione di criteri legati al rischio per la fornitura dei loro servizi. I CSD dovrebbero garantire che i loro utenti, quali partecipanti, altri CSD, controparti centrali (CCP), sedi di negoziazione ed emittenti a cui viene concesso l'accesso ai loro servizi soddisfino i criteri e abbiano le capacità operative, le risorse finanziarie, le competenze giuridiche e le capacità di gestione del rischio necessarie per evitare l'insorgenza di rischi per i CSD e per gli altri utenti.

(55)

Per garantire la sicurezza e l'efficienza dei propri sistemi di regolamento titoli, i CSD dovrebbero monitorare la conformità con i propri requisiti di accesso su base continuativa e disporre di procedure ben definite e pubbliche per favorire la sospensione e il ritiro ordinato delle parti richiedenti che violino i requisiti di accesso o che non li soddisfino più.

(56)

Ai fini dell'autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario, è opportuno che i CSD facciano domanda presso l'autorità competente corredandola di tutti gli elementi necessari per garantire che la fornitura di servizi accessori di tipo bancario non pregiudichi la regolare fornitura di servizi di base dei CSD. Le entità già autorizzate come CSD non dovrebbero essere tenute a presentare nuovamente gli elementi già presentati per la richiesta di autorizzazione come CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014.

(57)

Al fine di garantire la certezza del diritto e un'applicazione uniforme della legge, taluni requisiti previsti dal presente regolamento in materia di misure relative alla disciplina di regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali misure.

(58)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(59)

Nell'elaborare le norme tecniche di cui al presente regolamento, l'ESMA ha operato in stretta collaborazione con i membri del sistema europeo di banche centrali e con l'Autorità bancaria europea.

(60)

L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «periodo del riesame»: il periodo oggetto del riesame, che ha inizio il giorno successivo al termine del precedente periodo del riesame e della valutazione;

b)   «istruzione di regolamento»: ordine di trasferimento ai sensi dell'articolo 2, lettera i), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

c)   «restrizione di regolamento»: il blocco, la riserva o l'accantonamento di titoli rendendoli indisponibili per il regolamento, o il blocco o la riserva di liquidità rendendola indisponibile per il regolamento;

d)   «fondo indicizzato quotato» (ETF): fondo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

e)   «CSD emittente»: CSD che fornisce i servizi di base di cui alla sezione A, punto 1 o 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 in relazione a un'emissione di titoli;

f)   «CSD investitore»: CSD che è un partecipante al sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD o che si avvale di un terzo o di un intermediario che è un partecipante al sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD in relazione a un'emissione di titoli;

g)   «supporto durevole»: ogni strumento che consente di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui esse sono destinate, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

CAPO II

DETERMINAZIONE DELLE PRINCIPALI VALUTE E MODALITÀ PRATICHE DI CONSULTAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI RILEVANTI

[Articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 2

Determinazione delle principali valute

1.   Le principali valute di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014 sono individuate in base ad uno dei seguenti calcoli:

a)

la quota relativa di ogni valuta dell'Unione rispetto al valore totale del regolamento da parte di un CSD delle istruzioni di regolamento contro pagamento, calcolata su un periodo di un anno, a condizione che ogni singola quota sia superiore all'1 %;

b)

la quota relativa delle istruzioni di regolamento contro pagamento regolate da un CSD in una valuta dell'Unione rispetto al valore totale delle istruzioni di regolamento contro pagamento regolate in tale valuta da tutti i CSD nell'Unione, calcolata su un periodo di un anno, a condizione che ogni singola quota sia superiore al 10 %.

2.   I calcoli di cui al paragrafo 1 sono effettuati su base annuale da parte dell'autorità competente di ciascun CSD.

Articolo 3

Modalità pratiche di consultazione delle autorità rilevanti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 909/2014

1.   Se una delle valute principali determinate in conformità all'articolo 2 del presente regolamento è emessa da più banche centrali, tali banche centrali individuano un rappresentante unico in qualità di autorità rilevante per tale valuta di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.   Se la gamba contante delle operazioni su titoli è regolata, a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, attraverso conti aperti presso diverse banche centrali che emettono la stessa valuta, tali banche centrali individuano un rappresentante unico in qualità di autorità competente di cui alla lettera c) dell'articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE DEL CSD

[Articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014]

SEZIONE 1

Informazioni generali sul CSD richiedente l'autorizzazione

Articolo 4

Identificazione e forma giuridica del CSD richiedente l'autorizzazione

1.   La domanda di autorizzazione identifica chiaramente il CSD richiedente l'autorizzazione, le attività che esso intende svolgere e i servizi che intende fornire.

2.   La domanda di autorizzazione contiene gli elementi seguenti:

a)

dati di contatto della persona responsabile della domanda;

b)

dati di contatto della persona o delle persone responsabili della conformità del CSD richiedente l'autorizzazione e della funzione di controllo interno;

c)

denominazione sociale, identificativo della persona giuridica (LEI) e indirizzo della sede legale nell'Unione del CSD richiedente l'autorizzazione;

d)

atto costitutivo, statuto o altri documenti societari del CSD richiedente l'autorizzazione;

e)

estratto del registro delle imprese o del registro del tribunale pertinenti, o altre forme di prova certificata dell'indirizzo della sede legale e dell'attività del CSD richiedente l'autorizzazione che siano validi alla data della domanda;

f)

identificazione dei sistemi di regolamento titoli che il CSD richiedente l'autorizzazione opera o intende operare;

g)

copia della decisione dell'organo di amministrazione in merito alla domanda e verbale della riunione nella quale l'organo di amministrazione ha approvato il fascicolo della domanda e la sua presentazione;

h)

prospetto indicante i legami proprietari tra l'impresa madre, le imprese figlie e ogni altra entità collegata o succursale, in cui ciascuna entità sia identificata con la sua denominazione sociale completa, la forma giuridica, l'indirizzo della sede legale e i codici fiscali o numeri di registrazione della società;

i)

descrizione delle attività delle imprese figlie del CSD richiedente l'autorizzazione e delle altre persone giuridiche in cui il CSD richiedente l'autorizzazione detiene una partecipazione, comprese le informazioni sul livello della partecipazione;

j)

elenco contenente:

i)

il nome di ogni persona o entità che, direttamente o indirettamente, detiene il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto del CSD richiedente l'autorizzazione;

ii)

il nome di ogni persona o entità che potrebbe esercitare un'influenza notevole sulla gestione del CSD richiedente l'autorizzazione a causa della sua partecipazione al capitale del CSD richiedente l'autorizzazione;

k)

elenco contenente:

i)

il nome di ciascuna entità nella quale il CSD richiedente l'autorizzazione detiene il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto;

ii)

il nome di ciascuna entità sulla cui gestione il CSD richiedente l'autorizzazione esercita un'influenza notevole;

l)

elenco dei servizi di base di cui alla sezione A dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce o intende fornire;

m)

elenco dei servizi accessori di cui alla sezione B dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce o intende fornire;

n)

elenco di altri servizi accessori consentiti ma non indicati esplicitamente alla sezione B dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce o intende fornire;

o)

elenco dei servizi di investimento soggetti alla direttiva 2014/65/UE di cui alla lettera n);

p)

elenco dei servizi e delle attività che il CSD richiedente l'autorizzazione esternalizza o intende esternalizzare a terzi a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 909/2014;

q)

valuta o valute che il CSD richiedente l'autorizzazione tratta o intende trattare in relazione ai servizi che il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce, a prescindere dal fatto che il contante sia regolato su un conto presso una banca centrale, un conto del CSD o un conto presso un ente creditizio designato;

r)

informazioni su cause giudiziarie, amministrative, arbitrati e ogni altro procedimento giudiziario, pendente o giunto a sentenza, nel quale il CSD richiedente l'autorizzazione sia parte in causa e che potrebbe comportare costi finanziari o di altro tipo.

3.   Se il CSD richiedente l'autorizzazione intende fornire servizi di base o costituire una succursale ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, la domanda di autorizzazione include anche le seguenti informazioni:

a)

lo Stato membro o gli Stati membri in cui il CSD richiedente l'autorizzazione intende operare;

b)

programma di attività che indica, in particolare, i servizi che il CSD richiedente l'autorizzazione presta o intende prestare nello Stato membro ospitante;

c)

valuta o valute che il CSD richiedente l'autorizzazione tratta o intende trattare nello Stato membro ospitante;

d)

qualora il CSD richiedente presti o intenda prestare servizi tramite succursale, struttura organizzativa della succursale e nomi delle persone responsabili della sua gestione;

e)

ove rilevante, valutazione delle misure che il CSD richiedente l'autorizzazione intende adottare per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa nazionale di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 5

Informazioni generali sulle politiche e le procedure

1.   La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni in merito alle politiche e alle procedure del CSD richiedente l'autorizzazione di cui al presente capo:

a)

qualifica professionale delle persone responsabili dell'approvazione e dell'attuazione delle politiche e procedure;

b)

descrizione delle misure per l'attuazione delle politiche e procedure e per il controllo della conformità.

2.   La domanda di autorizzazione contiene la descrizione delle procedure messe in atto dal CSD richiedente l'autorizzazione a norma dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 6

Informazioni sui servizi e le attività del CSD

La domanda di autorizzazione del CSD richiedente l'autorizzazione comprende:

a)

descrizione dettagliata dei servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da l) a p);

b)

procedure da applicare per l'erogazione dei servizi di cui alla lettera a).

Articolo 7

Informazione sui gruppi

1.   Se il CSD richiedente l'autorizzazione è parte di un gruppo di imprese che comprende altri CSD o enti creditizi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014, la domanda di autorizzazione contiene:

a)

politiche e procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

informazioni sulla composizione dell'alta dirigenza e dell'organo di amministrazione e sull'assetto azionario dell'impresa madre e delle altre imprese del gruppo;

c)

servizi e soggetti di rilievo non appartenenti all'alta dirigenza che il CSD richiedente l'autorizzazione condivide con altre imprese del gruppo;

2.   Se il CSD richiedente l'autorizzazione ha un'impresa madre, la domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni:

a)

indirizzo della sede legale dell'impresa madre del CSD richiedente l'autorizzazione;

b)

se l'impresa madre è un'entità autorizzata o registrata e soggetta a vigilanza ai sensi della normativa dell'Unione o di paesi terzi, qualsiasi autorizzazione o numero di registrazione pertinente e il nome dell'autorità competente o delle autorità competenti per la vigilanza dell'impresa madre.

3.   Se il CSD richiedente l'autorizzazione ha esternalizzato servizi o attività a un'impresa del gruppo in conformità dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 909/2014, la domanda include una sintesi e una copia dell'accordo di esternalizzazione.

SEZIONE 2

Risorse finanziarie per la prestazione di servizi da parte del CSD richiedente l'autorizzazione

Articolo 8

Relazioni finanziarie, piano aziendale e piano di risanamento

1.   La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni finanziarie e aziendali per consentire all'autorità competente di valutare la conformità del CSD richiedente l'autorizzazione agli articoli 44, 46 e 47 del regolamento (UE) n. 909/2014:

a)

relazioni finanziarie comprendenti i bilanci completi degli ultimi tre anni e la relazione di revisione legale dei conti annuali e consolidati ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) degli ultimi tre anni;

b)

se il controllo dei conti del CSD richiedente l'autorizzazione è effettuato da un revisore esterno, nome e numero di registrazione nazionale del revisore esterno;

c)

piano aziendale, comprendente un piano finanziario e un bilancio previsionale, che prevede vari scenari per i servizi forniti dal CSD richiedente l'autorizzazione per un periodo di riferimento di almeno tre anni;

d)

eventuali piani per la costituzione di imprese figlie e succursali e loro ubicazione;

e)

descrizione delle attività aziendali che il CSD richiedente l'autorizzazione intende svolgere, comprese le attività delle sue imprese figlie o succursali.

2.   In caso di indisponibilità delle informazioni finanziarie storiche di cui al paragrafo 1, lettera a), la domanda di autorizzazione contiene le informazioni seguenti in merito al CSD richiedente l'autorizzazione:

a)

prova della disponibilità di risorse finanziarie sufficienti nei sei mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione;

b)

bilancio intermedio;

c)

prospetti concernenti la situazione finanziaria del CSD richiedente l'autorizzazione, compresi stato patrimoniale, conto economico, variazioni del capitale e dei flussi di cassa e sintesi dei principi contabili e altre note integrative rilevanti;

d)

bilanci di esercizio sottoposti a revisione dell'impresa madre per i tre esercizi precedenti la data della domanda.

3.   La domanda contiene la descrizione di un piano di risanamento adeguato che assicuri la continuità delle operazioni critiche del CSD richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, tra cui:

a)

sintesi del piano e della sua attuazione;

b)

identificazione delle operazioni critiche del CSD richiedente l'autorizzazione, scenari di stress ed eventi che avviano il risanamento, e descrizione degli strumenti di risanamento a disposizione del CSD richiedente l'autorizzazione;

c)

valutazione degli eventuali effetti del piano di risanamento per le parti interessate su cui potrebbe ripercuotersi la sua attuazione;

d)

valutazione dell'applicabilità giuridica del piano di risanamento tenuto conto di eventuali vincoli imposti dalla normativa dell'Unione, nazionale o di paesi terzi.

SEZIONE 3

Requisiti organizzativi

Articolo 9

Organigramma

La domanda di autorizzazione contiene un organigramma che descrive la struttura organizzativa del CSD richiedente l'autorizzazione. L'organigramma illustra i seguenti aspetti:

a)

identità e funzioni delle persone che ricoprono le seguenti funzioni:

i)

alta dirigenza;

ii)

dirigenti responsabili delle funzioni operative di cui all'articolo 47, paragrafo 3;

iii)

dirigenti responsabili delle attività delle eventuali succursali del CSD richiedente l'autorizzazione;

iv)

altre persone che ricoprono ruoli significativi per le operazioni del CSD richiedente l'autorizzazione;

b)

numero di membri del personale in ogni divisione e unità operativa.

Articolo 10

Politiche e procedure in materia di personale

La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni sulle politiche e procedure del CSD richiedente l'autorizzazione in materia di personale:

a)

descrizione della politica di remunerazione, che include informazioni sugli elementi fissi e variabili della retribuzione dell'alta dirigenza, dei membri dell'organo di amministrazione e del personale impiegato nelle funzioni di gestione del rischio, controllo interno e della conformità, tecnologia e audit interno del CSD richiedente l'autorizzazione;

b)

misure poste in atto dal CSD richiedente l'autorizzazione per attenuare il rischio di un affidamento eccessivo alle responsabilità conferite ai singoli.

Articolo 11

Strumenti di controllo del rischio e dispositivi di governo societario

1.   La domanda di autorizzazione è corredata delle seguenti informazioni concernenti i dispositivi di governo societario e gli strumenti di controllo del rischio del CSD richiedente l'autorizzazione:

a)

descrizione dei dispositivi di governo societario del CSD richiedente l'autorizzazione istituiti a norma dell'articolo 47, paragrafo 2;

b)

politiche, procedure e sistemi istituiti a norma dell'articolo 47, paragrafo 1;

c)

descrizione della composizione, del ruolo e delle responsabilità dei membri dell'organo di amministrazione e dell'alta dirigenza e di eventuali comitati istituiti a norma dell'articolo 48.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono la descrizione delle procedure di selezione, nomina, valutazione delle prestazioni e destituzione dell'alta dirigenza e dei membri dell'organo di amministrazione.

3.   Il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce la descrizione della sua procedura al fine di rendere pubblici i suoi dispositivi di governo societario e le norme che disciplinano la sua attività.

4.   Se il CSD richiedente l'autorizzazione aderisce a un codice di condotta riconosciuto in materia di governo societario, la domanda identifica il codice in questione, ne include una copia e giustifica eventuali casi in cui il CSD richiedente l'autorizzazione non si attiene al codice.

Articolo 12

Funzioni di controllo della conformità, controllo interno e audit interno

1.   La domanda di autorizzazione comprende la descrizione delle procedure del CSD richiedente l'autorizzazione per la segnalazione interna delle violazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.   La domanda di autorizzazione contiene informazioni sulle politiche e procedure di audit interno del CSD richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 51, tra cui:

a)

descrizione degli strumenti di controllo e di valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi di audit interno del CSD richiedente l'autorizzazione;

b)

descrizione degli strumenti di controllo e di salvaguardia dei sistemi di elaborazione delle informazioni del CSD richiedente l'autorizzazione;

c)

descrizione dell'elaborazione e applicazione della metodologia di audit interno del CSD richiedente l'autorizzazione;

d)

piano di lavoro della funzione di audit interno per i tre anni successivi alla data della domanda;

e)

descrizione dei ruoli e delle qualifiche di ogni persona responsabile dell'audit interno di cui all'articolo 47, paragrafo 3, lettera d), sotto la sorveglianza del comitato di audit di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera b).

3.   La domanda di autorizzazione è corredata delle seguenti informazioni concernenti la funzione di controllo della conformità e di controllo interno del CSD richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 47, paragrafo 3, lettera c):

a)

descrizione dei ruoli e delle qualifiche delle persone che sono responsabili della funzione di controllo della conformità e di controllo interno e di ogni altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità, ivi compresa una descrizione dei mezzi per garantire l'indipendenza della funzione di controllo della conformità e di controllo interno dal resto delle unità operative;

b)

politiche e procedure della funzione di controllo della conformità e di controllo interno comprendenti la descrizione del ruolo in questo ambito dell'organo di amministrazione e dell'alta dirigenza;

c)

ove disponibile, la più recente relazione interna preparata dai responsabili della funzione di controllo della conformità e di controllo interno o da qualsiasi altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità all'interno del CSD richiedente l'autorizzazione.

Articolo 13

Alta dirigenza, organo di amministrazione e azionisti

1.   Per consentire all'autorità competente di valutare la conformità del CSD richiedente l'autorizzazione all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 909/2014, la domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni per ciascun membro dell'alta dirigenza e dell'organo di amministrazione del CSD richiedente l'autorizzazione:

a)

copia del curriculum vitae che illustra l'esperienza e le conoscenze di ogni membro;

b)

informazioni dettagliate relative alle eventuali sanzioni penali e amministrative irrogate a un membro in relazione alla prestazione di servizi finanziari o di gestione dati o per atti di frode o appropriazione indebita di fondi sotto forma di adeguato certificato ufficiale se disponibile nello Stato membro interessato;

c)

autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità in relazione alla prestazione di servizi finanziari o di gestione dati, in cui tutti i membri dell'alta dirigenza e dell'organo di amministrazione dichiarano se:

i)

siano stati condannati per reati o illeciti amministrativi in relazione alla prestazione di servizi finanziari o di gestione dati o per frode o appropriazione indebita dei fondi;

ii)

siano incorsi in una sanzione a conclusione di un procedimento disciplinare avviato nei loro confronti da un'autorità di regolamentazione o da un organismo o ente pubblico o siano sottoposti a un tale procedimento non ancora concluso;

iii)

siano stati condannati in un procedimento civile dinanzi al giudice connesso a prestazioni di servizi finanziari o di gestione di dati, o per frode nella gestione di un'impresa;

iv)

siano Stati membri dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza di un'impresa la cui registrazione o autorizzazione è stata revocata da un organismo di regolamentazione, laddove siano stati collegati all'impresa almeno un anno prima della data di revoca dell'autorizzazione o della registrazione;

v)

sia stato loro rifiutato il diritto di svolgere attività che richiedono la registrazione o l'autorizzazione da parte di un organismo di regolamentazione;

vi)

siano Stati membri dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza di un'impresa nei cui confronti è stata aperta una procedura d'insolvenza almeno un anno prima dell'apertura di una procedura;

vii)

siano Stati membri dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza di un'impresa cui è stata irrogata una sanzione da un organismo di regolamentazione, laddove siano stati collegati all'impresa almeno un anno prima dell'irrogazione di tale sanzione;

viii)

siano stati altrimenti multati, sospesi, interdetti o soggetti ad altra sanzione in relazione alla prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati da parte di un organismo amministrativo, di regolamentazione o professionale;

ix)

siano stati esclusi dalla funzione di amministratore o dal ruolo di dirigente, licenziati o rimossi da qualsiasi altro incarico in un'impresa in seguito a condotta scorretta o irregolarità.

Ai fini della lettera c), punto i), del presente paragrafo, l'autocertificazione non è necessaria qualora sia presentato un certificato ufficiale ai sensi della lettera b) del presente paragrafo.

