11.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/242 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2017

che apre un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e 2016/185 [che estendono i dazi compensativi e antidumping sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan] allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore malese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) (di seguito «il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5, nonché il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 6, e l'articolo 24, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di esenzione dalle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, per quanto riguarda il richiedente, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base nonché dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base.

(2)

La domanda è stata presentata il 21 ottobre 2016 da Jinko Solar Technology SDN.BHD («il richiedente»), produttore esportatore di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino della Malaysia.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

(3)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (celle di spessore non superiore a 400 micrometri), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati con i codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 900.

(4)

Sono esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del riesame i seguenti tipi di prodotto:

caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie,

prodotti fotovoltaici a film sottile,

prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente in apparecchi elettrici che non sono destinati a produrre elettricità e consumano l'elettricità generata dalle celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate,

moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come caricabatterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e potenza.

3.   MISURE IN VIGORE

(5)

Con i regolamenti (UE) n. 1238/2013 (3) e (UE) n. 1239/2013 (4), il Consiglio ha istituito misure antidumping e compensative su moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato in moduli fotovoltaici in silicio cristallino originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («le misure iniziali»). È stato accettato anche un accordo d'impegno. Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 (5) e (UE) 2016/185 (6), la Commissione ha esteso le misure alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan («le misure estese»), indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan o meno, ad eccezione delle importazioni di prodotti fabbricati da alcune società espressamente menzionate.

(6)

Il 5 dicembre 2015 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping (7) e compensative (8) nonché un riesame intermedio (9). Tali inchieste di riesame sono in corso di svolgimento.

4.   MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(7)

Il richiedente ha sostenuto di non aver esportato nell'Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta che ha condotto all'estensione delle misure, cioè il periodo tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015.

(8)

Il richiedente ha anche affermato di non aver eluso le misure in vigore.

(9)

Inoltre il richiedente ha sostenuto che dopo il periodo dell'inchiesta che ha condotto all'estensione delle misure, egli ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione.

5.   PROCEDURA

5.1.   Apertura

(10)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova disponibili e ha concluso che erano sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta in conformità all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base nonché all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente l'esenzione dalle misure estese.

(11)

Le industrie dell'Unione notoriamente interessate sono state informate della domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Esse hanno sostenuto che il rischio di elusione è particolarmente elevato, dato che il richiedente è collegato a un gruppo cinese soggetto a misure che ha revocato l'impegno (10).

(12)

La Commissione presterà particolare attenzione a tale rapporto con le società soggette alle misure in vigore ed esaminerà accuratamente se non sia stato instaurato o utilizzato al fine di eludere le misure. La Commissione valuterà anche l'opportunità di fissare condizioni di monitoraggio particolari nel caso in cui l'inchiesta concluda che la concessione dell'esenzione è giustificata.

5.2.   Abrogazione delle misure antidumping in vigore e registrazione delle importazioni

(13)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, il dazio antidumping in vigore dovrebbe essere abrogato per quanto riguarda le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto per l'esportazione nell'Unione dal richiedente.

(14)

Contemporaneamente tali importazioni dovrebbero essere sottoposte a registrazione, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'elusione da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni. In questa fase dell'inchiesta non è possibile stimare l'importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

5.3.   Misure antisovvenzioni in vigore

(15)

Dato che il regolamento antisovvenzioni di base non offre alcuna base giuridica per l'abrogazione delle attuali misure antisovvenzioni, tali misure rimangono in vigore. Le misure antisovvenzioni in vigore saranno abrogate con un regolamento che stabilisce la concessione di tale esenzione solo se il riesame accerta che il richiedente ha diritto a un'esenzione.

5.4.   Periodo dell'inchiesta di riesame

(16)

L'inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 dicembre 2016 («periodo dell'inchiesta di riesame»).

5.5.   Inchiesta sul richiedente

(17)

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente. Il richiedente deve far pervenire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diverse disposizioni, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento antisovvenzioni di base.

5.6.   Altre comunicazioni scritte

(18)

Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5.7.   Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

(19)

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.8.   Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

(20)

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate all'inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare il proprio diritto di difesa.

(21)

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga chiesto un trattamento riservato dovranno recare la dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (11).

(22)

Le parti interessate che trasmettono informazioni a diffusione limitata sono tenute a presentarne, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, un riassunto non riservato, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

(23)

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su un supporto digitale portatile (CD-ROM, DVD, chiave USB ecc.) a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf.

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIO

E-mail: Trade.solar.R659@ec.europa.eu

6.   OMESSA COLLABORAZIONE

(24)

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base.

(25)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(26)

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento antidumping di base e all'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

(27)

L'assenza di una risposta su supporto informatico non sarà considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che le presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   CONSIGLIERE AUDITORE

(28)

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le relative controargomentazioni.

(29)

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

(30)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

(31)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento antisovvenzioni di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(32)

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperto un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185, in conformità all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, per stabilire se le importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (celle di spessore non superiore a 400 micrometri), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati con i codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC: 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033), prodotti da Jinko Solar Technology SDN.BHD, debbano essere soggette alle misure antidumping e antisovvenzioni istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/185 e (UE) 2016/184.

Articolo 2

Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 è abrogato per quanto riguarda le importazioni specificate all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Le autorità doganali prendono gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell'Unione specificate all'articolo 1 del presente regolamento, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76).

(7)  Avviso di apertura 2015/C 405/08; GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.

(8)  Avviso di apertura 2015/C 405/09; GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.

(9)  Avviso di apertura 2015/C 405/10; GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 della Commissione, del 15 novembre 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per cinque produttori esportatori stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8).

(11)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Esso è inoltre protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(12)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).