26.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/99


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/129 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano, per quanto riguarda il periodo di applicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione (2) è stato adottato in quanto i controlli del servizio di audit della Commissione avevano rilevato carenze nell'attuazione in Turchia dei controlli ufficiali della produzione di molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione, e in quanto gli Stati membri avevano segnalato partite non conformi di molluschi bivalvi originari della Turchia che non ottemperavano agli standard microbiologici fissati dall'Unione.

(2)

L'ultimo controllo del servizio di audit della Commissione, svolto nel settembre 2015, ha rilevato la persistenza di notevoli carenze nel sistema di controllo dei molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione. Le autorità competenti turche hanno fornito informazioni sulle misure correttive avviate per affrontare tali carenze. Persistono tuttavia alcune di esse, in particolare nelle prestazioni dei laboratori. A causa della natura dei prodotti in questione, prima di poter considerare qualsiasi sospensione delle misure è necessario un controllo di follow-up.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il termine di applicazione del regolamento (UE) n. 743/2013.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013, la data «31 dicembre 2016» è sostituita dalla data «31 dicembre 2017».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione, del 31 luglio 2013, recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano (GU L 205 dell'1.8.2013, pag. 1).