10.3.2017   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/9


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/390 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2016

che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su alcuni requisiti prudenziali per depositari centrali di titoli ed enti creditizi designati che offrono servizi accessori di tipo bancario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 54, paragrafo 8, terzo comma, l'articolo 59, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 909/2014 stabilisce requisiti prudenziali per i depositari centrali di titoli («CSD») affinché siano sicuri e solidi e osservino in ogni momento i requisiti patrimoniali. Tali requisiti patrimoniali assicurano che il CSD sia costantemente capitalizzato in modo adeguato per fronteggiare i rischi a cui è esposto e che possa procedere, se necessario, a una ristrutturazione o a una liquidazione ordinata delle proprie attività.

(2)

Dato che le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 in materia di rischi di credito e di liquidità relativamente ai CSD e agli enti creditizi designati stabiliscono esplicitamente che le norme e procedure interne consentono loro di controllare, misurare e gestire le esposizioni e il fabbisogno di liquidità non solo nei confronti dei singoli partecipanti, ma anche nei confronti dei partecipanti appartenenti allo stesso gruppo e che sono controparti del CSD, tali disposizioni dovrebbero applicarsi a gruppi di imprese composti da un'impresa madre e le sue filiazioni.

(3)

Ai fini del presente regolamento, si è tenuto conto delle raccomandazioni pertinenti dei principi per le infrastrutture dei mercati finanziari formulati dal Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento e dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari («Principi CPSS-IOSCO») (2). Si è tenuto conto altresì del trattamento ai fini patrimoniali degli enti creditizi, ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dato che i CSD sono esposti in una certa misura a rischi analoghi a quelli assunti dagli enti creditizi.

(4)

È opportuno che la definizione di capitale ai sensi del presente regolamento rispecchi la definizione di capitale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (EMIR). Tale definizione è la più idonea in relazione ai requisiti normativi dato che la definizione di capitale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 è stata specificamente concepita per le infrastrutture di mercato. I CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario, ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014, sono tenuti a soddisfare i requisiti patrimoniali di cui al presente regolamento e, al contempo, i requisiti in materia di fondi propri, ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. Essi sono tenuti a osservare i requisiti in materia di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 con strumenti che soddisfino le condizioni di tale regolamento. Al fine di evitare duplicazioni o conflitti normativi e considerando che le metodologie utilizzate per il calcolo della maggiorazione di capitale aggiuntiva per i CSD, ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014, sono strettamente correlate a quelle di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, i CSD che offrono servizi accessori di tipo bancario dovrebbero poter soddisfare i requisiti patrimoniali aggiuntivi del presente regolamento con gli stessi strumenti conformi ai requisiti stabiliti sia dal regolamento (UE) n. 575/2013 che dal regolamento (UE) n. 909/2014.

(5)

Per assicurare di essere in grado, nel caso, di organizzare la ristrutturazione delle proprie attività o una liquidazione ordinata, il CSD deve disporre di capitale con utili non distribuiti e riserve sufficienti per far fronte, in qualsiasi momento, alle spese operative in un lasso di tempo in cui il CSD deve essere in grado di riorganizzare le attività critiche, tra cui la ricapitalizzazione, la sostituzione della dirigenza, la revisione delle strategie commerciali e delle strutture dei costi o delle commissioni, nonché la ristrutturazione dei servizi forniti. Dato che durante la liquidazione o ristrutturazione delle attività il CSD deve tuttavia continuare a svolgere le proprie attività abituali e sebbene le spese effettive nel corso di una liquidazione o ristrutturazione delle attività del CSD possano essere significativamente superiori alle spese operative lorde annuali a causa dei costi di ristrutturazione o di liquidazione, l'uso di tali spese come punto di riferimento per il calcolo del capitale necessario dovrebbe fornire un'approssimazione adeguata delle spese effettive che il CSD si troverebbe a sostenere in caso di liquidazione o ristrutturazione delle attività.

(6)

Analogamente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, che impone agli enti di dedurre le perdite relative all'esercizio in corso dal capitale primario di classe 1, il presente regolamento dovrebbe altresì riconoscere il ruolo svolto dal reddito netto nel coprire o assorbire i rischi generati da cambiamenti sfavorevoli delle condizioni commerciali. Pertanto, solo nei casi in cui l'utile netto sia insufficiente per coprire le perdite derivanti dalla cristallizzazione del rischio commerciale tali perdite devono essere coperte da fondi propri. Per tener conto delle nuove circostanze, dovrebbero altresì essere considerati i dati attesi per l'anno in corso, laddove non siano disponibili i dati dell'anno precedente, come nel caso dei CSD di nuova costituzione. In linea con disposizioni analoghe di cui al regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione (5), i CSD dovrebbero essere tenuti a disporre di un importo minimo prudenziale del capitale per fronteggiare il rischio commerciale al fine di garantire un trattamento prudenziale minimo.

(7)

In conformità con i principi CPSS-IOSCO, i costi di ammortamento degli attivi materiali e immateriali possono essere dedotti dalle spese operative lorde per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Dal momento che detti costi non generano flussi di cassa effettivi che richiedono un sostegno di capitale, tali deduzioni dovrebbero essere applicabili ai requisiti patrimoniali per il rischio commerciale e a quelli a copertura della liquidazione o ristrutturazione.

(8)

Poiché il tempo necessario per una liquidazione o una ristrutturazione ordinata è strettamente legato ai servizi forniti da ogni singolo CSD e alle condizioni del mercato in cui opera, in particolare alla possibilità che un altro CSD possa accettare di svolgere una parte o tutti i suoi servizi, il numero di mesi necessari per la ristrutturazione delle attività o per la liquidazione dovrebbe basarsi su stime proprie del CSD. Tuttavia, tale periodo non dovrebbe essere inferiore al numero minimo di mesi necessari per la ristrutturazione o la liquidazione di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 909/2014, al fine di assicurare un livello prudente di requisiti patrimoniali.

(9)

Il CSD dovrebbe formulare scenari per la ristrutturazione delle sue attività o per la liquidazione adeguati al proprio modello di business. Tuttavia, per ottenere un'applicazione armonizzata dei requisiti in materia di ristrutturazione o liquidazione nell'Unione e per assicurare l'osservanza di requisiti solidi sotto il profilo prudenziale, la discrezione sulla formulazione di tali scenari dovrebbe essere limitata da criteri ben definiti.

(10)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è il parametro di riferimento pertinente volto a definire i requisiti patrimoniali per i CSD. Per garantire la coerenza con tale regolamento, le metodologie per il calcolo del rischio operativo di cui al presente regolamento dovrebbero altresì coprire il rischio giuridico ai fini del presente regolamento.

(11)

Nel caso in cui la custodia di titoli per conto di un partecipante non andasse a buon fine, ciò rappresenterebbe una spesa per il partecipante o una spesa per il CSD che si troverebbe a dover far fronte ad azioni legali. Pertanto, le norme per il calcolo del capitale regolamentare per il rischio operativo tengono già conto del rischio di custodia. Per le medesime ragioni, il rischio di custodia per i titoli detenuti tramite un collegamento a un altro CSD non dovrebbe essere subordinato a qualsivoglia requisito patrimoniale supplementare, bensì dovrebbe essere considerato parte del capitale regolamentare per il rischio operativo. Analogamente, il rischio di custodia a cui è esposto il CSD per attività detenute presso una banca depositaria o presso altri CSD non dovrebbe essere oggetto di un doppio conteggio e non dovrebbe essere richiesto alcun capitale regolamentare supplementare.

(12)

Il CSD può altresì essere esposto a rischi di investimento nell'ambito delle attività da esso detenute o degli investimenti da esso realizzati avvalendosi di garanzie reali, depositi dei partecipanti, prestiti ai partecipanti o di qualsivoglia esposizione di altra natura conformemente ai servizi accessori di tipo bancario consentiti. Il rischio di investimento è il rischio di perdita a cui è esposto il CSD laddove investa risorse proprie o dei suoi partecipanti come garanzia reale. Le disposizioni a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 152/2013 sono il punto di riferimento adeguato per stabilire i requisiti patrimoniali a copertura del rischio di credito, del rischio di credito di una controparte e dei rischi di mercato che potrebbero insorgere dagli investimenti del CSD.

(13)

Data la natura delle sue attività, il CSD assume il rischio commerciale dovuto a potenziali cambiamenti delle condizioni commerciali generali che possono perturbarne la situazione finanziaria in seguito ad una flessione dei ricavi o ad un aumento delle spese, con una perdita imputabile al suo capitale. Dato che il livello di rischio commerciale dipende fortemente dalla situazione specifica di ciascun CSD e può essere generato da vari fattori, i requisiti patrimoniali del presente regolamento dovrebbero basarsi su stime proprie del CSD e la metodologia utilizzata dal CSD per detta stima dovrebbe essere proporzionale alla portata e alla complessità delle attività del CSD. Il CSD dovrebbe elaborare una propria stima del capitale richiesto per fronteggiare il rischio commerciale in base a una serie di scenari di stress al fine di coprire i rischi non ancora contemplati dalla metodologia impiegata per il rischio operativo. Al fine di assicurare un livello prudente di requisiti patrimoniali per il rischio commerciale ove si effettui un calcolo basato su propri scenari, un livello minimo di capitale dovrebbe essere introdotto sotto forma di soglia minima prudenziale. Il livello minimo di capitale richiesto per il rischio commerciale dovrebbe essere in linea con requisiti analoghi previsti per altre infrastrutture di mercato nei relativi atti dell'Unione come il regolamento delegato della Commissione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali («CCP»).

(14)

La maggiorazione di capitale aggiuntiva per i rischi legati ai servizi accessori di tipo bancario dovrebbe coprire i rischi relativi alla concessione di credito infragiornaliero ai partecipanti o ad altri utenti di CSD. Laddove dalla concessione di credito infragiornaliero risultino esposizioni creditizie overnight o più durature, i relativi rischi dovrebbero essere misurati e fronteggiati facendo uso delle metodologie già stabilite alla parte tre, titolo II, capo 2, per il metodo standardizzato, e al capo 3, per il metodo basato sui rating interni (metodo IRB), del regolamento (UE) n. 575/2013, dato che tale regolamento stabilisce norme prudenziali per misurare il rischio di credito derivante da esposizioni creditizie overnight o più durature. Tuttavia, i rischi creditizi infragiornalieri richiedono un trattamento particolare in quanto la metodologia per eseguirne la misurazione non è definita esplicitamente dal regolamento (UE) n. 575/2013 o da un'altra normativa dell'Unione applicabile. Di conseguenza, la metodologia che si riferisce nello specifico al rischio di credito infragiornaliero dovrebbe essere sufficientemente sensibile al rischio per tener conto della qualità della garanzia, della valutazione della qualità creditizia dei partecipanti e delle effettive esposizioni infragiornaliere osservate. Al contempo, la metodologia dovrebbe fornire incentivi idonei ai fornitori di servizi accessori di tipo bancario, compreso l'incentivo per l'acquisizione di garanzie della qualità più elevata e la selezione di controparti con merito di credito elevato. Sebbene sui fornitori di servizi accessori di tipo bancario incomba l'obbligo di valutare e testare adeguatamente il livello e il valore delle garanzie reali e degli scarti di garanzia, la metodologia impiegata per stabilire la maggiorazione di capitale aggiuntiva per il rischio di credito infragiornaliero dovrebbe tuttavia garantire e fornire abbastanza capitale qualora un calo improvviso del valore della garanzia risulti superiore alle stime, generando esposizioni creditizie residue parzialmente non garantite.

(15)

Al fine di calcolare la maggiorazione di capitale per i rischi insorti dalla prestazione di servizi accessori di tipo bancario, è necessario tener conto delle informazioni passate sulle esposizioni creditizie infragiornaliere. Pertanto, al fine di poter calcolare la maggiorazione di capitale, le entità che forniscono servizi accessori di tipo bancario agli utenti dei servizi CSD, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 («CSD fornitori di servizi bancari») dovrebbero raccogliere, almeno per un anno, dati relativi alle loro esposizioni creditizie infragiornaliere. In caso contrario, esse non sono in grado di individuare le esposizioni pertinenti in base a cui è effettuato il calcolo. Di conseguenza, i CSD fornitori di servizi bancari non dovrebbero essere tenuti a osservare il requisito di fondi propri corrispondente alla maggiorazione di capitale finché non abbiano raccolto tutte le informazioni necessarie per eseguire il calcolo della maggiorazione.

(16)

L'articolo 54, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 prevede l'elaborazione di norme per determinare la maggiorazione di capitale aggiuntiva di cui all'articolo 54, paragrafo 3, lettera d) e all'articolo 54, paragrafo 4, lettera e), di tale regolamento. L'articolo 54 di tale regolamento prevede altresì che la maggiorazione di capitale rifletta il rischio di credito infragiornaliero derivante dalle attività di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, e in particolare dalle concessioni di credito infragiornaliero ai partecipanti a un sistema di regolamento titoli o ad altri utenti di servizi CSD. Pertanto, l'esposizione al rischio di credito infragiornaliero dovrebbe includere altresì le perdite che il CSD fornitore di servizi bancari si troverebbe ad affrontare in caso di inadempimento di un partecipante debitore.

(17)

L'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al rischio di credito del CSD fornitore di servizi bancari prevede l'acquisizione di «garanzie altamente liquide con rischi minimi di credito e di mercato». L'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al rischio di liquidità del CSD fornitore di servizi bancari prevede la disponibilità di «risorse liquide ammissibili». Una siffatta risorsa liquida ammissibile è costituita dalle «garanzie altamente liquide». Sebbene sia comprensibile che la terminologia impiegata in ciascuno dei due casi differisca, data la diversa natura dei rischi in questione e la corrispondenza a concetti diversi nel regolamento in materia di rischi di credito e di liquidità, entrambi i casi sono tuttavia correlati a fornitori o attività aventi una qualità analogamente elevata. Pertanto, sarebbe opportuno stabilire che siano soddisfatte le stesse condizioni prima che una garanzia reale o una risorsa di liquidità sotto forma di garanzia possa essere considerata appartenente rispettivamente alla categoria di «garanzie altamente liquide con rischio minimo di credito e di mercato» o alla categoria di «risorse liquide ammissibili».