2.   La domanda di autorizzazione è corredata delle seguenti informazioni concernenti l'organo di amministrazione del CSD richiedente l'autorizzazione:

a)

prova del rispetto dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

descrizione dei ruoli e delle responsabilità dei membri dell'organo di amministrazione;

c)

obiettivo per la rappresentanza del genere sottorappresentato nell'organo di amministrazione, la relativa politica sulle modalità per conseguire tale obiettivo e il metodo utilizzato dal CSD richiedente l'autorizzazione per rendere pubblici l'obiettivo, la politica e la sua attuazione.

3.   La domanda di autorizzazione è corredata delle seguenti informazioni concernenti l'assetto proprietario e gli azionisti del CSD richiedente l'autorizzazione:

a)

descrizione dell'assetto proprietario del CSD richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera i), compresa la descrizione dell'identità e della portata degli interessi di entità in grado di esercitare un controllo sul funzionamento del CSD richiedente l'autorizzazione;

b)

elenco degli azionisti e delle persone in grado di esercitare un controllo, diretto o indiretto, sulla gestione del CSD richiedente l'autorizzazione.

Articolo 14

Gestione dei conflitti di interessi

1.   La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni sulle politiche e procedure applicate dal CSD richiedente l'autorizzazione per identificare e gestire potenziali conflitti di interessi conformemente all'articolo 50:

a)

descrizione delle politiche e procedure relative all'identificazione, gestione e comunicazione all'autorità competente dei potenziali conflitti di interessi e del processo utilizzato per garantire che il personale del CSD richiedente l'autorizzazione sia informato di tali politiche e procedure;

b)

descrizione dei controlli e delle misure poste in atto per garantire che siano rispettati i requisiti di cui alla lettera a) sulla gestione dei conflitti di interessi;

c)

descrizione dei seguenti elementi:

i)

ruoli e responsabilità del personale in posizioni chiave, in particolare se ha responsabilità anche in altre entità;

ii)

misure per garantire che le persone che hanno un conflitto di interessi permanente siano escluse dal processo decisionale e dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti alle questioni oggetto del conflitto di interessi permanente;

iii)

registro aggiornato dei conflitti d'interessi esistenti al momento della presentazione della domanda e descrizione di come tali conflitti di interessi siano gestiti.

2.   Se il CSD richiedente l'autorizzazione fa parte di un gruppo, il registro di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iii), include la descrizione dei conflitti di interessi derivanti da altre imprese appartenenti al gruppo in relazione ai servizi forniti dal CSD richiedente l'autorizzazione e delle misure adottate per gestire tali conflitti di interessi.

Articolo 15

Riservatezza

1.   La domanda di autorizzazione descrive le politiche e procedure messe in atto dal CSD richiedente l'autorizzazione per impedire l'uso non autorizzato o la comunicazione di informazioni riservate. Le informazioni riservate comprendono:

a)

informazioni relative ai partecipanti, clienti, emittenti o altri utenti dei servizi del CSD richiedente l'autorizzazione;

b)

altre informazioni detenute dal CSD richiedente l'autorizzazione a causa delle sue attività e non utilizzabili a fini commerciali.

2.   La domanda di autorizzazione è corredata delle seguenti informazioni concernenti l'accesso del personale alle informazioni detenute dal CSD richiedente l'autorizzazione:

a)

procedure interne in materia di permessi di accesso alle informazioni che garantiscono l'accesso sicuro ai dati;

b)

descrizione di eventuali restrizioni sull'uso dei dati per motivi di riservatezza.

Articolo 16

Comitato degli utenti

La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni su ciascun comitato degli utenti:

a)

mandato del comitato degli utenti;

b)

dispositivi di governo societario del comitato degli utenti;

c)

procedure operative del comitato degli utenti;

d)

criteri di ammissione e meccanismo di elezione dei membri del comitato degli utenti;

e)

elenco dei membri proposti per il comitato degli utenti e indicazione degli interesse che rappresentano.

Articolo 17

Conservazione dei dati

1.   La domanda di autorizzazione contiene la descrizione dei sistemi, delle politiche e delle procedure di conservazione dei dati del CSD richiedente l'autorizzazione, istituiti e mantenuti a norma del capo VIII del presente regolamento.

2.   Se il CSD richiedente l'autorizzazione presenta la domanda di autorizzazione prima della data di applicazione dell'articolo 54, la domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni:

a)

analisi della misura in cui i sistemi, le politiche e le procedure di conservazione dei dati applicati dal CSD richiedente l'autorizzazione sono conformi ai requisiti previsti all'articolo 54;

b)

piano di attuazione che indica nel dettaglio in che modo il CSD richiedente l'autorizzazione rispetterà i requisiti di cui all'articolo 54 alla data in cui esso diventerà applicabile.

SEZIONE 4

Norme sulla condotta negli affari

Articolo 18

Finalità e obiettivi

La domanda di autorizzazione contiene la descrizione delle finalità e degli obiettivi del CSD richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 19

Gestione dei reclami

La domanda di autorizzazione descrive le procedure adottate dal CSD richiedente l'autorizzazione per la gestione dei reclami.

Articolo 20

Requisiti di partecipazione

La domanda di autorizzazione contiene tutte le informazioni necessarie concernenti la partecipazione ai sistemi di regolamento titoli operati dal CSD richiedente l'autorizzazione in conformità dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 909/2014 e degli articoli da 88 a 90 del presente regolamento. Le informazioni comprendono:

a)

criteri di partecipazione che consentono un accesso equo e aperto a tutte le persone giuridiche che intendono diventare partecipanti ai sistemi di regolamento titoli operati dal CSD richiedente l'autorizzazione;

b)

procedure per l'applicazione di misure disciplinari nei confronti dei partecipanti esistenti che non rispettano i criteri di partecipazione.

Articolo 21

Trasparenza

1.   La domanda di autorizzazione contiene documenti e informazioni sulla politica dei prezzi del CSD richiedente l'autorizzazione per quanto concerne i servizi di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 909/2014. Le informazioni comprendono in particolare i prezzi e le commissioni di ciascun servizio di base fornito dal CSD richiedente l'autorizzazione ed eventuali sconti e riduzioni, nonché le condizioni di tali riduzioni.

2.   Il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce all'autorità competente una descrizione dei metodi utilizzati per comunicare le informazioni pertinenti conformemente all'articolo 34, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 909/2014.

3.   La domanda di autorizzazione contiene informazioni che consentano all'autorità competente di valutare il modo in cui il CSD richiedente l'autorizzazione intende rispettare l'obbligo di contabilizzare separatamente i costi e i ricavi a norma dell'articolo 34, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 909/2014

Articolo 22

Procedure di comunicazione con i partecipanti e con altre infrastrutture di mercato

La domanda di autorizzazione contiene informazioni pertinenti all'utilizzo da parte del CSD richiedente l'autorizzazione di procedure e norme di comunicazione internazionali aperte in materia di messaggistica e dati di riferimento nelle sue procedure di comunicazione con i partecipanti e con altre infrastrutture di mercato.

SEZIONE 5

Requisiti per i servizi forniti dal CSD

Articolo 23

Scrittura contabile

La domanda di autorizzazione contiene informazioni sui processi riguardanti le scritture contabili che garantiscono la conformità del CSD richiedente l'autorizzazione con l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 24

Date previste per il regolamento e misure per la prevenzione e la gestione dei mancati regolamenti

1.   La domanda di autorizzazione è corredata delle seguenti informazioni concernenti il CSD richiedente l'autorizzazione:

a)

procedure e misure per la prevenzione dei mancati regolamenti in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

misure per la gestione dei mancati regolamenti in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.   Se il CSD richiedente l'autorizzazione presenta la domanda di autorizzazione prima che siano applicabili gli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 909/2014 conformemente all'articolo 76, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento, la domanda di autorizzazione contiene il piano di attuazione che descrive le modalità con cui il CSD richiedente l'autorizzazione rispetterà i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Gli enti di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 includono nel piano di attuazione di cui al primo comma un'analisi della misura in cui le loro attuali norme, procedure, meccanismi e misure sono conformi ai requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 25

Integrità dell'emissione

La domanda di autorizzazione contiene informazioni relative alle norme e procedure del CSD richiedente l'autorizzazione atte a garantire l'integrità delle emissioni di titoli di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 909/2014 e al capo IX del presente regolamento.

Articolo 26

Protezione dei titoli dei partecipanti e di quelli dei loro clienti

La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni sulle misure messe in atto per proteggere i titoli dei partecipanti del CSD richiedente l'autorizzazione e quelli dei loro clienti in conformità dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 909/2014:

a)

norme e procedure per ridurre e gestire i rischi connessi alla custodia dei titoli;

b)

descrizione dettagliata dei diversi livelli di segregazione offerti dal CSD richiedente l'autorizzazione; descrizione dei costi inerenti a ogni livello, delle condizioni commerciali alle quali sono offerti, delle loro principali implicazioni giuridiche e della legislazione vigente in materia di insolvenza;

c)

norme e procedure per ottenere il consenso esplicito di cui all'articolo 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 27

Carattere definitivo del regolamento

La domanda di autorizzazione contiene informazioni riguardanti le norme sul carattere definitivo del regolamento messe in atto dal CSD richiedente l'autorizzazione a norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 28

Regolamento in contanti

1.   La domanda di autorizzazione descrive le procedure per il regolamento dei pagamenti in contanti per ciascun sistema di regolamento titoli operato dal CSD richiedente l'autorizzazione in conformità dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.   Il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce informazioni sul fatto che il regolamento dei pagamenti in contanti avvenga o meno conformemente all'articolo 40, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Nel caso in cui il regolamento dei pagamenti in contanti debba avere luogo in conformità dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD richiedente l'autorizzazione spiega il motivo per cui non è pratico e possibile il regolamento in conformità dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 29

Regole e procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti

La domanda di autorizzazione contiene le regole e le procedure messe in atto dal CSD richiedente l'autorizzazione per far fronte all'inadempimento dei partecipanti.

Articolo 30

Trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti in caso di revoca dell'autorizzazione

La domanda di autorizzazione contiene informazioni sulle procedure poste in essere dal CSD richiedente l'autorizzazione per garantire il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD in caso di revoca dell'autorizzazione.

SEZIONE 6

Requisiti prudenziali

Articolo 31

Rischio giuridico

1.   La domanda di autorizzazione contiene tutte le informazioni necessarie per consentire all'autorità competente di verificare che le norme, le procedure e i contratti del CSD richiedente l'autorizzazione siano chiari, comprensibili e applicabili in tutte le giurisdizioni pertinenti a norma dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.   Il CSD richiedente l'autorizzazione, nel caso in cui intenda esercitare l'attività in un'altra giurisdizione territoriale, fornisce all'autorità competente informazioni sulle misure messe in atto per individuare e attenuare i rischi derivanti da potenziali conflitti di legge tra le varie giurisdizioni in conformità dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014. Le informazioni includono le valutazioni giuridiche sulle quali si basano le misure.

Articolo 32

Rischio commerciale generale

1.   Il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce all'autorità competente una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo del rischio e degli strumenti informatici che esso mette in atto per gestire i rischi commerciali in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.   Qualora il CSD richiedente l'autorizzazione abbia ottenuto un rating del rischio da parte di terzi, esso lo fornisce all'autorità competente unitamente a tutte le informazioni pertinenti a sostegno di tale rating del rischio.

Articolo 33

Rischio operativo

1.   La domanda di autorizzazione contiene informazioni che dimostrino la conformità del CSD richiedente l'autorizzazione ai requisiti in materia di gestione del rischio operativo conformemente all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 909/2014 e al capo X del presente regolamento.

2.   La domanda di autorizzazione contiene anche le seguenti informazioni concernenti l'elenco dei servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera p), del presente regolamento:

a)

copia degli accordi di esternalizzazione stipulati;

b)

metodi utilizzati per monitorare il livello delle attività e dei servizi esternalizzati.

Articolo 34

Politica di investimento

La domanda di autorizzazione contiene elementi che dimostrano quanto segue:

a)

che il CSD richiedente l'autorizzazione detiene le proprie attività finanziarie in conformità dell'articolo 46, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 909/2014 e del capo XI del presente regolamento;

b)

che gli investimenti del CSD richiedente l'autorizzazione sono conformi all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014 e al capo XI del presente regolamento.

Articolo 35

Requisiti patrimoniali

La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni in materia di requisiti patrimoniali:

a)

informazioni che dimostrano che il capitale del CSD richiedente l'autorizzazione, compresi gli utili non distribuiti e le riserve, soddisfa i requisiti di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

il piano di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 e relativi aggiornamenti, e prova della sua approvazione da parte dell'organo di amministrazione o di un opportuno comitato dell'organo di amministrazione del CSD richiedente l'autorizzazione.

SEZIONE 7

Articolo 36

Collegamenti tra CSD

Qualora il CSD richiedente l'autorizzazione abbia creato o intenda creare collegamenti tra CSD, la domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni:

a)

descrizione dei collegamenti tra CSD accompagnata dalla valutazione da parte del CSD richiedente l'autorizzazione delle potenziali fonti di rischio derivanti da tali accordi di collegamento;

b)

volumi e valori previsti o effettivi per quanto riguarda i regolamenti eseguiti nell'ambito dei collegamenti tra CSD;

c)

procedure riguardanti l'identificazione, la valutazione, il controllo e la gestione di tutte le potenziali fonti di rischio, per il CSD richiedente l'autorizzazione e i suoi partecipanti, derivanti dall'accordo di collegamento e le misure appropriate messe in atto per porvi rimedio;

d)

valutazione dell'applicabilità della legislazione vigente in materia di insolvenza ad un collegamento tra CSD e relative implicazioni per il CSD richiedente l'autorizzazione;

e)

altre informazioni pertinenti richieste dall'autorità competente per valutare la conformità dei collegamenti tra CSD ai requisiti di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 909/2014 e al capo XII del presente regolamento.

SEZIONE 8

Accesso al CSD

Articolo 37

Norme in materia di accesso

La domanda di autorizzazione contiene una descrizione delle procedure per il trattamento delle domande di accesso:

a)

delle persone giuridiche che intendono diventare partecipanti in conformità dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 909/2014 e del capo XIII del presente regolamento;

b)

degli emittenti in conformità dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 909/2014 e del capo XIII del presente regolamento;

c)

di altri CSD in conformità dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 909/2014 e del capo XIII del presente regolamento;

d)

di altre infrastrutture di mercato in conformità dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 909/2014 e del capo XIII del presente regolamento.

SEZIONE 9

Informazioni aggiuntive

Articolo 38

Richiesta di informazioni aggiuntive

L'autorità competente può chiedere al CSD richiedente l'autorizzazione tutte le informazioni aggiuntive necessarie per valutare se, al momento della concessione dell'autorizzazione, esso sia conforme ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 909/2014.

CAPO IV

PARTECIPAZIONI DEL CSD IN DETERMINATE ENTITÀ

[Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 39

Criteri di partecipazione del CSD

Nel concedere l'autorizzazione per la partecipazione di un CSD in una persona giuridica che non presta i servizi di cui alle sezioni A e B dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, l'autorità competente tiene conto dei seguenti criteri:

a)

l'entità delle passività finanziarie assunte dal CSD in conseguenza della partecipazione;

b)

disponibilità da parte del CSD di risorse finanziarie sufficienti a soddisfare i criteri di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 909/2014, al fine di coprire i rischi derivanti da:

i)

garanzie fornite dal CSD a detta persona giuridica;

ii)

eventuali obbligazioni potenziali assunte dal CSD in favore di detta persona giuridica;

iii)

eventuali accordi sulla ripartizione delle perdite o meccanismi di risanamento in favore di detta persona giuridica;

c)

se si tratta di una persona giuridica che fornisce servizi complementari rispetto ai servizi di base forniti dal CSD, di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014, ad esempio:

i)

una controparte centrale autorizzata o riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 648/2012; oppure

ii)

una sede di negoziazione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 42, del regolamento (UE) n. 909/2014;

d)

eventuale controllo del CSD sulla persona giuridica, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 909/2014, derivante da detta partecipazione;

e)

analisi condotta dal CSD in merito ai rischi derivanti da tale partecipazione, comprendente eventuali analisi approvate da un revisore interno o esterno, che dimostri l'adeguata gestione di tutti i rischi derivanti dalla partecipazione. Le autorità competenti tengono conto, in particolare, dei seguenti aspetti dell'analisi del CSD:

i)

la giustificazione strategica della partecipazione, che tenga conto degli interessi degli utenti del CSD, compresi gli emittenti, i partecipanti e i relativi clienti;

ii)

le passività e i rischi di tipo finanziario derivanti dalla partecipazione del CSD.

CAPO V

RIESAME E VALUTAZIONE

[Articolo 22 del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 40

Informazioni da fornire all'autorità competente

1.   Ai fini del presente capo, il «periodo del riesame» quale definito all'articolo 1, lettera a), include il periodo compreso tra la prima autorizzazione concessa al CSD a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e il primo riesame e la prima valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

2.   Ai fini del riesame e della valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD fornisce alla sua autorità competente le seguenti informazioni:

a)

informazioni di cui agli articoli 41 e 42;

b)

relazione sulle attività del CSD e le modifiche sostanziali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014 effettuate nel corso del periodo del riesame e tutti i documenti connessi;

c)

eventuali informazioni aggiuntive richieste dall'autorità competente e necessarie per valutare la conformità del CSD e delle sue attività al regolamento (UE) n. 909/2014 durante il periodo del riesame.

3.   La relazione di cui al paragrafo 2, lettera b), comprende una dichiarazione da parte del CSD di conformità generale con le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 nel corso del periodo del riesame.

Articolo 41

Informazioni da fornire periodicamente ai fini del riesame

Per ogni periodo del riesame il CSD fornisce all'autorità competente le seguenti informazioni:

a)

ultimo bilancio completo sottoposto a revisione del CSD, compreso quello consolidato a livello di gruppo;

b)

versione sintetica del più recente bilancio intermedio del CSD;

c)

decisioni dell'organo di amministrazione che seguono il parere del comitato degli utenti e decisioni dell'organo di amministrazione che non seguono il parere del comitato degli utenti;

d)

informazioni su procedimenti di natura civile o amministrativa o qualsiasi altro procedimento giudiziario o extragiudiziale in corso riguardanti il CSD, in particolare inerenti a questioni di natura fiscale e di insolvenza o a questioni che possono esporre il CSD a costi finanziari o reputazionali;

e)

informazioni su procedimenti di natura civile o amministrativa o qualsiasi altro procedimento giudiziario o extragiudiziale in corso riguardanti un membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza che possono avere un impatto negativo sul CSD;

f)

eventuali decisioni finali derivanti dai procedimenti di cui alle lettere d) ed e);

g)

copia dei risultati delle prove di stress per la continuità operativa o di esercizi analoghi svolti durante il periodo del riesame;

h)

relazione sugli incidenti operativi verificatisi durante il periodo del riesame che hanno influenzato la regolare prestazione di servizi di base, le misure adottate per porvi rimedio e i relativi risultati;

i)

relazione sul funzionamento del sistema di regolamento titoli, comprendente una valutazione della disponibilità del sistema durante il periodo del riesame misurata su base giornaliera come percentuale di tempo in cui il sistema è operativo e funzionante in base ai parametri concordati;

j)

sintesi dei tipi di intervento manuale effettuati dal CSD;

k)

informazioni riguardanti l'identificazione delle operazioni critiche del CSD, eventuali modifiche sostanziali del suo piano di risanamento, risultati degli scenari di stress, eventi che avviano il risanamento e strumenti di risanamento del CSD;

l)

informazioni riguardanti eventuali reclami formali ricevuti dal CSD durante il periodo del riesame e in particolare:

i)

natura del reclamo;

ii)

gestione ed esito del reclamo;

iii)

data di chiusura del trattamento del reclamo;

m)

informazioni riguardanti i casi in cui il CSD ha rifiutato l'accesso ai suoi servizi a partecipanti esistenti o potenziali, emittenti, altri CSD o altre infrastrutture di mercato a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, dell'articolo 49, paragrafo 3, dell'articolo 52, paragrafo 2, e dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014;

n)

relazione sui cambiamenti che interessano i collegamenti tra CSD stabiliti dal CSD, comprese le modifiche ai meccanismi e alle procedure utilizzati per il regolamento in tali collegamenti tra CSD;

o)

informazioni relative a tutti i casi di conflitti di interessi che si sono verificati durante il periodo del riesame, inclusa la descrizione del modo in cui sono stati gestiti;

p)

informazioni relative a controlli e audit interni effettuati dal CSD durante il periodo del riesame;

q)

informazioni relative a eventuali violazioni del regolamento (UE) n. 909/2014, comprese quelle individuate attraverso il canale di cui all'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014;

r)

informazioni dettagliate in merito a eventuali azioni disciplinari adottate dal CSD, compresi i casi di sospensione di partecipanti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 909/2014 con indicazione del periodo di sospensione e dei motivi di tale sospensione;

s)

strategia commerciale generale del CSD riguardante un periodo di almeno tre anni dall'ultimo riesame e dall'ultima valutazione e un piano di attività dettagliato per i servizi forniti dal CSD riguardante almeno un periodo di un anno dopo l'ultimo riesame e l'ultima valutazione.

