10.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/226 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2017

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Giocattoli, presentati nella stessa confezione per la vendita al dettaglio, che consistono di:

una locomotiva, alimentata a batteria, e un vagone di plastica,

binari di legno,

segnali stradali, automobili, figurine umane, animali, alberi ecc.

Cfr. illustrazione (*1)

9503 00 70

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 70 .

È esclusa la classificazione nel codice NC 9503 00 30 come «trenino elettrico, inclusi binari, segnali e altri accessori», in quanto l'assortimento comprende anche altri giocattoli di legno e plastica, quali i segnali stradali, le automobili, le figurine umane, gli animali, gli alberi ecc., che sono giocattoli considerati a sé. Tali giocattoli non sono direttamente collegati al treno elettrico e ai binari, come potrebbero esserlo una stazione ferroviaria, un passaggio ferroviario o un ponte ferroviario, e, di conseguenza, non possono essere considerati accessori del treno elettrico [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (HSEN) relative alla voce 9503 , punto D), iv)].

L'assortimento di giocattoli è composto da diversi tipi di articoli, destinati al divertimento dei bambini o degli adulti, presentati nella stessa confezione per la vendita al dettaglio (cfr. anche le HSEN relative al capitolo 95, considerazioni generali e note esplicative del codice NC 9503 00 70 ).

L'articolo va perciò classificato nel codice NC 9503 00 70 come «altri giocattoli, presentati in assortimenti».

Image

(*1)  L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.