(18)

L'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014 stabilisce che il CSD fornitore di servizi bancari accetti garanzie altamente liquide con rischi minimi di credito e di mercato per gestire il rischio di credito corrispondente, e consente di avvalersi, in situazioni specifiche, di garanzie di altra natura, se si applicano scarti di garanzia adeguati. A tal fine, dovrebbe essere definita una chiara gerarchia della qualità delle garanzie reali per individuare quelle che dovrebbero essere idonee a coprire interamente l'esposizione al rischio di credito, quelle accettabili come risorsa di liquidità e quelle che, pur essendo idonee a mitigare il rischio di credito, necessitano di risorse liquide ammissibili. I fornitori di garanzie reali non dovrebbero essere ostacolati nel sostituire liberamente le garanzie reali in base alla disponibilità di risorse o alle strategie di gestione di attività e passività. Pertanto, l'impiego di pratiche di garanzia comuni, come il ricorso ai conti di garanzia dei partecipanti, laddove la garanzia reale viene depositata dal partecipante nei propri conti costituiti in garanzia al fine di coprire totalmente qualsivoglia esposizione creditizia, dovrebbe essere concesso per sostituire le garanzie reali purché la qualità e la liquidità delle garanzie siano sottoposte a controllo e siano conformi ai requisiti del presente regolamento. Conformemente a tali accordi di conto in garanzia, la garanzia reale è depositata dal partecipante nel proprio conto in garanzia al fine di coprire totalmente qualsivoglia esposizione creditizia. Inoltre, il CSD fornitore di servizi bancari dovrebbe accettare le garanzie reali tenendo conto della gerarchia stabilita, ma, se necessario, può eseguire la liquidazione della garanzia accettata nel modo più efficiente possibile in seguito a un inadempimento di un partecipante. Tuttavia, da un punto di vista prudenziale, il CSD fornitore di servizi bancari dovrebbe essere in grado di controllare su base continuativa la disponibilità delle garanzie reali, comprese la qualità e la liquidità, per coprire totalmente le esposizioni creditizie. Esso dovrebbe altresì porre in essere accordi con i partecipanti debitori per fare in modo che tutti i requisiti di garanzia del presente regolamento siano osservati in ogni momento.

(19)

Ai fini della misurazione del rischio di credito infragiornaliero, i CSD fornitori di servizi bancari dovrebbero essere in grado di anticipare le esposizioni di picco per la giornata; pur non essendo necessaria una previsione del numero esatto, dovrebbero essere individuate le tendenze di tali esposizioni infragiornaliere. Tale concetto è ulteriormente ribadito nelle norme elaborate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, dove si fa riferimento a esposizioni di picco anticipate (7).

(20)

La parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce i fattori di ponderazione del rischio da applicare alle esposizioni creditizie verso la Banca centrale europea e altre entità esonerate. Quando si misura il rischio di credito a fini normativi, è generalmente riconosciuto che tali fattori di ponderazione siano il miglior riferimento disponibile. Pertanto, la stessa metodologia può essere applicata alle esposizioni creditizie infragiornaliere. Al fine di garantire il rigore concettuale di tale approccio, alcune correzioni sono tuttavia necessarie; in particolare durante l'esecuzione dei calcoli utilizzando il quadro del rischio di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, per il metodo standardizzato e al capo 3, per il metodo IRB, del regolamento (UE) n. 575/2013, le esposizioni infragiornaliere dovrebbero essere considerate come esposizioni a fine giornata essendo questo il presupposto di tale regolamento.

(21)

Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, che include un riferimento esplicito all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le garanzie bancarie o lettere di credito, se del caso, dovrebbero essere allineate ai principi CPSS-IOSCO e osservare requisiti analoghi a quelli di cui al regolamento (UE) n. 648/2012, secondo cui le garanzie bancarie e le lettere di credito sono pienamente garantite dai garanti. Tuttavia, al fine di preservare l'efficienza del regolamento titoli all'interno dell'UE, laddove garanzie bancarie o lettere di credito siano utilizzate in relazione alle esposizioni creditizie derivanti da collegamenti interoperabili tra CSD, dovrebbero essere contemplati adeguati strumenti alternativi di attenuazione del rischio di credito, purché forniscano un livello pari o più elevato di tutela rispetto alle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012. Tale trattamento speciale dovrebbe applicarsi solo alle garanzie bancarie o lettere di credito a tutela di un collegamento interoperabile tra CSD e dovrebbe coprire esclusivamente l'esposizione creditizia tra i due CSD collegati. Dal momento che la garanzia bancaria o la lettera di credito tutela i CSD non inadempienti nei confronti di perdite creditizie, il fabbisogno di liquidità dei CSD non inadempienti dovrebbe essere altresì soddisfatto tramite un tempestivo regolamento delle obbligazioni dei garanti o, in alternativa, mediante risorse liquide ammissibili.

(22)

L'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014, stabilisce che i CSD fornitori di servizi bancari sono tenuti a mitigare i rischi di liquidità con risorse liquide ammissibili in ciascuna valuta. Di conseguenza, le risorse liquide che non sono ammissibili non possono essere utilizzate per adempiere ai requisiti di cui al medesimo articolo. Tuttavia, nulla osta a che risorse liquide non ammissibili, come ad esempio gli swap sulle valute, siano utilizzate nella gestione della liquidità giornaliera, oltre alle risorse liquide ammissibili. Ciò è altresì conforme alle norme internazionali che si riflettono nei principi CPSS-IOSCO. Le risorse liquide non ammissibili dovrebbero pertanto essere misurate e controllate a tale fine.

(23)

Il rischio di liquidità può potenzialmente insorgere da qualsivoglia servizio accessorio di tipo bancario eseguito dal CSD. Il quadro di gestione dei rischi di liquidità dovrebbe individuare i rischi derivanti dai diversi servizi accessori di tipo bancario, compresa la concessione di titoli e, laddove opportuno, distinguerne la gestione.

(24)

Al fine di coprire tutte le esigenze di liquidità, tra cui il fabbisogno infragiornaliero di liquidità del CSD fornitore di servizi bancari, il quadro di gestione del rischio di liquidità del CSD dovrebbe assicurare che le obbligazioni di pagamento e di regolamento, tra cui quelle infragiornaliere, siano effettuate alla scadenza prevista in tutte le valute di regolamento del sistema di regolamento titoli gestito dal CSD.

(25)

Dato che tutti i rischi di liquidità, ad eccezione di quelli infragiornalieri, sono già contemplati dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013, il presente regolamento dovrebbe concentrarsi sui rischi infragiornalieri.

(26)

Dato che i CSD fornitori di servizi bancari sono infrastrutture di mercato di importanza sistemica, è essenziale assicurare che il CSD fornitore di servizi bancari gestisca i rischi di credito e di liquidità in modo prudente. Di conseguenza, al CSD fornitore di servizi bancari dovrebbe essere consentito di concedere solo linee di credito non impegnate ai partecipanti debitori nel corso della prestazione di servizi accessori di tipo bancario di cui al regolamento (UE) n. 909/2014.

(27)

Al fine di garantire che le procedure di gestione del rischio del CSD fornitore di servizi bancari siano sufficientemente solide anche in condizioni sfavorevoli, le prove di stress delle risorse finanziarie liquide del CSD fornitore di servizi bancari dovrebbero essere rigorose e lungimiranti. Per lo stesso motivo, le prove dovrebbero tenere conto di una serie di scenari estremi ma plausibili ed essere condotte per ciascuna valuta pertinente offerta dal CSD fornitore di servizi bancari, considerando che uno degli accordi di finanziamento (funding) prestabiliti potrebbe non andare a buon fine. Gli scenari dovrebbero comprendere, ma non in via esclusiva, l'inadempimento dei due maggiori partecipanti del CSD fornitore di servizi bancari in tale valuta. Ciò è necessario per stabilire una norma che da un lato sia prudente, poiché tiene conto del fatto che anche altri partecipanti, oltre al maggiore, possono generare rischi di liquidità e che, dall'altro, sia anche proporzionata all'obiettivo, non considerando altri partecipanti che presentano un potenziale minore nel generare un rischio di liquidità.

(28)

L'articolo 59, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 909/2014 stabilisce che i CSD fornitori di servizi bancari sono tenuti a disporre di risorse liquide sufficienti in tutte le valute pertinenti in un'ampia serie di potenziali scenari di stress. Pertanto, le norme che precisano i quadri e gli strumenti per la gestione del rischio di liquidità in scenari di stress dovrebbero prescrivere una metodologia per individuare le valute pertinenti per la gestione del rischio di liquidità. L'individuazione delle valute pertinenti dovrebbe basarsi su valutazioni di rilevanza, sull'esposizione netta di liquidità cumulativa identificata e sui dati raccolti nel corso di un periodo di tempo prolungato e ben definito. Inoltre, al fine di mantenere un quadro normativo coerente nell'Unione, le valute dell'Unione più rilevanti individuate ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione (8), ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014, dovrebbero essere incluse a priori come valute pertinenti.

(29)

La raccolta di dati sufficienti per individuare tutte le altre valute oltre alle più pertinenti dell'Unione richiede un lasso di tempo minimo a partire dalla data di autorizzazione dei CSD fornitori di servizi bancari. Pertanto, l'uso di metodi alternativi per individuare tutte le altre valute rispetto alle valute più pertinenti dell'Unione dovrebbe essere consentito per il primo anno in seguito all'autorizzazione dei CSD fornitori di servizi bancari, ai sensi del nuovo quadro normativo stabilito dal regolamento (UE) n. 909/2014 per i CSD fornitori di servizi bancari che già prestano servizi accessori di tipo bancario alla data di entrata in vigore delle norme tecniche di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 909/2014. Tale disposizione transitoria non dovrebbe pregiudicare, come tale, l'obbligo per i CSD fornitori di servizi bancari di disporre di risorse liquide sufficienti, ma solo l'individuazione di quelle valute oggetto di prove di stress ai fini della gestione della liquidità.

(30)

L'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014 impone ai CSD fornitori di servizi bancari di porre in essere accordi di finanziamento prestabiliti e altamente affidabili per far sì che le garanzie reali fornite da un cliente inadempiente possano essere convertite in contante anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Il medesimo regolamento impone al CSD fornitore di servizi bancari di mitigare i rischi infragiornalieri con garanzie reali altamente liquide con rischi minimi di credito e di mercato. Dato che la liquidità deve essere prontamente disponibile, il CSD fornitore di servizi bancari dovrebbe essere in grado di soddisfare qualsivoglia fabbisogno di liquidità lo stesso giorno. Dato che i CSD fornitori di servizi bancari possono operare in diversi fusi orari, la disposizione di convertire le garanzie reali in contanti lo stesso giorno tramite accordi di finanziamento prestabiliti dovrebbe essere applicata considerando gli orari di apertura dei sistemi di pagamento locali di ciascuna valuta pertinente.

(31)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, in quanto riguardano i requisiti prudenziali per i CSD. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali obblighi di fruire di una visione completa e di un accesso unico alle disposizioni stesse, è opportuno riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste dal regolamento (UE) n. 909/2014.

(32)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(33)

Prima di presentare i progetti di norme tecniche su cui si basa il presente regolamento, l'Autorità bancaria europea ha lavorato in stretta cooperazione con il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). L'Autorità bancaria europea ha inoltre condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

REQUISITI PATRIMONIALI PER TUTTI I CSD DI CUI ALL'ARTICOLO 47 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 909/2014

Articolo 1

Presentazione dei requisiti riguardanti il capitale del CSD

1.   Ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, un depositario centrale di titoli («CSD») dispone in ogni momento, assieme agli utili non distribuiti e alle riserve, dell'importo di capitale di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

2.   I requisiti di capitale di cui all'articolo 3 sono soddisfatti con strumenti di capitale conformi alle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 2

Condizioni relative agli strumenti di capitale

1.   Ai fini dell'articolo 1, il CSD detiene strumenti di capitale che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

sono capitale sottoscritto ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio (10);

b)

sono stati versati, comprese le relative riserve sovrapprezzo azioni;

c)

assorbono integralmente le perdite in situazioni di continuità aziendale;

d)

in caso di fallimento o liquidazione, sono subordinati a tutti gli altri diritti o crediti in azioni di insolvenza o in base alle disposizioni applicabili in materia di insolvenza.

2.   Oltre agli strumenti di capitale che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, il CSD autorizzato, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, a prestare servizi accessori di tipo bancario può, al fine di osservare i requisiti di cui all'articolo 1, avvalersi di strumenti di capitale che:

a)

soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1;

b)

sono «strumenti di fondi propri» quali definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 119, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

sono soggetti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 3

Livello dei requisiti patrimoniali per il CSD

1.   Il CSD detiene capitale, assieme agli utili non distribuiti e alle riserve, che in ogni momento è pari o superiore alla somma dei:

a)

requisiti patrimoniali del CSD per i rischi operativi, giuridici e di custodia, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, calcolati conformemente all'articolo 4;

b)

requisiti patrimoniali del CSD per i rischi di investimento, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, calcolati conformemente all'articolo 5;

c)

requisiti patrimoniali del CSD per rischi commerciali, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, calcolati conformemente all'articolo 6;

d)

requisiti patrimoniali del CSD per la liquidazione o la ristrutturazione delle attività, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014, calcolati conformemente all'articolo 7.