Articolo 42

Dati statistici da fornire per ogni riesame e valutazione

1.   Per ogni periodo del riesame il CSD fornisce all'autorità competente i seguenti dati statistici:

a)

elenco dei partecipanti per ciascun sistema di regolamento titoli gestito dal CSD, in cui si specifichi il paese in cui hanno sede;

b)

elenco degli emittenti e elenco delle emissioni di titoli registrate nei conti titoli tenuti, a livello centrale e non, in ciascun sistema di regolamento titoli gestito dal CSD, specificando il paese in cui hanno sede gli emittenti e l'identificazione degli emittenti a cui il CSD presta i servizi di cui alla sezione A, punto 1 e 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014;

c)

valore di mercato e valore nominale complessivo dei titoli registrati nei conti titoli mantenuti, a livello centrale e non, in ciascun sistema di regolamento titoli gestito dal CSD;

d)

valore nominale e valore di mercato dei titoli di cui alla lettera c), indicato come segue:

i)

per ciascuno dei seguenti tipi di strumenti finanziari:

valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE,

debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE,

valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della stessa direttiva,

valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE,

fondi indicizzati quotati (ETF) secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE,

quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli ETF,

strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE,

quote di emissioni,

altri strumenti finanziari;

ii)

per paese in cui ha sede il partecipante;

iii)

per paese in cui ha sede l'emittente;

e)

valore nominale e valore di mercato dei titoli registrati inizialmente in ogni sistema di regolamento titoli gestito dal CSD;

f)

valore nominale e valore di mercato dei titoli di cui alla lettera e), indicato come segue:

i)

per tipo di strumenti finanziari di cui alla lettera d), punto i);

ii)

per paese in cui ha sede il partecipante;

iii)

per paese in cui ha sede l'emittente;

g)

numero totale e valori delle istruzioni di regolamento contro pagamento e numero totale e valori delle istruzioni di regolamento FOP regolate in ciascun sistema di regolamento titoli gestito dal CSD;

h)

numero totale e valori delle istruzioni di regolamento in base alla seguente classificazione:

i)

per tipo di strumenti finanziari di cui alla lettera d), punto i);

ii)

per paese in cui ha sede il partecipante;

iii)

per paese in cui ha sede l'emittente;

iv)

per valuta di regolamento;

v)

per tipo di istruzioni di regolamento, come segue:

istruzioni di regolamento FOP consistenti nelle istruzioni di consegna senza contestuale pagamento (DFP) e nelle istruzioni di ricevimento senza contestuale pagamento (RFP),

istruzioni di regolamento di consegna contro pagamento (DVP) e ricevimento contro pagamento (RVP),

istruzioni di regolamento di consegna con pagamento (DWP) e ricevimento con pagamento (RWP),

istruzioni di regolamento di pagamento senza contestuale consegna (PFOD);

vi)

per istruzioni di regolamento contro pagamento, se la gamba contanti è regolata in conformità con l'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 o in conformità con l'articolo 40, paragrafo 2, dello stesso regolamento;

i)

numero e valore delle operazioni di acquisto forzoso (buy-in) di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014;

j)

numero e importo delle penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 per partecipante;

k)

valore totale delle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito trattate dal CSD in qualità di agente o per conto proprio per ogni tipo di strumenti finanziari di cui alla lettera d), punto i);

l)

valore totale delle istruzioni di regolamento regolate attraverso ogni collegamento tra CSD, precisando se il CSD è il CSD richiedente o il CSD cui è presentata la domanda;

m)

valore delle garanzie e degli impegni di firma ricevuti o forniti dal CSD in relazione a operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito;

n)

valore delle attività di tesoreria in valuta estera e in valori mobiliari attinenti alla gestione dei saldi creditori dei partecipanti, comprese le categorie di enti i cui saldi creditori sono gestiti dal CSD;

o)

numero dei processi di riconciliazione che rivelano creazioni o cancellazioni indebite di titoli di cui all'articolo 65, paragrafo 2, laddove tali processi riguardino emissioni di titoli registrate nei conti titoli tenuti, a livello centrale e non, dal CSD;

p)

media, mediana e moda per la lunghezza dei tempi necessari per porre rimedio agli errori rilevati a norma dell'articolo 65, paragrafo 2.

I valori di cui al primo comma, lettere g), h) e l), vengono calcolati come segue:

a)

nel caso di istruzioni di regolamento contro pagamento, l'importo del regolamento della gamba contante;

b)

nel caso di istruzioni di regolamento FOP, il valore di mercato degli strumenti finanziari o, laddove non sia disponibile, il valore nominale degli stessi.

2.   Il valore di mercato di cui al paragrafo 1 è calcolato alla data dell'ultimo giorno del periodo del riesame, come segue:

a)

per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione, il valore di mercato corrisponde al prezzo di chiusura del mercato più rilevante in termini di liquidità, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera b), del regolamento stesso;

b)

nel caso degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione diversi da quelli indicati alla lettera a), il valore di mercato è il prezzo di chiusura derivato dalla sede di negoziazione nell'Unione con il controvalore degli scambi più elevato;

c)

per gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), il valore di mercato viene determinato sulla base di un prezzo calcolato mediante una metodologia predeterminata che faccia riferimento a criteri correlati a dati di mercato, come i prezzi di mercato disponibili nelle sedi di negoziazione o nelle imprese di investimento.

3.   Il CSD fornisce i valori di cui al paragrafo 1 nella valuta nella quale sono denominati o regolati i titoli o in cui è concesso il credito. L'autorità competente può chiedere al CSD di fornire tali valori nella valuta dello Stato membro di origine del CSD o in euro.

4.   Ai fini della presentazione di informazioni statistiche da parte del CSD, l'autorità competente può determinare algoritmi o principi per l'aggregazione dei dati.

Articolo 43

Altre informazioni

I documenti forniti dal CSD all'autorità competente a norma dell'articolo 41 riportano le seguenti indicazioni:

a)

se un documento viene fornito per la prima volta o è già stato fornito ed è stato aggiornato nel corso del periodo del riesame;

b)

numero di riferimento univoco del documento attribuito dal CSD;

c)

titolo del documento;

d)

capitolo, sezione o pagina del documento in cui sono state introdotte modifiche durante il periodo del riesame ed eventuali spiegazioni aggiuntive di tali modifiche.

Articolo 44

Informazioni da fornire alle autorità di cui all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) 909/2014

Per ogni periodo del riesame, l'autorità competente trasmette le seguenti informazioni alle autorità di cui all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014:

a)

relazione sulla valutazione da parte dell'autorità competente dei rischi ai quali il CSD è o potrebbe essere esposto o che esso genera per il corretto funzionamento dei mercati mobiliari;

b)

eventuali penali o azioni correttive, siano esse già stabilite o ancora in fase di valutazione, nei confronti del CSD a seguito del riesame e della valutazione.

Se del caso, la relazione di cui alla lettera a) comprende i risultati delle analisi da parte dell'autorità competente delle modalità con cui il CSD rispetta i requisiti previsti dall'articolo 24, paragrafo 2, e la documentazione e le informazioni pertinenti di cui all'articolo 24, paragrafo 2, presentate dal CSD.

Articolo 45

Scambio di informazioni tra le autorità competenti di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014]

1.   Nel corso del riesame e della valutazione, l'autorità competente invia alle autorità competenti di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 tutte le informazioni pertinenti fornite dal CSD in relazione a personale, soggetti di rilievo, funzioni, servizi o sistemi condivisi tra detto CSD e altri CSD con i quali esso mantiene i tipi di relazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 909/2014 entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni.

2.   Dopo aver effettuato il riesame e la valutazione, l'autorità competente trasmette le seguenti informazioni alle autorità competenti di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014:

a)

relazione sulla valutazione da parte dell'autorità competente dei rischi ai quali il CSD è o potrebbe essere esposto o che esso genera per il corretto funzionamento dei mercati mobiliari;

b)

eventuali penali o azioni correttive, siano esse già stabilite o ancora in fase di valutazione, nei confronti del CSD a seguito del riesame e della valutazione.

CAPO VI

RICONOSCIMENTO DEL CSD DI UN PAESE TERZO

[Articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 46

Contenuto della domanda

1.   La domanda di riconoscimento contiene le informazioni di cui all'allegato I.

2.   La domanda di riconoscimento:

a)

è fornita su un supporto durevole;

b)

è presentata sia in formato cartaceo che in formato elettronico, utilizzando per quest'ultimo formati aperti che possono essere letti facilmente;

c)

è presentata in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, corredata di una traduzione se i documenti originali non sono redatti in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale;

d)

è dotata di un numero di riferimento univoco per ciascun documento allegato.

3.   Il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce elementi di prova attestanti le informazioni di cui all'allegato I.

CAPO VII

STRUMENTI DI CONTROLLO DEI RISCHI

[Articolo 26, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 47

Strumenti di controllo dei rischi del CSD

1.   Il CSD adotta, nel quadro dei suoi dispositivi di governo societario, politiche, procedure e sistemi documentati per l'individuazione, la misurazione, il controllo, la gestione e la segnalazione dei rischi ai quali il CSD può essere esposto e dei rischi che il CSD rappresenta per qualsiasi altra entità, compresi i partecipanti e i loro clienti, nonché i CSD collegati, le controparti centrali, le sedi di negoziazione, i sistemi di pagamento, le banche di regolamento, i fornitori di liquidità e gli investitori.

Il CSD struttura le politiche, le procedure e i sistemi di cui al primo comma in modo da garantire che gli utenti e, se del caso, i clienti di questi ultimi gestiscano e affrontino correttamente i rischi che essi comportano per il CSD.

2.   Ai fini del paragrafo 1, i dispositivi di governo societario del CSD comprendono i seguenti elementi:

a)

la composizione, il ruolo, le responsabilità, le procedure di nomina, la valutazione dei risultati e l'assunzione di responsabilità dell'organo di amministrazione e dei suoi comitati di controllo dei rischi;

b)

la struttura, il ruolo, le responsabilità, le procedure di nomina e la valutazione dei risultati dell'alta dirigenza;

c)

le linee gerarchiche tra l'alta dirigenza e l'organo di amministrazione.

I dispositivi di governo societario di cui al primo comma sono chiaramente specificati e ben documentati.

3.   Il CSD stabilisce e precisa i compiti delle seguenti funzioni:

a)

la funzione di gestione dei rischi;

b)

la funzione tecnologia;

c)

la funzione di controllo interno e della conformità;

d)

la funzione di audit interno.

Ciascuna funzione dispone di una descrizione dei suoi compiti ben documentata, dell'autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e ha adeguato accesso a tutte le informazioni pertinenti atte a svolgere tali compiti.

Ciascuna funzione opera in modo indipendente rispetto alle altre funzioni del CSD.

Articolo 48

Comitati per il controllo dei rischi

1.   Il CSD istituisce i seguenti comitati:

a)

un comitato dei rischi incaricato di prestare consulenza all'organo di amministrazione sulla propensione generale al rischio e sulla strategia generale in materia di rischio del CSD, sia presenti che future;

b)

un comitato di audit incaricato di prestare consulenza all'organo di amministrazione sullo svolgimento della funzione di audit interno del CSD, che supervisiona;

c)

un comitato per le remunerazioni incaricato di prestare consulenza all'organo di amministrazione sulla politica retributiva del CSD, che supervisiona.

2.   Ciascun comitato è presieduto da una persona con un'adeguata esperienza nel settore di competenza del comitato stesso, indipendente dai membri esecutivi dell'organo di amministrazione del CSD.

I membri esecutivi del consiglio di amministrazione non costituiscono la maggioranza dei membri di nessun comitato.

Per ciascun comitato il CSD stabilisce un mandato e procedure chiari e disponibili al pubblico e garantisce che ciascun comitato si avvalga, se necessario, di consulenti esterni qualificati.

Articolo 49

Responsabilità del personale in posizioni chiave in relazione ai rischi

1.   Il CSD dispone di personale adeguato per assolvere i propri obblighi. Il CSD non condivide il personale con altre entità del gruppo, se non nell'ambito di un accordo scritto di esternalizzazione, conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.   L'organo di amministrazione assume almeno le seguenti responsabilità:

a)

definire politiche, procedure e processi ben documentati secondo i quali operano l'organo di amministrazione, l'alta dirigenza e i comitati;

b)

definire obiettivi e strategie chiari per il CSD;

c)

controllare efficacemente l'alta dirigenza;

d)

stabilire adeguate politiche retributive;

e)

garantire il controllo della funzione di gestione dei rischi e prendere le decisioni relative alla gestione dei rischi;

f)

garantire l'indipendenza e risorse adeguate alle funzioni di cui all'articolo 47, paragrafo 3;

g)

controllare gli accordi di esternalizzazione;

h)

controllare e assicurare la conformità con tutti i pertinenti requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza;

i)

rispondere agli azionisti o ad altri detentori, ai dipendenti, agli utenti e agli altri soggetti interessati;

j)

approvare la programmazione e i riesami dell'audit interno;

k)

riesaminare e aggiornare periodicamente i dispositivi di governo societario del CSD.

Se l'organo di amministrazione o i suoi membri delegano funzioni, essi mantengono la responsabilità delle decisioni che potrebbero pregiudicare la regolare prestazione di servizi da parte del CSD.

L'organo di amministrazione del CSD detiene la responsabilità finale della gestione dei rischi del CSD. L'organo di amministrazione definisce, determina e documenta un adeguato livello di propensione al rischio e di capacità di rischio per il CSD e per tutti i servizi che il CSD presta. L'organo di amministrazione e l'alta dirigenza assicurano che le politiche, le procedure e i controlli del CSD siano coerenti con il suo livello di propensione al rischio e di capacità di rischio e che tali politiche, procedure e controlli riguardino il modo in cui il CSD individua, segnala, controlla e gestisce i rischi.

3.   L'alta dirigenza assume almeno le seguenti responsabilità:

a)

garantire la coerenza delle attività del CSD con gli obiettivi e la strategia del CSD stabiliti dall'organo di amministrazione;

b)

elaborare e definire procedure in materia di gestione dei rischi, tecnologia, controllo interno e della conformità che promuovano gli obiettivi del CSD;

c)

sottoporre le procedure in materia di gestione dei rischi, tecnologia, controllo interno e della conformità a revisioni e verifiche periodiche;

d)

garantire che siano destinate risorse sufficienti alla gestione dei rischi, alla tecnologia, al controllo interno e della conformità, nonché all'audit interno.

4.   Il CSD stabilisce linee di responsabilità chiare, coerenti e ben documentate. Il CSD si dota di linee gerarchiche chiare e dirette tra i membri del proprio organo di amministrazione e l'alta dirigenza al fine di assicurare che quest'ultima risponda del suo operato. Le linee gerarchiche per la funzione di gestione dei rischi, la funzione di controllo interno e della conformità e la funzione di audit interno sono chiare e distinte da quelle per le operazioni del CSD.

5.   Il CSD si dota di un responsabile della gestione dei rischi che attua il quadro di gestione dei rischi, comprese le politiche e le procedure definite dall'organo di amministrazione.

6.   Il CSD si dota di un responsabile delle tecnologie che attua il quadro delle tecnologie, comprese le politiche e le procedure definite dall'organo di amministrazione.

7.   Il CSD si dota di un responsabile del controllo della conformità che attua il quadro di controllo interno e della conformità, comprese le politiche e le procedure definite dall'organo di amministrazione.

8.   Il CSD assicura che le funzioni di responsabile della gestione dei rischi, responsabile del controllo della conformità e responsabile delle tecnologie siano svolte da persone diverse, che siano dipendenti del CSD o di un'entità dello stesso gruppo del CSD. Per ciascuna di tali funzioni la responsabilità è esercitata da una sola persona.

9.   Il CSD stabilisce procedure per assicurare che il responsabile della gestione dei rischi, il responsabile delle tecnologie e il responsabile del controllo della conformità abbiano accesso diretto all'organo di amministrazione.

10.   Le persone nominate in qualità di responsabile della gestione dei rischi, responsabile del controllo della conformità e responsabile delle tecnologie possono svolgere altre funzioni in seno al CSD a condizione che siano predisposte procedure specifiche nell'ambito dei dispositivi di governo societario per individuare e gestire i conflitti di interessi che possono derivare da tali funzioni.

Articolo 50

Conflitti di interessi

1.   Il CSD mette in atto una politica in materia di conflitti di interessi derivanti dal CSD o dalle sue attività o che incidano su di essi, anche in relazione agli accordi di esternalizzazione.

2.   Se il CSD fa parte di un gruppo di imprese, le disposizioni amministrative e organizzative del CSD tengono conto delle circostanze, di cui il CSD è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interessi derivante dalla struttura e dalle attività aziendali di altre imprese dello stesso gruppo.

3.   Se il CSD condivide le funzioni di responsabile della gestione dei rischi, di responsabile del controllo della conformità, di responsabile delle tecnologie o l'audit interno con altre entità del gruppo, i dispositivi di governo societario garantiscono che i relativi conflitti di interessi a livello di gruppo siano gestiti in modo appropriato.

4.   Le disposizioni amministrative e organizzative di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014 contemplano una descrizione delle circostanze che potrebbero configurare un conflitto di interessi che comporti un rischio concreto di danno agli interessi di uno o più utenti del CSD, o dei loro clienti, nonché le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti di interessi.

5.   La descrizione delle circostanze di cui al paragrafo 4 tiene conto del fatto che un membro dell'organo di amministrazione, dell'alta dirigenza e del personale del CSD, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata a tali persone o al CSD:

a)

abbia un interesse personale all'uso dei servizi, dei materiali e delle attrezzature del CSD ai fini di un'altra attività commerciale;

b)

abbia interessi personali o finanziari in un'altra entità che stipula contratti con il CSD;

c)

detenga una partecipazione o un interesse personale in un'altra entità che presta servizi utilizzati dal CSD, comprese le entità presso le quali il CSD esternalizza servizi o attività;

d)

abbia un interesse personale in un'entità che utilizza il servizio del CSD;

e)

sia collegata a qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita un'influenza sulle operazioni di qualsiasi entità che presta i servizi utilizzati dal CSD o utilizza i servizi prestati dal CSD;

f)

sia membro dell'organo di amministrazione o di altri organi o comitati di qualsiasi entità che presta i servizi utilizzati dal CSD o utilizza i servizi prestati per il CSD.

Ai fini del presente paragrafo, hanno un collegamento diretto o indiretto con una persona fisica il coniuge o il partner riconosciuto, i familiari in linea diretta ascendente o discendente fino al secondo grado e i loro coniugi o partner riconosciuti, i fratelli e le sorelle e i loro coniugi o partner riconosciuti, e qualsiasi persona avente lo stesso domicilio o la stessa residenza abituale di dipendenti, dirigenti o membri dell'organo di amministrazione.

6.   Il CSD adotta ogni ragionevole iniziativa per impedire qualsiasi utilizzo abusivo delle informazioni detenute nei suoi sistemi e impedisce l'utilizzo di tali informazioni per altre attività economiche. Le persone fisiche che hanno accesso ai dati registrati nel CSD o le persone giuridiche che appartengono allo stesso gruppo del CSD non usano le informazioni registrate in tale CSD per fini commerciali senza aver precedentemente ottenuto il consenso scritto della persona a cui le informazioni si riferiscono.

Articolo 51

Metodologie di audit

1.   La funzione di audit interno del CSD:

a)

adotta, attua e gestisce un piano di audit integrato per esaminare e valutare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi, dei processi di gestione dei rischi, dei meccanismi di controllo interno, delle politiche retributive, dei dispositivi di governo societario, delle attività e delle operazioni del CSD, comprese le attività esternalizzate;

b)

riesamina il piano di audit e ne informa l'autorità competente almeno una volta all'anno;

c)

istituisce un audit esaustivo basato sul rischio;

d)

formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori condotti conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a) e verifica che tali raccomandazioni siano rispettate;

e)

informa l'organo di amministrazione delle questioni relative all'audit interno;

f)

è indipendente dall'alta dirigenza e riferisce direttamente all'organo di amministrazione;

g)

garantisce che si possano effettuare in tempi brevi audit speciali a seguito del verificarsi di eventi.

