10.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 35/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/226 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||
Giocattoli, presentati nella stessa confezione per la vendita al dettaglio, che consistono di:
Cfr. illustrazione (*1) |
9503 00 70 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 70 . È esclusa la classificazione nel codice NC 9503 00 30 come «trenino elettrico, inclusi binari, segnali e altri accessori», in quanto l'assortimento comprende anche altri giocattoli di legno e plastica, quali i segnali stradali, le automobili, le figurine umane, gli animali, gli alberi ecc., che sono giocattoli considerati a sé. Tali giocattoli non sono direttamente collegati al treno elettrico e ai binari, come potrebbero esserlo una stazione ferroviaria, un passaggio ferroviario o un ponte ferroviario, e, di conseguenza, non possono essere considerati accessori del treno elettrico [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (HSEN) relative alla voce 9503 , punto D), iv)]. L'assortimento di giocattoli è composto da diversi tipi di articoli, destinati al divertimento dei bambini o degli adulti, presentati nella stessa confezione per la vendita al dettaglio (cfr. anche le HSEN relative al capitolo 95, considerazioni generali e note esplicative del codice NC 9503 00 70 ). L'articolo va perciò classificato nel codice NC 9503 00 70 come «altri giocattoli, presentati in assortimenti». |
(*1) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.