18.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/86 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2016

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco.

(2)

L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani sui rigetti mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.

(3)

La Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, Cipro, Malta e la Slovenia hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mediterraneo. Il 4 e 7 luglio 2016 i suddetti Stati membri hanno presentato alla Commissione tre raccomandazioni comuni relative ai piani sui rigetti per la pesca demersale nel Mare Adriatico, nel Mediterraneo sudorientale e nel Mediterraneo occidentale, rispettivamente (2), previa consultazione del consiglio consultivo per il Mediterraneo. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza. In base all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che nel presente regolamento siano incluse unicamente le misure delle raccomandazioni comuni che sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

(4)

Per il Mediterraneo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 istituisce un obbligo di sbarco per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura nonché per le catture di specie soggette a taglie minime di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (3). A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che l'obbligo di sbarco si applichi alle specie che definiscono le attività di pesca al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2017.

(5)

Le raccomandazioni comuni hanno proposto di applicare un'esenzione dall'obbligo di sbarco alla sogliola (Solea solea) nel Mare Adriatico e ai molluschi bivalvi cappasanta (Pecten jacobaeus) e vongole (Venerupis spp. e Venus spp.) nel Mediterraneo occidentale, che presentano tassi di sopravvivenza potenzialmente elevati, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema.

(6)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha concluso nella sua valutazione (4) che sono necessari ulteriori studi per confermare i risultati esistenti relativi all'elevato tasso di sopravvivenza della sogliola, della cappasanta e delle vongole. Poiché non esistono elementi di prova conclusivi sui tassi di sopravvivenza delle specie in questione, la Commissione ritiene che l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza autorizzata a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento solo per un anno. È opportuno che gli Stati membri interessati presentino alla Commissione dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente le informazioni che giustificano l'esenzione e alla Commissione di esaminare le pertinenti esenzioni.

(7)

Sulla base delle prove scientifiche fornite nella raccomandazione comune e della revisione dallo CSTEP e tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, dell'elevato numero di specie per ogni attività di pesca, dei modelli di pesca e delle peculiarità del Mediterraneo (ad esempio predominanza della pesca su piccola scala), la Commissione ritiene che, per evitare i costi sproporzionati legati al trattamento delle catture indesiderate e in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno stabilire un'esenzione de minimis in base alla percentuale proposta nelle raccomandazioni comuni, entro i limiti fissati a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(8)

Per garantire un controllo adeguato, è opportuno stabilire requisiti specifici che impongano agli Stati membri di stilare elenchi di pescherecci cui si applica il presente regolamento.

(9)

Poiché le misure previste dal presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche connesse alla campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulla sua programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. In conformità delle raccomandazioni comuni e tenuto conto del calendario fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Attuazione dell'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nel Mare Mediterraneo per le attività di pesca di cui all'allegato del presente regolamento.

L'obbligo di sbarco si applica alle specie di cui al suddetto allegato se catturate nel corso di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione in acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «Mar Mediterraneo»: le acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest;

b)   «sottozone geografiche della CGPM»: le sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

c)   «Mar Mediterraneo occidentale»: le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM;

d)   «Mare Adriatico»: le sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM;

e)   «Mar Mediterraneo sudorientale»: le sottozone geografiche 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25 della CGPM.

Articolo 3

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1.   L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica nel 2017:

a)

alla sogliola (Solea solea) catturata con rapidi (sfogliare) (TBB) (6) nelle sottozone geografiche 17 e 18;

b)

alla cappasanta (Pecten jacobaeus) catturata con draghe automatiche (HMD) nelle sottozone geografiche 1, 2, 5 e 6;

c)

alle vongole (Venerupis spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) nelle sottozone geografiche 1, 2, 5 e 6;

d)

alle vongole (Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) nelle sottozone geografiche 1, 2, 5 e 6.

2.   Le sogliole (Solea solea), le cappesante (Pecten jacobaeus) e le vongole (Venerupis spp. e Venus spp.) catturate nelle condizioni di cui al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente nella zona in cui sono state catturate.

3.   Entro il 1o maggio 2017, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti rispetto a quelli previsti dalle raccomandazioni comuni del 4 e 7 luglio 2016 e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e tali informazioni al massimo entro luglio 2017.

