Rettifica del regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile)
(
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 35 del 10 febbraio 2017
)
Pagina 9, l'allegato è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce:
«67.
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Ossido di bis(pentabromofenile)
(decabromodifeniletere; decaBDE)
N. CAS 1163-19-5
N. CE 214-604-9
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1.
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Non deve essere prodotto o immesso sul mercato come sostanza in quanto tale dopo il 2 marzo 2019.
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2.
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Non deve essere impiegato per la produzione o l'immissione sul mercato di:
a)
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altre sostanze, come costituente;
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c)
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articoli o parti di essi,
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in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso dopo il 2 marzo 2027.
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3.
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I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle sostanze, ai costituenti di altre sostanze o miscele che devono essere o sono utilizzati:
a)
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per la produzione di aeromobili prima del 2 marzo 2027;
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b)
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per la produzione di ricambi per:
i)
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aeromobili prodotti prima del 2 marzo 2027,
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ii)
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veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2007/46/CE, veicoli agricoli o forestali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) o macchine che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) prodotti prima del 2 marzo 2019.
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4.
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Il sottoparagrafo 2, lettera c), non si applica a:
a)
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articoli immessi sul mercato prima del 2 marzo 2019;
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b)
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aeromobili prodotti in conformità al sottoparagrafo 3, lettera a);
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c)
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ricambi per aeromobili, veicoli o macchine prodotti conformemente al sottoparagrafo 3, lettera b);
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d)
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apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2011/65/UE.
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5.
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Ai fini della presente voce, per «aeromobile» si intende una delle seguenti definizioni:
a)
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un aeromobile civile prodotto conformemente ad un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del regolamento (UE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) o con un'approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell'ICAO in conformità all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale;
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b)
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un aeromobile militare.
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(*1) Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).
(*2) Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).
(*3) Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).»