11.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/53


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/243 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro correlatore per la sostanza attiva metaldeide

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione (2) assegna la valutazione di ciascuna sostanza attiva a uno Stato membro relatore e a uno Stato membro correlatore. Di concerto con gli Stati membri interessati, si ritiene necessario cambiare lo Stato membro correlatore per la sostanza attiva metaldeide, rispettando al contempo l'equilibrio per quanto riguarda la ripartizione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri. La valutazione della metaldeide ai fini della procedura di rinnovo dovrebbe essere assegnata all'Austria in quanto Stato membro correlatore.

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 la voce relativa alla sostanza attiva metaldeide è sostituita dalla seguente:

Sostanza attiva

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

«Metaldeide

PL

AT»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5).