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21.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 17/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/105 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2016
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 (2) della Commissione prevede, qualora non sia disponibile l'identificativo della persona giuridica, l'uso di identificativi temporanei. Recentemente si è resa disponibile un'infrastruttura che consente di attribuire l'identificativo della persona giuridica; inoltre l'utilizzo di tale identificativo è entrato nelle abitudini dei partecipanti al mercato. Pertanto, l'identificativo della persona giuridica dovrebbe essere ora l'unico mezzo autorizzato di identificazione delle persone giuridiche. |
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(2) |
Nel caso degli swap, è particolarmente complesso determinare se la controparte segnalante è l'acquirente o il venditore del contratto, dato che tali contratti derivati comportano lo scambio di strumenti finanziari tra le parti. È pertanto necessario prevedere norme specifiche per assicurare che nei contratti derivati swap l'identità dell'acquirente e quella del venditore siano determinate in modo accurato e coerente. |
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(3) |
Per determinare le reali esposizioni delle controparti, le autorità competenti hanno bisogno di informazioni complete e accurate sulle garanzie scambiate tra le controparti. Per questo motivo, è opportuno definire norme specifiche che consentano un approccio coerente per quanto riguarda le segnalazioni delle garanzie costituite per un determinato contratto derivato o portafoglio. |
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(4) |
La classificazione accurata e l'identificazione precisa dei derivati sono essenziali per l'uso efficiente e per l'aggregazione significativa dei dati detenuti dai diversi repertori di dati sulle negoziazioni, e contribuiscono pertanto al conseguimento degli obiettivi enunciati dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) nello studio di fattibilità sull'aggregazione dei dati sui derivati OTC detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni (3), pubblicato il 19 settembre 2014. È pertanto necessario modificare gli obblighi di segnalazione per quanto riguarda la classificazione e l'identificazione dei derivati, in modo tale che le autorità competenti possano disporre di queste informazioni nella loro interezza. |
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(5) |
Per consentire la segnalazione dei nuovi tipi di contratti derivati che si rendono disponibili grazie all'innovazione finanziaria e che sono normalmente oggetto di negoziazione, è opportuno aggiungere le swaption e le scommesse su differenziale (spreadbet) all'elenco delle classi di contratti derivati. Più in generale, in considerazione del fatto che le continue innovazioni finanziarie danno origine a nuovi tipi di contratti derivati, è importante assicurare che i nuovi tipi di contratti derivati non rientranti in una delle classi esistenti possano comunque essere segnalati. Pertanto, è opportuno mantenere la categoria «altro» nella classificazione dei tipi di contratti derivati. |
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(6) |
Se due controparti non riescono a raggiungere un accordo su chi di esse debba generare l'identificativo unico dell'operazione entro il termine previsto per la segnalazione, potrebbe risultare impossibile identificare correttamente e associare le due segnalazioni relative alla stessa operazione. È quindi necessario stabilire i criteri per la generazione dell'identificativo unico dell'operazione, in modo da evitare che la medesima operazione venga conteggiata due volte. |
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(7) |
Le controparti possono avere notevoli difficoltà a ottenere tutte le pertinenti informazioni sulle operazioni chiuse prima della data di inizio del periodo di segnalazione. Data la complessità che ne risulta per quanto riguarda la segnalazione delle operazioni chiuse e considerato il fatto che tali operazioni non aumentano il rischio sistemico, il periodo di tempo per la segnalazione delle operazioni chiuse dovrebbe essere esteso da 3 a 5 anni a decorrere dalla data di inizio del periodo di segnalazione. |
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(8) |
