30.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/52


DIRETTIVA (UE) 2017/2109 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2017

che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Informazioni precise e tempestive sul numero o l'identità delle persone a bordo di una nave sono essenziali per la preparazione e l'efficacia delle operazioni di ricerca e salvataggio. In caso di incidente in mare, la piena e totale cooperazione tra le autorità nazionali competenti dello Stato o degli Stati interessati, l'operatore della nave e i loro rappresentanti può contribuire notevolmente all'efficacia delle operazioni. Alcuni aspetti di tale cooperazione sono disciplinati dalla direttiva 98/41/CE del Consiglio (3).

(2)

I risultati del controllo dell'adeguatezza del programma sull'adeguatezza e sull'efficacia della regolamentazione (REFIT) e l'esperienza acquisita nel corso dell'attuazione della direttiva 98/41/CE hanno rivelato che le informazioni sulle persone presenti a bordo non sempre sono facilmente accessibili alle autorità competenti quando queste ne hanno bisogno. Al fine di affrontare questa situazione, gli attuali requisiti della direttiva 98/41/CE dovrebbero essere allineati con gli obblighi di comunicazione dei dati per via elettronica, determinando una maggiore efficienza. La digitalizzazione consentirà inoltre di facilitare l'accesso alle informazioni relative a un numero significativo di passeggeri in caso di emergenza o in seguito a un incidente in mare.

(3)

Negli ultimi 17 anni sono stati realizzati progressi tecnologici significativi per quanto riguarda i mezzi di comunicazione e di memorizzazione dei dati sui movimenti delle navi. Lungo le coste europee sono stati istituiti vari sistemi obbligatori di rapportazione navale in conformità delle pertinenti disposizioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Sia il diritto dell'Unione che il diritto nazionale assicurano che le navi osservino gli obblighi di comunicazione prescritti da tali sistemi. Ora è necessario realizzare progressi sul piano dell'innovazione tecnologica, basandosi sui risultati sinora raggiunti, anche a livello internazionale, e garantendo che la neutralità tecnologica sia sempre mantenuta.

(4)

La raccolta, la trasmissione e la condivisione dei dati riguardanti le navi sono state rese possibili, semplificate e armonizzate dall'interfaccia unica nazionale di cui alla direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dal sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) di cui alla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Le informazioni relative alle persone a bordo richieste dalla direttiva 98/41/CE dovrebbero pertanto essere dichiarate nell'interfaccia unica nazionale, che consenteall'autorità competente di accedere prontamente ai dati in caso di emergenza o in seguito ad un incidente in mare. Il numero di persone a bordo dovrebbe essere dichiarato nell'interfaccia unica nazionale usando mezzi tecnici adeguati, che dovrebbero essere lasciati alla discrezionalità degli Stati membri. In alternativa, tale numero dovrebbe essere dichiarato all'autorità designata per mezzo del sistema di identificazione automatica.

(5)

Per agevolare la fornitura e lo scambio di informazioni dichiarate a norma della presente direttiva e al fine di ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero ricorrere alle formalità di dichiarazione armonizzate stabilite dalla direttiva 2010/65/UE. In caso di incidente che interessi più di uno Stato membro, gli Stati membri dovrebbero mettere tali informazioni a disposizione degli altri Stati membri per mezzo del sistema SafeSeaNet.

(6)

Al fine di lasciare agli Stati membri il tempo sufficiente per aggiungere nuove funzionalità alle interfacce uniche nazionali, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri possano mantenere l'attuale sistema di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri.

(7)

I progressi compiuti nello sviluppo di interfacce uniche nazionali dovrebbero servire da base per la transizione futura verso un sistema d'interfaccia unica europea.

(8)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli operatori, in particolare quelli più piccoli, a utilizzare l'interfaccia unica nazionale. Tuttavia, al fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero poter esentare, a determinate condizioni, gli operatori più piccoli che ancora non utilizzano l'interfaccia unica nazionale e che operano principalmente su brevi viaggi nazionali di durata inferiore a 60 minuti dall'obbligo di dichiarare nell'interfaccia unica nazionale il numero di persone a bordo.

(9)

Al fine di tenere conto della particolare posizione geografica delle isole di Helgoland e Bornholm e della natura dei loro collegamenti con il continente, Germania, Danimarca e Svezia dovrebbero poter disporre di più tempo per predisporre l'elenco delle persone a bordo e, durante un periodo transitorio stabilito, per usare il sistema attuale per comunicare tali informazioni.