2.   Qualora il CSD appartenga ad un gruppo, la funzione di audit interno può essere svolta a livello di gruppo, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a)

essa è separata e indipendente dalle altre funzioni e attività del gruppo;

b)

essa risponde direttamente all'organo di amministrazione del CSD;

c)

il dispositivo riguardante il funzionamento della funzione di audit interno non ostacola l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, incluso l'accesso in loco per acquisire informazioni pertinenti necessarie allo svolgimento di tali funzioni.

3.   Il CSD valuta la funzione di audit interno.

Le valutazioni dell'audit interno constano di un controllo costante sullo svolgimento dell'attività di audit interno e di riesami periodici eseguiti mediante un'autovalutazione effettuata dal comitato di audit o da altre persone all'interno del CSD o del gruppo che dispongono di conoscenze sufficienti delle pratiche di audit interno.

La valutazione esterna della funzione di audit interno è svolta almeno una volta ogni cinque anni da un valutatore qualificato e indipendente esterno al CSD e alla struttura del gruppo.

4.   Le operazioni del CSD, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e i relativi dati sono oggetto di regolari audit interni o esterni.

La frequenza degli audit è determinata sulla base di una valutazione dei rischi documentata. Gli audit di cui al primo comma sono effettuati almeno ogni due anni.

5.   Il bilancio del CSD è elaborato su base annuale e sottoposto a revisione da parte di revisori legali o imprese di revisione contabile abilitati conformemente alla direttiva 2006/43/CE.

Articolo 52

Condivisione dei risultati delle verifiche con il comitato degli utenti

1.   Il CSD condivide i risultati delle verifiche con il comitato degli utenti in uno qualsiasi dei seguenti casi:

a)

i risultati riguardano i criteri di accettazione degli emittenti o degli utenti ai loro rispettivi sistemi di regolamento titoli operati dai CSD;

b)

i risultati riguardano qualsiasi altro aspetto del mandato del comitato degli utenti;

c)

i risultati possono ripercuotersi sul livello di prestazione dei servizi da parte del CSD, in particolare sulla continuità operativa.

2.   Ai membri del comitato degli utenti non sono fornite informazioni che possano conferire loro un vantaggio concorrenziale.

CAPO VIII

CONSERVAZIONE DEI DATI

[Articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 53

Requisiti generali

1.   Il CSD conserva in maniera completa e accurata i dati relativi a tutte le attività specificate nel presente regolamento in qualsiasi momento, anche nel corso di perturbazioni durante le quali sono attivati la politica di continuità operativa e i piani di ripristino in caso di disastro. I dati devono essere facilmente accessibili.

2.   I dati conservati dal CSD sono distinti per ciascuno dei servizi prestati dal CSD in conformità al regolamento (UE) n. 909/2014.

3.   Il CSD conserva i dati su un supporto durevole che consenta di mettere le informazioni a disposizione delle autorità di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014. Il sistema di conservazione dei dati garantisce che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

ciascuna fase fondamentale dell'elaborazione dei dati da parte del CSD può essere ricostituita;

b)

il contenuto originario di una registrazione di dati prima di correzioni o altre modifiche può essere registrato, rintracciato e recuperato;

c)

sono predisposte misure volte a prevenire un'alterazione non autorizzata dei dati;

d)

sono predisposte misure volte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati registrati;

e)

nel sistema di conservazione dei dati è integrato un meccanismo per l'identificazione e la correzione degli errori;

f)

nel sistema di conservazione dei dati è garantito il recupero tempestivo dei dati in caso di disfunzione del sistema.

Articolo 54

Dati riguardanti operazioni/istruzioni di regolamento (flusso)

1.   Il CSD conserva i dati relativi alla totalità delle operazioni, delle istruzioni di regolamento e degli ordini riguardanti le restrizioni di regolamento che tratta, e garantisce che i dati contengano tutte le informazioni necessarie per identificarli con esattezza.

2.   In relazione a ciascuna istruzione di regolamento ricevuta e a ciascun ordine riguardante le restrizioni di regolamento ricevuto, il CSD, subito dopo aver ricevuto le informazioni pertinenti, registra e aggiorna i seguenti elementi, a seconda del fatto che l'istruzione di regolamento o le restrizioni di regolamento riguardino esclusivamente titoli o contante oppure sia titoli che contante:

a)

il tipo di istruzione di regolamento di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere da h) a v);

b)

il tipo di operazione, come segue:

i)

acquisto o vendita di titoli;

ii)

operazioni di gestione delle garanzie;

iii)

operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito;

iv)

operazioni di vendita con patto di riacquisto;

v)

altre;

c)

il riferimento di istruzione univoco del partecipante;

d)

la data della negoziazione;

e)

la data prevista per il regolamento;

f)

la data e l'ora del regolamento;

g)

la data e l'ora dell'immissione dell'istruzione di regolamento nel sistema di regolamento titoli;

h)

la data e l'ora dell'irrevocabilità dell'istruzione di regolamento;

i)

la data e l'ora dell'abbinamento (matching) in caso di istruzioni di regolamento abbinate;

j)

l'identificativo del conto titoli;

k)

l'identificativo del conto corrente;

l)

l'identificativo della banca di regolamento;

m)

l'identificativo del partecipante disponente;

n)

l'identificativo della controparte del partecipante disponente;

o)

l'identificativo del cliente del partecipante disponente, se noto al CSD;

p)

l'identificativo del cliente della controparte del partecipante disponente, se noto al CSD;

q)

l'identificativo dei titoli;

r)

la valuta di regolamento;

s)

l'importo regolamento in contanti;

t)

la quantità o l'importo nominale dei titoli;

u)

lo status dell'istruzione di regolamento indicante:

i)

le istruzioni in attesa che possono ancora essere regolate alla data prevista per il regolamento;

ii)

le istruzioni di regolamento non andate a buon fine che non possono più essere regolate alla data prevista per il regolamento;

iii)

le istruzioni di regolamento integralmente regolate;

iv)

le istruzioni di regolamento parzialmente regolate, comprensive della parte regolata e della parte mancante o in strumenti finanziari o in contante;

v)

le istruzioni di regolamento cancellate, corredate di un'indicazione che specifichi se l'istruzione è stata cancellata dal sistema o dal partecipante.

Per ciascuna delle categorie di istruzioni di regolamento di cui al primo comma, sono registrate le seguenti informazioni:

a)

se l'istruzione è abbinata o non abbinata;

b)

se l'istruzione può essere regolata parzialmente;

c)

se l'istruzione è in attesa;

d)

laddove pertinenti, le motivazioni per cui l'istruzione è in attesa o non è andata a buon fine;

e)

il luogo di negoziazione;

f)

se del caso, il luogo di compensazione (clearing);

laddove sia stata avviata una procedura di acquisto forzoso conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, informazioni riguardanti:

i)

i risultati finali della procedura di acquisto forzoso al più tardi nell'ultimo giorno lavorativo del periodo di differimento, compresi il numero e il valore degli strumenti finanziari se l'acquisto è andato parzialmente o integralmente a buon fine;

ii)

il pagamento di un risarcimento in contanti, compreso l'importo del risarcimento in contanti, se l'acquisto forzoso non è possibile o non è andato a buon fine o è andato parzialmente a buon fine;

iii)

la cancellazione dell'istruzione di regolamento iniziale;

iv)

per ciascun mancato regolamento, l'importo delle penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 55

Dati riguardanti le posizioni (stock)

1.   Il CSD conserva i dati relativi alle posizioni corrispondenti a tutti i conti titoli che detiene. Il CSD tiene registri separati per ciascun conto tenuto a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.   Il CSD tiene traccia delle seguenti informazioni:

a)

l'identificativo di ciascun emittente per il quale il CSD presta i servizi di base di cui alla sezione A, punto 1 o 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

l'identificativo di ciascuna emissione di titoli per la quale il CSD presta i servizi di base di cui alla sezione A, punto 1 o 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, il diritto cui sono soggetti i titoli registrati dal CSD e il paese in cui hanno sede gli emittenti di ciascuna emissione di titoli;

c)

l'identificativo di ciascuna emissione di titoli registrati nei conti titoli detenuti dal CSD non a livello centrale, il diritto cui sono soggetti i titoli registrati dal CSD e il paese in cui hanno sede gli emittenti di ciascuna emissione di titoli;

d)

l'identificativo del CSD emittente o dell'entità del paese terzo pertinente che svolge funzioni analoghe a quelle di un CSD emittente per ciascuna emissione di titoli di cui alla lettera c);

e)

gli identificativi dei conti titoli degli emittenti, nel caso di CSD emittenti;

f)

gli identificativi dei conti correnti degli emittenti, nel caso di CSD emittenti;

g)

gli identificativi delle banche di regolamento utilizzate da ciascun emittente, nel caso di CSD emittenti;

h)

gli identificativi dei partecipanti;

i)

il paese in cui hanno sede i partecipanti;

j)

gli identificativi dei conti titoli dei partecipanti;

k)

gli identificativi dei conti correnti dei partecipanti;

l)

gli identificativi delle banche di regolamento utilizzate da ciascun partecipante;

m)

il paese in cui hanno sede le banche di regolamento utilizzate da ciascun partecipante.

3.   Alla fine di ciascuna giornata lavorativa il CSD registra per ciascuna posizione i seguenti elementi, nella misura in cui sono rilevanti per la posizione:

a)

gli identificativi dei partecipanti e degli altri titolari di conti;

b)

il tipo di conto titoli a seconda che il conto titoli appartenga a un partecipante («conto proprio del partecipante»), a uno dei suoi clienti («segregazione per singolo cliente») o a una pluralità di clienti («segregazione omnibus»);

c)

per ciascun identificativo di emissione di titoli (ISIN), i saldi di fine giornata dei conti titoli indicanti il numero di titoli;

d)

per ciascun conto titoli e ISIN di cui alla lettera c), il numero di titoli soggetti a restrizioni di regolamento, il tipo di restrizioni e l'identità del beneficiario delle restrizioni a fine giornata.

4.   Il CSD conserva i dati relativi ai mancati regolamenti e alle misure adottate dal CSD e dai suoi partecipanti per prevenire e gestire i mancati regolamenti conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 56

Dati riguardanti servizi accessori

1.   Il CSD conserva i tipi di dati di cui all'allegato II del presente regolamento per ciascuno dei servizi accessori da esso prestati a norma delle sezioni B e C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, compresi i saldi di fine giornata dei conti correnti forniti dal CSD o dall'ente creditizio designato per ciascuna valuta.

2.   Se presta servizi accessori diversi da quelli espressamente menzionati nella sezione B o C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD conserva dati adeguati in merito a tali servizi.

Articolo 57

Dati riguardanti l'impresa

1.   Il CSD conserva dati adeguati e ordinati in merito alle attività connesse alla sua attività d'impresa e alla sua organizzazione interna.

2.   I dati di cui al paragrafo 1 tengono conto di qualsiasi modifica sostanziale dei documenti detenuti dal CSD e comprendono i seguenti elementi:

a)

l'organigramma dell'organo di amministrazione, dell'alta dirigenza, dei comitati pertinenti, delle unità operative e di tutte le altre unità o divisioni del CSD;

b)

l'identità degli azionisti (persone fisiche o giuridiche) che esercitano un controllo diretto o indiretto sulla gestione del CSD o che detengono partecipazioni nel capitale del CSD e gli importi di tali partecipazioni;

c)

le partecipazioni del CSD nel capitale di altre persone giuridiche;

d)

i documenti che riportano le politiche, le procedure e i processi prescritti dai requisiti organizzativi del CSD e relativi ai servizi prestati dal CSD;

e)

i verbali delle riunioni dell'organo di amministrazione, dei comitati dell'alta dirigenza e degli altri comitati;

f)

i verbali delle riunioni dei comitati degli utenti;

g)

i verbali dei gruppi di consultazione con i partecipanti e i clienti, se esistenti;

h)

le relazioni di audit interno ed esterno, le relazioni sulla gestione dei rischi, le relazioni sul controllo interno e della conformità, comprese le reazioni dell'alta dirigenza a dette relazioni;

i)

tutti i contratti di esternalizzazione;

j)

la politica di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro;

k)

i dati riguardanti tutte le attività e passività e i conti di capitale del CSD;

l)

i dati riguardanti tutte le entrate e le spese, compresi i costi e i ricavi contabilizzati separatamente a norma dell'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 909/2014;

m)

i reclami formali ricevuti e, in particolare, il nome e l'indirizzo dell'autore del reclamo, la data di ricevimento del reclamo, il nome di tutte le persone identificate nel reclamo, la descrizione della natura del reclamo e la data in cui il reclamo è stato risolto;

n)

i dati su qualsiasi interruzione di servizio o disfunzione, compresa una relazione dettagliata sui tempi, sugli effetti di tali interruzioni o disfunzioni e sulle azioni correttive;

o)

i dati sui risultati delle prove di stress e a posteriori eseguite dal CSD che presta servizi accessori di tipo bancario;

p)

le comunicazioni scritte con l'autorità competente, l'ESMA e le autorità rilevanti;

q)

i pareri giuridici ricevuti in conformità alle pertinenti disposizioni sui requisiti organizzativi in conformità al capo VII del presente regolamento;

r)

la documentazione riguardante gli accordi di collegamento in conformità al capo XII del presente regolamento;

s)

le tariffe e gli oneri applicati per i diversi servizi, compresi sconti o riduzioni.

Articolo 58

Dati supplementari

Il CSD conserva i dati supplementari richiesti dall'autorità competente al fine di consentire a quest'ultima di verificare la conformità del CSD al regolamento (UE) n. 909/2014.

CAPO IX

MISURE DI RICONCILIAZIONE

[Articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 59

Misure di riconciliazione generali

1.   Il CSD mette in atto le misure di riconciliazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 per ciascuna emissione di titoli registrata nei conti titoli detenuti dal CSD a livello centrale e non centrale.

Il CSD mette a confronto il saldo di fine giornata del giorno precedente con tutti i regolamenti trattati durante il giorno e il saldo di fine giornata corrente per ciascuna emissione di titoli e ciascun conto titoli detenuto dal CSD a livello centrale o non centrale.

Il CSD si avvale di una contabilità in partita doppia, secondo la quale ad ogni registrazione di accredito su un conto titoli detenuto dal CSD a livello centrale o non centrale corrisponde una registrazione di addebito su un altro conto titoli detenuto dal medesimo CSD.

2.   Le verifiche di cui all'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento n. 909/2014 assicurano l'accuratezza dei dati del CSD relativi alle emissioni di titoli e l'adeguatezza delle misure di riconciliazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, e delle misure relative alla cooperazione e allo scambio di informazioni con i terzi in materia di riconciliazione di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.

3.   Se il processo di riconciliazione riguarda titoli soggetti ad accentramento, il CSD predispone misure adeguate per proteggere i titoli fisici da furto, frode e distruzione. Tali misure contemplano almeno l'utilizzo di camere blindate la cui concezione e la cui ubicazione garantiscano un elevato livello di protezione contro le inondazioni, i terremoti, gli incendi e altre catastrofi.

4.   Le verifiche di cui all'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda le camere blindate, in particolare le ispezioni fisiche, sono eseguite almeno una volta all'anno. Il CSD informa l'autorità competente dei risultati di tali verifiche.

Articolo 60

Misure di riconciliazione per le operazioni societarie

1.   Il CSD non stabilisce i diritti ai proventi di operazioni societarie sullo stock che modificherebbero il saldo dei conti titoli detenuti dal CSD fino a quando non sono completate le misure di riconciliazione specificate all'articolo 59 e agli articoli 61, 62 e 63.

2.   Una volta che l'operazione societaria è stata trattata, il CSD garantisce l'aggiornamento di tutti i conti titoli detenuti dal CSD a livello centrale o non centrale.

Articolo 61

Misure di riconciliazione per il modello dell'autorità di registrazione

Se un'autorità di registrazione, un agente di emissione o un'altra analoga entità è coinvolta nel processo di riconciliazione per una determinata emissione di titoli a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, e conserva dati relativi a titoli che sono anche registrati presso il CSD, le misure che il CSD e tale entità adottano per garantire l'integrità complessiva dell'emissione comprendono una riconciliazione giornaliera del saldo totale registrato nei conti titoli detenuti dal CSD con i corrispondenti registri dei titoli tenuti da tale entità. Il CSD e l'entità eseguono altresì:

a)

una riconciliazione a fine giornata del saldo di ciascun conto titoli detenuto dal CSD con il saldo del corrispondente registro dei titoli tenuto da tale entità, se i titoli sono stati trasferiti nel corso di un dato giorno lavorativo;

b)

almeno una volta ogni due settimane, una riconciliazione completa di tutti i saldi in un'emissione di titoli con tutti i saldi sul corrispondente registro dei titoli tenuto da tale entità.

Articolo 62

Misure di riconciliazione per il modello dell'agente di trasferimento

Se un gestore di fondi, un agente di trasferimento o un'altra analoga entità è responsabile del processo di riconciliazione per un conto che detiene una parte di un'emissione di titoli registrati presso il CSD, le misure che il CSD e tale entità adottano per garantire l'integrità di questa parte di emissione comprendono una riconciliazione giornaliera del saldo complessivo dei conti titoli detenuti dal CSD con i registri dei titoli dell'entità tenuti dal CSD, inclusi i saldi di apertura e di chiusura aggregati.

Se il CSD tiene i suoi conti nel registro di tale entità tramite un terzo soggetto che non sia un CSD, il CSD richiede a quest'ultimo di informare l'entità che agisce per conto del CSD e di predisporre misure equivalenti in materia di cooperazione e di scambio di informazioni con l'entità, al fine di garantire che i requisiti di cui al presente articolo siano soddisfatti.

Articolo 63

Misure di riconciliazione per il modello del depositario comune

Se il CSD che ha creato un collegamento interoperabile si avvale di un depositario comune o di qualsiasi altra entità analoga, il CSD riconcilia su base giornaliera il saldo totale per emissione di titoli registrato nei conti titoli che detiene, diversi da quelli degli altri CSD del collegamento interoperabile, con i corrispondenti registri di titoli che il depositario comune o un'altra analoga entità tiene per tale CSD.

Se il depositario comune o qualsiasi altra analoga entità è responsabile dell'integrità complessiva di una determinata emissione di titoli, il depositario comune o l'altra analoga entità mette a confronto su base giornaliera il saldo complessivo per emissione di titoli e i saldi nei conti titoli che detiene per ciascun CSD.

Se il processo di riconciliazione riguarda titoli soggetti ad accentramento, il CSD garantisce che il depositario comune o l'altra entità soddisfi i requisiti di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

Articolo 64

Misure supplementari qualora altre entità siano coinvolte nel processo di riconciliazione

1.   Il CSD riesamina almeno una volta all'anno le sue misure finalizzate alla cooperazione e allo scambio di informazioni con altre entità di cui agli articoli 61, 62 e 63. Tale riesame può essere condotto parallelamente al riesame degli accordi di collegamento tra CSD. Su richiesta dell'autorità competente, il CSD attua altre misure finalizzate alla cooperazione e allo scambio di informazioni oltre a quelle specificate nel presente regolamento.

2.   Quando il CSD crea collegamenti, questi ultimi sono conformi alle prescrizioni supplementari di cui all'articolo 86.

3.   Il CSD richiede ai suoi partecipanti di riconciliare i propri dati con le informazioni ricevute dal CSD stesso su base giornaliera.

4.   Ai fini del paragrafo 3, su base giornaliera il CSD fornisce ai partecipanti le seguenti informazioni specifiche per ciascun conto titoli e per ciascuna emissione di titoli:

a)

il saldo aggregato di un conto titoli all'inizio del rispettivo giorno lavorativo;

b)

i singoli trasferimenti di titoli in o a partire da un conto titoli durante il rispettivo giorno lavorativo;

c)

il saldo aggregato di un conto titoli alla fine del rispettivo giorno lavorativo.

Il CSD fornisce le informazioni di cui al primo comma su richiesta di altri titolari di conti titoli detenuti dal CSD, a livello centrale o non centrale, se tali informazioni sono necessarie per la riconciliazione dei registri di quei titolari con i registri del CSD.

5.   Il CSD assicura che, dietro sua richiesta, i suoi partecipanti, altri titolari di conti presso il CSD e gli operatori dei conti forniscano al CSD le informazioni che il CSD ritiene necessarie per garantire l'integrità dell'emissione, in particolare per risolvere qualsiasi problema di riconciliazione.

Ai fini del presente paragrafo, per «operatore dei conti» si intende un'entità incaricata dal CSD mediante contratto di registrare le scritture contabili nei conti titoli di quest'ultimo.

Articolo 65

Problemi relativi alla riconciliazione

1.   Il CSD analizza le asimmetrie e le discrepanze risultanti dal processo di riconciliazione e si adopera per risolverle prima dell'inizio del regolamento il giorno lavorativo successivo.