Per assicurare la piena armonizzazione dei dati segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni e consentirne, pertanto, l'interpretazione e l'aggregazione coerenti, è necessario chiarire le norme da seguire e i formati da utilizzare per le segnalazioni delle operazioni. È anche opportuno modificare gli obblighi di segnalazione per quanto riguarda i formati dei dati. Alle controparti e ai repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per adottare tutte le misure necessarie per conformarsi ai nuovi obblighi. |
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(9) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012. |
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(10) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). |
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(11) |
Conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'ESMA ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 dello stesso regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 è così modificato:
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1) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Identificazione delle controparti e di altri soggetti Nella segnalazione si utilizza l'identificativo della persona giuridica (legal entity identifier) per identificare:
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2) |
sono inseriti i seguenti articoli 3 bis e 3 ter: «Articolo 3 bis Lato della controparte 1. Il lato della controparte del contratto derivato di cui al campo 14 della tabella 1 dell'allegato è determinato conformemente ai paragrafi da 2 a 10. 2. Per le opzioni e le swaption, la controparte che detiene il diritto di esercitare l'opzione è identificata come l'acquirente e la controparte che vende l'opzione e riceve un premio è identificata come il venditore. 3. Per i future e i forward diversi da future e forward relativi a valute, la controparte che acquista lo strumento è identificata come l'acquirente e la controparte che vende lo strumento è identificata come il venditore. 4. Per gli swap relativi a titoli, la controparte che sopporta il rischio di fluttuazione del prezzo del titolo sottostante e che riceve l'importo del titolo è identificata come l'acquirente e la controparte che paga l'importo del titolo è identificata come il venditore. 5. Per gli swap relativi a tassi di interesse o a indici di inflazione, la controparte che paga il tasso fisso è identificata come l'acquirente e la controparte che riceve il tasso fisso è identificata come il venditore. Per gli swap di base (basis swap), la controparte che paga il differenziale è identificata come l'acquirente e la controparte che riceve il differenziale è identificata come il venditore. 6. Per gli swap valutari (cross-currency swap) e gli swap e i forward relativi a valute, la controparte che riceve la valuta che figura per prima nell'ordine alfabetico secondo la norma ISO 4217 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione è identificata come l'acquirente e la controparte che consegna detta valuta è identificata come il venditore. 7. Per gli swap relativi a dividendi, la controparte che riceve l'equivalente dei dividendi effettivamente distribuiti è identificata come l'acquirente e la controparte che paga il dividendo e che riceve il tasso fisso è identificata come il venditore. 8. Ad eccezione delle opzioni e delle swaption, per gli strumenti derivati che consentono il trasferimento del rischio di credito, la controparte che acquista la protezione è identificata come l'acquirente e la controparte che vende la protezione è identificata come il venditore. 9. Per i contratti derivati relativi a materie prime, la controparte che riceve la materia prima specificata nella segnalazione è identificata come l'acquirente e la controparte che consegna la materia prima è identificata come il venditore. 10. Per i contratti sui tassi a termine del tipo forward-rate agreement, la controparte che paga il tasso fisso è identificata come l'acquirente e la controparte che riceve il tasso fisso è identificata come il venditore. Articolo 3 ter Costituzione di garanzia 1. Il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato di cui al campo 21 della tabella 1 dell'allegato è identificato dalla controparte segnalante conformemente ai paragrafi da 2 a 5. 2. Se tra le controparti non vi è accordo di garanzia o se il contratto di garanzia stipulato tra le controparti stabilisce che la controparte segnalante non debba costituire né margine iniziale né margine di variazione in relazione al contratto derivato, l'indicazione da riportare per il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato è “senza garanzia”. 