(10)

Gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere la possibilità di ridurre il limite delle 20 miglia per la registrazione e la comunicazione dell'elenco delle persone a bordo. Tale diritto include i viaggi in cui navi da passeggeri che trasportano un numero elevato di passeggeri effettuano scali successivi tra porti situati a meno di 20 miglia di distanza nel corso di un unico viaggio più lungo. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a ridurre il limite delle 20 miglia in modo da rendere possibile che le informazioni richieste dalla presente direttiva siano registrate in relazione ai passeggeri a bordo imbarcati nel primo porto o nei porti intermedi.

(11)

Per fornire ai familiari informazioni tempestive e affidabili in caso di incidente, per ridurre inutili ritardi nell'assistenza consolare e in altri servizi e per facilitare le procedure di identificazione, i dati comunicati dovrebbero includere informazioni sulla cittadinanza delle persone a bordo. L'elenco dei dati richiesti per viaggi di oltre 20 miglia dovrebbe essere semplificato, chiarito e, per quanto possibile, allineato agli obblighi di comunicazione per l'interfaccia unica nazionale.

(12)

Dati i miglioramenti nei mezzi elettronici di registrazione dei dati e tenendo conto del fatto che i dati personali sono raccolti prima della partenza della nave, il termine di 30 minuti attualmente previsto dalla direttiva 98/41/CE dovrebbe essere ridotto a 15 minuti.

(13)

È importante che ad ogni persona a bordo siano fornite chiare istruzioni da seguire in caso di emergenza, conformemente agli obblighi internazionali.

(14)

Per migliorare la chiarezza giuridica e per potenziare la coerenza con altre disposizioni connesse della legislazione dell'Unione, e in particolare con la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), diversi riferimenti obsoleti, ambigui e poco chiari dovrebbero essere aggiornati o cancellati. La definizione di «nave da passeggeri» dovrebbe essere allineata a quella di altri atti legislativi dell'Unione, in modo da non eccedere l'ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione di «acque riparate» dovrebbe essere sostituita da un concetto in linea con la direttiva 2009/45/CE ai fini delle esenzioni a norma della presente direttiva, assicurando nel contempo la vicinanza di strutture di ricerca e salvataggio. La definizione di «addetto alla registrazione dei passeggeri» dovrebbe essere modificata al fine di riflettere le nuove mansioni, fra le quali non vi è più quella di conservare le informazioni. La definizione di «autorità designata» dovrebbe ricomprendere le autorità competenti che hanno accesso diretto o indiretto alle informazioni richieste dalla presente direttiva. I corrispondenti requisiti relativi ai sistemi delle società per la registrazione dei passeggeri dovrebbero essere soppressi.

(15)

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a unità da diporto o unità da diporto veloci. In particolare, non dovrebbe applicarsi a unità da diporto o unità da diporto veloci noleggiate a scafo nudo e successivamente non impegnate in attività commerciali finalizzate al trasporto di passeggeri.

(16)

Gli Stati membri dovrebbero conservare la responsabilità di garantire il rispetto dei requisiti per la registrazione dei dati a norma della direttiva 98/41/CE, in particolare per quanto riguarda la precisione e la tempestiva registrazione dei dati. Per garantire la coerenza delle informazioni, dovrebbe essere possibile effettuare controlli a campione.

(17)

Nella misura in cui le misure previste dalle direttive 98/41/CE e 2010/65/UE comportano il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe essere effettuato nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). In particolare, e fatti salvi altri obblighi giuridici ai sensi della normativa sulla protezione dei dati, i dati personali raccolti a norma della direttiva 98/41/CE non dovrebbero essere trattati o usati per altri scopi, né conservati più a lungo di quanto necessario ai fini della direttiva 98/41/CE. I dati personali dovrebbero quindi essere cancellati automaticamente e senza ritardi indebiti una volta che la nave ha completato il viaggio in sicurezza o, a seconda dei casi, quando un'indagine o un procedimento giudiziario avviati in seguito a un incidente o a un'emergenza sono stati portati a termine.

(18)

Tenendo conto dello stato attuale e dei costi di attuazione, ciascuna società di gestione dovrebbe applicare misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali trattati a norma della presente direttiva contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l'alterazione e la divulgazione o l'accesso non autorizzati, in conformità della legislazione dell'Unione e nazionale sulla protezione dei dati.

(19)

In base al principio di proporzionalità, e dato che è nell'interesse dei passeggeri fornire informazioni rispondenti al vero, gli attuali mezzi di raccolta di dati personali in base all'autocertificazione dei passeggeri sono sufficienti ai fini della direttiva 98/41/CE. Allo stesso tempo, i mezzi elettronici di registrazione e verifica dei dati dovrebbero garantire che per ogni persona a bordo siano registrate informazioni univoche.

