17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/129


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/56 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione dell'acido lattico, dell'acido 4-ossovalerico, dell'acido succinico, dell'acido fumarico, dell'acetoacetato di etile, del lattato di etile, del lattato di butile, del 4-ossovalerato di etile, del succinato di dietile, del malonato di dietile, del butil-o-butirrillattato, del lattato di es-3-enile, del lattato di esile, del butirro-1,4-lattone, del decano-1,5-lattone, dell'undecano-1,5-lattone, del pentano-1,4-lattone, del nonano-1,5-lattone, dell'ottano-1,5-lattone, dell'eptano-1,4-lattone e dell'esano-1,4-lattone come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

L'acido lattico, l'acido 4-ossovalerico, l'acido succinico, l'acido fumarico, l'acetoacetato di etile, il lattato di etile, il lattato di butile, il 4-ossovalerato di etile, il succinato di dietile, il malonato di dietile, il butil-o-butirrillattato, il lattato di es-3-enile, il lattato di esile, il butirro-1,4-lattone, il decano-1,5-lattone, l'undecano-1,5-lattone, il pentano-1,4-lattone, il nonano-1,5-lattone, l'ottano-1,5-lattone, l'eptano-1,4-lattone e l'esano-1,4-lattone («le sostanze in questione») sono stati autorizzati per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 17 ottobre 2012 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte nei mangimi, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Ha inoltre stabilito che la funzione delle sostanze in questione nei mangimi è simile a quella espletata negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che le sostanze in questione sono efficaci per gli alimenti in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. L'Autorità non è in grado di valutare l'impiego delle sostanze in questione nell'acqua di abbeveraggio. Tali sostanze possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.

(5)

Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbero essere indicati i tenori raccomandati. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere indicate determinate informazioni.

(6)

L'Autorità ha concluso che le sostanze in questione sono considerate potenzialmente pericolose per le vie respiratorie e gli occhi, nonché sensibilizzanti della pelle. È pertanto opportuno adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(8)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche alle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(10):2928.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti.

2b08004

Acido lattico

Composizione dell'additivo

Acido lattico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido lattico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C3H6O3

Numero CAS: 598-82-3 e

50-21-5 per l'acido DL-lattico,

79-33-4 per l'acido L-lattico

N. Flavis: 08.004

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido lattico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b08023

Acido 4-ossovalerico

Composizione dell'additivo

Acido 4-ossovalerico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido 4-ossovalerico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C5H8O3

Numero CAS: 123-76-2

N. Flavis: 08.023

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido 4-ossovalerico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b08024

Acido succinico

Composizione dell'additivo

Acido succinico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido succinico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C4H6O4

Numero CAS: 110-15-6

N. Flavis: 08.024

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido succinico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b08025

Acido fumarico

Composizione dell'additivo

Acido fumarico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido fumarico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99,5 %

Formula chimica: C4H4O4

Numero CAS: 110-17-8

N. Flavis: 08.025

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido fumarico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09402

Acetoacetato di etile

Composizione dell'additivo

Acetoacetato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acetoacetato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97,5 %

Formula chimica: C6H10O3

Numero CAS: 141-97-9

N. Flavis: 09.402

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acetoacetato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09433

Lattato di etile

Composizione dell'additivo

Lattato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Lattato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C5H10O3

Numero CAS: 97-64-3

N. Flavis: 09.433

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del lattato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 125 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 125 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 125 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09434

Lattato di butile

Composizione dell'additivo

Lattato di butile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Lattato di butile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C7H14O3

Numero CAS: 138-22-7

N. Flavis: 09.434

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del lattato di butile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09435

4-Ossovalerato di etile

Composizione dell'additivo

4-Ossovalerato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

4-Ossovalerato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C7H12O3

Numero CAS: 539-88-8

N. Flavis: 09.435

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 4-ossovalerato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09444

Succinato di dietile

Composizione dell'additivo

Succinato di dietile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Succinato di dietile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C8H14O4

Numero CAS: 123-25-1

N. Flavis: 09.444

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del succinato di dietile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09490

Malonato di dietile

Composizione dell'additivo

Malonato di dietile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Malonato di dietile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C7H12O4

Numero CAS: 105-53-3

N. Flavis: 09.490

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del malonato di dietile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09491

Butil-o-butirrillattato

Composizione dell'additivo

Butil-o-butirrillattato

Caratterizzazione della sostanza attiva

Butil-o-butirrillattato

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C11H20O4

Numero CAS: 7492-70-8

N. Flavis: 09.491

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del butil-o-butirrillattato nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09545

Lattato di es-3-enile

Composizione dell'additivo

Lattato di es-3-enile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Lattato di es-3-enile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 96 %

Formula chimica: C9H16O3

Numero CAS: 61931-81-5

N. Flavis: 09.545

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del lattato di es-3-enile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b09580

Lattato di esile

Composizione dell'additivo

Lattato di esile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Lattato di esile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C9H18O3

Numero CAS: 20279-51-0

N. Flavis: 09.580

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del lattato di esile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b10006

Butirro-1,4-lattone

Composizione dell'additivo

Butirro-1,4-lattone

Caratterizzazione della sostanza attiva

Butirro-1,4-lattone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C4H6O2

Numero CAS: 96-48-0

N. Flavis: 10.006

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del butirro-1,4-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b10007

Decano-1,5-lattone

Composizione dell'additivo

Decano-1,5-lattone

Caratterizzazione della sostanza attiva

Decano-1,5-lattone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C10H18O2

Numero CAS: 705-86-2

N. Flavis: 10.007

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del decano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b10011

Undecano-1,5-lattone

Composizione dell'additivo

Undecano-1,5-lattone

Caratterizzazione della sostanza attiva

Undecano-1,5-lattone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C11H20O2

Numero CAS: 710-04-3

N. Flavis: 10.011

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'undecano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b10013

Pentano-1,4-lattone

Composizione dell'additivo

Pentano-1,4-lattone

Caratterizzazione della sostanza attiva

Pentano-1,4-lattone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C5H8O2

Numero CAS: 108-29-2

N. Flavis: 10.013

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del pentano-1,4-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b10014

Nonano-1,5-lattone

Composizione dell'additivo

Nonano-1,5-lattone

Caratterizzazione della sostanza attiva

Nonano-1,5-lattone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C9H16O2

Numero CAS: 3301-94-8

N. Flavis: 10.014

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del nonano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b10015

Ottano-1,5-lattone

Composizione dell'additivo

Ottano-1,5-lattone

Caratterizzazione della sostanza attiva

Ottano-1,5-lattone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C8H14O2

Numero CAS: 698-76-0

N. Flavis: 10.015

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'ottano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b10020

Eptano-1,4-lattone

Composizione dell'additivo

Eptano-1,4-lattone

Caratterizzazione della sostanza attiva

Eptano-1,4-lattone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C7H12O2

Numero CAS: 105-21-5

N. Flavis: 10.020

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'eptano-1,4-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b10021

Esano-1,4-lattone

Composizione dell'additivo

Esano-1,4-lattone

Caratterizzazione della sostanza attiva

Esano-1,4-lattone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C6H10O2

Numero CAS: 695-06-7

N. Flavis: 10.021

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'esano-1,4-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.