3. Se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che in relazione al contratto derivato la controparte segnalante deve costituire regolarmente solo il margine di variazione, l'indicazione da riportare per il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato è «con garanzia parziale». 4. Se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che la controparte segnalante debba costituire il margine iniziale e debba costituire regolarmente margini di variazione e che l'altra controparte debba o costituire solo margini di variazione o non debba costituire alcun margine in relazione al contratto derivato, l'indicazione da riportare per il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato è «con garanzia unilaterale». 5. Se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che entrambe le controparti debbano costituire il margine iniziale e debbano costituire regolarmente margini di variazione in relazione al contratto derivato, l'indicazione da riportare per il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato è “pienamente garantito”.»; |
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3) |
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Specifica, identificazione e classificazione dei derivati 1. Nella segnalazione il derivato è indicato con riferimento al tipo di contratto e alla classe di attività conformemente ai paragrafi 2 e 3. 2. Il derivato è specificato nel campo 1 della tabella 2 dell'allegato come uno dei seguenti contratti derivati:
3. Il derivato è specificato nel campo 2 della tabella 2 dell'allegato come una delle seguenti classi di attività:
4. Se il derivato non rientra in una delle classi di attività di cui al paragrafo 3, nella segnalazione le controparti specificano la classe di attività a cui il derivato si avvicina di più. Entrambe le controparti specificano la stessa classe di attività. 5. Il derivato è indicato nel campo 6 della tabella 2 dell'allegato utilizzando, a seconda dei casi:
Se viene utilizzato un codice AII, riportare il codice completo. 6. Il codice AII completo di cui al paragrafo 5 è il risultato della concatenazione dei sei elementi seguenti:
7. I derivati identificati con il codice ISIN secondo ISO 6166 o con un codice AII sono classificati nel campo 4 della tabella 2 dell'allegato con il codice CFI (Classification of Financial Instrument — classificazione degli strumenti finanziari) secondo la norma ISO 10692. 8. I derivati per i quali non è disponibile né codice ISIN secondo ISO 6166 né codice AII sono classificati mediante un codice designato. Il codice è:
9. Fino all'approvazione da parte dell'ESMA del codice di cui al paragrafo 8, i derivati per i quali non è disponibile né codice ISIN secondo ISO 6166 né codice AII sono classificati usando un codice CFI secondo ISO 10692. (*1) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).»;" |
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4) |
sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter: «Articolo 4 bis Identificativo unico dell'operazione 1. La segnalazione viene identificata mediante un identificativo unico globale dell'operazione approvato dall'ESMA o, in mancanza, mediante un identificativo unico dell'operazione concordato dalle controparti. 2. In caso di mancato accordo sul soggetto responsabile della generazione dell'identificativo unico dell'operazione da assegnare alla segnalazione, le controparti determinano il soggetto responsabile della generazione dell'identificativo unico come segue:
3. La controparte che genera l'identificativo unico dell'operazione lo comunica all'altra controparte in tempo utile affinché quest'ultima possa adempiere agli obblighi di segnalazione. Articolo 4 ter Sede di esecuzione La sede di esecuzione del contratto derivato è indicata nel campo 15 della tabella 2 dell'allegato come segue:
(*2) Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).»;" |
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5) |
all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I seguenti contratti derivati che non sono più in essere alla data di inizio del periodo di segnalazione per la relativa categoria di derivati sono segnalati al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque anni da detta data:
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6) |
l'allegato è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2017, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 5, che si applica dalla data di entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20).
