12.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/49 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o gennaio 2017 al 6 gennaio 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 per taluni cereali originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione (2) ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di taluni cereali originari dell'Ucraina.

(2)

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 ha fissato per il periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 il quantitativo del contingente recante il numero d'ordine 09.4308 a 450 000 tonnellate].

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione presentate dal 1o gennaio 2017 al 6 gennaio 2017 alle ore 13, ora di Bruxelles, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4308, sono superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione, calcolato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(4)

È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4308, di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per il periodo contingentale in corso.

(5)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente recanti il numero d'ordine 09.4308 e di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, introdotte dal 1o gennaio 2017 al 6 gennaio 2017 alle ore 13, ora di Bruxelles, è applicato un coefficiente di attribuzione dell'8,332851 % per le domande presentate nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4308.

2.   La presentazione di nuove domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4308, di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, è sospesa a partire dal 6 gennaio 2017 alle ore 13, ora di Bruxelles, per il periodo contingentale in corso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 81).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).