1.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/359 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oxifluorfen

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione (2) ha approvato l'oxifluorfen come sostanza attiva conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, a condizione che gli Stati membri interessati provvedano affinché il richiedente a seguito della cui domanda l'oxifluorfen è stato approvato fornisca ulteriori informazioni di conferma su cinque aspetti specifici, uno dei quali riguarda il rischio potenziale della sostanza attiva, dei metaboliti RH-45469, MW 306, MW 347, MW 274 e del metabolita non identificato Deg 27 per gli organismi acquatici.

(2)

Il 29 giugno e il 15 dicembre 2012 il richiedente ha presentato allo Stato membro relatore, la Spagna, informazioni supplementari per rispondere alla richiesta di dati di conferma entro il termine previsto a tale scopo.

(3)

La Spagna ha valutato tali informazioni supplementari fornite dal richiedente e il 14 luglio 2014 ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di rapporto di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).

(4)

Gli Stati membri, il richiedente e l'Autorità sono stati consultati e invitati a presentare osservazioni in merito alla valutazione dello Stato membro relatore. Il 6 novembre 2014 l'Autorità ha pubblicato una relazione tecnica che sintetizza i risultati di tale consultazione per l'oxifluorfen (3).

(5)

La Commissione ha consultato l'Autorità in merito a determinati aspetti della valutazione e in data 28 luglio 2015 l'Autorità ha presentato le proprie conclusioni sulla valutazione del rischio dell'oxifluorfen (4). Il progetto di rapporto di valutazione, l'addendum e le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e adottati il 24 gennaio 2017 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo all'oxifluorfen.

(6)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito al rapporto di riesame relativo all'oxifluorfen.

(7)

La Commissione ha ritenuto che le informazioni supplementari fornite abbiano dimostrato che la sostanza madre e i metaboliti MW 347 e Deg 27 rappresentano un rischio elevato per gli organismi acquatici.

(8)

La Commissione ha concluso che non sono state fornite tutte le informazioni supplementari di conferma richieste e che non è possibile escludere un rischio elevato per gli organismi acquatici derivante dall'esposizione all'oxifluorfen e ai metaboliti MW 347 e Deg 27, se non attraverso l'imposizione di ulteriori restrizioni.

(9)

Al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli organismi acquatici è perciò opportuno limitare ulteriormente le condizioni di impiego di questa sostanza attiva e prevedere misure specifiche di attenuazione dei rischi per la protezione di tali specie.

(10)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5) dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(11)

È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti oxifluorfen.

(12)

Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso di prodotti fitosanitari contenenti oxifluorfen tale periodo dovrebbe terminare al più tardi il 21 giugno 2018.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxifluorfen entro il 21 giugno 2017.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina al più tardi il 21 giugno 2018.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva oxifluorfen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione. (GU L 205 del 10.8.2011, pag. 9).

(3)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for oxyfluorfen (Relazione tecnica sui risultati della consultazione con gli Stati membri, il richiedente e l'EFSA sulla valutazione del rischio sulla base dei dati di conferma forniti per l'oxifluorfen come antiparassitario). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2014:EN-686. 40 pagg.

(4)   Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for the active substance oxyfluorfen in light of confirmatory data (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva oxifluorfen come antiparassitario alla luce dei dati di conferma). The EFSA Journal 2015; 13(8): 4205, 45 pagg. doi: 10.2903/j.efsa.2015/4205.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO

Nella parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, il testo della colonna «Disposizioni specifiche» della riga 11, oxifluorfen, è sostituito dal seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida applicato a scaglioni in prossimità del suolo, dall'autunno all'inizio della primavera, nella dose non superiore a 150 g di sostanza attiva per ettaro l'anno.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'oxifluorfen, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori, garantendo che le condizioni di impiego prescrivano, se del caso, l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale,

ai rischi per gli organismi acquatici, per i mammiferi che si nutrono di lombrichi, per i macroorganismi terricoli, per artropodi e piante non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone non trattate e ugelli riduttori per limitare la dispersione delle sostanze nebulizzate, e devono stabilire l'etichettatura corrispondente dei prodotti fitosanitari. Tali condizioni devono contemplare, se del caso, ulteriori misure di attenuazione dei rischi.»