(3) http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140919.pdf
(4) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Tabella 1
Dati della controparte
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Campo |
Formato |
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Parti del contratto |
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1 |
Data e ora della segnalazione |
Formato della data secondo ISO 8601 e formato dell'ora secondo il Tempo Universale Coordinato (UTC) AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ |
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2 |
Identificativo della controparte segnalante |
Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici. |
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3 |
Tipo di identificativo dell'altra controparte |
“LEI” per codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442. “CLC” per codice cliente. |
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4 |
Identificativo dell'altra controparte |
Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici. Codice cliente (50 caratteri alfanumerici). |
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5 |
Paese dell'altra controparte |
Codice paese ISO 3166 di 2 caratteri. |
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6 |
Settore di attività della controparte segnalante |
Tassonomia delle controparti finanziarie:
Tassonomia delle controparti non finanziarie. Le seguenti categorie corrispondono alle principali sezioni della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7):
Se viene indicata più di un'attività, elencare i codici nell'ordine di importanza relativa delle attività corrispondenti, separati da “-”. Lasciare in bianco in caso di controparti centrali (CCP) e altri tipi di controparti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012. |
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7 |
Natura della controparte segnalante |
F = controparte finanziaria N = controparte non finanziaria C = controparte centrale O = altro |
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8 |
Identificativo dell'intermediario |
Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici. |
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9 |
Identificativo del soggetto segnalante |
Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici |
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10 |
Identificativo del partecipante diretto |
Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici |
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11 |
Tipo di identificativo del beneficiario |
“LEI” per codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442. “CLC” per codice cliente. |
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12 |
Identificativo del beneficiario |
Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici o codice cliente di un massimo di 50 caratteri alfanumerici, nel caso in cui il cliente non possa ricevere il codice LEI |
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13 |
Capacità negoziale |
P = principale A = agente |
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14 |
Lato della controparte |
B = acquirente S = venditore Compilato conformemente all'articolo 3 bis |
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15 |
Direttamente collegato a attività commerciali o finanziamenti di tesoreria |
Y = Sì N = No |
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16 |
Soglia di compensazione |
Y = al di sopra della soglia N = al di sotto della soglia |
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17 |
Valore del contratto |
Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico. |
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18 |
Valuta del valore |
Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici |
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19 |
Data e ora della valutazione |
Data nel formato di ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ |
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20 |
Tipo di valutazione |
M = ai prezzi correnti di mercato O = in base ad un modello C = valutazione della CCP |
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21 |
Costituzione di garanzia |
U = senza garanzia PC = con garanzia parziale OC = con garanzia unilaterale FC = pienamente garantito Compilato conformemente all'articolo 3 ter |
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22 |
Garanzia per portafoglio |
Y = Sì N = No |
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23 |
Codice della garanzia per portafoglio |
Massimo 52 caratteri alfanumerici, di cui quattro caratteri speciali: “. - _.” I caratteri speciali non sono autorizzati all'inizio e alla fine del codice. Non sono autorizzati gli spazi. |
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24 |
Margine iniziale costituito |
Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. |
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25 |
Valuta del margine iniziale costituito |
Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici |
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26 |
Margine di variazione costituito |
Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. |
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27 |
Valuta dei margini di variazione costituiti |
Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici |
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28 |
Margine iniziale ricevuto |
Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. |
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29 |
Valuta del margine iniziale ricevuto |
Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici |
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30 |
Margine di variazione ricevuto |
Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. |
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31 |
Valuta dei margini di variazione ricevuti |
Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici |
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32 |
Garanzia costituita in eccesso |
Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. |
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33 |
Valuta della garanzia costituita in eccesso |
Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici |
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34 |
Garanzia ricevuta in eccesso |
Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. |
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35 |
Valuta della garanzia ricevuta in eccesso |
Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici |
Tabella 2
Dati comuni
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Campo |
Formato |
Tipi di contratti derivati interessati |
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Sezione 2a — tipo di contratto |
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Tutti i contratti |