(20)

Per aumentare la trasparenza e facilitare la comunicazione da parte degli Stati membri di esenzioni e richieste di deroga, è opportuno che la Commissione crei e mantenga una banca dati a tale scopo. Essa dovrebbe includere le misure notificate, sia sotto forma di proposta che una volta adottate. Le misure adottate dovrebbero essere rese accessibili al pubblico.

(21)

I dati relativi alla notifica delle esenzioni e delle richieste di deroga da parte degli Stati membri dovrebbero essere armonizzati e coordinati nella misura necessaria al fine di garantire che il loro utilizzo sia quanto più efficace possibile.

(22)

In considerazione dei cambiamenti introdotti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), i poteri conferiti alla Commissione per l'attuazione della direttiva 98/41/CE dovrebbero essere aggiornati di conseguenza. Gli atti di esecuzione dovrebbero essere adottati a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(23)

Al fine di tenere conto degli sviluppi a livello internazionale e di aumentare la trasparenza, è opportuno delegare alla Commissione, se necessario, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla mancata applicazione, ai fini della presente direttiva, di modifiche degli strumenti internazionali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(24)

In considerazione del ciclo di monitoraggio completo delle visite dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, è opportuno che la Commissione valuti l'attuazione della direttiva 98/41/CE entro il 22 dicembre 2026 e presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in proposito. È opportuno che gli Stati membri cooperino con la Commissione al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie per tale valutazione.

(25)

Per tener conto delle modifiche apportate alla direttiva 98/41/CE, nell'elenco delle formalità di dichiarazione di cui alla parte A dell'allegato della direttiva 2010/65/UE dovrebbero essere incluse le informazioni sulle persone a bordo.

(26)

Al fine di non imporre un onere amministrativo sproporzionato agli Stati membri senza sbocco sul mare privi di porti marittimi e privi di navi da passeggeri battenti la loro bandiera che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, tali Stati membri dovrebbero essere autorizzati a derogare alle disposizioni della presente direttiva. Ciò significa che, fintantoché tale condizione è soddisfatta, essi non hanno l'obbligo di recepire la presente direttiva.

(27)

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 9 dicembre 2016.

(28)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 98/41/CE e 2010/65/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 98/41/CE

La direttiva 98/41/CE è così modificata:

1)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—   “nave da passeggeri”: qualsiasi nave o unità veloce che trasporti più di dodici passeggeri;»;

b)

il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«—   “addetto alla registrazione dei passeggeri”: il responsabile incaricato da una società di gestione di adempiere gli obblighi imposti dal codice ISM, ove applicabile, o un'altra persona incaricata da una società di trasmettere le informazioni relative alle persone a bordo della nave da passeggeri di sua gestione;»;

c)

il settimo trattino è sostituito dal seguente:

«—   “autorità designata”: l'autorità competente dello Stato membro responsabile delle operazioni di ricerca e salvataggio o che si occupa delle conseguenze di un incidente, avente accesso alle informazioni richieste ai sensi della presente direttiva;»;

d)

il nono trattino è soppresso;

e)

al decimo trattino, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«—   “servizio di linea”: una serie di collegamenti marittimi che effettuano un servizio tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi, oppure:»;

f)

è aggiunto il trattino seguente:

«—   “area portuale”: un'area ai sensi dell'articolo 2, lettera r), della direttiva 2009/45/CE;»;

g)

è aggiunto il trattino seguente:

«—   “unità da diporto o unità da diporto veloce”: un'imbarcazione che non è impegnata in attività commerciali, indipendentemente dal suo mezzo di propulsione.»;

2)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   La presente direttiva si applica alle navi da passeggeri, ad eccezione di:

navi da guerra e da trasporto truppe,

unità da diporto e unità da diporto veloci,

unità che operano esclusivamente nelle aree portuali o nelle acque navigabili interne.

2.   Gli Stati membri privi di porti marittimi e che non hanno navi da passeggeri battenti la loro bandiera che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva possono derogare alle disposizioni della stessa, fatta eccezione per l'obbligo di cui al secondo comma.

Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale deroga comunicano alla Commissione, entro il 21 dicembre 2019, se le condizioni sono soddisfatte e, successivamente, informano la Commissione con cadenza annuale di ogni eventuale ulteriore modifica. Tali Stati membri non possono autorizzare navi da passeggeri che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva a battere la loro bandiera fino a quando non abbiano recepito e attuato la presente direttiva.»;

3)

all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Prima della partenza della nave da passeggeri, il numero delle persone a bordo è comunicato al comandante della nave e dichiarato con mezzi tecnici adeguati nell'interfaccia unica istituita a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) o, se lo Stato membro decide in tal senso, è comunicato all'autorità designata per mezzo del sistema di identificazione automatica.