2.   Il CSD dispone di procedure per identificare tutte le fonti dei rischi di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Livello dei requisiti patrimoniali per i rischi operativi, giuridici e di custodia

1.   Il CSD autorizzato, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, a prestare servizi accessori di tipo bancario e ad utilizzare i metodi avanzati di misurazione («AMA»), di cui agli articoli da 321 a 324 del regolamento (UE) n. 575/2013, calcola i requisiti patrimoniali per i rischi operativi, giuridici e di custodia in conformità degli articoli da 231 a 234 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   Il CSD autorizzato, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, a prestare servizi accessori di tipo bancario e ad utilizzare il metodo standardizzato per il rischio operativo di cui agli articoli da 317 a 320 del regolamento (UE) n. 575/2013, calcola i requisiti patrimoniali per i rischi operativi, giuridici e di custodia in conformità delle disposizioni di tale regolamento applicabili al metodo standardizzato per il rischio operativo di cui agli articoli da 317 a 320.

3.   Il CSD che soddisfi una delle seguenti condizioni calcola i requisiti patrimoniali per i rischi operativi, giuridici e di custodia conformemente alle disposizioni del metodo base di cui agli articoli 315 e 316 del regolamento (UE) n. 575/2013:

a)

il CSD non autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

il CSD autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, ma non autorizzato a utilizzare il metodo AMA di cui agli articoli da 321 a 324 del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

il CSD autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, ma non autorizzato a utilizzare il metodo standardizzato di cui agli articoli da 317 a 320 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 5

Livello dei requisiti patrimoniali per il rischio di investimento

1.   Il CSD calcola i requisiti patrimoniali per il rischio di investimento come la somma dei seguenti elementi:

a)

l'8 % degli importi delle esposizioni del CSD ponderati per il rischio riguardanti il:

i)

rischio di credito, conformemente al paragrafo 2; e

ii)

rischio di credito della controparte, conformemente al paragrafo 3;

b)

requisiti patrimoniali del CSD per il rischio di mercato, conformemente ai paragrafi 4 e 5.

2.   Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni del CSD ponderati per il rischio riguardanti il rischio di credito, si applica quanto segue:

a)

laddove il CSD non sia autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 a prestare servizi accessori di tipo bancario, il CSD applica il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui agli articoli da 107 a 141 del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con gli articoli da 192 a 241 del regolamento sull'attenuazione del rischio di credito;

b)

laddove il CSD sia autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 a prestare servizi accessori di tipo bancario, ma non sia in possesso dell'autorizzazione per utilizzare il metodo basato sui rating interni (metodo IRB), di cui agli articoli da 142 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013, il CSD applica il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui agli articoli da 107 a 141 del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con gli articoli da 192 a 241 del regolamento (UE) n. 575/2013 relativi all'attenuazione del rischio di credito;

c)

laddove il CSD sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2), lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, a prestare servizi accessori di tipo bancario e sia in possesso dell'autorizzazione per impiegare il metodo IRB, il CSD applica tale metodo per il rischio di credito di cui agli articoli da 142 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con gli articoli da 192 a 241 del regolamento (UE) n. 575/2013 relativi all'attenuazione del rischio di credito.

3.   Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito della controparte, il CSD impiega entrambi i seguenti metodi:

a)

uno dei metodi di cui agli articoli da 271 a 282 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie che applica le rettifiche per volatilità, ai sensi degli articoli da 220 a 227 del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.   Il CSD che soddisfi una delle seguenti condizioni calcola i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato conformemente alle disposizioni degli articoli da 102 a 106 e da 325 a 361 del regolamento (UE) n. 575/2013, anche mediante la deroga per operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni prevista dall'articolo 94 di detto regolamento:

a)

il CSD non autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

il CSD autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, ma a cui non è concesso di utilizzare modelli interni per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

5.   Il CSD autorizzato, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, a prestare servizi accessori di tipo bancario e con autorizzazione a utilizzare modelli interni per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcola i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato ai sensi degli articoli da 102 a 106 e da 362 a 376 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 6

Requisiti patrimoniali per il rischio commerciale

1.   I requisiti patrimoniali del CSD per il rischio commerciale corrispondono al valore maggiore tra gli elementi seguenti:

a)

la stima risultante dall'applicazione del paragrafo 2, meno il valore minore tra i seguenti:

i)

utile al netto delle imposte dell'ultimo esercizio sottoposto a revisione;

ii)

utile previsto al netto delle imposte dell'esercizio in corso;

iii)

utile previsto al netto delle imposte per la maggior parte dell'ultimo esercizio i cui risultati sottoposti a revisione non sono ancora disponibili;

b)

il 25 % delle spese operative lorde annuali del CSD di cui al paragrafo 3.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il CSD applica quanto segue:

a)

stima il capitale necessario per coprire le perdite derivanti dal rischio commerciale in scenari sfavorevoli ragionevolmente prevedibili e pertinenti al proprio modello di business;

b)

documenta le ipotesi di fondo e le metodologie impiegate per stimare le perdite attese di cui alla lettera a);

c)

riesamina e aggiorna gli scenari di cui alla lettera a) con cadenza almeno annuale.

3.   Per il calcolo delle spese operative lorde annuali del CSD, si applica quanto segue:

a)

le spese operative lorde annuali del CSD tengono conto almeno di quanto segue:

i)

spese totali per il personale, compresi salari, stipendi, bonus e oneri sociali;

ii)

spese amministrative generali totali e, in particolare, spese di marketing e di rappresentanza;

iii)

spese assicurative;

iv)

spese di altri dipendenti e di viaggio;

v)

spese relative alle attività immobiliari;

vi)

spese di assistenza informatica;

vii)

spese di telecomunicazione;

viii)

spese postali e di trasferimento dei dati;

ix)

spese di consulenza esterna;

x)

deprezzamento e ammortamento delle attività materiali e immateriali;

xi)

svalutazione e cessione di immobilizzazioni;

b)

le spese operative lorde annuali del CSD sono stabilite in base a uno dei punti in appresso:

i)

principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS), adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

ii)

direttive del Consiglio 78/660/CEE (12), 83/349/CEE (13) e 86/635/CEE;

iii)

principi contabili generalmente accettati di un paese terzo considerati equivalenti agli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione (14) o principi contabili di un paese terzo il cui utilizzo è consentito ai sensi dell'articolo 4 di tale regolamento;

c)

il CSD può dedurre deprezzamento e ammortamento delle attività materiali e immateriali dalle spese operative lorde annuali;

d)

il CSD si avvale delle informazioni derivanti dalla revisione contabile più recente del suo bilancio d'esercizio;

e)

laddove il periodo di attività del CSD sia inferiore a un anno completo, a partire dalla data di inizio dell'attività, si applicano le spese operative lorde previste nel suo piano aziendale.

Articolo 7

Requisiti patrimoniali per la liquidazione o la ristrutturazione

Il CSD calcola i requisiti patrimoniali per la liquidazione o la ristrutturazione attuando le seguenti operazioni in sequenza:

a)

stima del lasso di tempo necessario per la liquidazione o la ristrutturazione per tutti gli scenari di stress di cui all'allegato, coerentemente con il piano di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

divisione delle spese operative lorde annuali del CSD definite in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, per dodici («spese operative lorde mensili»);

c)

moltiplicazione delle spese operative lorde mensili di cui alla lettera b), per il valore più lungo tra i seguenti punti:

i)

il lasso di tempo di cui alla lettera a);

ii)

sei mesi.

TITOLO II

MAGGIORAZIONE DI CAPITALE PER CSD AUTORIZZATI A PRESTARE SERVIZI ACCESSORI DI TIPO BANCARIO E PER ENTI CREDITIZI DESIGNATI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 909/2014

Articolo 8

Maggiorazione di capitale derivante dalla concessione di credito infragiornaliero

1.   Ai fini del calcolo della maggiorazione di capitale aggiuntiva derivante dalla concessione di credito infragiornaliero, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014 e dell'articolo 54, paragrafo 4, lettera e), di detto regolamento, il CSD fornitore di servizi bancari attua le seguenti operazioni in sequenza:

a)

calcola, nel corso dell'anno di calendario più recente, la media delle cinque esposizioni creditizie infragiornaliere più elevate («esposizioni di picco») risultanti dalla prestazione dei servizi di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

applica scarti di garanzia a tutte le garanzie reali riscosse in relazione alle esposizioni di picco, partendo dal presupposto che, in seguito all'applicazione degli scarti di garanzia a norma degli articoli da 222 a 227 del regolamento (UE) n. 575/2013, la garanzia perde il 5 % del valore di mercato;

c)

calcola la media dei requisiti di fondi propri relativamente alle esposizioni di picco calcolate in conformità del paragrafo 2, considerando tali esposizioni alla stregua di esposizioni a fine giornata («maggiorazione di capitale»).

2.   Ai fini del calcolo della maggiorazione di capitale di cui al paragrafo 1, gli enti applicano uno dei seguenti metodi:

a)

il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui agli articoli da 107 a 141 del regolamento (UE) n. 575/2013, laddove non siano autorizzati ad applicare il metodo IRB;

b)

il metodo IRB e i requisiti di cui agli articoli da 142 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013, laddove siano autorizzati ad applicare il metodo IRB.

3.   Laddove gli enti applichino il metodo standardizzato per il rischio di credito, in conformità del paragrafo 2, lettera a), l'importo di ciascuna delle cinque esposizioni di picco di cui al paragrafo 1, lettera a), è considerato valore dell'esposizione, ai sensi dell'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini del paragrafo 1, lettera b). Sono altresì applicabili i requisiti precisati nella parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, relativi all'articolo 111 di tale regolamento.

4.   Laddove gli enti applichino il metodo IRB per il rischio di credito, in conformità del paragrafo 2, lettera b), l'importo ancora non corrisposto di ciascuna delle cinque esposizioni di picco di cui al paragrafo 1, lettera a), è considerato un valore dell'esposizione, ai sensi dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini del paragrafo 1, lettera b). Sono altresì di applicabili i requisiti precisati nella parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, relativi all'articolo 166 di tale regolamento.

5.   I requisiti patrimoniali del presente articolo sono di applicazione dodici mesi dopo l'ottenimento dell'autorizzazione per prestare servizi accessori di tipo bancario, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 909/2014.

TITOLO III

REQUISITI PRUDENZIALI APPLICABILI AGLI ENTI CREDITIZI O AI CSD AUTORIZZATI A FORNIRE SERVIZI ACCESSORI DI TIPO BANCARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 59 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 909/2014

CAPO I

GARANZIE REALI E ALTRE RISORSE FINANZIARIE EQUIVALENTI PER I RISCHI DI CREDITO E DI LIQUIDITÀ

Articolo 9

Norme generali in materia di garanzie reali e di altre risorse finanziarie equivalenti

1.   Il CSD fornitore di servizi bancari è tenuto a soddisfare le seguenti condizioni relativamente alle garanzie:

a)

distingue chiaramente le garanzie dagli altri titoli del partecipante debitore;

b)

accetta garanzie reali che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10 o altri tipi di garanzie che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11 nella gerarchia seguente:

i)

in primo luogo, accetta come garanzia reale solamente i titoli nel conto del partecipante debitore che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10;

ii)

in secondo luogo, accetta come garanzia reale solamente i titoli nel conto del partecipante debitore che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1;

iii)

in ultimo, accetta come garanzia reale tutti i titoli nel conto del partecipante debitore che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, nei limiti delle risorse liquide ammissibili disponibili di cui all'articolo 34 con il fine di soddisfare il requisito riguardo alle risorse liquide minime ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3;

c)

controlla, almeno su base quotidiana, la qualità creditizia, la liquidità del mercato e la volatilità dei prezzi di ciascun titolo accettato come garanzia, valutandolo conformemente all'articolo 12;

d)

chiarisce le metodologie legate agli scarti di garanzia applicati al valore della garanzia, ai sensi dell'articolo 13;

e)

assicura che la garanzia rimanga sufficientemente diversificata per consentirne la liquidazione entro i termini di cui agli articoli 10 e 11, senza un'incidenza significativa sul mercato, conformemente all'articolo 14.

2.   La garanzia reale deve essere fornita dalle controparti in base a un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) o in base a un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva.

3.   Il CSD fornitore di servizi bancari soddisfa le condizioni di cui agli articoli 15 e 16 per quanto riguarda le altre risorse finanziarie equivalenti.

Articolo 10

Garanzia reale per le finalità di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera d,) e all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014

1.   Perché una garanzia reale possa essere considerata della migliore qualità per le finalità di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera d) e all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014, essa deve essere costituita da strumenti di debito che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono emessi o esplicitamente garantiti da uno dei seguenti soggetti:

i)

un governo;

ii)

una banca centrale;

iii)

una delle banche multilaterali di sviluppo elencate nell'articolo 117 del regolamento (UE) n. 575/2013;

iv)

il Fondo europeo di stabilità finanziaria o il meccanismo europeo di stabilità;

b)

il CSD può dimostrare di avere un rischio di credito e di mercato basso sulla base di una propria valutazione interna, impiegando una metodologia definita e oggettiva che non si fonda esclusivamente su pareri esterni e che tiene conto del rischio paese del paese specifico in cui l'emittente ha sede;

c)

sono denominati in una valuta di cui il CSD fornitore di servizi bancari è in grado di gestire il rischio;

d)

sono liberamente trasferibili senza vincoli giuridici o diritti di terze parti che ne pregiudichino la liquidazione;

e)

soddisfano uno dei seguenti requisiti:

i)

hanno un mercato attivo per i contratti di vendita a fermo o per i contratti di vendita con patto di riacquisto con un gruppo eterogeneo di acquirenti e venditori, anche in condizioni di stress e a cui il CSD fornitore di servizi bancari ha un accesso affidabile;

ii)

possono essere liquidati dal CSD fornitore di servizi bancari attraverso accordi di finanziamento prestabiliti e altamente affidabili, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 909/2014 e di cui all'articolo 38 del presente regolamento;

f)

dati affidabili sui prezzi di tali strumenti di debito vengono pubblicati almeno su base quotidiana;

g)

sono prontamente disponibili e convertibili in contante lo stesso giorno.