Articolo 4

Esenzione de minimis

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i seguenti quantitativi di specie che definiscono le attività di pesca di cui all'allegato del presente regolamento possono essere rigettati in mare a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013:

a)

nel Mediterraneo occidentale (punto 1 dell'allegato):

i)

per il nasello (Merluccius merluccius) e la triglia (Mullus spp.), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e nel 2018 e fino a un massimo del 6 % nel 2019 del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza reti da traino; e

ii)

per il nasello (Merluccius merluccius) e la triglia (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza reti da imbrocco;

b)

nel Mare Adriatico (punto 2 dell'allegato):

i)

per il nasello (Merluccius merluccius) e la triglia (Mullus spp.), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e nel 2018 e fino a un massimo del 6 % nel 2019 del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza reti da traino;

ii)

per il nasello (Merluccius merluccius) e la triglia (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza reti da imbrocco;

ii)

per il nasello (Merluccius merluccius) e la triglia (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza rapidi (sfogliare);

iv)

per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % nel 2017 e nel 2018 e fino a un massimo del 2 % nel 2019 del totale di catture annue di questa specie per peschereccio che utilizza reti da traino; e

v)

per la sogliola (Solea solea), 0 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco;

c)

nel Mediterraneo sudorientale (punto 3 dell'allegato):

i)

per il nasello (Merluccius merluccius) e la triglia (Mullus spp.), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e nel 2018 e fino a un massimo del 6 % nel 2019 del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza reti da traino;

ii)

per il nasello (Merluccius merluccius) e la triglia (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di queste specie per peschereccio che utilizza reti da imbrocco; e

iii)

per il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e nel 2018 e fino a un massimo del 6 % nel 2019 del totale di catture annue di queste specie di questa specie per peschereccio che utilizza reti da traino.

Articolo 5

Elenco dei pescherecci

1.   Gli Stati membri interessati stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca.

2.   Entro il 31 dicembre 2016, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di tutti i pescherecci adibiti alla cattura del nasello, della triglia, del gambero rosa mediterraneo e della sogliola. Essi tengono aggiornati tali elenchi.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  i) Piano sui rigetti per la pesca demersale nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18) — Raccomandazione comune del gruppo ad alto livello ADRIATICA (Croazia, Italia e Slovenia), ii) Piano sui rigetti per la pesca demersale nel Mediterraneo sudorientale (sottozone geografiche 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25) — Raccomandazione comune del gruppo ad alto livello SUDESTMED (Cipro, Grecia, Italia e Malta), iii) Piano sui rigetti per la pesca demersale nel Mediterraneo occidentale (sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) — Raccomandazione comune del gruppo ad alto livello PESCAMED (Francia, Italia e Spagna).

(3)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(4)  Relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — Raccomandazioni comuni sulla valutazione dell'obbligo di sbarco (CSTEP-16-10). 2016. Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, EUR 27758 EN, JRC Scientific and Policy Report, 104 pp. Disponibile al sito https://bookshop.europa.eu/en/reports-of-the-scientific-technical-and-economic-committee-for-fisheries-stecf--pbLBAX16010/?CatalogCategoryID=0A4KABsty0gAAAEjqJEY4e5L

(5)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

(6)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1). Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.


ALLEGATO

1.   Mediterraneo occidentale

Tipo di pesca

Attrezzo da pesca

Obbligo di sbarco

Nasello (Merluccius merluccius)

Tutte le reti a strascico

(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 comprende oltre il 25 % di nasello, l'obbligo di sbarco si applica al nasello.

Tutti i palangari

(LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM)

Tutte le reti da imbrocco e i tramagli

(GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)

Triglia (Mullus barbatus)

Tutte le reti a strascico

(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 comprende oltre il 25 % di triglia, l'obbligo di sbarco si applica alla triglia.

Tutti i palangari

(LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM)

Tutte le reti da imbrocco e i tramagli

(GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)

Cappasanta (Pecten jacobaeus) e vongole (Venerupis spp. e Venus spp.) nelle sottozone geografiche 1, 2, 5 e 6

HMD

Tutte le draghe automatiche.

2.   Mare Adriatico

Tipo di pesca

Attrezzo da pesca

Obbligo di sbarco

Nasello (Merluccius merluccius), triglia (Mullus barbatus), sogliola (Solea solea)

Tutte le reti a strascico

(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX, TBB)

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 comprende oltre il 25 % di nasello o di triglia o di sogliola, l'obbligo di sbarco si applica al nasello o alla triglia o alla sogliola o a tutte e tre le specie.

Tutte le reti da imbrocco e i tramagli

(GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)

3.   Mediterraneo sudorientale

Tipo di pesca

Attrezzo da pesca

Obbligo di sbarco

Nasello (Merluccius merluccius), triglia (Mullus barbatus), sogliola (Solea solea)

Tutte le reti a strascico

(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX, TBB)

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 comprende oltre il 25 % di nasello o di triglia o di sogliola, l'obbligo di sbarco si applica al nasello o alla triglia o alla sogliola o a tutte e tre le specie.

Tutte le reti da imbrocco e i tramagli

(GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)