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1 |
Tipo di contratto |
CD = contratti finanziari differenziali FR = contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement FU = future FW = forward OP = opzione SB = scommesse su differenziale SW = swap ST = swaption OT = altro |
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2 |
Classe di attività |
CO = materie prime e quote di emissione CR = crediti CU = valute EQ = azioni IR = tassi di interesse |
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Sezione 2b — informazioni sul contratto |
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Tutti i contratti |
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3 |
Tipo di classificazione del prodotto |
C = CFI U = UPI |
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4 |
Classificazione del prodotto |
CFI secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici UPI approvato |
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5 |
Tipo di identificazione del prodotto |
Precisare l'identificazione applicabile:
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6 |
Identificazione del prodotto |
Per l'identificativo del prodotto di tipo I: ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici Per l'identificativo del prodotto di tipo A: Codice AII completo conformemente all'articolo 4, paragrafo 8 |
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7 |
Tipo di identificazione del sottostante |
I = ISIN A = AII U = UPI B = paniere X = indice |
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8 |
Identificazione del sottostante |
Per il tipo I di identificazione del sottostante: ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici Per il tipo A di identificazione del sottostante: codice AII completo conformemente all'articolo 4, paragrafo 8 Per il tipo U di identificazione del sottostante: UPI Per il tipo B di identificazione del sottostante: identificazione di tutti i singoli componenti mediante ISIN secondo ISO 6166 o il codice AII completo conformemente all'articolo 4, paragrafo 8. Gli identificativi dei singoli componenti sono separati da una lineetta “-”. Per il tipo X di identificazione del sottostante: ISIN secondo ISO 6166, se disponibile, altrimenti nome completo dell'indice attribuito dal fornitore dell'indice |
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9 |
Valuta nozionale 1 |
Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici |
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10 |
Valuta nozionale 2 |
Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici |
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11 |
Valuta di consegna |
Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici |
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Sezione 2c — dati sull'operazione |
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Tutti i contratti |
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12 |
Identificativo dell'operazione |
Fino a quando non sarà disponibile l'identificativo unico dell'operazione (UTI) globale, codice di massimo 52 caratteri alfanumerici, tra cui quattro caratteri speciali: “. - _.” I caratteri speciali non sono autorizzati all'inizio e alla fine del codice. Non sono autorizzati gli spazi. |
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13 |
Numero di tracciamento della segnalazione |
Campo alfanumerico di massimo 52 caratteri |
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14 |
Identificativo della componente di negoziazione complessa |
Campo alfanumerico di massimo 35 caratteri |
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15 |
Sede di esecuzione |
Codice identificativo del mercato (Market Identifier Code — MIC) secondo ISO 10383 di 4 caratteri alfanumerici, conformemente all'articolo 4, lettera b). |
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16 |
Compressione |
Y = il contratto deriva da compressione N = il contratto non deriva da compressione |
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17 |
Prezzo/tasso |
Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico. Se indicato in valore percentuale, il prezzo dovrebbe essere espresso in percentuale e il 100 % dovrebbe essere rappresentato da “100” |
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18 |
Notazione del prezzo |
U = unità P = percentuale Y = rendimento |
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19 |
Valuta del prezzo |
Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici. |
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20 |
Importo nozionale |
Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico. |
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21 |
Moltiplicatore del prezzo |
Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. |
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22 |
Quantità |
Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. |
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23 |
Pagamento anticipato |
Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il simbolo negativo deve essere utilizzato per indicare che il pagamento è stato effettuato, e non ricevuto. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico. |
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24 |
Tipo di consegna |
C = in contante P = fisica O = facoltativo per la controparte o quando stabilito da terzi |
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25 |
Data e ora di esecuzione |
Data nel formato di ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ |
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26 |
Data di entrata in vigore |
Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) |
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27 |
Data di scadenza |
Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) |
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28 |
Data di cessazione |
Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) |
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29 |
Data di regolamento |
Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) |
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30 |
Tipo di accordo quadro |
Campo di testo libero, massimo 50 caratteri; indicare il nome dell'eventuale accordo quadro utilizzato. |
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31 |
Versione dell'accordo quadro |
Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA) |
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Sezione 2d — attenuazione dei rischi/segnalazione |
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Tutti i contratti |
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32 |
Data e ora della conferma |
Data nel formato di ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ |
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33 |
Mezzi di conferma |