2.   Se il processo di riconciliazione rivela la creazione o la cancellazione indebite di titoli e il CSD non riesce a risolvere tale problema entro la fine del giorno lavorativo successivo, il CSD sospende l'emissione di titoli ai fini del regolamento finché non abbia posto rimedio alla creazione o alla cancellazione indebita di titoli.

3.   In caso di sospensione del regolamento, il CSD informa senza indebito ritardo i suoi partecipanti, l'autorità competente, le autorità rilevanti e tutte le altre entità coinvolte nella procedura di riconciliazione di cui agli articoli 61, 62 e 63.

4.   Il CSD adotta senza indebito ritardo tutte le misure necessarie per porre rimedio alla creazione o alla cancellazione indebita di titoli e ne informa l'autorità competente e le autorità rilevanti.

5.   Il CSD informa senza indebito ritardo i suoi partecipanti, l'autorità competente, le autorità rilevanti e le altre entità coinvolte nel processo di riconciliazione, di cui agli articoli 61, 62 e 63, dopo aver posto rimedio alla creazione o alla cancellazione indebita dei titoli.

6.   Se un'emissione di titoli è sospesa dal regolamento, le misure della disciplina di regolamento di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 909/2014 non si applicano in relazione a tale emissione di titoli per la durata della sospensione.

7.   Il CSD riprende il regolamento non appena abbia posto rimedio alla creazione o alla cancellazione indebita di titoli.

8.   Nel caso in cui il numero di casi di creazione o cancellazione indebita di titoli di cui al paragrafo 2 sia superiore a cinque al mese, il CSD propone entro un mese all'autorità competente e alle autorità rilevanti un piano di misure per ridurre il verificarsi di casi analoghi. Il CSD aggiorna il piano e presenta una relazione sull'attuazione dello stesso all'autorità competente e alle autorità rilevanti su base mensile, fino al momento in cui il numero dei casi di cui al paragrafo 2 è inferiore a cinque al mese.

CAPO X

RISCHIO OPERATIVO

[Articolo 45, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 909/2014]

SEZIONE 1

Individuazione dei rischi operativi

Articolo 66

Rischi operativi generali e loro valutazione

1.   I rischi operativi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 comprendono i rischi derivanti da carenze nei sistemi di informazione, nei processi interni, nelle prestazioni del personale o da perturbazioni causate da eventi esterni che comportano la riduzione, il deterioramento o l'interruzione dei servizi forniti dal CSD.

2.   Il CSD, su base continuativa, individua tutte le potenziali singole carenze nelle sue operazioni e valuta l'evoluzione del rischio operativo al quale è esposto, compresi gli attacchi informatici e le pandemie.

Articolo 67

Rischio operativo che può derivare dai partecipanti principali

1.   Il CSD individua su base continuativa i principali partecipanti al sistema di regolamento titoli da esso operato sulla base dei seguenti fattori:

a)

volumi e valori delle loro operazioni;

b)

dipendenze rilevanti tra i partecipanti e i clienti dei partecipanti, se i clienti sono noti al CSD, che potrebbero influire sul CSD;

c)

il loro impatto potenziale sugli altri partecipanti e sul sistema di regolamento titoli del CSD nel suo insieme, nel caso in cui un problema operativo pregiudichi la regolare prestazione di servizi da parte del CSD.

Ai fini del primo comma, lettera b), il CSD individua inoltre i seguenti elementi:

i)

i clienti dei partecipanti responsabili di una parte significativa delle operazioni trattate dal CSD;

ii)

i clienti dei partecipanti le cui operazioni, per volumi e valori, sono significative rispetto alla capacità di gestione del rischio dei rispettivi partecipanti.

2.   Il CSD riesamina e tiene aggiornata l'identificazione dei partecipanti principali su base continuativa.

3.   Il CSD si dota di criteri, metodi e norme chiari e trasparenti al fine di garantire che i partecipanti principali soddisfino i requisiti operativi.

4.   Su base continuativa il CSD individua, controlla e gestisce i rischi operativi che i partecipanti principali rappresentano per il medesimo.

Ai fini del primo comma, il sistema di gestione dei rischi operativi di cui all'articolo 70 contempla inoltre norme e procedure atte a raccogliere tutte le informazioni pertinenti in merito ai clienti dei partecipanti. Il CSD include altresì negli accordi con i suoi partecipanti tutte le disposizioni necessarie per agevolare la raccolta di tali informazioni.

Articolo 68

Rischio operativo che può derivare dai fornitori di utenze critiche e di servizi critici

1.   Il CSD individua i fornitori di utenze critiche e i fornitori di servizi critici che possono comportare rischi per le operazioni del CSD a causa della sua dipendenza da essi.

2.   Il CSD adotta le opportune azioni per gestire le dipendenze di cui al paragrafo 1 mediante adeguate disposizioni contrattuali ed organizzative, nonché grazie a specifiche disposizioni della politica di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro, prima che qualsiasi relazione con tali prestatori diventi operativa.

3.   Il CSD si assicura che gli accordi contrattuali con i prestatori individuati in conformità al paragrafo 1 prevedano che questi ultimi debbano ottenere l'approvazione preventiva del CSD per poter subappaltare qualsiasi elemento dei servizi prestati al CSD.

Nel caso in cui il fornitore di servizi esternalizzi i suoi servizi in conformità al primo comma, il CSD garantisce che il livello del servizio e la sua resilienza non ne siano influenzati e che il CSD mantenga il pieno accesso alle informazioni necessarie per la prestazione dei servizi esternalizzati.

4.   Il CSD stabilisce chiare linee di comunicazione con i fornitori di cui al paragrafo 1 per agevolare lo scambio di informazioni sia in condizioni normali che in circostanze eccezionali.

5.   Il CSD informa la sua autorità competente di qualsiasi dipendenza dai fornitori di utenze e servizi individuati a norma del paragrafo 1 e adotta misure per garantire che le autorità possano ottenere informazioni sulle attività di tali prestatori, o direttamente dai fornitori di utenze e servizi o tramite il CSD.

Articolo 69

Rischio operativo che può derivare da altri CSD o da altre infrastrutture di mercato

1.   Il CSD garantisce che i suoi sistemi e i suoi dispositivi di comunicazione con altri CSD o infrastrutture di mercato siano affidabili e sicuri, nonché progettati in modo da ridurre al minimo i rischi operativi.

2.   Qualsiasi accordo che il CSD concluda con un altro CSD o con altre infrastrutture di mercato dispone quanto segue:

a)

l'altro CSD o l'altra infrastruttura del mercato finanziario comunica al CSD qualsiasi fornitore di servizi critici del quale si avvalga l'altro CSD o l'altra infrastruttura di mercato;

b)

i dispositivi di governo societario e i processi di gestione nell'altro CSD o nell'altra infrastruttura di mercato non pregiudicano la regolare prestazione di servizi da parte del CSD, in particolare i dispositivi di gestione dei rischi e le condizioni d'accesso non discriminatorie.

SEZIONE 2

Metodi per testare, gestire e ridurre al minimo i rischi operativi

Articolo 70

Sistema e quadro di gestione del rischio operativo

1.   Nel quadro delle politiche, delle procedure e dei sistemi di cui all'articolo 47, il CSD si dota di un quadro ben documentato per la gestione del rischio operativo, con una ripartizione chiara di ruoli e responsabilità. Il CSD si dota di sistemi informatici, politiche, procedure e controlli appropriati per individuare, misurare, controllare, segnalare e attenuare il rischio operativo.

2.   L'organo di amministrazione e l'alta dirigenza del CSD definiscono, attuano e controllano il quadro di gestione del rischio relativo ai rischi operativi di cui al paragrafo 1, individuano tutte le esposizioni al rischio operativo del CSD e tengono traccia dei dati pertinenti in materia di rischio operativo, includendo eventuali casi di perdita di dati rilevanti.

3.   Il CSD definisce e documenta obiettivi chiari di affidabilità operativa, in particolare obiettivi di rendimento operativo e obiettivi relativi al livello di servizio promesso per i suoi servizi e i suoi sistemi di regolamento titoli. Esso dispone di politiche e procedure atte a conseguire tali obiettivi.

4.   Il CSD si assicura che i propri obiettivi di rendimento operativo e gli obiettivi relativi al livello di servizio di cui al paragrafo 3 comprendano misure di rendimento operativo sia qualitative che quantitative.

5.   Il CSD controlla e valuta regolarmente se gli obiettivi prefissati e il livello di servizio promesso siano stati conseguiti.

6.   Il CSD si dota di norme e procedure intese a garantire che l'alta dirigenza, i membri dell'organo di amministrazione, i comitati pertinenti dell'organo di amministrazione, i comitati degli utenti e l'autorità competente siano regolarmente informati circa le prestazioni del suo sistema di titoli.

7.   Il CSD riesamina periodicamente gli obiettivi operativi per integrare nuovi sviluppi tecnologici e commerciali.

8.   Il quadro di gestione del rischio operativo del CSD comprende processi di gestione dei cambiamenti e di gestione dei progetti per attenuare il rischio operativo derivante dalle modifiche apportate alle operazioni, alle politiche, alle procedure e ai controlli messi in atto dal CSD.

9.   Il quadro di gestione del rischio operativo del CSD comprende un quadro globale in materia di sicurezza fisica e di sicurezza delle informazioni per gestire i rischi di attacco cui il CSD è esposto, in particolare gli attacchi informatici, le intrusioni e le catastrofi naturali. Tale quadro globale consente al CSD di proteggere le informazioni a sua disposizione dall'accesso o dalla divulgazione non autorizzati, di garantire l'accuratezza e l'integrità dei dati e di dare continuità alla disponibilità dei servizi forniti dal CSD.

10.   Il CSD predispone le opportune procedure in materia di risorse umane al fine di assumere, formare e trattenere personale qualificato, nonché ridurre gli effetti del ricambio del personale o un eccessivo affidamento al personale in posizioni chiave.

Articolo 71

Integrazione e rispetto del sistema operativo e di gestione del rischio di impresa

1.   Il CSD garantisce che il sistema di gestione del rischio operativo sia parte dei suoi processi di gestione quotidiana del rischio e che i risultati di tali processi siano presi in considerazione nel processo di elaborazione, controllo e verifica del profilo di rischio operativo del CSD.

2.   Il CSD si dota di meccanismi per segnalare con regolarità all'alta dirigenza le esposizioni al rischio operativo e le perdite derivanti da rischi operativi, e di procedure per adottare appropriate azioni correttive intese a mitigare tali esposizioni e perdite.

3.   Il CSD si dota di procedure per garantire la conformità con il sistema di gestione dei rischi operativi, in particolare di norme interne per il trattamento di carenze nell'applicazione di tale sistema.

4.   Il CSD si dota di procedure complete e ben documentate per registrare, controllare e risolvere tutti gli incidenti operativi, che comprendono:

a)

un sistema di classificazione degli incidenti che tenga conto delle loro ripercussioni sulla regolare prestazione di servizi da parte del CSD;

b)

un sistema di segnalazione di un incidente operativo rilevante all'alta dirigenza, all'organo di amministrazione e all'autorità competente;

c)

un riesame «post-incidente» successivo a qualsiasi perturbazione rilevante delle attività del CSD, al fine di individuare le cause e i necessari miglioramenti delle operazioni o della politica di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro, nonché delle politiche e dei piani degli utenti del CSD. Il risultato di tale riesame è comunicato senza indugio all'autorità competente e alle autorità rilevanti.

Articolo 72

La funzione di gestione del rischio operativo

Nel quadro della funzione di gestione dei rischi, la funzione di gestione del rischio operativo del CSD gestisce il rischio operativo del CSD. In particolare:

a)

elabora strategie, politiche e procedure volte a individuare, misurare, controllare e segnalare i rischi operativi;

b)

elabora procedure volte a controllare e gestire i rischi operativi, anche introducendo eventuali modifiche necessarie nel sistema di gestione del rischio operativo;

c)

garantisce che le strategie, le politiche e le procedure di cui alle lettere a) e b) siano attuate correttamente.

Articolo 73

Verifiche e test

1.   I sistemi e il quadro di gestione del rischio operativo del CSD sono soggetti a verifiche. La frequenza di tali verifiche si basa su una valutazione del rischio documentata; esse sono effettuate almeno una volta ogni due anni.

2.   Le verifiche di cui al precedente paragrafo riguardano sia le attività delle unità operative interne del CSD che quelle della funzione di gestione del rischio operativo.

3.   Il CSD valuta periodicamente il sistema per la gestione dei rischi operativi e, se necessario, lo adegua.

4.   Il CSD riesamina e sottopone a test periodici con gli utenti le politiche, le procedure e i dispositivi operativi. I test e i riesami sono anche effettuati qualora siano apportate modifiche sostanziali al sistema di regolamento titoli operato dal CSD o dopo il verificarsi di incidenti operativi che pregiudicano la regolare prestazione di servizi da parte del CSD.

5.   Il CSD garantisce che i flussi di dati e i processi associati al sistema di gestione del rischio operativo siano resi accessibili ai revisori legali senza indugio.

Articolo 74

Attenuazione del rischio operativo mediante copertura assicurativa

Il CSD può stipulare un contratto di assicurazione per attenuare i rischi operativi di cui al presente capo soltanto quando le misure di cui al presente capo non attenuano completamente il rischio operativo.

SEZIONE 3

Sistemi informatici

Articolo 75

Strumenti informatici

1.   Il CSD garantisce che i suoi sistemi di tecnologia dell'informazione (sistemi informatici) siano ben documentati e progettati per rispondere alle esigenze operative del CSD e ai rischi operativi cui il CSD è esposto.

I sistemi informatici del CSD:

a)

sono resilienti, anche in condizioni di stress dei mercati;

b)

dispongono di una sufficiente capacità per il trattamento di informazioni supplementari a seguito di un aumento dei volumi dei regolamenti;

c)

conseguono gli obiettivi del CSD in materia di livello dei servizi.

2.   I sistemi del CSD dispongono di una capacità sufficiente per il trattamento di tutte le operazioni entro la fine della giornata, anche nel caso in cui si verifichino perturbazioni di grave entità.

Il CSD si dota di procedure atte a garantire una capacità sufficiente dei sistemi informatici, anche in caso di introduzione di nuove tecnologie.

3.   Il CSD basa i propri sistemi informatici su norme tecniche riconosciute a livello internazionale e sulle migliori pratiche del settore.

4.   I sistemi informatici del CSD garantiscono che tutti i dati a disposizione del CSD siano protetti contro la perdita, la fuga di dati, l'accesso non autorizzato, la cattiva gestione, l'inadeguata conservazione dei dati e altri rischi derivanti dal trattamento.

5.   Il quadro di sicurezza informatica del CSD illustra i meccanismi di cui il CSD si dota al fine di individuare e prevenire gli attacchi informatici. Il quadro illustra anche il piano del CSD di risposta agli attacchi informatici.

6.   Il CSD sottopone i suoi sistemi informatici a prove rigorose, simulando condizioni di stress, prima che tali sistemi siano utilizzati per la prima volta, dopo che siano state apportate modifiche significative ai sistemi e dopo il verificarsi di gravi perturbazioni operative. Se del caso, il CSD coinvolge nell'elaborazione e nell'esecuzione di tali test:

a)

gli utenti;

b)

i fornitori di utenze critiche e di servizi critici;

c)

altri CSD;

d)

altre infrastrutture di mercato;

e)

qualsiasi altra istituzione rispetto alla quale sono state individuate interdipendenze nella politica di continuità operativa.

7.   Il quadro di sicurezza informatica contempla:

f)

controlli sull'accesso al sistema;

g)

adeguate salvaguardie contro le intrusioni e l'uso illecito dei dati;

h)

dispositivi specifici per preservare l'autenticità e l'integrità dei dati, incluse tecniche crittografiche;

i)

reti e procedure affidabili per la trasmissione accurata e tempestiva dei dati senza perturbazioni di grave entità;

j)

tracce di audit.

8.   Il CSD si dota di dispositivi per la selezione e la sostituzione dei prestatori esterni di servizi informatici, per l'accesso tempestivo del CSD a tutte le informazioni necessarie, nonché di controlli e di strumenti di controllo adeguati.

9.   Il CSD garantisce che i sistemi informatici e il quadro di sicurezza informatica concernente i servizi di base del CSD siano riesaminati almeno una volta all'anno e siano soggetti alle valutazioni dell'audit. I risultati delle valutazioni sono comunicati all'organo di amministrazione del CSD e all'autorità competente.

SEZIONE 4

Continuità operativa

Articolo 76

Aspetti strategici e politici

1.   Il CSD si dota di una politica di continuità operativa associata a un piano di ripristino in caso di disastro che sono:

a)

approvati dall'organo di amministrazione;

b)

soggetti a riesami dell'audit i cui esiti sono comunicati all'organo di amministrazione.

2.   Il CSD assicura che la politica di continuità operativa:

a)

individui tutte le operazioni e i sistemi informatici critici e preveda un livello minimo di servizio da mantenere per tali operazioni;

b)

comprenda la strategia e gli obiettivi del CSD volti a garantire la continuità delle operazioni e dei sistemi di cui alla lettera a);

c)

tenga conto di tutti i collegamenti e le interdipendenze almeno con:

i)

gli utenti;

ii)

i fornitori di utenze critiche e di servizi critici;

iii)

altri CSD;

iv)

altre infrastrutture di mercato;

d)

definisce e documenta i dispositivi da applicare per la condotta in caso di emergenza operativa o di grave perturbazione delle operazioni del CSD al fine di garantire un livello di servizio minimo per quanto riguarda le funzioni critiche del CSD;

e)

definisce il periodo di tempo massimo accettabile durante il quale le funzioni e i sistemi informatici critici possono essere fuori servizio.

3.   Il CSD adotta ogni ragionevole iniziativa per assicurare che il regolamento sia completato entro la fine della giornata lavorativa anche in caso di perturbazione, e che tutte le posizioni degli utenti al momento della perturbazione siano identificate con certezza in modo tempestivo.

Articolo 77

Analisi di impatto sulle attività aziendali

1.   Il CSD effettua un'analisi di impatto sulle attività aziendali al fine di:

a)

preparare un elenco di tutti i processi e le attività che intervengono nella consegna dei servizi che presta;

b)

individuare e inventariare tutte le componenti del suo sistema informatico che assicurano i processi e le attività di cui alla lettera a), nonché le loro rispettive interdipendenze;

c)

individuare e documentare l'impatto qualitativo e quantitativo di uno scenario di ripristino in caso di disastro per ciascun processo e ciascuna attività di cui alla lettera a) e le variazioni dell'impatto nel tempo in caso di perturbazione;

d)

definire e documentare i livelli di servizio minimi ritenuti accettabili e adeguati dal punto di vista degli utenti del CSD;

e)

determinare e documentare le risorse minime richieste per quanto riguarda il personale e le competenze, lo spazio di lavoro e le tecnologie informatiche al fine di svolgere ciascuna funzione critica al livello minimo accettabile.

2.   Il CSD effettua un'analisi dei rischi per determinare l'incidenza dei vari scenari sulla continuità delle sue operazioni critiche.

3.   Il CSD assicura che l'analisi di impatto sulle attività aziendali e l'analisi del rischio soddisfino tutti i requisiti seguenti:

a)

sono aggiornate;

b)

sono soggette a riesame a seguito di un incidente rilevante o di modifiche operative significative, e almeno una volta all'anno;

c)

tengono conto di tutti gli sviluppi pertinenti, compresi l'andamento del mercato e l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione.

Articolo 78

Ripristino in caso di disastro

1.   Il CSD si dota di dispositivi per garantire la continuità delle operazioni critiche negli scenari di catastrofe, in particolare in caso di calamità naturali, pandemie, attacchi fisici, intrusioni, attacchi terroristici e attacchi informatici. Tali dispositivi garantiscono:

d)

la disponibilità di risorse umane adeguate;

e)

la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti;

f)

la migrazione, il ripristino e la ripresa delle operazioni in un sito di trattamento secondario.

2.   Il piano di ripristino in caso di disastro del CSD determina e contempla un tempo massimo di ripristino per le operazioni critiche e definisce, per ciascuna operazione critica, le strategie di recupero più idonee. Il tempo massimo di ripristino per ciascuna operazione critica non è superiore a due ore. Il CSD assicura che sistemi di back-up comincino il trattamento senza indebito ritardo, a meno che ciò non metta a repentaglio l'integrità delle emissioni di titoli o la riservatezza dei dati conservati dal CSD. Il CSD si adopera per riprendere le operazioni critiche entro due ore dalla perturbazione. Per determinare i tempi di ripristino di ciascuna operazione il CSD tiene conto del potenziale impatto generale sull'efficienza del mercato. Tali dispositivi assicurano almeno che, in scenari estremi, siano garantiti i livelli di servizio concordati.

