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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 15/9 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 62 dell’8 marzo 2017)
Pagina 44, allegato V, sottoparte A, sezione 2, capitolo 1, punto MET.OR.200 Riporti meteorologici e altre informazioni, lettera a), punto (3):
anziché:
«METAR a scadenze di mezz'ora negli aeroporti in cui si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale, per la diffusione negli aeroporti oltre quello di origine.»,
leggasi:
«METAR a scadenze di mezz'ora negli aeroporti in cui si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale pianificate, per la diffusione negli aeroporti oltre quello di origine.».
Pagina 44, allegato V, sottoparte A, sezione 2, capitolo 1, punto MET.OR.205 Riporto degli elementi meteorologici, primo paragrafo, prima frase:
anziché:
«Negli aeroporti in cui si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale le stazioni meteorologiche aeronautiche riportano:»,
leggasi:
«Negli aeroporti in cui si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale pianificate le stazioni meteorologiche aeronautiche riportano:».
Pagina 44, allegato V, sottoparte A, sezione 2, capitolo 1, punto MET.OR.205 Riporto degli elementi meteorologici, ultimo paragrafo, prima frase:
anziché:
«Se autorizzate dall'autorità competente, negli aeroporti in cui non si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale le stazioni meteorologiche aeronautiche possono segnalare solo un sottoinsieme di elementi meteorologici pertinenti ai tipi di volo effettuati su tale aeroporto.»,
leggasi:
«Se autorizzate dall'autorità competente, negli aeroporti in cui non si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale pianificate le stazioni meteorologiche aeronautiche possono segnalare solo un sottoinsieme di elementi meteorologici pertinenti ai tipi di volo effettuati su tale aeroporto.».
Pagina 44, allegato V, sottoparte A, sezione 2, capitolo 1, punto MET.OR.210 Osservazione di elementi meteorologici, primo paragrafo, prima frase:
anziché:
«Negli aeroporti in cui si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale le stazioni meteorologiche aeronautiche osservano e/o misurano:»,
leggasi:
«Negli aeroporti in cui si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale pianificate le stazioni meteorologiche aeronautiche osservano e/o misurano:».
Pagina 45, allegato V, sottoparte A, sezione 2, capitolo 1, punto MET.OR.210 Osservazione di elementi meteorologici, ultimo paragrafo, prima frase:
anziché:
«Se autorizzate dall'autorità competente, negli aeroporti in cui non si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale le stazioni meteorologiche aeronautiche possono osservare e/o misurare solo un sottoinsieme di elementi meteorologici pertinenti ai tipi di volo effettuati su tale aeroporto.»,
leggasi:
«Se autorizzate dall'autorità competente, negli aeroporti in cui non si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale pianificate le stazioni meteorologiche aeronautiche possono osservare e/o misurare solo un sottoinsieme di elementi meteorologici pertinenti ai tipi di volo effettuati su tale aeroporto.».