Y = confermato con mezzo non elettronico N = non confermato E = confermato con mezzo elettronico |
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Sezione 2e — compensazione |
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Tutti i contratti |
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34 |
Obbligo di compensazione |
Y = Sì N = No |
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35 |
Compensato |
Y = Sì N = No |
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36 |
Data e ora della compensazione |
Data nel formato di ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ |
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37 |
Controparte centrale (CCP) |
Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO17442 con 20 caratteri alfanumerici |
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38 |
Infragruppo |
Y = Sì N = No |
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Sezione 2f — tassi di interesse |
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Derivati su tassi di interesse |
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39 |
Tasso fisso della gamba 1 |
Massimo 10 caratteri numerici compresi i decimali espressi in percentuale, dove il 100 % è rappresentato da “100”. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico. |
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40 |
Tasso fisso della gamba 2 |
Massimo 10 caratteri numerici compresi i decimali espressi in percentuale, dove il 100 % è rappresentato da “100”. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico. |
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41 |
Conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 1 |
Numeratore/denominatore, dove sia il numeratore che il denominatore sono caratteri numerici o l'espressione alfabetica “Actual”, ad esempio 30/360 o Actual/365 |
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42 |
Conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 2 |
Numeratore/denominatore, dove sia il numeratore che il denominatore sono caratteri numerici o l'espressione alfabetica “Actual”, ad esempio 30/360 o Actual/365 |
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43 |
Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 1 — Periodo |
Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Si applicano le seguenti abbreviazioni:
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44 |
Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 1 — Moltiplicatore |
Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Massimo 3 caratteri numerici |
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45 |
Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 2 — Periodo |
Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Si applicano le seguenti abbreviazioni:
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46 |
Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 2 — Moltiplicatore |
Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Massimo 3 caratteri numerici |
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47 |
Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 1 — Periodo |
Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Si applicano le seguenti abbreviazioni:
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48 |
Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 1 — Moltiplicatore |
Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Massimo 3 caratteri numerici |
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49 |
Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 2 — Periodo |
Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Si applicano le seguenti abbreviazioni:
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50 |
Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 2 — Moltiplicatore |
Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Massimo 3 caratteri numerici |
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51 |
Frequenza di revisione per il tasso variabile della gamba 1 — Periodo |
Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso variabile. Si applicano le seguenti abbreviazioni:
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52 |
Frequenza di revisione per il tasso variabile della gamba 1 — Moltiplicatore |
Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso variabile. Massimo 3 caratteri numerici |
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53 |
Frequenza di revisione per il tasso variabile della gamba 2 — Periodo |
Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso variabile. Si applicano le seguenti abbreviazioni:
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54 |
Frequenza di revisione per il tasso variabile della gamba 2 — Moltiplicatore |
Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso variabile. Massimo 3 caratteri numerici |
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55 |
Tasso variabile della gamba 1 |
Nome dell'indice a tasso variabile
O massimo 25 caratteri alfanumerici se il tasso di riferimento non è compreso nel precedente elenco |
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56 |
Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — Periodo |
Periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento. Si applicano le seguenti abbreviazioni:
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57 |
Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — Moltiplicatore |
Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento. Massimo 3 caratteri numerici |
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58 |
Tasso variabile della gamba 2 |
Nome dell'indice a tasso variabile
O massimo 25 caratteri alfanumerici se il tasso di riferimento non è compreso nel precedente elenco |
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59 |
Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — Periodo |
Periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento. Si applicano le seguenti abbreviazioni:
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60 |
Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — Moltiplicatore |
Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento. Massimo 3 caratteri numerici |
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Sezione 2 g — tassi di cambio |
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Derivati su valute |
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Valuta di consegna 2 |
Codice valuta ISO 4217 a 3 caratteri alfabetici. |
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62 |
Tasso di cambio 1 |
Massimo 10 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico. |
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63 |
Tasso di cambio a termine |
Massimo 10 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico. |
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64 |
Base del tasso di cambio |
Due codici valuta ISO 4217 separati da “/”. Il primo codice valuta indica la valuta di base e il secondo codice valuta indica la valuta della quotazione. |