2.   Perché una garanzia reale possa essere considerata di qualità inferiore rispetto a quella di cui al paragrafo 1 per le finalità di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014, essa deve consistere in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

gli strumenti finanziari sono stati emessi da un emittente avente un rischio di credito ridotto sulla base di una valutazione interna adeguata svolta dal CSD fornitore di servizi bancari, che impiega una metodologia definita e oggettiva non basata esclusivamente su pareri esterni e che tiene conto del rischio derivante dallo stabilimento dell'emittente in un determinato paese;

b)

gli strumenti finanziari hanno un basso rischio di mercato sulla base di una valutazione interna adeguata svolta dal CSD fornitore di servizi bancari, che utilizza una metodologia definita e oggettiva non basata esclusivamente su pareri esterni;

c)

sono denominati in una valuta di cui il CSD fornitore di servizi bancari è in grado di gestire il rischio;

d)

sono liberamente trasferibili senza vincoli giuridici o diritti di terze parti che ne pregiudichino la liquidazione;

e)

soddisfano uno dei seguenti requisiti:

i)

hanno un mercato attivo per i contratti di vendita a fermo o per i contratti di vendita con patto di riacquisto con un gruppo eterogeneo di acquirenti e venditori, a cui il CSD fornitore di servizi bancari può dimostrare di avere un accesso affidabile, anche in condizioni di stress;

ii)

possono essere liquidati dal CSD fornitore di servizi bancari attraverso accordi di finanziamento prestabiliti e altamente affidabili, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 909/2014 e di cui all'articolo 38 del presente regolamento;

f)

possono essere liquidati il giorno stesso;

g)

i dati sui prezzi di tali strumenti sono resi pubblici in tempo quasi reale;

h)

non sono emessi da nessuno dei seguenti soggetti:

i)

il partecipante che fornisce la garanzia reale o un'entità che faccia parte dello stesso gruppo del partecipante, salvo nel caso di obbligazioni garantite e solo laddove le attività che garantiscono tale obbligazione siano adeguatamente separate all'interno di un quadro giuridico solido e soddisfino i requisiti di cui al presente articolo;

ii)

il CSD fornitore di servizi bancari o un'entità che faccia parte dello stesso gruppo del CSD fornitore di servizi bancari;

iii)

un'entità la cui attività consiste nel prestare servizi essenziali per il funzionamento del CSD fornitore di servizi bancari, a meno che l'entità sia una banca centrale dell'Unione o una banca centrale di emissione di una valuta nella quale il CSD fornitore di servizi bancari ha esposizioni;

i)

non siano altrimenti soggetti a un rischio significativo di correlazione sfavorevole, ai sensi dell'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 11

Altre garanzie reali

1.   Altri tipi di garanzie reali utilizzate dal CSD fornitore di servizi bancari consistono in strumenti finanziari che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono liberamente trasferibili senza vincoli giuridici o diritti di terze parti che ne pregiudichino la liquidazione;

b)

sono ammissibili presso una banca centrale dell'Unione in cui il CSD fornitore di servizi bancari gode di un accesso al credito non occasionale e regolare («credito di routine»);

c)

sono denominati in una valuta di cui il CSD fornitore di servizi bancari è in grado di gestire il rischio;

d)

il CSD fornitore di servizi bancari dispone di un accordo di finanziamento prestabilito con il tipo di ente finanziario con merito di credito elevato di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 909/2014 e di cui all'articolo 38 del presente regolamento, che esegue la conversione di tali strumenti in contante lo stesso giorno.

2.   Ai fini dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 909/2014, altri tipi di garanzie reali utilizzate dal CSD fornitore di servizi bancari consistono in strumenti finanziari che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono liberamente trasferibili senza vincoli giuridici o diritti di terze parti che ne pregiudichino la liquidazione;

b)

sono denominati in una valuta di cui il CSD fornitore di servizi bancari è in grado di gestire il rischio;

c)

il CSD fornitore di servizi bancari dispone di quanto segue:

i)

un accordo di finanziamento prestabilito, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 909/2014 e di cui all'articolo 38 del presente regolamento, tale da assicurare la liquidazione di tali strumenti entro cinque giorni lavorativi;

ii)

un importo sufficiente di risorse liquide ammissibili, ai sensi dell'articolo 34, tale da assicurare la copertura dell'intervallo di tempo per la liquidazione di tale garanzia reale in caso di inadempimento del partecipante.

Articolo 12

Valutazione delle garanzie reali

1.   Il CSD fornitore di servizi bancari stabilisce politiche e procedure di valutazione delle garanzie reali che assicurano che:

a)

gli strumenti finanziari di cui all'articolo 10 sono oggetto di valutazione al valore di mercato almeno su base quotidiana;

b)

gli strumenti finanziari di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sono valutati almeno su base quotidiana, e, qualora tale valutazione giornaliera non sia possibile, sono valutati in base a un modello;

c)

gli strumenti finanziari di cui all'articolo 11, paragrafo 2, sono valutati almeno su base quotidiana, e, qualora tale valutazione giornaliera non sia possibile, sono valutati in base a un modello.

2.   Le metodologie per la valutazione in base a un modello di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono debitamente documentate.

3.   Il CSD fornitore di servizi bancari riesamina l'adeguatezza delle proprie politiche e procedure di valutazione nei seguenti casi:

a)

su base regolare, a cadenza almeno annuale;

b)

laddove una modifica sostanziale incida sulle politiche e procedure di valutazione.

Articolo 13

Scarti di garanzia

1.   Il CSD fornitore di servizi bancari stabilisce il livello degli scarti di garanzia nel modo seguente:

a)

laddove la garanzia sia ammissibile presso la banca centrale in cui il CSD fornitore di servizi bancari ha accesso al credito di routine, gli scarti di garanzia che la banca centrale applica a tale tipo di garanzia reale possono essere considerati come la soglia minima del coefficiente di scarto;

b)

laddove la garanzia non sia ammissibile presso la banca centrale in cui il CSD fornitore di servizi bancari ha accesso al credito di routine, gli scarti di garanzia applicati dalla banca centrale che emette la valuta in cui è denominato lo strumento finanziario sono considerati come soglia minima del coefficiente di scarto.

2.   Il CSD fornitore di servizi bancari fa in modo che le sue politiche e procedure per definire gli scarti di garanzia tengano conto dell'eventualità in cui sia necessario liquidare la garanzia reale in condizioni di mercato critiche e del tempo necessario per liquidarla.

3.   Gli scarti di garanzia vengono determinati tenendo conto dei criteri pertinenti, tra cui i seguenti:

a)

il tipo di attività;

b)

il livello di rischio di credito associato allo strumento finanziario;

c)

il paese di emissione dell'attività;

d)

la scadenza dell'attività;

e)

la volatilità dei prezzi futura ipotetica e storica dell'attività in condizioni di mercato critiche;

f)

la liquidità del mercato sottostante, compresi i differenziali denaro-lettera;

g)

il rischio di cambio, se del caso;

h)

il rischio di correlazione sfavorevole, ai sensi dell'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013, ove applicabile.

4.   I criteri di cui al paragrafo 3, lettera b), sono stabiliti da una valutazione interna del CSD fornitore di servizi bancari, sulla base di una metodologia definita ed oggettiva che non si affida esclusivamente a pareri esterni.

5.   Nessun valore della garanzia deve essere applicato ai titoli forniti da un'entità appartenente al medesimo gruppo del debitore.

6.   Il CSD fornitore di servizi bancari è tenuto ad assicurare che gli scarti di garanzia siano calcolati in modo prudente per limitare, per quanto possibile, la prociclicità.

7.   Il CSD fornitore di servizi bancari è tenuto a far sì che le politiche e procedure da esso attuate in materia di scarti di garanzia siano convalidate almeno a cadenza annuale da un'unità indipendente del CSD fornitore di servizi bancari e che gli scarti di garanzia applicabili siano calcolati con riferimento alla banca centrale che emette la valuta pertinente e, laddove il parametro di riferimento della banca centrale non sia disponibile, alle altre fonti pertinenti.

8.   Gli scarti di garanzia applicati sono riesaminati dal CSD fornitore di servizi bancari almeno su base quotidiana.

Articolo 14

Limiti di concentrazione delle garanzie reali

1.   Il CSD fornitore di servizi bancari si avvale di politiche e procedure in materia di limiti di concentrazione delle garanzie reali che comprendono quanto segue:

a)

politiche e procedure da seguire in caso di violazione dei limiti di concentrazione;

b)

misure di attenuazione del rischio da applicare in caso di superamento dei limiti di concentrazione definiti nelle politiche;

c)

i tempi dell'attuazione prevista delle misure di cui alla lettera b).

2.   I limiti di concentrazione nel quadro dell'importo totale delle garanzie reali raccolte («portafoglio delle garanzie reali») sono fissati tenendo conto di tutti i seguenti criteri:

a)

singoli emittenti, considerando la struttura del loro gruppo;

b)

paese dell'emittente;

c)

tipo di emittente;

d)

tipo di attività;

e)

valuta di regolamento;

f)

garanzie reali con rischio di credito, di liquidità e di mercato oltre i livelli minimi;

g)

l'ammissibilità della garanzia reale affinché il CSD fornitore di servizi bancari possa avere accesso al credito di routine presso la banca centrale di emissione;

h)

ogni partecipante debitore;

i)

tutti i partecipanti debitori;

j)

strumenti finanziari emessi da emittenti dello stesso tipo in termini di settore economico, attività e regione geografica;

k)

il livello di rischio di credito dello strumento finanziario o dell'emittente determinato da una valutazione interna svolta dal CSD fornitore di servizi bancari fondata su una metodologia definita e oggettiva non basata esclusivamente su pareri esterni e che tiene conto del rischio derivante dallo stabilimento dell'emittente in un determinato paese;

l)

la liquidità e la volatilità dei prezzi degli strumenti finanziari.

3.   Il CSD fornitore di servizi bancari è tenuto ad assicurare che non più del 10 % della sua esposizione creditizia infragiornaliera sia garantita da uno dei seguenti soggetti:

a)

un unico ente creditizio;

b)

un ente finanziario di un paese terzo soggetto e conforme a norme prudenziali rigorose almeno quanto quelle stabilite dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013, ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 7, di tale regolamento;

c)

un'entità commerciale appartenente al medesimo gruppo dell'ente di cui alla lettera a) o b).

4.   Nel calcolo dei limiti di concentrazione delle garanzie reali, di cui al paragrafo 2, il CSD fornitore di servizi bancari aggrega l'esposizione complessiva verso un'unica controparte derivante dall'importo complessivo delle linee di credito, dai conti di deposito, dai conti correnti, dagli strumenti del mercato monetario, dalle operazioni di acquisto con patto di rivendita utilizzati dal CSD fornitore di servizi bancari.

5.   Nel definire il limite di concentrazione delle garanzie reali per l'esposizione del CSD fornitore di servizi bancari verso un singolo emittente, il CSD fornitore di servizi bancari aggrega e considera come un unico rischio la sua esposizione verso tutti gli strumenti finanziari emessi dall'emittente o da un'entità del gruppo, espressamente garantiti dall'emittente o da un'entità del gruppo.

6.   Il CSD fornitore di servizi bancari assicura in ogni momento l'adeguatezza delle sue politiche e procedure in materia di limiti di concentrazione delle garanzie reali. Riesamina i propri limiti di concentrazione delle garanzie reali almeno una volta all'anno e ogni qualvolta si verifichi una modifica sostanziale che incida sull'esposizione al rischio del CSD fornitore di servizi bancari.

7.   Il CSD fornitore di servizi bancari informa i partecipanti debitori in merito ai limiti di concentrazione delle garanzie reali applicabili e a qualsivoglia loro modifica di cui al paragrafo 6.

Articolo 15

Altre risorse finanziarie equivalenti

1.   Le altre risorse finanziarie equivalenti consistono unicamente nelle risorse finanziarie o nella protezione del credito di cui ai paragrafi da 2 a 4 e all'articolo 16.

2.   Le altre risorse finanziarie equivalenti possono comprendere le garanzie di una banca commerciale fornite da un ente finanziario con merito di credito elevato che adempie ai requisiti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, o da un consorzio di tali enti finanziari che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

le risorse sono emesse da un emittente avente un rischio di credito ridotto sulla base di una valutazione interna adeguata, svolta dal CSD fornitore di servizi bancari che si affida a una metodologia definita e oggettiva non basata esclusivamente su pareri esterni e che tiene conto del rischio derivante dallo stabilimento dell'emittente in un determinato paese;

b)

sono denominate in una valuta di cui il CSD fornitore di servizi bancari è in grado di gestire adeguatamente il rischio;

c)

sono irrevocabili, incondizionate e l'emittente non può avvalersi di alcuna esenzione o opzione legale o contrattuale per opporsi al pagamento della garanzia;

d)

possono essere onorate, su richiesta, entro un giorno lavorativo, durante il periodo di liquidazione del portafoglio del partecipante debitore inadempiente e non sono soggette ad alcun vincolo regolamentare, legale o operativo;

e)

non sono emesse da un'entità appartenente al medesimo gruppo del partecipante debitore coperto dalla garanzia, o da un'entità la cui attività comporta la prestazione di servizi essenziali per il funzionamento del CSD fornitore di servizi bancari, a meno che tale entità sia una banca centrale dello Spazio economico europeo o una banca centrale di emissione di una valuta nella quale il CSD fornitore di servizi bancari ha esposizioni;

f)

non sono soggette a un rischio di correlazione sfavorevole significativo, ai sensi dell'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013;

g)

sono pienamente assicurate da garanzie reali che adempiono alle seguenti condizioni:

i)

non sono soggette a un rischio di correlazione sfavorevole, ai sensi dell'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013, sulla base di una correlazione con il merito di credito del garante o del partecipante debitore, a meno che tale rischio non sia stato adeguatamente attenuato da uno scarto di garanzia applicato alla garanzia reale;

ii)

il CSD fornitore di servizi bancari ha un rapido accesso alle garanzie reali e non è aggredibile in caso di procedura concorsuale per inadempimento simultaneo del partecipante debitore e del garante;

iii)

l'idoneità del garante è stata sancita dall'organo di amministrazione del CSD fornitore di servizi bancari in seguito a una valutazione completa dell'emittente e del quadro legale, contrattuale e operativo della garanzia, al fine di disporre di un livello elevato di sicurezza sull'efficacia della garanzia, e notificata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.