Per un periodo transitorio di sei anni a decorrere dal 20 dicembre 2017, gli Stati membri possono continuare a consentire che tale informazione sia comunicata all'addetto alla registrazione dei passeggeri della società di gestione o al sistema a terra della società di gestione avente la stessa funzione, anziché richiedere che sia dichiarata nell'interfaccia unica o all'autorità designata per mezzo del sistema di identificazione automatica.

(*1)  Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1).»;"

4)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   Allorché una nave da passeggeri parte da un porto situato in uno Stato membro per effettuare un viaggio la cui distanza dal punto di partenza al porto di scalo successivo superi venti miglia, sono registrate le seguenti informazioni:

cognome, nome, genere, nazionalità e data di nascita delle persone a bordo;

cure e assistenza speciali che possono essere necessarie in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero;

se lo Stato membro decide in tal senso, un numero di contatto in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero.

2.   Le informazioni elencate nel paragrafo 1 sono raccolte prima della partenza della nave da passeggeri e dichiarate nell'interfaccia unica istituita a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/65/UE alla partenza della nave, ma in ogni caso non oltre 15 minuti dopo la sua partenza.

3.   Per un periodo transitorio di sei anni dal 20 dicembre 2017, gli Stati membri possono continuare a consentire che tali informazioni siano comunicate all'addetto alla registrazione dei passeggeri della società di gestione o al sistema a terra della società di gestione avente la stessa funzione, anziché richiedere che siano dichiarate nell'interfaccia unica.

4.   Fatti salvi altri obblighi giuridici ai sensi della legislazione dell'Unione e nazionale sulla protezione dei dati, i dati personali raccolti ai fini della presente direttiva non sono trattati e usati per altri scopi. Tali dati personali sono sempre trattati conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e della vita privata e sono cancellati automaticamente e senza ritardi indebiti una volta che non sono più necessari.»;

5)

all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per le navi da passeggeri battenti la bandiera di un paese terzo che provengono da un porto situato al di fuori dell'Unione e che sono dirette verso un porto di uno Stato membro, tale Stato membro richiede alla società che le gestisce di provvedere affinché siano disponibili le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 2.»;

6)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   Ogni società di gestione che abbia assunto la responsabilità dell'esercizio di una nave da passeggeri designa, se richiesto ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente direttiva, un addetto alla registrazione dei passeggeri responsabile di dichiarare le informazioni previste da tali disposizioni nell'interfaccia unica istituita a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/65/UE o all'autorità designata mediante il sistema di identificazione automatica.

2.   I dati personali raccolti conformemente all'articolo 5 della presente direttiva sono conservati dalla società di gestione solo per il tempo necessario ai fini della presente direttiva, e in ogni caso solo fino al momento in cui il viaggio della nave in questione è completato in sicurezza e i dati sono stati dichiarati nell'interfaccia unica istituita a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/65/UE. Fatti salvi altri obblighi giuridici specifici previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, anche a scopi statistici, le informazioni che non sono più necessarie a tale fine sono cancellate automaticamente e senza ritardi indebiti.

3.   Ogni società di gestione provvede affinché le informazioni relative ai passeggeri che hanno dichiarato la necessità di cure o di assistenza speciali in caso di emergenza siano debitamente registrate e trasmesse al comandante prima della partenza della nave da passeggeri.»;

7)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

la lettera a) è soppressa;

le lettere b) e c) sono sostituite da quanto segue:

«2.   Uno Stato membro può esentare una nave da passeggeri, che non sia un'unità veloce da passeggeri, dall'obbligo di dichiarare il numero di persone a bordo nell'interfaccia unica istituita a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/65/UE se tale nave, partendo da un porto di tale Stato membro, effettua un servizio di linea di durata inferiore a un'ora da porto a porto esclusivamente nel tratto di mare D definito ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/45/CE e in tale tratto di mare sia assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e salvataggio.