3.   Il CSD si dota di almeno un sito di trattamento secondario dotato di risorse, capacità, funzionalità e personale sufficienti, adeguato alle esigenze operative del CSD e ai rischi cui il CSD è esposto, al fine di assicurare la continuità delle operazioni critiche, almeno nel caso in cui la sede principale dell'attività non sia disponibile.

Il sito di trattamento secondario:

a)

fornisce il livello di servizi necessario a garantire che il CSD effettui le sue operazioni critiche entro il tempo massimo di ripristino;

b)

è situato ad una distanza geografica dal sito di trattamento primario che consenta al sito di trattamento secondario di avere un profilo di rischio distinto e di non essere interessato dall'evento che colpisce il sito di trattamento primario;

c)

è immediatamente accessibile per il personale del CSD al fine di garantire la continuità delle operazioni critiche se il sito di trattamento primario non è disponibile.

4.   Il CSD elabora e mantiene procedure e piani dettagliati riguardanti:

a)

l'identificazione, la registrazione e la segnalazione di tutte le perturbazioni delle operazioni del CSD;

b)

misure atte a porre rimedio a incidenti operativi e a situazioni di emergenza;

c)

la valutazione dei danni e piani adeguati per attivare le misure di cui alla lettera b);

d)

la gestione e la comunicazione delle crisi, in particolare punti di contatto appropriati, al fine di garantire la trasmissione di informazioni affidabili e aggiornate alle parti interessate e all'autorità competente;

e)

l'attivazione di altri siti operativi e aziendali e il passaggio a questi ultimi;

f)

il ripristino informatico, in particolare l'attivazione del sito di trattamento informatico secondario e la migrazione verso quest'ultimo.

Articolo 79

Verifica e controllo

Il CSD controlla la politica di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro e li sottopone a verifica almeno una volta all'anno. Il CSD sottopone a verifica la politica di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro anche dopo modifiche sostanziali dei sistemi o delle relative operazioni al fine di assicurare che i sistemi e le operazioni raggiungano gli obiettivi del CSD. Il CSD pianifica e documenta tali verifiche che comprendono:

a)

scenari di disastri su vasta scala;

b)

i passaggi tra il sito di trattamento primario e il sito di trattamento secondario;

c)

la partecipazione di, a seconda dei casi:

i)

utenti del CSD;

ii)

fornitori di utenze critiche e di servizi critici;

iii)

altri CSD;

iv)

altre infrastrutture di mercato;

v)

qualsiasi altra istituzione rispetto alla quale sono state individuate interdipendenze nella politica di continuità operativa.

Articolo 80

Manutenzione

1.   Il CSD riesamina e aggiorna periodicamente la politica di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro. Il riesame riguarda tutte le operazioni critiche del CSD e indica la strategia di ripristino più idonea per tali operazioni.

2.   Nell'aggiornare la politica di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro, il CSD tiene conto degli esiti delle verifiche e delle raccomandazioni scaturite dai riesami dell'audit e dall'autorità competente.

3.   Il CSD riesamina la politica di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro dopo ogni perturbazione significativa delle operazioni. Tale riesame individua le cause della perturbazione e i miglioramenti da apportare alle operazioni del CSD, alla politica di continuità operativa e al piano di ripristino in caso di disastro.

CAPO XI

POLITICA DI INVESTIMENTO

[Articolo 46, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 81

Strumenti altamente liquidi con un rischio di mercato e un rischio di credito minimi

1.   Gli strumenti finanziari sono considerati altamente liquidi con un rischio di mercato e un rischio di credito minimi se sono strumenti di debito che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono emessi o garantiti da:

i)

una pubblica amministrazione;

ii)

una banca centrale;

iii)

una banca multilaterale di sviluppo tra quelle elencate all'articolo 117 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

iv)

il Fondo europeo di stabilità finanziaria o il meccanismo europeo di stabilità;

b)

il CSD può dimostrare all'autorità competente che gli strumenti finanziari hanno un basso rischio di credito e di mercato sulla base di una valutazione interna svolta dal CSD;

c)

sono denominati in una qualsiasi delle seguenti valute:

i)

una valuta nella quale sono regolate le operazioni nel sistema di regolamento titoli operato dal CSD;

ii)

qualsiasi altra valuta della quale il CSD è in grado di gestire i rischi;

d)

sono liberamente trasferibili e senza vincoli regolamentari o pretese di terzi che ne compromettono la liquidazione;

e)

hanno un mercato attivo per la vendita a fermo o la vendita con patto di riacquisto, con un gruppo diversificato di compratori e venditori, ai quali il CSD ha un accesso affidabile, anche in condizioni di stress;

f)

dati affidabili sui prezzi di tali strumenti sono resi pubblici periodicamente.

Ai fini della lettera b), nell'eseguire tale valutazione il CSD utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa esclusivamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell'emittente in un determinato paese.

2.   In deroga al paragrafo 1, i contratti derivati sono considerati strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di credito e un rischio di mercato minimi se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

sono conclusi allo scopo di coprire il rischio di cambio derivante dal regolamento in più di una valuta nel sistema di regolamento titoli operato dal CSD, o il rischio di tasso di interesse che può influire sulle attività del CSD e, in entrambi i casi, si configurano come un contratto di copertura in conformità ai principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) adottati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

b)

dati affidabili sui prezzi di tali contratti derivati sono resi pubblici periodicamente;

c)

sono conclusi per lo specifico periodo di tempo necessario a ridurre il rischio di tasso di interesse o di valuta al quale il CSD è esposto.

Articolo 82

Termini appropriati per l'accesso alle attività

1.   Il CSD ha un accesso immediato e senza condizioni alle attività liquide.

2.   Il CSD ha accesso agli strumenti finanziari nella medesima giornata lavorativa in cui è adottata la decisione di liquidare gli strumenti finanziari.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il CSD mette in atto procedure che gli garantiscano l'accesso alle liquidità e agli strumenti finanziari nei tempi ivi indicati. Il CSD informa l'autorità competente di ogni modifica di tali procedure in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014 e ne ottiene la convalida prima di attuare tale modifica.

Articolo 83

Limiti di concentrazione applicabili a singole entità

1.   Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD detiene le proprie attività finanziarie in vari enti creditizi autorizzati o CSD autorizzati al fine di rimanere entro limiti di concentrazione accettabili.

2.   Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, i limiti di concentrazione accettabili sono determinati sulla base dei seguenti elementi:

a)

la distribuzione geografica delle entità presso cui il CSD detiene le proprie attività finanziarie;

b)

le eventuali relazioni di interdipendenza tra l'entità che detiene le attività finanziarie o le entità del suo gruppo e il CSD;

c)

il livello di rischio di credito dell'entità che detiene le attività finanziarie.

CAPO XII

COLLEGAMENTI TRA CSD

[Articolo 48, paragrafi 3, 5, 6 e 7, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 84

Condizioni per l'adeguata protezione dei CSD collegati e dei loro partecipanti

1.   Un collegamento tra CSD è stabilito e mantenuto alle seguenti condizioni:

a)

il CSD richiedente soddisfa i requisiti delle norme di partecipazione del CSD cui è presentata la domanda;

b)

il CSD richiedente effettua un'analisi della solidità finanziaria del CSD del paese terzo cui è presentata la domanda, dei suoi dispositivi di governo societario, della sua capacità di trattamento, della sua affidabilità operativa e della sua eventuale dipendenza da un fornitore di servizi critici terzo;

c)

il CSD richiedente adotta tutte le misure necessarie al fine di controllare e gestire i rischi individuati in seguito all'analisi di cui alla lettera b);

d)

il CSD richiedente comunica i termini e le condizioni giuridiche e operative dell'accordo di collegamento ai suoi partecipanti affinché valutino e gestiscano i rischi esistenti;

e)

prima di stabilire un collegamento con il CSD di un paese terzo, il CSD richiedente effettua una valutazione della legislazione locale applicabile al CSD cui è presentata la domanda;

f)

i CSD collegati assicurano la riservatezza delle informazioni relative al funzionamento del collegamento. La capacità di garantire la riservatezza è attestata dalle informazioni fornite dai CSD, compresi gli eventuali pareri o accordi giuridici pertinenti;

g)

i CSD collegati decidono di comune accordo norme e procedure armonizzate in relazione a questioni operative e alla comunicazione ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 909/2014;

h)

prima che il collegamento diventi operativo, il CSD richiedente e il CSD cui è presentata la domanda:

i)

conducono test end-to-end;

ii)

stabiliscono un piano di emergenza, nel quadro del piano di continuità operativa di ciascun CSD, in cui individuano le situazioni di malfunzionamento o di guasto dei sistemi di regolamento titoli dei due CSD e le azioni correttive previste qualora si verifichino tali situazioni;

i)

tutti gli accordi di collegamento sono riesaminati almeno a cadenza annuale dal CSD cui è presentata la domanda e dal CSD richiedente, tenendo conto di tutti gli sviluppi pertinenti, compreso l'andamento del mercato e l'evoluzione tecnologica, nonché di eventuali sviluppi della normativa locale di cui alla lettera e);

j)

per i collegamenti tra CSD che non prevedono il regolamento tramite consegna contro pagamento, il riesame annuale di cui alla lettera i) comprende anche una valutazione di eventuali sviluppi che potrebbero consentire il regolamento tramite consegna contro pagamento.

Ai fini della lettera e), nell'effettuare la valutazione il CSD garantisce che i titoli mantenuti nel sistema di regolamento titoli operato dal CSD cui è presentata la domanda godano di un livello di protezione delle attività comparabile a quello assicurato dalle norme applicabili al sistema di regolamento titoli operato dal CSD richiedente. Il CSD richiedente impone al CSD del paese terzo di procedere a una valutazione giuridica dei seguenti elementi:

i)

i diritti del CSD richiedente sui titoli, in particolare la legge applicabile agli aspetti patrimoniali, la natura dei diritti del CSD richiedente sui titoli, la possibilità di vincolare i titoli;

ii)

le ripercussioni sul CSD richiedente di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del CSD del paese terzo cui è presentata la domanda per quanto riguarda l'obbligo di segregazione, il carattere definitivo del regolamento, le procedure e i termini per esigere i titoli nel paese terzo in questione.

2.   In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, i collegamenti tra CSD che prevedono il regolamento tramite consegna contro pagamento sono stabiliti e mantenuti alle seguenti condizioni:

a)

il CSD richiedente valuta e attenua i rischi supplementari derivanti dal regolamento per contante;

b)

il CSD che non è autorizzato a prestare servizi accessori di tipo bancario a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014, e che interviene nell'esecuzione del pagamento in contanti per conto dei suoi partecipanti, non riceve crediti e utilizza i meccanismi di prefinanziamento coperti dai partecipanti per i regolamenti tramite consegna contro pagamento da trattare attraverso il collegamento;

c)

il CSD che utilizza un intermediario per il pagamento in contanti garantisce che l'intermediario effettui il regolamento in modo efficiente. Il CSD procede a riesami annuali degli accordi conclusi con tale intermediario.

3.   In aggiunta alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, un collegamento interoperabile è stabilito e mantenuto alle seguenti condizioni:

a)

i CSD collegati decidono di comune accordo norme equivalenti in materia di riconciliazione, orari di apertura per il trattamento del regolamento e delle operazioni societarie e orari limite (cut-off time);

b)

i CSD collegati stabiliscono procedure e meccanismi equivalenti per la trasmissione di istruzioni di regolamento al fine di assicurare un trattamento corretto, sicuro e interamente automatizzato delle istruzioni di regolamento;

c)

se il collegamento interoperabile prevede il regolamento tramite consegna contro pagamento, i CSD collegati registrano i risultati del regolamento nelle proprie scritture almeno su base giornaliera e senza indebito ritardo;

d)

i CSD collegati decidono di comune accordo modelli di gestione del rischio equivalenti;

e)

i CSD collegati decidono di comune accordo norme e procedure equivalenti da seguire in caso di imprevisti e inadempimento ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 85

Controllo e gestione dei rischi supplementari derivanti dall'uso di collegamenti indiretti o intermediari per gestire collegamenti tra CSD

1.   Oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 84, se il CSD richiedente si avvale di un collegamento indiretto o di un intermediario per gestire un collegamento tra CSD, esso assicura che:

a)

l'intermediario è un'entità tra le seguenti:

i)

un ente creditizio, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, che soddisfi i seguenti requisiti:

è conforme all'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 o a prescrizioni in materia di segregazione e informativa almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 909/2014, se il collegamento è stabilito con un CSD di un paese terzo,

garantisce il rapido accesso del CSD richiedente ai titoli di quest'ultimo, se necessario,

ha un basso rischio di credito, stabilito mediante una valutazione interna condotta dal CSD richiedente avvalendosi di una metodologia definita e obiettiva che non si basi esclusivamente su pareri esterni;

ii)

un ente finanziario di un paese terzo che soddisfi i seguenti requisiti:

è soggetto e conforme a norme prudenziali almeno equivalenti a quelle di cui al regolamento (UE) n. 575/2013,

possiede pratiche contabili, procedure di custodia e controlli interni solidi,

è conforme all'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 o a prescrizioni in materia di segregazione e informativa almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 909/2014, se il collegamento è stabilito con un CSD di un paese terzo,

garantisce il rapido accesso del CSD richiedente ai titoli di quest'ultimo, se necessario,

ha un basso rischio di credito, sulla base di una valutazione interna condotta dal CSD richiedente avvalendosi di una metodologia definita e obiettiva che non si basi esclusivamente su pareri esterni;

b)

l'intermediario soddisfa le norme e i requisiti del CSD richiedente, come risulta dalle informazioni fornite dall'intermediario stesso, compresi gli eventuali pareri o accordi giuridici pertinenti;

c)

l'intermediario soddisfa la riservatezza delle informazioni relative al funzionamento del collegamento tra CSD, come risulta dalle informazioni fornite dall'intermediario stesso, compresi gli eventuali pareri o accordi giuridici pertinenti;

d)

l'intermediario possiede la capacità e i sistemi operativi per:

i)

gestire i servizi prestati al CSD richiedente;

ii)

inviare tempestivamente al CSD tutte le informazioni pertinenti ai servizi prestati in relazione al collegamento tra CSD;

iii)

rispettare le misure di riconciliazione in conformità all'articolo 86 e al capo IX;

e)

l'intermediario aderisce e si conforma alle politiche e alle procedure di gestione del rischio del CSD richiedente e ha competenze adeguate in materia di gestione del rischio;

f)

l'intermediario ha messo in atto misure che comprendano politiche di continuità operativa, associate a piani di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, per garantire la continuità dei servizi, la ripresa tempestiva delle operazioni e l'adempimento degli obblighi assunti in circostanze che comportano un rischio significativo di perturbazione delle operazioni;

g)

l'intermediario detiene risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai suoi obblighi nei confronti del CSD richiedente e per coprire perdite delle quali può essere ritenuto responsabile;

h)

per le operazioni del collegamento tra CSD è utilizzato un conto individuale segregato presso il CSD cui è presentata la domanda;

i)

è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera e);

j)

il CSD richiedente viene informato delle disposizioni in materia di continuità tra l'intermediario e il CSD cui è presentata la domanda;

k)

i proventi del regolamento sono immediatamente trasferiti al CSD richiedente.

Ai fini della lettera a), punto i), primo trattino, della lettera a), punto ii), terzo trattino e della lettera h), il CSD richiedente si assicura di poter avere accesso ai titoli detenuti nel conto individuale segregato in qualsiasi momento. Se un conto individuale segregato presso il CSD cui è presentata la domanda non è tuttavia disponibile per le operazioni del collegamento tra CSD stabilito con CSD di paesi terzi, il CSD richiedente informa la sua autorità competente in merito alle ragioni che giustificano la non disponibilità di conti individuali segregati e fornisce informazioni dettagliate sui rischi derivanti dall'indisponibilità di conti individuali segregati. Il CSD richiedente garantisce in ogni caso un livello adeguato di protezione delle sue attività presso il CSD del paese terzo.

2.   Oltre a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, se il CSD richiedente si avvale di un intermediario per gestire un collegamento tra CSD e tale intermediario gestisce i conti titoli del CSD richiedente per suo conto nei libri contabili del CSD cui è presentata la domanda, il CSD richiedente garantisce che:

a)

l'intermediario non abbia alcun diritto sui titoli detenuti;

b)

il conto nei libri contabili del CSD cui è presentata la domanda sia aperto a nome del CSD richiedente e gli impegni e gli obblighi concernenti la registrazione, il trasferimento e la custodia di titoli siano applicabili solo tra i due CSD;

c)

il CSD richiedente possa accedere immediatamente ai titoli detenuti presso il CSD cui è presentata la domanda, anche in caso di cambiamento o di insolvenza dell'intermediario.

3.   I CSD richiedenti di cui ai paragrafi 1 e 2 svolgono annualmente un'adeguata verifica (due diligence) per garantire che le condizioni ivi previste siano soddisfatte.

Articolo 86

Procedure di riconciliazione per CSD collegati

1.   Le procedure di riconciliazione di cui all'articolo 48, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 contemplano le seguenti misure:

a)

il CSD cui è presentata la domanda trasmette al CSD richiedente prospetti giornalieri contenenti informazioni che, per ogni conto titoli e per ogni emissione di titoli, specificano:

i)

il saldo di apertura aggregato;

ii)

i singoli movimenti registrati durante la giornata;

iii)

il saldo di chiusura aggregato;

b)

su base giornaliera il CSD richiedente mette a confronto il saldo di apertura e il saldo di chiusura comunicatigli dal CSD cui è presentata la domanda o dall'intermediario e i registri tenuti dal CSD richiedente stesso.

Nel caso di un collegamento indiretto, i prospetti giornalieri di cui al primo comma, lettera a), sono trasmessi per il tramite dell'intermediario di cui all'articolo 85, paragrafo 1, lettera a).

2.   Se il CSD sospende un'emissione di titoli ai fini del regolamento a norma dell'articolo 65, paragrafo 2, tutti i CSD che partecipano o hanno un collegamento indiretto con esso, anche in caso di collegamento interoperabile, sospendono di conseguenza l'emissione di titoli ai fini del regolamento.

Se nella gestione di collegamenti tra CSD sono coinvolti degli intermediari, questi ultimi stipulano adeguati accordi contrattuali con i CSD interessati al fine di garantire il rispetto del primo comma.

3.   Nel caso in cui un'operazione societaria riduca i saldi dei conti titoli detenuti da un CSD investitore presso un altro CSD, le istruzioni di regolamento nelle emissioni di titoli interessate non sono trattate dal CSD investitore fino a quando l'altro CSD non ha trattato integralmente l'operazione societaria.

Nel caso in cui un'operazione societaria riduca i saldi dei conti titoli detenuti da un CSD investitore presso un altro CSD, il CSD investitore non aggiorna i conti titoli che detiene in modo da tener conto dell'operazione societaria fino a quando l'altro CSD non l'ha trattata integralmente.

Il CSD emittente garantisce la trasmissione tempestiva a tutti i partecipanti, compresi i CSD investitori, delle informazioni sul trattamento delle operazioni societarie per una determinata emissione di titoli. I CSD investitori, a loro volta, trasmettono le informazioni ai loro partecipanti. Tale trasmissione contiene tutte le informazioni necessarie per i CSD investitori al fine di riportare adeguatamente i risultati di tali operazioni societarie nei conti titoli che detengono.

Articolo 87

Il regolamento tramite consegna contro pagamento attraverso i collegamenti tra CSD

Il regolamento tramite consegna contro pagamento è considerato pratico e possibile se:

a)

vi è una domanda di mercato per il regolamento tramite consegna contro pagamento attestata da una richiesta proveniente da uno dei comitati degli utenti di uno dei CSD collegati;

b)

i CSD collegati possono applicare una commissione commerciale ragionevole per il servizio di regolamento tramite consegna contro pagamento, calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, se non diversamente convenuto dai CSD collegati;

c)

vi è un accesso sicuro ed efficiente alle liquidità nelle valute utilizzate dal CSD cui è presentata la domanda per il regolamento delle operazioni su titoli del CSD richiedente e dei suoi partecipanti.