3.   Le altre risorse finanziarie equivalenti possono comprendere garanzie bancarie, emesse da una banca centrale, che soddisfino le seguenti condizioni:

a)

sono emesse da una banca centrale dell'Unione o da una banca centrale di emissione di una valuta nella quale il CSD fornitore di servizi bancari ha esposizioni;

b)

sono denominate in una valuta di cui il CSD fornitore di servizi bancari è in grado di gestire adeguatamente il rischio;

c)

sono irrevocabili, incondizionate e la banca centrale di emissione non può avvalersi di alcuna esenzione o opzione legale o contrattuale che consenta all'emittente di opporsi al pagamento della garanzia;

d)

sono onorate entro un giorno lavorativo.

4.   Le altre risorse finanziarie equivalenti possono comprendere capitale, al netto dei requisiti patrimoniali di cui agli articoli da 1 a 8, ma solo ai fini di copertura delle esposizioni verso banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali non esenti, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 16

Altre risorse finanziarie equivalenti per le esposizioni nei collegamenti interoperabili

Le altre risorse finanziarie equivalenti possono includere garanzie bancarie e lettere di credito, utilizzate per coprire le esposizioni creditizie insorte tra CSD che stabiliscono collegamenti interoperabili, che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

coprono unicamente le esposizioni creditizie tra i due CSD collegati;

b)

sono state emesse da un consorzio di enti finanziari con merito di credito elevato che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e in cui ciascuno di detti enti finanziari è tenuto a corrispondere la parte dell'importo totale contrattualmente stabilito;

c)

sono denominate in una valuta di cui il CSD fornitore di servizi bancari è in grado di gestire adeguatamente il rischio;

d)

sono irrevocabili, incondizionate e gli enti emittenti non possono avvalersi di alcuna esenzione o opzione legale o contrattuale che consenta all'emittente di opporsi al pagamento della lettera di credito;

e)

possono essere onorate, su richiesta, e sono libere da qualsivoglia vincolo regolamentare, legale o operativo;

f)

esse non sono emesse da:

i)

un'entità appartenente al medesimo gruppo del CSD debitore o un CSD con un'esposizione coperta da garanzia bancaria e da lettere di credito;

ii)

un'entità la cui attività consiste nel fornire servizi essenziali per il funzionamento del CSD fornitore di servizi bancari;

g)

non sono soggette a un rischio di correlazione sfavorevole significativo, ai sensi dell'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013;

h)

il CSD fornitore di servizi bancari controlla regolarmente l'affidabilità creditizia degli enti finanziari emittenti, valutando in modo indipendente l'affidabilità creditizia di tali enti, e assegnando e riesaminando regolarmente i rating di credito interni di ciascun ente finanziario;

i)

possono essere onorate durante il periodo di liquidazione entro tre giorni lavorativi dal momento in cui il CSD fornitore di servizi bancari inadempiente non effettua i pagamenti obbligatori nei termini dovuti;

j)

le risorse liquide ammissibili di cui all'articolo 34 sono disponibili in un importo sufficiente a coprire l'intervallo di tempo fino al momento in cui la garanzia bancaria e le lettere di credito devono essere onorate in caso di inadempimento di uno dei CSD collegati;

k)

il rischio che il consorzio non paghi l'intero importo della garanzia bancaria e delle lettere di credito è attenuato:

i)

da limiti di concentrazione adeguati volti ad assicurare che nessun ente finanziario, compresi impresa madre e filiazioni, rientri nelle garanzie consortili per oltre il 10 % dell'importo totale della lettera di credito;

ii)

limitando l'esposizione creditizia coperta impiegando la garanzia bancaria e le lettere di credito, all'importo totale della garanzia bancaria meno il 10 % dell'importo totale o, se inferiore, all'importo garantito dai due enti creditizi con la quota maggiore dell'importo totale;

iii)

attuando ulteriori misure di attenuazione del rischio, come gli accordi di ripartizione delle perdite, che siano efficaci e che prevedano norme e procedure ben definite;

l)

gli accordi sono sottoposti a verifiche e revisioni periodiche, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.

CAPO II

QUADRO PRUDENZIALE PER IL RISCHIO DI CREDITO E DI LIQUIDITÀ

Articolo 17

Disposizioni generali

1.   Ai fini dei requisiti prudenziali relativi al rischio di credito derivante dalla prestazione di servizi accessori di tipo bancario da parte del CSD fornitore di servizi bancari in relazione a ciascun sistema di regolamento titoli, di cui all'articolo 59, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD fornitore di servizi bancari adempie ai requisiti di cui al presente capo in materia di controllo, misurazione, gestione, segnalazione e pubblicazione del rischio di credito relativamente a quanto segue:

a)

rischio di credito infragiornaliero e rischio di credito overnight;

b)

garanzie reali pertinenti e altre risorse finanziarie equivalenti utilizzate in relazione ai rischi di cui alla lettera a);

c)

esposizioni creditizie residue potenziali;

d)

procedure di rimborso e tassi sanzionatori.

2.   Ai fini dei requisiti prudenziali relativi al rischio di liquidità derivante dalla prestazione di servizi accessori di tipo bancario da parte del CSD fornitore di servizi bancari per ciascun sistema di regolamento titoli, di cui all'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD fornitore di servizi bancari è tenuto a osservare quanto segue:

a)

i requisiti della sezione 2 in materia di controllo, misurazione, gestione, segnalazione e pubblicazione dei rischi di liquidità;

b)

i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di controllo, misurazione, gestione, segnalazione e pubblicazione dei rischi di liquidità diversi da quelli di cui alla lettera a).

SEZIONE 1

Rischio di credito

Articolo 18

Quadro di gestione del rischio di credito

1.   Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), il CSD fornitore di servizi bancari è tenuto a elaborare e ad attuare politiche e procedure che soddisfino i seguenti requisiti:

a)

misurazione del rischio di credito infragiornaliero e overnight, ai sensi della sottosezione 1;

b)

controllo del rischio di credito infragiornaliero e overnight, ai sensi della sottosezione 2;

c)

gestione del rischio di credito infragiornaliero e overnight, ai sensi della sottosezione 3;

d)

misurazione, controllo e gestione delle garanzie reali e delle altre risorse finanziarie equivalenti, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 909/2014, a norma del capo I del presente regolamento;

e)

analisi e pianificazione delle modalità con cui far fronte ad eventuali esposizioni creditizie residue, ai sensi della sottosezione 4;

f)

gestione delle proprie procedure di rimborso e dei tassi sanzionatori, ai sensi della sottosezione 5;

g)

segnalazione dei propri rischi di credito, ai sensi della sottosezione 6;

h)

divulgazione dei propri rischi di credito, ai sensi della sottosezione 7.

2.   Il CSD fornitore di servizi bancari riesamina le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1 a cadenza almeno annuale.

3.   Il CSD fornitore di servizi bancari riesamina altresì tali politiche e procedure ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti situazioni e laddove una delle modifiche di cui alla lettera a) o b) incida sull'esposizione al rischio del CSD fornitore di servizi bancari:

a)

le politiche e le procedure sono soggette a una modifica sostanziale;

b)

qualora il CSD fornitore di servizi bancari apporti volontariamente un cambiamento a seguito della valutazione di cui all'articolo 19.

4.   Le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1 comprendono la preparazione e l'aggiornamento di una relazione relativa ai rischi di credito. La relazione comprende quanto segue:

a)

le misure di cui all'articolo 19;

b)

gli scarti di garanzia applicati ai sensi dell'articolo 13, per tipo di garanzia reale;

c)

le modifiche alle politiche o alle procedure di cui al paragrafo 3.

5.   La relazione di cui al paragrafo 4 è soggetta a revisione mensile da parte dei comitati competenti istituiti dall'organo di amministrazione del CSD fornitore di servizi bancari. Qualora il CSD fornitore di servizi bancari sia un ente creditizio designato dal CSD, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014, la relazione di cui al paragrafo 4 è altresì messa a disposizione del comitato di rischio istituito ai sensi dell'articolo 48 del regolamento delegato (UE) 2017/392 del CSD con la medesima frequenza mensile.

6.   Qualora il CSD fornitore di servizi bancari violi uno o più limiti di concentrazione di cui all'articolo 14, ne informa immediatamente il comitato pertinente incaricato del controllo del rischio e, ove si tratti di un ente creditizio di cui al paragrafo 5 del presente articolo, ne informa immediatamente il comitato dei rischi del CSD.

Sottosezione 1

Misurazione dei rischi di credito

Articolo 19

Misurazione del rischio di credito infragiornaliero

1.   Il CSD fornitore di servizi bancari identifica e misura le esposizioni al rischio di credito infragiornaliero e anticipa il picco delle esposizioni creditizie infragiornaliere mediante strumenti operativi e analitici che identificano e misurano le esposizioni creditizie infragiornaliere, registrando, in particolare, le seguenti misure per ciascuna controparte:

a)

picco e media delle esposizioni creditizie infragiornaliere per servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

picco e media delle esposizioni creditizie infragiornaliere per partecipante debitore e ulteriore ripartizione delle garanzie reali a copertura di dette esposizioni creditizie;

c)

picco e media delle esposizioni creditizie infragiornaliere verso altre controparti e, se garantite da garanzie reali, ulteriore ripartizione delle garanzie reali a copertura di dette esposizioni creditizie infragiornaliere;

d)

valore totale delle linee di credito infragiornaliere accordate ai partecipanti;

e)

l'ulteriore ripartizione delle esposizioni creditizie di cui alle lettere b) e c) comprende quanto segue:

i)

garanzie reali che adempiono ai requisiti di cui all'articolo 10;

ii)

altre garanzie reali, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1;

iii)

altre garanzie reali, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2;

iv)

altre risorse finanziarie equivalenti, ai sensi degli articoli 15 e 16.

2.   Il CSD fornitore di servizi bancari svolge la misurazione, di cui al paragrafo 1, su base continuativa.

Laddove non fosse possibile effettuare l'identificazione e la misurazione del rischio di credito infragiornaliero su base continuativa per la dipendenza dalla disponibilità di dati esterni, il CSD fornitore di servizi bancari misura l'esposizione creditizia infragiornaliera il più frequentemente possibile e almeno su base quotidiana.

Articolo 20

Misurazione delle esposizioni creditizie overnight

Il CSD fornitore di servizi bancari misura le esposizioni creditizie overnight per i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, registrando le esposizioni creditizie in essere dal giorno precedente su base giornaliera, alla fine del giorno lavorativo.

Sottosezione 2

Controllo del rischio di credito

Articolo 21

Controllo delle esposizioni creditizie infragiornaliere

Ai fini del controllo del rischio di credito infragiornaliero, il CSD fornitore di servizi bancari, in particolare:

a)

controlla su base continuativa, mediante un sistema di segnalazione automatico, le esposizioni creditizie infragiornaliere derivanti dai servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

conserva, per un periodo minimo di dieci anni, i dati relativi al picco infragiornaliero quotidiano e alla media delle esposizioni creditizie infragiornaliere derivanti dai servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014;

c)

registra le esposizioni creditizie infragiornaliere derivanti da ogni entità verso la quale sono assunte esposizioni creditizie infragiornaliere, comprese le seguenti entità:

i)

emittenti;

ii)

partecipanti al sistema di regolamento titoli gestito dal CSD, a livello di entità e di gruppo;

iii)

CSD con collegamenti interoperabili;

iv)

banche e altri enti finanziari tramite cui effettuare o ricevere pagamenti;

d)

descrive debitamente in che modo il quadro di gestione del rischio di credito tiene conto delle interdipendenze e delle molteplici relazioni che il CSD fornitore di servizi bancari può intrattenere con ciascuna delle entità di cui alla lettera c);

e)

chiarisce, per ciascuna controparte, in che modo il CSD fornitore di servizi bancari controlla la concentrazione delle sue esposizioni creditizie infragiornaliere, tra cui le esposizioni verso le entità dei gruppi che comprendono le entità di cui alla lettera c);

f)

chiarisce in che modo il CSD fornitore di servizi bancari valuta l'adeguatezza degli scarti di garanzia applicati alla garanzia reale acquisita;

g)

chiarisce in che modo il CSD fornitore di servizi bancari controlla i titoli dati in garanzia delle esposizioni creditizie e la copertura delle esposizioni creditizie con altre risorse finanziarie equivalenti.

Articolo 22

Controllo del rischio di credito overnight

Ai fini del controllo delle esposizioni creditizie overnight, in relazione al credito overnight il CSD fornitore di servizi bancari:

a)

tiene un registro della somma delle esposizioni creditizie reali a fine giornata, per un periodo minimo di dieci anni;

b)

registra le informazioni di cui alla lettera a) su base giornaliera.

Sottosezione 3

Gestione dei rischi di credito infragiornalieri

Articolo 23

Requisiti generali per la gestione del rischio di credito infragiornaliero

1.   Ai fini della gestione del rischio di credito infragiornaliero, il CSD fornitore di servizi bancari:

a)

chiarisce la modalità di valutazione dell'elaborazione e del funzionamento del proprio quadro di gestione del rischio di credito relativo alle attività di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

concede unicamente linee di credito revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento dal CSD fornitore di servizi bancari e senza preavviso ai partecipanti debitori del sistema di regolamento titoli gestito dal CSD;

c)

laddove una garanzia bancaria, di cui all'articolo 16, sia utilizzata in collegamenti interoperabili, il CSD fornitore di servizi bancari valuta e analizza l'interconnessione che può scaturire da una situazione in cui i medesimi partecipanti forniscono detta garanzia bancaria.