Uno Stato membro può esentare dagli obblighi di cui all'articolo 5 della presente direttiva le navi da passeggeri che, effettuando viaggi tra due porti o viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi, navigano esclusivamente nel tratto di mare D quale definito ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/45/CE e in cui è assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e salvataggio.»;

è aggiunto il comma seguente:

«In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, e fatto salvo il periodo transitorio di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri indicati di seguito hanno il diritto di applicare le seguenti esenzioni:

i)

la Germania può prorogare il termine per la raccolta e la dichiarazione delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di un'ora a decorrere dalla partenza nel caso di navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso l'isola di Helgoland, e

ii)

la Danimarca e la Svezia possono prorogare il termine per la raccolta e la dichiarazione delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di un'ora a decorrere dalla partenza nel caso di navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso l'isola di Bornholm.»;

b)

al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

lo Stato membro comunica senza indugio alla Commissione la sua decisione di concedere esenzioni dagli obblighi di cui all'articolo 5, fornendo le sue valide motivazioni. Tale comunicazione è effettuata mediante una banca dati creata e gestita dalla Commissione a tale scopo, a cui la Commissione e gli Stati membri hanno accesso. La Commissione rende disponibili le misure adottate su un sito Internet accessibile al pubblico;

b)

se, entro sei mesi dalla comunicazione, la Commissione ritiene che l'esenzione sia ingiustificata o possa falsare la concorrenza, la Commissione può adottare atti di esecuzione, richiedendo che lo Stato membro modifichi o revochi la sua decisione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2.»;

c)

al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La richiesta è presentata alla Commissione mediante la banca dati di cui al paragrafo 3. Se, entro sei mesi da tale richiesta, la Commissione ritiene che la deroga sia ingiustificata o possa falsare la concorrenza, la Commissione può adottare atti di esecuzione, richiedendo che lo Stato membro modifichi la sua decisione o non adotti la decisione proposta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2.»;

8)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   Gli Stati membri assicurano che le società di gestione dispongano di una procedura di registrazione dei dati che garantisca la dichiarazione precisa e tempestiva delle informazioni richieste dalla presente direttiva.

2.   Ciascuno Stato membro designa l'autorità che avrà accesso alle informazioni richieste ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri assicurano che, in caso di emergenza o in seguito a un incidente, tale autorità designata abbia accesso immediato alle informazioni richieste ai sensi della presente direttiva.

3.   I dati personali raccolti conformemente all'articolo 5 sono conservati dagli Stati membri solo per il tempo necessario ai fini della presente direttiva, e in ogni caso:

a)

fino al momento in cui il viaggio della nave in questione è completato in sicurezza, ma in nessun caso oltre 60 giorni dalla partenza della nave; oppure

b)

in caso di emergenza o in seguito a un incidente, fino al completamento di un'indagine o di un procedimento giudiziario.

4.   Fatti salvi altri obblighi giuridici specifici previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, inclusi obblighi a scopi statistici, le informazioni che non sono più necessarie ai fini della presente direttiva sono cancellate automaticamente e senza ritardi indebiti.»;

9)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1.   Ai fini della presente direttiva i dati richiesti sono raccolti e registrati in modo da non ritardare indebitamente l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri.

2.   Va evitata la presenza di più raccolte di dati sulla stessa rotta o su rotte analoghe.»;

10)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 11 bis

1.   Il trattamento di dati personali ai sensi della presente direttiva è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

2.   Il trattamento di dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione ai sensi della presente direttiva, ad esempio nell'interfaccia unica e nel sistema SafeSeaNet, è effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

(*2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)."

(*3)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).»;"

11)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1.   In casi eccezionali, ove debitamente giustificato da un'adeguata analisi della Commissione e al fine di evitare una minaccia grave e inaccettabile alla sicurezza della navigazione o l'incompatibilità con il diritto marittimo dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 12 bis, atti delegati volti a modificare la presente direttiva allo scopo di non applicare, ai fini della presente direttiva, una modifica degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2.

2.   Tali atti delegati sono adottati almeno tre mesi prima della scadenza del periodo fissato a livello internazionale per la tacita accettazione della modifica in questione ovvero della data prevista per l'entrata in vigore di detta modifica. Nel periodo precedente l'entrata in vigore di tale atto delegato, gli Stati membri si astengono da qualsiasi iniziativa intesa a integrare la modifica nella legislazione nazionale o ad applicare la modifica allo strumento internazionale in questione.»;

12)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis

1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 20 dicembre 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

13)

l'articolo 13 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).

(*4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

14)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 bis

La Commissione valuta l'attuazione della presente direttiva e trasmette i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 22 dicembre 2026.

Entro il 22 dicembre 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'attuazione della presente direttiva.».

Articolo 2

Modifiche dell'allegato della direttiva 2010/65/UE

Nell'allegato, parte A, della direttiva 2010/65/CE è aggiunto il punto seguente:

«7.   Informazioni sulle persone a bordo

Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35).».

Articolo 3

Recepimento

1.   Entro il 21 dicembre 2019 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 dicembre 2019.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 15 novembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU C 34 del 2.2.2017, pag. 172.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 ottobre 2017.

(3)  Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35).

(4)  Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1).

(5)  Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

(6)  Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).