CAPO XIII

ACCESSO A UN CSD

[Articolo 33, paragrafo 5, articolo 49, paragrafo 5, articolo 52, paragrafo 3, e articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 88

Parte cui è presentata la domanda e parte richiedente

1.   Ai fini del presente capo, la parte cui è presentata la domanda è una delle seguenti entità:

a)

un CSD cui è presentata la domanda, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) n. 909/2014, in relazione all'articolo 89, paragrafi 1, 4, 9, 13 e 14 e all'articolo 90 del presente regolamento;

b)

un CSD che riceve, da parte di un partecipante, un emittente, una controparte centrale (CCP) o una sede di negoziazione, una domanda di accesso ai suoi servizi, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, all'articolo 49, paragrafo 2, e all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, in relazione all'articolo 89, paragrafi da 1 a 3, da 5 a 8 e da 10 a 14, e all'articolo 90 del presente regolamento;

c)

una CCP che riceve, da un CSD, una domanda di accesso ai flussi relativi alle operazioni conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, in relazione all'articolo 90 del presente regolamento;

d)

una sede di negoziazione che riceve, da un CSD, una domanda di accesso ai flussi relativi alle operazioni conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, in relazione all'articolo 90 del presente regolamento.

2.   Ai fini del presente capo, la parte richiedente è una delle seguenti entità:

a)

un CSD richiedente, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) n. 909/2014, in relazione all'articolo 89, paragrafi 1, 4, 9 e 13, e all'articolo 90 del presente regolamento;

b)

un partecipante, un emittente, una CCP o una sede di negoziazione che richiede di accedere al sistema di regolamento titoli operato dal CSD o ad altri servizi prestati dal CSD, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, all'articolo 49, paragrafo 2, e all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, in relazione all'articolo 89, paragrafi da 1 a 3, da 5 a 8 e da 10 a 14, e all'articolo 90 del presente regolamento;

c)

un CSD che richiede di accedere ai flussi relativi alle operazioni di una CCP, conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, in relazione all'articolo 90 del presente regolamento;

d)

un CSD che richiede di accedere ai flussi relativi alle operazioni di una sede di negoziazione, conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, relativamente all'articolo 90 del presente regolamento.

SEZIONE 1

Criteri che giustificano il rifiuto dell'accesso

[Articolo 33, paragrafo 3, articolo 49, paragrafo 3, articolo 52, paragrafo 2, e articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 89

Rischi di cui devono tenere conto i CSD e le autorità competenti

1.   Qualora, in conformità all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 49, paragrafo 3, all'articolo 52, paragrafo 2, o all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD proceda a una valutazione generale dei rischi a seguito di una domanda di accesso da parte di un partecipante richiedente, un emittente, un CSD richiedente, una CCP o una sede di negoziazione, nonché qualora un'autorità competente valuti i motivi del rifiuto di prestare servizi da parte del CSD, essi tengono conto dei seguenti rischi derivanti dall'accesso ai servizi del CSD:

a)

rischi giuridici;

b)

rischi finanziari;

c)

rischi operativi.

2.   Nel valutare i rischi giuridici a seguito di una domanda di accesso da parte di un partecipante richiedente, il CSD e la sua autorità competente tengono conto dei seguenti criteri:

a)

il partecipante richiedente non è in grado di rispettare i requisiti giuridici per la partecipazione al sistema di regolamento titoli operato dal CSD, o non fornisce al CSD le informazioni necessarie affinché il CSD possa valutare la conformità, compresi gli eventuali pareri o accordi giuridici prescritti;

b)

il partecipante richiedente non è in grado di assicurare, in conformità alle norme applicabili nello Stato membro d'origine del CSD, la riservatezza delle informazioni fornite attraverso il sistema di regolamento titoli del CSD, o non fornisce al CSD le informazioni necessarie affinché il CSD possa valutare la sua capacità di ottemperare a tali disposizioni in materia di riservatezza, compresi gli eventuali pareri o accordi giuridici prescritti;

c)

se un partecipante richiedente è stabilito in un paese terzo,

i)

il partecipante richiedente non è soggetto a un quadro di regolamentazione e di vigilanza comparabile al quadro di regolamentazione e di vigilanza che sarebbe applicabile al partecipante richiedente se fosse stabilito nell'Unione; oppure

ii)

le norme del CSD che disciplinano il carattere definitivo del regolamento di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 909/2014 non sono applicabili nella giurisdizione del partecipante richiedente.

3.   Nel valutare i rischi giuridici a seguito di una domanda di registrazione dei propri titoli in un CSD da parte di un emittente a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD e la sua autorità competente tengono conto dei seguenti criteri:

a)

l'emittente non è in grado di ottemperare ai requisiti giuridici per la prestazione di servizi da parte del CSD;

b)

l'emittente non è in grado di garantire che i titoli siano stati emessi in un modo che consenta al CSD di assicurare l'integrità dell'emissione a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 909/2014.

4.   Nel valutare i rischi giuridici a seguito di una domanda di accesso da parte di un CSD richiedente, il CSD cui è presentata la domanda e la sua autorità competente tengono conto dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

5.   Nel valutare i rischi giuridici a seguito di una domanda di accesso da parte di una CCP, il CSD e la sua autorità competente tengono conto dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

6.   Nel valutare i rischi giuridici a seguito di una domanda di accesso da parte di una sede di negoziazione, il CSD e la sua autorità competente tengono conto dei seguenti criteri:

a)

i criteri di cui al paragrafo 2, lettera b);

b)

se la sede di negoziazione è stabilita in un paese terzo, la sede di negoziazione richiedente non è soggetta a un quadro di regolamentazione e di vigilanza comparabile al quadro di regolamentazione e di vigilanza applicabile a una sede di negoziazione nell'Unione.

7.   Nel valutare i rischi finanziari in seguito a una richiesta di accesso da parte di un partecipante richiedente, il CSD e la sua autorità competente si accertano del fatto che il partecipante richiedente possegga risorse finanziarie sufficienti per adempiere ai propri obblighi contrattuali nei confronti del CSD.

8.   Nel valutare i rischi finanziari a seguito di una domanda di registrazione dei propri titoli nel CSD da parte di un emittente a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD e la sua autorità competente tengono conto del criterio di cui al paragrafo 7.

9.   Nel valutare i rischi finanziari a seguito di una domanda di accesso da parte di un CSD richiedente, il CSD cui è presentata la domanda e la sua autorità competente tengono conto del criterio di cui al paragrafo 7.

10.   Nel valutare i rischi finanziari a seguito di una domanda di accesso da parte di una CCP o di una sede di negoziazione, il CSD e la sua autorità competente tengono conto del criterio di cui al paragrafo 7.

11.   Nel valutare i rischi operativi a seguito di una domanda di accesso da parte di un partecipante richiedente, il CSD e la sua autorità competente tengono conto dei seguenti criteri:

a)

il partecipante richiedente non possiede la capacità operativa per partecipare al CSD;

b)

il partecipante richiedente non è conforme alle norme di gestione del rischio del CSD cui è presentata la domanda, o non possiede le competenze necessarie in tal senso;

c)

il partecipante richiedente non ha messo in atto politiche di continuità operativa o piani di ripristino in caso di disastro;

d)

la concessione dell'accesso impone al CSD cui è presentata la domanda di procedere a modifiche significative delle sue operazioni che influiscono sulle procedure di gestione del rischio e che mettono in pericolo il buon funzionamento del sistema di regolamento titoli operato dal CSD cui è presentata la domanda, in particolare l'attuazione del trattamento manuale continuativo da parte del CSD.

12.   Nel valutare i rischi operativi a seguito di una domanda di registrazione dei propri titoli nel CSD da parte di un emittente a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD e la sua autorità competente tengono conto dei seguenti criteri:

a)

il criterio di cui al paragrafo 11, lettera d);

b)

il sistema di regolamento titoli operato dal CSD non può trattare le valute richieste dall'emittente.

13.   Nel valutare i rischi operativi a seguito di una domanda di accesso da parte di un CSD richiedente o di una CCP, il CSD cui è presentata la domanda e la sua autorità competente tengono conto dei criteri di cui al paragrafo 11.

14.   Nel valutare i rischi operativi a seguito di una domanda di accesso da parte di una sede di negoziazione, il CSD cui è presentata la domanda e la sua autorità competente tengono conto almeno dei criteri di cui al paragrafo 11, lettera d).

SEZIONE 2

Procedura per il rifiuto dell'accesso

[Articolo 33, paragrafo 3, articolo 49, paragrafo 4, articolo 52, paragrafo 2, e articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 90

Procedura

1.   In caso di rifiuto dell'accesso, la parte richiedente ha diritto a presentare un reclamo, entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento del rifiuto, all'autorità competente del CSD cui è presentata la domanda, alla CCP o alla sede di negoziazione che ha rifiutato l'accesso a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, dell'articolo 49, paragrafo 4, dell'articolo 52, paragrafo 2, o dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.   L'autorità competente di cui al paragrafo 1 può chiedere informazioni supplementari relative al rifiuto dell'accesso alla parte richiedente e alla parte cui è presentata la domanda.

Le risposte alla richiesta di informazioni di cui al primo comma sono comunicate all'autorità competente entro due settimane dalla data di ricevimento della richiesta.

Conformemente all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, entro un termine di due giorni lavorativi a partire dalla data di ricevimento del reclamo di cui al paragrafo 1, l'autorità competente della parte cui è presentata la domanda trasmette il reclamo all'autorità rilevante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, dello Stato membro del luogo di stabilimento della parte cui è presentata la domanda.

3.   Se del caso, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 consulta le seguenti autorità in merito alla sua valutazione iniziale del reclamo entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento del reclamo:

a)

l'autorità competente del luogo di stabilimento del partecipante richiedente, in conformità all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

l'autorità competente del luogo di stabilimento dell'emittente richiedente, in conformità all'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014;

c)

l'autorità competente del CSD richiedente e l'autorità rilevante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, responsabile della sorveglianza del sistema di regolamento titoli operato dal CSD richiedente, a norma dell'articolo 52, paragrafo 2, e dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014;

d)

l'autorità competente della CCP o della sede di negoziazione richiedente a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, e l'autorità rilevante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, responsabile della sorveglianza del sistema di regolamento titoli nello Stato membro in cui la controparte centrale e le sedi di negoziazione richiedenti sono stabilite, a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.

4.   Le autorità di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), rispondono entro un mese dalla data della richiesta di consultazione di cui al paragrafo 3. Qualora un'autorità di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), non fornisca un parere entro tale termine, si ritiene che abbia espresso parere favorevole sulla valutazione fornita dall'autorità competente di cui al paragrafo 3.

5.   L'autorità competente di cui al paragrafo 1 informa le autorità di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), della sua valutazione finale del reclamo entro due settimane dal termine di cui al paragrafo 4.

6.   In caso di disaccordo di una delle autorità di cui paragrafo 3, lettere da a) a d), in merito alla valutazione fornita dall'autorità competente di cui al paragrafo 1, ciascuna di queste autorità può deferire la questione all'ESMA entro due settimane a decorrere dalla data in cui l'autorità competente di cui al paragrafo 1 ha fornito le informazioni concernenti la sua valutazione finale del reclamo conformemente al paragrafo 5.

7.   Nel caso in cui la questione non sia stata deferita all'ESMA, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 invia una risposta motivata alla parte richiedente entro due giorni lavorativi dal termine di cui al paragrafo 6.

L'autorità competente di cui al paragrafo 1 informa altresì la parte cui è presentata la domanda e le autorità di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), della risposta motivata di cui al primo comma del presente paragrafo entro due giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui invia la risposta motivata alla parte richiedente.

8.   Nel caso di deferimento all'ESMA di cui al paragrafo 6, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 informa del deferimento la parte richiedente e la parte cui è presentata la domanda entro due giorni lavorativi dalla data del deferimento.

9.   Se il rifiuto della parte cui è presentata la domanda di concedere l'accesso alla parte richiedente è ritenuto ingiustificato secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 7, l'autorità competente di cui al paragrafo 1, entro due settimane dal termine di cui al paragrafo 7, ordina alla parte cui è presentata la domanda di concedere l'accesso alla parte richiedente entro tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordine.

Il termine di cui al primo comma è esteso a otto mesi in caso di collegamenti personalizzati che necessitano di uno sviluppo significativo di strumenti informatici, salvo diverso accordo tra il CSD richiedente e il CSD cui è presentata la domanda.

L'ordine indica i motivi per cui l'autorità competente di cui al paragrafo 1 ha concluso che il rifiuto di concedere l'accesso da parte della parte cui è presentata la domanda non era giustificato.

Tale ordine è inviato all'ESMA, alle autorità di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), alla parte richiedente e alla parte cui è presentata la domanda entro due giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

10.   La procedura di cui ai paragrafi da 1 a 9 si applica anche nel caso in cui la parte cui è presentata la domanda intenda revocare l'accesso ad una parte richiedente alla quale già presta i suoi servizi.

CAPO XIV

AUTORIZZAZIONE A PRESTARE SERVIZI ACCESSORI DI TIPO BANCARIO

[Articolo 55, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Articolo 91

CSD che offrono essi stessi servizi accessori di tipo bancario

La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 contempla le seguenti informazioni:

a)

copia della decisione dell'organo di amministrazione del CSD richiedente l'autorizzazione in merito alla domanda di autorizzazione e verbale della riunione nella quale l'organo di amministrazione ha approvato il contenuto del fascicolo della domanda e la sua presentazione;

b)

i dati di contatto della persona responsabile della domanda di autorizzazione, nel caso in cui tale persona non sia quella che presenta la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014;

c)

elementi di prova che dimostrino l'esistenza di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014;

d)

elementi di prova attestanti che il CSD richiedente l'autorizzazione soddisfa i requisiti prudenziali di cui all'articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 909/2014, e i requisiti di vigilanza di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento;

e)

elementi di prova contenenti qualsiasi documento pertinente, compresi lo statuto, i bilanci, le relazioni di audit, le relazioni dei comitati dei rischi, che dimostrino che il CSD richiedente l'autorizzazione è conforme all'articolo 54, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014;

f)

dettagli del piano di risanamento di cui all'articolo 54, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 909/2014;

g)

un programma delle operazioni che soddisfi le seguenti condizioni:

i)

comprende un elenco dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, che il CSD intende prestare;

ii)

comprende una spiegazione di come i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 sono direttamente collegati agli eventuali servizi di base o accessori di cui alle sezioni A e B dell'allegato al regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD è autorizzato a prestare;

iii)

è strutturato secondo l'elenco dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014;

h)

elementi di prova a sostegno delle ragioni per non regolare i pagamenti in contanti del sistema di regolamento titoli del CSD mediante conti aperti presso una banca centrale che emette la valuta del paese in cui si svolge il regolamento;

i)

informazioni dettagliate sui dispositivi volti a garantire che la fornitura di servizi accessori di tipo bancario che si intende prestare non pregiudica la regolare fornitura dei servizi di base del CSD di cui alla sezione A dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, in particolare:

i)

la piattaforma informatica utilizzata per il regolamento della gamba contante delle operazioni su titoli, compresa una panoramica dell'organizzazione informatica e un'analisi dei rischi correlati e di come vengono attenuati;

ii)

il funzionamento e i dispositivi giuridici del processo di consegna contro pagamento e, in particolare, le procedure utilizzate per affrontare il rischio di credito derivante dal regolamento della gamba contante delle operazioni in titoli;

iii)

la selezione, il controllo, la documentazione giuridica e la gestione delle interconnessioni con altri terzi coinvolti nel processo di trasferimento di contante, in particolare i pertinenti accordi con terzi coinvolti nel processo di trasferimento di contante;

iv)

l'analisi dettagliata, contenuta nel piano di risanamento del CSD richiedente l'autorizzazione, degli eventuali effetti della fornitura di servizi accessori di tipo bancario sulla fornitura dei servizi di base del CSD;

v)

la rivelazione di potenziali conflitti di interessi nei dispositivi di governo societario, risultanti dalla fornitura di servizi accessori di tipo bancario, e le misure adottate per risolverli.

Articolo 92

CSD che offrono servizi accessori di tipo bancario tramite un ente creditizio designato

La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014 contempla le seguenti informazioni:

a)

copia della decisione dell'organo di amministrazione del CSD richiedente l'autorizzazione in merito alla domanda di autorizzazione e verbale della riunione nella quale l'organo di amministrazione ha approvato il contenuto del fascicolo della domanda e la sua presentazione;

b)

i dati di contatto della persona responsabile della domanda di autorizzazione, nel caso in cui tale persona non corrisponda a quella che presenta la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014;

c)

la denominazione sociale dell'ente creditizio designato a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014, la forma giuridica e la sua sede legale nell'Unione;

d)

elementi di prova attestanti che l'ente creditizio di cui alla lettera c) ha ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 54, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014;

e)

lo statuto e altra documentazione statutaria dell'ente creditizio designato;

f)

l'assetto proprietario dell'ente creditizio designato, compresa l'identità dei suoi azionisti;

g)

l'identificazione di tutti gli azionisti comuni del CSD richiedente l'autorizzazione e dell'ente creditizio designato e di eventuali partecipazioni tra il CSD richiedente l'autorizzazione e l'ente creditizio designato;

h)

elementi di prova attestanti che l'ente creditizio designato soddisfa i requisiti prudenziali di cui all'articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 909/2014, e i requisiti di vigilanza di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento;

i)

elementi di prova, compresi l'atto costitutivo, i bilanci, le relazioni di audit, le relazioni dei comitati dei rischi e altri documenti, che dimostrino che l'ente creditizio designato è conforme all'articolo 54, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 909/2014;

j)

dettagli del piano di risanamento di cui all'articolo 54, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 909/2014;

k)

un programma delle operazioni che soddisfi le seguenti condizioni:

i)

comprende un elenco dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, che l'ente creditizio designato intende prestare;

ii)

comprende una spiegazione di come i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 sono direttamente collegati agli eventuali servizi di base o accessori di cui alle sezioni A e B dell'allegato al regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD richiedente l'autorizzazione è autorizzato a prestare;

iii)

è strutturato secondo l'elenco dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014;

l)

elementi di prova a sostegno delle ragioni per non regolare i pagamenti in contanti del sistema di regolamento titoli del CSD mediante conti aperti presso una banca centrale che emette la valuta del paese in cui si svolge il regolamento;

m)

informazioni dettagliate sui seguenti aspetti della relazione tra il CSD e l'ente creditizio designato:

i)

la piattaforma informatica utilizzata per il regolamento della gamba contante delle operazioni su titoli, compresa una panoramica dell'organizzazione informatica e un'analisi dei rischi correlati e di come vengono attenuati;

ii)

le norme e le procedure applicabili per garantire il rispetto dei requisiti relativi al carattere definitivo del regolamento di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 909/2014;

iii)

il funzionamento e i dispositivi giuridici del processo di consegna contro pagamento, in particolare le procedure utilizzate per affrontare il rischio di credito derivante dalla gamba contante delle operazioni in titoli;

iv)

la selezione, il controllo e la gestione delle interconnessioni con altri terzi coinvolti nel processo di trasferimento di contante, in particolare i pertinenti accordi con terzi coinvolti nel processo di trasferimento di contante;

v)

l'accordo sul livello dei servizi che stabilisce i dettagli delle funzioni che il CSD esternalizza presso l'ente creditizio designato o viceversa e qualsiasi elemento di prova che dimostri il rispetto dei requisiti per l'esternalizzazione di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 909/2014;

vi)

l'analisi dettagliata, contenuta nel piano di risanamento del CSD richiedente l'autorizzazione, degli eventuali effetti della fornitura di servizi accessori di tipo bancario sulla fornitura dei servizi di base del CSD;

vii)

la divulgazione di potenziali conflitti di interessi nei dispositivi di governo societario, risultanti dai servizi accessori di tipo bancario, e le misure adottate per risolverli;

viii)

elementi di prova atti a dimostrare che l'ente creditizio dispone della necessaria capacità contrattuale e operativa di accedere rapidamente alle garanzie in titoli situate presso il CSD e relative alla concessione di credito infragiornaliero e, se del caso, di credito a breve termine.

Articolo 93

Requisiti specifici

1.   Se il CSD chiede l'autorizzazione a designare più di un ente creditizio affinché fornisca servizi accessori di tipo bancario, la domanda contiene le informazioni seguenti:

a)

le informazioni di cui all'articolo 91, per ciascun ente creditizio designato;

b)

la descrizione del ruolo di ciascun ente creditizio designato e delle relazioni tra di essi.

2.   Se la domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 54, paragrafo2, letteraa) o b), del regolamento (UE) n. 909/2014 è stata presentata dopo aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento, il CSD richiedente l'autorizzazione identifica e comunica all'autorità competente le modifiche sostanziali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014, a meno che non abbia già fornito tali informazioni nell'ambito del processo di riesame e valutazione di cui all'articolo 22 dello stesso regolamento.

Articolo 94

Moduli standard e modelli per la domanda

1.   Il CSD richiedente l'autorizzazione presenta una domanda per le autorizzazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 909/2014 nel formato di cui all'allegato III del presente regolamento.