2.   Le esposizioni seguenti sono esenti dall'applicazione degli articoli da 9 a 15 e dell'articolo 24:

a)

esposizioni verso i membri del Sistema europeo di banche centrali e altri organismi degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe, nonché verso altri organismi pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

b)

esposizioni verso una delle banche multilaterali di sviluppo elencate nell'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

esposizioni verso una delle organizzazioni internazionali elencate nell'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

esposizioni verso entità del settore pubblico, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento n. 575/2013, che siano di proprietà delle amministrazioni centrali e usufruiscano di espliciti accordi da parte delle amministrazioni centrali che ne garantiscono le esposizioni creditizie;

e)

esposizioni verso banche centrali di paesi terzi denominate nella valuta nazionale di detta banca centrale, purché la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione, ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, a conferma che tale paese terzo applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.

Articolo 24

Limiti di credito

Ai fini della gestione del rischio di credito infragiornaliero e nello stabilire limiti di credito applicabili a un singolo partecipante debitore a livello di gruppo, il CSD fornitore di servizi bancari adempie a quanto segue:

a)

valuta l'affidabilità creditizia del partecipante debitore sulla base di una metodologia non esclusivamente basata su pareri esterni;

b)

verifica la conformità delle garanzie reali e delle altre risorse finanziarie equivalenti fornite da un partecipante a copertura delle esposizioni creditizie infragiornaliere, conformemente ai requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 15;

c)

stabilisce i limiti di credito applicabili a un partecipante debitore sulla base delle molteplici relazioni che il CSD fornitore di servizi bancari intrattiene con il partecipante debitore, ivi compreso laddove il fornitore del servizio bancario CSD presti più di un servizio accessorio di tipo bancario tra quelli di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 al medesimo partecipante;

d)

tiene conto del livello delle risorse liquide ammissibili, ai sensi dell'articolo 34;

e)

riesamina i limiti di credito applicabili a un partecipante debitore con il fine di assicurare entrambe le seguenti condizioni:

i)

laddove l'affidabilità creditizia di un partecipante debitore diminuisca, vengono riesaminati o ridotti i limiti di credito;

ii)

laddove il valore della garanzia reale fornita da un partecipante debitore diminuisca, viene ridotta la disponibilità di credito;

a)

riesamina le linee di credito concesse ai partecipanti debitori a cadenza almeno annuale in base al loro effettivo utilizzo del credito;

b)

assicura che l'importo delle esposizioni creditizie overnight sia integrato nell'utilizzo del limite di credito concesso al partecipante;

c)

fa sì che l'importo del credito overnight non ancora rimborsato sia incluso nelle esposizioni infragiornaliere del giorno successivo e che rientri nel massimale del limite di credito.

Sottosezione 4

Esposizioni creditizie residue potenziali

Articolo 25

Esposizioni creditizie residue potenziali

1.   Le politiche e le procedure di cui all'articolo 18, paragrafo 1, assicurano la gestione di eventuali esposizioni creditizie residue, anche in situazioni in cui il valore post-liquidazione delle garanzie reali e delle altre risorse finanziarie equivalenti non sia sufficiente per coprire le esposizioni creditizie del CSD fornitore di servizi bancari.

2.   Tali politiche e procedure:

a)

chiariscono la modalità con cui vengono ripartite le perdite creditizie potenzialmente scoperte, compreso il rimborso di qualsivoglia fondo che il CSD fornitore di servizi bancari possa prendere in prestito da fornitori di liquidità per coprire le carenze di liquidità correlate a tali perdite;

b)

comprendono una valutazione continua dell'evoluzione delle condizioni di mercato legata al valore post-liquidazione della garanzia reale o di altre risorse finanziarie equivalenti che possono trasformarsi in potenziali esposizioni creditizie residue;

c)

prevedono che la valutazione di cui alla lettera b) debba essere corredata da una procedura che definisca:

i)

le misure da adottare per affrontare le condizioni di mercato di cui alla lettera b);

ii)

la tempistica delle misure di cui al punto i);

iii)

qualsivoglia aggiornamento del quadro di gestione del rischio di credito a seguito di dette condizioni di mercato di cui alla lettera b).

3.   Il comitato dei rischi del CSD fornitore di servizi bancari e, se del caso, il comitato dei rischi del CSD è informato di qualsivoglia rischio possa causare potenziali esposizioni creditizie residue, e l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 è tempestivamente informata di tali rischi.

4.   L'evoluzione del mercato e delle attività che interessa le esposizioni al rischio di credito infragiornaliero è analizzata e riesaminata a cadenza semestrale, nonché segnalata al comitato dei rischi del CSD fornitore di servizi bancari e, se del caso, al comitato dei rischi del CSD.

Sottosezione 5

Procedure di rimborso e tassi sanzionatori

Articolo 26

Procedure di rimborso di credito infragiornaliero

1.   Un CSD fornitore di servizi bancari dispone di procedure efficaci di rimborso di credito infragiornaliero che soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.   Le procedure di rimborso del credito infragiornaliero prevedono tassi sanzionatori che fungono da deterrente efficace contro le esposizioni creditizie overnight, e, in particolare, soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

a)

sono superiori al tasso di mercato garantito overnight sul mercato monetario interbancario e al tasso di rifinanziamento marginale di una banca centrale di emissione della valuta dell'esposizione creditizia;

b)

tengono conto dei costi di finanziamento della valuta dell'esposizione creditizia e dell'affidabilità creditizia del partecipante con esposizione creditizia overnight.

Sottosezione 6

Segnalazione del rischio di credito

Articolo 27

Segnalazione alle autorità in merito alla gestione del rischio infragiornaliero

1.   Il CSD fornitore di servizi bancari informa l'autorità competente pertinente di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.   Il CSD fornitore di servizi bancari osserva i seguenti obblighi di segnalazione:

a)

presenta una dichiarazione qualitativa che dettaglia le misure adottate in merito alle modalità di misurazione, controllo e gestione dei rischi di credito, compresi i rischi di credito infragiornalieri, con cadenza almeno annuale;

b)

notifica tutte le modifiche sostanziali alle misure adottate in conformità della lettera a) subito dopo il loro verificarsi;

c)

presenta le misure di cui all'articolo 19 su base mensile.

3.   Qualora il CSD fornitore di servizi bancari violi o rischi di violare gli obblighi del presente regolamento, anche durante i periodi di stress, ne informa immediatamente l'autorità competente interessata e, senza indebito ritardo, sottopone a detta autorità competente un piano dettagliato per il tempestivo ritorno alla conformità.

4.   Fino al ripristino della conformità ai requisiti del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD fornitore di servizi bancari segnala gli elementi di cui al paragrafo 2, a seconda dei casi, su base giornaliera, al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente pertinente autorizzi una frequenza di segnalazione minore e scadenze di segnalazione più lunghe tenendo conto della situazione specifica del CSD fornitore di servizi bancari, nonché della portata e della complessità delle sue attività.

Sottosezione 7

Informativa al pubblico

Articolo 28

Informativa al pubblico

Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera h), il CSD fornitore di servizi bancari divulga pubblicamente a cadenza annuale una dichiarazione qualitativa globale che chiarisce le modalità di misurazione, controllo e gestione dei rischi di credito, compresi i rischi di credito infragiornalieri.

SEZIONE 2

Rischio di liquidità

Articolo 29

Norme generali in materia di rischio di liquidità

1.   Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), il CSD fornitore di servizi bancari è tenuto a elaborare e ad attuare politiche e procedure che:

a)

misurano il rischio di liquidità infragiornaliero e overnight, ai sensi della sottosezione 1;

b)

controllano il rischio di liquidità infragiornaliero e overnight, ai sensi della sottosezione 2;

c)

gestiscono il rischio di liquidità, ai sensi della sottosezione 3;

d)

segnalano il rischio di liquidità infragiornaliero e overnight, ai sensi della sottosezione 4;

e)

divulgano il quadro e gli strumenti per il controllo, la misurazione, la gestione e la segnalazione del rischio di liquidità, ai sensi della sottosezione 5.

2.   Qualsivoglia modifica al quadro del rischio di liquidità generale è segnalata all'organo di amministrazione del CSD fornitore di servizi bancari.

Sottosezione 1

Misurazione dei rischi di liquidità infragiornalieri

Articolo 30

Misurazione dei rischi di liquidità infragiornalieri

1.   Il CSD fornitore di servizi bancari mette in atto strumenti operativi e analitici efficaci per misurare su base continuativa i seguenti valori su una valuta, a seconda delle valute:

a)

impiego della liquidità infragiornaliera massima, calcolato utilizzando la maggiore posizione netta positiva complessiva e la maggiore posizione netta negativa complessiva;

b)

il totale delle risorse liquide infragiornaliere disponibili all'inizio della giornata lavorativa, suddiviso in:

i)

risorse liquide ammissibili ai sensi dell'articolo 34:

depositi in contante presso una banca centrale di emissione;

depositi in contante disponibili presso enti finanziari con merito di credito elevato, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1;

linee di credito impegnate o accordi analoghi;

attività che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento applicabili alle garanzie reali, oppure strumenti finanziari conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/392 che sono prontamente disponibili e convertibili in contante con accordi di finanziamento prestabiliti e altamente affidabili, ai sensi dell'articolo 38;

le garanzie reali di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 1;

ii)

altre risorse liquide diverse da quelle ammissibili, comprese le linee di credito non impegnate;

c)

il valore totale dei seguenti elementi:

i)

deflussi di liquidità infragiornalieri, compresi quelli per cui esiste un termine infragiornaliero preciso;

ii)

obblighi di regolamento in contanti in altri sistemi di regolamento titoli in cui il CSD, per il quale il CSD fornitore di servizi bancari agisce come agente di regolamento, è tenuto a regolare le posizioni;

iii)

obblighi relativi alle attività di mercato del CSD fornitore di servizi bancari, come la consegna o la restituzione di operazioni sul mercato monetario o di pagamenti di margine;

iv)

altri pagamenti fondamentali per la reputazione del CSD e del CSD fornitore di servizi bancari;

2.   per ciascuna valuta dei sistemi di regolamento titoli per cui il CSD fornitore di servizi bancari agisce come agente di regolamento, il CSD fornitore di servizi bancari controlla le esigenze di liquidità derivanti da ciascuna entità verso cui il CSD fornitore di servizi bancari ha un'esposizione di liquidità.

Articolo 31

Misurazione dei rischi di liquidità overnight

In relazione ai rischi di liquidità overnight, il CSD fornitore di servizi bancari raffronta, su base continuativa, le proprie risorse liquide con le proprie esigenze di liquidità, laddove tali esigenze derivino dall'utilizzo di credito overnight, in tutte le valute di regolamento dei sistemi di regolamento titoli per i quali il CSD fornitore di servizi bancari agisce come agente di regolamento.

Sottosezione 2

Controllo dei rischi di liquidità infragiornalieri

Articolo 32

Controllo dei rischi di liquidità infragiornalieri

1.   Il CSD fornitore di servizi bancari elabora e conserva una relazione sul rischio di liquidità infragiornaliero da esso assunto. Tale relazione comprende almeno:

a)

le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 1;

b)

la propensione al rischio del CSD fornitore di servizi bancari;

c)

un piano di finanziamento d'emergenza che descrive i rimedi da applicare in caso di violazione della propensione al rischio.

La relazione di cui al primo comma è riesaminata a cadenza mensile dal comitato dei rischi del CSD fornitore di servizi bancari e dal comitato dei rischi del CSD.

2.   Per ciascuna valuta di regolamento del sistema di regolamento titoli per cui il CSD fornitore di servizi bancari agisce come agente di regolamento, quest'ultimo si dota di strumenti operativi e analitici efficaci per controllare in tempo quasi reale le sue posizioni di liquidità infragiornaliere a fronte delle attività previste e delle risorse disponibili sulla base di saldi e della capacità di liquidità infragiornaliera residua. Il CSD fornitore di servizi bancari:

a)

conserva, per un periodo minimo di dieci anni, un registro, su base giornaliera, della maggiore posizione infragionaliera netta positiva complessiva e della maggiore posizione infragiornaliera netta negativa complessiva per ciascuna valuta di regolamento del sistema di regolamento titoli per il quale agisce come agente di regolamento;

b)

controlla le proprie esposizioni di liquidità infragiornaliere su base continuativa a fronte della maggiore esposizione di liquidità infragiornaliera mai registrata.

Articolo 33

Controllo dei rischi di liquidità overnight

In relazione ai rischi di liquidità overnight, il CSD fornitore di servizi bancari adotta i due criteri seguenti:

a)

conserva, per un periodo minimo di dieci anni, un registro dei rischi di liquidità derivanti dall'impiego di credito overnight per ogni valuta del sistema di regolamento titoli per il quale agisce come agente di regolamento;

b)

controlla il rischio di liquidità derivato dal credito overnight accordato rispetto alla maggiore esposizione di liquidità derivata dal credito overnight accordato mai registrata.

Sottosezione 3

Gestione dei rischi di liquidità

Articolo 34

Risorse liquide ammissibili

Il CSD fornitore di servizi bancari attenua il corrispondente rischio di liquidità, compresi i rischi di liquidità infragiornalieri, in ciascuna valuta utilizzando una delle seguenti risorse liquide ammissibili:

a)

depositi in contante presso una banca centrale di emissione;

b)

depositi in contante disponibili presso uno degli enti finanziari con merito di credito elevato di cui all'articolo 38, paragrafo 1;

c)

linee di credito impegnate o accordi analoghi;

d)

attività che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento applicabili alle garanzie reali, oppure strumenti finanziari conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/392 che sono prontamente disponibili e convertibili in contante con accordi di finanziamento prestabiliti e altamente affidabili ai sensi dell'articolo 38 del regolamento;

e)

le garanzie reali di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 35

Gestione dei rischi di liquidità infragiornalieri

1.   Per ciascuna valuta di qualsivoglia sistema di regolamento titoli per il quale agisce come agente di regolamento, il CSD fornitore di servizi bancari:

a)

stima gli afflussi e i deflussi di liquidità infragiornalieri per tutti i servizi accessori di tipo bancario prestati;

b)

prevede la tempistica infragiornaliera di tali flussi;

c)

prevede il fabbisogno di liquidità infragiornaliero che può insorgere in diversi momenti della giornata.