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Sezione 2 h — materie prime e quote di emissione |
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Derivati su materie prime e quote di emissione |
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Osservazioni generali |
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65 |
Materie prime sottostanti |
AG = agricole EN = energia FR = trasporto merci ME = metalli IN = indice EV = ambientali EX = esotiche OT = altro |
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66 |
Informazioni specifiche sulle materie prime |
Agricole
Energia
Trasporto merci
Metalli
Ambiente
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Energia |
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67 |
Punto o zona di consegna |
Codice EIC alfanumerico di 16 caratteri. Campo ripetibile |
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68 |
Punto di interconnessione |
Codice EIC alfanumerico di 16 caratteri. |
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69 |
Tipo di carico |
BL = carico di base PL = carico di picco OP = carico normale BH = ora/blocco orario SH = profilato GD = giorno gas OT = altro |
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Sezione ripetibile dei campi da 70 a 77. |
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70 |
Intervalli di consegna del carico |
hh:mmZ |
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71 |
Data e ora di inizio della consegna |
Data nel formato di ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ |
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72 |
Data e ora di fine della consegna |
Data nel formato di ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ |
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73 |
Durata |
N = minuti H = ora D = giorno W = settimana M = mese Q = trimestre S = stagione Y = annuale O = altro |
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74 |
Giorni della settimana |
WD = giorni feriali WN = fine settimana MO = lunedì TU = martedì WE = mercoledì TH = giovedì FR = venerdì SA = sabato SU = domenica Sono consentiti valori multipli separati da “/” |
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75 |
Capacità di consegna |
Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico. |
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76 |
Unità di quantità |
KW KWh/h KWh/d MW KWh/h KWh/d GW KWh/h KWh/d Therm/d Ktherm/d Mtherm/d cm/d mcm/d |
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77 |
Prezzo per quantità per intervallo di tempo |
Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico. |
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Sezione 2i — opzioni |
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Contratti contenenti un'opzione |
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78 |
Tipo di opzione |
P = put C = call O = se non è possibile stabilire se si tratta di call o di put |
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79 |
Stile di esercizio dell'opzione |
A = americano B = bermudiano E = europeo S = asiatico È consentito più di un valore |
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80 |
Prezzo strike (tasso cap/floor) |
Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico. Se indicato in valore percentuale, il prezzo strike dovrebbe essere espresso in percentuale e il 100 % dovrebbe essere rappresentato da “100” |
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81 |
Notazione del prezzo strike |
U = unità P = percentuale Y = rendimento |
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82 |
Data di scadenza del sottostante |
Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) |
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Sezione 2 j — derivati su crediti |
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83 |
Rango |
SNDB = senior, ad esempio debito senior non garantito (societario/finanziario), debito sovrano in valuta estera (governo) SBOD = subordinato, ad esempio debito subordinato o debito di classe 2 inferiore (lower tier 2) (banche), debito subordinato junior o debito di classe 2 superiore (upper tier 2) (banche), OTHR = altro, ad esempio azioni privilegiate o capitale di classe 1 (banche) o altri derivati su crediti |
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84 |
Entità di riferimento |
Codice paese ISO 3166 di 2 caratteri. o Codice paese di 2 caratteri secondo ISO 3166-2 seguito da lineetta “-” e da un massimo di 3 caratteri alfanumerici per il codice di suddivisione del paese o Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici |
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85 |
Frequenza pagamenti |
MNTH = mensile QURT = trimestrale MIAN = semestrale YEAR = annuale |
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86 |
La base di calcolo |
Numeratore/denominatore, dove sia il numeratore che il denominatore sono caratteri numerici o l'espressione alfabetica “Actual”, ad esempio 30/360 o Actual/365 |
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87 |
Serie |
Campo con numero intero di massimo 5 cifre |
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88 |
Version (versione) |
Campo con numero intero di massimo 5 cifre |
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89 |
Fattore dell'indice |
Massimo 10 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. |
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90 |
Segmento |
T = segmentato U = non segmentato |
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91 |
Punto di attacco (attachment point) |
Massimo 10 caratteri numerici, compresi i decimali espressi come frazione decimale tra 0 e 1. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. |
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92 |
Punto di distacco (detachment point) |
Massimo 10 caratteri numerici, compresi i decimali espressi come frazione decimale tra 0 e 1. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. |
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Sezione 2k — modifiche del contratto |
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93 |
Tipo di azione |
N = nuovo M = modifica E = errore C = cessazione anticipata R = correzione Z = compressione V = aggiornamento della valutazione P = componente di posizione |
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94 |
Livello |
T = operazione P = posizione» |
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(1) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(2) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(3) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
(4) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(5) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
(6) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(7) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).