2.   Il CSD richiedente l'autorizzazione presenta la domanda di cui al paragrafo 1 su un supporto durevole.

3.   Il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce un numero di riferimento univoco per ogni documento che presenta nella domanda di cui al paragrafo 1.

4.   Il CSD richiedente l'autorizzazione assicura che le informazioni presentate nella domanda di cui al paragrafo 1 identifichino chiaramente a quale specifica prescrizione del presente capo fanno riferimento tali informazioni e in quale documento sono fornite.

5.   Il CSD richiedente l'autorizzazione fornisce alla sua autorità competente un elenco di tutti i documenti presentati nella domanda di cui al paragrafo 1, corredato dei numeri di riferimento.

6.   Tutte le informazioni sono presentate nella lingua indicata dall'autorità competente. L'autorità competente può chiedere al CSD di presentare le stesse informazioni in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

CAPO XV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 95

Disposizioni transitorie

1.   Le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento sono comunicate all'autorità competente al più tardi sei mesi prima della data di cui all'articolo 96, paragrafo 2.

2.   Le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento sono comunicate all'autorità competente al più tardi sei mesi prima della data di cui all'articolo 96, paragrafo 2.

3.   Le informazioni di cui all'articolo 41, lettere j) e r), e all'articolo 42, paragrafo 1, lettere d), f), h), i) e j), del presente regolamento sono fornite a decorrere dalla data di cui all'articolo 96, paragrafo 2.

Articolo 96

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   L'articolo 54 si applica dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, o dell'articolo 7, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 909/2014, se posteriore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(4)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

(5)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(6)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(7)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(8)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).


ALLEGATO I

Informazioni da includere nella domanda di riconoscimento del CSD di un paese terzo

[Articolo 25, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Informazioni generali

Tipo di informazione

Testo libero

Data della domanda

 

Denominazione sociale della persona giuridica

 

Sede legale

 

Cognome e nome della persona responsabile della domanda

 

Dati di contatto della persona responsabile della domanda

 

Cognome e nome delle altre persone responsabili della conformità del CSD di un paese terzo con il regolamento (UE) n. 909/2014

 

Dati di contatto delle persone responsabili della conformità del CSD di un paese terzo con il regolamento (UE) n. 909/2014

 

Identità degli azionisti o soci che detengono partecipazioni nel capitale del CSD di un paese terzo

 

Identificazione della struttura di gruppo, comprese eventuali imprese figlie e imprese madri del CSD di un paese terzo

 

Elenco degli Stati membri in cui il CSD di un paese terzo intende prestare servizi

 

Informazioni sui servizi di base elencati alla sezione A dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD di un paese terzo intende prestare nell'Unione per Stato membro

 

Informazioni sui servizi accessori elencati alla sezione B dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD di un paese terzo intende prestare nell'Unione per Stato membro

 

Informazioni su altri servizi consentiti ma non indicati esplicitamente nell'elenco della sezione B dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD di un paese terzo intende prestare nell'Unione per Stato membro

 

Valuta o valute che il CSD di un paese terzo tratta o intende trattare

 

Dati statistici relativi ai servizi che il CSD di un paese terzo intende prestare nell'Unione per Stato membro

 

Valutazione delle misure che il CSD di un paese terzo intende adottare per consentire ai suoi utenti di conformarsi alle normative nazionali specifiche dello Stato membro o degli Stati membri in cui esso intende prestare i suoi servizi

 

Nel caso in cui il CSD di un paese terzo intenda prestare i servizi di base di cui alla sezione A, punti 1 e 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, una descrizione delle misure che tale CSD intende adottare per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa pertinente dello Stato membro in cui esso intende prestare i servizi, come previsto all'articolo 25, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014

 

Norme e procedure che facilitano il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari alla data prevista per il regolamento

 

Risorse finanziarie del CSD di un paese terzo, forma e metodi di detenzione di tali risorse e disposizioni per preservarle

 

Elementi di prova del fatto che le norme e le procedure del CSD di un paese terzo siano pienamente conformi alle disposizioni applicabili nel paese terzo in cui questo ha sede, comprese le norme relative ad aspetti prudenziali, organizzativi, di continuità operativa, di ripristino in caso di disastro e di condotta negli affari

 

Informazioni dettagliate in merito ad eventuali accordi di esternalizzazione

 

Norme che disciplinano il carattere definitivo dei trasferimenti di titoli e di contante

 

Informazioni concernenti la partecipazione al sistema di regolamento titoli operato dal CSD di un paese terzo, compresi i criteri di partecipazione e le procedure per la sospensione e il ritiro ordinato dei partecipanti che non soddisfano più tali criteri

 

Norme e procedure per garantire l'integrità delle emissioni di titoli

 

Informazioni sui meccanismi predisposti per garantire la protezione dei titoli dei partecipanti e dei loro clienti

 

Informazioni sui collegamenti del CSD di un paese terzo, sui collegamenti con altre infrastrutture di mercato e sulle modalità di controllo e gestione dei rischi correlati

 

Informazioni sulle regole e procedure da seguire in caso di inadempimento di un partecipante

 

Piano di risanamento

 

Politica di investimento del CSD di un paese terzo

 

Informazioni su procedure atte a garantire il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD in caso di inadempimento del CSD

 

Informazioni su tutti i procedimenti giudiziari o extragiudiziali pendenti, in particolare procedimenti arbitrali o a carattere amministrativo o civile, che possano causare significativi oneri finanziari e di altro genere al CSD di un paese terzo

Informazioni su eventuali decisioni finali derivanti dai procedimenti di cui sopra

 

Informazioni sulla la gestione di conflitti di interessi da parte del CSD di un paese terzo

 

Informazioni da pubblicare sul sito Internet dell'ESMA a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda l'articolo 25 di tale regolamento

 


ALLEGATO II

Dati riguardanti i servizi accessori del CSD

[Articolo 29 del regolamento (UE) n. 909/2014]

N.

Servizi accessori a norma del regolamento (UE) n. 909/2014

Tipi di dati

A.   Servizi accessori di tipo non bancario del CSD che non comportano rischi di credito o liquidità

1

Organizzazione, in qualità di agente, di un meccanismo di prestito titoli tra i partecipanti a un sistema di regolamento titoli

a)

Identificazione delle parti che consegnano/che ricevono;

b)

informazioni dettagliate riguardanti ogni operazione di concessione o assunzione di titoli in prestito, compresi il volume e il valore dei titoli e l'ISIN;

c)

finalità di ogni operazione di concessione o assunzione di titoli in prestito;

d)

tipi di garanzie reali;

e)

valutazione delle garanzie reali.

2

Fornitura, in qualità di agente, di servizi di gestione delle garanzie reali per i partecipanti a un sistema di regolamento titoli

a)

Identificazione delle parti che consegnano/che ricevono;

b)

informazioni dettagliate riguardanti ogni operazione, compresi il volume e il valore dei titoli e l'ISIN;

c)

tipi di garanzie reali;

d)

finalità dell'uso delle garanzie reali;

e)

valutazione delle garanzie reali.

3

Riscontro degli ordini di regolamento, indirizzamento delle istruzioni, conferma e verifica delle transazioni

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta tali servizi;

b)

tipi di operazioni;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ogni operazione, compresi il volume e il valore dei titoli e l'ISIN.

4

Fornitura di servizi connessi ai registri degli azionisti

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta tali servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ogni operazione, compresi il volume e il valore dei titoli e l'ISIN.

5

Supporto al trattamento delle operazioni societarie, inclusi gli aspetti relativi alla fiscalità, alle assemblee generali e ai servizi di informazione

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta tali servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ogni operazione, compresi il volume e il valore dei titoli/del contante, i beneficiari dell'operazione e l'ISIN.

6

Servizi per le nuove emissioni, inclusa l'assegnazione e la gestione dei codici ISIN e simili

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta tali servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ogni operazione, compreso l'ISIN.

7

Indirizzamento e trattamento delle istruzioni, raccolta e trattamento delle commissioni e relativa comunicazione

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta tali servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ogni operazione, compresi il volume e il valore dei titoli/del contante, i beneficiari dell'operazione, l'ISIN e le finalità dell'operazione.

8

Istituzione di collegamenti fra CSD, fornitura, mantenimento o gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento, alla gestione delle garanzie reali e ad altri servizi accessori

a)

Informazioni dettagliate sui collegamenti tra CSD, compresa l'identificazione dei CSD;

b)

tipi di servizi.

9

Servizi generali di gestione delle garanzie reali in qualità di agente

a)

Identificazione delle parti che consegnano/che ricevono;

b)

informazioni dettagliate riguardanti ogni operazione, compresi il volume e il valore dei titoli e l'ISIN;

c)

tipi di garanzie reali;

d)

finalità dell'uso delle garanzie reali;

e)

valutazione delle garanzie reali.

10

Informativa

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD fornisce l'informativa;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate sui dati forniti, tra cui la base giuridica e la finalità.

11

Fornitura di informazioni, dati e statistiche ai mercati/agli uffici statistici o ad altre entità governative o intergovernative

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta tali servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate sui dati forniti, tra cui la base giuridica e la finalità.

12

Servizi informatici

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta i servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate sui servizi informatici.

B.   Servizi di tipo bancario prestati dal CSD e direttamente connessi ai servizi di base o accessori elencati nelle sezioni A e B dell'allegato al regolamento (UE) n. 909/2014

13

Fornitura di conti correnti ai partecipanti a un sistema di regolamento titoli e ai detentori di conti titoli, e accettazione dei loro depositi, ai sensi dell'allegato I, punto 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta tali servizi;

b)

dati del conto corrente;

c)

valuta;

d)

importi dei depositi.

14

Apertura di linee di credito con rimborso previsto al più tardi il giorno lavorativo successivo, prestiti in contanti per prefinanziare operazioni societarie e concessione di titoli in prestito ai detentori di conti titoli, ai sensi dell'allegato I, punto 2, della direttiva 2013/36/UE

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta tali servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ogni operazione, compreso il volume e il valore dei titoli/del contante e l'ISIN;

d)

tipi di garanzie reali;

e)

valutazione delle garanzie reali;

f)

finalità delle operazioni;

g)

informazioni riguardanti eventuali incidenti in relazione a tali servizi e azioni correttive, compreso il relativo follow-up.

15

Servizi di pagamento che comportano trattamento di operazioni in contante e in valuta estera ai sensi dell'allegato I, punto 4, della direttiva 2013/36/UE

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta tali servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ciascuna operazione, compresi il volume del contante e la finalità dell'operazione.

16

Garanzie e impegni di firma relativi alla concessione e assunzione di titoli in prestito, ai sensi dell'allegato I, punto 6, della direttiva 2013/36/UE

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta tali servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ciascuna operazione, compresi il volume e il valore dei titoli/del contante e la finalità dell'operazione.

17

Attività di tesoreria in valuta estera e in valori mobiliari attinenti alla gestione dei saldi creditori dei partecipanti, ai sensi dell'allegato I, punto 7, lettere b) ed e), della direttiva 2013/36/UE

a)

Identificazione dei soggetti per i quali il CSD presta tali servizi;

b)

tipi di servizi;

c)

informazioni dettagliate riguardanti ciascuna operazione, compresi il volume e il valore dei titoli/del contante e la finalità dell'operazione.


(1)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


ALLEGATO III

Modelli per la presentazione da parte del CSD della domanda per la designazione di un ente creditizio o la fornitura di servizi accessori di tipo bancario

[Articolo 55 del regolamento (UE) n. 909/2014]

Modello 1

Per richiedere l'autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD fornisce le seguenti informazioni:

Informazioni da presentare

Numero di riferimento univoco del documento

Titolo del documento

Capitolo, sezione o pagina del documento in cui figurano le informazioni

(1)

denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo della sede legale nell'Unione del CSD richiedente l'autorizzazione

 

 

 

(2)

copia della decisione dell'organo di amministrazione del CSD richiedente l'autorizzazione di presentare la domanda di autorizzazione e verbale della riunione nella quale l'organo di amministrazione ha approvato il contenuto del fascicolo della domanda e la sua presentazione

 

 

 

(3)

dati di contatto della persona responsabile della domanda di autorizzazione, laddove si tratti di una persona diversa da quella che presenta la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

(4)

elementi di prova che dimostrino l'esistenza di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

(5)

elementi di prova attestanti che il CSD richiedente l'autorizzazione soddisfa i requisiti prudenziali di cui all'articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 909/2014, e i requisiti di vigilanza di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento

 

 

 

(6)

elementi di prova che dimostrino che il CSD richiedente l'autorizzazione è conforme all'articolo 54, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

(7)

dettagli del piano di risanamento di cui all'articolo 54, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

(8)

un programma di attività che soddisfa le seguenti condizioni:

 

 

 

a)

comprende un elenco dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, che il CSD intende prestare

 

 

 

b)

comprende una spiegazione di come i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 sono direttamente collegati agli eventuali servizi di base o accessori di cui alle sezioni A e B dell'allegato al regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD è autorizzato a prestare

 

 

 

c)

è strutturato secondo l'elenco dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

(9)

elementi di prova a sostegno delle ragioni per non regolare i pagamenti in contanti del sistema di regolamento titoli del CSD mediante conti aperti presso una banca centrale che emette la valuta del paese in cui si svolge il regolamento

 

 

 

(10)

informazioni dettagliate sui dispositivi volti a garantire che la prestazione dei servizi accessori di tipo bancario per i quali è presentata la domanda non pregiudichi la regolare fornitura dei servizi di base del CSD di cui alla sezione A dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, in particolare:

 

 

 

a)

la piattaforma informatica utilizzata per il regolamento della gamba contante delle operazioni su titoli, compresa una panoramica dell'organizzazione informatica e un'analisi dei rischi correlati e di come vengono attenuati

 

 

 

b)

il funzionamento e i dispositivi giuridici del processo di consegna contro pagamento e, in particolare, le procedure utilizzate per affrontare il rischio di credito derivante dalla gamba contante delle operazioni in titoli

 

 

 

c)

la selezione, il controllo, la documentazione giuridica e la gestione delle interconnessioni con altri terzi coinvolti nel processo di trasferimento di contante, in particolare i pertinenti accordi con terzi coinvolti nel processo di trasferimento di contante

 

 

 

d)

l'analisi dettagliata nel piano di risanamento del CSD richiedente l'autorizzazione degli eventuali effetti della fornitura di servizi accessori di tipo bancario sulla fornitura dei servizi di base del CSD

 

 

 

e)

la rivelazione di potenziali conflitti di interessi nei dispositivi di governo societario, risultanti dalla fornitura di servizi accessori di tipo bancario, e le misure adottate per risolverli

 

 

 

(11)

se del caso, l'identificazione di eventuali modifiche sostanziali della documentazione fornita per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, utilizzando lo stesso formato di tabella, qualora la documentazione aggiornata non sia già stata fornita nell'ambito del riesame e della valutazione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

Qualora la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 sia presentata contemporaneamente alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento, oltre alle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014 e del presente regolamento, il CSD richiedente fornisce le seguenti informazioni:

1

Nome della persona responsabile della domanda, laddove si tratti di una persona diversa da quella che presenta la domanda di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014

2

Dati di contatto della persona responsabile della domanda, laddove si tratti di una persona diversa da quella che presenta la domanda di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014

3

Data di ricevimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 54, paragrafo 3, lettera a)

Modello 2

Per richiedere l'autorizzazione a designare un ente creditizio separato affinché fornisca servizi accessori di tipo bancario conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD fornisce le seguenti informazioni:

Informazioni da presentare

Numero di riferimento univoco del documento

Titolo del documento

Capitolo, sezione o pagina del documento in cui figurano le informazioni

(1)

denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo della sede legale nell'Unione del CSD richiedente l'autorizzazione

 

 

 

(2)

copia della decisione dell'organo di amministrazione del CSD richiedente l'autorizzazione di presentare la domanda di autorizzazione e verbale della riunione nella quale l'organo di amministrazione ha approvato il contenuto del fascicolo della domanda e la sua presentazione

 

 

 

(3)

dati di contatto della persona responsabile della domanda di autorizzazione, nel caso in cui tale persona non corrisponda a quella che presenta la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

(4)

denominazione sociale, forma giuridica e sede legale nell'Unione dell'ente creditizio designato a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

(5)

elementi di prova attestanti che l'ente creditizio di cui al punto 4 ha ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 54, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

(6)

statuto e, se del caso, altra documentazione statutaria dell'ente creditizio designato

 

 

 

(7)

assetto proprietario dell'ente creditizio designato, compresa l'identità dei suoi azionisti

 

 

 

(8)

individuazione di tutti gli azionisti comuni del CSD richiedente l'autorizzazione e dell'ente creditizio designato e di eventuali partecipazioni tra il CSD richiedente l'autorizzazione e l'ente creditizio designato

 

 

 

(9)

elementi di prova attestanti che l'ente creditizio designato soddisfa i requisiti prudenziali di cui all'articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, e i requisiti di vigilanza di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

(10)

elementi di prova, compresi l'atto costitutivo, i bilanci, le relazioni di audit, le relazioni dei comitati dei rischi e altri documenti, che dimostrino che l'ente creditizio designato è conforme all'articolo 54, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

(11)

dettagli del piano di risanamento di cui all'articolo 54, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

(12)

un programma di attività che soddisfa le seguenti condizioni:

 

 

 

a)

comprende un elenco dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, che il CSD intende prestare

 

 

 

b)

comprende una spiegazione di come i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 sono direttamente collegati agli eventuali servizi di base o accessori di cui alle sezioni A e B dell'allegato al regolamento (UE) n. 909/2014 che il CSD richiedente l'autorizzazione è autorizzato a prestare

 

 

 

c)

è strutturato secondo l'elenco dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

(13)

informazioni dettagliate sulle ragioni per non regolare i pagamenti in contanti del sistema di regolamento titoli del CSD mediante conti aperti presso una banca centrale che emette la valuta del paese in cui si svolge il regolamento

 

 

 

(14)

informazioni dettagliate sull'organizzazione strutturale delle relazioni tra il CSD e l'ente creditizio designato, e in particolare:

 

 

 

a)

la piattaforma informatica utilizzata per il regolamento della gamba contante delle operazioni su titoli, compresa una panoramica dell'organizzazione informatica e un'analisi dei rischi correlati e di come vengono attenuati

 

 

 

b)

le norme e le procedure applicabili per garantire il rispetto delle disposizioni relative al carattere definitivo del regolamento di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

c)

il funzionamento e i dispositivi giuridici del processo di consegna contro pagamento e, in particolare, le procedure utilizzate per affrontare il rischio di credito derivante dalla gamba contante delle operazioni in titoli

 

 

 

d)

la selezione, il controllo e la gestione delle interconnessioni con altri terzi coinvolti nel processo di trasferimento di contante, in particolare i pertinenti accordi con terzi coinvolti nel processo di trasferimento di contante

 

 

 

e)

l'accordo sul livello dei servizi che stabilisce i dettagli delle funzioni che il CSD esternalizza all'ente creditizio designato e qualsiasi elemento di prova che dimostri il rispetto dei requisiti per l'esternalizzazione di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

f)

l'analisi dettagliata, contenuta nel piano di risanamento del CSD richiedente l'autorizzazione, degli eventuali effetti della fornitura di servizi accessori di tipo bancario sulla fornitura dei servizi di base del CSD

 

 

 

g)

la divulgazione di potenziali conflitti di interessi nei dispositivi di governo societario, risultanti dai servizi accessori di tipo bancario, e le misure adottate per risolverli

 

 

 

h)

elementi di prova atti a dimostrare che l'ente creditizio dispone della necessaria capacità contrattuale e operativa di accedere rapidamente alle garanzie reali in titoli situate presso il CSD e relative alla concessione di credito infragiornaliero e, se del caso, di credito a breve termine

 

 

 

(15)

se del caso, l'identificazione di eventuali modifiche della documentazione fornita per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, utilizzando lo stesso formato di tabella, qualora la documentazione aggiornata non sia già stata fornita nell'ambito del riesame e della valutazione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 909/2014

 

 

 

Qualora la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014 sia presentata contemporaneamente alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento, oltre alle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014 e del presente regolamento, occorre fornire le seguenti informazioni:

1

Denominazione sociale dell'entità designata per fornire servizi accessori di tipo bancario

2

Indirizzo della sede legale

3

Nome della persona responsabile della domanda

4

Dati di contatto della persona responsabile della domanda

5

Identificazione dell'eventuale impresa madre dell'ente creditizio designato (o degli enti creditizi designati)

6

Autorità competente dell'ente creditizio designato (o degli enti creditizi designati)

7

Data di ricevimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 54, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014