2.   Per ciascuna valuta di qualsivoglia sistema di regolamento titoli per il quale agisce come agente di regolamento, il CSD fornitore di servizi bancari:

a)

organizza l'acquisizione di funding infragiornaliero sufficiente per perseguire i propri obiettivi infragiornalieri derivanti dall'analisi di cui al paragrafo 1;

b)

gestisce e predispone la conversione in contante delle garanzie reali necessarie per ottenere fondi infragiornalieri in situazioni di stress, tenendo conto degli scarti di garanzia, in conformità dell'articolo 13, e dei limiti di concentrazione, ai sensi dell'articolo 14;

c)

gestisce la tempistica dei propri deflussi di liquidità in base agli obiettivi infragiornalieri;

d)

pone in essere accordi per affrontare interruzioni impreviste dei flussi di liquidità infragiornalieri.

3.   Al fine di osservare il requisito delle risorse liquide ammissibili minime, il CSD fornitore di servizi bancari identifica e gestisce i rischi ai quali sarebbe esposto a seguito dell'inadempimento di almeno due partecipanti, tra cui l'impresa madre e le filiazioni, verso cui è maggiormente esposto.

4.   Per il rischio di interruzioni impreviste dei flussi di liquidità infragiornalieri, di cui al paragrafo 2, lettera d), il CSD fornitore di servizi bancari specifica scenari estremi ma plausibili, ivi compresi quelli menzionati all'articolo 36, paragrafo 7, se del caso, e sulla base di almeno uno dei seguenti elementi:

a)

una serie di scenari storici che avrebbero esposto il CSD fornitore di servizi bancari al massimo rischio finanziario, compresi i periodi di movimenti di mercato estremi osservati negli ultimi 30 anni, o da quando sono disponibili dati affidabili, a meno che il CSD fornitore di servizi bancari dimostri che la ricorrenza di un caso storico di grandi movimenti di prezzi non è plausibile;

b)

una serie di potenziali scenari futuri che soddisfano le seguenti condizioni:

i)

si fondano su ipotesi coerenti in materia di volatilità del mercato e di correlazione dei prezzi di mercati e strumenti finanziari;

ii)

si basano su valutazioni quantitative e qualitative delle condizioni di mercato potenziali, comprese le perturbazioni o le irregolarità di accessibilità ai mercati, nonché le flessioni nel valore di liquidazione delle garanzie reali e la liquidità del mercato ridotta laddove attività non in contanti siano state accettate come garanzie reali.

5.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, il CSD fornitore di servizi bancari tiene conto altresì dei seguenti elementi:

a)

l'assetto e le operazioni del CSD fornitore di servizi bancari, anche in relazione alle entità di cui all'articolo 30, paragrafo 2, e alle infrastrutture dei mercati finanziari collegate o alle altre entità che possono costituire un rischio materiale di liquidità per il CSD fornitore di servizi bancari, che, se del caso, riguardano un periodo di più giorni;

b)

qualsivoglia forte legame o esposizioni analoghe tra i partecipanti del CSD fornitore di servizi bancari, compresi quelli tra i partecipanti e l'impresa madre e le filiazioni;

c)

una valutazione della probabilità di molteplici inadempienze dei partecipanti e degli effetti che tali inadempienze possono esercitare sui partecipanti;

d)

l'impatto dei molteplici inadempimenti di cui alla lettera c) sui flussi di cassa del CSD fornitore di servizi bancari, nonché sulla sua capacità di compensazione e sull'orizzonte di sopravvivenza;

e)

se la modellizzazione riflette i diversi impatti che uno stress economico può esercitare sia sulle attività del CSD fornitore di servizi bancari che sui suoi afflussi e deflussi di liquidità.

6.   L'insieme degli scenari storici e ipotetici utilizzati per identificare le condizioni estreme ma plausibili di mercato viene riesaminato dal CSD fornitore di servizi bancari, e, se del caso, di concerto con il comitato dei rischi del CSD, a cadenza almeno annuale. Tali scenari vengono riesaminati con maggiore frequenza laddove l'evoluzione del mercato o le operazioni del CSD fornitore di servizi bancari incidano sulle ipotesi alla base degli scenari in maniera tale da richiedere adeguamenti di tali scenari.

7.   Il quadro del rischio di liquidità considera, a livello quantitativo e qualitativo, in che misura potrebbero verificarsi contemporaneamente movimenti estremi dei prezzi nelle garanzie reali o nelle attività in più mercati identificati. Il quadro riconosce che le correlazioni storiche dei prezzi potrebbero non essere più applicabili in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Il CSD fornitore di servizi bancari tiene altresì conto di qualsivoglia dipendenza esterna in relazione alle sue prove di stress di cui al presente articolo.

8.   Il CSD fornitore di servizi bancari individua la modalità con cui le misure per il controllo infragiornaliero di cui all'articolo 30, paragrafo 1, sono utilizzate per il calcolo del valore appropriato del funding infragiornaliero richiesto. Esso elabora un quadro interno per valutare un valore prudenziale di attività liquide ritenute sufficienti per la sua esposizione infragiornaliera, tra cui, in particolare, i seguenti elementi:

a)

controllo tempestivo delle attività liquide, compresa la qualità delle attività, la loro concentrazione e disponibilità immediata;

b)

politica adeguata in materia di controllo delle condizioni di mercato che possono incidere sulla liquidità delle risorse liquide ammissibili infragiornaliere;

c)

valore delle risorse liquide ammissibili infragiornaliere, valutato e calibrato in condizioni di stress dei mercati, ivi compresi gli scenari di cui all'articolo 36, paragrafo 7.

9.   Il CSD fornitore di servizi bancari assicura che le sue attività liquide siano controllate da una specifica funzione di gestione della liquidità.

10.   Il quadro del rischio di liquidità del CSD fornitore di servizi bancari comprende dispositivi di governo societario adeguati relativi all'importo e alla forma delle risorse liquide ammissibili totali che il CSD fornitore di servizi bancari detiene, nonché una documentazione adeguata pertinente e, in particolare, uno dei seguenti elementi:

a)

collocamento delle attività liquide in un conto separato gestito direttamente dalla funzione di gestione della liquidità, al solo scopo di essere utilizzate come fonte di finanziamento potenziale durante periodi di stress;

b)

istituzione di sistemi e controlli interni affinché la funzione di gestione della liquidità riceva un controllo operativo efficace per svolgere entrambe le seguenti operazioni:

i)

convertire in contante la disponibilità di attività liquide in qualsiasi momento durante il periodo di stress;

ii)

accedere a fonti di finanziamento potenziale senza che si creino conflitti diretti con le vigenti strategie aziendali o di gestione dei rischi, in modo tale che nessuna attività sia inclusa nella riserva di liquidità quando la vendita di tali attività, in assenza di sostituzione nell'arco del periodo di stress, creerebbe una posizione di rischio aperta eccedente i limiti interni del CSD fornitore di servizi bancari;

c)

una combinazione dei requisiti di cui alle lettere a) e b), laddove tale combinazione assicuri un risultato paragonabile.

11.   I requisiti del presente articolo relativi al quadro del rischio di liquidità del CSD fornitore di servizi bancari sono altresì di applicazione per le esposizioni transfrontaliere e tra due o più valute, se del caso.

12.   Il CSD fornitore di servizi bancari riesamina le procedure di cui ai paragrafi 2, 3 e 11 a cadenza almeno annuale, tenendo conto sia di tutti i pertinenti sviluppi del mercato che della portata e concentrazione delle esposizioni.

Articolo 36

Prove di stress dell'adeguatezza delle risorse finanziarie liquide

1.   Il CSD fornitore di servizi bancari definisce e verifica l'adeguatezza delle proprie risorse liquide a livello di valuta pertinente mediante prove di stress regolari e rigorose che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a)

sono condotte sulla base dei fattori di cui ai paragrafi 4 e 5, così come di scenari specifici di cui al paragrafo 6;

b)

prevedono prove regolari delle procedure del CSD fornitore di servizi bancari per l'accesso alle risorse liquide ammissibili da un fornitore di liquidità utilizzando scenari infragiornalieri;

c)

sono conformi ai requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2.   Il CSD fornitore di servizi bancari assicura, almeno attraverso una rigorosa due diligence e prove di stress, che ogni fornitore delle risorse liquide ammissibili minime previste ai sensi dell'articolo 34 disponga di informazioni sufficienti per comprendere e gestire il rischio di liquidità associato e sia in grado di rispettare le condizioni di un accordo di finanziamento prestabilito e altamente affidabile, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 909/2014.

3.   Il CSD fornitore di servizi bancari si dota di norme e procedure per fronteggiare l'inadeguatezza delle risorse finanziarie liquide ammissibili rilevata mediante le prove di stress.

4.   Qualora le prove di stress si traducano in violazioni della propensione al rischio concordata, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), il CSD fornitore di servizi bancari:

a)

segnala sia al proprio comitato dei rischi che, se del caso, al comitato dei rischi del CSD i risultati delle prove di stress;

b)

riesamina e adegua il piano di emergenza, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), laddove le violazioni non possano essere corrette entro fine giornata;

c)

dispone di regole e procedure per valutare e regolare l'adeguatezza del quadro di gestione del rischio di liquidità e dei fornitori di liquidità in base ai risultati e alle analisi delle prove di stress.

5.   Gli scenari di prove di stress utilizzati nelle prove di stress delle risorse finanziarie liquide sono concepiti tenendo conto dell'assetto e delle operazioni del CSD fornitore di servizi bancari, e comprendono tutte le entità che possono costituire un rischio di liquidità significativo per il CSD fornitore di servizi bancari.

6.   Gli scenari delle prove di stress utilizzati nelle prove di stress delle risorse finanziarie liquide ammissibili sono concepiti tenendo conto dell'inadempimento, separato o congiunto, di almeno due partecipanti del CSD fornitore di servizi bancari, tra cui l'impresa madre e le filiazioni, verso cui quest'ultimo ha la massima esposizione di liquidità.

7.   Gli scenari utilizzati nelle prove di stress delle risorse finanziarie liquide sono concepiti tenendo conto di una vasta gamma di scenari pertinenti estremi ma plausibili che includono stress prolungati e a breve termine, nonché lo stress generale del mercato e di un ente specifico, tra cui:

a)

la mancata riscossione tempestiva dei pagamenti dei partecipanti;

b)

la temporanea impossibilità o incapacità di uno dei fornitori di liquidità del CSD fornitore di servizi bancari di erogare liquidità, compresi quelli ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 909/2014, banche depositarie, agenti «nostro», o qualsivoglia infrastruttura collegata, ivi compresi i CSD interoperabili;

c)

pressioni simultanee nei mercati del funding e delle attività, compresa una diminuzione del valore delle risorse liquide ammissibili;

d)

stress nella convertibilità della valuta e nell'accesso ai mercati dei cambi;

e)

cambiamenti sfavorevoli della reputazione del CSD fornitore di servizi bancari che inducono alcuni fornitori di liquidità a ritirare liquidità;

f)

picco significativo della volatilità dei prezzi storica delle garanzie o attività come evento ricorrente;

g)

cambiamenti nella disponibilità di credito sul mercato.

8.   Il CSD fornitore di servizi bancari definisce le valute pertinenti, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 909/2014, applicando, in sequenza, le seguenti operazioni:

a)

classifica le valute dalla più elevata alla meno elevata in base alla media delle tre maggiori posizioni nette negative complessive, convertite in euro, in un periodo di dodici mesi;

b)

considera come pertinenti:

i)

le valute dell'Unione più rilevanti che soddisfano le condizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/392;

ii)

tutte le valute restanti finché l'importo aggregato corrispondente della media delle maggiori posizioni nette negative complessive misurate in conformità della lettera a) sia pari o superiore al 95 % di tutte le valute.

9.   Il CSD fornitore di servizi bancari individua e aggiorna regolarmente, almeno a cadenza mensile, le valute pertinenti di cui al paragrafo 8. Le sue norme prevedono che, in situazioni di stress, i servizi provvisori di regolamento in valute non pertinenti potrebbero essere eseguiti in base al valore equivalente in una valuta pertinente.

Articolo 37

Carenze di liquidità impreviste e potenzialmente prive di copertura

1.   Il CSD fornitore di servizi bancari stabilisce norme e procedure per effettuare il regolamento tempestivo infragiornaliero e su più giorni degli obblighi di pagamento in seguito a qualsivoglia inadempimento congiunto o individuale dei partecipanti. Tali regole e procedure prevedono eventuali carenze di liquidità inattese e potenzialmente prive di copertura risultanti da detto inadempimento per evitare la liquidazione, la revoca o il ritardo del regolamento, nel medesimo giorno, degli obblighi di pagamento.

2.   Le norme e le procedure di cui al paragrafo 1 assicurano che il CSD fornitore di servizi bancari abbia accesso ai depositi in contante o agli investimenti overnight di depositi in contante e che metta in atto un processo in grado di ricostituire tutte le risorse liquide da impiegare durante un evento di stress, perché possa continuare a operare in modo sicuro e corretto.

3.   Le norme e le procedure di cui al paragrafo 1 comprendono i requisiti per entrambe le seguenti operazioni:

a)

un'analisi continua dell'evoluzione delle esigenze di liquidità per consentire l'identificazione di eventi che possono sfociare in eventuali carenze di liquidità impreviste e potenzialmente prive di copertura, compreso un piano per il rinnovo degli accordi di finanziamento prima della loro scadenza;

b)

una prova pratica periodica delle norme e delle procedure stesse.

4.   Le norme e le procedure di cui al paragrafo 1 sono accompagnate da una procedura che definisca come le potenziali carenze di liquidità individuate siano fronteggiate senza indebito ritardo, aggiornando, inoltre, se necessario, il quadro di gestione del rischio di liquidità.

5.   La norme e le procedure di cui al paragrafo 1 specificano altresì tutti i seguenti elementi:

a)

la modalità di accesso del CSD fornitore di servizi bancari ai depositi in contanti o agli investimenti overnight di depositi in contanti;

b)

la modalità con cui il CSD fornitore di servizi bancari esegue operazioni di mercato nel medesimo giorno;

c)

il modo in cui il CSD fornitore di servizi bancari attinge da linee di liquidità prestabilite.

6.   Le norme e le procedure di cui al paragrafo 1 comprendono l'obbligo per il CSD fornitore di servizi bancari di segnalare qualsivoglia rischio di liquidità che potrebbe causare eventuali carenze di liquidità impreviste e potenzialmente prive di copertura:

a)

al comitato dei rischi del CSD fornitore di servizi bancari e, se del caso, al comitato dei rischi del CSD;

b)

all'autorità competente pertinente di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, con le modalità di cui all'articolo 39 del presente regolamento.

Articolo 38

Disposizioni per convertire garanzie reali o investimenti in contante con accordi di finanziamento prestabiliti e altamente affidabili

1.   Ai fini dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 909/2014, gli enti finanziari con merito di credito elevato includono:

a)

gli enti creditizi autorizzati a norma dell'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE per cui il CSD fornitore di servizi bancari possa dimostrare che hanno un rischio di credito basso sulla base di una valutazione interna, impiegando una metodologia definita e oggettiva non fondata esclusivamente su pareri esterni;

b)

gli enti finanziari di un paese terzo che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

i)

sono soggetti e conformi a norme prudenziali ritenute tanto rigorose almeno quanto quelle stabilite dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

dispongono di pratiche contabili, procedure di custodia e controlli interni ben solidi;

iii)

hanno un rischio di credito ridotto sulla base di una valutazione interna effettuata dal CSD fornitore di servizi bancari, che impiega una metodologia definita e oggettiva non basata esclusivamente su pareri esterni;

iv)

tengono conto dei rischi derivanti dallo stabilimento in un determinato paese.

2.   Qualora il CSD fornitore di servizi bancari intenda stipulare un accordo di finanziamento prestabilito e altamente affidabile con un ente finanziario con merito di credito elevato a norma del paragrafo 1, sceglie solo gli enti finanziari che hanno accesso al credito almeno dalla banca centrale che emette la valuta impiegata negli accordi di finanziamento prestabiliti, sia direttamente che attraverso entità del medesimo gruppo.

3.   In seguito alla stipula di un accordo di finanziamento prestabilito e altamente affidabile con uno degli enti di cui al paragrafo 1, il CSD fornitore di servizi bancari controlla l'affidabilità creditizia di tali enti finanziari su base continuativa, eseguendo entrambe le seguenti operazioni:

a)

sottopone tali enti a valutazioni regolari e indipendenti dell'affidabilità creditizia;

b)

assegna e riesamina regolarmente i rating di credito interni di ciascun ente finanziario con cui il CSD abbia stipulato un accordo di finanziamento prestabilito e altamente affidabile.

4.   Il CSD fornitore di servizi bancari segue da vicino e controlla la concentrazione della sua esposizione al rischio di liquidità verso ciascun ente finanziario coinvolto in un accordo di finanziamento prestabilito e altamente affidabile, tra cui l'impresa madre e le filiazioni.

5.   Il quadro di gestione del rischio di liquidità del CSD fornitore di servizi bancari prevede l'obbligo di stabilire limiti di concentrazione, tenendo conto dei seguenti elementi:

a)

i limiti di concentrazione devono essere stabiliti per valuta;

b)

devono essere messi in atto almeno due accordi per ciascuna valuta principale;

c)

il CSD fornitore di servizi bancari non deve dipendere eccessivamente da un singolo ente finanziario nel caso si tenga conto di tutte le valute.

Ai fini della lettera b) vengono considerate valute principali almeno quelle appartenenti al 50 % delle valute più rilevanti, conformemente all'articolo 36, paragrafo 8. Laddove una valuta sia stata considerata valuta principale, essa continua a essere tale per un periodo di tre anni di calendario a decorrere dalla data in cui è stata definita tale.

6.   Il CSD fornitore di servizi bancari avente accesso al credito di routine presso la banca centrale di emissione è considerato soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 5, lettera b), nella misura in cui disponga di garanzie reali ammissibili per la costituzione in pegno presso la banca centrale pertinente.

7.   Il CSD fornitore di servizi bancari segue da vicino e controlla costantemente i propri limiti di concentrazione nei confronti dei fornitori di liquidità, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 6, e attua politiche e procedure per assicurare che l'esposizione al rischio complessiva nei confronti di qualsivoglia ente finanziario rimanga entro i limiti di concentrazione stabiliti dal paragrafo 5.

8.   Il CSD fornitore di servizi bancari riesamina le proprie politiche e procedure in materia di limiti di concentrazione applicabili ai fornitori di liquidità, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 6, almeno a cadenza annuale e ogni qualvolta si verifichi un cambiamento sostanziale che incida sull'esposizione al rischio nei confronti di qualsivoglia ente finanziario.

9.   Nell'ambito delle segnalazioni all'autorità competente pertinente, ai sensi dell'articolo 39, il CSD fornitore di servizi bancari informa l'autorità competente in merito a entrambi i seguenti elementi:

a)

qualsivoglia variazione significativa delle politiche e delle procedure riguardo ai limiti di concentrazione nei confronti dei fornitori di liquidità, ai sensi del presente articolo;

b)

i casi in cui superi un limite di concentrazione nei confronti dei fornitori di liquidità, conformemente alle politiche e procedure di cui al paragrafo 5.

10.   In caso di superamento di un limite di concentrazione nei confronti dei fornitori di liquidità, il CSD fornitore di servizi bancari vi pone rimedio senza indebito ritardo seguendo le misure di attenuazione del rischio di cui al paragrafo 7.

11.   Il CSD fornitore di servizi bancari assicura che il contratto di garanzia consenta di avere un accesso rapido alla garanzia reale in caso di inadempienza di un cliente, tenendo conto almeno della natura, della portata, della qualità, della scadenza e dell'ubicazione delle attività fornite dal cliente come garanzia reale.

12.   Laddove le attività impiegate come garanzia reale dal CSD fornitore di servizi bancari si trovino nei conti titoli presso un altro soggetto terzo, il CSD fornitore di servizi bancari assicura l'osservanza di tutte le seguenti condizioni:

a)

ha visibilità in tempo reale delle attività identificate come garanzia;

b)

la garanzia reale è separata dagli altri titoli del partecipante debitore;

c)

gli accordi con tale soggetto terzo impediscono che il CSD fornitore di servizi bancari subisca perdite di attività.

13.   Il CSD fornitore di servizi bancari adotta, in anticipo, tutte le misure necessarie per stabilire l'esecutività della sua pretesa sugli strumenti finanziari forniti come garanzia reale.

14.   Il CSD fornitore di servizi bancari è in grado di acquisire e di convertire in contanti attività non in contanti, di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 1, su base giornaliera attraverso accordi prestabiliti e altamente affidabili sanciti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014.

Sottosezione 4

Segnalazione dei rischi di liquidità

Articolo 39

Segnalazione alle autorità competenti in merito alla gestione del rischio infragiornaliero

1.   Il CSD fornitore di servizi bancari informa l'autorità competente pertinente di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.   Il CSD fornitore di servizi bancari osserva tutti i seguenti obblighi di segnalazione:

a)

presenta una valutazione qualitativa che specifica le misure adottate in merito alle modalità di misurazione, controllo e gestione dei rischi di liquidità, compresi i rischi infragiornalieri, con cadenza almeno annuale;

b)

notifica qualsivoglia modifica sostanziale alle misure adottate in conformità della lettera a) immediatamente dopo il verificarsi di dette modifiche sostanziali;

c)

presenta le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 1, su base mensile.

3.   Qualora il CSD fornitore di servizi bancari violi o rischi di violare gli obblighi del presente regolamento, anche durante i periodi di stress, ne informa immediatamente l'autorità competente interessata e sottopone, senza indebito ritardo, a detta autorità competente un piano dettagliato per il tempestivo ritorno alla conformità.

4.   Fino al ripristino della conformità con i requisiti del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD fornitore di servizi bancari segnala gli elementi di cui al paragrafo 2, a seconda dei casi, almeno su base giornaliera, al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente pertinente autorizzi una frequenza di segnalazione minore e scadenze di segnalazione più lunghe, tenendo conto della situazione specifica del CSD fornitore di servizi bancari, nonché della portata e della complessità delle sue attività.

Sottosezione 5

Informativa al pubblico

Articolo 40

Informativa al pubblico

Il CSD fornitore di servizi bancari rende pubblica una dichiarazione qualitativa globale che chiarisce le modalità di misurazione, controllo e gestione dei rischi di liquidità, compresi i rischi di liquidità infragiornalieri, su base annua.

Sottosezione 6

Disposizioni finali

Articolo 41

Disposizioni transitorie

1.   I CSD fornitori di servizi bancari individuano le valute pertinenti di cui all'articolo 36, paragrafo 8, lettera b), punto ii), dodici mesi dopo l'ottenimento dell'autorizzazione per prestare servizi accessori di tipo bancario.

2.   Durante il periodo transitorio di dodici mesi di cui al paragrafo 1, i CSD fornitori di servizi bancari di cui al medesimo paragrafo individuano le valute pertinenti di cui all'articolo 36, paragrafo 8, lettera b), punto ii), tenendo conto di entrambi i seguenti elementi:

a)

una quota pertinente sufficientemente elevata di ogni valuta sul valore totale delle istruzioni di regolamento regolate dal CSD, dietro pagamento calcolato nell'arco di un anno;

b)

l'impatto della non disponibilità di ciascuna valuta sul buon funzionamento delle operazioni dei CSD fornitori di servizi bancari nel quadro di un'ampia serie di scenari potenziali di stress di cui all'articolo 36.

Articolo 42

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

(2)  Principles for Financial Market Infrastructures, Committee on Payment and Settlement Systems -Bank for International Settlements, and Technical Committee of the International Organisation of Securities Commissions, April 2012 (Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento -Banca dei regolamenti internazionali e comitato tecnico dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, aprile 2012).

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37).

(6)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(7)  Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Monitoring tools for intraday liquidity management, aprile 2013.

(8)  Regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su alcuni requisiti prudenziali per depositari centrali di titoli ed enti creditizi designati che offrono servizi accessori di tipo bancario (Cfr. pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale).

(9)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(10)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243, 11.9.2002, pag. 1).

(12)  Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11).

(13)  Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66).

(15)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).


ALLEGATO

Scenari di liquidazione o ristrutturazione

1.

Uno scenario in cui il CSD non sia in grado di reperire nuovi capitali per osservare i requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 innesca la ristrutturazione di un CSD («ristrutturazione»), laddove gli eventi descritti nello scenario indurrebbero comunque il CSD a continuare a gestire un sistema di regolamento titoli di cui alla sezione A, punto 3, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 e a fornire almeno un altro servizio di base elencato nella sezione A dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.

Si ritiene che uno scenario in cui il CSD non sia in grado di reperire nuovi capitali per osservare i requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 inneschi la liquidazione delle operazioni («liquidazione»), laddove gli eventi descritti nello scenario non consentirebbero al CSD di soddisfare la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.

3.

Gli scenari di cui all'articolo 7, lettera a), comprendono quanto segue:

a)

nel caso di una ristrutturazione, il CSD valuta il numero previsto di mesi necessari per assicurare la ristrutturazione ordinata delle proprie operazioni;

b)

nel caso di una liquidazione, il numero previsto di mesi necessari per la liquidazione.

4.

Gli scenari sono proporzionati alla natura dell'attività economica del CSD, alla sua dimensione, all'interconnessione con altri enti e con il sistema finanziario, al modello di business e di finanziamento, alle attività e alla struttura e a qualsivoglia vulnerabilità o debolezza identificata del CSD. Gli scenari si basano su eventi eccezionali ma plausibili.

5.

Nell'elaborazione degli scenari, un CSD osserva ciascuno dei seguenti requisiti:

a)

gli eventi previsti nello scenario rischierebbero di indurre la ristrutturazione delle operazioni del CSD;

b)

gli eventi previsti nello scenario rischierebbero di indurre la liquidazione delle operazioni del CSD.

6.

Il piano teso ad assicurare una ristrutturazione o liquidazione ordinata delle attività del CSD di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014 comprende tutti i seguenti scenari («eventi idiosincratici»):

a)

il fallimento di controparti rilevanti;

b)

danni alla reputazione dell'ente o del gruppo;

c)

un grave deflusso di liquidità;

d)

fluttuazioni sfavorevoli dei prezzi delle attività a cui l'ente o il gruppo è prevalentemente esposto;

e)

gravi perdite creditizie;

f)

grave perdita dovuta al rischio operativo.

7.

Il piano che assicura una ristrutturazione o liquidazione ordinata delle attività del CSD ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014 comprende tutti i seguenti scenari («eventi sistemici»):

a)

il fallimento di controparti rilevanti che incide sulla stabilità finanziaria;

b)

una diminuzione della liquidità disponibile nel mercato dei prestiti interbancari;

c)

un aumento del rischio paese e un deflusso di capitali generalizzato da un paese significativo in cui opera l'ente o il gruppo;

d)

fluttuazioni sfavorevoli dei prezzi delle attività in uno o in vari mercati;

e)

una recessione macroeconomica.